Interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus
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Interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus 8 maggio 2020 Sulla base dei principi e delle modalità indicate dal Decreto legge n. 6/2020 e dal Decreto legge n. 19/2020, sono stati adottati una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri limitativi dell'esercizio delle attività economico produtive, volti a contrastare e ad evitare l'ulteriore diffondersi dell'epidemia da COVID-19. Tali D.P.C.M. si sono susseguiti in considerazione dell'evolversi e dell'acuirsi della situazione epidemiologica su scala nazionale, anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Attraverso i D.P.C.M. sono stati dunque via via introdotti, prima per talune aree, poi su scala nazionale, misure sempre più stringenti e restrittive, finalizzate al contenimento dell'espansione del contagio. Recentemente, è stato adottato il nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020 che sostituisce, a decorrere dal 4 maggio 2020, le disposizioni già contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 efficaci fino al 3 maggio 2020. Tale D.P.C.M. introduce misure meno restrittive dell'esercizio delle attività produttive, in conseguenza dell'evoluzione della situazione sanitaria, rispetto a quelle in precedenza previste. Le nuove moisure sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Varie regioni hanno comunque adottato misure diversamente e, talvolta, meno restrittive delle attività economiche e produttive rispetto a quelle contenute nei provvedimenti governativi. Base legislativa per l'adozione dei D.P.C.M. emergenziali L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato come pandemia l'infezione da COVID-19. In Italia, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disponendosi che all'attuazione dei relativi interventi emergenziali (ai sensi Codice della protezione civile, D.Lgs. n. 1/2018), si provveda con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Con Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, – per fronteggiare gli interventi emergenziali ivi previsti - è stato disposto che il Capo dipartimento della protezione civile si avvalga del supporto di un Comitato tecnico-scientifico, composto dal segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze. Con l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, il costante ed esponenziale incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e gli effetti particolarmente gravi sulla salute pubblica e sulla tenuta del sistema sanitario, il Governo ha inizialmene adottato un
primo Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento legislativo, con carattere di necessità ed urgenza, ha introdotto una specifica disciplina emergenziale con la finalità esplicitata di uniformare gli interventi adottabili sul territorio italiano per fronteggiare l'epidemia in corso. Il D.L. è stato convertito, con modificazioni, in Legge n. 13/2020. Il Decreto Legge ha fatto obbligo alle Autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. A tal fine, ha indicato in un elenco (cfr. articolo 1, comma 1, lettere da a) ad o )) le misure adottabili. Tra queste, la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lett. j)) e la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lett. n)). Il D.L. ha demandato l'adozione delle misure a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, nelle more, nei casi di estrema necessità ed urgenza, ha consentito che le misure fossero prese ai sensi della disciplina- quadro emergenziale già vigente in materia di salute pubblica e sanità pubblica ( articolo 32, L. n. 833/1978, articolo 117, D.Lgs. 112/1998 e articolo 50 del D.Lgs. n. 267/200, cfr. infra), ai sensi della quale sono adottate ordinanze contingibili ed urgenti dal Ministro della Salute, ovvero, dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale). Il D.L. n. 6/2020 è stato abrogato dal D.L. n. 19/2020, il quale ha rivisto in alcuni punti la disciplina quadro dei poteri d'emergenza contenuta nel primo Decreto Legge, anche per ciò che attiene al riparto di competenze tra Stato e regioni nell'adozione dei provvedimenti emergenziali (è stato così introdotto un potere proposta dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale). E' stato inoltre "istituzionalizzato", nel procedimento di adozione delle misure, il parere del Comitato tecnico scientifico. I provvedimenti attuativi - per previsione del nuovo decreto legge - si consustanziano sempre in Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I D.P.C.M. devono essere comunicati alle Camere, hanno efficacia per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, sono reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020. Le misure emergenziali adottabili restrittive dell'esercizio delle attività economico produttive, sono così dettagliate nel nuovo Decreto Legge (articolo 1, comma 1): limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (lettera u)); limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (lettera v)); limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (lettera