Comune di VINOVO Provincia di TORINO
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Comune di VINOVO Provincia di TORINO Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 22/11/2010 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02/07/2012 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/02/ 2016 Pubblicazione web 17/01/2013
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Principi e finalità Articolo 3 - Competenze del Sindaco Articolo 4 - Diritti degli animali TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 5 - Tutela Animali Articolo 6 - Animali liberi Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 8 - Detenzione di animali Articolo 9 - Divieti generali Articolo 10 - Abbandono di animali Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli Articolo 13 - Avvelenamento di animali Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, segnali Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino TITOLO III - CANI Articolo 18 - Definizione Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche Articolo 22 - Aree e percorsi destinati ai cani Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio Articolo 28 - Documenti da portare al seguito Pagina di 24 2
TITOLO IV - GATTI Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi Articolo 33 - Alimentazione dei gatti Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà Articolo 35 - Sterilizzazione Articolo 36 - Cantieri Articolo 37 - Custodia gatti randagi TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA Articolo 38 - Fauna selvatica Articolo 39 - Fauna esotica TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 42 - Sanzioni Articolo 43 - Vigilanza Articolo 44 - Riferimenti normativi Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme Articolo 46 - Norme transitorie Glossario dei termini usati nel regolamento Pagina di 24 3
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo Articolo 1 - Oggetto del Regolamento uomo - animale, promuove politiche ed 1. Il presente regolamento ha lo scopo di iniziative volte a fornire un supporto per il promuovere il benessere e la tutela degli animali, mantenimento e la cura degli animali a favore favorendo e diffondendo i principi di corretta delle fasce disagiate di cittadini che detengono convivenza con la specie umana. animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in Articolo 2 - Principi e finalità difficoltà possano continuare a vivere con il 1. Il Comune di Vinovo, di seguito solo proprio animale domestico anche presso le Comune, in base all'articolo 2 della Costituzione strutture pubbliche e private convenzionate con italiana, riconosce la libertà di ogni individuo il Comune stesso. singolo od associato di provvedere al benessere 4. Il Comune al fine di favorire la corretta degli animali presenti sul territorio cittadino, convivenza fra specie umana ed animale, quale strumento che favorisce lo sviluppo della promuove e sostiene iniziative ed interventi personalità, la convivenza nella diversità e la rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia equilibri ecologici ed etologici che interessano le e della vecchiaia. Il Comune in accordo con la popolazioni animali ivi esistenti. Dichiarazione Universale dei Diritti degli 5. Il Comune individua nella tutela dei diritti Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la degli animali uno strumento finalizzato al sede dell'UNESCO a Parigi, e con la rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri Convenzione europea per la protezione degli viventi ed in particolare verso le specie più animali da compagnia di Strasburgo del 1987, deboli. riconosce alle specie animali non umane diritto 6. Il Comune ritenendo che il rapporto con ad un'esistenza compatibile con le proprie gli animali concorra al pieno sviluppo della caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal persona umana, contrasta ogni atto di fine l’Amministrazione promuove l'informazione discriminazione nei confronti dei possessori di e la sensibilizzazione della cittadinanza animali. Contrasta altresì ogni comportamento attraverso campagne educative e pubblicazioni finalizzato ad impedire la presenza di animali intese ad aumentare la conoscenza degli animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta che ostacoli la serena convivenza fra la specie e sana convivenza fra specie umana e fauna umana e quella animale. urbana. 7. Il Comune promuove, anche in 2. Il Comune, allo scopo di favorire collaborazione con altri soggetti pubblici e/o l'affidamento degli animali che vivono in stato di privati, attività didattico-culturali rivolte a cattività presso le proprie strutture ricettive e/o favorire la conoscenza e il rispetto degli animali quelle convenzionate, organizza e promuove nonché il principio della convivenza con gli politiche, iniziative e campagne di stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione sensibilizzazione nonché attività di informazione animalista della propria città ed incoraggia le mirate ad incentivare l'adozione degli animali forme espressive che attengono al rispetto ed alla abbandonati e finalizzate ad arginare il difesa degli animali. fenomeno del randagismo. 8. Il Comune in quanto soggetto pubblico 3. Il Comune anche in collaborazione con le deputato in via generale alla protezione degli Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo Pagina di 24 4
animali sul proprio territorio, può a tal fine realizzazione dei propri programmi ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese l’Amministrazione potrà avvalersi delle le associazioni di volontariato, le guardie zoofile associazioni di volontariato presenti sul territorio o soggetti a tale scopo individuati. comunale, con i Servizi Veterinari dell'Azienda 9. Il Comune promuove, nell'ambito delle Sanitaria Locale di Torino, con l'Ordine di proprie competenze, metodi alternativi alla Medici Veterinari della Provincia di Torino, con sperimentazione animale nella ricerca scientifica. le Istituzioni Provinciali e Regionali. Articolo 3 - Competenze del Sindaco Articolo 6 - Animali liberi 1. Al Sindaco spetta la vigilanza sulla 1. Il Sindaco con propria ordinanza può osservanza dei regolamenti generali e locali disporre misure di cattura e monitoraggio relativi alla protezione degli animali, nonché sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di l'attuazione delle disposizioni previste nel controllo numerico mediante sterilizzazione presente regolamento anche mediante l'adozione degli animali liberi presenti sul territorio di specifici provvedimenti applicativi. cittadino. Articolo 4 - Diritti degli animali 1. Il Comune si adopera a diffondere e Articolo 7 - Definizioni ed ambito di promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli