DDL S. 2053 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e ...
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Senato della Repubblica XVIII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2053 Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo 05/12/2021 - 12:19
Indice 1. DDL S. 2053 - XVIII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 4 1.2.1. Testo DDL 2053 5 1.3. Trattazione in Commissione 12 1.3.1. Sedute 13 1.3.2. Resoconti sommari 14 1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 15 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 16 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021 24 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021 33
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1. DDL S. 2053 - XVIII Leg. 1. DDL S. 2053 - XVIII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2053 XVIII Legislatura Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo Titolo breve: Volo da diporto Iter 15 giugno 2021: in corso di esame in commissione Successione delle letture parlamentari S.2053 in corso di esame in commissione Iniziativa Parlamentare Luca Briziarelli ( L-SP-PSd'Az ) Cofirmatari Massimo Mallegni ( FIBP-UDC ), Simona Pergreffi ( L-SP-PSd'Az ), Massimo Ruspandini ( FdI ), Dieter Steger ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Alberto Barachini ( FIBP-UDC ), Antonio Barboni ( FIBP-UDC ), Massimo Vittorio Berutti ( Misto, IDEA e CAMBIAMO ), Maurizio Campari ( L- SP-PSd'Az ), Stefano Corti ( L-SP-PSd'Az ), Adriano Paroli ( FIBP-UDC ), Gianfranco Rufa ( L- SP-PSd'Az ) Marzia Casolati ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 25 gennaio 2021) William De Vecchis ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 25 gennaio 2021) Umberto Fusco ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 25 gennaio 2021) Gian Marco Centinaio ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2021) Tiziana Nisini ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2021) Stefano Collina ( PD ) (aggiunge firma in data 5 marzo 2021) Gelsomina Vono ( IV-PSI ) (aggiunge firma in data 31 marzo 2021) Valeria Sudano ( IV-PSI ) (aggiunge firma in data 31 marzo 2021) Salvatore Margiotta ( PD ) (aggiunge firma in data 31 marzo 2021) Stefano Candiani ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 19 aprile 2021) Luigi Augussori ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 21 aprile 2021) Simone Bossi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 21 aprile 2021) Emanuele Pellegrini ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 21 aprile 2021) Paolo Ripamonti ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 21 aprile 2021) Maurizio Buccarella ( Misto ) (aggiunge firma in data 21 aprile 2021) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 17 dicembre 2020; annunciato nella seduta n. 284 del 17 dicembre 2020. Classificazione TESEO Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali LINEE AEREE , AEREI DA TURISMO Articoli DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.1,3,8,14), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.1,5,14), ELICOTTERI (Art.1), DELTAPLANI PARAPENDII E ALIANTI (Art.1), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.2,3,4,7,8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2,3,6,7,8,10,12,14), OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI (Artt.3,5), ENTE NAZIONALE PER L' AVIAZIONE CIVILE ( ENAC ) (Artt.4,5), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Artt.4,7), PROVINCE AUTONOME (Artt.8,10,12), REGIONI (Artt.8,10,12), ABROGAZIONE DI NORME (Art.14), COMUNI (Art.13), ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI ( ANCI ) (Art.13), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.13), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.13), SCUOLA SECONDARIA (Art.13), SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (Art.13), SCUOLA ELEMENTARE (Art.13) Relatori Relatore alla Commissione Sen. Maurizio Campari (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 9 giugno 2021) . Assegnazione Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente il 12 gennaio 2021. Annuncio nella seduta n. 290 del 12 gennaio 2021. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2053 1.2.1. Testo DDL 2053 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 2053 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BRIZIARELLI , MALLEGNI , PERGREFFI , RUSPANDINI , STEGER , BARACHINI , BARBONI , BERUTTI , CAMPARI , CORTI , PAROLI , RUFA , CASOLATI , DE VECCHIS , FUSCO , CENTINAIO , NISINI , COLLINA , VONO , SUDANO , MARGIOTTA , CANDIANI , AUGUSSORI , Simone BOSSI , Emanuele PELLEGRINI , RIPAMONTI e BUCCARELLA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2020 Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo Onorevoli Senatori. - Il volo da diporto e sportivo (VDS) è oggi disciplinato dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133. Per volo da diporto e sportivo (VDS) s'intende l'attività di volo effettuata con apparecchi (normalmente detti « ultraleggeri ») dotati di specifiche caratteristiche costruttive definite dalla legge, per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro. A riprova dell'importanza di tale settore, anche l'Unione europea, con l'adozione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, ha recentemente inteso adottare un quadro di riferimento per il VDS che, tra l'altro, offre agli Stati membri importanti opportunità. La citata legge n. 106 del 1985 ha reso possibile la nascita e lo sviluppo del settore nel nostro Paese, sia sul piano economico e turistico che su quello sportivo, culturale e sociale. Negli ultimi decenni l'interesse verso il volo turistico ha registrato una crescita esponenziale: basti pensare che in Italia vi sono circa 600 tra aviosuperfici e campi di volo, 22 aeroporti minori o regionali e approssimativamente 20.000 velivoli ultraleggeri (15.000 a motore e 5.000 per il volo libero). Tale settore è anche in grado di sviluppare un indotto economico considerevole: si pensi solo al fatto che la principale azienda produttrice di velivoli ultraleggeri al mondo è italiana. Tutto