LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA A LIVELLO REGIONALE - 2019-2020 Silvia Angeletti

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2019-2020 Silvia Angeletti

LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ
RELIGIOSA A LIVELLO REGIONALE
2019-2020 Silvia Angeletti

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art. 9)

Par. 1 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion; this right includes freedom to change his religion or belief
and freedom, either alone or in community with others and in public or
private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice
and observance.

Par. 1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o convinzione e la libertà di manifestare la propria
religione o convinzione individualmente o collettivamente, sia in
pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le
pratiche e l’osservanza dei riti.
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Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art. 9)

Par. 2 Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only
to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society in the interests of public safety, for the protection of
public order, health or morals, or for the protection of the rights and
freedoms of others.

Par. 2 La libertà di manifestare la propria religione o
convinzione può essere oggetto unicamente di quelle restrizioni
che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una
società democratica per la sicurezza pubblica, per la protezione
dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui.
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La natura dei diritti tutelati: pensiero, coscienza, religione

ECommHR, Arrowsmith v. the United Kingdom, 7050/75 (1977)

ECtHR, Campbell and Cosans v. The United Kingdom, 25 febbraio
1982
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ECtHR, Pichon and Sajous v. France, ric. n. 49853/99 (2001): le
condotte non protette dall’art.9

Article 9 of the Convention does not always guarantee the right to
behave in public in a manner governed by that belief. The word
“practice” used in Article 9 § 1 does not denote each and every act or
form of behaviour motivated or inspired by a religion or a belief.
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              Margine di apprezzamento statale

ECtHR, Handyside v. The United Kingdom, 7 dicembre 1976

Ø principio di sussidiarietà

Ø supervisione europea

Øassenza di una compiuta dottrina del “doppio margine di
 apprezzamento”

Ø criterio del consensus standard: minimo comun denominatore
 della tutela e “rivincita del particalare”
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Libertà di coscienza e dottrina del “living instrument”

ECtHR, G.C., Bayatyan v Armenia n.23459/03, 7 July 2011

(…) the Convention is a living instrument which must be interpreted in
the light of present-day conditions and of the ideas prevailing in
democratic States today
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     Lo Stato regolatore e imparziale:
    ECtHR, Leyla Sahin v. Turkey, 44774/98 (2005)

107. The Court has frequently emphasised the State’s role as the
neutral and impartial organiser of the exercise of various
religions, faiths and beliefs, and stated that this role is conducive to
public order, religious harmony and tolerance in a democratic
society.
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Pluralismo religioso, rule of law e valori democratici

ECtHR, Nolan and K. v Russia, 12 febbraio 2009

ECtHR, Refah Partisi e altri c. Turchia, 13 febbraio 2003 (e
successive)
Ø Non violazione dell’art.11
ØProtezione del principio di laicità
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IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI
RELIGIONE E DI CONVINZIONE
NELL’UNIONE EUROPEA
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       Evoluzione storica: Il riconoscimento per via
giurisprudenziale del diritto di libertà religiosa (1975-1992)

• CGCE, Yvonne van Duyn vs. Home Office, 41/74, 4 dicembre
 1974.

• CGCE, Udo Steymann c. Staatssecretaris van Justitie, 196/87,
 1988 (illegittimo il rifiuto del permesso di soggiorno)

• CGCE, Vivien Prais c. Consiglio delle Comunità Europee, 130/75,
 27 ottobre 1976
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La tutela dei diritti fondamentali nel sistema UE, dalla Corte di
Giustizia ai Trattati (1992-0ggi)

TUE (1992) art. 6
L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di
diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
Sono principi generali del diritto comunitario: i diritti
fondamentali, quali sono garantiti dalla CEDU e risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
(c.d. Carta di Nizza, 2000) art. 10

(1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o
convinzione, così come la libertà di manifestare la propria
religione o convinzione individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le
pratiche e l’osservanza dei riti.
(2) Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
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Altre disposizioni rilevanti della Carta di Nizza: bilanciamento tra ruolo della
religione e autonomia individuale

Art. 1
La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.
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Segue: Carta di Nizza art. 3

Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
Il consenso libero e informato della persona interessata, secondo
le modalità definite dalla legge;
Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
aventi come scopo la selezione delle persone;
Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro;
Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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Segue: Carta di Nizza

   Art. 7 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie
comunicazioni.

  Art. 9 Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia
sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.
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Segue: Carta di Nizza art. 11

1.   Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale
     diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o
     di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
     ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di
     frontiera
2.   (libertà dei media)
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Segue: Carta di Nizza, art. 14 par. 3

   La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
 principi democratici, così come il diritto dei genitori di
 provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo
 le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
 rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
 l’esercizio.
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Carta di Nizza: Il principio di uguaglianza e non discriminazione
(art. 21, par. 1)

E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale.
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Carta di Nizza

Art. 22: L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica.

  Art. 24 par. 2: In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse
superiore del minore deve essere considerato preminente.
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Portata e interpretazione dei diritti: Art. 52

Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle
libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste
dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di
detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni
solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui.
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(segue) Art. 52

(Par. 3) Laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
 garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi
 sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. Ciò non preclude che
 il diritto dell’UE conceda una protezione più estesa.
(Par. 4) Laddove la Carta riconosce i diritti fondamentali quali
 risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
 membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette
 tradizioni.
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Articolo 52

Par. 5 Le disposizioni della Carta che contengono principi
possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi adottati da
istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti di Stati
membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione,
nell’esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono
essere invocate dinanzi ad un giudice solo ai fini
dell’interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

Par. 6 Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi
nazionali, come specificato nella Carta.
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Trattato di Lisbona (2007)

Art. 2: L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti
delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata da:
pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà,
parità tra uomini e donne.
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Trattato di Lisbona (2007)

Art. 3: L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori
e il benessere dei suoi popoli (…) Combatte l’esclusione sociale e
le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali,
la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la
tutela dei diritti del minore. (…) Rispetta la ricchezza della sua
diversità culturale e linguistica (…).
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Trattato di Lisbona (2007)

Art. 6: L’UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha lo
stesso valore giuridico dei trattati.
L’UE aderisce alla CEDU. Tale adesione non modifica le
competenze dell’Unione definite nei Trattati.
I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte
del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
Suggerimenti bibliografici (lezione 04.03.2020)

u M. Toscano, Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei
 Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Edizioni ETS, Pisa,
 2018

uD. Durisotto, Istituzioni europee e libertà religiosa. Cedu e Ue tra
 processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali,
 ESI, Napoli, 2016
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