Consiglio Nazionale dei Geologi

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Consiglio Nazionale dei Geologi
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          23 luglio 2019
Consiglio Nazionale dei Geologi
Quotidiano   Data     23-07-2019
                                        Pagina   III
                                        Foglio   1

Ordine Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi
Quotidiano   Data     23-07-2019
                                        Pagina   22
                                        Foglio   1

                                                              .

Ordine Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi
Rassegna del: 23/07/19
GIORNALE DI SICILIA CATANIA    Edizione del:23/07/19
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Rassegna del: 23/07/19
CORRIERE DELLE ALPI     Edizione del:23/07/19
Consiglio Nazionale dei Geologi
23/07/2019
Consiglio Nazionale dei Geologi
23/07/2019
Consiglio Nazionale dei Geologi
23 Lug 2019

Appalti, la responsabilità solidale tra
committente e appaltatore non si applica
alle Pa
Mauro Salerno

La responsabilità solidale che lega committente-imprenditore e appaltatore nei confronti dei
lavoratori (articolo 29 del Dlgs 276/2003) non si applica alle amministrazioni pubbliche. Meglio:
le Pa non possono essere considerate responsabili delle inadempienze retributive e contributive
verso i lavoratori al pari degli appaltatori perché questo comporterebbe effetti economici non
prevedibili, violando il principio generale della prevedibilità della spesa pubblica. Con questa
motivazione la Corte di Cassazione ha ribadito - con la sentenza n. 19673/2019, depositata ieri-
l'inapplicabilità del principio di responsabilità solidale negli appalti alle amministrazioni
pubbliche.
Il caso nasce in un appalto di pulizie di un Tribunale. Una dipendente aveva chiamato in causa il
proprio datore di lavoro inadempiente (mancata retribuzione) insieme al ministero della
Giustizia in quanto stazione appaltante (committente). In prima istanza il Tribunale di Venezia
aveva accolto il ricorso della dipendente condannando il ministero di Via Arenula al pagamento
delle somme dovute dall'appaltatore,
La Cassazione ha bocciato però l'impostazione seguita dal Tribunale. La sentenza, ricordano i
giudici, contrasta con l'orientamento dato in più occasioni dalla stessa Cassazione, secondo cui
la responsabilità solidale negli appalti «non è applicabile alle pubbliche amministrazioni». La
responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, si legge nella sentenza, non è
applicabile alle Pa in quanto «in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti
pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che
li espongano ad esborsi non preventivamente preventivati e deliberati».
La responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, infatti, prevede, che il
committente sia responsabile in via solidale con l'appaltatore, per eventuali inadempienze verso
i lavoratori, anche quando abbia il primo già saldato al secondo tutto il contro relativo alle opere
o al servizio da realizzare. È questo il motivo per cui le Pa devono essere escluse dal suo raggio
d'azione. Nel caso delle Pa, conclude, infatti la sentenza, «vengono in rilievo interessi di
carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera
pubblica, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri
dipendenti».

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23 Lug 2019

Torino-Lione: ultimi giorni per la scelta
sulle opere, a rischio i fondi dell'Unione
europea
Manuela Perrone

Mancano tre giorni alla scadenza del 26 luglio, la deadline per rispondere all’Inea, l’Agenzia
della Commissione europea che ha chiesto ai Governi di Italia e Francia di chiarire formalmente
la propria posizione sull’Alta Velocità Torino-Lione. Ma la domanda cade in un momento
delicatissimo per l’Esecutivo gialloverde. E il risultato è il buio pesto: da Palazzo Chigi si
limitano a far sapere che prima di venerdì Giuseppe Conte potrebbe dare un cenno. In quale
senso ancora non si sa. Così come non si può escludere del tutto la richiesta di un’ulteriore
proroga, dopo quella già concessa dall’Inea a giugno.
L’ipotesi più probabile in queste ore, funestate dal caos treni e dall’assedio della Lega al ministro
delle Infrastrutture Danilo Toninelli, è però quella che l’eventuale risposta di Conte possa
limitarsi a descrivere lo stato dell’arte, anche per scongiurare il rischio di perdere i fondi Ue, e
dunque di richiamare il via libera lo scorso marzo agli “avis de marchés” per la tratta italiana
della galleria di base. Passaggio con cui è stata di fatto aperta la strada alle gare per i tre lotti da
2,3 miliardi, che dovrebbero essere avviate a settembre. Nella stessa missiva, il premier potrebbe
ribadire la necessità del confronto con la Francia e con la nuova Commissione Ue (pure per
confermare la disponibilità europea a innalzare il contributo dal 40 al 50%). Un pannicello caldo
per evitare al M5S di dover far digerire subito agli attivisti il “sì” ufficiale alla Tav.
La partita si intreccia inevitabilmente con le tensioni nel Governo. Dopo l’incendio in Toscana
che ha provocato ritardi e cancellazioni sulle linee ferroviarie, il vicepremier leghista Matteo
Salvini ha assicurato: «Se sarà confermata la pista anarchica, verificheremo eventuali
collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni hanno aggredito le forze dell’ordine». Poi la
sfida agli alleati M5S: «Da tutti i partiti e dall’intero Governo ci aspettiamo una dura condanna
delle violenze e un deciso sì alla Torino Lione». La condanna è arrivata: Conte ha promesso di
fare «tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché i colpevoli siano perseguiti e severamente
puniti per i disagi creati» e il leader dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha bollato i fatti di
Rovezzano come «attentato allo Stato». Ma non è giunto con altrettanta chiarezza il sì all’Alta
Velocità. Il premier ha taciuto, Di Maio ha ammonito: «Non si provi a strumentalizzare quanto
accaduto per fare il tifo a favore o contro la Torino-Lione». E ha colto l’occasione per ribadire
l’esigenza dell’alta velocità «anche al Sud».
A inasprire lo scontro tra Lega e M5S anche la notizia, rivelata ieri dal Messaggero, del
“licenziamento” via mail da parte di Toninelli di Pierluigi Coppola, l’esperto del Mit che si era
dissociato dall’esito negativo dell’analisi costi-benefici sulla Tav condotta dal gruppo di tecnici
guidati da Marco Ponti. «Mi sembra che gli italiani abbiano chiesto più “sì”: se l’unico atto di
Toninelli sulla Tav è licenziare l’unico professore a favore, non ci siamo», è stata la reazione di
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Salvini. Sulla stessa lunghezza d’onda tutte le opposizioni, da Pd al Forza Italia, che parlano di
«epurazione».
Che Toninelli , bollato dalla Lega come «il ministro ai blocchi», sia il primo a cadere in caso di
rimpasto è dato per scontato. Contro di lui si è scatenato anche il fuoco amico. Stavolta, ironia
della sorte, per il “sì” del ministero al passante di Bologna. «Si potrà ancora fermare tutto, si
potrà, chissà, cambiare un ministro e un sottosegretario, che sembra abbiano perso di vista in
questo momento il motivo e gli obiettivi per cui eravamo lì», ha affermato Massimo Bugani,
capogruppo M5S a Bologna. Ma soprattutto fedelissimo di Di Maio e di Davide Casaleggio.

