DDL S. 2312 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di ...

Pagina creata da Mattia Lorusso
 
CONTINUA A LEGGERE
Senato della Repubblica
                        XVIII Legislatura

                                 Fascicolo Iter
                                 DDL S. 2312

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone
                        idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

                                        03/10/2021 - 12:11
Indice

1. DDL S. 2312 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 2312            4
DDL S. 2312 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 2312 - XVIII Leg.

                           1. DDL S. 2312 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica                                                       Pag. 1
DDL S. 2312 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                            1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 2312
   XVIII Legislatura

   Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone
   idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

   Iter
   30 giugno 2021: da assegnare
   Successione delle letture parlamentari
    S.2312                                                               da assegnare

   Iniziativa Parlamentare
   Sergio Vaccaro ( M5S )
   Cofirmatari
   Sergio Puglia ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Fabrizio Trentacoste ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Gabriella Di Girolamo ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Gabriele Lanzi ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Elena Botto ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Ruggiero Quarto ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Iunio Valerio Romano ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Emma Pavanelli ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Raffaele Mautone ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Marco Croatti ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Danila De Lucia ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Vincenzo Presutto ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Cristiano Anastasi ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Sabrina Ricciardi ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Agnese Gallicchio ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Orietta Vanin ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Gianluca Ferrara ( M5S ) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 30 giugno 2021; annunciato nella seduta n. 342 del 6 luglio 2021.
   Classificazione TESEO
   COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
   Articoli
   LISTE ELETTORALI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1)

Senato della Repubblica                                                                                  Pag. 2
DDL S. 2312 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                    1.2. Testi

                                        1.2. Testi

Senato della Repubblica                                 Pag. 3
DDL S. 2312 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                             1.2.1. Testo DDL 2312

   1.2.1. Testo DDL 2312
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                       N. 2312
                                               DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori VACCARO , PUGLIA , TRENTACOSTE , DI GIROLAMO , LANZI ,
   BOTTO , QUARTO , ROMANO , PAVANELLI , MAUTONE , CROATTI , DE LUCIA ,
   PRESUTTO , ANASTASI , RICCIARDI , GALLICCHIO , VANIN e FERRARA
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2021
   Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone
   idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale
   Onorevoli Senatori. - La legge 8 marzo 1989, n. 95, che regola il procedimento di istituzione dell'albo
   e di sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, prevede che in ogni
   comune della Repubblica è tenuto un unico albo degli scrutatori comprendente i nominativi degli
   elettori che presentano apposita domanda, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge
   medesima.
   Più nello specifico, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune e in altri
   luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda
   entro il mese di novembre e le domande sono quindi trasmesse alla Commissione elettorale comunale
   che, previa verifica dell'assenza degli elementi ostativi indicati nell'articolo 3 della legge oggetto di
   modifiche, vengono inserite nell'albo.
   L'albo così formato viene periodicamente aggiornato e la Commissione provvede alla sostituzione
   delle persone cancellate.
   Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, in pubblica
   adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, la Commissione
   procede alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i
   nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente e forma una
   graduatoria di ulteriori nominativi, quale riserva in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei
   primi.
   In altri termini, a legislazione vigente, la designazione delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di
   seggio elettorale avviene mediante nomina da parte della Commissione elettorale comunale, che
   sceglie tra i nominativi compresi nell'albo e questo, a volte, potrebbe comportare un'irragionevole
   disparità nei confronti di alcuni cittadini iscritti, dal momento che non è espressamente vietato
   scegliere sempre le stesse persone.
   Inoltre vi è la possibilità che siano nominati sempre gli stessi cittadini, alimentando polemiche e
   sospetti sull'effettiva imparzialità dei membri del seggio e sulla correttezza delle procedure elettorali.
   Il presente disegno di legge ha lo scopo di cambiare tale disciplina, apportando, con l'articolo 1, delle
   modifiche alla legge n. 95 del 1989, così da prevedere la redazione di un elenco, da parte della
   Commissione elettorale comunale, delle persone che hanno effettivamente svolto le funzioni di
   scrutatore nella tornata elettorale o referendaria precedente.
   La scelta degli scrutatori, di conseguenza, da parte della Commissione elettorale comunale, dovrà
   avvenire mediante sorteggio dei nominativi contenuti nell'albo con esclusione di coloro che hanno
   precedentemente svolto tale funzione.
   Gli articoli 2 e 3, infine, recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione

Senato della Repubblica                                                                                      Pag. 4
DDL S. 2312 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                                 1.2.1. Testo DDL 2312
   sull'entrata in vigore.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   (Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone
   idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale)
   1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. La commissione elettorale comunale redige altresì l'elenco delle persone che hanno
   effettivamente svolto le funzioni di scrutatore nella tornata elettorale o referendaria precedente »;
   b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
   « Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la
   votazione, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per
   la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni
   prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio on line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla
   presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
   a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo
   degli scrutatori pari a quello occorrente;
   b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto
   albo, per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in
   caso di eventuale rinuncia o impedimento.
   2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli
   adempimenti di cui al comma 1, la Commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra
   gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
   3. Non possono essere sorteggiati come scrutatori coloro che abbiano già ricoperto tale incarico nella
   votazione immediatamente precedente a quella per la quale si procede al sorteggio di cui al comma 1.
   4. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e comunque non oltre il
   quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad
   assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al
   sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori ricompresi nella
   graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo
   giorno precedente le elezioni ».
   Art. 2.
   (Clausola di invarianza finanziaria)
   1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
   finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
   pubblica.
   Art. 3.
   (Entrata in vigore)
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
   Gazzetta Ufficiale.

Senato della Repubblica                                                                                          Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
Puoi anche leggere