applicazione animali dalle leggi vigenti, denunciando e 1. Ai fini del presente Regolamento, la perseguendo ogni manifestazione di definizione generica di animale, quando non maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi. esattamente specificata, si applica a tutte le 2. Le modifiche e gli assetti del territorio tipologie e razze di animali da affezione e non ed dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, animali sono legati per la loro esistenza. tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà. 2. Sono fatte salve le norme contenute nella TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI legislazione speciale. Articolo 5 - Tutela Animali 1. Il Comune tramite la Polizia Municipale e Articolo 8 - Detenzione di animali le Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei 1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la diritti degli animali, attua l'attività conseguente sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le alle politiche per i diritti degli stessi e vigila norme dettate per la sua tutela ed il suo sull’attuazione del presente Regolamento, oltre benessere. che sul rispetto della normativa vigente in 2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi materia di benessere animale, anche a seguito titolo custoditi dovranno essere accuditi ed degli accertamenti svolti dagli Organi alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le competenti e delle segnalazioni di cittadini e condizioni di salute. Dovranno essere inoltre associazioni di volontariato animalista. fatti visitare e curare da medici veterinari 2. Per lo svolgimento delle proprie attività di ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda controllo la Polizia Municipale opera in necessario. collaborazione con le autorità sanitarie. Per la 3. Il privato cittadino possessore dell'animale Pagina di 24 5
e le associazioni animaliste che abbiano in affido condizioni igienico-sanitarie o fatte salve gli animali devono impegnarsi a: specifiche necessità di cura e tutela degli - impedire la proliferazione se non di fronte alla animali in maniera difforme alle singole certezza di collocare idoneamente la cucciolata; esigenze di ogni specie, anche in caso di - informarsi, anche tramite i volontari custodia temporanea, ogni animale dovrà essere dell’ENPA e/o altre associazioni animalistiche, accudito e curato secondo le necessità tipiche sui metodi più opportuni per il contenimento della specie. delle nascite; 5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o - sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul in condizioni tali da rendere impossibile il territorio. controllo quotidiano del loro stato di benessere 4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o psicofisico o privarli dei necessari contatti custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere costantemente la possibilità di soddisfare le permanentemente animali su terrazze o balconi proprie fondamentali esigenze relative alle senza possibilità alcuna di accesso all'interno proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e dell'abitazione e di integrazione con il nucleo comportamentali. familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o Articolo 9 - Divieti generali scatole. 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi 6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a maltrattamento o comportamento lesivo nei violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, confronti degli animali e che contrasti con le utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in vigenti disposizioni normative. ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che 2. E' vietato tenere animali in spazi angusti impediscono all'animale di manifestare i in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, comportamenti tipici della specie. eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, 7. E' vietato addestrare animali appartenenti scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od a specie selvatiche fatte salve le necessarie eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché autorizzazioni previste dalla legislazione privarli dell'acqua e del cibo necessario o vigente. sottoporli a rigori climatici tali da causare 8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico sofferenze psico-fisiche anche temporanee. divertimento in contrasto con la normativa 3. E' vietato tenere animali all'esterno vigente ed in particolare a scopo di scommesse. sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel Sono tassativamente vietate le lotte ed i caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata combattimenti fra animali in qualunque forma alle dimensioni dell'animale, sufficientemente organizzati. coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; 9. Chiunque a livello imprenditoriale intenda dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata intraprendere o promuovere forme di gioco, da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle lotterie od intrattenimenti anche in occasione di intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in da animali vivi e comunque di regalare in tali ambienti che possano risultare nocivi per la occasioni animali vivi a qualsiasi titolo ha salute dell'animale. l’obbligo di assicurare adeguate condizioni di 4. E' vietato detenere l'animale in carenti igiene nonché l’obbligo di garantire l’integrità Pagina di 24 6
psico-fisica agli animali ivi utilizzati. La locomozione in movimento su terra ed acqua. E' cessione a qualsiasi titolo deve essere consentito limitatamente alle biciclette e nelle accompagnata da un documento nel quale si aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, attesta che colui che riceve l’animale si impegna ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad a mantenerlo nel rispetto delle norme del affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile presente regolamento. L’attestazione dovrà l'uso della pettorina in luogo del collare. E' essere messa a disposizione degli organi di comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo. vigilanza se richiesta. 