z)); limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (lettera aa)). Sulle misure emergenziali adottate, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato deve riferire ogni quindici giorni alle Camere. Quanto alle sanzioni, il mancato rispetto delle misure di contenimento è ora punito - salvo che il fatto non costituisca reato - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nei casi di mancato rispetto delle misure restrittive in materia di attività produttive sopra descritte, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Il D.L. n. 19/2020 ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze già emanati ai sensi del D.L. n. 6/2020 . Sulla base dei principi e delle modalità indicate dalla normativa primaria sopra esposta, sono stati dunque adottati una serie di D.P.C.M. attuativi. Tali D.P.C.M. si sono susseguiti in considerazione dell'evolversi e dell'acuirsi della situazione epidemiologica su scala nazionale, anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Attraverso i D.P.C.M. sono stati dunque via via introdotti, prima per talune aree, poi su scala nazionale, misure sempre più stringenti e restrittive, finalizzate al contenimento dell'espansione del contagio. I D.P.C.M. in questione si sono talvolta sovrapposti sulla stessa materia di intervento, non essendo esplicitamente abrogata la disciplina emergenziale ormai superata dal nuovo provvedimento, ma adottandosi in suo luogo, la formula generale dell'abrogazione delle norme pregresse incompatibili. Recentemente, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legge, è stato adottato il nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020 che sostituisce , a decorrere dal 4 maggio 2020, le misure già contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 efficaci fino al 3 maggio 2020. Tale D.P.C.M., come meglio è esposto nel successivo paragrafo, introduce misure meno restrittive dell'esercizio delle attività produttive, in conseguenza dell'evoluzione della situazione sanitaria, rispetto a quelle in precedenza previste. Molte regioni hanno comunque adottato misure diversamente e, talvolta, meno restrittive delle attività economiche e produttive rispetto a quelle contenute nei provvedimenti governativi (cfr. infra il paragrafo sulle Ordinanze regionali). Si ricorda che il D.L. n. 19/2020 legittima l'adozione da parte delle Regioni - nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso - di misure ulteriormente restrittive, specificando che le misure regionali hanno efficacia limitata fino all'adozione con D.P.C.M. delle misure nazionali e sono relative esclusivamente all'ambito delle attività di competenza regionale e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le norme del decreto legge si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disciplina emergenziale quadro prevista nel nostro ordinamento dispone comunque: all'articolo 32 della L. n. 833/1978, che ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria possono essere emesse: dal Ministro della Salute, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni; dal Presidente della giunta regionale e dal sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale; all'articolo 117 del D.Lgs. n. 112/1998, che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti; all'articolo 50 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n. 267/2000), in sostanza ripropone la previsione per cui in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. Le limitazioni alle attività economiche e produttive nel D.P.C.M. 26 aprile 2020: la cd. fase 2 Le misure previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Si continuano comunque ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (cfr. paragrafo successivo). Rispetto al D.P.C.M. del 10 aprile 2020, il provvedimento governativo conferma le sospensioni delle attività commerciali al dettaglio già disposte dal D.P.C.M. 10 aprile 2020, sempre facendo eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'Allegato 1. L'allegato specifica quanto già consentito in via interpretativa, cioè l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. L'Allegato è stato recentemente integrato con il D.M. 4 maggio 2020, che ha consentito l'apertura di esercizi di commercio al dettaglio di natanti e accessori» e di commercio al dettaglio di biciclette e accessori. Sono dunque aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, dovendosi garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Rimangono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Rimangono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Viene ora consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante, mentre rimangono aperti quelli situati lungo le autostrade - che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali - e quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Rimangono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'Allegato 2 (lavanderie, tintorie, nonché pompe funebri e servizi connessi). L'allegato può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. A tal fine si raccomandano specifiche misure igienico sanitarie (Allegato 5).
