DDL S. 2785 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVII Legislatura - Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto ...
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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2785 Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto d'epoca 19/03/2018 - 14:38
Indice 1. DDL S. 2785 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2785 4
DDL S. 2785 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2785 - XVII Leg. 1. DDL S. 2785 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 2785 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2785 XVII Legislatura Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto d'epoca Iter 18 maggio 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2785 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Giovanni Mauro ( GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 11 aprile 2017; annunciato nella seduta pom. n. 806 del 11 aprile 2017. Classificazione TESEO AUTOMOBILI , COLLEZIONI , AGEVOLAZIONI FISCALI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 18 maggio 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 826 del 18 maggio 2017. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria) Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 2785 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 2785 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2785 1.2.1. Testo DDL 2785 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2785 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore Giovanni MAURO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2017 Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto e moto d'epoca Onorevoli Senatori. -- Il nostro Paese possiede nella vastità del suo patrimonio storico e culturale, anche un rilevante patrimonio motoristico. In questo contesto, anche le auto e le moto d'epoca ed i veicoli di interesse storico devono essere considerati alla stregua dei beni culturali ai sensi dell'articolo 9 della nostra Costituzione. Le auto d'epoca (così come le moto e tutte le successive distinzioni) sono quelle facenti parte di un apposito elenco che viene stilato dall'ACI storico e dall'ACI, nonché quelle cancellate dal Pubblico registro automobilistico (PRA), in quanto non più in possesso dei requisiti minimi per poter circolare liberamente su strada, e destinate esclusivamente alla esposizione in un museo, in locali pubblici e privati o alla partecipazione ad eventi, a manifestazioni o a parate autorizzate. Non tutti i veicoli vecchi sono storici: solo quelli che testimoniano lo sviluppo automobilistico nel corso degli anni, in termini di tecnologia, design, eleganza e prestazioni sportive, possono fregiarsi del titolo di «auto d'epoca», meritando così a pieno titolo le tutele riconosciute dalla legge. Attualmente, a livello mondiale, il mercato dell'auto d'epoca ha acquisito dimensioni enormi, soprattutto anche grazie agli elevati valori delle transazioni delle aste specializzate in auto da collezioni, dove alcuni modelli delle marche più prestigiose vengono addirittura considerati «pezzi d'arte» e venduti a cifre milionarie. Analisti economici, con dati alla mano, hanno evidenziato che negli ultimi anni le auto storiche di marche di pregio, sono state il migliore investimento in assoluto e che il trend è ancora in salita. Secondo l'Automotoclub storico italiano (ASI), sono circa 800.000 i veicoli (censiti) che hanno un effettivo valore storico. Da notizie non ufficiali si stima un ingente sommerso nel settore. Con il cosiddetto «Collegato fiscale 2000», ovvero la legge n. 342 del 2000, si è intervenuto in merito all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, sia per gli autoveicoli che motoveicoli, la cui costruzione risale a trenta anni prima. Nel nostro tempo, le valutazioni che si fanno sulle vetture storiche sono vincolate dal perfezionismo e dalla fedeltà del restauro. Queste auto raggiungono lo splendore proprio grazie a manutenzioni che non lasciano nulla al caso e che vengono eseguite minuziosamente. L'Italia vanta un alto numero di bravi artigiani, che ruotano intorno al restauro ed alla conservazione di tali veicoli e molti sono anche di fama mondiale ed è grazie a loro e a tutto l'indotto costituito da tappezzieri, da elettrauti, meccanici eccetera, che i veri gioielli del Made in Italy sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. I beni di particolare pregio, quali le auto d'epoca, devono essere dichiarate nella denuncia dei redditi e, visto che queste necessitano di particolari esborsi per un'adeguata manutenzione, di fatto, la proprietà, giustifica un accertamento in via sistemica del reddito complessivo. Oltre a quanto stabilito dalla legge Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 2785 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2785 che prevede la denuncia della proprietà di veicoli d'epoca, un ulteriore problema dei costi che devono affrontare i proprietari di queste autovetture è dato anche dall'IVA che è al 22 per cento. Inevitabilmente sono i collezionisti a sostenere i costi di acquisto, conservazione e circolazione di tali veicoli, ed è per questo che ritengo opportuno che a loro sia riconosciuto il ruolo di promotori di tale patrimonio e, di conseguenza, siano riconosciute le agevolazioni di carattere fiscale e normativo. Inoltre bisogna tenere conto che i veicoli storici sono portatori di cultura ed è per questo che vanno salvaguardati. Reputo questa legge legittima ed urgente ed è per questo che confido in una positiva approvazione. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Sui lavori di mano d'opera o restauro effettuati su auto e moto d'epoca si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA) con aliquota al 10 per cento, a prescindere dalla nazionalità della casa automobilistica, purché le auto o le moto d'epoca stesse siano iscritte al registro del Club ACI storico o che siano successivamente indicate come auto da restaurare nel medesimo registro. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta a tutti i proprietari che abbiano effettuato sulle proprie auto o moto d'epoca lavori di restauro, mantenimento o miglioramento a condizione che siano stati effettuati presso meccanici, carrozzieri, tappezzieri o artigiani specializzati aventi sede in Italia e che sia emessa apposita fattura contenente i lavori effettuati, i ricambi impiantati, il numero di telaio, il nominativo dell'intestatario delle fatture e che l'avvenuta attività sia certificata da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 2. Art. 2. 1. È istituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) Storico l'albo dei certificatori con la funzione di garantire, attraverso la compilazione di appositi moduli predisposti dall'ACI, l'avvenuto restauro, la sua qualità e la corrispondenza delle attività indicate in fattura con quelle effettuate, in relazione alle auto e alle moto d'epoca. I certificatori di cui al primo periodo sono costituiti in commissioni specializzate per singole case automobilistiche. Al termine dell'operazione di verifica è compito dei suddetti certificatori rendere comunicazione agli uffici preposti. 2. La certificazione di cui al comma 1 è strumento imprescindibile per usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 1. 3. Non è prevista alcuna agevolazione per coloro che acquistano direttamente pezzi di ricambio senza l'ausilio dei certificatori iscritti all'albo di cui al comma 1. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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