Consiglio Nazionale dei Geologi
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23 Lug 2019 Appalti, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore non si applica alle Pa Mauro Salerno La responsabilità solidale che lega committente-imprenditore e appaltatore nei confronti dei lavoratori (articolo 29 del Dlgs 276/2003) non si applica alle amministrazioni pubbliche. Meglio: le Pa non possono essere considerate responsabili delle inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori al pari degli appaltatori perché questo comporterebbe effetti economici non prevedibili, violando il principio generale della prevedibilità della spesa pubblica. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha ribadito - con la sentenza n. 19673/2019, depositata ieri- l'inapplicabilità del principio di responsabilità solidale negli appalti alle amministrazioni pubbliche. Il caso nasce in un appalto di pulizie di un Tribunale. Una dipendente aveva chiamato in causa il proprio datore di lavoro inadempiente (mancata retribuzione) insieme al ministero della Giustizia in quanto stazione appaltante (committente). In prima istanza il Tribunale di Venezia aveva accolto il ricorso della dipendente condannando il ministero di Via Arenula al pagamento delle somme dovute dall'appaltatore, La Cassazione ha bocciato però l'impostazione seguita dal Tribunale. La sentenza, ricordano i giudici, contrasta con l'orientamento dato in più occasioni dalla stessa Cassazione, secondo cui la responsabilità solidale negli appalti «non è applicabile alle pubbliche amministrazioni». La responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, si legge nella sentenza, non è applicabile alle Pa in quanto «in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non preventivamente preventivati e deliberati». La responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, infatti, prevede, che il committente sia responsabile in via solidale con l'appaltatore, per eventuali inadempienze verso i lavoratori, anche quando abbia il primo già saldato al secondo tutto il contro relativo alle opere o al servizio da realizzare. È questo il motivo per cui le Pa devono essere escluse dal suo raggio d'azione. Nel caso delle Pa, conclude, infatti la sentenza, «vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
23 Lug 2019 Torino-Lione: ultimi giorni per la scelta sulle opere, a rischio i fondi dell'Unione europea Manuela Perrone Mancano tre giorni alla scadenza del 26 luglio, la deadline per rispondere all’Inea, l’Agenzia della Commissione europea che ha chiesto ai Governi di Italia e Francia di chiarire formalmente la propria posizione sull’Alta Velocità Torino-Lione. Ma la domanda cade in un momento delicatissimo per l’Esecutivo gialloverde. E il risultato è il buio pesto: da Palazzo Chigi si limitano a far sapere che prima di venerdì Giuseppe Conte potrebbe dare un cenno. In quale senso ancora non si sa. Così come non si può escludere del tutto la richiesta di un’ulteriore proroga, dopo quella già concessa dall’Inea a giugno. L’ipotesi più probabile in queste ore, funestate dal caos treni e dall’assedio della Lega al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, è però quella che l’eventuale risposta di Conte possa limitarsi a descrivere lo stato dell’arte, anche per scongiurare il rischio di perdere i fondi Ue, e dunque di richiamare il via libera lo scorso marzo agli “avis de marchés” per la tratta italiana della galleria di base. Passaggio con cui è stata di fatto aperta la strada alle gare per i tre lotti da 2,3 miliardi, che dovrebbero essere avviate a settembre. Nella stessa missiva, il premier potrebbe ribadire la necessità del confronto con la Francia e con la nuova Commissione Ue (pure per confermare la disponibilità europea a innalzare il contributo dal 40 al 50%). Un pannicello caldo per evitare al M5S di dover far digerire subito agli attivisti il “sì” ufficiale alla Tav. La partita si intreccia inevitabilmente con le tensioni nel Governo. Dopo l’incendio in Toscana che ha provocato ritardi e cancellazioni sulle linee ferroviarie, il vicepremier leghista Matteo Salvini ha assicurato: «Se sarà confermata la pista anarchica, verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni hanno aggredito le forze dell’ordine». Poi la sfida agli alleati M5S: «Da tutti i partiti e dall’intero Governo ci aspettiamo una dura condanna delle violenze e un deciso sì alla Torino Lione». La condanna è arrivata: Conte ha promesso di fare «tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché i colpevoli siano perseguiti e severamente puniti per i disagi creati» e il leader dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha bollato i fatti di Rovezzano come «attentato allo Stato». Ma non è giunto con altrettanta chiarezza il sì all’Alta Velocità. Il premier ha taciuto, Di Maio ha ammonito: «Non si provi a strumentalizzare quanto accaduto per fare il tifo a favore o contro la Torino-Lione». E ha colto l’occasione per ribadire l’esigenza dell’alta velocità «anche al Sud». A inasprire lo scontro tra Lega e M5S anche la notizia, rivelata ieri dal Messaggero, del “licenziamento” via mail da parte di Toninelli di Pierluigi Coppola, l’esperto del Mit che si era dissociato dall’esito negativo dell’analisi costi-benefici sulla Tav condotta dal gruppo di tecnici guidati da Marco Ponti. «Mi sembra che gli italiani abbiano chiesto più “sì”: se l’unico atto di Toninelli sulla Tav è licenziare l’unico professore a favore, non ci siamo», è stata la reazione di
