Il diritto d'autore nel mondo analogico, digitale e open access - Università degli Studi di Verona 1 febbraio 2013

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Il diritto d’autore nel mondo
analogico, digitale e open access
             Avv. Beatrice Cunegatti
          S TUDIO L EGALE C UNEGATTI
              B OLOGNA – M ILANO

        Università degli Studi di Verona
               1° febbraio 2013
I SEZIONE
Diritto di autore: nozioni introduttive

Avv. Beatrice Cunegatti - Studio Legale Cunegatti
• Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive integrazioni e
  modificazioni

    •   L’oggetto del diritto
    •   Il contenuto del diritto
    •   I soggetti del diritto
    •   Momento costitutivo del diritto
    •   La durata del diritto
    •   Le eccezioni e gli ambiti esclusi
    •   Difese civili e sanzioni penali

Il diritto d’autore in Italia
Avv. Beatrice Cunegatti - Studio Legale Cunegatti
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• Tutela del diritto d’autore
    • Parte generale
    • Discipline speciali per alcune tipologie di opere (cinematografiche, software,
      banche di dati…)

• Tutela dei diritti connessi
    • Tra cui:
         • Tutela dei diritti del fotografo
         • Tutela il diritto sui generis del costitutore di banche di dati

• Tutela di interessi di altri soggetti
    • Riservatezza di mittenti e destinatari di corrispondenza
    • Immagine delle persone

Diritti tutelati
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• Art. 1, L. 633/41
    • Costituisce oggetto del diritto d’autore l’opera dell’ingegno (come
      bene immateriale) creativa che appartiene
         • alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al
           teatro, alla cinematografia
         • «qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»
    • Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
      letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la
      disposizione del materiale costituiscono una creazione
      intellettuale dell’autore
• L’opera dell’ingegno è protetta quale frutto dell’attività
  intellettuale «creativa» e «originale»

Cos’è un’opera
dell’ingegno ?
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• Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;
• le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-
  musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
• le opere coreografiche e pantomimiche, di cui esista una trascrizione scritta;
• le opere della scultura, della pittura, del disegno, dell’incisione e delle arti
  figurative similari, compresa la scenografia;
• i disegni e le opere dell’architettura;
• le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
• le opere fotografiche, sempre che non si tratti di semplici fotografie;
• i programmi per elaboratore;
• le banche di dati;
• le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore
  artistico.

Elencazione di opere
tutelate nella l. 633/41
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• Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è la
  creazione dell’opera
    • Non è necessaria alcuna formalità

I soggetti del diritto:
l’autore
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• Profilo oggettivo:
    • Opere ex nihilo (originalità assoluta)
    • Opere derivate

• Profilo soggettivo:
    • Opere in cui il diritto appartiene in comunione a tutti i co-
      autori
    • Opere collettive

La titolarità dell’opera
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•   Art. 12-bis e 12-ter, L. 633/41
    • Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare esclusivo del diritto di utilizzare
         economicamente
         •   il software
         •   le banche di dati
         •   il design industriale
    •   creati dal lavoratore dipendente, nell’esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite
        dal datore di lavoro

•   Art. 11, L. 63341
    • Sono previste delle norme speciali per le opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro
         conto e spese dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e province e dai comuni, dagli
         enti privati che non perseguano scopo di lucro e dalle accademie, nonché dagli altri enti
         pubblici culturali limitatamente alla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni

•   Art. 38, L. 63341
    • Salvo patto contrario, l’editore è il titolare esclusivo dei dritti di utilizzazione economica delle
         opere collettive, riviste e giornali da lui editi

Soggetti: deroghe parziali
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• Diritti di utilizzazione economica
         • Componente patrimoniale del diritto di autore, ossia diritto di
           trarre dall’opera:
             • ogni utilità economica
             • in ogni forma e modo
• Diritti morali
         • Componente personalissima del diritto di autore, ossia diritto di
           proteggere l’opera quale espressione della personalità
           dell’autore

Contenuto del diritto
d’autore
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• Contenuto:
    • diritto di paternità
    • diritto di integrità

