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SULLA VIA DEL CATAI Rivista semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina Marzo 2015 Anno VIII - Numero 12 Diritto, cittadini e potere in Cina. L’evoluzione del diritto cinese fra tradizione e modelli internazionali A cura di Renzo Cavalieri, Valentina Bellomo e Sara D’Attoma Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari, Venezia
Centro Studi Martino Martini Indice per le relazioni culturali Europa-Cina Il Centro Studi intitolato a Martino Martini (1614-1661), missionario gesuita trentino che La Via del Diritto e della Legalità.......................................................... 5 visse e operò in Cina, autore di importanti opere in campo storico, geografico e filologico, ha Riccardo Scartezzini - Centro Studi Martino Martini sede a Trento, dove svolge attività di ricerca, studio e documentazione sulla storia, la cultura e la realtà socio-economica della Cina. Alcune Considerazioni sulla Natura Pubblica in edizione critica l’Opera Omnia di Martino Martini, la collana storico-scientifica Orsa Minore, la rivista Sulla via del Catai, semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina, e del Pensiero Giuridico Cinese Antico..................................................... 9 la collana Miscellanea di testi biografici, letterari e teatrali. Attilio Andreini - Università Ca’ Foscari, Venezia Promuove e organizza convegni, workshop, seminari, mostre e attività divulgative su temi di carattere storico, economico, geografico, artistico, filosofico e linguistico. Il Diritto Cinese: un’evoluzione Millenaria ....................................... 29 Opera in stretta connessione con l’Università di Trento e intrattiene relazioni e scambi con Renzo Cavalieri - Università Ca’ Foscari, Venezia istituti culturali e accademici italiani, europei e cinesi. Il Perimetro delle Libertà e dei Diritti SULLA VIA DEL CATAI nel Sistema Costituzionale Cinese......................................................... 43 Rivista semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina Tania Groppi - Università di Siena L’idea di Rule of Law nella Repubblica Popolare Cinese................... 59 Ignazio Castellucci - Università di Trento Direttore responsabile: Riccardo Scartezzini La Mediazione in Cina: Passato e Presente............................................ 75 Capo-redattore: Aldo Caterino Yu Jin Comitato di redazione: Davor Antonucci, Michele Castelnovi, Piergiorgio Cattani, Laura De L’Arbitrato in Cina................................................................................... 91 Giorgi, Paolo De Troia, Elisa Gagliardi Mangilli, Luisa Maria Pater- Gabriele Crespi Reghizzi - Università di Pavia nicò, Paolo Rosa, Wang Leilei, Yu Weiwei, Zhang Gangfeng Diritti e Struttura del Nucleo Familiare nella RPC...................... 103 Comitato scientifico: Federico Masini (Presidente) Sara D’Attoma - Università Ca’ Foscari, Venezia Luigi Bressan, Patrizia Carioti, Lucia Caterina, Claudia von Colla- ni, Noel Golvers, Isaia Iannaccone, Alessandra Lavagnino, Tiziana Evoluzioni e Involuzioni dei Diritti................................................... 113 Lippiello, Giuseppe O. Longo, Renato Mazzolini, Francesco Mon- dei Lavoratori nella Cina Riformista 113 tessoro, Massimo Quaini, Guido Samarani, Francesco Surdich, Gong Valentina Bellomo - Università Ca’ Foscari, Venezia Yingyan, Han Qi, Huang Shijian, Zhang Xiping Diritti e Diritto Penale......................................................................... 129 Elisa Nesossi - Australian National University, Canberra Autorizzazione del Tribunale di Trento Abbonamento annuale: 30 euro Creatività e Proprietà Intellettuale.................................................. 145 n. 1321 del 5 aprile 2007 Un numero: 20 euro Laura Sempi - Università del Salento, Lecce Sulla via del Catai è una rivista referata a livello nazionale e internazionale. Tre membri del Co- Diritto Cinese e Tutela Ambientale: mitato scientifico operano la peer review, ricorrendo, ove necessario, anche a esperti esterni. un Itinerario nella Giustizia Civile.................................................... 163 Amministrazione, Direzione, Redazione, Acquisti e Abbonamenti: Marina Timoteo - Università di Bologna Centro Studi Martino Martini Via Tommaso Gar, 14 - 38122 TRENTO tel. 0039 0461 881343 fax 0039 0461 881348 e-mail: centro.martini@soc.unitn.it internet: www.centrostudimartini.it In copertina: George Henry Mason, Un colpevole davanti al magistrato che lo deve giudicare, Londra, 1801, incisione colorata, Los Angeles, John Paul Getty Museum -3-
La Via del Diritto e della Legalità Riccardo Scartezzini - Centro Studi Martino Martini Questo numero della rivista Sulla via tradizione (per lo più quella che affonda le del Catai è dedicato all’evoluzione del diritto sue radici nel pensiero confuciano) sia soprav- cinese, per certi versi ancora fondato sulla mil- vissuta al cataclisma delle guerre dell’Oppio e lenaria tradizione burocratico-amministrati- della spartizione in sfere d’influenza, o resi- va del Celeste Impero, oltre che sui presupposti sta all’impatto con la modernità. ideologici del marxismo-leninismo interpreta- La ricezione del diritto occidentale in ti alla luce della particolare realtà cinese, ma Asia orientale, avvenuta tra la seconda metà al tempo stesso orientato verso l’inclusione di dell’Ottocento e i primi decenni del secolo scor- modelli internazionali, a seguito della formi- so tramite l’adozione di leggi modellate sulle dabile e rapida apertura della Cina verso il codificazioni dell’Europa continentale e l’i- mondo esterno, nell’economia, nella scienza e stituzione di organi amministrativi e giuri- nella cultura, apertura che ha comportato, di sdizionali moderni, ha costituito un processo conseguenza, un’immediata rivalutazione del storico di eccezionale importanza, tenuto conto diritto come mezzo per garantire la pace e la del senso di superiorità che caratterizzava in prosperità comuni. precedenza la visione del mondo dei cinesi e L’esperienza giuridica cinese, fino al dei giapponesi, e ha a sua volta comportato XX secolo, si è formata in maniera totalmen- lo sviluppo dell’insegnamento