SULLA VIA DEL CATAI - CORE

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SULLA VIA DEL CATAI - CORE
SULLA VIA DEL CATAI
                   Rivista semestrale sulle relazioni
                     culturali tra Europa e Cina

Marzo 2015                                                      Anno VIII - Numero 12

Diritto, cittadini e potere in Cina.
L’evoluzione del diritto cinese fra tradizione e modelli internazionali

                                      A cura di
                 Renzo Cavalieri, Valentina Bellomo e Sara D’Attoma
   Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari, Venezia
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
Centro Studi Martino Martini                                                                                                 Indice
                          per le relazioni culturali Europa-Cina
     Il Centro Studi intitolato a Martino Martini (1614-1661), missionario gesuita trentino che          La Via del Diritto e della Legalità.......................................................... 5
visse e operò in Cina, autore di importanti opere in campo storico, geografico e filologico, ha          Riccardo Scartezzini - Centro Studi Martino Martini
sede a Trento, dove svolge attività di ricerca, studio e documentazione sulla storia, la cultura e
la realtà socio-economica della Cina.                                                                    Alcune Considerazioni sulla Natura
     Pubblica in edizione critica l’Opera Omnia di Martino Martini, la collana storico-scientifica
Orsa Minore, la rivista Sulla via del Catai, semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina, e   del Pensiero Giuridico Cinese Antico..................................................... 9
la collana Miscellanea di testi biografici, letterari e teatrali.                                        Attilio Andreini - Università Ca’ Foscari, Venezia
     Promuove e organizza convegni, workshop, seminari, mostre e attività divulgative su temi
di carattere storico, economico, geografico, artistico, filosofico e linguistico.                        Il Diritto Cinese: un’evoluzione Millenaria ....................................... 29
     Opera in stretta connessione con l’Università di Trento e intrattiene relazioni e scambi con        Renzo Cavalieri - Università Ca’ Foscari, Venezia
istituti culturali e accademici italiani, europei e cinesi.
                                                                                                         Il Perimetro delle Libertà e dei Diritti
                                 SULLA VIA DEL CATAI                                                     nel Sistema Costituzionale Cinese......................................................... 43
                  Rivista semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina                         Tania Groppi - Università di Siena
                                                                                                         L’idea di Rule of Law nella Repubblica Popolare Cinese................... 59
                                                                                                         Ignazio Castellucci - Università di Trento
Direttore responsabile:      Riccardo Scartezzini
                                                                                                         La Mediazione in Cina: Passato e Presente............................................ 75
Capo-redattore:              Aldo Caterino                                                               Yu Jin
Comitato di redazione:       Davor Antonucci, Michele Castelnovi, Piergiorgio Cattani, Laura De          L’Arbitrato in Cina................................................................................... 91
                             Giorgi, Paolo De Troia, Elisa Gagliardi Mangilli, Luisa Maria Pater-        Gabriele Crespi Reghizzi - Università di Pavia
                             nicò, Paolo Rosa, Wang Leilei, Yu Weiwei, Zhang Gangfeng
                                                                                                         Diritti e Struttura del Nucleo Familiare nella RPC...................... 103
Comitato scientifico:        Federico Masini (Presidente)                                                Sara D’Attoma - Università Ca’ Foscari, Venezia
                             Luigi Bressan, Patrizia Carioti, Lucia Caterina, Claudia von Colla-
                             ni, Noel Golvers, Isaia Iannaccone, Alessandra Lavagnino, Tiziana           Evoluzioni e Involuzioni dei Diritti................................................... 113
                             Lippiello, Giuseppe O. Longo, Renato Mazzolini, Francesco Mon-              dei Lavoratori nella Cina Riformista 113
                             tessoro, Massimo Quaini, Guido Samarani, Francesco Surdich, Gong            Valentina Bellomo - Università Ca’ Foscari, Venezia
                             Yingyan, Han Qi, Huang Shijian, Zhang Xiping
                                                                                                         Diritti e Diritto Penale......................................................................... 129
                                                                                                         Elisa Nesossi - Australian National University, Canberra
Autorizzazione del Tribunale di Trento                   Abbonamento annuale:               30 euro
                                                                                                         Creatività e Proprietà Intellettuale.................................................. 145
n. 1321 del 5 aprile 2007                                Un numero:                         20 euro      Laura Sempi - Università del Salento, Lecce
Sulla via del Catai è una rivista referata a livello nazionale e internazionale. Tre membri del Co-      Diritto Cinese e Tutela Ambientale:
mitato scientifico operano la peer review, ricorrendo, ove necessario, anche a esperti esterni.          un Itinerario nella Giustizia Civile.................................................... 163
Amministrazione, Direzione, Redazione, Acquisti e Abbonamenti:                                           Marina Timoteo - Università di Bologna
Centro Studi Martino Martini
Via Tommaso Gar, 14 - 38122 TRENTO
tel. 0039 0461 881343
fax 0039 0461 881348
e-mail: centro.martini@soc.unitn.it
internet: www.centrostudimartini.it

In copertina: George Henry Mason, Un colpevole davanti al magistrato che lo deve giudicare,
Londra, 1801, incisione colorata, Los Angeles, John Paul Getty Museum

                                                                                                                                                                                                               -3-
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
La Via del Diritto e della Legalità
                                                                                            Riccardo Scartezzini - Centro Studi Martino Martini

                                                                          Questo numero della rivista Sulla via         tradizione (per lo più quella che affonda le
                                                                   del Catai è dedicato all’evoluzione del diritto      sue radici nel pensiero confuciano) sia soprav-
                                                                   cinese, per certi versi ancora fondato sulla mil-    vissuta al cataclisma delle guerre dell’Oppio e
                                                                   lenaria tradizione burocratico-amministrati-         della spartizione in sfere d’influenza, o resi-
                                                                   va del Celeste Impero, oltre che sui presupposti     sta all’impatto con la modernità.
                                                                   ideologici del marxismo-leninismo interpreta-              La ricezione del diritto occidentale in
                                                                   ti alla luce della particolare realtà cinese, ma     Asia orientale, avvenuta tra la seconda metà
                                                                   al tempo stesso orientato verso l’inclusione di      dell’Ottocento e i primi decenni del secolo scor-
                                                                   modelli internazionali, a seguito della formi-       so tramite l’adozione di leggi modellate sulle
                                                                   dabile e rapida apertura della Cina verso il         codificazioni dell’Europa continentale e l’i-
                                                                   mondo esterno, nell’economia, nella scienza e        stituzione di organi amministrativi e giuri-
                                                                   nella cultura, apertura che ha comportato, di        sdizionali moderni, ha costituito un processo
                                                                   conseguenza, un’immediata rivalutazione del          storico di eccezionale importanza, tenuto conto
                                                                   diritto come mezzo per garantire la pace e la        del senso di superiorità che caratterizzava in
                                                                   prosperità comuni.                                   precedenza la visione del mondo dei cinesi e
                                                                          L’esperienza giuridica cinese, fino al        dei giapponesi, e ha a sua volta comportato
                                                                   XX secolo, si è formata in maniera totalmen-         lo sviluppo dell’insegnamento del diritto nel-
                                                                   te autonoma e indipendente rispetto a quella         le università e l’emergere di nuove professioni
                                                                   occidentale. Il sistema antico, che vedeva il        giuridiche organizzate.
