Rapporto del Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie sulla questione dei diritti umani e le imprese transnazionali e altre ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
A/HRC/17/31 Rapporto del Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie sulla questione dei diritti umani e le imprese transnazionali e altre imprese. Principi Guida su Business e diritti umani: attuare il quadro dell’Onu “proteggere, rispettare e risarcire”. Questo è il rapporto finale del Rappresentante Speciale. Sintetizza il suo lavoro dal 2005 al 2011 e presenta I Principi Guida su Business e diritti umani: attuare il quadro dell’Onu “proteggere, rispettare e rimediare” per la considerazione del Consiglio sui Diritti Umani. Il rapporto nasce dal fallimento nella approvazione delle Norme sulle imprese transnazionali, definite agli inizi del 2005 e che furono ampiamente contestate dagli imprenditori soprattutto perche cercavano di imporre alle imprese transnazionali gli stessi obblighi legali sui diritti umani che ricadono sugli stati che li hanno recepiti attraverso i trattati. Il rapporto del Rappresentante Speciale John Ruggie sintetizza il suo lavoro dal 2005 al 2011. Agli inizi il suo mandato avrebbe dovuto unicamente chiarire e identificare gli standard attuali e le prassi ma successivamente è proseguito con una approfondita ricerca sui tipi di abusi dei diritti umani perpetrati dalle imprese; gli standard che si sono andati sviluppando nel sistema giuridico e penale internazionale; le pratiche emergenti da parte sia degli stati che delle imprese, l’impatto degli accordi sugli investimenti e le leggi sulle imprese etc.. Nel 2008 il Consiglio per i Diritti umani ha approvato nella sua risoluzione 8/7 le raccomandazioni relativamente agli obiettivi “proteggere, rispettare e risarcire” inserite nel rapporto Ruggie ed ha prorogato il mandato al Rappresentante Speciale Prof. John Ruggie, concordando che le raccomandazioni finali avrebbero dovuto assumere la forma di Principi Guida. Alcuni dei Principi sono stati testati nel corso di questo ultimo periodo in particolare quelli relativi ai criteri di efficienza per la definizione di meccanismi non giudiziari di soluzione dei conflitti che riguardano il rapporto tra imprese e comunità locali, che sono stati testati in 5 settori diversi in diversi paesi. I Principi Guida dovrebbero indicare come i governi devono aiutare le imprese ad evitare di produrre violazione dei diritti umani soprattutto in situazioni di conflitto, tra gli obiettivi non vi è dunque quello di creare nuovi obblighi di diritto internazionale, ma di valutare le implicazioni delle norme e delle pratiche esistenti per gli Stati e le imprese integrandole all'interno di un unico modello globale, logico e coerente, e indicando con precisione dove il modello attuale è inferiore e come dovrebbe essere migliorato. Ogni principio è accompagnato da un commento, che chiarisce ulteriormente il suo significato e le eventuali implicazioni. 1 1 Questa nota introduttiva sintetizza la nota introduttiva ai Principi guida, che sono stati tradotti integralmente. 1
A/HRC/17/31 Principi Guida su Business e diritti umani: attuare il quadro dell’Onu “proteggere, rispettare e risarcire”. Principi generali Questi Principi Guida si basano sul riconoscimento: (A) degli obblighi esistenti degli Stati di rispettare, proteggere e attuare i diritti umani e le libertà fondamentali; (B)del ruolo delle imprese come organismi specializzati della società che hanno funzioni speciali, e che sono tenute a rispettare tutte le leggi applicabili e i diritti umani; (C) della necessità che i diritti e gli obblighi siano abbinati a soluzioni appropriate ed efficaci in caso di loro violazione. Questi Principi Guida si applicano a tutti gli Stati e per tutte le imprese, sia transnazionali che di altro tipo, indipendentemente dalle loro dimensioni, settore, localizzazione, proprietà e struttura. Questi Principi Guida dovrebbero essere intesi come un insieme coerente e devono essere letti, individualmente e collettivamente, in termini di obiettivi per valorizzare gli standard e la prassi in materia di imprese e diritti umani, in modo da ottenere risultati tangibili per individui colpiti e le comunità, e contribuendo così anche ad una globalizzazione socialmente sostenibile. Nulla in questi Principi Guida dovrebbe essere inteso come rivolto alla creazione di nuovi obblighi legislativi internazionali, o per limitare o compromettere qualsiasi obbligo legale che uno Stato può avere adottato o rispetto al quale è soggetto a norme del diritto internazionale in materia di diritti umani. Questi Principi Guida dovrebbero essere applicati in modo non discriminatorio, con particolare attenzione ai diritti e alle necessità, così come alle sfide che gli individui che fanno parte di gruppi o popolazioni che possono essere a rischio maggiore di diventare vulnerabili o emarginati, tenendo in debito conto i diversi rischi a cui possono essere esposti donne e uomini. I. Il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani A. Principi Fondamentali 1. Gli Stati devono proteggere da eventuali violazioni dei diritti umani da parte di terzi, comprese le imprese commerciali all'interno del loro territorio e / o giurisdizione. Ciò esige misure necessarie per prevenire, indagare, punire e correggere tali abusi attraverso politiche efficaci, la legislazione, i regolamenti e le sentenze. Commento Gli obblighi degli Stati in materia di leggi internazionali sui diritti umani richiedono che essi rispettino, proteggano e attuino i diritti umani degli individui nel loro territorio e / o giurisdizione. Ciò include il dovere di salvaguardia contro gli abusi nei confronti dei diritti umani da parte di terzi, imprese incluse. Il dovere dello Stato di proteggere è uno standard di comportamento. Pertanto, gli Stati non sono di per sé responsabili delle violazioni dei diritti umani da parte di attori privati. Tuttavia, gli Stati 2
