LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA A LIVELLO REGIONALE - 2019-2020 Silvia Angeletti
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2019-2020 Silvia Angeletti LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA A LIVELLO REGIONALE
2019-2020 Silvia Angeletti Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art. 9) Par. 1 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. Par. 1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione e la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2019-2020 Silvia Angeletti Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art. 9) Par. 2 Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. Par. 2 La libertà di manifestare la propria religione o convinzione può essere oggetto unicamente di quelle restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica per la sicurezza pubblica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
2019-2020 Silvia Angeletti La natura dei diritti tutelati: pensiero, coscienza, religione ECommHR, Arrowsmith v. the United Kingdom, 7050/75 (1977) ECtHR, Campbell and Cosans v. The United Kingdom, 25 febbraio 1982
2019-2020 Silvia Angeletti ECtHR, Pichon and Sajous v. France, ric. n. 49853/99 (2001): le condotte non protette dall’art.9 Article 9 of the Convention does not always guarantee the right to behave in public in a manner governed by that belief. The word “practice” used in Article 9 § 1 does not denote each and every act or form of behaviour motivated or inspired by a religion or a belief.
2019-2020 Silvia Angeletti Margine di apprezzamento statale ECtHR, Handyside v. The United Kingdom, 7 dicembre 1976 Ø principio di sussidiarietà Ø supervisione europea Øassenza di una compiuta dottrina del “doppio margine di apprezzamento” Ø criterio del consensus standard: minimo comun denominatore della tutela e “rivincita del particalare”
2019-2020 Silvia Angeletti Libertà di coscienza e dottrina del “living instrument” ECtHR, G.C., Bayatyan v Armenia n.23459/03, 7 July 2011 (…) the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions and of the ideas prevailing in democratic States today
2019-2020 Silvia Angeletti Lo Stato regolatore e imparziale: ECtHR, Leyla Sahin v. Turkey, 44774/98 (2005) 107. The Court has frequently emphasised the State’s role as the neutral and impartial organiser of the exercise of various religions, faiths and beliefs, and stated that this role is conducive to public order, religious harmony and tolerance in a democratic society.
2019-2020 Silvia Angeletti Pluralismo religioso, rule of law e valori democratici ECtHR, Nolan and K. v Russia, 12 febbraio 2009 ECtHR, Refah Partisi e altri c. Turchia, 13 febbraio 2003 (e successive) Ø Non violazione dell’art.11 ØProtezione del principio di laicità
2019-2020 Silvia Angeletti IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE E DI CONVINZIONE NELL’UNIONE EUROPEA
2019-2020 Silvia Angeletti Evoluzione storica: Il riconoscimento per via giurisprudenziale del diritto di libertà religiosa (1975-1992) • CGCE, Yvonne van Duyn vs. Home Office, 41/74, 4 dicembre 1974. • CGCE, Udo Steymann c. Staatssecretaris van Justitie, 196/87, 1988 (illegittimo il rifiuto del permesso di soggiorno) • CGCE, Vivien Prais c. Consiglio delle Comunità Europee, 130/75, 27 ottobre 1976
2019-2020 Silvia Angeletti La tutela dei diritti fondamentali nel sistema UE, dalla Corte di Giustizia ai Trattati (1992-0ggi) TUE (1992) art. 6 L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. Sono principi generali del diritto comunitario: i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla CEDU e risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
2019-2020 Silvia Angeletti Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza, 2000) art. 10 (1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. (2) Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
2019-2020 Silvia Angeletti Altre disposizioni rilevanti della Carta di Nizza: bilanciamento tra ruolo della religione e autonomia individuale Art. 1 La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
2019-2020 Silvia Angeletti Segue: Carta di Nizza art. 3 Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: Il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
2019-2020 Silvia Angeletti Segue: Carta di Nizza Art. 7 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Art. 9 Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
2019-2020 Silvia Angeletti Segue: Carta di Nizza art. 11 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera 2. (libertà dei media)
2019-2020 Silvia Angeletti Segue: Carta di Nizza, art. 14 par. 3 La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
2019-2020 Silvia Angeletti Carta di Nizza: Il principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 21, par. 1) E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2019-2020 Silvia Angeletti Carta di Nizza Art. 22: L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Art. 24 par. 2: In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
2019-2020 Silvia Angeletti Portata e interpretazione dei diritti: Art. 52 Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2019-2020 Silvia Angeletti (segue) Art. 52 (Par. 3) Laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. Ciò non preclude che il diritto dell’UE conceda una protezione più estesa. (Par. 4) Laddove la Carta riconosce i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
2019-2020 Silvia Angeletti Articolo 52 Par. 5 Le disposizioni della Carta che contengono principi possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione, nell’esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi ad un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo di legalità di detti atti. Par. 6 Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella Carta.
2019-2020 Silvia Angeletti Trattato di Lisbona (2007) Art. 2: L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata da: pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà, parità tra uomini e donne.
2019-2020 Silvia Angeletti Trattato di Lisbona (2007) Art. 3: L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli (…) Combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. (…) Rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica (…).
2019-2020 Silvia Angeletti Trattato di Lisbona (2007) Art. 6: L’UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. L’UE aderisce alla CEDU. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei Trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
Suggerimenti bibliografici (lezione 04.03.2020) u M. Toscano, Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Edizioni ETS, Pisa, 2018 uD. Durisotto, Istituzioni europee e libertà religiosa. Cedu e Ue tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali, ESI, Napoli, 2016
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