                                                                   Regno di Mezzo al centro del mondo, chiuso e               Dopo i primi tentativi di occidenta-
                                                                   ripiegato su se stesso, ha contribuito a formare     lizzare, il sistema giuridico vigente in Cina
                                                                   la mentalità cinese e a stabilire l’assunto che      all’inizio del Novecento, frutto della millena-
                                                                   la legge è un precetto assoluto e allo stesso tem-   ria evoluzione della tradizione imperiale, ma
                                                                   po un modello di comportamento. Un sistema           già intaccato in seguito alla presa di coscienza
                                                                   di pensiero relativamente unitario che, grazie       della superiorità scientifica, tecnologica e or-
                                                                   al lavoro accurato di esegesi e trasmissione dei     ganizzativa dell’Europa e degli Stati Uniti,
                                                                   testi svolto da generazioni di letterati-fun-        ha subito profonde mutazioni con la Repub-
                                                                   zionari, ha plasmato i valori etici, i canoni        blica nazionalista, prima, e con la Repubbli-
                                                                   estetici e le regole sociali della civiltà cinese.   ca Popolare, poi, sia per le differenti influenze
                                                                          Il confronto tra la concezione occidenta-     esterne (tradizione anglo-sassone e tradizione
                                                                   le e quella asiatica del diritto e dei diritti       franco-germanica, esempio giapponese e potere
                                                                   fornisce una chiave di lettura per inquadra-         attrattivo della Rivoluzione russa), sia per
                                                                   re meglio alcune dinamiche globali derivanti         impulsi ideologici interni (pensiero comunista
                                                                   dai crescenti scambio commerciali, scientifici e     secondo l’interpretazione particolare di Mao
                                                                   culturali della Cina con i paesi occidentali e       Zedong).
                                                                   il Giappone. L’accresciuta competitività della             L’avvio della riforma economica e la
                                                                   Cina e delle altre “tigri” asiatiche apre a pro-     politica di apertura verso l’estero voluta da
                                                                   blematiche nuove, come il livello di protezione      Deng Xiaoping a partire dal 1978, hanno
                                                                   dei diritti fondamentali, le libertà globali, il     imposto alla Cina la necessità di una gra-
                                                                   diritto d’autore, la tutela ambientale, per ci-      duale riaffermazione della legalità come
                                                                   tare i più noti.                                     principio guida per garantire la corretta fun-
                                                                          Fino a che punto la Cina e i paesi            zionalità della società civile, accompagnata
                                                                   dell’Estremo Oriente abbiano recepito le nozio-      da un ampio utilizzo di strumenti legislati-
                                                                   ni e le pratiche giuridiche occidentali e sino a     vi e giudiziari di nuova concezione e da una
                                                                   che punto, invece, conservino gli elementi tra-      valorizzazione senza precedenti dello studio e
                                                                   dizionali delle proprie concezioni giuridiche,       della pratica del diritto, anche e soprattutto
                                                                   significa chiedersi quanta parte della loro          nei settori che un tempo erano sotto il domi-
 Artista cinese, Mandarino civile di primo rango, dinastia Qing,
ca. 1820, disegno acquerellato, University of Manchester Library                                                                                                     -5-
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
nio del rito, in particolare nel diritto civile e     politici; infine non sono stati messi in discus-
                                                                    commerciale.                                          sione i dogmi della unità dei poteri statali
                                                                           Parallelamente all’impegno verso la co-        e della supremazia del Partito Comunista”.
                                                                    dificazione, la Cina ha avviato la progres-                  Ci sono delle aree nelle quali il sistema
                                                                    siva diffusione, nell’apparato giudiziario,           giuridico cinese agli occhi degli occidentali
                                                                    amministrativo e professionale, di nuovi ope-         mostra ancora vistose lacune: una chiara con-
                                                                    ratori giuridici, formati nelle università, che,      cezione e tutela relativamente alla proprietà
                                                                    con il tempo, tendono a sostituire i precedenti       della terra e degli immobili, con i connessi di-
                                                                    operatori provenienti dall’apparato militare e        ritti individuali, la tutela della proprietà in-
                                                                    di partito i quali, anche nella gestione delle        tellettuale, in particolare quella dei brevetti,
                                                                    soluzioni giudiziarie delle controversie, proce-      molti aspetti del diritto penale e delle libertà
                                                                    devano secondo logiche facilmente confondibili        individuali e, last but not least, la tutela
                                                                    con quelle politiche o burocratico-organizza-         dell’ambiente, che ormai ha assunto dimensio-
                                                                    tive.                                                 ni planetarie per i suoi effetti.
                                                                           Sotto il profilo giuridico, la ricezione dei          I saggi presentati in questo volume,
                                                                    presupposti teorici e delle formule istituziona-      curato da Renzo Cavalieri, Valentina Bel-
                                                                    li del diritto occidentale è avvenuta secondo         lomo e Sara D’Attoma, che lavorano presso
                                                                    determinati criteri selettivi, tenendo fermo il       l’Università Ca’ Foscari di Venezia, pur
                                                                    principio che quella cinese è (o dovrebbe essere)     nell’ambito degli oggettivi limiti di spazio
                                                                    una società tendenzialmente collettivistica e         della pubblicazione, affrontano tutti i prin-
                                                                    non prettamente individualistica come quella          cipali temi oggi in discussione tra gli studiosi:
                                                                    occidentale, almeno negli auspici del Partito         dallo sviluppo storico del diritto in Cina, ai
                                                                    Comunista Cinese al potere.                           rapporti tra cittadini e potere, dalla consape-
                                                                           Come sostiene Renzo Cavalieri, “molti          volezza dei nuovi diritti all’emergere di nuove
                                                                    diritti sono stati riconosciuti, altri no: si è li-   forme di attivismo civico. Temi che vengono
                                                                    beralizzato il diritto di intraprendere attivi-       delineati con competenza e attenzione verso gli
                                                                    tà economiche, ma non quello di associarsi in         scenari che sembrano delinearsi in questi e nei
                                                                    sindacati indipendenti; si è rinnovato il di-         prossimi anni.
                                                                    ritto civile e commerciale, ma assai meno quel-              La rivoluzione della legalità è appena
                                                                    lo penale; si è ammesso il proliferare delle voci     agli inizi, ma già se ne avvertono le profonde
                                                                    nella società civile, ma non quello dei partiti       implicazioni sociali e politiche.

Artista cinese, Delitto in un bordello di Pechino, dinastia Qing,
       ca. 1850, disegno acquerellato, Collezione privata                                                                                                              -7-
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
Alcune Considerazioni sulla Natura
                                                                                         del Pensiero Giuridico Cinese Antico
                                                                                           Attilio Andreini - Università Ca’ Foscari, Venezia

                                                                       Abstract: Starting from the Zhou                all’VIII-VII secolo a.C. ed entrata a far parte
                                                                 dynasty, this paper will draw a historical            dello Shujing 書經 (Classico dei documen-
                                                                 and etymological path in order to date the no-        ti, 55, noto anche come Shangshu 尚書), che
                                                                 tion of “law” back to the Chinese ancient ti-         contrappone l’empietà dei Miao al saggio
                                                                 mes. Taking into account the first debates and        governo del sovrano Mu 穆 (circa X secolo
                                                                 opposing views about the role and function of         a.C.) dei Zhou 周 (1045-256 a.C.), che eser-
                                                                 the different set of rules, we’ll finally get to      citò il potere col sostegno di misure politi-
                                                                 understand how the concept of law gradually           che e militari capaci di assicurare ordine e di
                                                                 shifted from incorporating a sacral nature of         respingere, prima, e di reprimere, poi, la mi-
                                                                 its principles to becoming instead a tool for the     naccia delle popolazioni nomadi dei Quan-
                                                                 government and management of the unified              rong 犬戎 e degli Yi 夷. Il Lü xing dà pre-
                                                                 country under the Qin dynasty.                        cise indicazioni sul metodo per comminare
                                                                                                                       le giuste pene e fornisce elementi rilevanti
                                                                                                                       circa le procedure investigative e gli accerta-
                                                                 Dal mito al primo periodo Zhou 周 (V secolo            menti giudiziari. Requisiti imprescindibili
                                                                 a.C.)                                                 risultavano essere la chiarezza e la compren-
                                                                                                                       sibilità delle norme, mentre al sovrano veni-
                                                                       Le origini delle norme giuridiche e             va riconosciuta una funzione di garanzia che
                                                                 delle sanzioni penali sono ricondotte a nar-          la loro applicazione fosse ineccepibile.
