DISCIPLINARE TECNICO SULLA GESTIONE IGIENICO-SANITARIA DELLE PISCINE

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DISCIPLINARE TECNICO SULLA GESTIONE IGIENICO-SANITARIA DELLE PISCINE

         Premesse ed introduzione
         Il principio ispiratore dell’iniziativa

          Quando si parla di normative che regolano la progettazione e la conduzione delle piscine in Italia ci si scontra
con una forte difficoltà causata soprattutto dall’alternarsi di differenti normative e da una generale mancanza di chiarezza
da parte del legislatore sulla reale validità in termini giuridici delle stesse.
          Il titolo V della Costituzione, dedicato a “le Regioni, le Province, i Comuni”, è stato oggetto, nel corso della XIII
legislatura, di una profonda riforma che si è realizzata tramite le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001
e il successivo referendum confermativo del 7 ottobre 2001. Questa importante riforma incide sulle problematiche
relative al federalismo, al regionalismo e alla sussidiarietà: infatti, inserendosi nel cammino dischiuso dalle leggi
Bassanini (cosiddetta “riforma a Costituzione invariata” o “federalismo a Costituzione invariata”) disegna un nuovo
assetto istituzionale delle regioni e degli enti locali e, conferendo dignità costituzionale al principio di sussidiarietà,
delinea un nuovo rapporto tra Regioni, Stato e Unione Europea. Le nuove disposizioni previste nell’art.117 inseriscono la
tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

          Le leggi riguardanti la salute e la sicurezza degli utenti degli impianti natatori, quindi, ricadono dal 2001 nella
potestà delle Regioni.
          Il 3 marzo 2003 è stato pubblicato l’ Accordo fra Stato e Regioni sull’igiene e la sicurezza degli impianti natatori,
che ha dettato le linee guida alle quali le singole Regioni avrebbero dovuto ispirarsi per redigere una propria normativa.
          L’Accordo è stato seguito nel dicembre 2004 dalla Disciplina Interregionale, che ha approfondito i singoli temi
nell’intento di uniformare il più possibile le normative che sarebbero seguite.
In realtà, solo poche Regioni ad oggi si sono dotate di un proprio atto, quasi sempre sotto forma di Delibera di Giunta e
non di legge.

          In seguito a ciò la situazione legislativa nel settore delle piscine è purtroppo attualmente molto confusa e
contraddittoria.
          La mancanza di linearità e di chiarezza sta causando un grave danno al settore, soprattutto a coloro che
intendono lavorare rispettando le disposizioni e offrendo un prodotto di buona qualità al proprio cliente, poiché i disonesti
in una situazione poco chiara vedono rafforzate le possibilità di falsare il mercato non osservando le norme.

         Le aziende associate in AGORACQUA (Associazione Impianti Natatori) hanno proposto all’associazione di
redigere un proprio disciplinare tecnico, che stabilisca in modo chiaro e univoco le linee guida da seguire per:
         - aziende fornitrici;
         - costruttori ed installatori;
         - manutentori;
         - gestori;

di tutte le piscine ad uso pubblico in Italia.

                                      Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
              Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
Questo studio consentirà alle aziende che operano in Regioni diverse del territorio italiano di studiare e stabilire,
e per quanto possibile standardizzare, le operazioni da compiere quando si intende realizzare una piscina od una parte
di essa laddove ancora manca una legislazione di riferimento e di affiancare le disposizioni regionali alle quali
assoggettarsi nelle Regioni che già si sono dotate di un proprio atto normativo.

         I membri del Comitato Tecnico eletti dall’Assemblea sono:
         Vincenzo Cama (Controlchemi di Ovada)
         Roberto Caniato (Culligan di Cadriano)
         Renato Cisana (Gesport di Curtatone)
         Umberto Bettoni (Europool di Castiglione delle Stiviere)
         Andrea Peluso (Prominent di Bolzano)
         Rossana Prola (Professione Acqua di Solferino)

         Riferimenti legislativi e regolamentari e para normativi

         Le principali fonti normative di riferimento sono:

         ●   Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 sulla sicurezza degli impianti sportivi
         ●   Decreto Legislativo n.81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
         ●   Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2003 sugli aspetti igienico-sanitari delle piscine
         ●   Delibera Regione Emilia Romagna del 18 luglio 2005
         ●   Delibera Regione Marche del 24 luglio 2006
         ●   Delibera Regione Lombardia del 17 maggio 2006
         ●   Delibera Provincia di Trento del 9 marzo 2007
         ●   Delibera Regione Liguria del 17 aprile 2007
         ●   Delibera Provincia di Bolzano del 28 giugno 2004
         ●   Legge Regionale Umbria del 6 febbraio 2007
         ●   Legge Regionale Toscana del 9 marzo 2006
         ●   Delibera Regione Liguria del 4 agosto 2006
         ●   Legge Regionale Puglia del 15 dicembre 2008
         ●   Norma UNI 10637 e norme tecniche in essa citate.

