La Tutela della Forma di un Prodotto Diritto d'Autore - Camera di Commercio di ...

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La Tutela della Forma di un
Ing. C. Corradini & C. S.r.l.
Codice Fiscale e Partita I.V.A.
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OPERE PROTETTE
In base alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, le seguenti opere
sono oggetto di tutela:
Articolo 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Articolo 2
In particolare sono comprese nella protezione:
……………..
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico.
La Legge sul Diritto d’Autore tutela creazioni appartenenti al campo
dell’utile o della tecnica (pubblicità, opere d’architettura, format,
banche dati, opere del design) allo stesso modo delle opere
dell’estetica.

Fra le opere protette ci sono quelle delle arti figurative, che sono tutte
le forme artistiche che presentino come risultato un oggetto visibile e
sono espressamente contemplati i disegni, le opere dell’architettura e
anche le opere del disegno industriale.
REQUISITI PER LA TUTELA
Per essere oggetto di tutela da parte della legge sul diritto d’autore,
l’opera deve essere una creazione dell’ingegno umano, dotata del
requisito della creatività.

Il requisito principale che deve essere soddisfatto è il requisito del
carattere creativo.

La creatività viene intesa in senso soggettivo, come personale e
individuale rappresentazione dell’autore. Si tratta del modo personale
con cui l’autore ha realizzato l’opera, che deve essere il prodotto
della sua attività intellettuale.

La creatività comporta che l’opera presenti originalità, anche minima,
che permette di rendere l’opera nuova e di distinguerla dalle altre.
L’opera, per avere carattere creativo, deve essere il risultato della
creazione del suo autore e non deve essere una copia di opere altrui.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che affinché l’opera possa
essere tutelata dal diritto d’autore è sufficiente un apporto creativo
anche modesto, che permetta all’opera di distinguersi dalla altre
opere della stessa corrente come un prodotto singolare della
personalità dell’autore.

La tutela della legge sul diritto d’autore viene quindi accordata alle
opere dell’ingegno, oggetto di un atto creativo, aventi requisiti di
novità, originalità e non banalità a prescindere dalla ricerca del valore
artistico o della genialità.
Requisiti speciali per le opere del disegno industriale
Per le opere del disegno industriale la legge sul diritto d’autore
richiede un requisito aggiuntivo, che è quello del valore artistico.

Le opere del disegno industriale potranno godere della tutela offerta
dalla legge sul diritto d’autore se in esse, oltre al carattere creativo,
potrà essere riconosciuto un valore artistico. Il valore artistico è
considerato un elemento essenziale, non richiesto dalla legge per
alcuna altra opera intellettuale.

Il livello di creatività richiesto dalla legge sul diritto d’autore non è
particolarmente elevato, essendo richiesto un atto creativo, seppur
minimo, suscettibile di manifestazione esteriore. Questo elemento è
quindi facilmente ravvisabile nelle opere e nei modelli di design
industriale.
È invece difficile verificare l’esistenza del valore artistico.
Si ritiene che un opera del disegno industriale abbia un valore
artistico quando possiede caratteristiche estetiche che prevalgono
sulle caratteristiche funzionali del prodotto.

Questo requisito viene interpretato in modo rigoroso dalle Corti
italiane, al fine di ammettere ad una forma di tutela monopolistica e
di lunga durata come quella prevista dalla legge sul diritto d’autore,
solo le creazioni dotate di una carattere artistico vero e proprio.
La prova dell’esistenza del valore artistico non è semplice e, secondo
la Giurisprudenza, l’apprezzamento del valore artistico non deriva dal
giudizio di un solo soggetto bensì dal giudizio della collettività.
La prova dell’esistenza di tale valore deve essere data dimostrando il
diffuso riconoscimento che istituzioni culturali abbiano espresso a
favore dell’opera, l’ottenimento di premi nazionali o internazionali,
dimostrando che la creazione è stato oggetto di pubblicazioni
specializzate a carattere artistico o di critiche favorevoli da parte di
esperti o designer, o che la stessa è stata collocata in musei o
esposizioni varie.

Quindi, pochi design accedono alla tutela offerta dalla legge sul
diritto d’autore.
CUMULO DELLE TUTELE
Con il recepimento della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli, avvenuto con Decreto Legislativo 2 febbraio
2001, no. 95, che ha modificato la Legge sul Diritto d’Autore, nel
nostro ordinamento sono proteggibili con le norme di questa legge
anche opere del disegno industriale.

All’opera del disegno industriale è riconosciuta, quindi, la possibilità
del cumulo della tutela del diritto d’autore con la tutela offerta dalla
normativa sui modelli e disegni registrati.
Si può accedere tuttavia a questa doppia tutela solo se il modello
soddisfa tutti i requisiti richiesti da entrambe le normative, con la
conseguenza che non tutti i modelli di design possono accedere alla
protezione della Legge sul Diritto d’Autore.

Per effetto del cumulo delle due tutele, una volta scaduta la
protezione conferita dal modello o disegno, il disegno o modello può
continuare a godere della tutela per diritto d’autore.
ACQUISTO DEL DIRITTO D’AUTORE
Articolo 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.