A/HRC/17/31 stessi potrebbero violare i loro obblighi legislativi internazionali in materia di diritti umani, quando tale abuso può essere loro attribuito, o quando non riescono ad adottare misure appropriate per prevenire, indagare, punire e correggere gli abusi di attori privati. Quantunque gli Stati generalmente abbiano un potere discrezionale di decidere su tali azioni, dovrebbero prendere in considerazione l'intera gamma delle misure ammissibili, preventive e correttive, comprese misure politiche, la legislazione, i regolamenti e sentenze. Gli Stati hanno anche il dovere di proteggere e promuovere lo stato di diritto, adottando altresì misure per garantire l'uguaglianza davanti alla legge, l’equità nella sua applicazione, e prevedendo responsabilità adeguate, certezza del diritto, e trasparenza procedurale e giuridica. Questo capitolo si concentra su misure preventive: mentre il capitolo III evidenzia le misure correttive. 2. Gli Stati dovrebbero definire chiaramente le attese che tutte le imprese con sede nel loro territorio e / o giurisdizione rispettino i diritti umani in tutte le loro attività. Commento Attualmente in genere, ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani, agli Stati non viene richiesto di regolare le attività extraterritoriali delle imprese domiciliate nel loro territorio e / o giurisdizione. Né gli viene generalmente proibito di farlo, a condizione che vi sia una base giurisdizionalmente riconosciuta. All'interno di questi parametri alcuni trattati sui diritti umani raccomandano che gli Stati adottino misure per prevenire gli abusi all'estero da parte di imprese sotto la loro giurisdizione. Ci sono forti motivi politici perché gli Stati di origine definiscano chiaramente le attese nei confronti delle imprese perché rispettino i diritti umani all'estero, soprattutto se lo Stato stesso è coinvolto o sostenga tali aziende. Tali motivi includono la garanzia della prevedibilità del comportamento delle imprese attraverso la fornitura di messaggi coerenti e sistematici, e la salvaguardia da parte dello stato della propria reputazione. A tale riguardo gli Stati hanno adottato una serie di disposizioni. Alcune di queste consistono in misure nazionali con implicazioni extraterritoriali. Gli esempi comprendono obblighi nei confronti delle imprese "socie" perché relazionino sulle attività globali dell'intera impresa; strumenti multilaterali di soft-law quali le Linee Guida per le imprese multinazionali della Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo, e standard di prestazioni richieste dalle istituzioni che sostengono gli investimenti all'estero. Altri approcci mirano ad orientare la legislazione extraterritoriale e la sua attuazione, includendo discipline penali che consentono la perseguibilità sulla base della nazionalità del colpevole, a prescindere da dove il reato si verifichi. Vari fattori possono contribuire a determinare l’equilibrio percepito e reale delle azioni degli Stati, per esempio se si fondano su accordi multilaterali. B. principi operativi Funzioni generali di regolamentazione dello Stato e della politica 3. Nell’adempiere al loro obbligo di proteggere, gli Stati dovrebbero: (A) Applicare le leggi finalizzate a, o che hanno l'effetto di, richiedere alle imprese di rispettare i diritti umani, e periodicamente valutare l'adeguatezza di tali leggi colmandone le eventuali lacune; (B) Garantire che le altre leggi e le politiche che governano la creazione e il continuo funzionamento delle imprese, come il diritto societario, non impediscano ma consentano alle imprese il rispetto dei diritti umani; 3
A/HRC/17/31 (C) Fornire una guida efficace per le imprese su come rispettare i diritti umani in tutte le loro operazioni; (D) Incoraggiare ed eventualmente richiedere alle imprese di comunicare il modo in cui affrontare il loro impatto sui diritti umani. Commento Gli Stati non dovrebbero presumere che le imprese preferiscano invariabilmente o che beneficino dell’'inerzia dello Stato, e dovrebbero prendere in considerazione un mix intelligente di provvedimenti obbligatori e volontari - nazionali e internazionali, - per promuovere il rispetto da parte delle imprese dei diritti umani. L'incapacità di far rispettare le leggi esistenti che regolano direttamente o indirettamente il rispetto da parte delle imprese dei diritti umani è spesso una notevole lacuna giuridica nel comportamento degli Stati. Tali leggi possono variare: dalla non discriminazione al diritto del lavoro, dell’ambiente, alle leggi sulla proprietà, la privacy e l’ anti-corruzione. Pertanto, è importante che gli Stati valutino se attualmente tali leggi sono davvero attuate, e in caso contrario, quali sono le motivazioni e quali misure potrebbero ragionevolmente modificare la situazione. E 'altrettanto importante che gli Stati verifichino se queste leggi forniscono la necessaria tutela alla luce della continua evoluzione delle condizioni e se, insieme alle politiche principali, forniscono un ambiente favorevole al rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Per esempio, una maggiore chiarezza in alcune aree del diritto e della politica, come quelle che disciplinano l'accesso alla terra, compresi i diritti in relazione alla proprietà o all'utilizzo della terra, spesso è necessaria proteggere entrambe titolari dei diritti e le imprese. Le leggi e le politiche che regolano la creazione e il funzionamento delle imprese, come il diritto societario e le leggi sula sicurezza , plasmano direttamente il comportamento delle imprese . Eppure le conseguenze delle loro azioni sui diritti umani rimangono poco conosciute. Ad esempio, vi è una mancanza di chiarezza per quanto riguarda il diritto societario e della sicurezza, per quanto riguarda quello che è consentito alle aziende ed ai loro funzionari, o richiesto di fare in materia di diritti umani. Le leggi e le politiche in questo settore dovrebbero fornire indicazioni sufficienti a consentire alle imprese di rispettare i diritti umani, con particolare riferimento al ruolo delle strutture di governance esistenti, come i consigli dell’ impresa. Le indicazioni nei confronti delle imprese sul rispetto dei diritti umani devono indicare i risultati attesi e contribuire a condividere le migliori prassi. Si dovrebbero consigliare i metodi appropriati, compresa la due diligence sui diritti umani, e come affrontare efficacemente le questioni di genere, la vulnerabilità e / o l’ emarginazione, riconoscendo le specifiche sfide per i popoli indigeni, le donne, le minoranze nazionali o etniche, le minoranze religiose e linguistiche, i minori, le persone con disabilità, ed i lavoratori migranti e le loro famiglie. Le Istituzioni nazionali per i diritti umani che attuano i Principi di Parigi hanno un ruolo importante da svolgere per aiutare gli Stati ad identificare se le leggi in questione sono in linea con i loro obblighi nei confronti dei diritti umani e sono applicate concretamente, e se forniscono una guida sui diritti umani anche nei confronti delle imprese e di altri attori non statali. La comunicazione da parte delle imprese su affrontano il loro impatto sui diritti umani può variare da un impegno informale con i soggetti interessati, ad una comunicazione formale pubblica. Gli incentivi da parte dello Stato, o dove appropriato, la definizione di obblighi connessi alla attuazione della comunicazione sono importanti per la promozione del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Gli incentivi alla comunicazione di adeguate informazioni potrebbero includere disposizioni volte a dare peso a tale rapporto, in caso di procedimento giudiziario o amministrativo. L'obbligo di comunicare può essere particolarmente appropriato quando la natura delle operazioni di business o i contesti operativi presentano un rischio significativo per i diritti 4
