Profili prevenzionistici per i nuovi lavori - STUDIO LEGALE CARINCI - Bollettino Adapt

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Profili prevenzionistici per i nuovi lavori - STUDIO LEGALE CARINCI - Bollettino Adapt
STUDIO LEGALE CARINCI

 Profili prevenzionistici per i
          nuovi lavori
                      Avv. Lorenzo M. Pelusi
   Dottorando in Formazione della persona e mercato del
           lavoro presso Università di Bergamo

       Il diritto del lavoro alla sfida di Industria 4.0, 19 maggio 2017

40123 Bologna – Via S. Margherita, 2 – Tel.+39 051.234883 – Fax +39 051.234834
        e-mail: carinci@felsinalavoro.it - www.felsinalavoro.it
Le innovazioni nell’organizzazione produttiva
           Cyber Physical Systems

Sono sistemi informatici in grado di interagire
con lo spazio fisico circostante, compresi i
lavoratori e le altre macchine presenti
nell’ambiente di lavoro
Le innovazioni nell’organizzazione produttiva

Secondo recenti stime dell’EU-OSHA il numero di
dispositivi in grado di interagire autonomamente
con l’attività umana e di realizzare comunicazioni
macchina-macchina è destinato a raggiungere entro
il 2020 il numero di 50 milardi
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
               I rischi di natura fisica

  La robotica collaborativa comporterà una diretta
  interazione fra uomo e macchina grazie alla
  capacità della macchina di analizzare e
  “interpretare” ogni situazione, così rispondendo più
  velocemente ai bisogni di quella specifica fase
  produttiva. Tutto questo in spazi nei quali operano
  anche i lavoratori
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
               I rischi di natura fisica

  Saranno quindi necessarie misure di prevenzione
  atte a scongiurare il rischio di verificazione degli
  infortuni, quali ad esempio sistemi di arresto
  automatico della macchina in presenza di
  determinati indici di rischio rilevati dalla macchina
  stessa o da appositi strumenti esterni, ad essa
  connessi
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
               I rischi di natura fisica

                     Art. 2087 c.c.

  «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
  dell’impresa tutte le misure che, secondo la
  particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
  sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
  personalità morale dei prestatori di lavoro»
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
  I possibili benefici in termini di prevenzione
  Progetto Sodyra dell’Università del Salento: sono
  stati messi a punto dispositivi che suggeriscono
  all’operatore il modo corretto di utilizzare i DPI
  appropriati previsti dal DVR e impediscono alla
  macchina di attivarsi oppure inibiscono al
  lavoratore l’accesso in determinate aree, per
  esempio in ambienti confinati, se questi non è
  autorizzato o non risulta accertato il rispetto delle
  condizioni di sicurezza
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
    I rischi connessi all’invecchiamento della
               popolazione lavorativa
  Il costante innalzamento dell’età che consente
  l’uscita dal mercato del lavoro determina un
  progressivo invecchiamento della forza lavoro.
  I lavoratori più anziani, già di per sé più vulnerabili
  sul piano psico-fisico, saranno maggiormente
  esposti al rischio di infortunio anche in ragione
  delle loro scarse capacità di governo delle nuove
  tecnologie
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
      I rischi connessi all’invecchiamento della
                 popolazione lavorativa

  Questo rischio potrebbe essere correttamente
  prevenuto in sede di:

  •    gestione delle risorse umane
  •    organizzazione del lavoro
  •    assegnazione delle mansioni
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
       “Nuovi” rischi per vecchi strumenti

  Il Tribunale di Firenze (con sentenza del 21.04.2017)
  ha riconosciuto il collegamento tra l’uso non
  corretto del telefono cellulare e l’insorgere di un
  neurinoma - un tumore benigno del nervo acustico
  - condannando l’Inail a corrispondere una rendita
  da malattia professionale a un addetto alle vendite
  che per motivi di lavoro ha trascorso, per oltre dieci
  anni, 2-3- ore al giorno al telefono
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
       “Nuovi” rischi per vecchi strumenti

  Il Tribunale di Ivrea (sentenza n. 96 del 30.03.2017)
  ha condannato l’Inail a corrispondere una rendita
  vitalizia da malattia professionale al dipendente di
  un’azienda cui è stato diagnosticato un tumore
  cranico dopo che per 15 anni aveva usato il
  cellulare per più di 3 ore al giorno senza protezioni,
  riconoscendo anche qui il nesso causale tra la
  malattia invalidante e l’uso del cellulare
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
       “Nuovi” rischi per vecchi strumenti

  Nel 2012 sul punto si è pronunciata addirittura la
  Cassazione     (sezione      lavoro,    17438/2012),
  affermando anch’essa la sussistenza di un nesso
  con-causale fra l’attività lavorativa di un dirigente
  che aveva usato il cellulare e il cordless per una
  media di 5-6 ore al giorno e il tumore contratto al
  nervo cranico trigemino
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
       “Nuovi” rischi per vecchi strumenti