Salvini. Sulla stessa lunghezza d’onda tutte le opposizioni, da Pd al Forza Italia, che parlano di «epurazione». Che Toninelli , bollato dalla Lega come «il ministro ai blocchi», sia il primo a cadere in caso di rimpasto è dato per scontato. Contro di lui si è scatenato anche il fuoco amico. Stavolta, ironia della sorte, per il “sì” del ministero al passante di Bologna. «Si potrà ancora fermare tutto, si potrà, chissà, cambiare un ministro e un sottosegretario, che sembra abbiano perso di vista in questo momento il motivo e gli obiettivi per cui eravamo lì», ha affermato Massimo Bugani, capogruppo M5S a Bologna. Ma soprattutto fedelissimo di Di Maio e di Davide Casaleggio. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
Conflitto di interessi negli appalti e nelle pratiche amministrative: tracciamento e dichiarazioni 23/07/2019 Le Linee Guida 15 dell'Anac sul conflitto di interesse negli appalti confermano la necessità di tracciare le attività svolte nei procedimenti amministrativi, allo scopo di verificare o comunque responsabilizzare i dipendenti in merito alla sussistenza di possibili conflitti. Non solo negli appalti, ove questa necessità è sottolineata dall'articolo 42 del d.lgs 50/2016, ma in generale in tutti i procedimenti amministrativi. Non si deve dimenticare che l'articolo 9, comma 2, del dPR 62/2013 dispone: "La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità". I processi decisionali debbono essere tracciati (esattamente come una spedizione postale), per poter ricostruire chi di volta in volta, passaggio per
passaggio, li abbia movimentati e verificare cosa e quanto tempo ciascuno abbia dedicato al proprio segmento operativo. La necessità di evitare il conflitto di interessi, per gli appalti enfatizzata dall'articolo 42 del codice dei contratti, ma incombente su ogni procedimento ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990 e degli articoli 6, comma 2, e 7, del dPR 62/2013, esige che ciascun dipendente coinvolto nel processo evidenzi, con una specifica dichiarazione di essere o meno in situazione di conflitto di interessi. Nel caso in cui dichiari di incorrere in una situazione di conflitto, il responsabile di servizio o dirigente deve aprire una procedura, anche in contraddittorio, per verificare la portata del conflitto segnalato. Laddove riscontri che il conflitto non sussista, conferma l'incarico al dipendente, spiegandone le ragioni. Qualora rilevi l'effettiva sussistenza del conflitto, sempre sulla base di una specifica motivazione, attribuisce l'incarico ad altro dipendente. Al di là di quanto correttamente indica l'Anac, lo si evince dalla previsione dell'articolo 7, comma 2, del dPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza". Si propone di seguito una scheda generica di tracciamento delle attività, con la sintesi delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi. L'Anac suggerisce di protocollare le varie dichiarazioni. L'esistenza, però, di un fascicolo che racchiude atti, documentazione e queste dichiarazioni potrebbe non rendere necessario il protocollo; in ogni caso potrebbe essere sufficiente un registro specifico per queste dichiarazioni. Ovviamente, se i procedimenti fossero tutti informatizzati, il tracciamento e le connesse dichiarazioni potrebbero molto più agevolmente essere prodotti e rese utilizzando il sistema informativo, che avrebbe anche il pregio di conservarle in specifici registri. Tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo _________________
Anno Numero Pratica Oggetto Richiedente/beneficiario C.F/P. Iva U.O. Responsabile Presa in carico N. registro: ______________ 1 Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in data Dichiarazione __________, per la funzione di: sostitutiva dell’atto di responsabile del procedimento; notorietà, resa attività funzionale all’istruttoria; ai sensi inserimento dati; dell’articolo 47 adozione del provvedimento finale; del dPR funzione di controllo; 445/2000, nella funzione di pareristica; consapevolezz altro (specificare): a delle _____________________________________________________ responsabilità penali previste Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli articoli 6, comma dall’articolo 76 2, e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara: del medesimo dPR 445/2000. di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi; di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi L’omissione delle Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli articoli 6, comma dichiarazioni di 2, e 7, del dpr 62/2013, il/la sottoscritto/a dichiara, per quanto di propria integra, per i conoscenza: dipendenti pubblici, un di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi; comportament di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi per le o contrario ai seguenti ragioni: doveri ___________________________________________________________ d’ufficio, ______________ sanzionabile ai sensi Luogo, _______, data _________, firma ________________________. dell’articolo 16 del dPR ********* 62/2013. Solo nel caso di dichiarazione di non incorrere in situazioni di conflitto di
interessi: Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data _________, firma _______________. ********* N. registro: ______________ Nel caso di dichiarazione di incorrere in situazione di conflitto di interessi: Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del dichiarante/Il dirigente dell’ufficio di appartenenza del dichiarante ha valutato, in contraddittorio no perché ______________________________; sì, in data _____________________, l’insussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le seguenti ragioni: _________________; la sussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le seguenti ragioni: _____________________. In conseguenza revoca l’incarico assegnato al richiedente e con specifico atto incaricherà altro dipendente. Luogo _____________, data _______________ Il responsabile dell’ufficio/Il dirigente ________________________________ Presa in N. registro: ______________ carico 2 Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in Dichiara data __________, per la funzione di: zione sostitutiv responsabile del procedimento; a attività funzionale all’istruttoria; dell’atto inserimento dati; di adozione del provvedimento finale; notorietà, funzione di controllo; resa ai funzione di pareristica; sensi altro (specificare): dell’artic _________________________________________________ olo 47 ________ del dPR 445/2000 Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli , nella articoli 6, comma 2 e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara: consapev olezza di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi; delle di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi responsa bilità Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli penali articoli 6, comma 2, e 7, del dpr 62/2013, il/la sottoscritto/a dichiara, previste per quanto di propria conoscenza:
dall’artic di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi; olo 76 di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi del per le seguenti ragioni: medesim _________________________________________________ o dPR _______________________________ 445/2000 . Luogo, _______, data _________, firma L’omissi ________________________. one delle ********* dichiaraz ioni di Solo nel caso di dichiarazione di non incorrere in situazioni di integra, conflitto di interessi: per i dipenden Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data ti _________, firma _______________. pubblici, ********* un comporta N. registro: ______________ mento Nel caso di dichiarazione di incorrere in situazione di conflitto di contrario interessi: ai doveri d’ufficio, Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del dichiarante/Il sanziona dirigente dell’ufficio di appartenenza del dichiarante ha bile ai valutato, in contraddittorio no perché sensi ______________________________; sì, in data dell’artic _____________________, olo 16 l’insussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le del dPR seguenti ragioni: ____________________; 62/2013. la sussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le seguenti ragioni: _____________________. In conseguenza revoca l’incarico assegnato al richiedente e con specifico atto incaricherà altro dipendente. Luogo _____________, data _______________ Il responsabile dell’ufficio/Il dirigente ________________________________ Presa in N. registro: ______________ carico 3 Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in Dichiara data __________, per la funzione di: zione sostitutiv responsabile del procedimento; a attività funzionale all’istruttoria; dell’atto inserimento dati; di adozione del provvedimento finale; notorietà, funzione di controllo; resa ai funzione di pareristica;