A/HRC/17/31 umani. Politiche o leggi in questo settore possono chiarire utilmente cosa e come le aziende devono comunicare, contribuendo a garantire sia la l'accessibilità che l'accuratezza delle comunicazioni. L'eventuale definizione di ciò che costituirebbe una comunicazione adeguata deve tener conto dei rischi che possono comportare per la sicurezza e la protezione delle persone e delle strutture; delle legittime esigenze di riservatezza commerciale; e delle variazioni nelle dimensioni delle imprese delle strutture. Gli obblighi di reporting finanziario dovrebbero chiarire che gli impatti dei diritti umani in alcuni casi possono essere "materiali" o "significativi" per l'andamento economico della impresa. Il nexus Stato - imprese 4. Gli Stati dovrebbero adottare ulteriori misure di protezione contro gli abusi dei diritti umani da parte delle imprese, che sono di proprietà o controllate dallo Stato, o che ricevono un sostanziale sostegno e servizi da parte di organismi statali, come le agenzie di credito all'esportazione e le agenzie ufficiali per l’assicurazione degli investimenti o le agenzie di garanzia, compresa, se del caso, la richiesta di due diligence rispetto ai diritti umani. Commento I singoli Stati sono i principali portatori di doveri ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, e nel loro insieme, sono gli amministratori del regime internazionale dei diritti umani. Quando un’ impresa è controllata dallo Stato o se i suoi atti possono essere attribuiti allo Stato, un abuso dei diritti umani da parte di questa impresa può comportare una violazione da parte dello Stato degli obblighi propri del diritto internazionale. Inoltre, quanto più una impresa è vicino ad uno Stato, o quanto più essa si appoggia all'autorità legale o al sostegno dei contribuenti, più forte è il riferimento razionale che assicuri che l'impresa rispetti i diritti umani. Qualora gli Stati possiedano o controllino imprese commerciali, hanno mezzi maggiori a loro disposizione per assicurare che le politiche ad esse collegate, la legislazione e i regolamenti in materia di rispetto dei i diritti umani siano attuati. Il senior management in genere relaziona alle agenzie di Stato, e alle Amministrazioni associate che hanno una maggiore possibilità di controllo e supervisione, compreso la garanzia della attuazione della due per i diritti umani. (Queste imprese sono anche soggette alla responsabilità di rispettare i diritti dell'uomo, trattati nel capitolo II.). Una serie di agenzie collegate, formalmente o informalmente allo Stato possono fornire un supporto e servizi alle attività delle imprese. Queste includono le agenzie di credito all'esportazione, le agenzie ufficiali per gli investimenti o di assicurazione o garanzia,le agenzie di sviluppo e di finanziamento dello sviluppo. Nei casi in cui queste agenzie non facciano esplicitamente riferimento all’ impatto negativo reale e potenziale delle imprese beneficiarie sui diritti umani, si espongono al rischio - dal punto di vista della reputazione, finanziario, politico e potenzialmente in termini legali - per aver sostenuto tale danno, e possono andare ad aggiungersi alle minacce nei confronti dei diritti umani, affrontate dello Stato ricevente. Alla luce di questi rischi, gli Stati dovrebbero incoraggiare e, ove necessario,,obbligare, alla attuazione della due diligence sui diritti umani, gli stessi enti e quelle imprese o progetti che ricevono il loro sostegno. Il requisito di due diligence sui diritti umani è più probabile che sia appropriato lì dove la natura delle operazioni dell’impresa o il contesto operativo comporti rischi significativi per i diritti umani. 5. Gli Stati dovrebbero esercitare un controllo adeguato, al fine di soddisfare i loro obblighi internazionali relativi ai diritti umani, quando sottoscrivono contratti con, o legiferano per conto di imprese di prestazione di servizi, che possono ripercuotersi sulle godimento dei diritti umani. 5
A/HRC/17/31 Commento Gli Stati non possono rinunciare ai loro obblighi di diritto internazionale sui diritti umani quando privatizzano l'erogazione di servizi che possono incidere sul godimento dei diritti umani. La assenza di garanzie da parte degli Stati che le imprese fornitrici di tali servizi funzionino in maniera coerente con gli obblighi umani dello Stato sui diritti, può comportare sia conseguenze sulla reputazione che conseguenze legali per lo Stato stesso. Come passo necessario, i contratti di servizio in questione o la legislazione dello Stato dovrebbe chiarire la previsione che queste imprese rispettino i diritti umani. Gli Stati dovrebbero garantire che possano effettivamente controllare le attività delle imprese, anche attraverso la fornitura di un adeguato monitoraggio indipendente e meccanismi di responsabilizzazione. 6. Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte di imprese con le quali concludono accordi commerciali. Commento Gli Stati effettuano una varietà di accordi commerciali con le imprese, non da ultimo attraverso le loro attività di appalto. Questo offre agli Stati - individualmente e collettivamente - opportunità uniche per promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani da parte di quelle imprese, anche attraverso i termini dei contratti, nel rispetto dei principali obblighi degli Stati derivanti dal diritto nazionale e internazionale. Sostegno alle imprese il rispetto dei diritti umani nelle zone colpite dal conflitto 7. Poiché nelle aree colpite dai conflitti, il rischio di gravi violazioni dei diritti umani è accentuato, gli Stati dovrebbero garantire che le imprese che operano in quei contesti non sono coinvolte in tali abusi, anche attraverso: (a) impegnarsi il prima possibile con le imprese per aiutarle ad identificare, prevenire e mitigare i rischi per i diritti umani connessi con le loro attività e le relazioni di impresa; (b) fornire assistenza adeguata alle imprese di valutare e affrontare i maggiori rischi di abusi, con particolare attenzione ad sia alle violenze di genere che sessuali; (c) Negazione dell'accesso al sostegno pubblico e ai servizi per l’ impresa, coinvolta con le gravi violazioni dei diritti umani e che si rifiuta di cooperare nell’affrontare la situazione; (d) garantire che le loro politiche esistenti, la legislazione, i regolamenti e le misure coercitive siano efficaci nell’affrontare il rischio di coinvolgimento delle imprese in gravi violazioni dei diritti umani. Commento Alcuni dei più gravi abusi dei diritti umani che riguardano le imprese si verificano in situazioni di conflitto sul controllo del territorio, delle risorse, quando non addirittura di un Governo; si tratta di casi in cui è impossibile attendersi che il regime dei diritti umani operi secondo le aspettative. Sempre di più le imprese responsabili ricercano una guida dagli Stati su come sia possibile evitare di pregiudicare i diritti umani in tali contesti difficili. A tale scopo, sono necessari interventi innovativi e pratici. In particolare, è importante prestare attenzione ai rischi relativi alla violenza sessuale e di genere, particolarmente prevalente in tempi di conflitto. È importante che tutti gli Stati intervengano su queste questioni al più presto possibile e comunque prima di un aggravamento della situazione sul campo. Nelle aree interessate da conflitti lo Stato 6