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Conflitto di interessi negli appalti e nelle pratiche
amministrative: tracciamento e dichiarazioni
23/07/2019

Le Linee Guida 15 dell'Anac sul conflitto di interesse negli appalti confermano la
necessità di tracciare le attività svolte nei procedimenti amministrativi, allo
scopo di verificare o comunque responsabilizzare i dipendenti in merito alla
sussistenza di possibili conflitti. Non solo negli appalti, ove questa necessità è
sottolineata dall'articolo 42 del d.lgs 50/2016, ma in generale in tutti i
procedimenti amministrativi.
Non si deve dimenticare che l'articolo 9, comma 2, del dPR 62/2013 dispone:
"La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in
tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che
consenta in ogni momento la replicabilità".
I processi decisionali debbono essere tracciati (esattamente come una
spedizione postale), per poter ricostruire chi di volta in volta, passaggio per
passaggio, li abbia movimentati e verificare cosa e quanto tempo ciascuno
abbia dedicato al proprio segmento operativo.
La necessità di evitare il conflitto di interessi, per gli appalti enfatizzata
dall'articolo 42 del codice dei contratti, ma incombente su ogni procedimento ai
sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990 e degli articoli 6, comma 2, e 7, del
dPR 62/2013, esige che ciascun dipendente coinvolto nel processo evidenzi, con
una specifica dichiarazione di essere o meno in situazione di conflitto di
interessi.
Nel caso in cui dichiari di incorrere in una situazione di conflitto, il responsabile
di servizio o dirigente deve aprire una procedura, anche in contraddittorio, per
verificare la portata del conflitto segnalato. Laddove riscontri che il conflitto
non sussista, conferma l'incarico al dipendente, spiegandone le ragioni.
Qualora rilevi l'effettiva sussistenza del conflitto, sempre sulla base di una
specifica motivazione, attribuisce l'incarico ad altro dipendente. Al di là di
quanto correttamente indica l'Anac, lo si evince dalla previsione dell'articolo 7,
comma 2, del dPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza".
Si propone di seguito una scheda generica di tracciamento delle attività, con la
sintesi delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi.
L'Anac suggerisce di protocollare le varie dichiarazioni. L'esistenza, però, di un
fascicolo che racchiude atti, documentazione e queste dichiarazioni potrebbe
non rendere necessario il protocollo; in ogni caso potrebbe essere sufficiente
un registro specifico per queste dichiarazioni. Ovviamente, se i procedimenti
fossero tutti informatizzati, il tracciamento e le connesse dichiarazioni
potrebbero molto più agevolmente essere prodotti e rese utilizzando il sistema
informativo, che avrebbe anche il pregio di conservarle in specifici registri.
     Tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo
                                _________________
Anno