del diritto nel- te autonoma e indipendente rispetto a quella le università e l’emergere di nuove professioni occidentale. Il sistema antico, che vedeva il giuridiche organizzate. Regno di Mezzo al centro del mondo, chiuso e Dopo i primi tentativi di occidenta- ripiegato su se stesso, ha contribuito a formare lizzare, il sistema giuridico vigente in Cina la mentalità cinese e a stabilire l’assunto che all’inizio del Novecento, frutto della millena- la legge è un precetto assoluto e allo stesso tem- ria evoluzione della tradizione imperiale, ma po un modello di comportamento. Un sistema già intaccato in seguito alla presa di coscienza di pensiero relativamente unitario che, grazie della superiorità scientifica, tecnologica e or- al lavoro accurato di esegesi e trasmissione dei ganizzativa dell’Europa e degli Stati Uniti, testi svolto da generazioni di letterati-fun- ha subito profonde mutazioni con la Repub- zionari, ha plasmato i valori etici, i canoni blica nazionalista, prima, e con la Repubbli- estetici e le regole sociali della civiltà cinese. ca Popolare, poi, sia per le differenti influenze Il confronto tra la concezione occidenta- esterne (tradizione anglo-sassone e tradizione le e quella asiatica del diritto e dei diritti franco-germanica, esempio giapponese e potere fornisce una chiave di lettura per inquadra- attrattivo della Rivoluzione russa), sia per re meglio alcune dinamiche globali derivanti impulsi ideologici interni (pensiero comunista dai crescenti scambio commerciali, scientifici e secondo l’interpretazione particolare di Mao culturali della Cina con i paesi occidentali e Zedong). il Giappone. L’accresciuta competitività della L’avvio della riforma economica e la Cina e delle altre “tigri” asiatiche apre a pro- politica di apertura verso l’estero voluta da blematiche nuove, come il livello di protezione Deng Xiaoping a partire dal 1978, hanno dei diritti fondamentali, le libertà globali, il imposto alla Cina la necessità di una gra- diritto d’autore, la tutela ambientale, per ci- duale riaffermazione della legalità come tare i più noti. principio guida per garantire la corretta fun- Fino a che punto la Cina e i paesi zionalità della società civile, accompagnata dell’Estremo Oriente abbiano recepito le nozio- da un ampio utilizzo di strumenti legislati- ni e le pratiche giuridiche occidentali e sino a vi e giudiziari di nuova concezione e da una che punto, invece, conservino gli elementi tra- valorizzazione senza precedenti dello studio e dizionali delle proprie concezioni giuridiche, della pratica del diritto, anche e soprattutto significa chiedersi quanta parte della loro nei settori che un tempo erano sotto il domi- Artista cinese, Mandarino civile di primo rango, dinastia Qing, ca. 1820, disegno acquerellato, University of Manchester Library -5-
nio del rito, in particolare nel diritto civile e politici; infine non sono stati messi in discus- commerciale. sione i dogmi della unità dei poteri statali Parallelamente all’impegno verso la co- e della supremazia del Partito Comunista”. dificazione, la Cina ha avviato la progres- Ci sono delle aree nelle quali il sistema siva diffusione, nell’apparato giudiziario, giuridico cinese agli occhi degli occidentali amministrativo e professionale, di nuovi ope- mostra ancora vistose lacune: una chiara con- ratori giuridici, formati nelle università, che, cezione e tutela relativamente alla proprietà con il tempo, tendono a sostituire i precedenti della terra e degli immobili, con i connessi di- operatori provenienti dall’apparato militare e ritti individuali, la tutela della proprietà in- di partito i quali, anche nella gestione delle tellettuale, in particolare quella dei brevetti, soluzioni giudiziarie delle controversie, proce- molti aspetti del diritto penale e delle libertà devano secondo logiche facilmente confondibili individuali e, last but not least, la tutela con quelle politiche o burocratico-organizza- dell’ambiente, che ormai ha assunto dimensio- tive. ni planetarie per i suoi effetti. Sotto il profilo giuridico, la ricezione dei I saggi presentati in questo volume, presupposti teorici e delle formule istituziona- curato da Renzo Cavalieri, Valentina Bel- li del diritto occidentale è avvenuta secondo lomo e Sara D’Attoma, che lavorano presso determinati criteri selettivi, tenendo fermo il l’Università Ca’ Foscari di Venezia, pur principio che quella cinese è (o dovrebbe essere) nell’ambito degli oggettivi limiti di spazio una società tendenzialmente collettivistica e della pubblicazione, affrontano tutti i prin- non prettamente individualistica come quella cipali temi oggi in discussione tra gli studiosi: occidentale, almeno negli auspici del Partito dallo sviluppo storico del diritto in Cina, ai Comunista Cinese al potere. rapporti tra cittadini e potere, dalla consape- Come sostiene Renzo Cavalieri, “molti volezza dei nuovi diritti all’emergere di nuove diritti sono stati riconosciuti, altri no: si è li- forme di attivismo civico. Temi che vengono beralizzato il diritto di intraprendere attivi- delineati con competenza e attenzione verso gli tà economiche, ma non quello di associarsi in scenari che sembrano delinearsi in questi e nei sindacati indipendenti; si è rinnovato il di- prossimi anni. ritto civile e commerciale, ma assai meno quel- La rivoluzione della legalità è appena lo penale; si è ammesso il proliferare delle voci agli inizi, ma già se ne avvertono le profonde nella società civile, ma non quello dei partiti implicazioni sociali e politiche. Artista cinese, Delitto in un bordello di Pechino, dinastia Qing, ca. 1850, disegno acquerellato, Collezione privata -7-
