DDL S. 1610 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, concernente il ...
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Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1610
Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, concernente il reato di organizzazione del
lavoro mediante violenza o minaccia
07/06/2020 - 12:53Indice
1. DDL S. 1610 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1610 5DDL S. 1610 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1. DDL S. 1610 - XVIII Leg.
1. DDL S. 1610 - XVIII Leg.
Senato della Repubblica Pag. 1DDL S. 1610 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.1. Dati generali
1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1610
XVIII Legislatura
Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, concernente il reato di organizzazione del
lavoro mediante violenza o minaccia
Iter
4 marzo 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.1610 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Iunio Valerio Romano ( M5S )
Cofirmatari
Francesco Urraro ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Barbara Guidolin ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Susy Matrisciano ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Simona Nunzia Nocerino ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Giuseppe Auddino ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Barbara Lezzi ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Vincenzo Garruti ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Cataldo Mininno ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Fabio Di Micco ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Fabrizio Ortis ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Daniela Donno ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Agnese Gallicchio ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Felicia Gaudiano ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Marco Pellegrini ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Gisella Naturale ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Agostino Santillo ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Marco Croatti ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Alberto Airola ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Fabrizio Trentacoste ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Emanuele Dessi' ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Vincenzo Presutto ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Pietro Lorefice ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Giuseppe Pisani ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Emiliano Fenu ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Gabriele Lanzi ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Daniele Pesco ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Gianmarco Corbetta ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)
Senato della Repubblica Pag. 2DDL S. 1610 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali Luisa Angrisani ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019) Sabrina Ricciardi ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019) Cinzia Leone ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019) Giulia Lupo ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019) Silvana Giannuzzi ( M5S ) (aggiunge firma in data 23 novembre 2019) Andrea Cioffi ( M5S ) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2019) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 7 novembre 2019; annunciato nella seduta n. 165 del 12 novembre 2019. Classificazione TESEO REATI , ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO , VIOLENZA E MINACCE Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 4 marzo 2020. Annuncio nella seduta n. 198 del 4 marzo 2020. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro) Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 1610 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2. Testi
1.2. Testi
Senato della Repubblica Pag. 4DDL S. 1610 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1610
1.2.1. Testo DDL 1610
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1610
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROMANO , URRARO , GUIDOLIN , MATRISCIANO , NOCERINO ,
AUDDINO , LEZZI , GARRUTI , MININNO , DI MICCO , ORTIS , DONNO , GALLICCHIO
, GAUDIANO , Marco PELLEGRINI , NATURALE , SANTILLO , CROATTI , AIROLA ,
TRENTACOSTE , DESSÌ , PRESUTTO , LOREFICE , Giuseppe PISANI , FENU , LANZI ,
PESCO , CORBETTA , ANGRISANI , RICCIARDI , LEONE , LUPO , GIANNUZZI e CIOFFI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2019
Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, concernente il reato di organizzazione del
lavoro mediante violenza o minaccia
Onorevoli Senatori. - Lo sfruttamento grave dell'attività lavorativa è un fenomeno diffuso, che tuttavia
spesso rimane sommerso. La maggior parte dei cittadini non è consapevole del fatto che i prodotti in
vendita in un supermercato o in un negozio o i servizi offerti in un albergo o in un ristorante possono
essere ottenuti sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. Lo sfruttamento è diffuso in
numerosi settori economici e colpisce diversi gruppi di lavoratori. Ciò che questi lavoratori spesso
hanno in comune è il fatto di essere pagati pochi euro all'ora, di essere costretti a lavorare dodici o più
ore al giorno per sei o sette giorni alla settimana, senza diritto al riposo e alle ferie.
Lo sfruttamento del lavoro può assumere varie forme: dagli abusi gravi come la schiavitù fino ad atti
che non costituiscono reato e non integrano esempi gravi di sfruttamento dell'attività lavorativa.
Lo sfruttamento si realizza ogni volta in cui vi sia una sproporzione rispetto alle condizioni d'impiego
dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed
è contraria alla dignità umana.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. In altre parole, ha diritto a
condizioni di lavoro giuste ed eque, così come definite dalla nostra Carta costituzionale e da altre
norme di legge, in particolare in materia di remunerazione, orario di lavoro, congedi, salute e
sicurezza.
È importante porre in essere un'attenta ed efficace attività di prevenzione dello sfruttamento grave
dell'attività lavorativa, analizzando i rischi e monitorando le situazioni in cui si verifica questo
fenomeno.
Non ci può essere tolleranza alcuna sul tema. Non possono esistere aree grigie, in cui la demarcazione
tra le pratiche moralmente accettabili e quelle inaccettabili risulti potenzialmente sfocata.
Gli organismi di controllo che esercitano la funzione di vigilanza sono fondamentali, così come è
necessario che le vittime siano incoraggiate a denunciare gli abusi e i casi di sfruttamento dell'attività
lavorativa.
Purtroppo non sempre le fattispecie illecite hanno contorni chiari e si rischia di non farle emergere per
il clima di omertà e paura che discende dalla situazione di soggezione in cui spesso vengono a trovarsi
i lavoratori rispetto ai propri datori di lavoro.
Pertanto, con il presente disegno di legge si introduce all'interno del codice penale un'autonoma e
specifica fattispecie di reato tesa a sanzionare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia,
costringe il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti remunerativi deteriori e non
adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai
Senato della Repubblica Pag. 5DDL S. 1610 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1610 contratti collettivi, ovvero a rinunciare a diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro (quali riposi, ferie, permessi, congedi, eccetera), procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto. La sanzione, consistente nella reclusione da cinque a otto anni e nella multa da 5.000 a 15.000 euro, è aumentata da un terzo alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano ovvero ancora minori in età non lavorativa. In caso di condanna per il delitto in questione, operano infine le pene accessorie previste dall'articolo 603-ter del codice penale. La previsione, che opera salvo che il fatto costituisca più grave reato, mira a reprimere e sanzionare quelle forme di abuso, molto frequenti nei luoghi di lavoro, in cui il lavoratore, parte debole nel rapporto negoziale con il proprio datore di lavoro, è indotto a tollerare condizioni non in linea con le disposizioni di legge e contrattuali per timore di perdere l'opportunità di lavoro. La fattispecie è stata congeniata come reato generico, atteso che l'atto illecito può essere commesso anche da un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro formale, purché dall'atto intimidatorio discenda un danno, non solo economico, per il soggetto passivo del reato, a fronte di un ingiusto profitto per gli autori dello stesso. Il lavoro è un'occasione di crescita e non può tradursi in un'offesa alla dignità umana. Con il presente disegno di legge viene offerto un utile strumento agli organi di controllo per portare alla luce e contrastare efficacemente forme di sfruttamento particolarmente subdole, perché si inseriscono in una cosiddetta area grigia di illeciti, che difficilmente possono essere fatti emergere e comprovati in considerazione dello stato di soggezione psicologica che alcuni contesti lavorativi inducono nei lavoratori. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente: « Art. 603-quater. - (Organizzazione dell'attività lavorativa mediante violenza o minaccia) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante violenza o minaccia, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, ovvero a rinunciare a diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa ». 2. All'articolo 603-ter, primo comma, del codice penale, le parole: « e 603-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 603-bis e 603-quater ». Senato della Repubblica Pag. 6
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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