sensi altro (specificare): dell’artic _________________________________________________ olo 47 ________ del dPR 445/2000 Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli , nella articoli 6, comma 2, e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara: consapev olezza di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi; delle di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi responsa bilità Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli penali articoli 6, comma 2, e 7, del dpr 62/2013, il/la sottoscritto/a dichiara, previste per quanto di propria conoscenza: dall’artic olo 76 di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi; del di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi medesim per le seguenti ragioni: o dPR _________________________________________________ 445/2000 _____________________________ . Luogo, _______, data _________, firma L’omissi ________________________. one delle dichiaraz ********* ioni di integra, Solo nel caso di dichiarazione di non incorrere in situazioni di per i conflitto di interessi: dipenden Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data ti _________, firma _______________. pubblici, un ********* comporta N. registro: ______________ mento contrario Nel caso di dichiarazione di incorrere in situazione di conflitto di ai doveri interessi: d’ufficio, Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del dichiarante/Il sanziona dirigente dell’ufficio di appartenenza del dichiarante ha valutato, in bile ai contraddittorio no perché ______________________________; sì, sensi in data _____________________, dell’artic olo 16 l’insussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le del dPR seguenti ragioni: 62/2013. _________________________________________________ ____________; la sussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le seguenti ragioni: _____________________. In conseguenza revoca l’incarico assegnato al richiedente e con specifico atto incaricherà altro dipendente. Luogo _____________, data _______________
Il responsabile dell’ufficio/Il dirigente ________________________________ Tratto da luigioliveri.blogspot.com © Riproduzione riservata Documenti Allegati Linee guida n. 15 D.L. n. 32/2019 Legge n. 55/2019 D.Lgs. n. 50/2019
Fondo di Garanzia per potenziare le infrastrutture idriche: Pubblicato il DPCM 23/07/2019 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019 recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche”. Il Provvedimento, atteso da lungo tempo, che è determinante per la realizzazione delle opere necessarie a contrastare i frequenti fenomeni di siccità che interessano vaste aree del territorio nazionale. Il Fondo è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture idriche e al superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione dei seguenti interventi: a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico; b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino come necessari all’adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità tecnica fissati Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili; c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale di cui alla lettera a) e che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b) e già dotati di proprio finanziamento. Il decreto crea uno specifico fondo di garanzia istituito presso Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che supporterà, oltre agli investimenti per le infrastrutture del servizio idrico integrato, come le reti acquedottistiche o gli impianti fognari e di depurazione, anche quelli riguardanti le dighe, con priorità per quelle destinate all’uso potabile e plurimo. Sono contemplati pure gli interventi previsti dal Piano nazionale nel settore idrico, sia della sezione “invasi” – già adottato lo scorso 17 aprile 2019 - sia degli acquedotti, di prossima adozione. La garanzia dello Stato è prevista anche per quelle opere destinate all’uso potabile che, pur non ricadendo nel Piano, rispondono ai criteri previsti dal decreto; quindi pure quelle non ancora finanziate e avviate, ma necessarie all’adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità tecnica fissati da Arera. Sarà infatti la stessa autorità a definire le modalità di accesso al fondo e, insieme ai Ministeri coinvolti nel processo (ovvero i Ministeri dell’Economia e finanze, Infrastrutture e trasporti, Ambiente e Sviluppo economico), a valutare il rischio delle proposte da ammettere al beneficio del credito. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati DPCM 30 maggio 2019
Riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e Riqualificazione energetica (Ecobonus): dall'Agenzia delle Entrate il limite delle spese detraibili 23/07/2019 In caso di intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, quali sono le possibilità previste per la detrazione fiscale delle spese? quali i limiti di spesa e le possibilità di cessione del credito? A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta 22 luglio 2019, n. 293 con la quale è intervenuta in merito al caso di trasformazione urbanistica di due immobili censiti in C/2 (stalle e locali di deposito) ed un’autorimessa censita in C/6 di proprietà di un unico soggetto, che dopo integrale ristrutturazione sarebbero diventati due unità abitative e un box pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la medesima pianta di ingombro dell’edificio da ristrutturare.
