DDL S. 2785 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVII Legislatura - Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto ...

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Senato della Repubblica
               XVII Legislatura

                        Fascicolo Iter
                        DDL S. 2785

Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto d'epoca

                              19/03/2018 - 14:38
Indice

1. DDL S. 2785 - XVII Leg.               1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 2785            4
DDL S. 2785 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                         1. DDL S. 2785 - XVII Leg.

                            1. DDL S. 2785 - XVII Leg.

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DDL S. 2785 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                                                              1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 2785
   XVII Legislatura

   Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto d'epoca

   Iter
   18 maggio 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.2785                    assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Giovanni Mauro ( GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 11 aprile 2017; annunciato nella seduta pom. n. 806 del 11 aprile 2017.
   Classificazione TESEO
   AUTOMOBILI , COLLEZIONI , AGEVOLAZIONI FISCALI
   Classificazione provvisoria
   Assegnazione
   Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 18 maggio 2017.
   Annuncio nella seduta ant. n. 826 del 18 maggio 2017.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria)

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XVII Legislatura                                     1.2. Testi

                                        1.2. Testi

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   1.2.1. Testo DDL 2785
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
   N. 2785
   DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa del senatore Giovanni MAURO
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2017
   Riduzione dell'aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione
   delle auto e moto d'epoca
   Onorevoli Senatori. -- Il nostro Paese possiede nella vastità del suo patrimonio storico e culturale,
   anche un rilevante patrimonio motoristico.
   In questo contesto, anche le auto e le moto d'epoca ed i veicoli di interesse storico devono essere
   considerati alla stregua dei beni culturali ai sensi dell'articolo 9 della nostra Costituzione. Le auto
   d'epoca (così come le moto e tutte le successive distinzioni) sono quelle facenti parte di un apposito
   elenco che viene stilato dall'ACI storico e dall'ACI, nonché quelle cancellate dal Pubblico registro
   automobilistico (PRA), in quanto non più in possesso dei requisiti minimi per poter circolare
   liberamente su strada, e destinate esclusivamente alla esposizione in un museo, in locali pubblici e
   privati o alla partecipazione ad eventi, a manifestazioni o a parate autorizzate. Non tutti i veicoli
   vecchi sono storici: solo quelli che testimoniano lo sviluppo automobilistico nel corso degli anni, in
   termini di tecnologia, design, eleganza e prestazioni sportive, possono fregiarsi del titolo di «auto
   d'epoca», meritando così a pieno titolo le tutele riconosciute dalla legge.
   Attualmente, a livello mondiale, il mercato dell'auto d'epoca ha acquisito dimensioni enormi,
   soprattutto anche grazie agli elevati valori delle transazioni delle aste specializzate in auto da
   collezioni, dove alcuni modelli delle marche più prestigiose vengono addirittura considerati «pezzi
   d'arte» e venduti a cifre milionarie.
   Analisti economici, con dati alla mano, hanno evidenziato che negli ultimi anni le auto storiche di
   marche di pregio, sono state il migliore investimento in assoluto e che il trend è ancora in salita.
   Secondo l'Automotoclub storico italiano (ASI), sono circa 800.000 i veicoli (censiti) che hanno un
   effettivo valore storico. Da notizie non ufficiali si stima un ingente sommerso nel settore.
   Con il cosiddetto «Collegato fiscale 2000», ovvero la legge n. 342 del 2000, si è intervenuto in merito
   all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, sia per gli autoveicoli che motoveicoli, la cui
   costruzione risale a trenta anni prima.
   Nel nostro tempo, le valutazioni che si fanno sulle vetture storiche sono vincolate dal perfezionismo e
   dalla fedeltà del restauro. Queste auto raggiungono lo splendore proprio grazie a manutenzioni che non
   lasciano nulla al caso e che vengono eseguite minuziosamente. L'Italia vanta un alto numero di bravi
   artigiani, che ruotano intorno al restauro ed alla conservazione di tali veicoli e molti sono anche di
   fama mondiale ed è grazie a loro e a tutto l'indotto costituito da tappezzieri, da elettrauti, meccanici
   eccetera, che i veri gioielli del Made in Italy sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.
   I beni di particolare pregio, quali le auto d'epoca, devono essere dichiarate nella denuncia dei redditi e,
   visto che queste necessitano di particolari esborsi per un'adeguata manutenzione, di fatto, la proprietà,
   giustifica un accertamento in via sistemica del reddito complessivo. Oltre a quanto stabilito dalla legge

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DDL S. 2785 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                                                             1.2.1. Testo DDL 2785
   che prevede la denuncia della proprietà di veicoli d'epoca, un ulteriore problema dei costi che devono
   affrontare i proprietari di queste autovetture è dato anche dall'IVA che è al 22 per cento.
   Inevitabilmente sono i collezionisti a sostenere i costi di acquisto, conservazione e circolazione di tali
   veicoli, ed è per questo che ritengo opportuno che a loro sia riconosciuto il ruolo di promotori di tale
   patrimonio e, di conseguenza, siano riconosciute le agevolazioni di carattere fiscale e normativo.
   Inoltre bisogna tenere conto che i veicoli storici sono portatori di cultura ed è per questo che vanno
   salvaguardati.
   Reputo questa legge legittima ed urgente ed è per questo che confido in una positiva approvazione.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   1. Sui lavori di mano d'opera o restauro effettuati su auto e moto d'epoca si applica l'imposta sul valore
   aggiunto (IVA) con aliquota al 10 per cento, a prescindere dalla nazionalità della casa automobilistica,
   purché le auto o le moto d'epoca stesse siano iscritte al registro del Club ACI storico o che siano
   successivamente indicate come auto da restaurare nel medesimo registro.
   2. L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta a tutti i proprietari che abbiano effettuato sulle proprie
   auto o moto d'epoca lavori di restauro, mantenimento o miglioramento a condizione che siano stati
   effettuati presso meccanici, carrozzieri, tappezzieri o artigiani specializzati aventi sede in Italia e che
   sia emessa apposita fattura contenente i lavori effettuati, i ricambi impiantati, il numero di telaio, il
   nominativo dell'intestatario delle fatture e che l'avvenuta attività sia certificata da soggetti iscritti
   all'albo di cui all'articolo 2.
   Art. 2.
   1. È istituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) Storico l'albo dei certificatori con la funzione di
   garantire, attraverso la compilazione di appositi moduli predisposti dall'ACI, l'avvenuto restauro, la
   sua qualità e la corrispondenza delle attività indicate in fattura con quelle effettuate, in relazione alle
   auto e alle moto d'epoca. I certificatori di cui al primo periodo sono costituiti in commissioni
   specializzate per singole case automobilistiche. Al termine dell'operazione di verifica è compito dei
   suddetti certificatori rendere comunicazione agli uffici preposti.
   2. La certificazione di cui al comma 1 è strumento imprescindibile per usufruire dell'agevolazione di
   cui all'articolo 1.
   3. Non è prevista alcuna agevolazione per coloro che acquistano direttamente pezzi di ricambio senza
   l'ausilio dei certificatori iscritti all'albo di cui al comma 1.
   Art. 3.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
   Gazzetta Ufficiale.

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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