A/HRC/17/31 “ospite” potrebbe risultare incapace di proteggere adeguatamente i diritti umani a causa di una carenza di controlli efficaci. In caso di coinvolgimento di imprese transnazionali, gli Stati “di origine” devono quindi svolgere un ruolo nel fornire la propria assistenza sia a tali imprese, sia agli Stati ospiti, al fine di garantire che le imprese non commettano abusi dei diritti umani, mentre gli Stati confinanti possono anch’essi fornire un ulteriore e importante sostegno. Per conseguire una maggiore coerenza politica e per fornire assistenza adeguata alle imprese in tali situazioni, è necessario che gli Stati di origine promuovano una più stretta cooperazione tra le rispettive agenzie per l’assistenza allo sviluppo, i ministeri per gli affari esteri e per il commercio e le istituzioni di finanziamento all’esportazione, sia nelle rispettive capitali, sia presso le ambasciate, rafforzando inoltre la collaborazione tra tali agenzie e gli operatori del Governo ospite. È inoltre necessario sviluppare indicatori di allerta precoce che mettano in allarme le agenzie del Governo e le stesse imprese segnalando l’emergere di problemi. Da ultimo, è necessario che gli eventuali casi di inadempienza delle imprese all’obbligo di cooperazione in questi contesti vengano assoggettati a conseguenze adeguate, tra cui il diniego o la revoca di eventuali sostegni o servizi pubblici oppure, laddove ciò non risulti possibile, il diniego di una loro fornitura futura. Gli Stati devono informare le imprese del maggiore rischio di rendersi partecipi di gravi abusi dei diritti umani in aree di conflitto. Gli Stati sono tenuti a verificare se le rispettive politiche, norme di legge, regolamenti e misure di attuazione intervengano efficacemente sul maggiore rischio, ad esempio attraverso norme di due diligence sui diritti umani da attuare da parte delle imprese. Qualora si identifichino inottemperanze, gli Stati devono introdurre misure specifiche per rettificare la situazione. Tali misure possono prevedere l’esame di una possibile responsabilità civile, amministrativa o penale a carico delle imprese che abbiano sede o che operino nel territorio e/o nella giurisdizione dello Stato e che si rendano responsabili di gravi abusi dei diritti umani o che comunque contribuiscano a tali abusi. Inoltre gli Stati dovrebbero verificare la possibilità di introdurre approcci multilaterali volti a prevenire tali atti e a intervenire di conseguenza, oltre alla possibilità di sostenere iniziative collettive efficaci. Tutte queste misure vanno ad aggiungersi agli obblighi assunti dagli Stati sanciti tramite il diritto internazionale umanitario in situazioni di conflitto armato e il diritto penale internazionale. Garantire coerenza tra le politiche 8. Gli Stati sono tenuti a garantire che nell’adempimento dei rispettivi mandati i vari ministeri del governo, le agenzie e le altre istituzioni statali che regolamentano le prassi seguite dalle imprese siano a conoscenza e osservino gli obblighi a carico dello Stato in materia di diritti umani, ad esempio fornendo loro il sostegno, la formazione e le informazioni pertinenti. Commento Non esiste una dicotomia inconciliabile tra gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani e le norme di legge e le politiche da questi istituite per regolamentare le prassi delle imprese. Tuttavia gli Stati sono talvolta costretti ad assumere decisioni difficili per riequilibrare e riconciliare necessità diverse a livello sociale. Per conseguire un equilibrio adeguato è necessario che gli Stati adottino un approccio di vasta portata nella gestione dell’agenda dei diritti umani e delle imprese, in modo tale da garantire una coerenza verticale e orizzontale della politica interna. La coerenza verticale della politica comporta la necessità da parte degli Stati di sviluppare politiche, norme di legge e procedure che garantiscano il rispetto degli obblighi di legge contratti 7
A/HRC/17/31 in materia di diritti umani internazionali. La coerenza orizzontale della politica comporta il sostegno e la giusta dotazione ai ministeri e alle agenzie nazionali e locali che regolamentano le prassi delle imprese, ivi comprese le agenzie incaricate dello sviluppo delle norme in materia di diritto societario e di transazioni di titoli, investimenti, assicurazioni e crediti all’esportazione, commercio e lavoro, affinché siano informate e agiscano secondo modalità compatibili con gli obblighi dei Governi in materia di diritti umani. 9. Gli Stati devono mantenere un adeguato spazio politico interno che permetta loro di adempiere ai rispettivi obblighi in materia di diritti umani nel perseguimento degli obiettivi politici connessi alle imprese nel rapporto con altri Stati o imprese, ad esempio attraverso trattati in materia di investimenti o contratti. Commento Gli accordi economici conclusi dagli Stati, sia con altri Stati, sia con imprese (ad esempio, trattati bilaterali sugli investimenti, accordi di libero scambio o contratti per progetti di investimento) creano opportunità economiche per gli Stati, ma possono al tempo stesso influire sullo spazio politico interno dei governi. Ad esempio, i termini sanciti in un accordo internazionale sugli investimenti potrebbero ostacolare la piena applicazione di nuove norme sui diritti umani da parte di uno Stato, oppure, in caso di piena applicazione, esporlo a procedure arbitrali internazionali vincolanti. Gli Stati devono quindi mantenere un adeguato spazio politico e normativo per la protezione dei diritti umani nel quadro di tali accordi, garantendo al tempo stesso la necessaria protezione dell’investitore. 10. Nel proprio ruolo in qualità di membri di istituzioni multilaterali operanti su temi connessi alle imprese gli Stati devono: (a) operare al fine di garantire che tali istituzioni non limitino la capacità dei rispettivi Stati membri di adempiere al proprio dovere di protezione dei diritti umani e non ostacolino il rispetto degli stessi da parte delle imprese; (b) incoraggiare tali istituzioni, nell’ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze, affinché promuovano il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e, laddove necessario, sostengano gli Stati nell’adempimento al proprio obbligo di protezione dagli abusi dei diritti umani da parte delle imprese, tra l’altro attraverso assistenza tecnica, misure di capacity-building e di rafforzamento della consapevolezza; (c) attingere ai presenti Principi Guida con l’obiettivo di promuovere una comprensione condivisa e di rafforzare la cooperazione internazionale nella gestione delle sfide per le imprese e per i diritti umani. Commento Una maggiore coerenza politica risulta necessaria anche a livello internazionale, ad esempio nei casi in cui gli Stati facciano parte di istituzioni multilaterali che trattano questioni connesse alle imprese, come ad esempio il commercio internazionale e le istituzioni finanziarie. Anche quando partecipano a tali istituzioni, gli Stati sono comunque soggetti ai rispettivi obblighi stabiliti nelle norme sui diritti umani universali. Le misure di capacity-building e di diffusione della consapevolezza attraverso tali istituzioni possono svolgere un ruolo essenziale di supporto a tutti gli Stati nell’adempimento al proprio dovere di protezione, ad esempio garantendo la condivisione delle informazioni sulle sfide e sulle migliori prassi, promuovendo così lo sviluppo di approcci maggiormente coerenti. 8