                                                                 razioni mitiche che, fin dai più antichi re-                Disponiamo di una trentina di iscri-
                                                                 soconti a noi giunti, delineano già la vivace         zioni di natura giuridica incise su recipienti
                                                                 tensione dialettica tra la fermezza di alcuni         sacrificali in bronzo della dinastia dei Zhou
                                                                 saggi sovrani che sostenevano ideali di go-           Occidentali (1045-771 a.C.): si tratta di do-
                                                                 verno ispirati alle più alte virtù cardinali, da      cumenti che gettano luce su casi di insubor-
                                                                 una parte, e l’applicazione di rigide misure          dinazione e spergiuro (cfr. l’iscrizione Ying yi,
                                                                 coercitive, dall’altra, secondo prassi sovente        in Zhongguo shehui kexue yuan kaogu yanjiusuo,
                                                                 imputate a tradizioni estranee alla cultura           a cura di, Yin Zhou jinwen jicheng, 16.10285),
                                                                 “cinese”. Si pensi al tanto celebrato Impera-         oppure di furto (iscrizione Hu ding, 3), di
                                                                 tore Shun 舜 che, assieme al fedele Gao Yao            mancata riscossione di imposte, di transa-
                                                                 皋陶, Ministro della Giustizia, avrebbe in-             zioni di proprietà terriere, ma anche di liti
                                                                 trodotto le cinque punizioni corporali (wu            a seguito di trattative tra intermediari mal
                                                                 xing 五刑), comminandole con parsimonia                 condotte (iscrizione Hu ding, 2). Il pregio del
                                                                 ma, al contempo, inflessibilità. Lo Ziyi 緇            supporto su cui queste iscrizioni erano ripor-
                                                                 衣 (La veste nera), testo entrato a far parte          tate evidenzia come i suddetti documenti
                                                                 di uno dei “classici”, il Liji 禮記 (Memorie            debbano essere ricollegati a quell’intricato
                                                                 sui riti), riconduce invece le “cinque brutali        contesto rituale e religioso che caratterizza-
                                                                 pene corporali” (wu nüe zhi xing 五虐之刑)                va la vita delle élite Zhou. Questi recipienti,
                                                                 alla popolazione degenere dei Miao 苗, che             infatti, prima di essere tumulati assieme ai
                                                                 definiva tali efferate misure fa 法, termine           ricchissimi corredi funerari, trovavano im-
                                                                 che, come vedremo più avanti, rientra a pie-          piego nei templi ancestrali dove celebrazioni
                                                                 no titolo nel lessico giuridico.                      sontuose prevedevano banchetti che sanciva-
                                                                       Sono in particolar modo i testi d’ispi-         no ulteriormente la necessità di comunicare
                                                                 razione Ru 儒 (“classicista” o, come si suo-           con gli spiriti degli avi e le divinità.
                                                                 le dire, “confuciana”) a incarnare entrambi                 Il riconoscimento della natura sacrale
                                                                 gli orientamenti succitati, come ad esempio           della legge pare abbia caratterizzato anche
                                                                 nel caso del Lü xing 呂刑 (Le leggi penali             la prima fase della dinastia dei Zhou Orien-
                                                                 del Marchese Lü), opera compilata intorno            tali (770-256 a.C.), durante il periodo delle
Ma Lin, Ritratto del re Wu della dinastia Zhou, dinastia Song,
XIII secolo, dipinto su seta, Taipei, National Palace Museum                                                                                                        -9-
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
Primavere e Autunni (770-453 a.C.). Stando         punizioni previste in caso di violazione degli
                                                                                                   allo Zuozhuan 左傳 (Il commentario di Zuo            impegni assunti: quanti avessero infranto
                                                                                                   [agli Annali dello Stato di Lu 魯], ca. V-IV        il sacro vincolo venivano apertamente de-
                                                                                                   secolo a.C.), Zichan 子產 (✝ 522 a.C.), Pri-         nunciati durante le cerimonie e puniti fino
                                                                                                   mo Ministro del principato di Zheng 鄭,             a decretarne l’espulsione dalla coalizione e
                                                                                                   nel 536 a.C. decretò quella che, a tutt’oggi,      l’esilio, misure che, immaginiamo, fosse-
                                                                                                   pare essere la più antica codificazione di un      ro temute al pari di una sentenza di morte.
                                                                                                   codice penale su tripodi di bronzo di cui si       Buona parte dei testi, scritti a pennello con
                                                                                                   abbia contezza. Di lì a poco, nel 513 a.C.,        inchiostro nero o rosso, si articolano in in-
                                                                                                   anche il principato di Jin 晉 seguì l’esempio       vocazioni o suppliche ai potenti spiriti degli
                                                                                                   di Zheng. La conferma del legame strettis-         antichi duchi di Jin affinché favorissero l’a-
                                                                                                   simo tra legge e dimensione sacra proviene,
                                                                                                                                                      dempimento del voto. Le iscrizioni sono so-
                                                                                                   inoltre, dall’esame dei cosiddetti mengshu 盟
                                                                                                   書 “giuramenti di sangue” rinvenuti nell’a-         lite chiudersi con una maledizione attraverso
                                                                                                   rea riconducibile proprio all’antico regno di      la quale il contraente stesso invoca su di sé
                                                                                                   Jin. Si tratta di testimonianze databili tra       e sul proprio clan (shi 氏) le ire degli spiriti
                                                                                                   il VI e il V secolo a.C. vergate su tavolette      affinché lo annientino in caso d’inadempien-
                                                                                                   sottili, allungate, talora appuntite, estratte     za. A Wenxian, 16 delle 124 fosse rinvenute
                                                                                                   in due separati siti e in momenti diversi: a       custodivano circa 10.000 tavolette, il dop-
                                                                                                   Houma 侯馬 (Shanxi 山西) tra il 1965 e il              pio rispetto a quelle di Houma. Le iscrizioni
                                                                                                   1966 e poi a Wenxian 溫縣 (Henan 河南)                 di Wenxian non nominano i nemici contro
                                                                                                   tra il 1980 e il 1982 (Williams 2005, 2009,        cui schierarsi, bensì invocano maledizioni su
                                                                                                   2011). I primi reperti di questo tipo furono       di loro e sui loro clan. Quelle comprese nei
                                                                                                   ritrovati intorno al 1930, ma di essi si è persa   reperti nella fossa n. 1 si contraddistinguono
                                                                                                   ogni traccia; ancora, nel 1942, furono acqui-      perché contengono tutte la stessa data: pro-
                                                                                                   site altre tavolette, simili a quelle di Hou-      babilmente essa indicava il giorno in cui era
                                                                                                   ma e di Wenxian. I documenti di Houma              avvenuta l’inumazione dei mengshu, a con-
                                                                                                   ammontano a circa 5.000 frammenti e ogni           ferma, ancora una volta, della dimensione
                                                                                                   tavoletta recava un’iscrizione in cui veniva       rituale che caratterizzava la produzione e la
                                                                                                   registrato il patto di fedeltà che i contraenti    funzione di questi testi, volutamente seppel-
                                                                                                   avevano stretto con un imprecisato “Signo-         liti in appositi archivi posti in fosse sacrifi-
                                                                                                   re” (zhu 主), impegnandosi a respingere i co-       cali, così da rendersi disponibili agli spiriti
                                                                                                   muni nemici. Presumiamo che i partecipanti         preposti a verificare il rispetto degli obbli-
                                                                                                   a queste cerimonie fossero i capi clan, uniti      ghi sottoscritti.