Numero Pratica

Oggetto

Richiedente/beneficiario

C.F/P. Iva

U.O. Responsabile

Presa in carico    N. registro: ______________
1
                   Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in data
Dichiarazione      __________, per la funzione di:
sostitutiva
dell’atto di              responsabile del procedimento;
notorietà, resa           attività funzionale all’istruttoria;
ai sensi                  inserimento dati;
dell’articolo 47          adozione del provvedimento finale;
del dPR                   funzione di controllo;
445/2000, nella           funzione di pareristica;
consapevolezz             altro (specificare):
a delle                    _____________________________________________________
responsabilità
penali previste    Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli articoli 6, comma
dall’articolo 76   2, e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara:
del medesimo
dPR 445/2000.             di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
                          di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
L’omissione
delle
                   Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli articoli 6, comma
dichiarazioni di
                   2, e 7, del dpr 62/2013, il/la sottoscritto/a dichiara, per quanto di propria
integra, per i
                   conoscenza:
dipendenti
pubblici, un
                           di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
comportament
                           di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi per le
o contrario ai
                           seguenti ragioni:
doveri
                           ___________________________________________________________
d’ufficio,
                           ______________
sanzionabile ai
sensi
                   Luogo, _______, data _________, firma ________________________.
dell’articolo 16
del dPR                                                 *********
62/2013.
                   Solo nel caso di dichiarazione di non incorrere in situazioni di conflitto di
interessi:
                    Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data _________,
                    firma _______________.

                                                           *********
                    N. registro: ______________
                    Nel caso di dichiarazione di incorrere in situazione di conflitto di interessi:

                        Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del dichiarante/Il dirigente
                         dell’ufficio di appartenenza del dichiarante ha valutato, in contraddittorio no
                         perché ______________________________; sì, in data
                         _____________________,
                         l’insussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le seguenti ragioni:
                         _________________;
                         la sussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le seguenti ragioni:
                         _____________________. In conseguenza revoca l’incarico assegnato al
                         richiedente e con specifico atto incaricherà altro dipendente.

                    Luogo _____________, data _______________
                                             Il responsabile dell’ufficio/Il dirigente
                                            ________________________________

Presa in     N. registro: ______________
carico 2
             Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in
Dichiara     data __________, per la funzione di:
zione
sostitutiv              responsabile del procedimento;
a                       attività funzionale all’istruttoria;
dell’atto               inserimento dati;
di                      adozione del provvedimento finale;
notorietà,              funzione di controllo;
resa ai                 funzione di pareristica;
sensi                   altro (specificare):
dell’artic              _________________________________________________
olo 47                  ________
del dPR
445/2000     Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli
, nella      articoli 6, comma 2 e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara:
consapev
olezza                 di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
delle                  di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
responsa
bilità       Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli
penali       articoli 6, comma 2, e 7, del dpr 62/2013, il/la sottoscritto/a dichiara,
previste     per quanto di propria conoscenza:
dall’artic
                    di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
olo 76
                    di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
del
                    per le seguenti ragioni:
medesim
                   _________________________________________________
o dPR
                    _______________________________
445/2000
.
             Luogo, _______, data _________, firma
L’omissi     ________________________.
one delle
                                           *********
dichiaraz
ioni di      Solo nel caso di dichiarazione di non incorrere in situazioni di
integra,     conflitto di interessi:
per i
dipenden     Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data
ti           _________, firma _______________.
pubblici,                                  *********
un
comporta     N. registro: ______________
mento        Nel caso di dichiarazione di incorrere in situazione di conflitto di
contrario    interessi:
ai doveri
d’ufficio,         Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del dichiarante/Il
sanziona            dirigente dell’ufficio di appartenenza del dichiarante ha
bile ai             valutato, in contraddittorio no perché
sensi               ______________________________; sì, in data
dell’artic          _____________________,
olo 16              l’insussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le
del dPR             seguenti ragioni: ____________________;
62/2013.            la sussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le
                    seguenti ragioni: _____________________. In conseguenza
                    revoca l’incarico assegnato al richiedente e con specifico atto
                    incaricherà altro dipendente.

             Luogo _____________, data _______________
                             Il responsabile dell’ufficio/Il dirigente
                            ________________________________

Presa in     N. registro: ______________
carico 3
             Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in
Dichiara     data __________, per la funzione di:
zione
sostitutiv          responsabile del procedimento;
a                   attività funzionale all’istruttoria;
dell’atto           inserimento dati;
di                  adozione del provvedimento finale;
notorietà,          funzione di controllo;
resa ai             funzione di pareristica;
sensi               altro (specificare):
dell’artic          _________________________________________________
olo 47              ________
del dPR
445/2000     Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli
, nella      articoli 6, comma 2, e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara:
consapev
olezza              di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
delle               di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
responsa
bilità       Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli
penali       articoli 6, comma 2, e 7, del dpr 62/2013, il/la sottoscritto/a dichiara,
previste     per quanto di propria conoscenza:
dall’artic
olo 76              di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
del                 di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
medesim             per le seguenti ragioni:
o dPR              _________________________________________________
445/2000            _____________________________
.
             Luogo, _______, data _________, firma
L’omissi
             ________________________.
one delle
dichiaraz                                   *********
ioni di
integra,     Solo nel caso di dichiarazione di non incorrere in situazioni di
per i        conflitto di interessi:
dipenden     Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data
ti           _________, firma _______________.
pubblici,
un                                          *********
comporta     N. registro: ______________
mento
contrario    Nel caso di dichiarazione di incorrere in situazione di conflitto di
ai doveri    interessi:
d’ufficio,   Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del dichiarante/Il
sanziona     dirigente dell’ufficio di appartenenza del dichiarante ha valutato, in
bile ai      contraddittorio no perché ______________________________; sì,
sensi        in data _____________________,
dell’artic
olo 16              l’insussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le
del dPR             seguenti ragioni:
62/2013.            _________________________________________________
                    ____________;
                    la sussistenza del conflitto di interesse segnalato, per le
                    seguenti ragioni: _____________________. In conseguenza
                    revoca l’incarico assegnato al richiedente e con specifico atto
                    incaricherà altro dipendente.