Alcune Considerazioni sulla Natura del Pensiero Giuridico Cinese Antico Attilio Andreini - Università Ca’ Foscari, Venezia Abstract: Starting from the Zhou all’VIII-VII secolo a.C. ed entrata a far parte dynasty, this paper will draw a historical dello Shujing 書經 (Classico dei documen- and etymological path in order to date the no- ti, 55, noto anche come Shangshu 尚書), che tion of “law” back to the Chinese ancient ti- contrappone l’empietà dei Miao al saggio mes. Taking into account the first debates and governo del sovrano Mu 穆 (circa X secolo opposing views about the role and function of a.C.) dei Zhou 周 (1045-256 a.C.), che eser- the different set of rules, we’ll finally get to citò il potere col sostegno di misure politi- understand how the concept of law gradually che e militari capaci di assicurare ordine e di shifted from incorporating a sacral nature of respingere, prima, e di reprimere, poi, la mi- its principles to becoming instead a tool for the naccia delle popolazioni nomadi dei Quan- government and management of the unified rong 犬戎 e degli Yi 夷. Il Lü xing dà pre- country under the Qin dynasty. cise indicazioni sul metodo per comminare le giuste pene e fornisce elementi rilevanti circa le procedure investigative e gli accerta- Dal mito al primo periodo Zhou 周 (V secolo menti giudiziari. Requisiti imprescindibili a.C.) risultavano essere la chiarezza e la compren- sibilità delle norme, mentre al sovrano veni- Le origini delle norme giuridiche e va riconosciuta una funzione di garanzia che delle sanzioni penali sono ricondotte a nar- la loro applicazione fosse ineccepibile. razioni mitiche che, fin dai più antichi re- Disponiamo di una trentina di iscri- soconti a noi giunti, delineano già la vivace zioni di natura giuridica incise su recipienti tensione dialettica tra la fermezza di alcuni sacrificali in bronzo della dinastia dei Zhou saggi sovrani che sostenevano ideali di go- Occidentali (1045-771 a.C.): si tratta di do- verno ispirati alle più alte virtù cardinali, da cumenti che gettano luce su casi di insubor- una parte, e l’applicazione di rigide misure dinazione e spergiuro (cfr. l’iscrizione Ying yi, coercitive, dall’altra, secondo prassi sovente in Zhongguo shehui kexue yuan kaogu yanjiusuo, imputate a tradizioni estranee alla cultura a cura di, Yin Zhou jinwen jicheng, 16.10285), “cinese”. Si pensi al tanto celebrato Impera- oppure di furto (iscrizione Hu ding, 3), di tore Shun 舜 che, assieme al fedele Gao Yao mancata riscossione di imposte, di transa- 皋陶, Ministro della Giustizia, avrebbe in- zioni di proprietà terriere, ma anche di liti trodotto le cinque punizioni corporali (wu a seguito di trattative tra intermediari mal xing 五刑), comminandole con parsimonia condotte (iscrizione Hu ding, 2). Il pregio del ma, al contempo, inflessibilità. Lo Ziyi 緇 supporto su cui queste iscrizioni erano ripor- 衣 (La veste nera), testo entrato a far parte tate evidenzia come i suddetti documenti di uno dei “classici”, il Liji 禮記 (Memorie debbano essere ricollegati a quell’intricato sui riti), riconduce invece le “cinque brutali contesto rituale e religioso che caratterizza- pene corporali” (wu nüe zhi xing 五虐之刑) va la vita delle élite Zhou. Questi recipienti, alla popolazione degenere dei Miao 苗, che infatti, prima di essere tumulati assieme ai definiva tali efferate misure fa 法, termine ricchissimi corredi funerari, trovavano im- che, come vedremo più avanti, rientra a pie- piego nei templi ancestrali dove celebrazioni no titolo nel lessico giuridico. sontuose prevedevano banchetti che sanciva- Sono in particolar modo i testi d’ispi- no ulteriormente la necessità di comunicare razione Ru 儒 (“classicista” o, come si suo- con gli spiriti degli avi e le divinità. le dire, “confuciana”) a incarnare entrambi Il riconoscimento della natura sacrale gli orientamenti succitati, come ad esempio della legge pare abbia caratterizzato anche nel caso del Lü xing 呂刑 (Le leggi penali la prima fase della dinastia dei Zhou Orien- del Marchese Lü), opera compilata intorno tali (770-256 a.C.), durante il periodo delle Ma Lin, Ritratto del re Wu della dinastia Zhou, dinastia Song, XIII secolo, dipinto su seta, Taipei, National Palace Museum -9-
Primavere e Autunni (770-453 a.C.). Stando punizioni previste in caso di violazione degli allo Zuozhuan 左傳 (Il commentario di Zuo impegni assunti: quanti avessero infranto [agli Annali dello Stato di Lu 魯], ca. V-IV il sacro vincolo venivano apertamente de- secolo a.C.), Zichan 子產 (✝ 522 a.C.), Pri- nunciati durante le cerimonie e puniti fino mo Ministro del principato di Zheng 鄭, a decretarne l’espulsione dalla coalizione e nel 536 a.C. decretò quella che, a tutt’oggi, l’esilio, misure che, immaginiamo, fosse- pare essere la più antica codificazione di un ro temute al pari di una sentenza di morte. codice penale su tripodi di bronzo di cui si Buona parte dei testi, scritti a pennello con abbia contezza. Di lì a poco, nel 513 a.C., inchiostro nero o rosso, si articolano in in- anche il principato di Jin 晉 seguì l’esempio vocazioni o suppliche ai potenti spiriti degli di Zheng. La conferma del legame strettis- antichi duchi di Jin affinché favorissero l’a- simo tra legge e dimensione sacra proviene, dempimento del voto. Le iscrizioni sono so- inoltre, dall’esame dei cosiddetti mengshu 盟 書 “giuramenti di sangue” rinvenuti nell’a- lite chiudersi con una maledizione attraverso rea riconducibile proprio all’antico regno di la quale il contraente stesso invoca su di sé Jin. Si tratta di testimonianze databili tra e sul proprio clan (shi 氏) le ire degli spiriti il VI e il V secolo a.C. vergate su tavolette affinché lo annientino in caso d’inadempien- sottili, allungate, talora appuntite, estratte za. A Wenxian, 16 delle 124 fosse rinvenute in due separati siti e in momenti diversi: a custodivano circa 10.000 tavolette, il dop- Houma 侯馬 (Shanxi 山西) tra il 1965 e il pio rispetto a quelle di Houma. Le iscrizioni 1966 e poi a Wenxian 溫縣 (Henan 河南) di Wenxian non nominano i nemici contro tra il 1980 e il 1982 (Williams 2005, 2009, cui schierarsi, bensì invocano maledizioni su 2011). I primi reperti di questo tipo furono di loro e sui loro clan. Quelle comprese nei ritrovati intorno al 1930, ma di essi si è persa reperti nella fossa n. 1 si contraddistinguono ogni traccia; ancora, nel 1942, furono acqui- perché contengono tutte la stessa data: pro- site altre tavolette, simili a quelle di Hou- babilmente essa indicava il giorno in cui era ma e di Wenxian. I documenti di Houma avvenuta l’inumazione dei mengshu, a con- ammontano a circa 5.000 frammenti e ogni ferma, ancora una volta, della dimensione tavoletta recava un’iscrizione in cui veniva rituale che caratterizzava la produzione e la registrato il patto di fedeltà che