L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che le opere di ristrutturazione edilizia comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, sono da considerare di “trasformazione urbanistica” e come tali soggette al relativo titolo abilitativo. E, quindi, il contribuente che intenda fruire delle detrazioni d’imposta per trasformare un immobile non ad uso abitativo in uno adibito a tale uso, può farlo a condizione che “nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato … in abitativo”. Unico proprietario Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso l'edificio sia di proprietà di un unico soggetto ma siano rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Il concetto di “parti comuni”, infatti, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quindi, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Sismabonus ed Ecobonus In riferimento alle detrazioni per l’intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, la legge di bilancio 2018 ha introdotto nell’articolo articolo 14 del D.L. n. 63/2013 il comma 2-quater, il quale recita: Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
In virtù di questo, le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e al sismabonus, una detrazione nella misura dell’80 o dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o a due classe di rischio sismico inferiore. Detrazione ripartita in dieci quote annuali di pari importo e da applicare su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Tale agevolazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, eseguiti sulle parti comuni, di cui all’articolo 16 bis del TUIR, ed anche alle detrazioni previste per i singoli interventi di efficienza energetica, di cui all’articolo 14, del D.L. n. 63/2013. Cessione del credito Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, prot. 100372, è stato disposto che le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi in esame si applicano le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110. Autorizzazione dei lavori Per poter fruire delle detrazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato i dettami già evidenziati con la risoluzione n. 34/2018 (leggi articolo) e per la quale gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono riconducibili tra quelli relativi all’adozione di misure antisismiche per i quali è possibile fruire del sisma bonus: ciò a condizione che gli stessi concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa. Qualificazione delle opere edilizie che spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, che, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, asserisce che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Inoltre, nello stesso provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo. Detrazioni in assenza di condominio In riferimento alla perplessità espressa dall’interpellante circa la possibilità di fruire della detrazione pur in assenza di un effettivo condominio, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che, sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico che ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Risposta Agenzia delle Entrate 22 luglio 2019, n. 293
Riqualificazione energetica (ecobonus) e Cessione del credito: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali 23/07/2019 Il credito corrispondente alla detrazione per i lavori di riqualificazione energetica può essere ceduto ad una s.r.l. conduttrice di una unità immobiliare dell’edificio oggetto dell’intervento? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 264 del 18 luglio 2019 con la quale ha smentito la soluzione proposta dall'istante con la quale aveva ritenuto di poter perfezionare la cessione del credito corrispondente a qualsiasi conduttore delle unità immobiliari di cui fa parte l’edificio oggetto degli interventi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018). L'Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito immediatamente che il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto dalla società semplice istante a una società (soggetto IRES)
conduttrice di una delle unità abitative site nell’edificio oggetto dei lavori. In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, il comma 2-sexies ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 43 del 2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con il provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari. Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E nonché con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018. In particolare, in ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei
confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Nella successiva circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, chiarito che: nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete; nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va limitato ai soli soggetti che hanno un collegamento con il “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Nel caso di specie, l’esistenza di un contratto di locazione tra l’istante cedente e la società cessionaria non integra di per sé la nozione di “collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione” necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Risposta Agenzia delle Entrate 18 luglio 2019, n. 264