    • diritto di ritrattazione (o di ripensamento)

    • Alcuni interpreti assumono nel diritto morale anche il diritto di
      inedito

• Caratteri:
    • indisponibile e irrinunciabile

Il diritto morale
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                                                                          11
• Durata del diritto morale:
    • i diritti morali spettano all’autore dal momento della creazione
      dell’opera e sino alla sua morte, indipendentemente dalla cessione
      dei diritti di utilizzazione economica
    • alla morte dell’autore, sono legittimati a esercitare i diritti morali
      spettanti all’autore, senza limite di tempo: il coniuge e i figli, e, in
      loro mancanza, i genitori e gli altri ascendenti e i discendenti
      diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli e le
      sorelle e i loro discendenti
    • qualora finalità pubbliche lo esigano, i diritti morali possono
      essere esercitati dallo Stato

Il diritto morale
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                                                                            12
• Diritto di pubblicazione;
• Diritto di riproduzione, cioè di moltiplicazione in copie con qualsiasi mezzo;
• Diritto di trascrivere;
• Diritto di rappresentazione, recitazione ed esecuzione in pubblico;
• Diritto di comunicare al pubblico attraverso i mezzi di diffusione a distanza;
• Diritto di distribuzione, ossia di mettere l’opera in commercio o in circolazione;
• Diritto di traduzione di un’opera, avente per oggetto qualsiasi forma di
  modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera;
• Diritto di elaborazione, cioè di procedere alla trasformazione dell’opera in
  un’altra forma letteraria o artistica, ovvero a rifacimenti sostanziali, compendi,
  variazioni musicali etc.;
• Diritto di concedere in noleggio o prestito;
• Diritto di registrare l’opera su supporti …

Alcuni diritti di
utilizzazione economica
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                                                                                       13
• Termine generale
    • I diritti di utilizzazione economica sono protetti dalla
      creazione dell’opera, per la durata della vita dell’autore
      dell’opera e fino al termine del settantesimo anno dopo la
      sua morte

    • Ci sono però regole specifiche per le opere plurisoggettive,
      collettive e anonime

Termine di protezione della parte
patrimoniale del diritto di autore
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•   Il diritto di riproduzione (art. 13, L. 633/41)
•   Il diritto di distribuzione (art. 17, L. 633/41)
•   Il diritto di registrazione su supporti (art. 61, L. 633/41)
•   Il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16, L. 633/41)
•   Il diritto di messa a disposizione dell’opera in maniera
    tale che ciascuno possa avervi accesso nel momento e nel
    luogo scelti individualmente (on demand) (art. 16, L.
    633/41)

Facoltà economiche di autore
riscritte dalla Direttiva 29/2001
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La trasmissione via
Internet       3° Memorizzazione nei nodi

2° Accessibilità on line

                                                    4° Visualizzazione

  1° Memorizzazione
      nel server
                                                     5° Downloading

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                                                                  16
• Art. 13: Moltiplicazione in copie
    • diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in
      parte, in qualunque modo o forma
         • come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione,
           la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
           procedimento di riproduzione

Il diritto di riproduzione
(artt. 13 e 68-bis, L. 633/41)
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                                                                              17
• Nuovo art. 68-bis: non è sottoposta al consenso la
  riproduzione temporanea priva di rilievo economico
  proprio che sia
    • transitoria o accessoria
    • e parte integrante ed essenziale di un procedimento
      tecnologico
    • e finalizzata
         • a consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di
           un intermediario
         • o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali

Il diritto di riproduzione
(artt. 13 e 68-bis, L. 633/41)
Avv. Beatrice Cunegatti - Studio Legale Cunegatti
                                                                                18
• Art. 16 vecchio                                   • Art. 16 nuovo
    • diritto di diffusione                           • diritto di comunicazione al
      • “godimento” dell’opera                          pubblico
      • da un punto a una                             • “compresa” la messa a
         pluralità di punti (point-                     disposizione del pubblico in
         to-multipoint)                                 maniera tale che ciascuno
      • per fatto del mittente                          possa avere accesso
      • verso un pubblico                               all’opera dal luogo e nel
         compresente in un certo                        momento scelti
         territorio e tempo                             individualmente (c.d. on
    • e diritto di comunicazione                        demand)
      • da punto a punto (point-
         to-point)