ciò conferma la necessità di un intervento per sostenere lo sviluppo del settore, anche attraverso l'aggiornamento e la modifica della normativa di riferimento, così da assicurare il doveroso sostegno delle istituzioni all'intero comparto. Tale percorso è stato positivamente avviato nel corso della presente legislatura attraverso l'adozione di alcuni importanti atti. Con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato mosso un primo passo mediante l'istituzione di un fondo per lo studio preliminare per l'introduzione del volo turistico in Italia con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Inoltre, l'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha accolto all'unanimità la proposta di avviare un affare assegnato per approfondire le questioni legate al volo da diporto e sportivo (VDS), al fine di conoscere lo stato dell'arte e individuare le possibili soluzioni giuridiche ed economiche, vista anche l'incidenza sul settore del citato regolamento (UE) 2018/1139, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile. Il settore è stato oggetto anche di un ordine del giorno inserito nell'approvazione dell'ultima legge di delegazione europea, recentemente approvata in Senato, che impegna il Governo a recepirne le opportunità connesse. Nel corso dello svolgimento del predetto affare assegnato numerosi e significativi spunti di riflessione sono pervenuti da esperti e addetti ai lavori, confermando la necessità di arrivare all'approvazione di un disegno di legge che raccogliesse e mettesse a sistema le proposte avanzate e desse risposta alle criticità e alle Senato della Repubblica Pag. 5
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2053 problematiche emerse negli oltre trent'anni trascorsi dall'approvazione della citata legge n. 106 del 1985. Il presente disegno di legge, che nasce con uno spirito condiviso e unanime, reca quindi disposizioni puntuali che innovano la disciplina oggi vigente in materia di volo da diporto e sportivo (VDS) e introduce norme per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo, inteso come l'attività di volo effettuata con aeromobili, da e verso scali appositi, per il raggiungimento di mete turistiche. L'articolo 1 del disegno di legge, nel fornire finalità e definizioni, elabora una nuova e precisa individuazione dei velivoli adibiti al volo da diporto e sportivo (VDS), con il nuovo limite della massa massima al decollo (MTOM) fissato, per gli aeroplani e gli elicotteri, a 600 chilogrammi. Lo stesso articolo 1, al comma 5, attiva la clausola di opting-out per i velivoli VDS dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2018/1139, prevista dall'articolo 2, paragrafo 8, del predetto regolamento. L'articolo 2 conferma l'attribuzione all'Aero Club d'Italia della competenza in materia di volo da diporto e sportivo. L'articolo 3 reca norme per la sicurezza del volo estendendo l'obbligo di autocertificazione periodica a tutti i velivoli e prevedendo l'introduzione di corsi di aggiornamento sulla sicurezza del volo, i cui dettagli sono demandati ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 4 introduce l'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli di volo e delle abilitazioni rilasciati nell'ambito del VDS ai fini del conseguimento delle licenze di volo dell'aviazione generale, demandandone la definizione dei criteri ad un apposito regolamento. L'articolo 5 riproduce, pressoché fedelmente, le disposizioni sull'uso delle aree per decollo e atterraggio contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, con due fondamentali novità: la prima riguarda la possibilità per i velivoli VDS avanzati di effettuare operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sulle piste degli aeroporti certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) presenti sul territorio nazionale; la seconda riguarda le condizioni cui soggiacciono i velivoli VDS stranieri per volare nello spazio aereo italiano e decollare o atterrare nelle aree preposte. Il successivo articolo 6 incarica le autorità competenti di effettuare la revisione degli spazi aerei che dovesse rendersi necessaria. L'articolo 7 attribuisce una precisa potestà regolamentare sul tema del volo da diporto e sportivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 8 reca norme volte a semplificare le procedure per la realizzazione di aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, quale precondizione per la promozione del volo da diporto e sportivo. Il capo II del disegno di legge reca una serie di disposizioni sull'avioturismo, nel rispetto del riparto di competenze prescritto dalla Costituzione in materia di turismo. Tra tali disposizioni merita di essere segnalata quella di cui all'articolo 11, comma 3, che consente ai piloti dei velivoli VDS impiegati per i voli turistici di assoggettare i redditi percepiti per tale attività al regime fiscale cosiddetto dei « redditi diversi », tipico dei lavoratori sportivi. Il capo III al fine di conservare, rinnovare e costruire una cultura condivisa sul tema del volo, prevede l'istituzione della « Giornata nazionale del volo », per il 19 aprile di ogni anno, e del riconoscimento della « Città dell'aria », con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). DISEGNO DI LEGGE Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO Art. 1. (Finalità e definizioni) 1. Il presente capo reca norme in materia di aviazione civile, al fine di valorizzare e promuovere il volo da diporto e sportivo, aggiornando la relativa disciplina. 2. Ai fini della presente legge per « volo da diporto e sportivo (VDS) » si intende l'attività di volo effettuata con velivoli per volo da diporto e sportivo, o velivoli per volo da diporto e sportivo avanzato, di seguito denominati, rispettivamente, « velivoli VDS » e « velivoli VDS avanzato », per Senato della Repubblica Pag. 6
