Le controversie in materia di trasporto aereo - 10 aprile 2019 Palazzo di Giustizia Milano - Corte d'Appello di Milano
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Ipotesi di esclusione della responsabilità del vettore aereo – Circostanze eccezionali Reg. 261/2004 - Considerando 14 «Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo» 2
Ipotesi di esclusione della responsabilità del vettore aereo – Circostanze eccezionali A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento, un vettore aereo è esonerato dal pagare una compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7, in caso di cancellazione o di ritardo all’arrivo, se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. 3
Ipotesi di esclusione della responsabilità del vettore aereo – Circostanze eccezionali La presunzione di colpa del vettore può essere superata tramite la prova di due condizioni (oltre al nesso causale): i) esistenza di un evento eccezionale, ossia non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (sostanzialmente un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito); ii) accompagnato dalla effettiva adozione di tutte le misure idonee per evitare il ritardo, nonostante le quali la compagnia aerea non è riuscita ad essere puntuale. 4
Ipotesi di esclusione della responsabilità del vettore aereo – Circostanze eccezionali Cause C – 549/07 Wallentin-Hermann e C-452/2013 Germanwings/Henning L’ art. 5 paragrafo 3 deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero e spetta al vettore aereo, che vuole avvalersene, dimostrare in aggiunta, che esse non si sarebbero potute evitare con misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo (principio di proporzionalità delle misure preventive - cfr. caso bird strike e vulcano). 5
Guasto tecnico Principio generale Non può essere considerata circostanza eccezionale il guasto tecnico riscontrato in occasione della manutenzione degli aeromobili o causato da una carenza di manutenzione (Causa C – 549/07 Wallentin-Hermann - punto 25) – tali attività rientrano nel normale rischio ed esercizio del vettore aereo (differenza tra alterazione di un compontente dell’aeromobile e vizio occulto di fabbricazione). 6
Guasto tecnico La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione non è di per sé sufficiente a dimostrare che tale vettore abbia adottato tutte le misure del caso per poter essere esonerato dall’obbligo della compensazione pecuniaria. 7
Guasto tecnico – Urto scaletta L’ipotesi dell’urto di scaletta mobile contro un aeromobile non rappresenta circostanza eccezionale in quanto rientra tra le emergenze «ordinarie» visto che le scalette vengono necessariamente utilizzate per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. Di conseguenza l’urto può considerarsi un evento relativo al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea, non provocato da un atto estraneo ai normali servizi aeroportuali, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo (Causa C - 394/14 Siewer/London). 8
Eruzione vulcano – cattive condizioni meteo Decisione 31/01/2013 C-12/11 Mc Donagh Eruzione del vulcano Eyafjalljokull (Islanda) che aveva provocato la chiusura dello spazio aereo di vari Stati membri, tra il 15 ed il 22 aprile 2010. L’evento è da considerarsi del tutto eccezionale e dunque è da escludersi il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento ma non anche l’obbligo di prestare assistenza al passeggero costretto per alcuni giorni a non poter fare rientro a casa. 9
Eruzione vulcano – cattive condizioni meteo Secondo la Corte nei casi di particolare gravità (come quella dell’eruzione del vulcano) l’assistenza ai passeggeri non deve subire limitazioni di natura temporale o pecuniaria essendo necessario assicurare che ci sia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità per tutta la durata dell’attesa. Tale principio non contrasta con il criterio della proporzionalità e del giusto equilibrio degli interessi in quanto le conseguenze economiche in capo ai vettori non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri. 10
Cattive condizioni meteo Dall’orientamento della Corte di Giustizia e da quello della giurisprudenza nazionale è possibile dedurre che: • Le avverse condizioni meteorologiche (es. banchi di nebbia) possono liberare il vettore dagli obblighi di compensazione (e non di assistenza) soltanto se, una volta provata l’esistenza dell’evento, • Abbia fornito la prova di aver adottato idonee misure per limitare o impedire le conseguenze dannose per i passeggeri (informazione in tempo utile – cfr. caso dell’agenzia di viaggio). 11
