Le controversie in materia di trasporto aereo - 10 aprile 2019 Palazzo di Giustizia Milano - Corte d'Appello di Milano

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Le controversie in materia di trasporto aereo - 10 aprile 2019 Palazzo di Giustizia Milano - Corte d'Appello di Milano
Le controversie in materia di
      trasporto aereo

         10 aprile 2019
       Palazzo di Giustizia
             Milano

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Ipotesi di esclusione della responsabilità del
     vettore aereo – Circostanze eccezionali
Reg. 261/2004 - Considerando 14
«Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli
obblighi che incombono ai vettori aerei operativi
dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi
nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del
caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere
in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche
incompatibili con l'effettuazione del volo in questione,
rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il
profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono
sull'attività di un vettore aereo operativo»
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Ipotesi di esclusione della responsabilità del
     vettore aereo – Circostanze eccezionali
A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento, un
vettore aereo è esonerato dal pagare una compensazione
pecuniaria ai sensi dell’art. 7, in caso di cancellazione o di
ritardo all’arrivo, se può dimostrare che la cancellazione o
il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si
sarebbero comunque potute evitare anche se fossero
state adottate tutte le misure del caso.

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Ipotesi di esclusione della responsabilità del
     vettore aereo – Circostanze eccezionali
La presunzione di colpa del vettore può essere superata
tramite la prova di due condizioni (oltre al nesso causale):
i) esistenza di un evento eccezionale, ossia non previsto
    e non prevedibile usando la normale diligenza
    (sostanzialmente un evento riconducibile alle cause di
    forza maggiore e di caso fortuito);
ii) accompagnato dalla effettiva adozione di tutte le
    misure idonee per evitare il ritardo, nonostante le
    quali la compagnia aerea non è riuscita ad essere
    puntuale.

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Ipotesi di esclusione della responsabilità del
     vettore aereo – Circostanze eccezionali
Cause C – 549/07 Wallentin-Hermann e C-452/2013
Germanwings/Henning

L’ art. 5 paragrafo 3 deve essere interpretato restrittivamente,
nel senso che non tutte le circostanze eccezionali
determinano un esonero e spetta al vettore aereo, che vuole
avvalersene, dimostrare in aggiunta, che esse non si
sarebbero potute evitare con misure che, nel momento in cui
si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in
particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente
sopportabili per il vettore aereo (principio di proporzionalità
delle misure preventive - cfr. caso bird strike e vulcano).

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Guasto tecnico

                     Principio generale
Non può essere considerata circostanza eccezionale il
guasto tecnico riscontrato in occasione della
manutenzione degli aeromobili o causato da una carenza
di manutenzione (Causa C – 549/07 Wallentin-Hermann -
punto 25) – tali attività rientrano nel normale rischio ed
esercizio del vettore aereo (differenza tra alterazione di
un compontente dell’aeromobile e vizio occulto di
fabbricazione).

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Guasto tecnico

La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i
requisiti minimi di manutenzione non è di per sé
sufficiente a dimostrare che tale vettore abbia adottato
tutte le misure del caso per poter essere esonerato
dall’obbligo della compensazione pecuniaria.

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Guasto tecnico – Urto scaletta
L’ipotesi dell’urto di scaletta mobile contro un aeromobile
non rappresenta circostanza eccezionale in quanto rientra
tra le emergenze «ordinarie» visto che le scalette
vengono necessariamente utilizzate per l’imbarco o lo
sbarco dei passeggeri.
Di conseguenza l’urto può considerarsi un evento relativo
al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea,
non provocato da un atto estraneo ai normali servizi
aeroportuali, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di
terrorismo (Causa C - 394/14 Siewer/London).

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Eruzione vulcano – cattive condizioni meteo
           Decisione 31/01/2013 C-12/11 Mc Donagh

Eruzione del vulcano Eyafjalljokull (Islanda) che aveva provocato
la chiusura dello spazio aereo di vari Stati membri, tra il 15 ed il
22 aprile 2010.
L’evento è da considerarsi del tutto eccezionale e dunque è da
escludersi il pagamento della compensazione pecuniaria prevista
dall’art. 7 del Regolamento ma non anche l’obbligo di prestare
assistenza al passeggero costretto per alcuni giorni a non poter
fare rientro a casa.

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Eruzione vulcano – cattive condizioni meteo

Secondo la Corte nei casi di particolare gravità (come quella
dell’eruzione del vulcano) l’assistenza ai passeggeri non deve subire
limitazioni di natura temporale o pecuniaria essendo necessario
assicurare che ci sia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità
per tutta la durata dell’attesa.

Tale principio non contrasta con il criterio della proporzionalità e del
giusto equilibrio degli interessi in quanto le conseguenze economiche
in capo ai vettori non possono essere considerate sproporzionate
rispetto allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei
passeggeri.