                                    Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
              Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
TESTO DEL DISCIPLINARE

                                                           CAPO I

                               Ambito di applicazione, oggetto e definizioni

         Art. 1 – ambito di applicazione

       Gli associati ad Agoracqua si impegnano a seguire, nell’ambito delle loro diverse professionalità e tenendo,
comunque, in considerazione le circostanze concrete, le indicazioni tecniche del presente disciplinare.

         Art. 2 - oggetto del disciplinare – normativa applicabile

          Il Disciplinare regola gli aspetti che riguardano le metodologie di costruzione, le caratteristiche degli impianti, i
metodi da seguire per il trattamento dell'acqua e gli aspetti legati alla sicurezza.
          Il Disciplinare integra e si propone di implementare, nei settori da essa non trattati, le norme ed i regolamenti
vigenti, approfondendone gli aspetti prettamente tecnici.
          E’ onere degli associati verificare l’esistenza di una norma specifica e di attenersi ad essa nei punti nei quali si
dovessero presentare discordanze tra questa ultima ed il presente documento.
          Gli associati sono comunque tenuti al rispetto della normativa nazionale e, se esistente, di quella
regionale.
          Nel caso in cui l’associato svolga attività in una regione in cui non sia ancora stata promulgata una legge o
altro atto, anche regolamentare, in materia di costruzione e gestione delle piscine, l’associato farà riferimento alla
Disciplina Interregionale delle Piscine approvato il 22.06.2004 in attuazione all’Accordo Stato – Regioni e Province
Autonome del 16.01.2003 (all. 1), che si intende qui integralmente richiamata, salvo le specifiche eccezioni.
          In caso di contrasto tra articoli del presente disciplinare e disposizioni normative, regolamentari o della
Disciplina Interregionale di cui al precedente comma, gli associati si adeguano alle disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
          Agoracqua si impegna ad aggiornare il presente disciplinare con cadenza almeno biennale e comunque ogni
volta che una disposizione legislativa intervenga a modificarne i contenuti.

         Art. 3 Classificazione delle piscine

          Tra le varie norme regionali esistono alcune differenze, limitatamente alla terminologia e non sostanziali,
nell’identificazione delle diverse tipologie di piscine.
          Ai fini del presente disciplinare le categorie di riferimento sono quelle definite nella Norma UNI 10637 e qui
integralmente richiamate:

       - tipo A: piscine di proprietà pubblica o privata, aperte al pubblico o ad un’utenza identificabile, con o senza
pagamento di biglietto d’ingresso. In base alla destinazione si suddividono nelle seguenti categorie:
       – tipo A1: piscine pubbliche, quali per esempio le piscine comunali,
       – tipo A2: piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre
             attività ricettive (per esempio alberghi, camping, complessi ricettivi, agriturismi e simili) nonché quelle al
             servizio di collettività (per esempio scuole, collegi, caserme, palestre e simili) accessibili ai soli ospiti,
             clienti, soci o utenti della struttura stessa.
       – tipo A3: piscine finalizzate al gioco acquatico;

         - tipo B: piscine condominiali destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti, con
esclusione delle piscine al servizio di edifici abitativi sino a quattro condomini;

                                     Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
             Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
- tipo C: piscine ad usi riabilitativi e curativi, collocate all’interno di una struttura di cura o di riabilitazione;

         - tipo D: piscine al servizio di edifici abitativi mono, bi, tri e quadri familiari.

          Ai fini della classificazione del presente disciplinare non si tiene conto delle categorie individuate nel disciplina
interregionale del 2004, tuttavia si allega un tabella di comparazione tra la classificazione UNI e la suddetta.

                                             Classificazione delle piscine
                                                  Norma UNI 10637
Disciplina Interregionale
         Tipo/Gruppo A
         A1: piscine pubbliche, quali per esempio le piscine comunali
         a1): piscine pubbliche propriamente dette (tipicamente: piscine comunali)
         A2: piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività
         ricettive (per esempio alberghi, camping, complessi ricettivi, agriturismi e simili) nonché quelle al servizio di
         collettività (per esempio scuole, collegi, caserme, palestre e simili) accessibili ai soli ospiti, clienti, soci o utenti
         della struttura stessa,
         A2) - Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili
         ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:
                    A2.1 - pubblici esercizi;
                    A2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;
                    A2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;
                    A2.4 - palestre, centri estetici e simili;
                    A2.5 - circoli, associazioni;
         A3: piscine finalizzate al gioco acquatico
         A3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

         A4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi
         B:        piscine condominiali          destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti,
         con esclusione delle piscine al servizio di edifici abitativi sino a quattro condomini
                   B1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
                   B2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.
         C: piscine ad usi riabilitativi e curativi, collocate all’interno di una struttura di cura o di riabilitazione
         C - Piscine ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è
         definita da normativa specifica.
         D: piscine al servizio di edifici abitativi mono-, bi-, tri- e quadrifamiliari

                                                            CAPO - 2
                                                LE FIGURE PROFESSIONALI

         Art. 4 Titolare dell’impianto

          Ai fini del presente disciplinare, sono considerati titolari dell’impianto:
          a) per le piscine di categoria A, il proprietario della struttura ovvero il titolare di un diritto di godimento esclusivo
(ad es: locazione, comodato) o di una concessione pubblica;
          b) per le piscine di categoria B, il condominio;

                                      Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
              Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
c) per le piscine di categoria C e D, i proprietari ovvero il titolare di un diritto di godimento esclusivo (ad es:
locazione, comodato) o di una concessione pubblica;
         Possono essere considerati titolari dell’impianto anche enti pubblici o altre persone giuridiche purchè titolari di
uno dei diritti di cui sopra.