                                                                                                   con un patto di fedeltà politica e militare al
                                                                                                                                                             Quanto appena rilevato conferma come
                                                                                                   leader più potente.
                                                                                                          I giuramenti sancivano formalmente          le norme prescrittive, al di là della loro fun-
                                                                                                   accordi e alleanze tra lignaggi o tra princi-      zione politica, fossero portatrici di una pre-
                                                                                                   pati e venivano siglati con il sangue dinanzi      gnanza rituale e religiosa ben pronunciata.
                                                                                                   ai potenti spiriti dei sovrani defunti, evocati    La tendenza a rendere sempre più palese il
                                                                                                   all’uopo con cerimonie sacrificali, al culmine     contenuto delle leggi portò, presumiamo,
                                                                                                   delle quali i convenuti dichiaravano fedeltà       alla compilazione di codici giuridici e, in
                                                                                                   al loro capo bagnandosi le labbra con il san-      particolare, penali che anticipavano alcuni
                                                                                                   gue versato durante il rito, impegnandosi a        provvedimenti repressivi così caratteristi-
                                                                                                   difendere con le armi il suo tempio ancestra-      ci della formulazione legislativa tipica del
                                                                                                   le e accettando precise regole di comporta-        periodo degli Stati Combattenti (453-221
                                                                                                   mento. Talvolta i mengshu elencano anche le        a.C.).
     In alto: Du Yu, Edizione annotata degli Annali delle Primavere e Autunni, dinastia Tang,
            VII secolo, inchiostro su carta, Kyoto, Fujii Saiseikai Yurinkan Museum
In basso: Calderone rituale (Ding) munito di coperchio e ornato con draghi intrecciati, dinastia                                                                                                 -11-
  Zhou Orientale, ca. 500-450 a.C., fusione in bronzo, Los Angeles County Museum of Art
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
Da Confucio (551-479 a.C.) alla fine della di-      1999). Contrariamente a quanto potremmo
                                                                                nastia Zhou (256 a.C.)                              attenderci, nell’antichità fa non coincideva
                                                                                                                                    con la “legge positiva”: il termine rientra
                                                                                      Il passaggio dalla prima alla secon-          nel lessico giuridico Zhou e d’inizio impero
                                                                                da fase della dinastia Zhou (770-256 a.C.,          in quanto fa denota, più genericamente, il
                                                                                Zhou Orientali) vide gradualmente emerge-           “modello”, lo standard. Al pari del compasso
                                                                                re un dibattito ampio che vide contrapporsi         (gui 規), della squadra (ju 矩), della stadera
                                                                                posizioni spesso inconciliabili tra quanti ri-      (quan 權) e di altri rilevatori e misuratori di
                                                                                tenevano che un solido e inflessibile sistema       dati “oggettivi”, fa definisce un qualunque
                                                                                giuridico basato su leggi positive bastasse a       modello di riferimento che preclude ogni
                                                                                garantire l’ordine (zhi 治) e quanti rivendi-        valutazione interpretativa di parte. Se è vero
                                                                                cavano, invece, che l’armonia (he 和) e la sta-      che le “leggi” fungono da fa, ovvero da mo-
                                                                                bilità discendessero da un governo promos-          delli regolativi, ebbene, non è detto che tut-
                                                                                so da sovrani virtuosi, pronti a ispirarsi ai       ti i modelli siano “norme giuridiche”… da
                                                                                modelli di esemplarità del lontano passato.         questi presupposti deriva la tanto dibattuta
                                                                                Altri pensatori, poi, inclini a rivendicare il      - e forse fin troppo enfatizzata - contrappo-
                                                                                primato assoluto della legge di natura, col-        sizione tra “rito” e “legge” (Hansen 1994)
                                                                                tivavano ideali politici anarcoidi e primiti-
                                                                                visti, convinti assertori che l’avanzamento         come chiave di lettura per interpretare la
                                                                                tecnologico, culturale e istituzionale non          dialettica confuciano-legista.
                                                                                facesse che distogliere l’uomo dal principale              Ricordiamo, poi, che la contaminazio-
                                                                                obiettivo che avrebbe dovuto porsi, ovvero          ne tra idee solo in apparenza inconciliabili
                                                                                vivere in consonanza con il dao 道, l’Asso-          ha portato il pensiero cinese antico all’ela-
                                                                                luto.                                               borazione di soluzioni ricchissime di spunti
                                                                                      Secondo la linea critico-interpretativa       teoretici e di applicazioni pratiche. Si pensi,
                                                                                più tradizionale, il primo orientamento era         ad esempio, al fatto che un insigne intellet-
                                                                                incarnato da pensatori sia d’estrazione cosid-      tuale Ru, marcatamente autoritario nella
                                                                                detta “legista” (fajia 法家) sia moista (mozhe        propria visione politico-giuridica, Xunzi 荀
                                                                                墨者, discepoli di Mo Di 墨翟, che visse tra            子 (298-238 a.C.), ebbe quali discepoli di-
                                                                                il 480 e il 390 a.C.), il secondo dai Ru e il       retti i due più rappresentativi esponenti del
                                                                                terzo dai cosiddetti “esperti del dao” (daojia      cosiddetto “legismo”, ovvero Han Feizi 韓
                                                                                道家). In realtà, abbiamo ampi riscontri              非子 (280-233 a.C.) e Li Si 李斯 (ca. 280-
                                                                                testuali che ci portano a rivedere drastica-        208 a.C.), quest’ultimo Primo Ministro del
                                                                                mente la configurazione filosofico-dottrinale       Primo Augusto Imperatore dei Qin (Qinshi
                                                                                della seconda parte del periodo Zhou, in pri-       Huangdi 秦始皇帝, il sovrano Ying Zheng
                                                                                mis quella della fase degli Stati Combattenti,      嬴政, 259-210 a.C.). L’auto-coltivazione at-
                                                                                quando, più che vere e proprie scuole di pen-       traverso l’educazione secondo i valori ritua-
                                                                                siero, ad eccezione dei Ru e dei Moisti ope-        listici Ru era volta, per Xunzi, ad alimentare
                                                                                ravano, in realtà, intellettuali spesso affiliati   l’autorevolezza interpretativa soggettiva di
                                                                                solo marginalmente a lignaggi di pensiero           norme cerimoniali codificate nei secoli (li)
                                                                                ben consolidati. Venendo meno una rigida            ma, in quanto portatrice di un forte residuo
                                                                                configurazione secondo “scuole di pensiero”,        soggettivo-culturale, tale criterio non pog-
                                                                                anche il tanto dibattuto contrasto che è stato      giava, nell’interpretazione di Han Feizi, su
                                                                                spesso enfatizzato tra classicisti e confuciani     solidi riscontri oggettivi (fa). Per essere fa,
                                                                                (ovvero i Ru) e i cosiddetti “legisti” merita       dunque, l’ordinamento giuridico andava
                                                                                ulteriori indagini, in particolare in relazione     scisso da implicazioni etiche, poiché avreb-
                                                                                alla contrapposizione tra li “norme tradizio-       be dovuto mirare solo a una chiara eviden-
                                                                                nali di comportamento” e fa 法 (Cavalieri            ziazione delle misure sanzionatorie e retri-
Artista cinese, Ritratto del primo imperatore Qin Shi Huangdi, dinastia Qing,
            ca. 1760, disegno acquerellato, Londra, British Library                                                                                                           -13-
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
butive. Fa, in conclusione, non identificava       è allettato all’idea di conseguire premi per
                                                               tanto l’insieme dei corpora giuridici, bensì       aver obbedito a un sovrano che ha smarrito
                                                               quello specifico tratto obiettivo richiesto        il dao. Nonostante sia stata spesso eviden-
                                                               alla norma perché si sottraesse al rischio di      ziata l’avversione da parte di Confucio e dei
                                                               un’interpretazione parziale. Secondo i Ru,         suoi discepoli verso l’applicazione meccanica
                                                               le norme prescrittive comunemente ritenu-          della legge, mi preme però rilevare come,
                                                               te imprescindibili per garantire l’equilibrio      strutturalmente, il criterio di appartenenza
                                                               della comunità sociale erano dao 道 (princi-        a una determinata corrente di pensiero sia
                                                               pio di ordine cosmico da cui discendevano          in molti casi determinata solo dal grado di
                                                               i criteri etici), de 德 (il carisma morale), li     adesione a determinati principi dottrinali,
                                                               (le norme rituali e cerimoniali), xisu 習俗 (le      non certo dalla nettezza manichea con cui
                                                               prassi consuetudinarie e i costumi locali) e fa    si ripudiavano aprioristicamente certe idee e
                                                               (i modelli prescrittivi codificati e resi pub-     se ne sposavano incondizionatamente altre.