A/HRC/17/31 Un intervento collettivo attraverso le istituzioni multilaterali può aiutare gli Stati a raggiungere una maggiore equità tra le imprese in materia di rispetto dei diritti umani, ma è importante che ciò avvenga innalzando il livello del rispetto degli stessi da parte degli attori in più grave ritardo. La cooperazione tra Stati, istituzioni multilaterali e altre parti interessate può anch’essa svolgere un ruolo importante. I presenti Principi Guida costituiscono un riferimento comune a tale proposito e possono essere utilizzati quale utile base per lo sviluppo di un effetto cumulativo positivo che tenga conto dei ruoli e delle responsabilità specifiche di tutte le parti interessate. II. La responsabilità sociale e il rispetto dei diritti umani A. Principi fondamentali 11. Le imprese sono tenute al rispetto dei diritti umani. Ciò significa che esse devono astenersi dal violare i diritti umani di terzi, essendo inoltre tenute a intervenire su eventuali effetti negativi sui diritti umani ai quali esse possano avere contribuito. Commento La responsabilità di rispettare i diritti umani costituisce uno standard di condotta ormai generalmente accettato a livello globale per tutte le imprese, indipendentemente da dove queste operino. Si tratta di una responsabilità indipendente dalle capacità e/o dalla volontà degli Stati di adempiere ai rispettivi obblighi in materia di diritti umani e che non inficia in nulla tali obblighi. Tale responsabilità va oltre il mero rispetto dei regolamenti delle norme nazionali in materia di protezione dei diritti umani. Intervenire su eventuali effetti negativi sui diritti umani richiede l’adozione di misure adeguate in materia di prevenzione e di mitigazione e, laddove necessario, interventi per porre rimedio ad abusi commessi. Le imprese possono sancire ulteriori impegni o avviare altre attività a sostegno e promozione dei diritti umani, contribuendo così alla loro diffusione; tuttavia ciò non controbilancia un eventuale mancato rispetto dei diritti umani nelle rispettive attività. È importante che le imprese non mettano in pericolo la capacità degli Stati di adempiere ai rispettivi obblighi in materia di diritti umani, ad esempio tramite azioni che possano minare l’integrità dei procedimenti giudiziari. 12. La responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani si riferisce ai diritti umani universalmente riconosciuti, intendendosi con questo quanto meno quei diritti espressi nella Carta Internazionale dei Diritti Umani, come pure nei principi relativi ai diritti fondamentali stabiliti nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Commento Le attività delle imprese possono influenzare praticamente l’intero panorama dei diritti umani universalmente riconosciuti. È quindi loro responsabilità rispettare tutti tali diritti. Nella pratica, alcuni diritti umani possono essere maggiormente a rischio rispetto ad altri in particolari settori industriali o contesti e per questa ragione sono oggetto di un’attenzione maggiore. Tuttavia le 9
A/HRC/17/31 situazioni possono presentare una forte variabilità e per questo risulta necessario che tutti i diritti umani siano oggetto di una revisione periodica. Un elenco esaustivo dei diritti umani fondamentali universalmente riconosciuti è contenuto nella Carta Internazionale dei Diritti Umani (composta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dai principali strumenti attraverso i quali essa è stata codificata, ovvero il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali), unitamente ai principi relativi ai diritti fondamentali delle otto convenzioni fondamentali dell’ILO, come sancito nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Si tratta dei documenti di riferimento sulla base dei quali altri attori sociali valutano l’impatto delle attività delle imprese sui diritti umani. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani non coincide con le questioni della responsabilità giuridica e del rispetto delle norme, che in larga misura continuano ad essere regolamentate dalle norme di legge nazionali delle giurisdizioni pertinenti. A seconda delle circostanze, è possibile che le imprese debbano tenere conto di norme ulteriori. A titolo di esempio, le imprese sono tenute al rispetto dei diritti umani di individui che appartengano a gruppi o categorie specifici che richiedano un’attenzione particolare, nei casi in cui l’attività delle imprese possa comportare effetti negativi sui diritti umani di tali soggetti. A tale proposito gli strumenti delle Nazioni Unite sono andati in maggiore profondità sui diritti dei popoli indigeni, delle donne, delle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, dei bambini, dei disabili, dei lavoratori migranti e delle rispettive famiglie. Inoltre in situazioni di conflitto armato le imprese sono tenute al rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario. 13. La responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani richiede che esse: (a) evitino di causare effetti negativi sui diritti umani, o di contribuire a tali effetti attraverso le rispettive attività, intervenendo per porvi rimedio laddove questi si verifichino; (b) si adoperino con l’obiettivo di prevenire o di mitigare quegli effetti negativi sui diritti umani che siano direttamente collegati alle rispettive attività, prodotti e servizi in ragione dei propri rapporti d’affari, anche nel caso in cui non abbiano contribuito a tali impatti. Commento Le imprese possono essere causa di effetti negativi sui diritti umani sia attraverso le proprie attività, sia come conseguenza dei rispettivi rapporti d’affari con terzi. Il Principio Guida 19 tratta in maggiore dettaglio le modalità in cui le imprese possono intervenire in tali situazioni. Per gli scopi dei presenti Principi Guida, per “attività” di un’impresa si intendono sia gli atti, sia le omissioni, mentre per “rapporti d’affari” si intendono i rapporti con i partner in affari, le imprese della catena del valore come pure qualunque altra entità statale o non statale direttamente collegata alle attività, ai prodotti o ai servizi dell’impresa. 14. La responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dal settore, dal contesto operativo, dalla proprietà e dalla struttura. Tuttavia la portata e la complessità degli strumenti attraverso i quali l’impresa adempie a tale responsabilità possono variare in base ai sopra citati fattori e in linea con la gravità dell’effetto negativo sui diritti umani causato dall’impresa. Commento 10