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2053 scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici. 3. Ai fini della presente legge per « velivolo VDS » si intende un velivolo appartenente a una delle seguenti categorie: a) aeroplani, strutture monoposto e biposto, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non superi i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (Maximum Take-Off Mass - MTOM) registrata non superiore a 600 chilogrammi per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua e a 650 chilogrammi per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua; b) elicotteri, strutture monoposto e biposto, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una massa massima al decollo (MTOM) registrata non superiore a 600 chilogrammi per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua e a 650 chilogrammi per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua; c) alianti, strutture monoposto e biposto, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una massa massima al decollo (MTOM) registrata non superiore a 600 chilogrammi. 4. Ai fini della presente legge per « velivolo VDS avanzato » si intende un velivolo qualificato come avanzato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133. 5. Le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, non trovano applicazione per le categorie di aeromobili di cui al presente articolo. Art. 2. (Competenza in materia di volo da diporto e sportivo) 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dell'Aero Club d'Italia (AeCI) per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso dei velivoli di cui all'articolo 1, comma 3, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 7, l'AeCI adotta gli atti conseguenti di propria competenza. 3. Le tariffe fissate dall'AeCI per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 3. (Norme per la sicurezza del volo) 1. I velivoli VDS sono sottoposti ad autocertificazione triennale relativamente alla corretta manutenzione del motore e della cellula, secondo le modalità definite dal costruttore. In relazione agli obblighi di comunicazione, si applicano, per quanto compatibili, le relative disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133. 2. Per i velivoli di VDS avanzato, l'obbligo di cui al comma 1 comprende quanto previsto in merito all'autocertificazione di conformità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133. 3. L'obbligo di cui al comma 1 decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i velivoli di VDS avanzato già sottoposti all'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, l'obbligo decorre dalla scadenza di tale autocertificazione. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 7, individua tempi e modi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento periodici sulla sicurezza del volo. Art. 4. Senato della Repubblica Pag. 7
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2053 (Criteri di valutazione dei titoli di volo e delle abilitazioni) 1. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'AeCI e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), individua i criteri per la valutazione dei titoli di volo e delle abilitazioni rilasciati nell'ambito del VDS ai fini del conseguimento delle licenze di volo dell'aviazione generale. Art. 5. (Uso delle aree di decollo e atterraggio) 1. I velivoli VDS possono effettuare il decollo, l'atterraggio e il rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, nonché su aree occasionali, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di comprovate esigenze di sicurezza o di ordine pubblico. 2. I velivoli VDS avanzati possono, altresì, effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sulle piste degli aeroporti in possesso del prescritto certificato rilasciato dall'ENAC, presenti sul territorio nazionale. 3. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo. 4. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all'interno degli spazi aerei controllati sono effettuati esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. In prossimità di aeroporti e di installazioni militari, dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'AeCI. 5. I velivoli VDS provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano e a decollare e atterrare nelle aree di cui al comma 1 se: a) dispongono di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di immatricolazione del velivolo; b) sono regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004; c) sono utilizzati per scopi non commerciali; d) sono pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile. Art. 6. (Revisione degli spazi aerei) 1. Entro due anni dalla data entrata in vigore della presente legge, le autorità competenti effettuano, ciascuna per le parti di competenza, la revisione degli spazi aerei e definiscono i criteri di utilizzo degli stessi per adeguarli all'evoluzione tecnologica dei velivoli impiegati per il volo da diporto e sportivo. Art. 7. (Disciplina regolamentare) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta i regolamenti attuativi delle disposizioni contenute nella presente legge disciplinando, in particolare: a) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e della condotta degli aeromobili VDS; Senato della Repubblica Pag. 8
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2053 b) l'attività di addestramento al volo su velivoli VDS privi di motore; c) l'attività di addestramento al volo su velivoli VDS provvisti di motore; d) l'attività di addestramento per il conseguimento del titolo di istruttore VDS; e) l'attività di aggiornamento per la sicurezza del volo; f) i parametri tecnici per la progettazione e la costruzione degli aeromobili VDS provvisti di motore, ad ala fissa e ad ala rotante; g) i requisiti di equipaggiamento avionico ai fini della navigazione in spazi aerei controllati e per l'uso degli aeroporti; h) il titolo di volo e le abilitazioni necessarie ai fini della navigazione in spazi aerei controllati e per l'uso degli aeroporti, e la relativa disciplina transitoria; i) le limitazioni sulla circolazione aerea e di sicurezza; l) i controlli e le sanzioni in materia di volo da diporto e sportivo; m) la prevenzione dell'abusivismo nel settore del volo da diporto e sportivo. Art. 8. (Semplificazioni procedurali per la realizzazione di aviosuperifici, idrosuperfici ed elisuperfici) 1. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, come definite dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, nonché al fine di accrescere la qualità e l'efficienza di quelle esistenti, gli interventi edilizi per la realizzazione di hangar per rimessaggio, officine per la manutenzione, punti di rifornimento carburante, moduli abitativi adibiti a servizio di foresteria, bar, ristoranti, punti di ristoro, nonché ogni altra pertinenza o struttura servente delle predette superfici sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Nel caso di aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e fermo restando il prosieguo delle attività qualora antecedenti all'istituzione del vincolo. La destinazione d'uso dei manufatti realizzati ai sensi del presente comma non è in alcun modo modificabile. 3. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici, idrosuperfici o elisuperfici, è sempre consentita la modifica della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche dell'edificio preesistente. L'incremento planivolumetrico è sempre consentito nel limite massimo del 30 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e purché ciò non comporti una riduzione dell'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli. Gli interventi edilizi di cui al presente comma sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome effettuano una ricognizione delle aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici presenti sul territorio. Entro i successivi sessanta giorni dall'effettuazione della ricognizione di cui al primo periodo, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti per renderli compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 5. Ove sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico, le regioni e le province autonome possono, con riguardo a specifiche superfici individuate ai sensi del comma 4, ridurre il limite massimo di incremento planivolumetrico consentito ai sensi del comma 3. Capo II Senato della Repubblica Pag. 9
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2053 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVIOTURISMO Art. 9. (Finalità e definizioni) 1. Il presente capo reca norme per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo al fine di sostenere lo sviluppo turistico italiano agevolando il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, salvaguardare, consolidare e sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici e delle elisuperfici aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse. 2. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e delle norme adottate dalle regioni e dalle province autonome in materia di turismo. 3. Ai fini della presente legge si intende per: a) « avioturismo »: l'attività di volo effettuata con aeromobili da e verso scali avioturistici per il raggiungimento di mete turistiche; b) « scalo avioturistico »: le strutture, dotate di area idonea al decollo e all'atterraggio, all'approdo aereo, o a servire unicamente o precipuamente l'aviazione da diporto effettuata con aeromobili, VDS e di aviazione generale turistica e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) « servizi complementari »: servizi di manutenzione e rifornimento dei velivoli, ospitalità e ristoro per gli equipaggi e i passeggeri, nonché ogni altro servizio turistico; d) « attività avioturistica »: le attività di ricezione e ospitalità dei piloti e dei loro equipaggi esercitate dal gestore dello scalo avioturistico, anche nella forma di associazioni, società di capitali o di persone, attraverso l'utilizzazione dello scalo in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche che vi insistono. Art. 10. (Scali avioturistici) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome effettuano una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio regionale o provinciale. 2. Nei centottanta giorni successivi alla ricognizione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono i criteri di individuazione e classificazione degli scali avioturistici rilevati, fermo restando l'obbligo di prevedere cinque categorie, in ordine crescente, in ragione delle strutture di cui ciascuno scalo avioturistico dispone, nonché dei servizi da esso offerti o ad esso correlati. Art. 11. (Volo turistico) 1. Gli aeroclub, le scuole di volo e le associazioni sportive presenti sul territorio nazionale possono effettuare voli per finalità turistico-ricreative della durata massima di un'ora, con decollo e atterraggio presso lo stesso punto, anche previa corresponsione di un corrispettivo. 2. I velivoli VDS impiegati per i voli turistici di cui al comma 1 devono essere pilotati da soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore. 3. Ai redditi derivanti dall'attività di volo turistico, percepiti dai soggetti di cui al comma 2, si applica, su istanza dei medesimi soggetti, il regime di cui al combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 12. (Promozione dell'avioturismo) 1. Le regioni e le province autonome promuovono l'avioturismo nell'ambito della programmazione Senato della Repubblica Pag. 10
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2053 turistica adottata periodicamente, attraverso iniziative e stanziamenti a valere sul bilancio regionale o provinciale. 2. Per la promozione dell'avioturismo, le regioni e le province autonome utilizzano, altresì, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo incrementate di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo disciplina, con proprio decreto, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 da parte delle regioni e delle province autonome. Nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome è riconosciuta priorità ai progetti finalizzati alla promozione di itinerari avioturistici interregionali, in ordine crescente in ragione del numero di regioni o province autonome coinvolte. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL VOLO Art. 13. (Istituzione della « Giornata nazionale del volo » e del riconoscimento « Città dell'aria ») 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 19 aprile quale « Giornata nazionale del volo ». 2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema del volo. 4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una cultura condivisa sul tema del volo, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie e incontri. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. È istituito il riconoscimento di « Città dell'aria » per i comuni italiani le cui storia e tradizioni siano legate all'aeronautica. 6. Il riconoscimento di cui al comma 5 è attribuito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sulla base di apposito regolamento adottato dalla medesima associazione. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 14. (Disposizioni finali) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, a quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento (UE) 2018/1139. 2. La legge 25 marzo 1985, n. 106, è abrogata. Senato della Repubblica Pag. 11