Il titolo d’acquisto dei diritti sull’opera dell’ingegno è costituito dalla
creazione dell’opera e la sua esteriorizzazione.

La legge esprime con chiarezza che per l’acquisto dei diritti d’autore
non occorre alcuna formalità costitutiva quale registrazione o
deposito.
L’atto creativo è l’unico modo per acquisire in via originaria sia i
diritti morali d’autore sia i diritti di natura patrimoniale, che non è
possibile acquisire a titolo originario in altro modo.

Indispensabile per la creazione dei diritti d’autore è che l’idea sia
concretizzata e realizzata.
La semplice idea non è tutelabile in sé.
SOGGETTO DEL DIRITTO D’AUTORE
Il soggetto del diritto d’autore è l’autore, cioè colui che ha creato
l’opera.
Articolo 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa
indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale,
nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti
al nome vero.

In base a questo articolo la legge dispone una presunzione di
paternità a favore di chi è indicato autore, che potrà essere superata
dalla prova contraria.
Nel caso di opere dell’ingegno (come le opere del disegno
industriale) realizzate in esecuzione di un contratto di lavoro
autonomo o in adempimento di un contratto di lavoro, all’autore
devono essere riconosciuti i diritti morali d’autore, mentre al
committente o al datore di lavoro spettano i diritti di utilizzazione
economica dell’opera

Nel caso di opere collettive, cioè di opere costituite dalla riunione di
più opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione
autonoma, è considerato autore di opera collettiva quello che
organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Resta fermo il diritto
d’autore dei soggetti che hanno creato le singole parti.
IL CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore si distingue in
• diritti morali d’autore
e
• diritti patrimoniali d’autore

Entrambi questi diritti spettano a titolo originario alla persona fisica
che ha creato l’opera. Se gli autori sono più soggetti, possono nascere
opere in comunione o collettive in cui la titolarità dei diritti originari
è diversamente ripartita tra i vari coautori in base al contributo.
Diritti patrimoniali
Articolo 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in
ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati
negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del diritto di utilizzazione.

I diritti patrimoniali riguardano il diritto di sfruttamento economico
dell’opera in via esclusiva e possono essere oggetto di libero
trasferimento.
Articolo 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle
sue parti.

I diritti di contenuto patrimoniale sono diversi tra loro ed
indipendenti. Possono essere ceduti o trasferiti singolarmente ed il
trasferimento di uno di essi non comporta in via automatica il
trasferimento di altri diritti patrimoniali. Per esempio il diritto di
vendita di un’opera si differenzia dal diritto di noleggio della stessa
che non è trasferito automaticamente insieme al diritto alla vendita,
ma necessita di apposita pattuizione.
I diritti patrimoniali sono elencati dalla legge agli Articoli 12 - 18.
Quelli che possono riguardano le forme protette dal diritto d’autore sono i
seguenti:

Diritto esclusivo di riproduzione di più esemplari dell’opera (Articolo 13)
Questo diritto ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque
modo o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione.

Diritto esclusivo di distribuzione e messa in commercio (Articolo 17)
Comprende ogni forma di distribuzione commerciale a scopo di lucro.
Questo diritto ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa.
Diritto esclusivo di elaborazione e di modificazione (Articolo 18)
Il diritto di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di
elaborazione e di trasformazione dell'opera.
Il diritto di modificazione permette di introdurre nell'opera qualsiasi
modifica.

Diritto esclusivo di noleggiare e di dare in prestito l’opera (Articolo
18bis)

La trasmissione dei diritti patrimoniali può avvenire per atto tra vivi o
mortis causa. E’ necessaria la forma scritta per gli atti di
trasferimento dei diritti patrimoniali, ma non per i trasferimenti che
operano di diritto, quali quelli a favore del committente e del datore
di lavoro.
Diritti morali
Articolo 20.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed
anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di
rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a
danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo
onore o alla sua reputazione.

I diritti morali d’autore sono indissolubilmente legati alla persona
dell’autore e sono intrasmissibili, imprescrittibili, irrinunciabili e
inalienabili.
Essi riguardano la paternità e l’integrità dell’opera e comprendono:
• il diritto di rivendicarne la paternità;
• il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione,
• il diritto di ritirare l’opera dal commercio.
DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE
I diritti morali sono imprescrittibili e, dopo la morte dell’autore,
possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai
figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai
discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai
fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

I diritti patrimoniali hanno una durata limitata, durano per tutta la vita
dell’autore e si estinguono 70 anni dopo la sua morte.

I diritti di utilizzazione economica dei disegni e dei modelli protetti ai
sensi della legge sul diritto d’autore durano tutta la vita dell’autore e
sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
Le opere che godono della tutela del diritto d’autore sono protette nei
confronti del plagio, parola con cui si può intendere:
• sia la riproduzione, totale o parziale, degli elementi creativi di
   un’opera altrui, con usurpazione della paternità;
• sia la contraffazione, quale riproduzione dell’opera originale o
   utilizzo di opere simili, senza il consenso dell’autore, per lo
   sfruttamento dei diritti economici nascenti dall’opera.
Ing. C. Corradini & C. S.r.l.
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                                             Grazie dell’attenzione!
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