i contraenti funzione di questi testi, volutamente seppel- avevano stretto con un imprecisato “Signo- liti in appositi archivi posti in fosse sacrifi- re” (zhu 主), impegnandosi a respingere i co- cali, così da rendersi disponibili agli spiriti muni nemici. Presumiamo che i partecipanti preposti a verificare il rispetto degli obbli- a queste cerimonie fossero i capi clan, uniti ghi sottoscritti. con un patto di fedeltà politica e militare al Quanto appena rilevato conferma come leader più potente. I giuramenti sancivano formalmente le norme prescrittive, al di là della loro fun- accordi e alleanze tra lignaggi o tra princi- zione politica, fossero portatrici di una pre- pati e venivano siglati con il sangue dinanzi gnanza rituale e religiosa ben pronunciata. ai potenti spiriti dei sovrani defunti, evocati La tendenza a rendere sempre più palese il all’uopo con cerimonie sacrificali, al culmine contenuto delle leggi portò, presumiamo, delle quali i convenuti dichiaravano fedeltà alla compilazione di codici giuridici e, in al loro capo bagnandosi le labbra con il san- particolare, penali che anticipavano alcuni gue versato durante il rito, impegnandosi a provvedimenti repressivi così caratteristi- difendere con le armi il suo tempio ancestra- ci della formulazione legislativa tipica del le e accettando precise regole di comporta- periodo degli Stati Combattenti (453-221 mento. Talvolta i mengshu elencano anche le a.C.). In alto: Du Yu, Edizione annotata degli Annali delle Primavere e Autunni, dinastia Tang, VII secolo, inchiostro su carta, Kyoto, Fujii Saiseikai Yurinkan Museum In basso: Calderone rituale (Ding) munito di coperchio e ornato con draghi intrecciati, dinastia -11- Zhou Orientale, ca. 500-450 a.C., fusione in bronzo, Los Angeles County Museum of Art
Da Confucio (551-479 a.C.) alla fine della di- 1999). Contrariamente a quanto potremmo nastia Zhou (256 a.C.) attenderci, nell’antichità fa non coincideva con la “legge positiva”: il termine rientra Il passaggio dalla prima alla secon- nel lessico giuridico Zhou e d’inizio impero da fase della dinastia Zhou (770-256 a.C., in quanto fa denota, più genericamente, il Zhou Orientali) vide gradualmente emerge- “modello”, lo standard. Al pari del compasso re un dibattito ampio che vide contrapporsi (gui 規), della squadra (ju 矩), della stadera posizioni spesso inconciliabili tra quanti ri- (quan 權) e di altri rilevatori e misuratori di tenevano che un solido e inflessibile sistema dati “oggettivi”, fa definisce un qualunque giuridico basato su leggi positive bastasse a modello di riferimento che preclude ogni garantire l’ordine (zhi 治) e quanti rivendi- valutazione interpretativa di parte. Se è vero cavano, invece, che l’armonia (he 和) e la sta- che le “leggi” fungono da fa, ovvero da mo- bilità discendessero da un governo promos- delli regolativi, ebbene, non è detto che tut- so da sovrani virtuosi, pronti a ispirarsi ai ti i modelli siano “norme giuridiche”… da modelli di esemplarità del lontano passato. questi presupposti deriva la tanto dibattuta Altri pensatori, poi, inclini a rivendicare il - e forse fin troppo enfatizzata - contrappo- primato assoluto della legge di natura, col- sizione tra “rito” e “legge” (Hansen 1994) tivavano ideali politici anarcoidi e primiti- visti, convinti assertori che l’avanzamento come chiave di lettura per interpretare la tecnologico, culturale e istituzionale non dialettica confuciano-legista. facesse che distogliere l’uomo dal principale Ricordiamo, poi, che la contaminazio- obiettivo che avrebbe dovuto porsi, ovvero ne tra idee solo in apparenza inconciliabili vivere in consonanza con il dao 道, l’Asso- ha portato il pensiero cinese antico all’ela- luto. borazione di soluzioni ricchissime di spunti Secondo la linea critico-interpretativa teoretici e di applicazioni pratiche. Si pensi, più tradizionale, il primo orientamento era ad esempio, al fatto che un insigne intellet- incarnato da pensatori sia d’estrazione cosid- tuale Ru, marcatamente autoritario nella detta “legista” (fajia 法家) sia moista (mozhe propria visione politico-giuridica, Xunzi 荀 墨者, discepoli di Mo Di 墨翟, che visse tra 子 (298-238 a.C.), ebbe quali discepoli di- il 480 e il 390 a.C.), il secondo dai Ru e il retti i due più rappresentativi esponenti del terzo dai cosiddetti “esperti del dao” (daojia cosiddetto “legismo”, ovvero Han Feizi 韓 道家). In realtà, abbiamo ampi riscontri 非子 (280-233 a.C.) e Li Si 李斯 (ca. 280- testuali che ci portano a rivedere drastica- 208 a.C.), quest’ultimo Primo Ministro del mente la configurazione filosofico-dottrinale Primo Augusto Imperatore dei Qin (Qinshi della seconda parte del periodo Zhou, in pri- Huangdi 秦始皇帝, il sovrano Ying Zheng mis quella della fase degli Stati Combattenti, 嬴政, 259-210 a.C.). L’auto-coltivazione at- quando, più che vere e proprie scuole di pen- traverso l’educazione secondo i valori ritua- siero, ad eccezione dei Ru e dei Moisti ope- listici Ru era volta, per Xunzi, ad alimentare ravano, in realtà, intellettuali spesso affiliati l’autorevolezza interpretativa soggettiva di solo marginalmente a lignaggi di pensiero norme cerimoniali codificate nei secoli (li) ben consolidati. Venendo meno una rigida ma, in quanto portatrice di un forte residuo configurazione secondo “scuole di pensiero”, soggettivo-culturale, tale criterio non pog- anche il tanto dibattuto contrasto che è stato giava, nell’interpretazione di Han Feizi, su spesso enfatizzato tra classicisti e confuciani solidi riscontri oggettivi (fa). Per essere fa, (ovvero i Ru) e i cosiddetti “legisti” merita dunque, l’ordinamento giuridico andava ulteriori indagini, in particolare in relazione scisso da implicazioni etiche, poiché avreb- alla contrapposizione tra li “norme tradizio- be dovuto mirare solo a una chiara eviden- nali di comportamento” e fa 法 (Cavalieri ziazione delle misure sanzionatorie e retri- Artista cinese, Ritratto del primo imperatore Qin Shi Huangdi, dinastia Qing, ca. 1760, disegno acquerellato, Londra, British Library -13-