A/HRC/17/31 Gli strumenti attraverso i quali un’impresa adempie alle proprie responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani sono strettamente collegati a diversi fattori, tra cui la dimensione d’impresa. Le piccole e medie imprese dispongono probabilmente di minori capacità e di strutture di gestione e procedure più informali rispetto ad imprese di maggiori dimensioni. Per questa ragione le politiche e i processi perseguiti assumeranno forme differenti. Tuttavia alcune piccole e medie imprese possono pregiudicare gravemente i diritti umani, ciò che richiede l’adozione di misure adeguate alla gravità indipendentemente dalla dimensione dell’impresa. La gravità del danno verrà giudicata in base alla portata, all’oggetto e al carattere di irreversibilità. Gli strumenti attraverso i quali un’impresa adempie alle proprie responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani possono variare anche a seconda che questa svolga le proprie attività attraverso un gruppo industriale oppure quale singola impresa. Tuttavia la responsabilità del rispetto dei diritti umani si applica pienamente e in pari misura a tutte le imprese. 15. Al fine di adempiere alle rispettive responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani, le imprese sono tenute ad attuare politiche e procedure adeguate alla rispettiva dimensione e alle circostanze, tra cui: (a) un impegno politico ad adempiere alle rispettive responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani; (b) una procedura di due diligence sui diritti umani che permetta di identificare, prevenire, mitigare e verificare la misura in cui le imprese intervengono sugli effetti causati sui diritti umani; (c) procedure che permettano di attuare misure di risarcimento nei confronti di qualsivoglia effetto negativo sui diritti umani causato dalle imprese o al quale esse abbiano contribuito. Commento Le imprese devono essere a conoscenza della propria situazione in materia di diritti umani e devono poter dimostrare di rispettarli. Tuttavia ciò non è possibile se non vengono introdotte determinate politiche e procedure. I Principi da 16 a 24 esaminano questo tema in maggiore profondità. B. Principi operativi Impegno politico 16. Quale elemento essenziale per integrare la responsabilità del rispetto dei diritti umani all’interno delle procedure d’impresa, le imprese devono innanzitutto manifestare il proprio impegno sulla questione attraverso una dichiarazione politica la quale: (a) sia oggetto di approvazione ai livelli più alti dell’impresa; (b) si basi su consulenze di esperti del settore interni e/o esterni; (c) elenchi le aspettative dell’impresa in materia di diritti umani espresse dal personale, dai partner dell’impresa e da terzi direttamente collegati alle sue attività, prodotti o servizi; (d) sia di carattere pubblico e venga comunicata internamente ed esternamente a tutto il personale, ai partner dell’impresa e a tutte le parti interessate; 11
A/HRC/17/31 (e) preveda politiche e procedure operative che ne permettano l’integrazione in tutte le attività dell’impresa. Commento Il termine “dichiarazione” va inteso con significato generico e descrive qualsivoglia strumento utilizzato da un’impresa per rendere pubblicamente noti responsabilità, impegni e aspettative. Il livello di competenze necessario a garantire che una tale dichiarazione politica sia costruita con criterio varierà a seconda della complessità delle attività dell’impresa. È possibile attingere a varie fonti di competenza, che variano da testi scritti a risorse online autorevoli, a consulenze di esperti riconosciuti come tali. La dichiarazione di intenti deve essere di carattere pubblico e dovrà essere comunicata attivamente a tutte le entità con cui l’impresa abbia un rapporto contrattuale, a terzi che siano direttamente collegati con le sue attività (ad esempio le forze di sicurezza dello Stato), agli investitori e, nel caso di attività che comportino rischi significativi per i diritti umani, alle parti in causa potenzialmente interessate. La comunicazione interna della dichiarazione, come pure delle procedure e delle relative politiche, dovrà evidenziare le linee guida e i sistemi di verifica delle responsabilità introdotti e dovrà essere corroborata dalla necessaria formazione rivolta al personale addetto alle rispettive funzioni all’interno dell’impresa. Proprio come è dovere degli Stati adoperarsi per una maggiore coerenza delle rispettive politiche, altrettanto le imprese sono tenute a compiere sforzi al fine di conseguire una maggiore coerenza tra la responsabilità di rispettare i diritti umani e le politiche e procedure che reggono in generale le attività dell’impresa e i suoi rapporti d’affari. A titolo di esempio, quanto sopra si riferisce a politiche e procedure che stabiliscano incentivi finanziari e alla produttività per il personale, procedure in materia di appalti e attività di lobbying nei casi in cui siano in gioco diritti umani. Attraverso queste e altre misure adeguate, la dichiarazione politica risulterà integrata a partire dall’alta dirigenza fino a coprire tutte le funzioni dell’impresa; diversamente potrebbe registrarsi una mancanza di consapevolezza o di attenzione nei confronti dei diritti umani all’interno dell’impresa. Due diligence in materia di diritti umani 17. Con l’obiettivo di identificare, prevenire, mitigare e verificare la misura in cui le imprese intervengono sulle conseguenze sui diritti umani da esse stesse causate, esse sono tenute a svolgere una due diligence sui diritti umani. La procedura deve prevedere la valutazione dell’impatto effettivo e potenziale sui diritti umani, l’integrazione delle conclusioni e l’adozione delle relative misure, la verifica dei risultati e la comunicazione sulle modalità con cui si è intervenuti sugli impatti registrati. La due diligence sui diritti umani: (a) deve occuparsi degli effetti negativi sui diritti umani potenzialmente causati dall’impresa o ai quali questa possa contribuire attraverso le proprie attività, o che possano essere direttamente collegati alle sue attività, prodotti o servizi attraverso i propri rapporti d’affari; (b) deve essere di complessità variabile a seconda della dimensione dell’impresa, del rischio di un effetto grave sui diritti umani e della natura o del contesto delle sue attività; 12