16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre 10. E' vietato regalare animali vivi in omaggio prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della a scopo pubblicitario. normativa vigente, non possono essere ceduti o 11. E' vietato su tutto il territorio comunale venduti se non identificati con l'inserimento del colorare artificialmente gli animali; è altresì microchip. vietato detenere, esporre e vendere animali 17. E' vietato catturare animali randagi e/o colorati artificialmente. vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti 12. E' vietato trasportare o detenere animali, e con i modi previsti dalla vigente normativa e per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei dal presente Regolamento. La cattura e custodia bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui temporanea è ammessa dal privato cittadino su bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo. autorizzazione verbale degli organi di vigilanza 13. E' vietato trasportare o detenere animali in al fine di facilitare il recupero dell’animale dal condizioni o con mezzi tali da procurare loro, personale all’uopo incaricato dal Comune. anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni 18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di animali per motivi esclusivamente estetici. trasporto regolamentati da specifica normativa, è 19. E' vietato strappare o manomettere cartelli vietata la detenzione di animali in strutture e/o o comunicati del Comune contenenti prescrizioni spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli sugli animali, è del pari vietato affiggerne con appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) contenuti contrastanti con le prescrizioni del dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza presente Regolamento e della legislazione e numero degli animali; tali contenitori devono vigente in materia. essere tali da proteggere gli animali da 20. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su intemperie o lesioni, consentire una adeguata tutto il territorio del Comune tranne che ai ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione medici veterinari e alle persone in possesso di eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali essere assicurato l'adeguato apporto idrico e o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato nutritivo in base alle esigenze delle specie Zoofilo. trasportate. 21. Sono vietati, su tutto il territorio del 14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici. allontanare forzatamente le specie aviarie ivi 22. E' vietato allevare animali da pelliccia, compreso distruggere i siti di nidificazione tranne che per uso da affezione, su tutto il durante il periodo della riproduzione e del territorio comunale. successivo svezzamento, ovvero porre in atto 23. E' vietato, nella pratica dell'accattonaggio, qualsiasi forma di maltrattamento. utilizzare animali in stato di incuria, 15. E' vietato condurre o far correre animali denutrizione, precarie condizioni di salute, in legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di evidente stato di maltrattamento, impossibilitati Pagina di 24 7
alla deambulazione o comunque sofferenti per le Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' animali di affezione su autoveicoli altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di 1. Il conducente di un autoveicolo deve qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali provvedere a che l'animale trasportato non abbia di cui sopra saranno confiscati a cura degli la possibilità di oltrepassare con la testa la Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a incaricato. terzi o a se stesso. 24. Le violazioni alle disposizioni del presente 2. Ferme restando le norme previste dal articolo sono punite con la sanzione Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali amministrativa pecuniaria da un minimo di su autoveicoli deve adottare tutte le misure € 50,00 ad un massimo di € 500,00. necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi. Articolo 10 - Abbandono di animali 3. Il conducente deve comunque assicurare 1. E' severamente vietato abbandonare all'animale: qualsiasi tipo di animale, sia domestico che - areazione del veicolo; selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona - in caso di viaggi prolungati: che esotica, in qualunque parte del territorio somministrazione di acqua, cibo e soste. comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi 4. Deve inoltre essere vietata la esposizione tipologia di corpo idrico. ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o 2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non di freddo, per periodi comunque tali da custodire con le debite cautele cani e/o animali compromettere il benessere e/o il sistema pericolosi di proprietà o di cui si abbia il fisiologico dell'animale. possesso, la detenzione o la custodia. 5. Devono comunque essere evitate durante 3. E' vietato affidare la custodia di animali a il trasporto sofferenze all'animale. persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla Articolo 13 - Avvelenamento di animali sicurezza altrui. 1. E' severamente vietato a chiunque 4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto modo da mettere in pericolo l'incolumità di qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, persone, altri animali e/o provocare il alimenti contaminati da sostanze velenose e/o danneggiamento di cose. materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. [È altresì vietata la detenzione, Articolo 11 - Detenzione di cani od altri l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento animali in proprietà confinanti con la preparato in maniera tale da poter causare pubblica via o con altra proprietà privata intossicazioni o lesioni al soggetto che lo 1. Le recinzioni della proprietà privata, ingerisce]. Sono da escludere dal divieto le confinante con altre strade pubbliche o con altre operazioni di derattizzazione, disinfestazione e proprietà private, devono essere costruite e deblatizzazione, che devono essere eseguite con conservate in modo idoneo per evitare che modalità tali da non interessare o nuocere in l'animale possa scavalcarle, superarle od alcun modo ad altre specie animali, affiggendo oltrepassarle con la testa o possa mordere od cartelli di avviso e schede tossicologiche con arrecare danni a persone ed animali che si l'indicazione dell'antidoto. trovino dall'altra parte della recinzione. 2. I medici veterinari, privati od operanti Pagina di 24 8