Diritto di comunicazione al pubblico
(art. 16, comma 1 L. 633/41)
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                                                                                  19
•   Messa in commercio, in circolazione o comunque a
    disposizione del pubblico dell’originale dell’opera o degli
    esemplari della stessa
•   Introduzione nel territorio dell’UE, a fini di distribuzione,
    delle riproduzioni realizzate in territori extra-UE

•   Il principio dell’esaurimento comunitario dei diritti

Il diritto di distribuzione
(art. 17, commi 1 e 2 L. 633/41)
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                                                               20
•   Il diritto di messa a disposizione on demand NON si
    esaurisce neppure nel caso in cui all’utente sia consentita
    la realizzazione di copie (permanenti) dell’opera

Il diritto di distribuzione
(art. 17, commi 3 e 4 L. 633/41)
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                                                              21
II SEZIONE
La gestione contrattuale

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• Trasmissione dei diritti di utilizzazione

    • Art. 107, L. 633/1941. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori
      delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere
      patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i
      modi e forme consentiti dalla legge, «salva l’applicazione delle
      norme contenute in questo capo».
         • Atti tra vivi
             • A titolo gratuito
             • A titolo oneroso
         • Atti a causa di morte

    • Art. 108, L. 633/1941. L'autore che abbia compiuto sedici anni di età
      ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da
      lui create e di esercitare le azioni che ne derivano

Modi e forme di
trasmissione
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                                                                                 23
• Principi generali:
    •   I diritti di utilizzazione economica sono tra loro indipendenti
    •   L’esercizio (cessione, concessione o licenza) di uno di essi non esclude l’esercizio
        esclusivo di ciascuno degli altri
    •   Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti

• Regole generali
    •   La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la
        trasmissione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera(art. 109)
         • Eccezione: cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per
           riprodurre un'opera d'arte
    •   La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (art. 110, L.
        633/1941)
    •   L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il
        trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto
        trasferito, anche se compresi nella stessa categoria di facoltà esclusive (art. 119, L.
        633/1941)

Regole generali
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                                                                                                      24
• Contratto con il quale l’autore concede ad un editore
  l’esercizio del diritto di pubblicare l’opera:
    • per le stampe
    • per conto e a spese dell’editore stesso

• I contratti di edizione tipici:
    • Contratto “per edizione” (per una o un maggior numero specifico
      di edizioni specifiche)

    • Contratto “a termine” (per le edizioni in un certo termine di
      tempo)

Il contratto di edizione
classico
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                                                                      25
• Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di
  utilizzazione che spettano all’autore nel caso
  dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la
  durata che sono determinati dalla legge vigente al
  momento del contratto

• Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i
  diritti esclusivi

L’oggetto del contratto
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                                                               26
• Conferisce all’editore il diritto di eseguire
    • una o più edizioni
    • entro vent’anni dalla consegna dell’opera completa

• Nel contratto devono essere indicati
    • il numero delle edizioni
    • il numero degli esemplari di ogni edizione

• Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per
  oggetto
    • una sola edizione
    • per il numero massimo di duemila esemplari

Contratto “per edizione”
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                                                                   27
• Conferisce all’editore il diritto di eseguire
    • Il numero di edizioni che stima necessario
    • durante il termine pattuito nel contratto
         • Il termine non può eccedere venti anni
    • per il numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato nel
      contratto
         • L’indicazione del numero minimo di esemplari per edizione è richiesto a pena
           di nullità del contratto

• Il termine di venti anni non si applica:
    •   enciclopedie, dizionari;
    •   schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
    •   lavori di cartografia;
    •   opere drammatico musicali e sinfoniche

Contratto di edizione “a
termine”
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                                                                                          28
• Sono contratti atipici
    • In alcuni casi contratti atipici «unilaterali»