         Art. 5 Il responsabile della piscina

          Il titolare dell’impianto, ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità della piscina nomina il responsabile
della piscina, ovvero dichiara con atto scritto, avente data certa, di assumerne personalmente le funzioni.
          Nel caso di nomina di un terzo, inoltre, l’atto scritto di nomina, avente data certa, deve essere accettato per
iscritto dall’incaricato.
          Il responsabile della piscina deve essere individuato tra soggetti che possiedono tutti i requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura del ruolo.
          Al responsabile della piscina devono essere conferiti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari
per la specifica natura del ruolo.
          Al responsabile della piscina deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni a lui spettanti.
          Alla nomina deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

         Art. 6 Compiti del responsabile della piscina

         Il responsabile della piscina ha l’obbligo di:
         a) assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologica e organizzativo;
         b) assicurare il rispetto dei requisti igienico-ambienatali previsti per legge;
         c) assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste per legge; d) assicurare che siano
         eseguite la pulizia quotidiana con l’allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto
         previsto dalle disposizioni legislative e dalle procedure di autocontrollo;

         Per le piscine di categoria B il responsabile della piscina, salvo diversa decisione condominiale, è individuato
nella persona dell’amministratore.
         In questo caso, all’amministratore devono essere concessi i poteri indicati nel precedente articolo e la
conseguente autonomia di spesa e gestionale.
         Il responsabile della piscina deve individuare, ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità della piscina i
seguenti soggetti:
         a) l’addetto agli impianti tecnologici;
         b) l’assistente ai bagnanti, se l’impianto e le circostanze lo richiedono e, comunque, ogni qualvolta è previsto
         per legge.

          Le funzioni ed i compiti spettanti al responsabile della piscina non possono essere delegate a terzi, salvo per
specifici settori, tra cui quelli di cui al precedente comma.
          In ogni caso, la delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato.
          Per la corretta formazione della delega si applicano, inoltre, i requisiti di cui all’art. 5.

         Art. 7 Addetto agli impianti tecnologici

           L’addetto agli impianti tecnologici di una piscina è colui che si occupa della conduzione e della manutenzione
ordinaria di tutti gli impianti per i quali non è richiesta dalla legge una abilitazione specifica (quali ad esempio gli impianti
elettrici e quelli della centrale termica).

                                     Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
              Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
Il responsabile della piscina nomina l’addetto agli impianti tecnologici. A tal fine può essere nominata anche una
ditta esterna.
          La nomina deve essere scritta, avente data certa ed accettata per iscritto dall’addetto o dalla ditta incaricata,
nella persona del suo legale rappresentante.
          Nel caso in cui all’addetto vengano attribuiti una propria autonomia gestionale ed una propria capacità di spesa,
tali poteri dovranno essere specificamente individuati nell’atto di nomina.
          L’addetto a cui non risulti essere stato conferito un proprio potere decisionale ed una propria capacità di spesa
ha l’onere di segnalare, prontamente, al responsabile della piscina qualsivoglia problema tecnico afferente la piscina
stessa.
          Il responsabile della piscina deve garantire ed accertare la FORMAZIONE, INFORMAZIONE e l’
AGGIORNAMENTO dell’addetto agli impianti tecnologici.

        Agoracqua non ritiene sufficiente l’esperienza maturata su uno o più impianti, ma è necessaria una specifica ed
adeguata formazione dell’addetto o degli addetti.

           La formazione va verificata tramite specifici test di apprendimento da catalogare insieme agli attestati dei corsi
seguiti.
          L’addetto agli impianti tecnologici può essere coadiuvato da terze persone e delegare ad esse compiti parziali
(a puro titolo di esempio il bagnino che compie le analisi sul campo dei parametri dell’acqua e compila il registro) previa
comunicazione al responsabile della piscina.
L’addetto agli impianti tecnologici è, comunque, responsabile della formazione e della capacità del proprio collaboratore.