all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono antiattraversamento, cartellonistica segnalare al Comune tutti i casi di 1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato avvelenamento di animali di cui vengano a rilevato un frequente attraversamento di animali conoscenza. In detta segnalazione dovranno da sottoporre a tutela, possono essere installati, a essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si cura degli uffici competenti, gli idonei sono verificati e, ove individuato, il tipo di rallentatori del traffico. veleno utilizzato. 2. In dette zone possono essere installati 3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento anche appositi segnali di pericolo per nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a l'attraversamento di animali che dovrà indicare, ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della con apposita figura stilizzata, la specie di volta tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà in volta interessata ai singoli attraversamenti. emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad Articolo 15 - Detenzione di animali nelle essa collegate. abitazioni [4. Le operazioni di derattizzazione e 1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, disinfestazione sono eseguite da imprese sesto comma del presente Regolamento ed in specializzate, sono effettuate con modalità tali da osservanza di quanto previsto dalla legislazione non nuocere in alcun modo alle persone e alle vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova altre specie animali non bersaglio e sono costruzione deve essere consentita la detenzione pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi di animali. esposti nelle zone interessate con almeno cinque 2. Gli alloggiamenti devono avere giorni lavorativi d’anticipo. caratteristiche tali da garantire condizioni 5. Al termine delle operazioni di cui al comma 4, igieniche adeguate in relazione alla salute delle il responsabile della ditta specializzata provvede persone e degli animali. alla bonifica del sito mediante il ritiro delle 3. La detenzione degli animali deve esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di comunque assicurare la non insorgenza di altri animali disinfestati. inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza 6. il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui della quiete del vicinato deve avvenire nel al comma 2, da immediate disposizioni per rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai l’apertura di un’indagine da effettuare in sensi dell'articolo 844 Codice Civile. collaborazione con le altre Autorità competenti. Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali 7. Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento vivi della violazione di cui al comma 1, provvede ad 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in individuare le modalità di bonifica del luogo materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di interessato dall’avvelenamento nonché a vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto segnalare con apposita cartellonistica e a alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro intensificare i controlli da parte delle Autorità adempimento amministrativo ed il rispetto delle preposte]. disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e [Articolo così modificato dalla Deliberazione CC n° 48 del 02/07/2012] regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia. Articolo 14 - Attraversamento di animali, 2. I locali adibiti all'attività commerciale rallentatori di traffico, barriere dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto Pagina di 24 9
il profilo igienico secondo le norme vigenti. venduti. Il trattamento e la conservazione dei 3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il dati personali dell’acquirente dovranno normale benessere e le necessarie cure se malati, conformarsi alle disposizioni di cui la D.lgs del dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, 30 giugno 2003 n. 196. facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti 8. Ogni animale venduto, compresi quelli ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere agli animali deve essere idoneo alla dimensione, accompagnato da certificazione veterinaria indole, razza e numero di esemplari. In attestante la buona salute dell'esemplare. Tale particolare, il numero degli esemplari custoditi certificato avrà validità pari a 10gg. dovrà, per ciascuna specie, essere sempre 9. E' vietato esporre animali ammalati o compatibile con numero e tipologia delle debilitati. Per le femmine gravide e/o con strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati evitare situazioni di sovraffollamento. Deve spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata comunque essere garantita libertà di movimento l'esposizione di animali all'esterno dei negozi all'animale nonché la possibilità di assumere la sulla pubblica via. posizione eretta. 10. E' vietata l'esposizione di animali in 4. Deve essere sempre garantito vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo stessa dovrà essere munita di tenda in grado di secondo le esigenze della specie. E' comunque assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di vietata la somministrazione di cibo costituito da esposizione non dovrà comunque superare la animali vivi alla presenza o in vista di terzi o metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà comunque estranei alla conduzione della attività derogare a quanto sopra qualora all'interno delle commerciale. strutture posizionate in vetrina sia presente una 5. Nelle ore notturne deve essere assicurato zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi l'oscuramento da fonti luminose esterne e alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine durante la chiusura infrasettimanale deve essere di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, assicurata la somministrazione di cibo acqua e la l'esercente affigge un apposito avviso, ben giusta illuminazione. visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli 6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno orari di esposizione. essere collocati in strutture separate atte ad 11. E' vietato affiancare animali appartenenti a assicurarne l'isolamento per il periodo necessario specie competitrici sia in esposizione che all'espletamento dei controlli sanitari e degli all'interno del negozio. interventi terapeutici del caso. 12. E' vietato vendere animali ai minori di 7. Tutti coloro che detengono animali a anni 18. scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere 13. La vendita di animali a minori di anni 18 e apposito registro di carico e scarico degli animali superiori a 14 è ammessa previo assenso scritto in entrata ed in uscita su conforme modello dell’esercente la patria potestà. predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario 14. Le violazioni alle disposizioni del presente dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che articolo sono punite con la sanzione fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione amministrativa pecuniaria da un minimo di dello stesso. Il predetto registro dovrà essere € 80,00 ad un massimo di € 500,00. costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi Pagina di 24 10