• Concedono al licenziatario alcune facoltà sull’opera
    • Es.: licenza d’uso del software
    • Es.: licenza di riproduzione di un articolo in saggio

• Si parla in genere di licenza nel senso di concessione
  temporanea di alcune limitate facoltà:
    • Es.: licenza di commercializzazione
    • Es.: licenza di traduzione

Le licenze: cosa sono
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                                                              29
•   CHI viene autorizzato dalla licenza
    •   Uno o più soggetti specifici
    •   Chiunque sia in possesso di una copia dell’opera

•   QUANTI sono autorizzati
    •   Licenze esclusive
         •   Per territorio
         •   Per periodo di tempo
         •   Per finalità
         •   Per uso
         •   Per canale commerciale
    •   Licenze non esclusive

•   FINALITA’ ammesse
    •   Commerciali
    •   Non Commerciali
    •   Didattiche, di ricerca …

Elementi distintivi di una
licenza
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• QUALI diritti sono concessi
    •   Solo alcuni, con esclusione di tutti gli altri: licenze c.d. «proprietarie»
         => criterio: all rights reserved

    •   Tutti, tranne alcuni espressamente riservati: licenza c.d. «libere»
        => criterio: some rights reserved

• COSA è oggetto della licenza
    •   L’opera tale e quale
    •   L’opera e le sue derivazioni
         • Con facoltà di variazione della licenza ad opera del soggetto che effettua l’elaborazione
             •   Con riserve minime
             •   Senza alcuna riserva
         • Senza facoltà di variazione della licenza ad opera del soggetto che effettua l’elaborazione

Modelli di licenze
Avv. Beatrice Cunegatti - Studio Legale Cunegatti
                                                                                                       31
•   Le licenze Creative Commons hanno lo scopo di agevolare la condivisione in maniera ampia
    le proprie opere secondo il modello «alcuni diritti riservati»
•   Chiunque sia titolare dei diritti sull’opera può rilasciare la sua opera in licenza CC

•   Attribuzione ( CC BY)
•   Attribuzione - Non commerciale (CC BY - NC)
•   Attribuzione - Non opere derivate (CC BY - ND)
•   Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate (CC BY – NC – ND)
•   Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY SA)
•   Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (CC BY – NC – SA)

•   CC0: per attribuire un'opera al pubblico dominio
    •   non esiste (ancora, febbraio 2012) la versione per l’Italia

Tipi di licenze CC
Avv. Beatrice Cunegatti - Studio Legale Cunegatti
                                                                                         32
• Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il
  Licenziante concede
    •   A Te
         • "Tu"/"Te", l’individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che
           non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all’Opera o
           che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa
           autorizzazione dal Licenziante all’esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza

    •   una licenza                                 comparazione con alcune licenze cd proprietarie :
         •   per tutto il mondo                       - per un certo territorio
         •   gratuita                                 - oneroso
         •   non esclusiva                            - esclusivo
         •   e perpetua (per la durata
             del diritto d’autore applicabile)        - a tempo determinato

    •    che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati: …

Caratteri distintivi delle
licenze CC
Avv. Beatrice Cunegatti - Studio Legale Cunegatti
                                                                                                       33
•   Le facoltà e i limiti
    •    Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera,
         anche in forma digitale, solo alle condizioni della presente Licenza e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o
         supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui,
         reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo
         Uniform Resource Identifier.

    •    Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all’Opera che restringa i termini della presente
         Licenza o la capacità da parte di chi riceve l’Opera di esercitare gli stessi diritti concessi a Te con la presente
         Licenza.

    •    Non puoi concedere l’Opera in sublicenza.

    •    Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all’esclusione delle
         garanzie.

    •    Quando distribuisci, comunichi al pubblico, rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico l’Opera, non puoi
         utilizzare alcuna misura tecnologica tale da limitare la capacità di chiunque riceva l’Opera da Te di esercitare
         gli stessi diritti concessi a Te con la presente licenza
    •    …

Facoltà e limiti comunemente
imposti nelle licenze CC
Avv. Beatrice Cunegatti - Studio Legale Cunegatti
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