L'Allegato dispone: 1. distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria. 4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani, accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita': a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. In ordine alle attivita' professionali il D.P.C.M. dispone: il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Quanto alle attività produttive e industriali, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ne dispone la sospensione - sull'intero territorio nazionale - ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'Allegato 3 continua ad indicare le attività permesse attraverso il richiamo al relativo codice di classificazione ATECO. Il codice ATECO - utilizzato per l'apertura di nuove partite IVA e nell'ambito della sicurezza sul lavoro - è una c ombinazione alfanumerica che identifica una attività economica. Le lettere individuano il macrosettore econonomico, mentre i numeri, da due fino a sei cifre, indicano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni, fino alle sottocategorie dei settori stessi. La classificazione delle attività economiche ATECO è stata adottata dall' ISTAT . Possono riaprire le seguenti categorie di attività produttive, prima solo parzialmente ammesse dal precedente decreto (che faceva riferimento a determinati tipi di produzione). Si riportano i relativi codici ateco: 09 attività dei servizi di supporto all'estrazione 13 Industrie tessili 14 confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pellicceria 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 20 Fabbricazione di prodotti chimici 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 25 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, esclusi macchine e attrezzature 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione ed orologi 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 32 Altre industrie manifatturiere 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 42 Ingegneria civile 43 Lavori di costruzione specializzati
45 Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 46 Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura e di personale 80 Servizi di vigilanza e di investigazione 82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 95Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa Sono ammesse a riaprire anche le seguenti categorie di attività, prima del tutto escluse: 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 24 Metallurgia 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 31 Fabbricazione di mobili 41 Costruzione di edifici 68 Attività immobiliari 73 Pubblicità e ricerche di mercato. Le imprese, che - secondo quanto sopra indicato - riprendono la loro attivita' a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita' propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. L'elenco dei codici di cui all'Allegato 3 è stato recentemente integrato con il D.M. 4 maggio 2020, che ha consentito lla riapertura delle attività di noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti (Codice ATECO 77.12) , delle attività di noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali (Codice ATECO 77.3) e le attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte (Codice ATECO 90.03.02). |90.03.02 |e restauro di opere d'arte | puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il sito web "ATECO" delle Camere di commercio permette di individuare i contenuti delle attività sottese ai diversi codici ATECO e fornisce supporto per verificare se l'attività svolta da un'impresa rientri o meno tra quelle permesse. Inotre, il mesimo sito web fornice una indicazione dettagliata delle categorie di attività consentite sulla base della classificazione ATECO indicata nell'Allegato 3 e di quanto indicato negli allegati 1 e 2 del Decreto. Si consente sempre che le attività' produttive - di cui è prevista la sospensione - possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Sono comunque consentite le attività' che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi pubblici essenziali. Rimane ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. Le imprese le cui attivita' non sono sospese devono rispettare i seguenti protocolli di regolamentazione per contrastare la diffusione del virus: negli ambienti di lavoro: Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali sottoscritto il 24 aprile 2020 e riportato nell'allegato 6 del Decreto; nei cantieri, per gli ambiti di competenza: Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, riportato nell'allegato 7 del Decreto; nel settore del trasporto e della logistica: Protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui nell'allegato 7 del Decreto. I protocolli di regolamentazione devono essere rispettati anche dalle imprese, le cui attivita' sono comunque già consentite in forza dei pregressi provvedimenti. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese, le cui attivita' dovessero essere sospese, completano le attivita' necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del provvedimento che determina la sospensione. Per tutte le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Si rinvia alla circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020 , nonché alle FAQ della Presidenza del Consiglio sulla "Fase 2". Ordinanze regionali diversamente limitative dell'esercizio delle attività produttive Si illustrano le recenti principali ordinanze regionali che introducono misure diversamente limitative, talvolta meno restrittive, all'esercizio delle attività produttive sul territorio di riferimento, rispetto a quanto previsto per tutto il territorio nazionale dal D.P.C.M. 26 aprile 2020. La Regione Calabria, con Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020, consente, a partire dal 30 aprile 2020, la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, nonché la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto. Le attività possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza e ferma restando la normativa di settore. È inoltre consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti. È consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti. È confermato il disposto dell'Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali e il disposto dell'Ordinanza n. 36/2020 per come integrato dal nuovo DPCM 26 aprile 2020. Nella Regione Sardegna, l' Ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 consente la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini online o telefonici.