  Ad oggi, pur non essendo espressamente previste
  per legge specifiche misure prevenzionistiche per
  contenere la nocività dei cellulari, deve comunque
  ritenersi che il datore debba correttamente valutare
  e prevenire questo rischio ai sensi del citato art.
  2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
  I rischi derivanti dalla nuova organizzazione
                     del lavoro

  Diversamente dai modelli di produzione di stampo
  fordista con Industria 4.0 si superano le logiche
  verticistiche e si responsabilizza il lavoratore,
  chiedendogli di operare con maggiore autonomia
  all’interno dell’organizzazione produttiva, risultando
  via via sempre meno rilevanti i modi, i tempi e
  anche i luoghi della prestazione di lavoro
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
  I rischi derivanti dalla nuova organizzazione
                     del lavoro

  Si rischia un’estensione incontrollata dei tempi di
  lavoro, riducendo i confini tra il tempo per la vita
  privata e quello per l’esecuzione della prestazione, a
  causa della più o meno esplicita richiesta di
  reperibilità costante da parte delle aziende

                stress lavoro-correlato
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
            La disciplina del lavoro agile
                     Art. 22 del DDL
  «Il datore di lavoro garantisce la salute e la
  sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
  modalità di lavoro agile e a tal fine consegna altresì
  al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per
  la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
  un’informativa scritta nella quale sono individuati i
  rischi generali e i rischi specifici connessi alla
  particolare modalità di esecuzione del rapporto di
  lavoro»
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
            L’art. 3, comma 10, d.lgs. 81/2008
  «A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
  prestazione continuativa di lavoro a distanza,
  mediante collegamento informatico e telematico,
  compresi quelli di cui al Decreto del Presidente della
  Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Accordo-
  Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio
  2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII,
  indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la
  prestazione stessa».
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
              Titolo VII del d.lgs. 81/2008

  Al lavoro a distanza si applicano le disposizioni
  relative all’utilizzo dei videoterminali concernenti,
  in buona sostanza, gli obblighi di valutazione dei
  rischi specifici, di informativa e di sorveglianza
  sanitaria
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
               Titolo VII del d.lgs. 81/2008

  L’art. 174 del d.lgs. 81/2008 prevede che: «il datore
  di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui
  all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con
  particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli
  occhi; b) ai problemi legati alla postura ed
  all'affaticamento fisico o mentale; c) alle
  condizioni ergonomiche e di igiene ambientale»
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
              Titolo VII del d.lgs. 81/2008

  L’art. 175 del d.lgs. 81/2008 recepisce il diritto ad
  una interruzione dell’attività che implichi l’uso di
  videoterminali       mediante     pause       ovvero
  cambiamento di attività.
  In assenza di accordi collettivi sul punto, il
  lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti
  ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
  al videoterminale.
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
              Titolo VII del d.lgs. 81/2008

  L’art 176 del d.lgs. 81/2008 dispone che i lavoratori
  sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
  all'articolo 41, con particolare riferimento ai rischi
  per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato
  muscolo-scheletrico e sulla base di questi
  accertamenti vengono classificati ai sensi
  dell'articolo 41, comma 6
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
              Titolo VII del d.lgs. 81/2008

  Quanto agli obblighi di natura informativa e
  formativa, viene previsto, all’art. 177, che il datore
  di lavoro debba assicurare ai lavoratori una
  formazione adeguata e fornire loro informazioni per
  quanto riguarda le misure applicabili al posto di
  lavoro
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
           L’art. 3, comma 10, d.lgs. 81/2008

  «Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
  attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
  attrezzature devono essere conformi alle
  disposizioni di cui al Titolo III»
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
           L’art. 3, comma 10, d.lgs. 81/2008

  «I lavoratori a distanza sono informati dal datore di
  lavoro circa le politiche aziendali in materia di
  salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine
  alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano
  correttamente le direttive aziendali di sicurezza»
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
            L’art. 3, comma 10, d.lgs. 81/2008
  «Al fine di verificare la corretta attuazione della
  normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
  da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le
  rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti
  hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei
  limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi,
  dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e
  al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia
  svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza
  può chiedere ispezioni»
Le ripercussioni sul piano della salute e sicurezza
           L’art. 3, comma 10, d.lgs. 81/2008

  «Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure
  dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a
  distanza rispetto agli altri lavoratori interni
  all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i
  colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda,
  nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali»
STUDIO LEGALE CARINCI

              Grazie per l’attenzione!

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      e-mail: carinci@felsinalavoro.it - www.felsinalavoro.it
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