butive. Fa, in conclusione, non identificava è allettato all’idea di conseguire premi per tanto l’insieme dei corpora giuridici, bensì aver obbedito a un sovrano che ha smarrito quello specifico tratto obiettivo richiesto il dao. Nonostante sia stata spesso eviden- alla norma perché si sottraesse al rischio di ziata l’avversione da parte di Confucio e dei un’interpretazione parziale. Secondo i Ru, suoi discepoli verso l’applicazione meccanica le norme prescrittive comunemente ritenu- della legge, mi preme però rilevare come, te imprescindibili per garantire l’equilibrio strutturalmente, il criterio di appartenenza della comunità sociale erano dao 道 (princi- a una determinata corrente di pensiero sia pio di ordine cosmico da cui discendevano in molti casi determinata solo dal grado di i criteri etici), de 德 (il carisma morale), li adesione a determinati principi dottrinali, (le norme rituali e cerimoniali), xisu 習俗 (le non certo dalla nettezza manichea con cui prassi consuetudinarie e i costumi locali) e fa si ripudiavano aprioristicamente certe idee e (i modelli prescrittivi codificati e resi pub- se ne sposavano incondizionatamente altre. blici). Ciò che presumiamo conferisse a fa un Uno dei passi più celebri del Lunyu 論語 grado inferiore di efficacia e di legittimazio- (Dialoghi di [Confucio]) testimonia proprio ne era dovuto proprio alla natura della mi- questa tendenza non pregiudiziale nei con- sura stessa, contingente e transitoria, che si fronti delle sanzioni penali negli ambienti opponeva all’autorevolezza ben più marcata Ru e mette in crisi il paradigma “ritualità riconosciuta alle altre prescrizioni, che non Ru versus inflessibilità della legge promossa discendevano dall’elaborazione puntigliosa dai legisti”: e implacabile di funzionari di governo, ma Zilu 子路 chiese: “Poniamo il caso che il dall’esperienza sedimentata nei secoli e nel Sovrano di Wei 衛 vi attenda per affidar- saldo vincolo sacro e insieme secolare esalta- vi un incarico di governo: che cosa fareste to attraverso l’esemplarità del rito. dapprima?”. Il Maestro rispose: “Indub- A partire dal V-IV secolo a.C., l’ur- biamente restituirei ai nomi il loro signi- genza maggiore per i detentori del potere ficato (zheng ming 正名)”. “Come siete nelle sempre più indipendenti città-stato astratto!”, osservò Zilu. “Cosa vuol dire che costellavano il frastagliato scenario po- restituire ai nomi il loro significato?”. Il litico tardo-Zhou consisteva nel consolidare Maestro disse: “Quanto sei incolto, Zilu! un sistema giuridico funzionale alle mire Un gentiluomo preferisce tacere sulle espansionistiche che i diversi soggetti poli- questioni che ignora! Quando ai nomi tici chiamati in causa nutrivano. Con ogni non è conferito il giusto significato, il di- probabilità, pochi furono gli statisti pronti scorso si fa incoerente e, se il discorso è a raccogliere l’appello di Confucio (Kongzi incoerente, non si perviene a nulla; se non 孔子, 551-479 a.C.) a non confidare esclu- si perviene a nulla, antiche norme rituali sivamente nel ricorso a sanzioni penali e a e musica (liyue 禮樂) non possono fiorire; criteri giuridici obiettivi per guidare e go- se le antiche norme rituali non fioriscono, vernare il popolo, perché ciò avrebbe indotto leggi e punizioni (xingfa 刑罰) non sa- i sudditi a evitare le sanzioni penali e a non ranno applicate correttamente; se leggi e alimentare il senso di vergogna (chi 恥) per punizioni non si applicano correttamente, le proprie inadempienze (Lunyu 論語 2.3). ecco che il popolo non sa dove poggiare L’obbedienza e la dedizione per la causa so- mani e piedi. Perciò, solo quando un gen- ciale doveva prescindere da valutazioni di ca- tiluomo stabilisce per una cosa un preciso rattere utilitaristico, poiché, a detta di Con- nome, tale nome potrà essere pronunciato fucio, il gentiluomo (junzi 君子) persegue e, una volta pronunciato, tradursi in azio- l’appropriatezza morale con tenacia e non ne. Ecco perché egli, nell’esprimersi, è cede di fronte al ricatto di subire sanzioni, né prudente”. (Lunyu 13/3) Artista cinese, Ritratto di Confucio, dinastia Qing, ca. 1770, disegno acquerellato, New York, Granger Collection -15-
Tra gli stati che si contendevano la sia nella tomba n. 11 di Shuihudi 睡虎地 supremazia, quello di Qin 秦 gettò in an- (ca. 235 a.C.) che nel pozzo n. 1 di Liye 里 ticipo le basi per giungere, nel 221 a.C., a 耶 conferma come, in realtà, la natura della fondare proprio su presupposti giuridici una giurisdizione effettivamente in vigore a Qin forma di governo sicuramente autoritaria e fosse il frutto di un compromesso tra le in- centralizzatrice, efficace e pronta a cogliere novazioni introdotte da Shang Yang e quelle l’obiettivo di restaurazione dell’unità politi- norme a tutela degli interessi degli aristocra- ca e territoriale. tici che lo stesso statista intendeva, in realtà, L’origine dell’ascesa di Qin è stata giu- abrogare. A ben vedere, tra l’altro, le dispo- stificata da numerosi critici a partire dalle sizioni giuridiche nello Shang jun shu erano, riforme promosse ben 150 anni prima del- in molti casi, perfino debitrici di antiche la fondazione dell’impero dal lungimirante prassi rituali Zhou (Lewis 1997). Duca Xiao 秦孝公 (Qin Xiao gong, 381- Negli ultimi decenni siamo stati final- 338 a.C.), che, intorno alla metà del IV seco- mente in grado di analizzare con maggiore lo a.C., si avvalse dello statista Shang Yang obiettività il quadro sociale, politico-giu- 商鞅 (ca. 390-338 a.C.) per mettere a punto ridico e filosofico-religioso cinese del IV-II un impianto giuridico capace di sottrarre secolo a.C. grazie al ritrovamento di nume- il potere degli aristocratici e consegnarlo rosi manoscritti che raccolgono leggi, elen- direttamente nelle mani del sovrano. Il po- cano casi giudiziari e forniscono indicazioni tenziamento dell’agricoltura e dell’esercito sulla conduzione di indagini, interrogatori e divennero i punti di partenza dell’azione processi. Nel 1975 a Shuihudi, nei pressi di giuridico-amministrativa: la coscrizione era Yunmeng 雲夢, nella provincia dello Hu- obbligatoria per i maschi adulti fino all’e- bei 湖北, in una tomba del 217 a.C. oltre tà, definita dal rango di appartenenza, che 600 delle 1.125 listarelle di bambù rinvenu- avrebbe segnato il ritiro dalle mansioni te riproducono testi di natura prettamente pubbliche; la tassazione si fece sistematica e giuridica, come ad esempio un’ingente