                                                               blici). Ciò che presumiamo conferisse a fa un      Uno dei passi più celebri del Lunyu 論語
                                                               grado inferiore di efficacia e di legittimazio-    (Dialoghi di [Confucio]) testimonia proprio
                                                               ne era dovuto proprio alla natura della mi-        questa tendenza non pregiudiziale nei con-
                                                               sura stessa, contingente e transitoria, che si     fronti delle sanzioni penali negli ambienti
                                                               opponeva all’autorevolezza ben più marcata         Ru e mette in crisi il paradigma “ritualità
                                                               riconosciuta alle altre prescrizioni, che non      Ru versus inflessibilità della legge promossa
                                                               discendevano dall’elaborazione puntigliosa         dai legisti”:
                                                               e implacabile di funzionari di governo, ma           Zilu 子路 chiese: “Poniamo il caso che il
                                                               dall’esperienza sedimentata nei secoli e nel         Sovrano di Wei 衛 vi attenda per affidar-
                                                               saldo vincolo sacro e insieme secolare esalta-       vi un incarico di governo: che cosa fareste
                                                               to attraverso l’esemplarità del rito.                dapprima?”. Il Maestro rispose: “Indub-
                                                                     A partire dal V-IV secolo a.C., l’ur-          biamente restituirei ai nomi il loro signi-
                                                               genza maggiore per i detentori del potere            ficato (zheng ming 正名)”. “Come siete
                                                               nelle sempre più indipendenti città-stato            astratto!”, osservò Zilu. “Cosa vuol dire
                                                               che costellavano il frastagliato scenario po-        restituire ai nomi il loro significato?”. Il
                                                               litico tardo-Zhou consisteva nel consolidare         Maestro disse: “Quanto sei incolto, Zilu!
                                                               un sistema giuridico funzionale alle mire            Un gentiluomo preferisce tacere sulle
                                                               espansionistiche che i diversi soggetti poli-        questioni che ignora! Quando ai nomi
                                                               tici chiamati in causa nutrivano. Con ogni           non è conferito il giusto significato, il di-
                                                               probabilità, pochi furono gli statisti pronti        scorso si fa incoerente e, se il discorso è
                                                               a raccogliere l’appello di Confucio (Kongzi          incoerente, non si perviene a nulla; se non
                                                               孔子, 551-479 a.C.) a non confidare esclu-             si perviene a nulla, antiche norme rituali
                                                               sivamente nel ricorso a sanzioni penali e a          e musica (liyue 禮樂) non possono fiorire;
                                                               criteri giuridici obiettivi per guidare e go-        se le antiche norme rituali non fioriscono,
                                                               vernare il popolo, perché ciò avrebbe indotto        leggi e punizioni (xingfa 刑罰) non sa-
                                                               i sudditi a evitare le sanzioni penali e a non       ranno applicate correttamente; se leggi e
                                                               alimentare il senso di vergogna (chi 恥) per          punizioni non si applicano correttamente,
                                                               le proprie inadempienze (Lunyu 論語 2.3).              ecco che il popolo non sa dove poggiare
                                                               L’obbedienza e la dedizione per la causa so-         mani e piedi. Perciò, solo quando un gen-
                                                               ciale doveva prescindere da valutazioni di ca-       tiluomo stabilisce per una cosa un preciso
                                                               rattere utilitaristico, poiché, a detta di Con-      nome, tale nome potrà essere pronunciato
                                                               fucio, il gentiluomo (junzi 君子) persegue             e, una volta pronunciato, tradursi in azio-
                                                               l’appropriatezza morale con tenacia e non            ne. Ecco perché egli, nell’esprimersi, è
                                                               cede di fronte al ricatto di subire sanzioni, né     prudente”. (Lunyu 13/3)
      Artista cinese, Ritratto di Confucio, dinastia Qing,
ca. 1770, disegno acquerellato, New York, Granger Collection                                                                                                  -15-
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
Tra gli stati che si contendevano la        sia nella tomba n. 11 di Shuihudi 睡虎地
                                                                                   supremazia, quello di Qin 秦 gettò in an-          (ca. 235 a.C.) che nel pozzo n. 1 di Liye 里
                                                                                   ticipo le basi per giungere, nel 221 a.C., a      耶 conferma come, in realtà, la natura della
                                                                                   fondare proprio su presupposti giuridici una      giurisdizione effettivamente in vigore a Qin
                                                                                   forma di governo sicuramente autoritaria e        fosse il frutto di un compromesso tra le in-
                                                                                   centralizzatrice, efficace e pronta a cogliere    novazioni introdotte da Shang Yang e quelle
                                                                                   l’obiettivo di restaurazione dell’unità politi-   norme a tutela degli interessi degli aristocra-
                                                                                   ca e territoriale.                                tici che lo stesso statista intendeva, in realtà,
                                                                                         L’origine dell’ascesa di Qin è stata giu-   abrogare. A ben vedere, tra l’altro, le dispo-
                                                                                   stificata da numerosi critici a partire dalle     sizioni giuridiche nello Shang jun shu erano,
                                                                                   riforme promosse ben 150 anni prima del-          in molti casi, perfino debitrici di antiche
                                                                                   la fondazione dell’impero dal lungimirante        prassi rituali Zhou (Lewis 1997).
                                                                                   Duca Xiao 秦孝公 (Qin Xiao gong, 381-                      Negli ultimi decenni siamo stati final-
                                                                                   338 a.C.), che, intorno alla metà del IV seco-    mente in grado di analizzare con maggiore
                                                                                   lo a.C., si avvalse dello statista Shang Yang     obiettività il quadro sociale, politico-giu-
                                                                                   商鞅 (ca. 390-338 a.C.) per mettere a punto         ridico e filosofico-religioso cinese del IV-II
                                                                                   un impianto giuridico capace di sottrarre         secolo a.C. grazie al ritrovamento di nume-
                                                                                   il potere degli aristocratici e consegnarlo       rosi manoscritti che raccolgono leggi, elen-
                                                                                   direttamente nelle mani del sovrano. Il po-       cano casi giudiziari e forniscono indicazioni
                                                                                   tenziamento dell’agricoltura e dell’esercito      sulla conduzione di indagini, interrogatori e
                                                                                   divennero i punti di partenza dell’azione         processi. Nel 1975 a Shuihudi, nei pressi di
                                                                                   giuridico-amministrativa: la coscrizione era      Yunmeng 雲夢, nella provincia dello Hu-
                                                                                   obbligatoria per i maschi adulti fino all’e-      bei 湖北, in una tomba del 217 a.C. oltre
                                                                                   tà, definita dal rango di appartenenza, che       600 delle 1.125 listarelle di bambù rinvenu-
                                                                                   avrebbe segnato il ritiro dalle mansioni          te riproducono testi di natura prettamente
                                                                                   pubbliche; la tassazione si fece sistematica e    giuridica, come ad esempio un’ingente por-
                                                                                   toccò uomini, donne e perfino i bambini. Lo       zione del codice in vigore a Qin alla vigilia
                                                                                   status sociale rispondeva prevalentemente al      dell’unificazione imperiale che si articola in
                                                                                   merito dimostrato in battaglia e i funzionari     un corpus di circa una trentina di statuti (lü
                                                                                   chiamati a sovrintendere i nuclei di base se-     律), suddivisi in circa 200 articoli, e in nu-
                                                                                   condo cui la popolazione era divisa godevano      merosi altri manuali di giurisprudenza, si-
                                                                                   di privilegi destinati a crescere (o a declina-   mili a guide procedurali per lo svolgimento
                                                                                   re) in base al valore dimostrato dai propri       delle indagini e per la corretta compilazione
                                                                                   sottoposti. Tra l’altro, i benefici derivanti     dei rapporti scritti (Fengzhen shi 封診式).