           Art. 8 - Assistente ai bagnanti

          Il responsabile della piscina nomina l’assistente ai bagnanti nei casi in cui esso è obbligatorio per legge, ovvero
nei casi previsti dal successivo art. 27.
          La nomina deve essere fatta mediante scrittura privata, avente data certa, accettata dall’assistente.
          L’assistente ai bagnanti deve essere abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della
normativa vigente.
          L’assistenza può essere anche delegata a ditte esterne. In questo caso, gli addetti, che, in concreto,
svolgeranno l’attività di assistenza, dovranno comunque possedere i requisiti su richiesti.
          Nel caso in cui nella piscina siano presenti più di un assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina nomina,
tra di essi, un responsabile all’assistenza.
          L’assistente ai bagnanti vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa.
          Il responsabile all’assistenza è colui che individua e coordina le attività ed il personale preposti a garantire la
sicurezza dei bagnanti. Questi deve comunque essere individuato tra soggetti che abbiano requisiti di professionalità
sufficienti per ricoprire tale ruolo.
          Il nominativo del responsabile o dell’assistente deve, comunque, essere chiaramente indicato nel piano di
autocontrollo della piscina.
          Nel caso di appalti a ditte esterne deve essere indicato il responsabile legale della società.

           Art. 9 – Riconoscibilità del personale

         In tutte le piscine di categoria A e C, il personale lavorativo ancorchè in regime di appalto o sub-appalto, quale
che sia la propria mansione, esibirà un tesserino di riconoscimento in cui verranno indicati nome e cognome e
indicazione del proprio datore di lavoro. Il tesserino deve essere ben visibile all’utenza.
         Il responsabile della piscina vigila affinchè sia rispettata tale disposizione.

                                     Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
               Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
CAPO 3
                                                      I CONTROLLI
         Art. 10 Controlli interni

           Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’ALLEGATO 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003 e il
mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un
piano di autocontrollo che, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto
delle condizioni richieste e consenta l’attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.
           I controlli interni devono soddisfare l’esigenza della valutazione dei rischi presenti in ogni fase della gestione
dell’attività.

         Il documento deve essere redatto secondo i seguenti principi:

         a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina;
         b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure
         preventive da adottare;
         c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
         d) definizione del sistema di monitoraggio;
         e) individuazione delle azioni correttive;
         f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei
         rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

          Il piano di autocontrollo deve essere predisposto secondo le indicazioni delle disposizioni regionali; esso deve
altresì contenere le misure correttive da adottarsi a seguito del mancato rispetto delle condizioni prefissate per ciascun
punto critico.

          Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni
delle attività compiute in applicazione del piano di autocontrollo.

         Art. 11 Controlli esterni

          I controlli esterni competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale che procede
all’esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo
piani di controllo predisposti tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali e delle situazioni locali.
          Il responsabile della piscina garantisce l’accesso agli impianti da parte degli organi di vigilanza.

                                 CAPO 4
 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DELLA PISCINA E RELATIVE MODALITA’ DI ACCESSO

         Art. 12 - definizioni

         La piscina si compone di due aree: l’area frequentatori e l’area bagnanti.
         a) - L’area bagnanti è intesa come l’area comprendente la vasca ed il bordo vasca pavimentato per la parte
         racchiusa dalla delimitazione igienico-sanitaria descritta in seguito;
         b) - L’area frequentatori è rappresentata dal resto della zona asservita alla piscina.

                                    Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
             Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
Art. 13 – delimitazione perimetrale dell’impianto

         La zona da salvaguardare dal punto di vista igienico-sanitario è quella costituita dalla vasca e dalle superfici
calpestabili a piedi nudi. E’ quindi corretto individuare come “zona a rischio” quella costituita dall’area bagnanti, poiché
questa zona è facilmente individuabile e delimitabile.
         Dal punto di vista della prevenzione degli incidenti dovuti alla caduta accidentale in acqua, che come estrema
conseguenza possono portare all’annegamento, è invece necessaria una recinzione che impedisca l’accesso, in
particolar modo ai bambini.

          Ai fini della prevenzione igienico-sanitaria, il responsabile della piscina provvederà a creare, a seconda delle
esigenze, una DELIMITAZIONE (ossia una delimitazione con l’indicazione di un percorso) ovvero una RECINZIONE
(ossia una barriera invalicabile) dell’area bagnanti.
          Il piano di autocontrollo dovrà motivare la scelta effettuata in base alla morfologia dell’impianto ed alle sue
caratteristiche e tipologia di utilizzo.
          In linea generale, la recinzione di sicurezza e la delimitazione igienico-sanitaria devono coincidere per
le piscine pubbliche di categoria A1 o per le piscine di altre categorie che servano un elevato numero di
frequentatori.
          Nelle piscine di categoria A2 la sicurezza si può considerare garantita dalla presenza dell’assistente bagnanti
durante l’orario di utilizzo, ma deve essere assicurato un sistema efficace di protezione durante le ore nelle quali la
piscina non è sorvegliata (copertura della vasca oppure recinzione al limite della zona frequentatori).

        Le piscine condominiali possono posizionare la recinzione di sicurezza in un punto qualsiasi della zona
frequentatori.

          Per tutte queste piscine va comunque posizionata una delimitazione della zona del bordo vasca, in modo da
indicare chiaramente il percorso da compiere per il passaggio, che resta obbligatorio, attraverso il presidio igienico-
sanitario.