È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti. È consentita la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione. Gli esercizi sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04.), purché il servizio venga svolto per appuntamento ed è consentita l'attività di tosatura degli ovini, anche con specialisti del settore, purché il servizio venga svolto senza il contatto diretto tra le persone, in totale sicurezza e garantendo il distanziamento fisico tra operatori non inferiore ad un metro. E' inoltre consentita ai residenti della regione Sardegna e all'interno del territorio regionale, la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere. È altresì consentita la raccolta del foraggio, l'estrazione del sughero e l'esercizio di diritti di fruizione collettiva di beni (usi civici e diritti promiscui su terre private) in ambito agrosilvopastorale (fungatico, legnatico, erbatico e simili). Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto di specifiche condizioni igienico saniterie. Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. L'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2020, già prorogata con Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020, è ulteriormente prorogata al 17 maggio 2020. La Provincia autonoma di Bolzano ha adottato la Legge Provinciale del 8 maggio 2020, n. 4. Tale legge prevede, a decorrere dall'11 maggio, che, nel rispetto delle norme di sicurezza, possano riaprire "le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti" ed anche i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Dalla stessa data riprenderanno piena attività anche i musei e le istituzioni culturali comprese biblioteche e centri giovanili. Dal 18 maggio, seguendo dettagliati protocolli di sicurezza, possono essere di nuovo offerti i servizi per l'infanzia. Il 25 maggio è invece la data fissata per la riapertura delle strutture ricettive presenti sul territorio provinciale. Le misure della legge riguardano ambiti in cui la Provincia ha la competenza in virtù dello Statuto di autonomia, mentre per quanto riguarda gli spostamenti verso il resto del Paese, le lezioni scolastiche e universitarie, le manifestazioni sportive, valgono le normative nazionali. Commercio al dettaglio. Tutti i negozi e le attività commerciali possono riprendere l'attività con l'entrata in vigore della legge. Si prescrive l'uso di guanti monouso principalmente alla vendita e all'acquisto di alimenti. Le aree di cassa devono essere separate con un dispositivo di protezione. L'accesso al negozio deve essere scaglionato. Gli orari di apertura possono essere prolungati a questo scopo fino al massimo alle ore 22. Ad eccezione dei piccoli negozi fino a 50 metri quadri, si applica la regola di 1/10. Ciò significa che in un negozio al dettaglio può essere presente un solo cliente ogni 10 metri quadri. Professioni della cura alla persona. I saloni di parrucchiere e i saloni di bellezza possono riprendere le attività a partire dall'11 maggio. Poiché in questi casi operatore e cliente si trovano a meno di un metro di distanza l'uno dall'altro per un periodo di tempo più lungo, il primo deve utilizzare una maschera FFP2.
Questo requisito è generalmente previsto in generale in tutte le situazioni di prossimità. Commercio, industria e edilizia. Le attività produttive sono già generalmente consentite e i lavori nei cantieri sono già in corso. Secondo la nuova legge provinciale, in futuro si distinguerà tra tre zone, una zona verde (lavoro all'aperto a più di tre metri di distanza tra i lavoratori, veicolo aziendale con un dipendente), una zona gialla (zona parzialmente coperta e ben ventilata ad almeno un metro di distanza, veicolo aziendale con più dipendenti) e una zona rossa (lavoro in interni non ventilati, sospetto contagio da coronavirus di un dipendente). Tranne che nella zona verde, la protezione della bocca è obbligatoria ovunque. Gastronomia. L'11 maggio anche la gastronomia può riaprire. Nei ristoranti e nei bar non sono ammessi più ospiti di quanti siano i posti a sedere. I tavoli devono essere disposti in modo che la distanza tra le persone sia di due metri. Il personale di servizio deve utilizzare maschere di tipo FFP2. Strutture ricettive. Nel caso delle strutture ricettive turistiche, la regola di 1/10 si applica alle aree comuni, ad eccezione delle sale da pranzo. Le piscine all'aperto possono riaprire. Il Presidente della Regione Puglia ha adottato l'ordinanza n. 226/2020 che dispone, con efficacia dal 18 maggio 2020, la riapertura delle attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, a condizione che il servizio venga svolto per appuntamento e nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie prescritte. Il Presidente della Regione Lombardia (ad oggi la più colpita dal numero di contagi e di decessi) ha recentemente adottato la nuova Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 che stabilisce specifiche indicazioni valide per il territorio regionale dal 4 al 17 maggio p.v., ad interazione delle norme di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020. Commercio al dettaglio. L'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell'accesso all'esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l'accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante. Mercati. I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l'osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell'ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato. Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti. Altre attività economiche. È consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone,utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale. I concessionari di slot machines devono bloccarle. Attività produttive. Si richiama l'allegato n.3 del DPCM 26 aprile. La Regione Liguria ha adottato l'Ordinanza n. 25 del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – validità dal 4 al 17 maggio p.v.. L'Ordinanza contiene misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza e norme
essenzialmente attuative del D.P.C.M. nazionale sul territorio regionale. Tra le misure: via libera alla vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all'esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all'interno dell'esercizio. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande. via libera alla spesa o all'approvvigionamento di bevande e generi alimentari anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio nei territori delle Province o della Città Metropolitana. Il nuovo limite, quindi, diventa la Provincia. via libera alla vendita di calzature per bambini, anche nei negozi che vendono calzature per adulti ma con il divieto di vendita di tipologie differenti dalle calzature per bambini; coltivazione del proprio orto o terreno all'interno del territorio regionale; commercio al dettaglio di prodotti florivivasitici. Permane l'obbligo di utilizzare la mascherina per chi accede a luoghi chiusi accessibili al pubblico, fatta eccezione per i bambini sotto i sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Nella Regione Veneto, l'Ordinanza del Presidente della Giunta n. 44 del 03 maggio 2020 e l'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020 conferma: la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore almeno di mascherina e guanti; la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; i mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione; b. varchi di accesso separati da quelli di uscita; c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita; d. rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1. I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco, alle precedenti condizioni. La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante Inolte, la vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo: è obbligatorio il distanziamento di un metro e l'uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese. È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.
