IL NUOVO ESAME DI STATO - Valutazione - Criteri di ammissione - Formazione delle sottocommissioni - Le prove - La prova INVALSI - Istituto ...
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IL NUOVO ESAME DI STATO - Valutazione - Criteri di ammissione - Formazione delle sottocommissioni - Le prove - La prova INVALSI
RIFERIMENTI NORMATIVI Il nuovo Esame di Stato della scuola secondaria di I grado è stato definito dai decreti attuativi della legge 107 del 2015: - D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 - D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 - Circ. MIUR n.1865 del 10 ottobre 2017
VALUTAZIONE Valutazione in decimi delle singole discipline Giudizio analitico dei processi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti Giudizio sintetico sul comportamento, secondo standard definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF Certificazione delle competenze sulla base di un nuovo modello nazionale
MODELLO NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nella lingua straniera Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Competenze digitali Capacità di imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa Consapevolezza ed espressione culturale.
CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME L'alunno non deve aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la non ammissione. L'alunno deve aver sostenuto la prova INVALSI, somministrata nel mese di Aprile. Abrogata la norma che sancisce la “non ammissione” con una valutazione del comportamento inferiore a 6/10.
NON AMMISSIONE Nel caso in cui l'alunno non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all'Esame, il Consiglio di classe può deliberare, anche a maggioranza, la non ammissione, comprovata da specifica motivazione. I criteri generali di “non ammissione” sono stati definiti dal Collegio dei Docenti ed esplicitati nel PTOF.
VOTO DI AMMISSIONE In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Nel caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio può attribuire un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE Modalità definite dal Collegio secondo il quadro normativo: “Calcolo della media (non arrotondata) tra la media finale dei voti (arrotondata all'intero) al termine delle classi prima e seconda (comprensiva del comportamento) e la media dei voti della classe terza (non arrotondata), escludendo i risultati degli anni di eventuale non ammissione alla classe successiva. Il Consiglio attribuirà il voto di ammissione all’interno del range -0,5 +1,5 sulla base del giudizio finale redatto per l’alunno e della certificazione delle competenze”.
COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI Commissione: composta da tutti i docenti delle classi terze (esclusi quelli che svolgono attività nell'ambito del potenziamento) e presieduta dal dirigente. Sottocommissioni: una per ogni singola classe, costituite da tutti i docenti del consiglio di classe e presiedute dal dirigente o da un suo delegato. Non esiste più la figura del Presidente esterno.
LE PROVE: Sono ridotte a quattro: La prova di italiano – Valuta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la capacità di esprimer il pensiero in forma organica e coerente. La prova di matematica – Valuta la capacità di rielaborare e organizzare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti nelle aree di numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. La prova di lingua straniera, divisa in due sezioni – Valuta le competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 per l’inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. Il colloquio condotto collegialmente dalla sottocommissione.
LA PROVA DI ITALIANO La commissione predispone tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: testo narrativo o descrittivo testo argomentativo comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. La prova può essere anche strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. Nel giorno di effettuazione della prova, avviene il sorteggio della terna da sottoporre ai candidati, che all'interno di essa, sceglieranno una sola traccia.
LA PROVA DI MATEMATICA La Commissione predispone tre tracce in riferimento alle seguenti tipologie problemi articolati su una o più richieste quesiti a risposta aperta può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti. Nel giorno di effettuazione della prova, avviene il sorteggio della terna.
LA PROVA DI LINGUE STRANIERE La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento: questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; elaborazione di un dialogo; lettera o email personale; sintesi di un testo.
IL COLLOQUIO Serve a valutare l'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità, con particolare attenzione ai seguenti fattori: le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza.
IL VOTO FINALE Il voto finale sarà dato dalla media aritmetica tra la media preliminare delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti; la media tra il risultato così ottenuto e il voto di ammissione. Il voto conclusivo può essere arrotondato all'unità superiore, per frazioni pari o superiori a 0,5. La commissione plenaria delibera la valutazione finale espressa in decimi che può essere accompagnata dalla lode, per deliberazione unanime della sottocommissione. L'esame di Stato si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 6/10.
LE PROVE INVALSI Non sono più parte dell'Esame di Stato. Si svolgono nel mese di Aprile e la partecipazione ad esse è requisito indispensabile per l'accesso all'Esame. Entrano nella certificazione delle competenze. Alle prove di Italiano e Matematica se ne aggiunge una di Inglese. Saranno somministrate esclusivamente in modalità CBT (computer based).
PROVE INVALSI: somministrazione Italiano (durata: 75 minuti) Matematica (durata: 75 minuti) Inglese (durata: 90 minuti) La somministrazione CBT delle prove INVALSI può essere organizzata per classe o per parti di una classe: in sequenza (prima un gruppo e poi un altro, usando gli stessi computer) in parallelo (usando due o più laboratori o gruppi di computer portatili)
PROVE INVALSI: somministrazione Le prove INVALSI CBT si svolgeranno tra il 4 e il 9 Aprile, in una di queste modalità: TRE giornate distinte, una per ciascuna materia DUE giornate distinte UNA sola giornata
Le prove CBT La somministrazione mediante computer, su giornate differenti, richiede un elevato numero di prove differenti (forme) che condividono le seguenti caratteristiche: stessa difficoltà complessiva equivalenza misuratoria stessa modalità di composizione (ambiti, tipologie di testo, numero di quesiti, formati dei quesiti, ecc.) Ciascuna forma è estratta da una banca di domande composta da centinaia di quesiti.
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PDV ed è riferita a: il comportamento le discipline le attività svolte PROVE INVALSI: si possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti, esonero della prova. PROVE D’ESAME: con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l’attuazione del PDV. PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami. DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame” (D.L.62).
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a: il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato (PdP). PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. PROVE D’ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA» (ESONERO DALLA PROVA SCRITTA) DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “Per i candidati con certificazione di DSA, in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto” (D.L. 62).
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