                                                                                   dal rango potevano essere utili ad alleviare      Altrettanto rilevanti sono testi che forni-
                                                                                   la severità di pene corporali e ammende ri-       scono puntuali ragguagli circa la struttura
                                                                                   chieste dall’autorità giudiziaria per sanare le   dell’apparato burocratico, come il Wei li zhi
                                                                                   infrazioni. Lo Shang jun shu 商君書 (Scritti         dao 為吏之道 (I principi da seguire per il
                                                                                   di Messer Shang), opera associata alla figu-      funzionario modello), oppure un resoconto
                                                                                   ra di Shang Yang, pur restando un punto di        che evidenzia gli avvenimenti principali ve-
                                                                                   riferimento imprescindibile per comprende-        rificatisi nel principato di Qin tra il 306 e il
                                                                                   re lo sviluppo del pensiero giuridico cinese      217 a.C. (Biannian ji 編年記).
                                                                                   pre-imperiale, va tuttavia analizzato al di là          Il codice Qin, stando ai documenti
                                                                                   della severità che traspare dall’intendimento     manoscritti di cui siamo entrati in posses-
                                                                                   “letterale” delle norme ivi esposte. In altri     so, era prevalentemente orientato sul diritto
                                                                                   termini, un esame attento delle ritrovamenti      amministrativo e penale. Le punizioni di cui
                                                                                   archeologici dei codici manoscritti custoditi     si fa menzione coincidevano grossomodo con

Esercito di Terracotta. Ufficiale di alto rango senza armatura scavato nel 1980,                                                                                                 -17-
   dinastia Qin, 221-206 a.C., terracotta, Lintong, Provincia dello Shaanxi
SULLA VIA DEL CATAI - CORE
quelle prescritte sotto gli Han e prevedeva-       figlio poteva anche essere mutilato, costretto
                                                                               no la pena di morte, i lavori forzati, l’esilio,   all’esilio e persino ucciso se la richiesta del
                                                                               la mutilazione e il pagamento di ammende.          padre maltrattato fosse stata accolta dalle
                                                                               Nel caso di pene pecuniarie, la cifra esatta       autorità. Le sfumature dottrinali si mischia-
                                                                               era espressa in armi, armature, oppure scu-        no in modo ancora più vigoroso una volta
                                                                               di e lacci per legare tra loro le tessere che      preso atto della seguente norma, le cui tinte
                                                                               formavano le corazze dei soldati. Le restanti      confuciano-daoisteggianti sono nettissime:
                                                                               pene, anche quella capitale, potevano essere
                                                                               tutte commutate. La pena di morte era più            “Nel secondo mese di primavera non
                                                                               comunemente inflitta per decapitazione e,            si osino tagliare gli alberi nelle foreste
                                                                               di fronte a crimini particolarmente effera-          o bloccare i corsi d’acqua. Con la sola
                                                                               ti, prevedeva l’onta massima, cioè l’esposi-         eccezione dei mesi estivi, non si osino
                                                                               zione sulla pubblica piazza del cadavere del         bruciare le erbacce nei campi, raccoglie-
                                                                               giustiziato. Affogamento, squartamento e             re l’indigofera, uova, uccellini implumi
                                                                               smembramento erano, pure, contemplati. La            o i cuccioli di animali selvatici. Non si
                                                                               mutilazione comprendeva il taglio di uno o           [… mancano sei caratteri] avvelenino
                                                                               di entrambi i piedi, l’evirazione, il taglio del     pesci o tartarughe o si allestiscano trap-
                                                                               naso e la marchiatura. Assai infamante pare          pole e reti per la pesca. Dal settimo mese
                                                                               fosse considerata anche la tonsura dei capelli       in poi queste proibizioni sono sospese.
                                                                               e della barba. La fustigazione spettava a quei       Solo nel malaugurato caso di un decesso
                                                                               detenuti che avessero voluto sottrarsi ai lavo-      improvviso è possibile procurarsi il le-
                                                                               ri forzati o che avessero tentato la fuga, ma        gname necessario per costruire la bara
                                                                               era ammessa anche per chi si macchiava del           e il sarcofago senza tener conto del pe-
                                                                               reato di falsa testimonianza o dava prova di         riodo previsto per il taglio della legna.
                                                                               reticenza durante gli interrogatori.                 Negli insediamenti situati nei pressi di
                                                                                     I più comuni reati prevedevano senza           aree recintate e di parchi il cui accesso
                                                                               alcun dubbio i lavori forzati, sotto forma           è proibito, non si osi entrare con i cani
                                                                               di lavori agricoli e partecipazione alle fasi        da caccia nel periodo dello svezzamento
                                                                               di edificazione delle mura di fortificazione         dei cuccioli di animali selvatici. Qualora
                                                                               in terra battuta. L’aggressione con oggetti          i cani di proprietà della gente comune
                                                                               contundenti o armi dava luogo a sanzioni             dovessero entrare nei parchi proibiti al
                                                                               più severe rispetto a quella condotta a mani         pubblico senza l’intenzione di procurar-
                                                                               nude, così come erano nettamente separati            si della selvaggina, non si osi ucciderli;
                                                                               ferimenti e omicidi tanto involontari che            mentre invece quelli che sono entrati per
                                                                               preterintenzionali dagli stessi crimini com-         cacciare devono essere ammazzati. I cani
                                                                               messi con premeditazione. Stupisce, quan-            uccisi nelle aree controllate dai guardia-
                                                                               tomeno fino a un certo punto, la presenza            caccia devono essere consegnati alle au-
                                                                               di elementi che paiono rivelare un maturo            torità integri; quelli che sono stati am-
                                                                               consolidamento del processo di “confucia-            mazzati in altri parchi proibiti possono
                                                                               nizzazione della legge”, solitamente ritenuto        essere mangiati, ma la loro pelliccia deve
                                                                               espressione di sviluppi giuridici posteriori         comunque essere consegnata.” (tr. Scar-
                                                                               alla caduta della dinastia Qin. Ebbene, già          pari 2005)
                                                                               nel IV-III secolo a.C., nella patria del tanto           Non meno rilevante è la porzione dei
                                                                               temuto “legismo” la mancata osservanza di          documenti di Shuihudi che preserva norme
                                                                               xiao 孝 “devozione filiale (e rispetto per gli      di carattere amministrativo. Precise indica-
                                                                               anziani della propria famiglia)” era annove-       zioni definivano ogni aspetto della vita dei
                                                                               rata tra più gravi reati, al punto tale che un     detenuti - soprattutto quelli destinati ai
Esercito di Terracotta. Arciere inginocchiato con armatura scavato nel 1986,
  dinastia Qin, 221-206 a.C., terracotta, Lintong, Provincia dello Shaanxi                                                                                                  -19-
lavori forzati - ma anche di allevatori, con-     delle arti, delle principali invenzioni tecno-
                                                                                tadini, artigiani. Altrettanto puntigliosi e      logiche e fautore di un governo fondato su
                                                                                scrupolosi sono i corpora che c’istruiscono       uno stato burocratico avanzato) e di Laozi
                                                                                sul comportamento dei funzionari dell’am-         老子 (saggio presumibilmente vissuto tra il
                                                                                ministrazione, sia centrale che periferica.       VI e il V secolo a.C., identificato in seguito
                                                                                Ogni fase dell’azione giuridico-penale era        come fondatore del daoismo) simboleggiava-
                                                                                illustrata con dovizia di particolari perché la   no due tendenze distinte ma complementari.