        Nelle piscine coperte è necessario installare un sistema di sicurezza (ad esempio un cancellino con apertura di
sicurezza per i bambini) in prossimità del passaggio obbligato per impedire che durante il periodo di chiusura della vasca
qualche utente possa comunque raggiungerla passando dagli spogliatoi.

         Art. 14 Vaschetta lavapiedi

           a) - Piscine scoperte
           La vaschetta lavapiedi dovrà avere una lunghezza di almeno due metri, con un battente d’acqua di almeno 15
centimetri e ricambio continuo tramite sistema del troppo-pieno.
           Nel caso in cui non siano presenti altri passaggi o sistemi di pulizia delle ruote delle carrozzine per disabili, la
vaschetta dovrà essere dotata di scivolo con pendenza massima del 8%. In questo caso la zona con battente d’acqua di
altezza minima pari a 15 cm dovrà estendersi per una lunghezza minima di 50 cm.
           Non è necessario installare il tornello di uscita, la vaschetta lavapiedi potrà essere attraversata in entrambi i
sensi.
           La doccia potrà essere installata in una zona diversa rispetto alla vaschetta lavapiedi, purchè si trovi sul bordo
vasca.
           La vaschetta lavapiedi potrà essere alimentata con l’acqua della piscina, anche senza aggiunta di disinfettante.
           La doccia potrà essere del tipo ad accumulo con riscaldamento solare, purché l’accumulo sia sufficiente a
servire il numero di bagnanti solitamente presenti in piscina.
           Potrà essere installata una fotocellula allo scopo di contenere i consumi di acqua nelle piscine poco
frequentate, al patto che la portata d’acqua sia sufficiente a garantire il battente previsto e l’acqua venga ricambiata con
modalità che devono essere chiaramente definite nel piano di autocontrollo.

                                    Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
             Via Felice Casati, 32 - 20124 MILANO - TEL. 02 6744581 – FAX 02 66712299 – www.agoracqua-ain.org
b) - Piscine coperte
          Non è necessaria la presenza di una vasca piena d’acqua da attraversare, ma è sufficiente uno spazio dotato di
scarico che accolga l’acqua proveniente da sistemi a spruzzo che detergano i piedi al passaggio dell’utente.
          La vaschetta deve essere realizzata con una pendenza adeguata al passaggio delle carrozzine dei
disabili e delle attrezzature di pulizia da utilizzare sul bordo vasca. può essere attraversata in entrambi i sensi, sia per
l’entrata che per l’uscita.
          La doccia può essere posizionata sul bordo vasca, a patto che venga alimentata con acqua calda (almeno
32°C).
          Nelle piscine coperte è necessario attrezzare l’ingresso agli spogliatoi in modo da consentire agli utenti
di togliersi le scarpe prima di entrare.
          Gli istruttori dovranno utilizzare scarpe pulite appositamente destinate al piano vasca, da tenere in appositi
armadietti posizionati in prossimità dell’ingresso sul piano vasca stesso. Gli operatori della piscina che necessitano
di entrare sul piano vasca con le scarpe dovranno dotarsi di adeguati copriscarpe, usa e getta oppure appositi
calzari.

         Nel caso in cui la piscina sia dotata di spogliatoi comuni ad altre attività (ad esempio una palestra) valgono le
regole utilizzate per la piscina.

          c) - Piscine condominiali
          A patto che nel piano di autocontrollo si dichiari che sono sufficienti a soddisfare le esigenze di igienicità della
piscina, in base alla morfologia delle aree e della utenza dell’impianto, le piscine condominiali potranno derogare
dalle regole delle piscine scoperte.
          Non è necessaria la presenza di una vasca piena d’acqua da attraversare, ma è sufficiente uno spazio dotato di
scarico che accolga l’acqua proveniente da sistemi a spruzzo che detergano i piedi al passaggio dell’utente.
          La vaschetta deve essere realizzata con una pendenza adeguata al passaggio delle carrozzine dei
disabili e delle attrezzature di pulizia da utilizzare sul bordo vasca. può essere attraversata in entrambi i sensi, sia per
l’entrata che per l’uscita.

          Elementi comuni
          La pavimentazione delle vaschette lavapiedi deve essere realizzata con materiale antisdrucciolo. Vanno evitate
finiture che presentino spigoli o punti pericolosi.

         Art. 15 Spazi perimetrali

         Nelle piscine coperte è necessario circondare la vasca di una pavimentazione lavabile e disinfettabile (bordo
vasca) che deve avere in ogni punto una larghezza minima di 150 cm. Nelle piscine scoperte di categoria A1 il
bordo vasca deve avere in ogni punto una larghezza minima di 200 cm. Tale porzione di superficie deve rimanere
sempre totalmente sgombra e libera da impedimenti e arredi di qualsivoglia specie.
         Per le piscine di categoria A2 e B nel caso in cui il perimetro non risulti completamente ispezionabile deve
essere garantita la possibilità di intervento immediato per garantire la sicurezza degli utenti. Si considera completamente
ispezionabile una pavimentazione di larghezza minima pari a 150 cm.
         Il bordo vasca deve essere sempre dotato di griglie di scolo dell’acqua di lavaggio e la pendenza verso tali
sistemi di drenaggio deve essere sufficiente a garantire che non si formino in alcun modo ristagni di acqua sulla
pavimentazione. Tali ristagni devono comunque sempre essere evitati.