por- toccò uomini, donne e perfino i bambini. Lo zione del codice in vigore a Qin alla vigilia status sociale rispondeva prevalentemente al dell’unificazione imperiale che si articola in merito dimostrato in battaglia e i funzionari un corpus di circa una trentina di statuti (lü chiamati a sovrintendere i nuclei di base se- 律), suddivisi in circa 200 articoli, e in nu- condo cui la popolazione era divisa godevano merosi altri manuali di giurisprudenza, si- di privilegi destinati a crescere (o a declina- mili a guide procedurali per lo svolgimento re) in base al valore dimostrato dai propri delle indagini e per la corretta compilazione sottoposti. Tra l’altro, i benefici derivanti dei rapporti scritti (Fengzhen shi 封診式). dal rango potevano essere utili ad alleviare Altrettanto rilevanti sono testi che forni- la severità di pene corporali e ammende ri- scono puntuali ragguagli circa la struttura chieste dall’autorità giudiziaria per sanare le dell’apparato burocratico, come il Wei li zhi infrazioni. Lo Shang jun shu 商君書 (Scritti dao 為吏之道 (I principi da seguire per il di Messer Shang), opera associata alla figu- funzionario modello), oppure un resoconto ra di Shang Yang, pur restando un punto di che evidenzia gli avvenimenti principali ve- riferimento imprescindibile per comprende- rificatisi nel principato di Qin tra il 306 e il re lo sviluppo del pensiero giuridico cinese 217 a.C. (Biannian ji 編年記). pre-imperiale, va tuttavia analizzato al di là Il codice Qin, stando ai documenti della severità che traspare dall’intendimento manoscritti di cui siamo entrati in posses- “letterale” delle norme ivi esposte. In altri so, era prevalentemente orientato sul diritto termini, un esame attento delle ritrovamenti amministrativo e penale. Le punizioni di cui archeologici dei codici manoscritti custoditi si fa menzione coincidevano grossomodo con Esercito di Terracotta. Ufficiale di alto rango senza armatura scavato nel 1980, -17- dinastia Qin, 221-206 a.C., terracotta, Lintong, Provincia dello Shaanxi
quelle prescritte sotto gli Han e prevedeva- figlio poteva anche essere mutilato, costretto no la pena di morte, i lavori forzati, l’esilio, all’esilio e persino ucciso se la richiesta del la mutilazione e il pagamento di ammende. padre maltrattato fosse stata accolta dalle Nel caso di pene pecuniarie, la cifra esatta autorità. Le sfumature dottrinali si mischia- era espressa in armi, armature, oppure scu- no in modo ancora più vigoroso una volta di e lacci per legare tra loro le tessere che preso atto della seguente norma, le cui tinte formavano le corazze dei soldati. Le restanti confuciano-daoisteggianti sono nettissime: pene, anche quella capitale, potevano essere tutte commutate. La pena di morte era più “Nel secondo mese di primavera non comunemente inflitta per decapitazione e, si osino tagliare gli alberi nelle foreste di fronte a crimini particolarmente effera- o bloccare i corsi d’acqua. Con la sola ti, prevedeva l’onta massima, cioè l’esposi- eccezione dei mesi estivi, non si osino zione sulla pubblica piazza del cadavere del bruciare le erbacce nei campi, raccoglie- giustiziato. Affogamento, squartamento e re l’indigofera, uova, uccellini implumi smembramento erano, pure, contemplati. La o i cuccioli di animali selvatici. Non si mutilazione comprendeva il taglio di uno o [… mancano sei caratteri] avvelenino di entrambi i piedi, l’evirazione, il taglio del pesci o tartarughe o si allestiscano trap- naso e la marchiatura. Assai infamante pare pole e reti per la pesca. Dal settimo mese fosse considerata anche la tonsura dei capelli in poi queste proibizioni sono sospese. e della barba. La fustigazione spettava a quei Solo nel malaugurato caso di un decesso detenuti che avessero voluto sottrarsi ai lavo- improvviso è possibile procurarsi il le- ri forzati o che avessero tentato la fuga, ma gname necessario per costruire la bara era ammessa anche per chi si macchiava del e il sarcofago senza tener conto del pe- reato di falsa testimonianza o dava prova di riodo previsto per il taglio della legna. reticenza durante gli interrogatori. Negli insediamenti situati nei pressi di I più comuni reati prevedevano senza aree recintate e di parchi il cui accesso alcun dubbio i lavori forzati, sotto forma è proibito, non si osi entrare con i cani di lavori agricoli e partecipazione alle fasi da caccia nel periodo dello svezzamento di edificazione delle mura di fortificazione dei cuccioli di animali selvatici. Qualora in terra battuta. L’aggressione con oggetti i cani di proprietà della gente comune contundenti o armi dava luogo a sanzioni dovessero entrare nei parchi proibiti al più severe rispetto a quella condotta a mani pubblico senza l’intenzione di procurar- nude, così come erano nettamente separati si della selvaggina, non si osi ucciderli; ferimenti e omicidi tanto involontari che mentre invece quelli che sono entrati per preterintenzionali dagli stessi crimini com- cacciare devono essere ammazzati. I cani messi con premeditazione. Stupisce, quan- uccisi nelle aree controllate dai guardia- tomeno fino a un certo punto, la presenza caccia devono essere consegnati alle au- di elementi che paiono rivelare un maturo torità integri; quelli che sono stati am- consolidamento del processo di “confucia- mazzati in altri parchi proibiti possono nizzazione della legge”, solitamente ritenuto essere mangiati, ma la loro pelliccia deve espressione di sviluppi giuridici posteriori comunque essere consegnata.” (tr. Scar- alla caduta della dinastia Qin. Ebbene, già pari 2005) nel IV-III secolo a.C., nella patria del tanto Non meno rilevante è la porzione dei temuto “legismo” la mancata osservanza di documenti di Shuihudi che preserva norme xiao 孝 “devozione filiale (e rispetto per gli di carattere amministrativo. Precise indica- anziani della propria famiglia)” era annove- zioni definivano ogni aspetto della vita dei rata tra più gravi reati, al punto tale che un detenuti - soprattutto quelli destinati ai Esercito di Terracotta. Arciere inginocchiato con armatura scavato nel 1986, dinastia Qin, 221-206 a.C., terracotta, Lintong, Provincia dello Shaanxi -19-