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione 1.3. Trattazione in Commissione Senato della Repubblica Pag. 12
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.3.1. Sedute 1.3.1. Sedute collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2053 XVIII Legislatura Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo Titolo breve: Volo da diporto Trattazione in Commissione Sedute di Commissione primaria Seduta 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente N. 202 (pom.) 9 giugno 2021 N. 203 (pom.) 15 giugno 2021 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione) N. 208 (pom.) 6 luglio 2021 Senato della Repubblica Pag. 13
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari 1.3.2. Resoconti sommari Senato della Repubblica Pag. 14
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica 1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, XVIII Legislatura comunicazioni) 1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) Senato della Repubblica Pag. 15
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, XVIII Legislatura comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 collegamento al documento su www.senato.it LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021 202ª Seduta Presidenza del Presidente COLTORTI Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli. La seduta inizia alle ore 14,15. IN SEDE REFERENTE (1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni (Esame e rinvio) Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Cioffi, illustra il provvedimento in titolo, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di costruzioni. La relazione illustrativa ricorda i principali provvedimenti assunti, a partire dagli anni '70, per disciplinare i vari aspetti dell'attività edilizia e sottolinea come la sovrapposizione di norme e l'evoluzione intervenuta nel settore nel corso degli anni rendano ormai necessaria l'introduzione di una disciplina organica che, aggiornando le regole sull'intero settore delle costruzioni e non solo dell'edilizia, consenta il superamento delle criticità che si presentano quotidianamente nella pratica applicativa, faccia chiarezza sulle procedure e adegui i contenuti normativi al mutato contesto socio- economico e territoriale. In particolare, il nuovo quadro giuridico dovrebbe essere impostato su tre pilastri, ai quali possono essere ricondotti i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega. Il primo pilastro è quello della disciplina delle attività edilizie, volto a ridefinire le procedure tecnico-amministrative e i provvedimenti sanzionatori tesi a regolare le trasformazioni del territorio e del patrimonio edilizio esistente. Il secondo pilastro dovrebbe riguardare la sicurezza delle costruzioni, con l'obiettivo di riordinare la disciplina tecnica sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti. Il terzo pilastro dovrebbe essere quello della sostenibilità ambientale delle costruzioni, la cui applicazione dovrebbe essere estesa oltre gli aspetti presi in considerazione dalla normativa attualmente vigente ed essere riferita a tutte le tipologie di costruzioni. Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo. Il comma 1 contiene la delega, mentre il comma 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi cui attenersi per Senato della Repubblica Pag. 16
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, XVIII Legislatura comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 il suo esercizio. In particolare, con i decreti legislativi si dovrà procedere all'aggiornamento e alla revisione delle categorie di intervento edilizio, introducendo una chiara distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di trasformazione del suolo inedificato, anche in funzione dell'incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto dell'obiettivo di consumo del suolo a saldo zero. Si dovrà inoltre prevedere una razionalizzazione dei processi amministrativi, in un'ottica di semplificazione e di progressiva digitalizzazione dei procedimenti, nonché dei titoli abilitativi, definendo anche nuovi criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi e verificando l'efficacia della ripartizione delle destinazioni d'uso in macro-categorie funzionali. Occorrerà rivedere la disciplina dell'accertamento di conformità, anche attraverso l'individuazione univoca delle diverse fattispecie, sia con rifermento alle costruzioni nuove che a quelle esistenti, nonché procedere alla definizione di nuovi assetti organizzativi per la demolizione degli abusi edilizi. Si prevede inoltre di dare attuazione alle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di anagrafica delle costruzioni, di formazione degli operatori e di criteri per l'aggiornamento delle nuove tecniche per le costruzioni e di procedere a ridefinire e aggiornare il regime sanzionatorio in relazione alle violazioni delle norme vigenti in materia edilizia. Per quanto riguarda la sicurezza delle costruzioni, si dovrà pervenire ad una definizione organica della normativa di riferimento, ponendo attenzione al rapporto tra rischio e sicurezza e declinando il concetto di sicurezza in un quadro di sostenibilità generale e di appropriate analisi costi-benefici. Sarà poi necessario rivedere le finalità della disciplina sulla certificazione di agibilità degli edifici, che deve essere concepita non come procedimento amministrativo esclusivamente correlato all'esecuzione di interventi edilizi, ma come certificazione resa da professionista abilitato, soggetta a periodica verifica o aggiornamento, e che consideri la destinazione d'uso degli stessi edifici ed il potenziale rischio atteso per l'interferenza con persone o cose. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla revisione del processo di autorizzazione sismica, in un'ottica di semplificazione ed efficienza che consenta di coniugare la necessità dei controlli con l'efficacia degli interventi, anche con riferimento alle attività relative al collaudo statico. Occorrerà inoltre definire norme e procedure più snelle in materia di agibilità post-evento, anche prevedendo specifici interventi in tema di strutture temporanee di grande impatto sulla sicurezza delle persone. Sarà necessario introdurre una disciplina specifica per le opere legate al dissesto idrogeologico e al rischio incendio nelle costruzioni, individuando un sistema di controlli e di autorizzazioni per le opere di interesse statale. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale delle costruzioni, il Governo dovrà definire criteri indicativi della sostenibilità ambientale applicabili a tutte le categorie di costruzioni e non esclusivamente agli edifici, come attualmente previsto dalla normativa vigente, nonché individuare ulteriori parametri di valutazione, quali la qualità acustica, la gestione dei materiali derivanti dall'attività di demolizione, l'utilizzo di materiali riciclati, l'efficientamento energetico e l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero. La diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni potrebbe inoltre essere incentivata con la previsione di un apposito sistema premiante. Oltre all'introduzione di una disciplina transitoria che consenta di prevenire i possibili effetti distorsivi della riforma sui procedimenti in corso e sugli strumenti urbanistici vigenti, al comma 3 si prevede che con i decreti legislativi si proceda al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in modo da garantire la coerenza, la semplificazione e l'aggiornamento del quadro normativo complessivo, nel rispetto dei princìpi dettati nella legislazione e nella giurisprudenza dell'Unione europea. Sempre nella medesima ottica, sarà necessario introdurre l'indicazione esplicita delle norme abrogate. I commi da 4 a 6 definiscono le procedure e la tempistica per la predisposizione e l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo tra l'altro che, con atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengano individuate forme di consultazione degli ordini professionali, dei consigli nazionali della rete delle professioni tecniche e delle associazioni di rappresentanza di costruttori e di altri operatori. Senato della Repubblica Pag. 17
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, XVIII Legislatura comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 8 stabilisce che entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere adottate disposizioni integrative e correttive, sulla base di una relazione presentata alle Camere che indichi le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le motivazioni dell'intervento normativo proposto. Si apre la discussione generale. Il senatore SANTILLO (M5S), in qualità di primo firmatario, illustra le finalità del disegno di legge in esame, che è volto a semplificare un quadro normativo estremamente complesso, nel quale non solo i privati, ma anche i professionisti del settore hanno difficoltà ad orientarsi. È dunque necessario adottare un nuovo codice che disciplini in maniera chiara e onnicomprensiva tutti i profili dell'edilizia, operando una generale sburocratizzazione. Osserva che un punto di partenza potrebbe essere costituito dal lavoro che, per quanto a lui noto, sarebbe già stato compiuto in passato all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il senatore MARGIOTTA (PD) conferma che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, durante il precedente Governo, aveva svolto un lavoro approfondito di rivisitazione della normativa in materia di edilizia, ma era poi mancato il veicolo normativo adatto in cui collocarlo e, in particolare, era stato ritenuto che da un punto di vista della tecnica legislativa la soluzione migliore sarebbe stata una delega legislativa. Per cui, il provvedimento in esame potrebbe servire esattamente a ridare vita a tutto quel lavoro, autorizzando il Governo a trasfonderlo in un decreto legislativo. La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) concorda pienamente con quanto dichiarato dal senatore Santillo circa la necessità per gli operatori del settore delle costruzioni di avere un unico testo normativo di riferimento, che superi la frammentarietà delle fonti e risolva le attuali incertezze interpretative e applicative. Il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, che costituisce l'obiettivo del disegno di legge in esame, può costituire inoltre l'occasione per dare uniformità a talune procedure, come ad esempio quelle relative agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per la rigenerazione urbana a saldo zero, che sono spesso molto diverse nei vari territori, nonché per semplificare la modulistica da utilizzare, sempre nell'ottica di rendere più facile la vita ai cittadini e di agevolare l'attività delle imprese e dei professionisti che operano nel settore. Con riferimento ad alcuni dei princìpi da osservare nell'esercizio della delega indicati nel provvedimento, sottolinea l'urgenza di riformare la disciplina in materia di accertamento di conformità, al fine di superare le criticità che si riscontrano in occasione degli interventi su edifici la cui costruzione è risalente nel tempo, in relazione ai quali le difformità che oggi vengono riscontrate spesso dipendono dalla diversità dei criteri e dei sistemi di rilevazione attualmente utilizzati. Appare poi necessario approfondire le problematiche sottese alla certificazione di agibilità