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CAPO 5
                                            MODALITA’ REALIZZATIVE

         Art. 16 Componenti delle vasche

           Gli associati ad Agoracqua, per la costruzione degli impianti, si impegnano a rispettare le norme Norme UNI
esistenti ed appositamente dedicate a questo argomento (UNI EN 1069-1).
           Trampolini e scivoli vanno opportunamente valutati nei piano di autocontrollo come elementi di pericolo.
           Si raccomanda, soprattutto per le piscine condominiali, che laddove si vogliano mantenere in funzione tali
componenti si preveda una opportuna sorveglianza.
           Le attrezzature posizionate sul piano vasca, anche quelle didattiche utilizzate dalle piscine pubbliche, devono
essere oggetto di procedure di disinfezione e di mantenimento dei parametri di sicurezza igienico-sanitari dello stesso
livello di quelle destinate alla zona bagnanti.

         Art. 17 Cambi di pendenza

          All’interno delle vasche, cambi di pendenza della pavimentazione superiori al 8% in zone di profondità inferiore
a 180 cm devono essere chiaramente segnalati con colorazione a forte contrasto del fondo. Nei casi di maggiore
pericolo la zona di cambio di pendenza va delimitata.
          Sul bordo vasca va segnalata la profondità dell’acqua almeno in ogni punto di accesso in acqua.

         Art. 18 Altezza del vano vasca

          Per le piscine coperte l’altezza minima sotto trave non può essere inferiore in alcun punto a 3.50 mt. Nel caso in
cui per insuperabili motivi di tipo strutturale non sia possibile adeguarsi a tale condizione potrà essere richiesta una
deroga al Comune ed alla ASL.

         Art. 19 Servizi degli spogliatoi

         Per le piscine di categoria A1

           I pavimenti e le pareti, per un'altezza maggiore a 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente
all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.
           Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono
presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione
dei prodotti utilizzati per la pulizia.
           Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e
calda.
           I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdrucciolevole adeguata
all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle
acque di lavaggio.
           Le vetrate e gli specchi devono essere realizzate uniformemente alle prescrizioni delle norme in materia di
sicurezza degli impianti. In particolare quelle delle zone raggiungibili dagli utenti, devono essere rese identificabili per gli
stessi e devono essere realizzate con materiale antisfondamento.
           Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi.

                                     Agoracqua – Associazione Impianti Natatori
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Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al
numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina ed ai previsti criteri di gestione.
         Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es.
palestre) possono essere previsti:
         - spogliatoi distinti da quelli,delle altre attività;
         - spogliatoi comuni, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la
         separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.
         Con riferimento al numero massimo di bagnanti e frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina
deve essere previsto un numero minimo di:
         - 4 WC per i primi 100 bagnanti o frazione suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i WC devono essere
         aumentati in ragione di 1 ogni 100 bagnanti o frazione. Il numero dei locali W.C. dovrà essere aumentato di 1
         ogni 500 frequentatori o frazione. Nel conteggio possono essere compresi i servizi per disabili;
         - 4 docce, alimentate con acqua calda, per i primi 30 bagnanti o frazione, suddivise in eguale misura tra uomini
         e donne; le docce devono essere aumentate, in ragione di 1 unità ogni ulteriori 50 bagnanti o frazione. Il
         numero delle docce dovrà essere aumentato di 1 ogni 250 frequentatori o frazione. Nel conteggio possono
         essere comprese le docce per disabili; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio
         riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero minimo pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve
         essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio; per le piscine scoperte destinate ad
         un'utenza pubblica o per quelle di uso collettivo, è ammesso un numero di docce < 30%, con acqua non
         riscaldata;
         - lavabi o punti di erogazione di acqua potabile, in numero complessivo non inferiore al 50% dei WC, a
         comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani monouso o ad aria calda.
         Nei locali della Sezione Servizi deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando
         a pedale.

          Almeno un bagno ed una doccia per ogni spogliatoio deve essere attrezzato per l’utenza disabile. Tali
servizi sono computabili nel numero complessivo di elementi.
          I bagni e le docce riservati al personale, compresi quelli per gli istruttori, vanno computati a parte.

         Per le piscine di categoria A2

           La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il
primo soccorso non è richiesta per le piscine turistico ricettive.
           Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti dei paragrafi seguenti.
I pavimenti e le pareti, per un'altezza maggiore a 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione
dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.
           Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono
presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione
dei prodotti utilizzati per la pulizia.
           Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e
calda.
           I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdrucciolevole adeguata
all'utilizzo al quale sono destinati e, in particolare, al transito a piedi nudi in presenza di acqua e devono essere dotati di
sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.