da installarsi in forma temporanea sul amministrativa pecuniaria da un minimo di territorio cittadino € 80,00 ad un massimo di € 500,00. 1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto a nulla osta igienico-sanitaria che viene rilasciata TITOLO III - CANI dall’ASL - servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va Articolo 18 - Definizione presentata almeno 30 giorni prima della 1. Al cane, considerato fra gli animali il più manifestazione, con la medesima va indicata e sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre dichiarata: la tipologia e la durata della attività alle normali e dovute necessità fisiologiche da espletare, il numero degli animali presenti, la (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono loro provenienza e le relative specie e razze, gli riconosciute precise necessità che attengono spazi adibiti al ricovero, all'attività ed nello specifico all'attività fisica quotidiana. all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il Articolo 19 - Attività motoria e rapporti fine non commerciale dell'attività. sociali 2. L'attendamento di strutture circensi e 1. Il proprietario o detentore di un cane simili è soggetto titolo autorizzativo rilasciato dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le dal Comune, per la disciplina delle concessioni caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività di aree alle attività dello spettacolo viaggiante, motoria durante la quale potrà espletare i propri circhi e simili, nonché soggetto al rispetto dei bisogni fisiologici. criteri individuati dalla Commissione Scientifica 2. I cani custoditi in recinto devono poter CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma effettuare almeno due uscite giornaliere (si della Legge 150/1992 e successive modificazioni consigliano tre uscite al giorno). Tale obbligo che dettano regole dettagliate volte a garantire il non sussiste qualora il recinto abbia una benessere psico-fisico delle diverse specie superficie di almeno quattro volte superiore a animali, con particolare attenzione alla custodia, quella minima (8 metri quadrati per ogni capo agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, adulto, fatte salve esigenze particolari di razza) all'alimentazione e alla sicurezza. richiesta dalla L.R. n° 34/1993, art. 1. Il recinto 3. E' vietata la partecipazione a dovrà essere almeno parzialmente dotato di manifestazioni espositive di cani e di gatti di età copertura, di pavimentazione in materiale inferiore ai quattro mesi. La partecipazione a tali lavabile antisdruciolo, essere ripulito manifestazioni è consentita agli animali di età quotidianamente dalle deiezioni dell’animale. superiore a condizione che abbiano idonea Nel recinto deve essere sempre disponibile copertura vaccinale per le malattie individuate e apposito ricovero (cuccia) e ciotola con acqua. Il segnalate dal Servizio Veterinario dalla ASL. ricovero deve essere dimensionato alla taglia del 4 La norma di cui al punto precedente non si cane, al fine di garantire adeguato confort e applica alle Associazioni animaliste e riparo dalle intemperie, deve essere in materiale ambientaliste (regolarmente iscritte al Registro facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato provinciale del volontariato) nell'ambito delle nella parte coperta e più riparata del recinto. iniziative a scopo di adozione. 5. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena Pagina di 24 11
1. E' vietato detenere cani legati o a catena se rispondono i proprietari e/o detentori. non in casi di effettiva e particolare necessità e 4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai secondo quanto stabilito dal successivo comma . commi 1 e 2 sono punite con la sanzione 2. Se indispensabile l'uso della catena, deve amministrativa pecuniaria da un minimo di comunque essere assicurato all'animale il libero € 50,00 ad un massimo di € 500,00. movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere cani agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo “Si definisce: aereo posto ad altezza di almeno 1.5-2 metri da a) “Area di sgambatura per cani”: area verde terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque comunale, opportunamente recintata e segnalata metri. La lunghezza della catena non dovrà con un cartello riportante la dicitura “Area di essere inferiore a cinque metri o maggiore in sgambatura per cani” e le norme generali di relazione allo spazio disponibile e tenuto conto comportamento da tenersi all’interno dell’area, del benessere animale. E' comunque vietato l'uso ove è consentito l'accesso ai cani anche non del collare a strozzo. tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché 3. Le violazioni alle disposizioni del presente sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto articolo sono punite con la sanzione delle norme contenute nel presente regolamento; amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. b) “Proprietario/Conduttore”:persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe aree pubbliche canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da responsabilità civili e penali sul comportamento altro detentore è consentito l'accesso a tutte le degli animali in suo affidamento, anche aree pubbliche o di uso pubblico compresi temporaneo, nel caso di accesso alle suddette parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad aree di sgambatura. eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi 1. Le aree di sgambatura per cani sono aree per l'infanzia. Il Sindaco con ordinanza motivata costituite al fine di migliorare il benessere dei può vietare nei giardini pubblici ai cani in caso cani attraverso la libera attività motoria in spazi di sicurezza e igiene pubblica. ampi, riservati ed opportunamente protetti 2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al rispetto alla restante utenza del verde pubblico. guinzaglio, di lunghezza non superiore a due 2. E’ onere e obbligo del Comune metri, nonché anche muniti di apposita provvedere periodicamente, o quando se ne museruola per i cani di indole mordace. La ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo museruola deve essere di materiale atossico, sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da disinfestazione, alla disinfezione e allo impedire ai cani di mordere, ma non di bere. svuotamento dei cestini. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno 3. I fruitori dell’area sono tenuti a rispettare i l'obbligo della museruola. seguenti oneri e obblighi: 3. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio comunale, ne Pagina di 24 12
a) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area i) A garanzia dell'igiene e del decoro di sgambatura è riservato esclusivamente ai dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori e ai loro cani; proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di b) E’ vietato l’accesso ai cani non identificati attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni; ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina. j) E' fatto obbligo di raccogliere eventuali c) I proprietari/conduttori per accedere deiezioni del proprio cane e provvedere a all'area di sgambatura, devono portare al seguito depositarle negli appositi contenitori presenti il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i nell'area di sgambatura; loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la k) Gli utilizzatori dell'area di sgambatura necessità, a tutela dell'incolumità degli altri devono sempre assicurarsi che i cancelli siano utenti (persone e cani) eventualmente presenti chiusi correttamente, tanto in ingresso che in nell'area; uscita. d) Se all’interno dell'area si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli 4. Salvo diverse disposizioni, l'area di introdotti successivamente, al fine di prevenire sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per eventuali situazioni di pericolo, i proprietari dei l'area verde di cui essa fa parte. In deroga a cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare quanto previsto il Comune può decidere l'area con il cane in propria custodia; l’apertura/chiusura delle aree al di fuori degli e) I proprietari/conduttori possono lasciare orari previsti per manifestazioni ed iniziative liberi i propri cani nell'area di sgambatura legate agli animali. L’amministrazione purché ciò avvenga sotto il loro costante Comunale, a suo insindacabile giudizio, si controllo, dopo aver verificato che l'area non sia riserva di chiudere anche temporaneamente, le già occupata da altri utenti e che non si aree di sgambatura cani qualora dovessero verifichino incompatibilità comportamentali fra i insorgere problemi inerenti al comportamento vari cani; dei fruitori, o problemi di ordine igienico- f) L'accesso all'area di sgambatura deve sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in essere valutato da parte di proprietari/conduttori generale per motivi di pubblico interesse. in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine 5. La funzione di vigilanza sull'utilizzo di non inficiare la funzione dell'area di dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti di sgambatura stessa; Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia. g) In tutta l'area di sgambatura è vietato Il personale del servizio veterinario della svolgere attività di addestramento cani per competente ASL potrà svolgere tutte le funzioni salvaguardare la finalità delle aree di di vigilanza nelle materie di competenza. sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell’area e in 6. Le violazioni sono accertate in base alle qualsiasi momento della giornata, disposizioni che disciplinano l’applicazione delle compatibilmente con gli orari di apertura delle sanzioni amministrative comunali ai sensi aree comunali in cui esse sono collocate) da dell’art. 7bis del D.lgs n.267/2000. Nei confronti parte di tutti i cittadini; dei soggetti che contravvengano alle disposizioni h) È vietata la somministrazione di cibo ai di cui al presente regolamento, qualora si cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di configuri l’ipotesi di maltrattamento, sono evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. applicabili le sanzioni previste dalla legge. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo; Pagina di 24 13
7. La violazioni alle suddette disposizioni Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle sono punite con la sanzione amministrativa deiezioni solide pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo massimo di € 500,00.” di cani ed altri animali hanno l'obbligo di (articolo sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli n. 12 del 10 febbraio 2016) stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi mezzi pubblici urbani. 1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani 2. L'obbligo di cui al presente articolo accompagnati dal padrone o detentore hanno sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso libero accesso, secondo le modalità previste dai pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area gestori del pubblico servizio. cani, ecc.). 2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici 3. I proprietari e/o detentori di cani che si uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal trovano su area pubblica o di uso pubblico detentore hanno libero accesso salvo diversa devono essere muniti di idonea attrezzatura indicazione comunicata dal Responsabile della (sacchetti di plastica, guanti in lattice, paletta, struttura tramite l'affissione di apposito cartello ecc…), per una igienica raccolta o rimozione esposto in modo visibile all'ingresso. Non è delle deiezioni solide prodotte dagli animali. consentito al Responsabile della struttura vietare 4. Tale obbligo non opera rispetto alle l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che seguenti categorie di persone: non vedenti, accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti, diversamente abili e persone con ipovedenti. gravi difficoltà motorie. 3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili 5. Le violazioni alle disposizioni del presente nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti articolo sono punite con la sanzione scolastici i cani non hanno libero accesso salvo amministrativa pecuniaria da un minimo di diversa prescrizione dei responsabili della € 50,00 ad un massimo di € 500,00. struttura. 4. Ferme restando le disposizioni del Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani Regolamento Veterinario per la profilassi e la vaganti sul territorio comunale rabbia, a tutela della incolumità pubblica e 1. I cani vaganti sono catturati a cura del privata, i cani devono sempre essere condotti al Comune per essere condotti presso il Canile guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente incaricato della custodia, sono restituiti al destinati, e se di taglia grossa o media o di proprietario o possessore dietro pagamento delle indole mordace, anche muniti di museruola, il spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi guinzaglio non deve essere di lunghezza gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai superiore ai due metri. sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria. 5. I proprietari o detentori devono comunque 2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul avere cura a che i cani non sporchino e non territorio comunale deve avvisare prontamente la creino disturbo o danno alcuno. Polizia Municipale per il suo recupero. La cattura e custodia temporanea è ammessa dal privato cittadino su autorizzazione verbale degli organi di vigilanza al fine di facilitare il recupero Pagina di 24 14