A/HRC/17/31 (c) deve essere continua, poiché i rischi per i diritti umani possono variare nel tempo e con l’evolversi del contesto e delle attività dell’impresa. Commento Questo Principio definisce i parametri della due diligence sui diritti umani, mentre i Principi da 18 a 21 ne analizzano le componenti essenziali in maggiore profondità. Con l’espressione rischi per i diritti umani si intende il potenziale impatto negativo sui diritti umani esercitato dall’impresa. È necessario intervenire su tale impatto potenziale attraverso la prevenzione o la mitigazione, mentre l’impatto effettivo, ovvero le conseguenze che hanno già avuto effetti pratici, devono essere oggetto di interventi di risarcimento (Principio 22). La due diligence sui diritti umani può costituire parte integrante dei più ampi sistemi di gestione del rischio d’impresa, purché si vada oltre la semplice identificazione e gestione dei rischi materiali per l’impresa stessa, includendo anche i rischi per i titolari dei diritti in questione. La due diligence sui diritti umani deve essere avviata al più presto possibile durante lo sviluppo di una nuova attività o di un nuovo rapporto d’affari, dato che i rischi per i diritti umani possono aumentare o essere mitigati già nel corso della fase di strutturazione dei contratti o di altri accordi e possono essere trasmessi attraverso operazioni di fusione e di acquisizione. Nel caso in cui la catena del valore delle imprese si componga di un gran numero di entità, potrebbe risultare estremamente difficoltoso svolgere una due diligence degli impatti negativi sui diritti umani per ciascun singolo componente. In tal caso, è necessario che le imprese identifichino gli ambiti generali in cui il rischio di un effetto negativo sui diritti umani risulti maggiore, sia in ragione del contesto operativo di determinati fornitori o clienti, sia a causa di attività specifiche, prodotti o servizi o per qualsivoglia altra considerazione pertinente, assegnando di conseguenza la priorità a tali ambiti nello svolgimento della procedura di due diligence. Quando un’impresa contribuisce, o si ritenga stia contribuendo, a un effetto negativo sui diritti umani causato da terzi possono emergere questioni di complicità, termine che può essere inteso nella sua accezione non giuridica o nella sua accezione giuridica. Nel primo caso, le imprese possono essere percepite quali “complici” delle azioni di un terzo quando, a titolo di esempio, si ritiene che esse abbiano tratto vantaggio da un abuso commesso dal terzo stesso. Nel caso di complicità intesa nel senso giuridico del termine, va rilevato come gran parte delle giurisdizioni nazionali vietino la complicità nel perpetrare un reato, con alcune che prevedono una responsabilità penale a carico delle imprese che se ne rendano responsabili. Di norma, è possibile intentare una causa civile anche sulla base di un presunta partecipazione ad un danno da parte di un’impresa, anche se tale danno non rientri nel quadro di una violazione dei diritti umani. La giurisprudenza del diritto penale internazionale indica come con il termine favoreggiamento si intenda di norma la fornitura consapevole di un’assistenza pratica o di un incentivo che comporti un effetto sostanziale nello spingere a perpetrare un reato. Un’adeguata due diligence sui diritti umani dovrebbe aiutare le imprese ad intervenire sul rischio di vertenze legali intentate contro di loro, poiché dovrebbe dotare le imprese della capacità di dimostrare di avere assunto tutte le ragionevoli misure onde evitare la partecipazione ad un presunto abuso dei diritti umani. Tuttavia le imprese che svolgano una tale due diligence non devono ritenere che tale procedura possa automaticamente e di per se stessa assolverle in toto da qualsivoglia responsabilità per avere causato abusi dei diritti umani o per avervi contribuito. 13
A/HRC/17/31 18. Al fine di valutare i rischi per i diritti umani, le imprese sono tenute ad identificare e a valutare effetti negativi sui diritti umani effettivi o potenziali ai quali esse possano contribuire, sia direttamente attraverso le proprie attività, sia come risultato dei propri rapporti d’affari. Una tale procedura dovrebbe: (a) attingere a competenze interne e/o esterne e indipendenti in materia di diritti umani; (b) prevedere una consultazione significativa con i gruppi potenzialmente oggetto di abusi di diritti umani e altre parti interessate, secondo quanto sia necessario tenuto conto della dimensione dell’impresa, come pure della natura e del contesto delle attività. Commento La fase iniziale dello svolgimento della due diligence sui diritti umani consiste nell’identificare e nel valutare la natura degli effetti negativi sui diritti umani effettivi e potenziali causati da un’impresa. Lo scopo consiste nel comprendere l’impatto specifico su soggetti specifici, stante un contesto specifico di attività. Di norma la procedura prevede la valutazione del contesto dei diritti umani, se possibile prima dello svolgimento di un’attività d’impresa prevista, l’identificazione dei potenziali soggetti interessati, la catalogazione delle norme pertinenti in materia di diritti umani e delle relative problematiche e una proiezione delle modalità in cui l’attività prevista e i relativi rapporti d’affari possano comportare un effetto negativo sui diritti umani a danno dei soggetti identificati. In tale processo è necessario che le imprese prestino un’attenzione particolare a qualunque impatto specifico sui diritti umani a carico degli individui appartenenti a gruppi o popolazioni che potrebbero essere a maggiore rischio di vulnerabilità o di emarginazione, tenendo bene a mente la diversità dei rischi a carico di donne e uomini. Sebbene i processi di valutazione dell’impatto sui diritti umani possano essere integrati all’interno di altri processi, quali ad esempio la valutazione del rischio o la valutazione dell’impatto sociale e ambientale, essi dovrebbero tenere conto di tutti i diritti umani universalmente riconosciuti quali punti di riferimento, stante la possibilità che le imprese esercitino un potenziale impatto su tutti tali diritti. Le situazioni relative ai diritti umani sono dinamiche e per questa ragione la valutazione dell’impatto sui diritti umani deve essere effettuata ad intervalli regolari: prima dell’avvio di una nuova attività o di un nuovo rapporto d’affari, prima di una decisione importante o di cambiamenti delle attività (ad esempio ingresso in un mercato, lancio di un prodotto, cambiamento di politiche o cambiamenti di più vasta portata delle attività), in risposta a cambiamenti dell’ambiente operativo (ad esempio aumento delle tensioni sociali) o in previsione di questi, nonché periodicamente nel corso della durata di un’attività o di un rapporto d’affari. Per permettere alle imprese di valutare accuratamente il rispettivo impatto sui diritti umani, è necessario che queste si adoperino al fine di comprendere le preoccupazioni dei soggetti potenzialmente interessati consultandoli direttamente, secondo modalità che tengano conto delle barriere linguistiche e di altri potenziali ostacoli ad un’effettiva partecipazione. In quei casi in cui una tale consultazione non si riveli possibile, le imprese dovrebbero valutare possibili alternative ragionevoli, come ad esempio la consultazione di esperti indipendenti autorevoli, tra cui difensori dei diritti umani e soggetti della società civile. La valutazione dell’impatto sui diritti umani fornisce dati utili per le fasi successive del processo di due diligence sui diritti umani. 14