Bird Strike Causa C – 315/15 Peskosa Peska – Travel Service La collisione tra un aeromobile e un volatile, non essendo intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell’apparecchio, non rientra nel normale esercizio dell’attività del vettore e sfugge, quindi, al suo effettivo controllo. Il fenomeno del bird strike può dunque essere qualificato come «circostanza eccezionale» ai sensi dell’art. 5 par. 3. 12
Bird Strike La Corte ha precisato che il concetto di «misure del caso» è da precisarsi di volta in volta in funzione della situazione concreta. Nel caso del bird strike il ricorso a misure preventive di controllo (es. dissuasori acustici montati a bordo) da parte del vettore possono essere considerate come «misure del caso» a condizione che tali misure non impongano sacrifici insopportabili (principio di proporzionalità). 13
Sciopero Cause riunite C – 195/17 da C-197/17 a C 203/17 Lo sciopero selvaggio del personale di volo a seguito dell’annuncio a sorpresa di un piano di ristrutturazione della compagnia aerea non costituisce «circostanza eccezionale». Il termine «sciopero selvaggio» non rileva di per sé ai fini della valutazione della causa esimente in quanto va sempre valutata la natura dell’evento stesso. 14
Sciopero Procedere alla distinzione tra gli scioperi che sulla base del diritto nazionale applicabile sarebbero leciti o «selvaggi» per determinare la «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento implicherebbe la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni di ciascun Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi della norma comunitaria di garantire un elevato livello di protezione nel territorio dell’Unione. Nel caso in questione la riorganizzazione rientra nella normale gestione dell’impresa e di conseguenza le compagnie aeree possono normalmente trovarsi ad affrontare situazioni di emergenza derivanti da conflitti con alcuni lavoratori. 15
Sciopero Lo sciopero dei controllori di volo (o di altri soggetti terzi) è generalmente considerato una causa di esclusione della responsabilità del vettore nonché una «circostanza eccezionale» che lo libera dall’obbligo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7. Tuttavia resta salvo il diritto del passeggero di ricevere le forme di assistenza e di informazione necessari per limitare i disagi (tra gli altri Cass. III Civ. n. 12008 del 10 giugno 2015). 16
Sciopero In caso di sciopero proclamato, i vettori sono chiamati a rispettare alcuni limiti imposti dalle autorità nazionali a tutela del traffico aereo. Negli anni passati, ENAC ha pubblicato dei comunicati nei quali venivano elencate le regole dello sciopero specificando sia i voli garantiti sia i voli per i quali dovevano essere assicurati determinati requisiti, ovvero - l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero; - la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti all’inizio dell’astensione. 17
Sciopero Domanda di prenuncia pregiudiziale del 26 novembre 2018 Causa C- 735/18 «Se l’art. 5 par. 3 del reg. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un evento come lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di cancellazione del volo». 18
Prescrizione dell’azione Per i casi che ricadono nell’ambito di applicazione sia del Reg. 261/2004 sia della Conv. Montreal si applica il termine biennale dall’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui sarebbe dovuto arrivare o quando il trasporto si è interrotto (combinato disposto art. 35 Conv. Montreal e art. 949-ter cod. nav. – Corte Giust. C -139/11 secondo cui il termine entro il quale devono essere promosse le azioni ex Reg. 261/2004 è stabilito dalle regole di ciascun Stato membro). Per i casi di sola applicazione del Reg. 261/2004 si applica il termine di prescrizione breve di 6 o 12 mesi dal giorno di arrivo o dal giorno in cui sarebbe dovuto arrivare (combinato disposto art. 1 e 418 cod. nav. – Cass. Civ. n. 17444 del 31/07/2006 che stabilisce che in tema di trasporto aereo si applica il termine speciale breve di sei mesi previsto dall’art. 418 cod. nav. e non quello annuale previsto in generale dall’art. 2951 c.c. in materia di spedizione e trasporto). 19
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E buon volo a tutti !!! Marco Cottone Università degli studi di Milano Bicocca 20
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