dell’animale dal personale all’uopo incaricato popolazione canina, procede alla sterilizzazione, dal Comune. con particolare attenzione alle razze di tipo 3. I cani di accertata proprietà (tatuati o molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti microchippati) che non vengono riscattati dal presenti presso le proprie strutture ricettive. proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in 1. I cani utilizzati per la guardia possono affidamento. Contestualmente, il Comune essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private segnala agli Enti competenti l'abbandono da sorvegliare, purché non accessibili al dell'animale per i provvedimenti di competenza. pubblico. Il Comune provvederà al recupero delle spese 2. Nei predetti luoghi o proprietà private nel rispetto della normativa vigente. deve comunque essere sempre esposto un 4. I cani non tatuati o microchippati, previo cartello di avvertimento ben visibile e leggibile espletamento dei controlli sanitari, saranno dati dall’esterno. in affidamento a chi ne fa richiesta. 3. Qualora gli animali siano tenuti a catena L'affidamento è considerato provvisorio per 60 dovranno comunque essere custoditi secondo le giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà modalità previste dalle norme vigenti e dal del Comune che potrà effettuare controlli sul presente regolamento. benessere degli animali. Trascorso tale termine, 4. Le violazioni alla disposizione di cui al l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione comma 2 sono punite con la sanzione definitiva presso il Canile incaricato. In amministrativa pecuniaria da un minimo di mancanza della formalizzazione provvederà € 50,00 ad un massimo di € 500,00. d'ufficio il Comune. 5. Gli animali non possono essere dati in Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, affido, anche temporaneo, o adozione a coloro possessori e venditori di cani a scopo di che abbiano riportato condanne per commercio maltrattamento di animali. Per assicurare il 1. Fermo restando il generale obbligo di rispetto delle condizioni di benessere degli garantire il benessere degli animali, gli allevatori animali, la Città può attivare controlli anche di cani, e i venditori di cani a scopo di preventivi con particolare riferimento ai cani di commercio hanno l'obbligo di consegnare una razza molossoide o loro incroci, per i quali sono copia conforme del registro di carico e scarico previsti ulteriori accertamenti. dei movimenti di cani allevati e/o venduti, 6. Il Comune può stipulare convenzioni con semestralmente al Servizio Veterinario Enti il cui statuto preveda precipui compiti di dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio protezione degli animali per il ricovero della presenza di cani sul territorio urbano. Il temporaneo presso le loro strutture dei cani predetto registro dovrà essere costantemente custoditi nel Canile incaricato, per controlli da aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti effettuare sulle adozioni degli animali, per gli acquirenti degli animali venduti. eventuali controlli sul benessere animale ospiti 2. I possessori e venditori di cani a scopo di presso strutture esterne ai canili, per la commercio dovranno vendere gli animali realizzazione di attività finalizzate all'adozione rilasciando all'acquirente, certificato attestante il degli animali abbandonati. buono stato di salute dell'animale. Copia di tale 7. Il Comune, al fine del contenimento della certificato, dovrà essere conservato per almeno Pagina di 24 15
due anni dal soggetto che lo rilascia anche per 6. I proprietari o detentori di cani devono gli eventuali controlli da effettuarsi da parte segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL, entro degli organi di vigilanza. Il cane venduto o e non oltre 15 giorni, la cessione definitiva o la ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o morte degli stessi, nonché eventuali variazioni identificato tramite microchip secondo i termini della sede di detenzione. di legge, se cucciolo dovrà essere già 7. Il proprietario o detentore deve denunciare microchippato. All'atto della vendita e/o cessione alla Polizia Municipale, entro e non oltre 3( tre ) dell'animale questa dovrà essere formalizzata giorni, lo smarrimento del cane. secondo la normativa sull'Anagrafe Canina 8. Le violazioni alla disposizione di cui al Regionale aggiornando i dati sul registro di comma 3 sono punite con la sanzione carico e scarico. amministrativa pecuniaria da un minimo di 3. Le violazioni alle disposizioni del presente € 80,00 ad un massimo di € 500,00. articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00. TITOLO IV - GATTI Articolo 28 - Documenti da portare al seguito e obblighi dei proprietari e/o detentori. Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle 1. Il possessore o detentore di un cane ha colonie feline sempre l'obbligo di portare al seguito originale o 1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono fotocopia autenticata del documento sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi tatuaggio o di avvenuto inserimento di 1. Le colonie feline ed i gatti liberi non microchip, a pena della sanzione di cui all’art. 42 possono essere catturati, spostati od allontanati del presente Regolamento. dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto 2. Detti documenti dovranno essere esibiti su previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. richiesta degli organi di vigilanza, agli ispettori 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle GG.EE.VV. di carattere igienico-sanitario oppure in caso di - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla epidemie che mettono a repentaglio la salute Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente dell'uomo e degli animali stessi). incaricati. 2. Qualora il personale dell’Area Tecnico- 3. In caso di violazione della norma di cui al Manutentiva Servizio Ambiente ed Ecologia comma 1, il trasgressore dovrà esibire all’organo riscontrasse una situazione lesiva del benessere accertatore, entro venti (20) giorni dalla data della colonia o di singoli gatti, il Responsabile , scritta sul verbale per detta esibizione, il in accordo con il Servizio Veterinario, può, con documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o un atto amministrativo motivato, predisporre lo la microchippatura. spostamento della colonia. 4. Sono vietate la cessione, la vendita, ed il 3. E' vietato a chiunque ostacolare od passaggio di proprietà di cani non registrati o impedire l'attività di gestione di una colonia non identificati. felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare 5. In caso di tatuaggio illeggibile, il gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, proprietario deve provvedere alla identificazione riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve del cane mediante microchip. Pagina di 24 16