A/HRC/17/31 19. Al fine di prevenire e mitigare l’effetto negativo sui diritti umani, le imprese devono integrare i riscontri della valutazione di impatto in tutte le funzioni e in tutti i processi interni pertinenti, adottando misure adeguate. (a) Un’integrazione efficace richiede che: (i) la responsabilità di intervenire sull’effetto registrato venga assegnata al livello e alla funzione adeguati nell’ambito dell’impresa; (ii) il processo decisionale interno, gli stanziamenti di bilancio e le procedure di ispezione garantiscano risposte efficaci nei confronti dell’impatto. (b) Gli interventi adeguati varieranno a seconda: (i) che l’impresa causi un effetto negativo o vi contribuisca, oppure che sia coinvolta solamente in ragione del fatto che l’effetto è direttamente collegato alle sue attività, prodotti o servizi attraverso un rapporto d’affari; (ii) delle rispettive potenzialità nell’intervenire sull’effetto negativo. Commento L’integrazione orizzontale nell’impresa dei riscontri specifici provenienti dalla valutazione dell’impatto sui diritti umani può risultare efficace solamente se l’impegno nei confronti dei diritti umani stabilito nelle politiche dell’impresa è stato adeguatamente integrato in tutte le funzioni pertinenti dell’impresa. Ciò è necessario al fine di garantire che i riscontri della valutazione vengano adeguatamente compresi, che vengano tenuti nella dovuta considerazione e che siano oggetto di interventi adeguati. Nella valutazione dell’impatto sui diritti umani le imprese dovranno tenere conto degli effetti negativi effettivi e potenziali. Gli effetti potenziali devono essere evitati o mitigati attraverso un’integrazione orizzontale dei riscontri rilevati in tutta l’impresa, mentre quelli effettivi – quindi già verificatisi – devono essere oggetto di un intervento di risarcimento (Principio 22). Nel caso in cui un’impresa causi o possa causare un effetto negativo sui diritti umani, essa dovrà assumere le misure necessarie per interrompere o evitare tale effetto. Nel caso in cui un’impresa contribuisca o possa contribuire a un effetto negativo sui diritti umani, essa dovrà assumere le misure necessarie per interrompere o evitare tale contributo, ricorrendo alla propria autorità per mitigare qualsivoglia effetto residuo nella misura massima possibile. Tale autorità si considera esistente laddove un’impresa disponga della capacità di modificare le prassi illegittime di un’entità che abbia causato un danno. Più complessa è la situazione in cui un’impresa non abbia contribuito ad un effetto negativo sui diritti umani, ma tale effetto sia comunque direttamente collegato alle sue attività, prodotti o servizi in ragione di un suo rapporto d’affari con un’altra entità. In tale situazione, i fattori di cui tenere conto nella determinazione di un intervento adeguato sono diversi, tra cui l’autorità dell’impresa nei confronti delle entità in questione, l’importanza del rapporto d’affari per l’impresa stessa, la gravità dell’abuso e la possibilità che l’interruzione del rapporto con l’entità stessa possa comportare conseguenze negative sui diritti umani. Più complessa è la situazione e le sue conseguenze sui diritti umani, più sarà necessario che l’impresa ricorra alla consulenza di un esperto indipendente nel decidere le modalità di risposta. 15
A/HRC/17/31 Qualora l’impresa disponga dell’autorità per prevenire o mitigare l’effetto negativo, è essenziale che questa la eserciti; al contrario, qualora manchi di tale autorità, essa potrebbe comunque avere a disposizione alcune modalità per rafforzarla. Ad esempio, è possibile rafforzare detta autorità offrendo misure di capacity-building o altri incentivi all’entità in questione, oppure attraverso la collaborazione con altri attori. Vi sono situazioni in cui un’impresa non dispone dell’autorità atta a prevenire o mitigare effetti negativi, né è in grado di sviluppare una tale autorità. In tal caso l’impresa deve valutare la possibilità di porre fine al rapporto d’affari, tenendo conto di eventuali potenziali effetti negativi sui diritti umani che una tale scelta potrebbe comportare. Nel caso in cui tale rapporto d’affari risulti di importanza “cruciale” per l’impresa, la sua interruzione pone sfide ulteriori. Un rapporto d’affari può essere considerato cruciale nel caso in cui questo garantisca un prodotto o un servizio essenziali per l’attività dell’impresa e per i quali non esiste nessun’altra ragionevole alternativa di approvvigionamento. In questo caso è necessario considerare la gravità dell’effetto negativo sui diritti umani: più grave l’abuso, più rapidamente l’impresa vorrà vedere l’attuazione dei necessari correttivi prima di assumere la decisione di porre eventualmente fine al rapporto d’affari. Ad ogni modo, fintanto che l’abuso prosegue e l’impresa porta avanti il rapporto d’affari, essa deve comunque essere in grado di dimostrare di avere messo in campo gli sforzi necessari per mitigare l’impatto ed essere pronta ad accettare qualsivoglia conseguenza – sulla reputazione, finanziaria o legale – della prosecuzione del rapporto d’affari. 20. Al fine di verificare se si stia intervenendo sugli effetti negativi sui diritti umani, le imprese devono monitorare l’efficacia delle misure adottate. Tale monitoraggio deve: (a) basarsi su indicatori qualitativi e quantitativi adeguati; (b) attingere ai commenti di fonti interne ed esterne, ivi comprese le parti in causa interessate. Commento Il monitoraggio dell’efficacia delle misure risulta necessario affinché un’impresa possa verificare l’adeguata attuazione delle politiche in materia di diritti umani, se abbia risposto con efficacia agli effetti negativi identificati e al fine di promuovere un miglioramento continuo. Le imprese devono attuare iniziative specifiche atte a monitorare l’efficacia delle misure adottate in merito all’impatto a carico di soggetti appartenenti a gruppi o categorie che potrebbero risultare a maggiore rischio di vulnerabilità o di emarginazione. La verifica deve essere integrata nelle relative procedure di rendicontazione interna. Le imprese possono utilizzare strumenti già in uso per altri fini, tra cui a titolo di esempio i cosiddetti contratti di performance e analisi prestazionali, studi e revisioni, utilizzando all’occorrenza dati disaggregati per genere. I meccanismi di denuncia operativi possono inoltre fornire un feedback importante da parte dei soggetti direttamente coinvolti in merito all’efficacia della due diligence sui diritti umani messa in atto dall’impresa (vedere il Principio 29). 16
Puoi anche leggere