lavori forzati - ma anche di allevatori, con- delle arti, delle principali invenzioni tecno- tadini, artigiani. Altrettanto puntigliosi e logiche e fautore di un governo fondato su scrupolosi sono i corpora che c’istruiscono uno stato burocratico avanzato) e di Laozi sul comportamento dei funzionari dell’am- 老子 (saggio presumibilmente vissuto tra il ministrazione, sia centrale che periferica. VI e il V secolo a.C., identificato in seguito Ogni fase dell’azione giuridico-penale era come fondatore del daoismo) simboleggiava- illustrata con dovizia di particolari perché la no due tendenze distinte ma complementari. conduzione delle indagini che precedevano Huang Lao si delinea, giustappunto, quale il verdetto e la stesura delle sentenze fossero orientamento di pensiero dominante tra la ineccepibili. Ricche note esplicative, non- fine dei Zhou e l’avvio della fase imperiale ché una casistica adeguata cui fare costante e assume la natura di una visione trasversa- riferimento, erano a corredo delle norme di le che coniugava una concezione giuridico- maggior rilievo. Traspare, tra l’altro, nei te- burocratica fondata sull’utilizzo di misure di sti di Shuihudi l’insistenza con cui veniva giudizio inappellabili (fa) di stampo pseudo- raccomandato ai funzionari di eccellere in legista e un quadro cosmologico d’impronta competenza, onestà, efficienza, obbedienza, laoziana che riproduceva sul piano politico- deferenza, disciplina e, pertanto, autocon- sociale quegli stessi automatismi della legge trollo, così come nel dar prova di lealtà verso di natura fondati sulla “non-assertività” (wu i superiori e di sobrietà, rifiutando di perse- wei 無為) del dao (e, dunque, anche del sag- guire iniziative autonome. Tali erano le doti gio sovrano), dato che i ruoli dei sudditi e che il funzionario modello aveva l’obbligo di dei funzionari erano fissati, come sapiente- coltivare secondo quei parametri così degna- mente già evidenziato da Han Feizi e Shen mente illustrati nel Wei li zhi dao (Hulsewé Buhai 申不害 (420-337 a.C.), sulla rispon- 1985). denza indissolubile tra “profili concreti dei Altrettanto rilevanti per la nostra di- compiti da assolvere e titoli identificativi squisizione sono i manoscritti scoperti nel (xingming 形名)” degli stessi. L’incipit dell’o- 1986 a Baoshan 包山, sempre nello Hubei, pera intitolata Jing fa 經法 (Riconoscere in una tomba databile tra il IV e il III secolo la canonicità dei modelli prescrittivi) che a.C., e una listarella di bambù ritrovata nel recita dao sheng fa 道生法 “il dao genera i 1979 a Qingchuan 青川, nella provincia del modelli prescrittivi”, più che identificare la Sichuan 四川, che custodisce il testo di una derivazione cosmica della mera “norma giu- norma sulle politiche agricole promulgata ridica”, definisce come ogni riscontro ogget- nel 309 a.C. a Qin. Come non menzionare, tivo discenda dal confronto con la dinamica poi, la tomba n. 3 di Mawangdui 馬王堆 che muove il principio assoluto, il dao, che è del 168 a.C., riportata alla luce nel 1973 responsabile del sostentamento e della morte presso Changsha 長沙, capitale provinciale degli esseri e che determina il modo in cui dello Hunan 湖南, che ha custodito per ol- i fenomeni, a tutti i livelli, trovano compi- tre due millenni alcuni manoscritti in seta mento. che contribuiscono a fornire indicazioni più Vari studiosi, tra cui per primo Pee- precise su quella che, già dall’inizio del pe- remboom (1993), hanno osservato come il riodo Han 漢 (206 a.C.-220 d.C.), le fonti ritrovamento dei testi di Mawangdui abbia identificano come “corrente Huang Lao 黃 riacceso il dibattito sull’opportunità dell’os- 老”. Al di là dei dubbi che ancora perman- servazione espressa a suo tempo da Joseph gono, Huang Lao pare esprimesse il punto di Needham (1956) circa il mancato riscontro, convergenza di una teorizzazione altamente nella tradizione giuridica cinese, di tracce di sincretica nella quale le figure del mitico una legge di natura. Turner (1989, 1992), Imperatore Giallo (Huangdi 黃帝, patrono ancora Peeremboom (1993), Cheng Chung- Zhang Lu, Laozi a cavallo di un bue con in mano una copia del Dao De Jing, dinastia Ming, ca. 1550, disegno acquerellato, Taipei, National Palace Museum -21-
ying (1983) e Yates (1997) hanno sostan- per credere che tali manuali venissero ampia- zialmente concluso che, diversamente dalla mente consultati anche dai magistrati prima prospettiva di Han Feizi, il sovrano nei testi di decretare i termini più indicati per con- di Mawangdui non sta al di sopra della leg- vocare un’udienza o per interrogare un pre- ge, ma, con umiltà e coltivando la “vacui- sunto colpevole, senza trascurare la tipologia tà” (xu 虛) interiore, condivide quell’unità specifica del capo d’imputazione. Per meglio d’intenti tra il disegno del dao naturale e l’a- chiarire il nucleo della questione, è bene zione di governo, sulla falsariga di quanto il ribadire che questi documenti manoscritti Lüshi chunqiu 呂氏春秋 (Annali di Messer evidenziano come perfino i più convinti as- Lü), summa enciclopedica compilata guarda sertori dell’imprescindibilità di criteri giu- caso a Qin intorno al 240 a.C. con il patro- ridico-penale obiettivi fondassero comunque cinio del Primo Ministro Lü Buwei 呂不 la propria indagine su basi “correlative”, 韋, aveva già ampiamente elaborato (Cook adottando visioni analogiche e, al contempo, 2002, Knoblock e Riegel 2000). A ben ve- analitiche. Anche la struttura formulata di dere, tuttavia, la volontà di fornire un fon- sentenze, prescrizioni, predizioni e il lessico damento solidamente ancorato alle leggi del adottato riflettevano una contiguità tra di- cosmo per definire opportunamente le azioni versi ambiti procedurali, solo in apparenza di governo contraddistingueva senza mezzi inconciliabili: identificazione dell’agente termini anche la visione di Han Feizi, tant’è patogeno esterno, esorcismi, divinazione e che l’omonima opera a lui ascritta contiene investigazione penale erano, in realtà, fasi quelli che sembrano essere i due più antichi omogenee all’interno di un processo rivolto commentari (capp. XX e XXI) al Laozi Dao- all’accertamento delle relazioni correlative dejing 老子道德經, la “Bibbia daoista”. opportune (Lewis 1999b). Un termine evi- Vale la pena sottolineare un aspetto ul- denzia perfettamente il suddetto