                                                                                conduzione delle indagini che precedevano         Huang Lao si delinea, giustappunto, quale
                                                                                il verdetto e la stesura delle sentenze fossero   orientamento di pensiero dominante tra la
                                                                                ineccepibili. Ricche note esplicative, non-       fine dei Zhou e l’avvio della fase imperiale
                                                                                ché una casistica adeguata cui fare costante      e assume la natura di una visione trasversa-
                                                                                riferimento, erano a corredo delle norme di       le che coniugava una concezione giuridico-
                                                                                maggior rilievo. Traspare, tra l’altro, nei te-   burocratica fondata sull’utilizzo di misure di
                                                                                sti di Shuihudi l’insistenza con cui veniva       giudizio inappellabili (fa) di stampo pseudo-
                                                                                raccomandato ai funzionari di eccellere in        legista e un quadro cosmologico d’impronta
                                                                                competenza, onestà, efficienza, obbedienza,       laoziana che riproduceva sul piano politico-
                                                                                deferenza, disciplina e, pertanto, autocon-       sociale quegli stessi automatismi della legge
                                                                                trollo, così come nel dar prova di lealtà verso   di natura fondati sulla “non-assertività” (wu
                                                                                i superiori e di sobrietà, rifiutando di perse-   wei 無為) del dao (e, dunque, anche del sag-
                                                                                guire iniziative autonome. Tali erano le doti     gio sovrano), dato che i ruoli dei sudditi e
                                                                                che il funzionario modello aveva l’obbligo di     dei funzionari erano fissati, come sapiente-
                                                                                coltivare secondo quei parametri così degna-      mente già evidenziato da Han Feizi e Shen
                                                                                mente illustrati nel Wei li zhi dao (Hulsewé      Buhai 申不害 (420-337 a.C.), sulla rispon-
                                                                                1985).                                            denza indissolubile tra “profili concreti dei
                                                                                      Altrettanto rilevanti per la nostra di-     compiti da assolvere e titoli identificativi
                                                                                squisizione sono i manoscritti scoperti nel       (xingming 形名)” degli stessi. L’incipit dell’o-
                                                                                1986 a Baoshan 包山, sempre nello Hubei,            pera intitolata Jing fa 經法 (Riconoscere
                                                                                in una tomba databile tra il IV e il III secolo   la canonicità dei modelli prescrittivi) che
                                                                                a.C., e una listarella di bambù ritrovata nel     recita dao sheng fa 道生法 “il dao genera i
                                                                                1979 a Qingchuan 青川, nella provincia del          modelli prescrittivi”, più che identificare la
                                                                                Sichuan 四川, che custodisce il testo di una        derivazione cosmica della mera “norma giu-
                                                                                norma sulle politiche agricole promulgata         ridica”, definisce come ogni riscontro ogget-
                                                                                nel 309 a.C. a Qin. Come non menzionare,          tivo discenda dal confronto con la dinamica
                                                                                poi, la tomba n. 3 di Mawangdui 馬王堆               che muove il principio assoluto, il dao, che è
                                                                                del 168 a.C., riportata alla luce nel 1973        responsabile del sostentamento e della morte
                                                                                presso Changsha 長沙, capitale provinciale          degli esseri e che determina il modo in cui
                                                                                dello Hunan 湖南, che ha custodito per ol-          i fenomeni, a tutti i livelli, trovano compi-
                                                                                tre due millenni alcuni manoscritti in seta       mento.
                                                                                che contribuiscono a fornire indicazioni più            Vari studiosi, tra cui per primo Pee-
                                                                                precise su quella che, già dall’inizio del pe-    remboom (1993), hanno osservato come il
                                                                                riodo Han 漢 (206 a.C.-220 d.C.), le fonti         ritrovamento dei testi di Mawangdui abbia
                                                                                identificano come “corrente Huang Lao 黃           riacceso il dibattito sull’opportunità dell’os-
                                                                                老”. Al di là dei dubbi che ancora perman-         servazione espressa a suo tempo da Joseph
                                                                                gono, Huang Lao pare esprimesse il punto di       Needham (1956) circa il mancato riscontro,
                                                                                convergenza di una teorizzazione altamente        nella tradizione giuridica cinese, di tracce di
                                                                                sincretica nella quale le figure del mitico       una legge di natura. Turner (1989, 1992),
                                                                                Imperatore Giallo (Huangdi 黃帝, patrono            ancora Peeremboom (1993), Cheng Chung-
  Zhang Lu, Laozi a cavallo di un bue con in mano una copia del Dao De Jing,
dinastia Ming, ca. 1550, disegno acquerellato, Taipei, National Palace Museum                                                                                               -21-
ying (1983) e Yates (1997) hanno sostan-            per credere che tali manuali venissero ampia-
                                                        zialmente concluso che, diversamente dalla          mente consultati anche dai magistrati prima
                                                        prospettiva di Han Feizi, il sovrano nei testi      di decretare i termini più indicati per con-
                                                        di Mawangdui non sta al di sopra della leg-         vocare un’udienza o per interrogare un pre-
                                                        ge, ma, con umiltà e coltivando la “vacui-          sunto colpevole, senza trascurare la tipologia
                                                        tà” (xu 虛) interiore, condivide quell’unità         specifica del capo d’imputazione. Per meglio
                                                        d’intenti tra il disegno del dao naturale e l’a-    chiarire il nucleo della questione, è bene
                                                        zione di governo, sulla falsariga di quanto il      ribadire che questi documenti manoscritti
                                                        Lüshi chunqiu 呂氏春秋 (Annali di Messer                evidenziano come perfino i più convinti as-
                                                        Lü), summa enciclopedica compilata guarda           sertori dell’imprescindibilità di criteri giu-
                                                        caso a Qin intorno al 240 a.C. con il patro-        ridico-penale obiettivi fondassero comunque
                                                        cinio del Primo Ministro Lü Buwei 呂不                la propria indagine su basi “correlative”,
                                                        韋, aveva già ampiamente elaborato (Cook             adottando visioni analogiche e, al contempo,
                                                        2002, Knoblock e Riegel 2000). A ben ve-            analitiche. Anche la struttura formulata di
                                                        dere, tuttavia, la volontà di fornire un fon-       sentenze, prescrizioni, predizioni e il lessico
                                                        damento solidamente ancorato alle leggi del         adottato riflettevano una contiguità tra di-
                                                        cosmo per definire opportunamente le azioni         versi ambiti procedurali, solo in apparenza
                                                        di governo contraddistingueva senza mezzi           inconciliabili: identificazione dell’agente
                                                        termini anche la visione di Han Feizi, tant’è       patogeno esterno, esorcismi, divinazione e
                                                        che l’omonima opera a lui ascritta contiene         investigazione penale erano, in realtà, fasi
                                                        quelli che sembrano essere i due più antichi        omogenee all’interno di un processo rivolto
                                                        commentari (capp. XX e XXI) al Laozi Dao-           all’accertamento delle relazioni correlative
                                                        dejing 老子道德經, la “Bibbia daoista”.                  opportune (Lewis 1999b). Un termine evi-
                                                              Vale la pena sottolineare un aspetto ul-      denzia perfettamente il suddetto fenomeno:
                                                        teriore: perché le tombe di Baoshan, Shui-          jie 詰, significa “esorcizzare”, neutralizzare
                                                        hudi, Mawangdui e anche Zhangjiashan 張              l’attività di uno spirito ricorrendo a prati-
                                                        家山 (ca. 196-189 a.C.) custodivamo testi             che rituali precise e all’uso di formule incan-
                                                        di natura giuridica? Non è da escludere che         tatorie scritte; lo stesso termine, in ambito
                                                        i defunti ambissero a portare con sé quelle         legale, definisce però l’interrogatorio e la
                                                        opere che erano emblemi del rango detenuto          conseguente annotazione delle deposizioni
                                                        in vita, quasi si trattasse di documenti iden-      di testimoni e imputati da parte dell’auto-
                                                        tificativi capaci di assicurare l’esercizio delle   rità inquirente.