Risparmio energetico, da Enea due software per calcolarlo di Alessandra Marra Le applicazioni gratuite calcolano il risparmio annuo di energia primaria conseguito con l'installazione di chiusure oscuranti e schermature solari Foto: goodluz ©123RF.com 23/07/2019 - Aiutare i professionisti nel calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile che si consegue con l’installazione di chiusure oscuranti e schermature solari. Con questo scopo l’Enea ha messo a disposizione, in forma gratuita, due applicazioni per il calcolo del risparmio annuo di energia, basate su metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento. Chiusure oscuranti: il software per il risparmio energetico
L'applicazione ‘Chiusure Oscuranti’ consente di calcolare il risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguito con l'installazione di chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate. Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla sostituzione dei serramenti e in questo caso devono essere inserite come Schermature Solari e Chiusure oscuranti nel portale Enea dedicato alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica. Schermature solari e risparmio energetico Il software ‘ShadoWindow’, basato su una metodologia coerente con le norme tecniche di riferimento, è stato ideato con l'obiettivo di facilitare l'utente finale nel calcolo del risparmio energetico, che solitamente richiede una procedura lunga e complessa anche con l'ausilio dei software di progettazione e certificazione energetica. L'applicazione è di facile utilizzo e consente agli utenti di pervenire velocemente alla stima del risparmio energetico ottenuto con l'installazione di una schermatura solare a protezione di una superficie vetrata. © Riproduzione riservata
Geotermia, in arrivo incentivi con il decreto FER2 di Paola Mammarella Riunito il tavolo al Mise: per ottenere i bonus, necessari miglioramenti sotto il profilo emissivo e dell’impatto ambientale Foto: www.mise.gov.it 23/07/2019 – Gli incentivi alla geotermia entreranno nel decreto FER2, al momento in fase di definizione. È emerso dopo la riunione di giovedì 18 luglio scorso del tavolo sulla geotermia, istituito a marzo presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) per il confronto con la Regione Toscana, il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (CoSviG) e i Comuni sedi d’impianto. FER2, in arrivo gli incentivi alla geotermia Come riferito da Emiliano Bravi, presidente CoSviG, “per avere accesso agli incentivi dovranno esserci miglioramenti sotto il profilo emissivo e più in generale dell’impatto ambientale: da questo punto di vista il MISE ha preso la nuova legge
toscana come punto di riferimento, a dimostrazione di come l’iniziativa della Regione sia all’avanguardia”. Il Mise ritiene incentivabile, ha spiegato CoSviG, sia la coltivazione della geotermia con totale reiniezione dei fluidi – dove tecnicamente possibile –, sia quella tradizionale dove sono possibili innovazioni che consentano il drastico abbattimento degli impatti ambientali. Bravi ha spiegato che ogni tecnologia per l’abbattimento dell’impatto ambientale ha dei pro e dei contro e che “il MISE ha affermato di essere interessato, più che alle modalità, ad incentivare il raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero il miglioramento degli impatti ambientali”. Regione Toscana: ‘recuperare il tempo perso’ Ricordiamo che la Commissione Europea ha escluso la geotermia dal decreto FER1 temendo che l’intenzione delle autorità italiane, di accrescere le performance ambientali delle installazioni, rendesse la tecnologia troppo costosa. Per questo motivo l’Ue ha ritenuto più giusto lo spostamento in un meccanismo incentivante separato. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si è detto soddisfatto per l’apertura mostrata dal Mise. “Il nuovo decreto del Ministero sulle rinnovabili ancora non c'è – ha precisato l'assessora all'ambiente, Federica Fratoni - è stata presentata solo una griglia. Continua dunque il lavoro e continua il presidio assieme ai Comuni, ma l'apertura del ministero e in particolare del sottosegretario Crippa è sicuramente un passo in avanti". © Riproduzione riservata
Certificato di agibilità e titolo edilizio/SCIA: non c'è collegamento! Il primo non esclude l'abuso edilizio Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 22/07/2019 Tar Toscana: l'immobile che risulta abitabile ma è realizzato in modo difforme dal progetto approvato resta sanzionabile sul piano edilizio e urbanistico Ci risiamo: delle differenze e dei parallelismi anche paradossali tra certificato di agibilità (o SCA, segnalazione certificata di agibilità) e permesso di costruire ne abbiamo già parlato di recente commentando una sentenza del Tar Milano, ma per chiarire ancor meglio il concetto ci viene in soccorso il Tar Toscana, che nella pronuncia 348/2019 ha affermato che l'immobile che risulta abitabile ma è realizzato in modo difforme dal progetto approvato resta sanzionabile sul piano edilizio e urbanistico. Ciò perché i due titoli (agibilità e SCIA o permesso di costruire) infatti non si equivalgono ma sono legati a presupposti diversi e non sovrapponibili. Il paradosso dell'agibilità senza conformità edilizia