             Luogo _____________, data _______________
Il responsabile dell’ufficio/Il dirigente
                    ________________________________

                                                    Tratto da luigioliveri.blogspot.com
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Linee guida n. 15
D.L. n. 32/2019
Legge n. 55/2019
D.Lgs. n. 50/2019
Fondo di Garanzia per potenziare le
infrastrutture idriche: Pubblicato il DPCM
23/07/2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019 recante
“Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di
garanzia delle opere idriche”.
Il Provvedimento, atteso da lungo tempo, che è determinante per la
realizzazione delle opere necessarie a contrastare i frequenti fenomeni di
siccità che interessano vaste aree del territorio nazionale.

Il Fondo è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture idriche e al
superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione dei seguenti
interventi:

      a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico;
      b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino come
       necessari all’adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di
       qualità tecnica fissati Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente
       cantierabili;
      c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale di
       cui alla lettera a) e che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b)
       e già dotati di proprio finanziamento.

Il decreto crea uno specifico fondo di garanzia istituito presso Arera (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che supporterà, oltre agli
investimenti per le infrastrutture del servizio idrico integrato, come le reti
acquedottistiche o gli impianti fognari e di depurazione, anche quelli
riguardanti le dighe, con priorità per quelle destinate all’uso potabile e plurimo.
Sono contemplati pure gli interventi previsti dal Piano nazionale nel settore
idrico, sia della sezione “invasi” – già adottato lo scorso 17 aprile 2019 - sia degli
acquedotti, di prossima adozione.

La garanzia dello Stato è prevista anche per quelle opere destinate all’uso
potabile che, pur non ricadendo nel Piano, rispondono ai criteri previsti dal
decreto; quindi pure quelle non ancora finanziate e avviate, ma necessarie
all’adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità tecnica
fissati da Arera.

Sarà infatti la stessa autorità a definire le modalità di accesso al fondo e,
insieme ai Ministeri coinvolti nel processo (ovvero i Ministeri dell’Economia e
finanze, Infrastrutture e trasporti, Ambiente e Sviluppo economico), a valutare il
rischio delle proposte da ammettere al beneficio del credito.

                                                A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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DPCM 30 maggio 2019
Riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e
Riqualificazione energetica (Ecobonus):
dall'Agenzia delle Entrate il limite delle spese
detraibili
23/07/2019

In caso di intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di
riqualificazione energetica di un edificio, quali sono le possibilità previste per la
detrazione fiscale delle spese? quali i limiti di spesa e le possibilità di cessione
del credito?

A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con
la risposta 22 luglio 2019, n. 293 con la quale è intervenuta in merito al caso
di trasformazione urbanistica di due immobili censiti in C/2 (stalle e locali di
deposito) ed un’autorimessa censita in C/6 di proprietà di un unico soggetto,
che dopo integrale ristrutturazione sarebbero diventati due unità abitative e un
box pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la medesima pianta di
ingombro dell’edificio da ristrutturare.
L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che le opere di
ristrutturazione edilizia comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente, sono da considerare di “trasformazione
urbanistica” e come tali soggette al relativo titolo abilitativo. E, quindi, il
contribuente che intenda fruire delle detrazioni d’imposta per trasformare un
immobile non ad uso abitativo in uno adibito a tale uso, può farlo a condizione
che “nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente
che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato … in
abitativo”.

Unico proprietario
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso l'edificio sia di
proprietà di un unico soggetto ma siano rinvenibili parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla
detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti
comuni. Il concetto di “parti comuni”, infatti, pur non presupponendo
l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più
unità immobiliari funzionalmente autonome. Quindi, la locuzione “parti comuni
di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non
soggettivo e va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti
comuni a più possessori.

Sismabonus ed Ecobonus
In riferimento alle detrazioni per l’intervento combinato di riduzione del rischio
sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, la legge di bilancio 2018
ha introdotto nell’articolo articolo 14 del D.L. n. 63/2013 il comma 2-quater, il
quale recita:

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle
detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per
cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il
passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in
dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese
non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
di ciascun edificio.
In virtù di questo, le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti sia alla riduzione del
rischio sismico che alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle
detrazioni previste, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti
comuni degli edifici condominiali e al sismabonus, una detrazione nella misura
dell’80 o dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o a due
classe di rischio sismico inferiore. Detrazione ripartita in dieci quote annuali di
pari importo e da applicare su un ammontare delle spese non superiore ad
euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio.

Tale agevolazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, eseguiti sulle parti comuni, di cui all’articolo 16 bis del
TUIR, ed anche alle detrazioni previste per i singoli interventi di efficienza
energetica, di cui all’articolo 14, del D.L. n. 63/2013.