                                                        proprie funzioni in seno all’apparato “buro-
                                                        cratico” dell’aldilà. Volendo però insistere su     Il primo periodo imperiale
                                                        questa linea speculativa, viene da chiedersi
                                                        anche per quale motivo i codici penali fosse-             Statuti (lü 律) e ordinanze (ling 令),
                                                        ro affiancati da manoscritti apparentemente         promulgati per decreto imperiale, costitui-
                                                        estranei al contesto legale, come ad esempio        vano gli strumenti attraverso cui la società
                                                        opere mantiche, trattati medico-meditativi          Qin (221-206 a.C.) e Han veniva opportu-
                                                        e testimonianze che registrano pratiche di          namente regolamentata, definendo i termi-
                                                        emerologia, divinazione, esorcismo… In,             ni delle misure di deterrenza e di risposta
                                                        più, non va dimenticato che a Shuihudi e            al crimine. Si diffondevano capillarmente a
                                                        Baoshan compaiono testi tecnicamente bat-           partire dagli uffici provinciali per tutto il
                                                        tezzati “rishu 日書”, ovvero almanacchi che           territorio, grazie a un efficiente sistema di
                                                        fornivano indicazioni precise circa i giorni        corrieri postali. Le due categorie normative
                                                        fausti o infausti per intraprendere ogni sorta      non si differenziavano, probabilmente, per i
                                                        di attività. In realtà, abbiamo ottime ragioni      rispettivi ambiti di competenze, quanto per
Due servitori in piedi, dinastia Han, II secolo d.C.,
  terracotta ingobbiata, Parigi, Musée Guimet                                                                                                         -23-
la loro natura precipua. Con lü s’indicava-        emerge dallo studio comparato tra fonti
                                                                                 no, più precisamente, comandi inderogabi-          tramandate a stampa e manoscritti recen-
                                                                                 li, cioè misure procedurali la cui violazione      temente acquisiti è la seguente: la legisla-
                                                                                 dava luogo a punizioni certe. Ling, invece,        zione imperiale Han si pose in continuità
                                                                                 paiono delinearsi in quanto dispositivi legali     rispetto a quella Qin. Ciò pare confermato
                                                                                 corredati da un rendiconto delle fasi prelimi-     anche dall’esame degli statuti e delle ordi-
                                                                                 nari che avrebbero condotto alla loro stessa       nanze scritte su oltre 500 listarelle di bambù
                                                                                 promulgazione, secondo il seguente iter: un        trovate tra il 1983 e il 1984 nella già men-
                                                                                 funzionario provinciale avanzava la richie-        zionata area sepolcrale di Zhangjiashan, nel-
                                                                                 sta all’autorità centrale di procedere secon-      la provincia dello Hubei. Dal riscontro con
                                                                                 do una determinata prassi e, nel caso in cui       le fonti archeologiche, la severità delle pene
                                                                                 l’assenso fosse stato accordato, un opportuno      previste dai codici Qin risulta molto meno
                                                                                 decreto avrebbe sancito la legittimità della       aspra di quanto avremmo previsto solo fino a
                                                                                 misura da adottare.                                pochi anni fa e altrettanto dovremo ammet-
                                                                                        Diversamente da quanto avvenne nello        tere della loro funzione di deterrenza. Sebbe-
                                                                                 stesso periodo a Roma, Atene e Israele - dove      ne la natura più marcatamente sanzionatoria
                                                                                 la legge era essenzialmente concepita quale        e retributiva di lü e ling ponesse entrambe
                                                                                 riflesso di un ordine culturale-religioso “su-     le misure in antagonismo rispetto ai li “le
                                                                                 periore” - durante la prima fase dell’impero       norme di comportamento rituali”, fatto sta
                                                                                 cinese prevale l’idea che statuti e ordinanze      che, almeno in parte, fallì l’auspicata cancel-
                                                                                 fossero, in realtà, criteri funzionali all’ammi-   lazione tanto dei privilegi degli aristocratici
                                                                                 nistrazione dello stato e al controllo del po-     fondati sulla sacralità di un elaborato ritua-
                                                                                 polo che discendevano direttamente dall’e-         lismo che delle soggettive caratterizzazioni
                                                                                 sperienza di burocrati e “tecnici” preposti        etico di cui le leggi restarono intrise. Come
                                                                                 all’uopo. La portata del residuo prescrittivo      già era accaduto a Shang Yang, i legislatori
                                                                                 di ordine morale-sacrale risultava essere,         Qin e Han riconobbero che, in realtà, il peso
                                                                                 quindi, fortemente ridimensionato rispetto         di certe condizioni di favore derivanti, ad
                                                                                 al passato (Loewe 2006). I legislatori erano       esempio, dal rango o dall’aver acquisito pre-
                                                                                 via via maggiormente esentati dal rispon-          stigio in virtù dei propri meriti sul campo di
                                                                                 dere a criteri terzi. Non stupisce come, in        battaglia non avrebbe comunque consentito
                                                                                 quest’ottica, il tema della definizione teorica    un’equità autentica nell’applicazione della
                                                                                 della “giustizia” risulti essere un dato estra-    legge.
                                                                                 neo al dibattito giuridico cinese dell’epoca,
                                                                                 proprio perché si cerca di calibrare un’ela-       Bibliografia
                                                                                 borazione funzionale, nel tempo, a rafforzare
                                                                                 l’istituzione imperiale secondo presupposti        Attilio Andreni, “Evoluzione delle teorie in-
                                                                                 sempre nuovi, “emergenti” più che apriori-         dividualiste nella Cina classica: l’eredità di
                                                                                 sticamente “dati”. Lü e ling, anziché sancire      Yang Zhu nei testi Huang Lao e nel Lüshi
                                                                                 “diritti” (sia del popolo da contrapporre agli     chunqiu”. In Piero Corradini (a cura di), Co-
                                                                                 abusi dei potenti, ma anche da parte di que-       noscenza e interpretazione della civiltà cinese. Ve-
                                                                                 sti per giustificare, talora, conclamate pre-      nezia: Cafoscarina, pp. 49-83, 1997
                                                                                 varicazioni) miravano, in verità, a garantire      Attilio Andreini, “Nuove prospettive di stu-
                                                                                 un assetto stabile dell’impianto statale attra-    dio del pensiero cinese antico alla luce dei
                                                                                 verso l’esercizio del controllo del territorio,    codici manoscritti”, in Litterae Caelestes, I,
                                                                                 della popolazione e regolando le misure pro-       pp. 131-157, 2005
                                                                                 duttive (agricole, in particolare).                Renzo Cavalieri, La legge e il rito. Lineamen-
                                                                                        Per concludere, l’indicazione forte che     ti di storia del diritto cinese. Milano: Fran-
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