DDL S. 1258 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura
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Senato della Repubblica XVIII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1258 Disposizioni volte a contrastare la diffusione dei reati di violenza sessuale introducendo il trattamento farmacologico di blocco androgenico e la castrazione chirurgica 20/10/2019 - 06:04
Indice 1. DDL S. 1258 - XVIII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1258 4
DDL S. 1258 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1. DDL S. 1258 - XVIII Leg. 1. DDL S. 1258 - XVIII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 1258 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1258 XVIII Legislatura Disposizioni volte a contrastare la diffusione dei reati di violenza sessuale introducendo il trattamento farmacologico di blocco androgenico e la castrazione chirurgica Iter 29 maggio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1258 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Roberto Calderoli ( L-SP-PSd'Az ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 29 aprile 2019; annunciato nella seduta n. 111 del 29 aprile 2019. Classificazione TESEO MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA , REATI SESSUALI , CURE MEDICHE E CHIRURGICHE Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 29 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 115 del 29 maggio 2019. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 1258 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 1258 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1258 1.2.1. Testo DDL 1258 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 1258 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore CALDEROLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2019 Disposizioni volte a contrastare la diffusione dei reati di violenza sessuale introducendo il trattamento farmacologico di blocco androgenico e la castrazione chirurgica Onorevoli Senatori. - I reati sessuali, prima annoverati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, vengono inseriti, con la legge n. 66 del 1996, nel titolo XII del libro secondo del codice penale (« Delitti contro la persona »), secondo la concezione personalistica della tutela giuridica propria della nostra Costituzione. L'abuso sessuale è una delle forme di violenza più gravi, è un attacco maligno al senso d'identità e ai legami che permettono un pensiero coerente su se stessi e il mondo. Se da un lato quindi la legge n. 66 del 1996 ha contribuito a scardinare ancestrali retaggi che facevano sì che nelle vittime maturasse un senso di vergogna e nei colpevoli una sorta di giustificazione, dall'altro lato non è stata capace di fissare livelli di pena adeguati e proporzionati alla gravità del tipo di crimine commesso. In Italia due bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali; negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno. Questi dati, anche se vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano uno scenario quantomeno allarmante. I numeri pubblicati in questi giorni sulla diffusione in Europa del fenomeno dei reati di violenza sessuale, trecento violenze sessuali al giorno, più di centomila ogni anno, ci spingono a parlare di una vera e propria emergenza. Il legislatore è chiamato ad intervenire con misure nuove finalizzate a contrastare questa piaga sociale. Il presente disegno di legge vuole introdurre nel nostro ordinamento la castrazione chimica e la castrazione chirurgica nel caso in cui il giudice individui una particolare pericolosità del reo o in caso di recidiva aggravata e specifica. Questi strumenti sanzionatori oltre ad essere previsti, con le relative e specifiche differenziazioni, anche in ordinamenti di altri Paesi, quali ad esempio Stati Uniti d'America, Germania, Polonia, Danimarca, Svezia, Francia e Spagna, rappresentano una misura nel contempo deterrente, preventiva e risolutiva. Il disegno di legge trova la propria ratio nella necessità, oltre che di assicurare la pena prevista dal codice penale per chi commette tali efferati delitti, di eliminare la possibilità per coloro che si sono macchiati di tali reati che possano ripeterli, tenuto conto che in questo tipo di reati vi sono molti casi di recidiva. I dati sulle violenze sessuali ci dimostrano che è un fenomeno che deve essere stroncato attraverso un intervento, come quello che si propone, che non consenta al reo di reiterare il reato ! Basti pensare che in Italia nel periodo che va da gennaio a luglio 2017 gli stupri denunciati sono stati 2.333. Un numero che riferisce da solo la gravità del fenomeno. La mancanza di adeguate misure sanzionatorie e di prevenzione che il codice penale oggi prescrive per Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 1258 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1258 questi reati è confermata dalle sempre più frequenti notizie di cronaca di aggressioni e violenze a sfondo sessuale. Nel suo discorso d'insediamento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che « il diritto alla Costituzione significa anche garantire [...] che le donne non debbano avere paura di violenze e discriminazioni ». Si rende improcrastinabile un intervento urgente da parte del legislatore per dare una risposta ferma e decisa alla richiesta dei cittadini che non si sentono adeguatamente protetti dallo Stato in caso di fattispecie di reato cosi aberranti. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifica all'articolo 609-nonies del codice penale) 1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, al numero 1) sono premessi i seguenti: « 01) la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico attraverso la somministrazione di farmaci, quando è rilevata la pericolosità sociale del reo; 02) la sottoposizione al trattamento di castrazione chirurgica, in caso di recidiva specifica di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1); ». Art. 2. (Disposizioni attuative) 1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i metodi di applicazione e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico e il trattamento di castrazione chirurgica. 2. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico o al trattamento di castrazione chirurgica di cui al presente articolo. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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