Il Presidente della Regione Piemonte, ha firmato l'ordinanza n. 50, valida dal 4 al 17 maggio p.v.. Tra le principali previsioni: è obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l 'uso continuativo delle mascherine); è consentita l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale- toelettatura- ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale. Con l'ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020, l' attività di ristorazione da asporto è consentita dal 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire dal 9 maggio. La regione Val d'Aosta ha adottato disposizioni attuative del D.P.C.M. 26 aprile 2020 sul territorio regionale, con Ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020. Con Ordinanza n. 183 del 27 aprile 2020 sono state dettate le condizioni igieniche per la vendita di cibo d'asporto. Nella Regione Friuli Venezia Giulia l'ordinanza numero 12/2020, dal 4 maggio e fino al prossimo 18 maggio, integra le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile. Entrando nello specifico, l'ordinanza contiene l'obbligo di chiusura nelle giornate festive solo per i supermercati e gli ipermercati; vengono invece prorogate le disposizioni relative ai mercati all'aperto e al chiuso - ovvero le analoghe forme di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari e prodotti florovivaistici - nei Comuni nei quali sia stato adottato un apposito piano che preveda la perimetrazione delle superfici, la presenza di un unico varco d'accesso separato da quello di uscita, il contingentamento delle presenze, l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. In tutti i negozi resta l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti all'ingresso e all'uscita soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani; per i negozi di generi alimentari e laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti a questo obbligo si aggiunge l'utilizzo dei guanti monouso. L'ordinanza n. 12 introduce inoltre la possibilità di accedere ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Nella Provincia autonoma di Trento, dal 4 maggio sarà in vigore la nuova Ordinanza del 2 maggio 2020 del Presidente della Provincia autonoma , che fa seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Vengono confermate le apertura previste dal DPCM. Rimane confermato quanto già previsto dalle precedenti Ordinanze circa le prescrizioni per attività produttive e cantieri. Alcune specificazioni sono contenute nella nuova Ordinanza del 6 maggio 2020. Nella Regione Emilia-Romagna, l' Ordinanza n. 69 del 24 aprile 2020, a far data dal 27 aprile 2020, ha consentito la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l'accesso. La vendita per asporto deve essere effettuata previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente
necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure nazionali di sicurezza. E' anche consentito l'asporto con consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande. Dal 27 aprile 2020 è inoltre consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, a specifiche condizioni. Nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni maggiormente restrittive. La nuova ordinanza n. 74/2020 detta ulteriori disposizioni, essenzialmente non inerenti le attività produttive. Nella Regione Campania, l'Ordinanza n. 42 del 2 maggio 2020 consente, senza i limiti di orario previsti dalla precedente Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020. Fermo l'obbligo di rispetto delle norme igienico sanitarie , è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure: che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o online; che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato; che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. Nella Regione Lazio, l'Ordinanza n. 56 del 2 maggio 2020 reca disposizioni essenzialmente attuative del Decreto nazionale. Nella Regione Sicilia, l'Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 consente la vendita di alimenti da parte di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Nella Regione Marche, il Presidente della Regione ha firmato un atto di indirizzo (Ordinanze n. 142 e 143 del 2020), con chiarimenti e disposizioni attuative in materia di attività sportiva, di manutenzione degli impianti sportivi, di taglio del verde e coltivazione degli orti. Il successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 4 maggio 2020, dispone, a far data dal 5 maggio 2020, che è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale toelettatura-ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale. A far data dal 5 maggio 2020, è consentita l' attività di tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla L.443/1985 e della L.R.20/2003 che svolgono attività non aperte al pubblico. L'attività e consentita per le imprese che non si avvalgono di dipendenti ma nelle quali il lavoro viene svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti al lavoro. L'attività deve essere svolta con la presenza all'interno del laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o da un socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente.
Il successivo Decreto del Presidente n. 146 del 5 maggio 2020 ha poi consentito i servizi di cura degli animali da compagnia di cui al codice Ateco 96.09.04 (presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia).
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