Cessione del credito
Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19
aprile 2019, prot. 100372, è stato disposto che le modalità di cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2018 per gli interventi in esame si applicano le disposizioni
del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110.

Autorizzazione dei lavori
Per poter fruire delle detrazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato i dettami
già evidenziati con la risoluzione n. 34/2018 (leggi articolo) e per la quale gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o
ad attività produttive sono riconducibili tra quelli relativi all’adozione di misure
antisismiche per i quali è possibile fruire del sisma bonus: ciò a condizione che
gli stessi concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un
intervento di nuova costruzione e che siano rispettate tutte le condizioni
previste dalla norma agevolativa.

Qualificazione delle opere edilizie che spetta al Comune, o altro ente territoriale
competente in tema di classificazioni urbanistiche, che, in sede di rilascio del
titolo amministrativo che autorizza i lavori, asserisce che l’opera consiste in un
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un
intervento di nuova costruzione.
Inoltre, nello stesso provvedimento amministrativo che assente i lavori deve
risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso
del fabbricato in abitativo.

Detrazioni in assenza di condominio
In riferimento alla perplessità espressa dall’interpellante circa la possibilità di
fruire della detrazione pur in assenza di un effettivo condominio, con
la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che,
sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico che ai
fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per
parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di
proprietari.

                                                        A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Risposta Agenzia delle Entrate 22 luglio 2019, n. 293
Riqualificazione energetica (ecobonus) e Cessione
del credito: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle
Entrate sulle detrazioni fiscali
23/07/2019

Il credito corrispondente alla detrazione per i lavori di riqualificazione
energetica può essere ceduto ad una s.r.l. conduttrice di una unità immobiliare
dell’edificio oggetto dell’intervento?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con
la risposta n. 264 del 18 luglio 2019 con la quale ha smentito la soluzione
proposta dall'istante con la quale aveva ritenuto di poter perfezionare la
cessione del credito corrispondente a qualsiasi conduttore delle unità
immobiliari di cui fa parte l’edificio oggetto degli interventi, ai sensi dell’articolo
1, comma 3, lettera a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
Bilancio 2018).

L'Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito immediatamente che il credito
corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica non
può essere ceduto dalla società semplice istante a una società (soggetto IRES)
conduttrice di una delle unità abitative site nell’edificio oggetto dei lavori. In
particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge di Bilancio 2017 ha
introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’articolo 14 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, il comma 2-sexies ai sensi del quale per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro
dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità
media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i
condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con
facoltà di successiva cessione del credito.

L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente
alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 43 del 2013, ivi
compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. Le modalità attuative
della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con
il provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione
del credito con interventi su singole unità immobiliari.

Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E nonché con la circolare del 23
luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo
della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche
introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018. In particolare, in ordine ai soggetti
a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito è stato chiarito,
sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità
illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, che per soggetti
privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché
collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà
essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi
condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti
per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i
lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei
confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti
diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Nella successiva circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, chiarito che:

      nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio
       oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione
       può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non
       hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;
      nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per
       eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a
       favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i
       materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti
       che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il
       rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va limitato
ai soli soggetti che hanno un collegamento con il “rapporto che ha dato origine
alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si
trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una
riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza
pubblica.

Nel caso di specie, l’esistenza di un contratto di locazione tra l’istante cedente e
la società cessionaria non integra di per sé la nozione di “collegamento con il
rapporto che ha dato origine alla detrazione” necessario ai fini della cedibilità
del credito corrispondente alla detrazione medesima.

                                                        A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Risposta Agenzia delle Entrate 18 luglio 2019, n. 264
Risparmio energetico, da Enea due
software per calcolarlo
di Alessandra Marra
Le applicazioni gratuite calcolano il risparmio annuo di energia primaria conseguito con
l'installazione di chiusure oscuranti e schermature solari

Foto: goodluz ©123RF.com

23/07/2019 - Aiutare i professionisti nel calcolo del risparmio annuo di energia
primaria non rinnovabile che si consegue con l’installazione di chiusure oscuranti
e schermature solari.

Con questo scopo l’Enea ha messo a disposizione, in forma gratuita, due
applicazioni per il calcolo del risparmio annuo di energia, basate su metodologie
coerenti con le norme tecniche di riferimento.

Chiusure oscuranti: il software per il risparmio energetico
L'applicazione ‘Chiusure Oscuranti’ consente di calcolare il risparmio annuo di
energia primaria non rinnovabile conseguito con l'installazione di chiusure
oscuranti a protezione di superfici vetrate.

Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla
sostituzione dei serramenti e in questo caso devono essere inserite come
Schermature Solari e Chiusure oscuranti nel portale Enea dedicato alle detrazioni
fiscali per interventi di riqualificazione energetica.

Schermature solari e risparmio energetico
Il software ‘ShadoWindow’, basato su una metodologia coerente con le norme
tecniche di riferimento, è stato ideato con l'obiettivo di facilitare l'utente finale
nel calcolo del risparmio energetico, che solitamente richiede una procedura
lunga e complessa anche con l'ausilio dei software di progettazione e
certificazione energetica.