         Per le piscine condominiali

          Gli spogliatoi dedicati alla piscina non sono obbligatori per tali strutture. Nel caso esistano, debbono rispettare
le seguenti prescrizioni:
          I pavimenti e le pareti, per un'altezza maggiore a 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente
all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.
          Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono

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presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione
dei prodotti utilizzati per la pulizia.
           Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e
calda.
           I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdrucciolevole in relazione
all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle
acque di lavaggio.

         Art. 20 Infermeria

         Per le piscine di categoria A1

         Il locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, deve essere costituito da un
ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua
potabile e dotato, altresì, delle seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:

          - presidi di primo impiego e materiali di medicazione;
          - strumentario per intervento di primo soccorso: pallone di Ambu; . Apribocca; bombola di ossigeno; coperta;
          sfigmomanometro; tiralingua; laccio emostatico;
          - lettino medico;
          - barella a cucchiaio o spinale.
          I presidi di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono
risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.
          Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta
efficienza.
          Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida
e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.
          Il locale di Primo Soccorso deve essere dotato almeno di collegamento telefonico anche con l'esterno, e di un
servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.
          Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento
dell'impianto, da personale della piscina adeguatamente formato.
          Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale
di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso dalla
piscina.

         Per le piscine di categoria A2

          La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili e utilizzabili.
          Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento
dell'impianto, da personale adeguatamente formato.

         Per le piscine condominiali

        La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili e utilizzabili.
        Devono altresì venir definite in sede di autocontrollo, e portate a conoscenza dei frequentatori, le modalità di
accesso ai servizi di Pronto Soccorso.

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Art. 21 Sezione pubblico

          Nelle nuove realizzazioni le tribune destinate al pubblico non devono avere nessuna possibilità di collegamento
con il bordo vasca. Nelle piscine esistenti dove non è stata prevista in fase progettuale tale netta separazione vanno
posti in essere tutti i possibili accorgimenti perché nessuno possa passare dalla zona tribune al piano vasca.
          I percorsi degli spettatori ed i servizi ad essi dedicati devono essere nettamente separati da quelli dei
bagnanti.

         Art. 22 Sezioni attività ausiliarie

E’ ammesso l’utilizzo degli stessi spogliatoi della piscina solamente se le attività diverse si svolgono all’interno del centro
(ad esempio attività di palestra o centro benessere). Se le attività ausiliarie si svolgono all’esterno, come ad esempio per
l’attività di calcetto o tennis, tali sezioni devono essere dotate di spogliatoi dedicati.

         Art. 23 Locale impianti tecnologici

         Il locale che alloggia i contenitori dei prodotti chimici, di qualunque natura, solidi o liquidi che siano, deve essere
separato da quello che alloggia i filtri e dotato di sufficiente aerazione. E’ opportuno che nello stesso locale siano
alloggiate anche le pompe dosatrici.
         Tutti i contenitori dei prodotti chimici utilizzati per il dosaggio devono essere dotati di idoneo bacino di
contenimento, compreso il flocculante. Il piano di autocontrollo deve prevedere idonee procedure che assicurino che
eventuali sversamenti accidentali di prodotto non creino pericolo per operatori ed utenti.
         E’ opportuno che l’eventuale apertura di ispezione della vasca di compenso, laddove si affacci nel locale filtri,
sia opportunamente dotata di chiusura per evitare che i vapori provenienti dalla vasca possano trasferirsi al locale.
         L’accesso al locale tecnico deve essere realizzato in modo da garantire la massima sicurezza per gli operatori.
         Il locale deve sempre essere dotato di doccia di emergenza e lavaocchi.

         Art. 24 Impianti di trattamento acqua

         Per la realizzazione degli impianti di trattamento dell’acqua, gli associati si impegnano a rispettare le
disposizioni contenute nella Norma UNI 10637 e le norme ad essa collegate.

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CAPO 6
                                      UTENTI E MODALITA’ GESTIONALI

         Art. 25 Numero massimo di bagnanti e di frequentatori

          Risulta praticamente impossibile determinare con certezza il numero dei bagnanti ed il numero dei
frequentatori, soprattutto per le piscine ad utilizzo estivo, considerando le innumerevoli situazioni diverse che possono
venirsi a creare.
          Inoltre, dal punto di vista della quantità di inquinamento introdotto in acqua, non si ritiene corretto prendere in
considerazione solamente il numero di persone che sono contemporaneamente presenti in acqua in un determinato
istante, ma va considerato per quanto tempo questi bagnanti permangono in piscina, così come incide anche il fatto che
siano gli stessi utenti che permangono a lungo oppure utenti diversi che si alternano.
          Pare quindi corretto non considerare un limite massimo di utenti contemporaneamente presenti ai fini della
salvaguardia dei parametri igienico-sanitari dell’acqua e considerare la necessità di introdurre questo limite
solamente ai fini della salvaguardia della sicurezza.