fenomeno: teriore: perché le tombe di Baoshan, Shui- jie 詰, significa “esorcizzare”, neutralizzare hudi, Mawangdui e anche Zhangjiashan 張 l’attività di uno spirito ricorrendo a prati- 家山 (ca. 196-189 a.C.) custodivamo testi che rituali precise e all’uso di formule incan- di natura giuridica? Non è da escludere che tatorie scritte; lo stesso termine, in ambito i defunti ambissero a portare con sé quelle legale, definisce però l’interrogatorio e la opere che erano emblemi del rango detenuto conseguente annotazione delle deposizioni in vita, quasi si trattasse di documenti iden- di testimoni e imputati da parte dell’auto- tificativi capaci di assicurare l’esercizio delle rità inquirente. proprie funzioni in seno all’apparato “buro- cratico” dell’aldilà. Volendo però insistere su Il primo periodo imperiale questa linea speculativa, viene da chiedersi anche per quale motivo i codici penali fosse- Statuti (lü 律) e ordinanze (ling 令), ro affiancati da manoscritti apparentemente promulgati per decreto imperiale, costitui- estranei al contesto legale, come ad esempio vano gli strumenti attraverso cui la società opere mantiche, trattati medico-meditativi Qin (221-206 a.C.) e Han veniva opportu- e testimonianze che registrano pratiche di namente regolamentata, definendo i termi- emerologia, divinazione, esorcismo… In, ni delle misure di deterrenza e di risposta più, non va dimenticato che a Shuihudi e al crimine. Si diffondevano capillarmente a Baoshan compaiono testi tecnicamente bat- partire dagli uffici provinciali per tutto il tezzati “rishu 日書”, ovvero almanacchi che territorio, grazie a un efficiente sistema di fornivano indicazioni precise circa i giorni corrieri postali. Le due categorie normative fausti o infausti per intraprendere ogni sorta non si differenziavano, probabilmente, per i di attività. In realtà, abbiamo ottime ragioni rispettivi ambiti di competenze, quanto per Due servitori in piedi, dinastia Han, II secolo d.C., terracotta ingobbiata, Parigi, Musée Guimet -23-
la loro natura precipua. Con lü s’indicava- emerge dallo studio comparato tra fonti no, più precisamente, comandi inderogabi- tramandate a stampa e manoscritti recen- li, cioè misure procedurali la cui violazione temente acquisiti è la seguente: la legisla- dava luogo a punizioni certe. Ling, invece, zione imperiale Han si pose in continuità paiono delinearsi in quanto dispositivi legali rispetto a quella Qin. Ciò pare confermato corredati da un rendiconto delle fasi prelimi- anche dall’esame degli statuti e delle ordi- nari che avrebbero condotto alla loro stessa nanze scritte su oltre 500 listarelle di bambù promulgazione, secondo il seguente iter: un trovate tra il 1983 e il 1984 nella già men- funzionario provinciale avanzava la richie- zionata area sepolcrale di Zhangjiashan, nel- sta all’autorità centrale di procedere secon- la provincia dello Hubei. Dal riscontro con do una determinata prassi e, nel caso in cui le fonti archeologiche, la severità delle pene l’assenso fosse stato accordato, un opportuno previste dai codici Qin risulta molto meno decreto avrebbe sancito la legittimità della aspra di quanto avremmo previsto solo fino a misura da adottare. pochi anni fa e altrettanto dovremo ammet- Diversamente da quanto avvenne nello tere della loro funzione di deterrenza. Sebbe- stesso periodo a Roma, Atene e Israele - dove ne la natura più marcatamente sanzionatoria la legge era essenzialmente concepita quale e retributiva di lü e ling ponesse entrambe riflesso di un ordine culturale-religioso “su- le misure in antagonismo rispetto ai li “le periore” - durante la prima fase dell’impero norme di comportamento rituali”, fatto sta cinese prevale l’idea che statuti e ordinanze che, almeno in parte, fallì l’auspicata cancel- fossero, in realtà, criteri funzionali all’ammi- lazione tanto dei privilegi degli aristocratici nistrazione dello stato e al controllo del po- fondati sulla sacralità di un elaborato ritua- polo che discendevano direttamente dall’e- lismo che delle soggettive caratterizzazioni sperienza di burocrati e “tecnici” preposti etico di cui le leggi restarono intrise. Come all’uopo. La portata del residuo prescrittivo già era accaduto a Shang Yang, i legislatori di ordine morale-sacrale risultava essere, Qin e Han riconobbero che, in realtà, il peso quindi, fortemente ridimensionato rispetto di certe condizioni di favore derivanti, ad al passato (Loewe 2006). I legislatori erano esempio, dal rango o dall’aver acquisito pre- via via maggiormente esentati dal rispon- stigio in virtù dei propri meriti sul campo di dere a criteri terzi. Non stupisce come, in battaglia non avrebbe comunque consentito quest’ottica, il tema della definizione teorica un’equità autentica nell’applicazione della della “giustizia” risulti essere un dato estra- legge. neo al dibattito giuridico cinese dell’epoca, proprio perché si cerca di calibrare un’ela- Bibliografia borazione funzionale, nel tempo, a rafforzare l’istituzione imperiale secondo presupposti Attilio Andreni, “Evoluzione delle teorie in- sempre nuovi, “emergenti” più che apriori- dividualiste nella Cina classica: l’eredità di sticamente “dati”. Lü e ling, anziché sancire Yang Zhu nei testi Huang Lao e nel Lüshi “diritti” (sia del popolo da contrapporre agli chunqiu”. In Piero Corradini (a cura di), Co- abusi dei potenti, ma anche da parte di que- noscenza e interpretazione della civiltà cinese. Ve- sti per giustificare, talora, conclamate pre- nezia: Cafoscarina, pp. 49-83, 1997 varicazioni) miravano, in verità, a garantire Attilio Andreini, “Nuove prospettive di stu- un assetto stabile dell’impianto statale attra- dio del pensiero cinese antico alla luce dei verso l’esercizio del controllo del territorio, codici manoscritti”, in Litterae Caelestes, I, della popolazione e regolando le misure pro- pp. 131-157, 2005 duttive (agricole, in particolare). Renzo Cavalieri, La legge e il rito. Lineamen- Per concludere, l’indicazione forte che ti di storia del diritto cinese. Milano: Fran- Yan Liben, Ritratto dell’imperatore Guangwu della dinastia Han, dinastia Tang, 600-673 d.C., disegno acquerellato, Boston, Museum of Fine Arts -25-
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