degli edifici: si tratta di una procedura complessa, il cui aggiornamento periodico rischia di comportare oneri eccessivi per i cittadini. Occorre infine individuare la definizione più precisa possibile dei criteri in materia di sostenibilità ambientale delle costruzioni, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Il senatore FEDE (M5S) si sofferma sulle problematiche relative all'accertamento della conformità edilizia, evidenziando come, nella fase di applicazione della disciplina del cosiddetto "superbonus", sia emerso che lievi difformità nella realizzazione di parti degli edifici rispetto al titolo edilizio originario, che molto spesso dipendono dalla minor precisione dei metodi di costruzione e di accertamento utilizzati nel passato rispetto agli attuali - si pensi ad esempio alle piccole differenze riscontrate nell'altezza dei solai - rendano di fatto impossibile usufruire delle agevolazioni. Si tratta dunque di avere il coraggio di utilizzare l'occasione offerta dal disegno di legge in esame per risolvere tali Senato della Repubblica Pag. 18
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, XVIII Legislatura comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 problematiche: certamente non si tratta di sanare l'abusivismo, ma di fare uno sforzo per rendere più semplice la vita ai cittadini. Il seguito dell'esame è rinviato. La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,55. IN SEDE REDIGENTE (797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura (Discussione e rinvio) Il relatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, che istituisce il libretto dell'infrastruttura per ciascuna infrastruttura viaria che comprenda ponti, viadotti o gallerie (articolo 1, comma 1). Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano a tutte le infrastrutture viarie ricadenti nel territorio nazionale. Per le opere e i lavori realizzati in data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, le disposizioni del provvedimento in esame sono complementari e integrative alle norme attinenti: al Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 23 del codice di contratti pubblici; al Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, nonché all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto Genova). Il disegno di legge si compone di 7 articoli. L'articolo 1 prevede che l'ente gestore dell'infrastruttura viaria debba redigere il libretto, conservarlo e aggiornarlo con cadenza non superiore a 5 anni. Sul libretto: sono annotate le informazioni relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale; sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria; sono programmati gli interventi di manutenzione. La produzione del libretto, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura o a singole parti della stessa. Al momento della stipula di un contratto d'appalto di manutenzione è resa, da parte dell'ente gestore, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento in esame. Alla compilazione del libretto provvede un tecnico abilitato secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall'ente gestore o, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi. Ai sensi dell'articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, enti locali, ANAS, concessionarie delle tratte autostradali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ognuno per quanto di propria competenza, devono: individuare, sulla base di una serie di criteri, le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza e le misure tese a favorirne la manutenzione programmata; redigere un catasto delle infrastrutture, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base alle seguenti classificazioni: a) pericoloso nell'immediato; b) necessarie indagini; c) conforme. Nell'ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata la redazione di un catasto del sottosuolo al fine di mappare le reti di sottoservizi collegate all'infrastruttura in oggetto. Ai sensi dell'articolo 3, per i manufatti che ricadono nelle aree al cui interno sono comprese le Senato della Repubblica Pag. 19
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, XVIII Legislatura comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, ai sensi del suddetto articolo 2, il libretto deve essere predisposto entro 12 mesi dall'avvenuta individuazione delle aree. Per i manufatti che ricadono in aree esondabili a rischio frana e, nei comuni classificati a rischio sismico 1 e 2, per quelli realizzati anteriormente al 1980, il libretto deve essere comunque predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ai sensi dell'articolo 4, il professionista incaricato, all'atto di predisporre il libretto e in occasione di ogni aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni: a) attestazione di conformità alla originaria configurazione dell'infrastruttura, nel caso in cui il manufatto non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche; b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'infrastruttura in relazione alle attuali condizioni di esercizio della stessa, nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto o siano stati prescritti, in sede di redazione del libretto, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza. Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a), il professionista incaricato propone all'ente gestore, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi 12 mesi, l'idoneità del manufatto sotto il profilo sia statico che funzionale o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene all'impiantistica. L'articolo 5 prevede che il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali inerenti alla predisposizione del libretto debba avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non inferiore a 10 anni e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza, adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e complessità dell'infrastruttura. L'articolo 6 rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: l'approvazione dello schema tipo del libretto; l'indicazione dei contenuti e delle modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso; la definizione delle modalità per la gestione online e l'accessibilità, da parte dei soggetti interessati, del catasto delle infrastrutture e del libretto. L'articolo 7 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Prefetture il controllo sugli adempimenti indicati nel provvedimento in esame da parte degli enti gestori. In conclusione, sottopone a tutti i colleghi l'opportunità - già condivisa dai componenti del suo Gruppo, a partire dalla senatrice Pergreffi, capogruppo in Commissione - di intervenire in fase emendativa sull'articolo 1, al fine di estendere l'oggetto del provvedimento per ricomprendervi anche gli impianti a fune, alla luce dei recenti tragici eventi. Il seguito della discussione è rinviato. (2037) URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo (2053) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo (Discussione congiunta e rinvio) Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, che derivano dagli approfondimenti svolti dall'8a Commissione nel corso dell'esame dell'affare assegnato sul volo da diporto e che sono frutto di un'ampia condivisione. Il disegno di legge n. 2037, presentato dal senatore Urso insieme ad altri senatori del gruppo Fratelli d'Italia, si compone di 14 articoli, che introducono un nuovo quadro per la disciplina del volo da diporto o sportivo sostitutivo della normativa vigente. L'articolo 1 chiarisce che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende l'attività di volo per scopi Senato della Repubblica Pag. 20
DDL S. 2053 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, XVIII Legislatura comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021 ricreativi, diportistici e sportivi effettuata su aeromobili, con o senza motore, che abbiano le caratteristiche specificate nell'allegato 1 della proposta nonché le attività di volo libero disciplinate dal successivo articolo 3. L'articolo 2 indica le competenze in materia di addestramento e di rilascio delle licenze e delle abilitazioni per la conduzione degli aeromobili per lo svolgimento delle quali il Ministero delle infrastrutture si avvale dell'Aero Club d'Italia (AeCI). Gli articoli da 3 a 5 sono dedicati al volo libero, quale attività fisica, motoria e sportiva svolta nel rispetto delle regole del volo a vista diurno e dei regolamenti vigenti per gli spazi aerei impegnati, mediante velivoli privi di motore, che rientrano nella categoria degli attrezzi sportivi propulsivi. Vengono definiti i titoli e le qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di istruttore di volo e delle nuove attività di accompagnatore e guida di volo libero, mentre la disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo libero (accertamento dell'idoneità psicofisica, corsi per il conseguimento delle qualifiche professionali e delle licenze di volo, coperture assicurative, requisiti di sicurezza, riconoscimento delle licenze ottenute all'estero) è demandata ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture su proposta dell'AeCI. L'articolo 6 prevede l'adozione di un ulteriore regolamento del Ministro delle infrastrutture per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo con aeromobili VDS provvisti di motore. Tale regolamento dovrà definire anche la disciplina transitoria per i titoli di volo già rilasciati nonché la normativa da applicare agli aeromobili già iscritti nel registro di cui allo statuto dell'AeCI. L'articolo 7 indica le modalità per la diffusione di eventuali disposizioni limitative delle attività di volo che impattino sulle attività di VDS, mentre l'articolo 8 reca una modifica al codice della navigazione di coordinamento rispetto alle disposizioni introdotte. Gli articoli da 9 a 13 individuano nel dettaglio le sanzioni da applicare nel caso di violazione delle norme introdotte. L'articolo 14 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti. Il disegno di legge n. 2053, presentato dal senatore Briziarielli insieme a senatori dei gruppi della Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomie e Gruppo Misto, all'articolo 1, introduce finalità e definizioni. Con l'articolo 2, similmente al disegno di legge n. 2037, viene confermata l'attribuzione all'AeCI della competenza in materia di attività preparatoria per l'uso dei velivoli per il volo da diporto e sportivo e di relativa certificazione. L'articolo 3 reca norme per la sicurezza del volo. L'articolo 4 stabilisce poi che vengano individuati i criteri per la valutazione dei titoli di volo e delle abilitazioni rilasciati nell'ambito del VDS ai fini del conseguimento delle licenze di volo dell'aviazione generale. L'articolo 5 disciplina l'uso delle aree per il decollo e l'atterraggio dei velivoli VDS. L'articolo 6 prevede che le autorità competenti procedano ad adeguare all'evoluzione tecnologica dei velivoli impiegati per il volo da diporto e sportivo gli spazi aerei e i criteri per il loro utilizzo. L'articolo 7, in analogia con quanto previsto dal disegno di legge n. 2037, affida a regolamenti del Ministro delle infrastrutture il compito di definire la disciplina dei vari aspetti del volo. Con l'articolo 8 vengono introdotte una serie di semplificazioni in materia edilizia per facilitare la realizzazione di nuove aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici o di strutture ad esse collegate nonché la realizzazione di interventi su aviosuperfici già esistenti. Gli articoli da 9 a 12 contengono disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo, quale strumento per sostenere lo sviluppo turistico italiano agevolando il diporto aereo. A tal fine si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sui loro territori e si introduce la possibilità per gli aeroclub, le scuole di volo e le associazioni sportive di effettuare voli finalità turistico-ricreative. Uno specifico stanziamento incrementa poi le risorse da trasferire alle regioni per promuovere l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente. L'articolo 13 istituisce la "Giornata nazionale del volo", per il 19 aprile di ogni anno, nonché il Senato della Repubblica Pag. 21
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