          Per quanto riguarda i parametri dell’acqua, il piano di autocontrollo dovrà definire delle procedure diverse
tenendo conto in particolare di quanto viene frequentata la piscina. Il riferimento da tenere presente è sempre quello del
rispetto dei parametri indicati dalla Tabella A dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003.

         Art. 26 Assistenza ai bagnanti

          Le piscine pubbliche di categoria A1 sono tenute ad osservare quanto previsto dal Decreto sulla sicurezza D.M.
Ministero dell’Interno - 18 marzo 1996
          Gli associati, in ogni caso, si impegnano a garantire la presenza continua di almeno un addetto all’assistenza ai
bagnanti in tutte le piscine di categoria A1.
          Negli altri casi è necessario un assistente ai bagnanti ogni 500 mq di vasca o vasche asservite. La superficie
complessiva di vasche diverse può essere sommata se non vi sono impedimenti di alcun tipo alla sorveglianza visiva di
tutto lo specchio d’acqua.
          Quando nell’impianto è presente un solo assistente bagnanti è necessario che sia presente, anche se adibito
ad altre mansioni, personale formato all’intervento di primo soccorso, che possa intervenire per assistere l’assistente in
eventuali procedure di rianimazione.
          Per le piscine di categoria A2 è sempre necessaria la presenza di un assistente bagnanti.
          Per le piscine condominiali possono essere previste misure di sicurezza alternative, a seconda del numero di
utenti che frequentano la piscina e della pericolosità della vasca.
          La responsabilità della individuazione delle corrette procedure è in capo al responsabile della piscina.
Il piano di autocontrollo di ogni piscina deve prevedere le modalità di gestione delle emergenze.

         Art. 27 Notazioni impiantistiche

          Per la realizzazione degli impianti di trattamento dell’acqua gli associati si impegnano a rispettare le indicazioni
contenute nella Norma UNI 10637 e le norme ad essa collegate.
          Le indicazioni di tipo gestionali contenute in tale norma, tuttavia, possono essere considerate come semplici
indicazioni/suggerimenti ma non vi è l’obbligo ad adempiere.
          Il sistema di trattamento dell’acqua nel suo complesso (filtrazione e disinfezione) deve funzionare
ininterrottamente 24 ore al giorno.
          Nel caso in cui sia presente la vasca di compenso, è opportuno che l’immissione di acqua di reintegro e l’arrivo

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del collettore di raccolta dell’acqua di sfioro siano posizionati lontano dall’aspirazione delle pompe, per non creare
problemi di lettura alle centraline di controllo dei parametri chimici e per garantire il massimo ricircolo dell’acqua
all’interno della stessa vasca.
          Per i filtri monostrato a sabbia in servizio alle piscine di categoria A1 è sempre raccomandato di eseguire il
controlavaggio con l’ausilio di insufflazione di aria (pompa soffiante).

         Art. 28 Ricambio di acqua

        La quantità minima di ricambio di acqua è valutata, in accordo con le normative internazionali, in 30 litri a
bagnante. Non è necessario ricambiare acqua se la piscina non viene utilizzata, fermo restando l’obbligo a mantenere i
parametri igienico-sanitari previsti dalla Tabella A dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003.

         Art. 28 Periodicità dei controlli interni

         Le modalità e la periodicità dei controlli interni sono stabiliti nel piano di autocontrollo.
         Vanno osservate le seguenti periodicità minime:

    •    Acqua di approvvigionamento = un anno tra un controllo e l’altro;
    •    Acqua di immissione = non vengono fornite periodicità, essendo questa una analisi da effettuarsi solamente
         all’occorrenza per verifiche interne;
    •    Cloro (libero e combinato) = ogni tre ore;
    •    pH e della temperatura = una volta al giorno; Parametri microbiologici (acqua di vasca):
    •    piscine di tipo A: 1 volta al mese (dopo 6 mesi positivi, ogni 2 mesi)
    •    piscine di tipo B: trimestrale (piscine stagionali: dopo 1 mese dall’apertura)
    •    piscine di tipo C : mensile piscine di tipo D : annuale

         Art. 29 Regolamento interno

         Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore– utenti, in
riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare deve contenere gli elementi di educazione sanitaria,
comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio.
         Il regolamento interno deve indicare i luoghi di primo soccorso, se esistenti, all’interno della struttura, il
nominativo dell’assistente ai bagnanti e del responsabile della piscina.
         Il regolamento deve essere esposto ben visibile all’ingresso dell’impianto natatorio e deve essere portato a
conoscenza di ciascun utente.

Solferino, 15 gennaio 2009

Hanno fattivamente contribuito alla stesura del presente documento:
Renato Cisana, Rossana Prola, Andrea Peluso, Roberto Caniato, Claudio Beati, Vincenzo Cama, Umberto Bettoni,
Franco Zanca, Andrea Campara, Marco Sublimi, Marco Rossetto, Andrea Morabito.

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