Paradosso? A volte sì, ma per la normativa urbanistica non più di tanto visto che i presupposti, appunto, sono diversi. Nel 'nostro' caso, nel lontano 1957 veniva rilasciato il certificato di abitabilità per un fabbricato composto da 4 unità abitative, oltre che per gli appartamenti del primo e del secondo piano, anche per i quattro fondi siti al piano terreno, considerati come unità residenziali che, in effetti, come tali venivano accatastati e commercializzati. Quindi, nel 2012, veniva presentata richiesta di accertamento di conformità in sanatoria per le opere di ristrutturazione e cambio di uso da magazzino a civile abitazione. La richiesta di sanatoria era relativa anche alle modifiche effettuate nell’immobile quanto all’altezza interna di ml 2,58, anziché ml 2,70, dei locali ad uso magazzino, modifiche realizzate in corso d’opera del fabbricato in difformità dalla licenza edilizia del 1956, precisando che nel certificato di abitabilità del 1957 era stata erroneamente riportata la presenza al piano terra di n. 4 appartamenti, anziché 4 fondi ad uso magazzino, con altezza di cm. 230 in contrasto con i requisiti minimi di abitabilità e cioè cm. 270. In data 17.12.2012 l’Amministrazione rilasciava l’attestazione di conformità in sanatoria, ai sensi dell’art.140, comma 6, della legge reg. n.1/2005, che regolarizzava i locali del piano terra come magazzino, non più conformati come unico vano in esecuzione della licenza edilizia del 1956, ma frazionato in più locali con un’altezza diversa da quella autorizzata. Quindi, ad inizio 2013, il proprietario presentava segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per la realizzazione di opere di ristrutturazione interna al fine di modificare la destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione. L'Ufficio Edilizia Privata del Comune richiedeva chiarimenti sui lavori e ne disponeva la sospensione qualora iniziati. Successivamente veniva sollecitata la dimostrazione della conformità dell’intervento proposto con le norme dell’allora vigente Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio Unificato e venivano inoltre riscontrate difformità quanto all’altezza, relativamente alle altre tre unità poste al piano terra del medesimo fabbricato, per le quali erano state presentate istanze di condono per la trasformazione da magazzini ad abitazioni civili. Sulla base del parere dell’Avvocatura comunale, in data 2.12.2013 il Comune comunicava agli interessati l’inefficacia del deposito della SCIA. Da qui il ricorso Edificio agibile ma abusivo: ci può stare. Ecco perché Il Tar non condivide quanto affermato dai proprietari del fabbricato, poiché come rilevato dalla difesa del Comune, la funzione e le modalità di rilascio del certificato di abitabilità sono regolate dall’art. 24 del DPR 380/2001 secondo cui detto certificato accerta “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato…”.
Secondo la norma citata ed il successivo art. 25 la certificazione avviene attraverso la segnalazione certificata di inizio di attività asseverata e documentata dai competenti professionisti. Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono perciò collegati a presupposti diversi e non sovrapponibili, dato che il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, essendo stato sottolineato che i diversi piani possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell'edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza. (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212 id., sez. IV, 24 ottobre 2012 n. 5450; id, sez. V, 30 aprile 2009 n. 2760). E’ dunque paradossalmente possibile che un edificio sia eseguito in difformità dal titolo edilizio rilasciato ma rispetti le norme di igiene, sicurezza e contenimento del consumo energetico indicate dall’art. 24 seguendone che, in tale ipotesi, l'edificio è agibile (e quindi può essere rilasciato il certificato di agibilità), ma difforme dal progetto approvato e quindi sanzionabile dal punto di vista urbanistico-edilizio. Accatastamento e affidamento sono irrilevanti Per il Tar Toscana, infine, sono assolutamente irrilevanti l'accatastamento dei locali e l'affidamento del privato: il primo costituisce solo un adempimento di tipo fiscale, l'altro non può essere tutelato nonostante l'inerzia dell'amministrazione nel reprimere l'abuso edilizio. LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF Allegato
dalle Entrate chiarimenti sul contratto servizio energia Plus Lunedì 22 Luglio 2019 Riqualificazione energetica condomini: dalle Entrate chiarimenti sul contratto servizio energia Plus Sulle aliquote Iva applicabili alle diverse fattispecie Una società chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere le aliquote applicabili alle diverse fattispecie oggetto del contratto servizio energia Plus per utenze domestiche che propone ai propri clienti, prevalentemente condomini. Con la Risposta n. 288/2019, l'Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’allegato II, paragrafi 5 e 6, del citato decreto (in seguito anche “Allegato”) un “contratto servizio energia Plus” si differenzia dal semplice “contratto servizio energia” principalmente: - per la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio che comportano un miglioramento energetico di almeno il 10 per cento; - per l’offerta di uno “strumento finanziario per risparmi energetici” finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un “qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica” (cfr. articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto in commento). Tali requisiti si aggiungono a quelli propri del contratto di energia, disciplinati dal paragrafo 4 dell’Allegato, che il contratto di energia Plus deve comunque possedere, e che, tra l’altro, prevedono la manutenzione ordinaria.
Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, lettera b), del predetto Allegato, “un contratto servizio “Plus” ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche”. Ciò posto, con riferimento all’aliquota IVA applicabile al corrispettivo del Contratto, si ricorda che ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico (…) nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria”. Il citato decreto ministeriale non è mai stato emanato e pertanto la disciplina del contratto servizio energia, nelle versioni semplice e plus, è oggi contenuta nel d. lgs. n. 115 del 2008. La disposizione normativa sopra riportata subordina l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento al verificarsi delle seguenti condizioni: 1. uso domestico dell’energia; 2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servizio energia, anche nella versione plus, fattispecie sopravvenuta mediante una modifica normativa; 3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Ne consegue che, qualora il Contratto utilizzato dall’Istante rispetti concretamente tali presupposti – circostanza quest’ultima di fatto su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria – al relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota agevolata IVA del 10 per cento dato che il citato punto 122) estende l’aliquota agevolata alle “forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura dell’energia” (cfr. risoluzione 1° aprile 2010, n. 28/E). Per quanto riguarda la parte variabile riferita alla fornitura di energia, si precisa che: - ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alle “…..forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento”, mentre “alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria”; - ai sensi del punto 127-bis) della medesima Tabella A, può usufruire dell’aliquota IVA al 10 per cento “la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480mc annui” (cfr. circolare n. 2/E del 2008). Ne consegue che il corrispettivo per la fornitura della componente energia del Contratto può usufruire dell’aliquota IVA al 10 per cento al ricorrere di una delle predette condizioni. Diversamente sarà applicabile l’aliquota IVA ordinaria. In allegato la Risposta n. 288/2019 Allegati dell'articolo Rispostan.288del2019.pdf
QUALITÀ DELLE ACQUE E INQUINANTI EMERGENTI, COME RISOLVERE IL PROBLEMA? Partiamo da un'utile panoramica del quadro normativo e la revisione della direttiva 98/83/CEMa soprattutto: è possibile contrastare la diffusione di queste sostanze pericolose? Forse un modo c'è... Di Redazione Tecnica - 23 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA Vogliamo chiamarle importanti sfide, quelle che stanno sempre più caratterizzando il servizio idrico; fra queste gli effetti sul ciclo idrologico dei cambiamenti climatici(abbondanza/scarsità di precipitazioni) ed una crescente attenzione mista a preoccupazione collegata agli inquinanti definiti “emergenti”. Queste sostanze e/o i loro metaboliti provengono dai diversi settori della chimica, dall’industria dei farmaci, sino ai numerosi prodotti di consumo nella realtà di tutti i giorni e possono ritrovarsi nelle acque destinate al consumo umano, nelle acque reflue, ed in generale nell’ambiente. Le nuove regolamentazioni ambientali promosse a livello comunitario cominciano ad affrontare il problema: è possibile contrastare la diffusione di tali sostanze attraverso limitazioni a monte, ovvero agendo sulla stessa filiera industriale che le produce o ne fa impiego? Qualità delle acque ad uso umano e nuove regolamentazioni: il punto La qualità dell’acqua destinata al consumo umano costituisce un obiettivo di fondamentale importanza ai fini della difesa della salute pubblica. Infatti, le malattie dovute alla contaminazione dell’acqua potabile rappresentano un rischio per la salute umana; per questo motivo, l’attuale normativa prescrive il rispetto di requisiti minimi di salubrità e qualità fisica, chimica, microbiologica e radiologica per le acque potabili. Come si misura la qualità dell’acqua? A tale proposito, per garantire un’elevata qualità dell’acqua erogata agli utenti e minimizzare il rischio associato all’acqua in un sistema di approvvigionamento idropotabile è indispensabile fondare la gestione dei sistemi idrici sull’analisi dei rischi.
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