essere comunque sempre consentita la presenza Articolo 32 - Attività di cura delle colonie di contenitori per l'acqua. feline e dei gatti liberi 4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 finalizzati ad impedire la libera circolazione dei lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il felini all'interno del loro habitat o che possano Comune al fine di garantire il benessere e la cura costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno. della popolazione felina presente sul territorio 5. Nelle aree interessate dalla presenza di comunale, riconosce l'attività benemerita dei colonie feline o gatti liberi potranno essere cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano disposte, dal Comune o dagli affidatari degli volontariamente e gratuitamente per la cura ed il animali, cucce per il riparo degli animali nonché sostentamento dei felini. apposti segnali informativi della presenza dei 2. Alla/al gattara/o deve essere permesso felini anche con l'indicazione della normativa a l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei loro tutela. gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica 6. Le violazioni alle disposizioni di cui ai dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree commi 1, 3 e 4 sono punite con la sanzione private sarà disciplinato con un accordo fra le amministrativa pecuniaria da un minimo di parti. € 50,00 ad un massimo di € 500,00. Articolo 33 - Alimentazione dei gatti Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e 1. Le/i gattare/i potranno, previa dei gatti liberi sul territorio autorizzazione del Comune da rilasciarsi 1. Fatto salvo quanto previsto dalla dall’Area Tecnico Manutentiva Servizio normativa vigente e quanto stabilito dal Ambiente e Ecologia, rivolgersi alla mense, per precedente articolo, le colonie feline ed i gatti il prelievo di avanzi alimentari da destinare liberi che vivono all'interno del territorio all'alimentazione dei gatti. Altre forme di comunale sono censiti, con i mezzi più approvvigionamento alimentare potranno essere opportuni, dal Comune in collaborazione con le istituite a tale scopo. associazioni animaliste ed i singoli cittadini. 2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le 2. Finalità del Censimento è la mappatura norme igieniche del suolo pubblico e privato delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per private. In dette aree deve essere garantita la cura l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione e l'alimentazione degli animali ivi stanziati. di alimenti e provvedendo alla pulizia 3. L'elenco delle colonie è redatto e necessaria. aggiornato dal personale dell’Area Tecnica Manutentiva Servizio Ambiente e Ecologia che Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà potrà avvalersi del personale dell’ENPA ovvero 1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, di personale di associazioni animalistiche ed è a anche per breve tempo, in terrazze o balconi disposizione dei cittadini secondo la normativa senza possibilità di accesso all'interno che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine Amministrazioni. senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento. Pagina di 24 17
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento detti animali. della popolazione felina, nel caso di gatti che 2. Tale collocazione di norma deve essere siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà vagare liberamente sul territorio, è consigliabile essere in grado di ospitare tutti gli animali che i proprietari o detentori provvedano alla appartenenti alle colonie interessate dagli sterilizzazione degli stessi. interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai 3. Il proprietario e/o detentore che lascia gattare/i, od in alternativa a persona incaricata vagare il gatto per le pubbliche vie o spazi ad dalla Civica Amministrazione, con le modalità uso pubblico deve dotare l’animale di un collare più opportune, la possibilità di continuare ad con una targhetta che possa ricondurre alimentare gli animali. facilmente all’identificazione da parte degli 3. Al termine dei lavori gli animali, previa organi di vigilanza della proprietà e/o detentore collocazione di appositi ed adeguati in caso di necessità. Di eventuali danni a cose o insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro a terzi ne risponderanno i proprietari e/o territorio di origine, ovvero in siti detentori. immediatamente adiacenti a quello originario di 4. Le violazioni alla disposizione di cui al provenienza. comma 1 sono punite con la sanzione 4. Le violazioni alla disposizione di cui al amministrativa pecuniaria da un minimo di comma 1 sono punite con la sanzione € 50,00 ad un massimo di € 500,00. amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00. Articolo 35 - Sterilizzazione 1. Il Comune concorre in base alla normativa Articolo 37 - Custodia gatti randagi vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. 1. Il Comune può stipulare convenzioni con Procede altresì alla sterilizzazione degli animali Enti il cui statuto preveda precipui compiti di presenti presso le proprie strutture ricettive e protezione degli animali,: per il ricovero quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per essere effettuata dall’Ufficio dell’ENPA sezione controlli da effettuare sulle adozioni degli di Vinovo e da associazioni animaliste incaricate animali ricoverati, per la realizzazione di attività dalla Civica Amministrazione. Successivamente finalizzate all'adozione degli animali alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi abbandonati, per eventuali controlli sul nella colonia di appartenenza. benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali. Articolo 36 - Cantieri 2. Il Comune predispone, ove necessario, 1. I soggetti pubblici e/o privati che idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri intendono eseguire opere edili e/o di restauro spazi pubblici ove siano presenti colonie feline. conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED dalla presenza di gatti liberi o colonie feline ESOTICA debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione Articolo 38 - Fauna selvatica ove possibile e compatibilmente con lo stato dei 1. La fauna selvatica è patrimonio luoghi interessati dai lavori, un'idonea indisponibile dello Stato ed è tutelata collocazione temporanea e/o permanente per nell'interesse della comunità nazionale ed Pagina di 24 18
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