L'applicazione è di facile utilizzo e consente agli utenti di pervenire velocemente
alla stima del risparmio energetico ottenuto con l'installazione di una
schermatura solare a protezione di una superficie vetrata.

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Geotermia, in arrivo incentivi con il
decreto FER2
di Paola Mammarella
Riunito il tavolo al Mise: per ottenere i bonus, necessari miglioramenti sotto il profilo
emissivo e dell’impatto ambientale

Foto: www.mise.gov.it

23/07/2019 – Gli incentivi alla geotermia entreranno nel decreto FER2, al
momento in fase di definizione. È emerso dopo la riunione di giovedì 18 luglio
scorso del tavolo sulla geotermia, istituito a marzo presso il Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise) per il confronto con la Regione Toscana, il Consorzio
per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (CoSviG) e i Comuni sedi d’impianto.

FER2, in arrivo gli incentivi alla geotermia
Come riferito da Emiliano Bravi, presidente CoSviG, “per avere accesso agli
incentivi dovranno esserci miglioramenti sotto il profilo emissivo e più in generale
dell’impatto ambientale: da questo punto di vista il MISE ha preso la nuova legge
toscana come punto di riferimento, a dimostrazione di come l’iniziativa della
Regione sia all’avanguardia”.

Il Mise ritiene incentivabile, ha spiegato CoSviG, sia la coltivazione della
geotermia con totale reiniezione dei fluidi – dove tecnicamente possibile –, sia
quella tradizionale dove sono possibili innovazioni che consentano il
drastico abbattimento degli impatti ambientali.

Bravi ha spiegato che ogni tecnologia per l’abbattimento dell’impatto ambientale
ha dei pro e dei contro e che “il MISE ha affermato di essere interessato, più che
alle modalità, ad incentivare il raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero il
miglioramento degli impatti ambientali”.

Regione Toscana: ‘recuperare il tempo perso’
Ricordiamo che la Commissione Europea ha escluso la geotermia dal decreto
FER1 temendo che l’intenzione delle autorità italiane, di accrescere le
performance ambientali delle installazioni, rendesse la tecnologia troppo costosa.
Per questo motivo l’Ue ha ritenuto più giusto lo spostamento in un meccanismo
incentivante separato.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si è detto soddisfatto per
l’apertura mostrata dal Mise. “Il nuovo decreto del Ministero sulle rinnovabili
ancora non c'è – ha precisato l'assessora all'ambiente, Federica Fratoni - è stata
presentata solo una griglia. Continua dunque il lavoro e continua il presidio
assieme ai Comuni, ma l'apertura del ministero e in particolare del sottosegretario
Crippa è sicuramente un passo in avanti".

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Certificato di agibilità e titolo edilizio/SCIA:
non c'è collegamento! Il primo non esclude
l'abuso edilizio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 22/07/2019

Tar Toscana: l'immobile che risulta abitabile ma è realizzato in modo difforme dal progetto
approvato resta sanzionabile sul piano edilizio e urbanistico

Ci risiamo: delle differenze e dei parallelismi anche paradossali tra certificato di agibilità (o
SCA, segnalazione certificata di agibilità) e permesso di costruire ne abbiamo già parlato di
recente commentando una sentenza del Tar Milano, ma per chiarire ancor meglio il
concetto ci viene in soccorso il Tar Toscana, che nella pronuncia 348/2019 ha affermato
che l'immobile che risulta abitabile ma è realizzato in modo difforme dal progetto
approvato resta sanzionabile sul piano edilizio e urbanistico. Ciò perché i due titoli
(agibilità e SCIA o permesso di costruire) infatti non si equivalgono ma sono legati a
presupposti diversi e non sovrapponibili.

Il paradosso dell'agibilità senza conformità edilizia
Paradosso? A volte sì, ma per la normativa urbanistica non più di tanto visto che i
presupposti, appunto, sono diversi. Nel 'nostro' caso, nel lontano 1957 veniva rilasciato il
certificato di abitabilità per un fabbricato composto da 4 unità abitative, oltre che per gli
appartamenti del primo e del secondo piano, anche per i quattro fondi siti al piano
terreno, considerati come unità residenziali che, in effetti, come tali venivano accatastati e
commercializzati.

Quindi, nel 2012, veniva presentata richiesta di accertamento di conformità in sanatoria
per le opere di ristrutturazione e cambio di uso da magazzino a civile abitazione.

La richiesta di sanatoria era relativa anche alle modifiche effettuate nell’immobile quanto
all’altezza interna di ml 2,58, anziché ml 2,70, dei locali ad uso magazzino, modifiche
realizzate in corso d’opera del fabbricato in difformità dalla licenza edilizia del 1956,
precisando che nel certificato di abitabilità del 1957 era stata erroneamente riportata la
presenza al piano terra di n. 4 appartamenti, anziché 4 fondi ad uso magazzino, con altezza
di cm. 230 in contrasto con i requisiti minimi di abitabilità e cioè cm. 270. In data
17.12.2012 l’Amministrazione rilasciava l’attestazione di conformità in sanatoria, ai
sensi dell’art.140, comma 6, della legge reg. n.1/2005, che regolarizzava i locali del piano
terra come magazzino, non più conformati come unico vano in esecuzione della licenza
edilizia del 1956, ma frazionato in più locali con un’altezza diversa da quella autorizzata.