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Cattive condizioni meteo

Dall’orientamento della Corte di Giustizia e da quello della
giurisprudenza nazionale è possibile dedurre che:
• Le avverse condizioni meteorologiche (es. banchi di nebbia)
   possono liberare il vettore dagli obblighi di compensazione (e
   non di assistenza) soltanto se, una volta provata l’esistenza
   dell’evento,
• Abbia fornito la prova di aver adottato idonee misure per
   limitare o impedire le conseguenze dannose per i passeggeri
   (informazione in tempo utile – cfr. caso dell’agenzia di
   viaggio).

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Bird Strike

Causa C – 315/15 Peskosa Peska – Travel Service

La collisione tra un aeromobile e un volatile, non essendo
intrinsecamente legati al sistema di funzionamento
dell’apparecchio, non rientra nel normale esercizio
dell’attività del vettore e sfugge, quindi, al suo effettivo
controllo.
Il fenomeno del bird strike può dunque essere qualificato
come «circostanza eccezionale» ai sensi dell’art. 5 par. 3.

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Bird Strike

La Corte ha precisato che il concetto di «misure del caso»
è da precisarsi di volta in volta in funzione della situazione
concreta.
Nel caso del bird strike il ricorso a misure preventive di
controllo (es. dissuasori acustici montati a bordo) da
parte del vettore possono essere considerate come
«misure del caso» a condizione che tali misure non
impongano sacrifici insopportabili (principio di
proporzionalità).

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Sciopero
Cause riunite C – 195/17 da C-197/17 a C 203/17

Lo sciopero selvaggio del personale di volo a seguito
dell’annuncio a sorpresa di un piano di ristrutturazione della
compagnia aerea non costituisce «circostanza eccezionale».

Il termine «sciopero selvaggio» non rileva di per sé ai fini della
valutazione della causa esimente in quanto va sempre valutata la
natura dell’evento stesso.

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Sciopero

Procedere alla distinzione tra gli scioperi che sulla base del diritto nazionale
applicabile sarebbero leciti o «selvaggi» per determinare la «circostanza
eccezionale» ai sensi del regolamento implicherebbe la conseguenza di far
dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle
disposizioni di ciascun Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi della norma
comunitaria di garantire un elevato livello di protezione nel territorio dell’Unione.

Nel caso in questione la riorganizzazione rientra nella normale gestione
dell’impresa e di conseguenza le compagnie aeree possono normalmente
trovarsi ad affrontare situazioni di emergenza derivanti da conflitti con alcuni
lavoratori.

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Sciopero

Lo sciopero dei controllori di volo (o di altri soggetti terzi)
è generalmente considerato una causa di esclusione della
responsabilità del vettore nonché una «circostanza
eccezionale» che lo libera dall’obbligo di compensazione
pecuniaria ai sensi dell’art. 7.
Tuttavia resta salvo il diritto del passeggero di ricevere le
forme di assistenza e di informazione necessari per
limitare i disagi (tra gli altri Cass. III Civ. n. 12008 del 10
giugno 2015).

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Sciopero

In caso di sciopero proclamato, i vettori sono chiamati a
rispettare alcuni limiti imposti dalle autorità nazionali a
tutela del traffico aereo.
Negli anni passati, ENAC ha pubblicato dei comunicati nei
quali venivano elencate le regole dello sciopero
specificando sia i voli garantiti sia i voli per i quali
dovevano essere assicurati determinati requisiti, ovvero
- l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al
momento dell’inizio dello sciopero;
- la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti
all’inizio dell’astensione.

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Sciopero

Domanda di prenuncia pregiudiziale del 26 novembre 2018
Causa C- 735/18
«Se l’art. 5 par. 3 del reg. 261/2004 debba essere interpretato
nel senso che un evento come lo sciopero dei controllori di
volo sul territorio che deve essere attraversato da un
aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del
territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto
situato al di fuori del territorio medesimo, debba essere
considerato come un evento inerente al normale esercizio
dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa
essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il
vettore dal suo obbligo di versare una compensazione ai
passeggeri in caso di cancellazione del volo».

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Prescrizione dell’azione

Per i casi che ricadono nell’ambito di applicazione sia del Reg. 261/2004 sia
della Conv. Montreal si applica il termine biennale dall’arrivo a destinazione
dell’aeromobile o dal giorno in cui sarebbe dovuto arrivare o quando il
trasporto si è interrotto (combinato disposto art. 35 Conv. Montreal e art.
949-ter cod. nav. – Corte Giust. C -139/11 secondo cui il termine entro il quale
devono essere promosse le azioni ex Reg. 261/2004 è stabilito dalle regole di
ciascun Stato membro).

Per i casi di sola applicazione del Reg. 261/2004 si applica il termine di
prescrizione breve di 6 o 12 mesi dal giorno di arrivo o dal giorno in cui
sarebbe dovuto arrivare (combinato disposto art. 1 e 418 cod. nav. – Cass. Civ.
n. 17444 del 31/07/2006 che stabilisce che in tema di trasporto aereo si
applica il termine speciale breve di sei mesi previsto dall’art. 418 cod. nav. e
non quello annuale previsto in generale dall’art. 2951 c.c. in materia di
spedizione e trasporto).

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

                 E buon volo a tutti !!!
Marco Cottone
Università degli studi di Milano Bicocca

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