Quindi, ad inizio 2013, il proprietario presentava segnalazione certificata inizio attività
(SCIA) per la realizzazione di opere di ristrutturazione interna al fine di modificare la
destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione. L'Ufficio Edilizia Privata del
Comune richiedeva chiarimenti sui lavori e ne disponeva la sospensione qualora
iniziati. Successivamente veniva sollecitata la dimostrazione della conformità
dell’intervento proposto con le norme dell’allora vigente Regolamento Urbanistico e del
Regolamento Edilizio Unificato e venivano inoltre riscontrate difformità quanto
all’altezza, relativamente alle altre tre unità poste al piano terra del medesimo
fabbricato, per le quali erano state presentate istanze di condono per la trasformazione da
magazzini ad abitazioni civili. Sulla base del parere dell’Avvocatura comunale, in data
2.12.2013 il Comune comunicava agli interessati l’inefficacia del deposito della SCIA.
Da qui il ricorso

Edificio agibile ma abusivo: ci può stare. Ecco perché
Il Tar non condivide quanto affermato dai proprietari del fabbricato, poiché come rilevato
dalla difesa del Comune, la funzione e le modalità di rilascio del certificato di
abitabilità sono regolate dall’art. 24 del DPR 380/2001 secondo cui detto certificato
accerta “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato…”.
Secondo la norma citata ed il successivo art. 25 la certificazione avviene attraverso la
segnalazione certificata di inizio di attività asseverata e documentata dai competenti
professionisti.

Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono perciò collegati a
presupposti diversi e non sovrapponibili, dato che il certificato di agibilità ha la
funzione di accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto
delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti, mentre il rispetto delle norme edilizie ed
urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, essendo stato
sottolineato che i diversi piani possano convivere sia nella forma fisiologica della
conformità dell'edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una
loro divergenza. (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212 id., sez. IV, 24 ottobre 2012
n. 5450; id, sez. V, 30 aprile 2009 n. 2760).

E’ dunque paradossalmente possibile che un edificio sia eseguito in difformità dal
titolo edilizio rilasciato ma rispetti le norme di igiene, sicurezza e contenimento del
consumo energetico indicate dall’art. 24 seguendone che, in tale ipotesi, l'edificio è
agibile (e quindi può essere rilasciato il certificato di agibilità), ma difforme dal
progetto approvato e quindi sanzionabile dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Accatastamento e affidamento sono irrilevanti
Per il Tar Toscana, infine, sono assolutamente irrilevanti l'accatastamento dei locali e
l'affidamento del privato: il primo costituisce solo un adempimento di tipo fiscale, l'altro
non può essere tutelato nonostante l'inerzia dell'amministrazione nel reprimere l'abuso
edilizio.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Allegato
dalle Entrate chiarimenti sul contratto servizio energia
Plus

                                                                              Lunedì 22 Luglio 2019

Riqualificazione energetica condomini: dalle Entrate chiarimenti sul contratto servizio
energia Plus
Sulle aliquote Iva applicabili alle diverse fattispecie
Una società chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere le aliquote applicabili alle diverse
fattispecie oggetto del contratto servizio energia Plus per utenze domestiche che propone
ai propri clienti, prevalentemente condomini.

Con la Risposta n. 288/2019, l'Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’allegato II,
paragrafi 5 e 6, del citato decreto (in seguito anche “Allegato”) un “contratto servizio energia
Plus” si differenzia dal semplice “contratto servizio energia” principalmente:

- per la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e
dell’involucro edilizio che comportano un miglioramento energetico di almeno il 10 per
cento;

- per l’offerta di uno “strumento finanziario per risparmi energetici” finalizzato alla
realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e
di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla
produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un “qualsiasi strumento finanziario,
reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o
integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento
dell’efficienza energetica” (cfr. articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto in commento).

Tali requisiti si aggiungono a quelli propri del contratto di energia, disciplinati dal paragrafo
4 dell’Allegato, che il contratto di energia Plus deve comunque possedere, e che, tra l’altro,
prevedono la manutenzione ordinaria.
Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, lettera b), del predetto Allegato, “un contratto servizio
“Plus” ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad
incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al
miglioramento delle prestazioni energetiche”.

Ciò posto, con riferimento all’aliquota IVA applicabile al corrispettivo del Contratto, si
ricorda che ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l’aliquota IVA del 10% è applicabile
alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico (…) nell'ambito del contratto servizio energia, come
definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto
qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria”.

Il citato decreto ministeriale non è mai stato emanato e pertanto la disciplina del contratto
servizio energia, nelle versioni semplice e plus, è oggi contenuta nel d. lgs. n. 115 del 2008.

La disposizione normativa sopra riportata subordina l’applicazione dell’aliquota IVA del 10
per cento al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. uso domestico dell’energia;

2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servizio energia, anche nella versione
plus, fattispecie sopravvenuta mediante una modifica normativa;

3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto
rendimento.
Ne consegue che, qualora il Contratto utilizzato dall’Istante rispetti concretamente tali
presupposti – circostanza quest’ultima di fatto su cui rimane fermo ogni potere di controllo
dell’amministrazione finanziaria – al relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota
agevolata IVA del 10 per cento dato che il citato punto 122) estende l’aliquota agevolata alle
“forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura dell’energia” (cfr.
risoluzione 1° aprile 2010, n. 28/E).

Per quanto riguarda la parte variabile riferita alla fornitura di energia, si precisa che:

- ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’aliquota
IVA del 10% è applicabile alle “…..forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento”, mentre “alle forniture di energia da altre
fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria”;

- ai sensi del punto 127-bis) della medesima Tabella A, può usufruire dell’aliquota IVA al 10
per cento “la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili,
limitatamente a 480mc annui” (cfr. circolare n. 2/E del 2008).

Ne consegue che il corrispettivo per la fornitura della componente energia del Contratto
può usufruire dell’aliquota IVA al 10 per cento al ricorrere di una delle predette condizioni.
Diversamente sarà applicabile l’aliquota IVA ordinaria.

In allegato la Risposta n. 288/2019

Allegati dell'articolo
    Rispostan.288del2019.pdf
QUALITÀ DELLE ACQUE E INQUINANTI
EMERGENTI, COME RISOLVERE IL
PROBLEMA?
Partiamo da un'utile panoramica del quadro normativo e la revisione della
direttiva 98/83/CEMa soprattutto: è possibile contrastare la diffusione di
queste sostanze pericolose? Forse un modo c'è...

Di Redazione Tecnica - 23 luglio 2019   © RIPRODUZIONE RISERVATA

                                                     Vogliamo chiamarle importanti sfide, quelle che stanno sempre
                                                     più caratterizzando il servizio idrico; fra queste gli effetti sul
                                                     ciclo idrologico dei cambiamenti climatici(abbondanza/scarsità
                                                     di precipitazioni) ed una crescente attenzione mista a
                                                     preoccupazione collegata agli inquinanti definiti “emergenti”.

                                                     Queste sostanze e/o i loro metaboliti provengono dai diversi
                                                     settori della chimica, dall’industria dei farmaci, sino ai numerosi
                                                     prodotti di consumo nella realtà di tutti i giorni e possono

ritrovarsi nelle acque destinate al consumo umano, nelle acque reflue, ed in generale nell’ambiente. Le nuove
regolamentazioni ambientali promosse a livello comunitario cominciano ad affrontare il problema: è possibile
contrastare la diffusione di tali sostanze attraverso limitazioni a monte, ovvero agendo sulla stessa filiera industriale
che le produce o ne fa impiego?

Qualità delle acque ad uso umano e nuove
regolamentazioni: il punto
La qualità dell’acqua destinata al consumo umano costituisce un obiettivo di fondamentale importanza ai fini della
difesa della salute pubblica. Infatti, le malattie dovute alla contaminazione dell’acqua potabile rappresentano un
rischio per la salute umana; per questo motivo, l’attuale normativa prescrive il rispetto di requisiti minimi di
salubrità e qualità fisica, chimica, microbiologica e radiologica per le acque potabili.

Come si misura la qualità dell’acqua?
A tale proposito, per garantire un’elevata qualità dell’acqua erogata agli utenti e minimizzare il rischio associato
all’acqua in un sistema di approvvigionamento idropotabile è indispensabile fondare la gestione dei sistemi idrici
sull’analisi dei rischi.
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Mini-panoramica sugli inquinanti emergenti
Sono sostanze nei confronti delle quali è sorto in questi ultimi anni un forte interesse, e rientrano indiverse
tipologie:
– divenuti critici in seguito al cambiamento della normativa sulle acque (ad esempio l’arsenico, per il quale il
valore limite è stato ridotto, con le leggi più recenti, a 1/5 di quello imposto fino al 2003);
– di recente scoperta (ad esempio gli interferenti endocrini);
– di recente diffusione in seguito a cambiamenti tecnologici non direttamente correlati alle acque (ad esempio il
cambiamento della composizione della benzina per aumentarne il potere antidetonante ha spostato l’attenzione dal
piombo al benzene e, in tempi più recenti, al metil-ter-butil etere o MTBE);

– di crescente interesse in quanto specificamente correlati ai materiali in contatto con le acque destinate al
consumo umano o durante il trattamento (ad esempio impurezze metalliche presenti in disinfettanti, coagulanti,
ecc.) o durante la distribuzione (ad esempio monomeri residui presenti nei polimeri utilizzati per
fabbricare tubazioni).
Vanno inoltre ricordati i patogeni emergenti, quali alcuni protozoi (Giardia lamblia, Cryptosporidium) e
alcuni metaboliti algali (tossine derivanti da cianobatteri).

Qual è la normativa vigente sulle acque destinate al consumo umano?
Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con le successive modificazioni, ha attuato la direttiva comunitaria
98/83/CE (di cui parleremo approfonditamente nel prossimo paragrafo) e ha introdotto la vigente disciplina per
le acque destinate al consumo umano.

Sono “acque destinate al consumo umano”:
– le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi
domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in
bottiglie o in contenitori;
– le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione
sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo
11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

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