Comune di VINOVO Provincia di TORINO

Pagina creata da Edoardo Forte
 
CONTINUA A LEGGERE
Comune di VINOVO
                               Provincia di TORINO

                                             Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 22/11/2010

                                 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02/07/2012
                                Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/02/ 2016

Pubblicazione web 17/01/2013
REGOLAMENTO COMUNALE
          PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

                                             INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Principi e finalità
Articolo 3 - Competenze del Sindaco
Articolo 4 - Diritti degli animali

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5 - Tutela Animali
Articolo 6 - Animali liberi
Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione
Articolo 8 - Detenzione di animali
Articolo 9 - Divieti generali
Articolo 10 - Abbandono di animali
Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con
altra proprietà privata
Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
Articolo 13 - Avvelenamento di animali
Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento,
segnali
Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni
Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi
Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio
cittadino

TITOLO III - CANI
Articolo 18 - Definizione
Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali
Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena
Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Articolo 22 - Aree e percorsi destinati ai cani
Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia
Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
Articolo 28 - Documenti da portare al seguito

                                                                                  Pagina di 24   2
TITOLO IV - GATTI
Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline
Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi
Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
Articolo 33 - Alimentazione dei gatti
Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà
Articolo 35 - Sterilizzazione
Articolo 36 - Cantieri
Articolo 37 - Custodia gatti randagi

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA
Articolo 38 - Fauna selvatica
Articolo 39 - Fauna esotica

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI
Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica
Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42 - Sanzioni
Articolo 43 - Vigilanza
Articolo 44 - Riferimenti normativi
Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
Articolo 46 - Norme transitorie

Glossario dei termini usati nel regolamento

                                                                                  Pagina di 24   3
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI                       e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di
                                                       favorire il mantenimento del rapporto affettivo
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento                   uomo - animale, promuove politiche ed
1.    Il presente regolamento ha lo scopo di           iniziative volte a fornire un supporto per il
promuovere il benessere e la tutela degli animali,     mantenimento e la cura degli animali a favore
favorendo e diffondendo i principi di corretta         delle fasce disagiate di cittadini che detengono
convivenza con la specie umana.                        animali da affezione. Promuove anche iniziative
                                                       varie affinché persone anziane sole ed in
Articolo 2 - Principi e finalità                       difficoltà possano continuare a vivere con il
1.      Il Comune di Vinovo, di seguito solo           proprio animale domestico anche presso le
Comune, in base all'articolo 2 della Costituzione      strutture pubbliche e private convenzionate con
italiana, riconosce la libertà di ogni individuo       il Comune stesso.
singolo od associato di provvedere al benessere        4.      Il Comune al fine di favorire la corretta
degli animali presenti sul territorio cittadino,       convivenza fra specie umana ed animale,
quale strumento che favorisce lo sviluppo della        promuove e sostiene iniziative ed interventi
personalità, la convivenza nella diversità e la        rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli
socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia   equilibri ecologici ed etologici che interessano le
e della vecchiaia. Il Comune in accordo con la         popolazioni animali ivi esistenti.
Dichiarazione Universale dei Diritti degli             5.      Il Comune individua nella tutela dei diritti
Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la       degli animali uno strumento finalizzato al
sede dell'UNESCO a Parigi, e con la                    rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri
Convenzione europea per la protezione degli            viventi ed in particolare verso le specie più
animali da compagnia di Strasburgo del 1987,           deboli.
riconosce alle specie animali non umane diritto        6.      Il Comune ritenendo che il rapporto con
ad un'esistenza compatibile con le proprie             gli animali concorra al pieno sviluppo della
caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal        persona umana, contrasta ogni atto di
fine l’Amministrazione promuove l'informazione         discriminazione nei confronti dei possessori di
e la sensibilizzazione della cittadinanza              animali. Contrasta altresì ogni comportamento
attraverso campagne educative e pubblicazioni          finalizzato ad impedire la presenza di animali
intese ad aumentare la conoscenza degli animali        all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto
urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta      che ostacoli la serena convivenza fra la specie
e sana convivenza fra specie umana e fauna             umana e quella animale.
urbana.                                                7.      Il Comune promuove, anche in
2.      Il Comune, allo scopo di favorire              collaborazione con altri soggetti pubblici e/o
l'affidamento degli animali che vivono in stato di     privati, attività didattico-culturali rivolte a
cattività presso le proprie strutture ricettive e/o    favorire la conoscenza e il rispetto degli animali
quelle convenzionate, organizza e promuove             nonché il principio della convivenza con gli
politiche,    iniziative    e     campagne        di   stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione
sensibilizzazione nonché attività di informazione      animalista della propria città ed incoraggia le
mirate ad incentivare l'adozione degli animali         forme espressive che attengono al rispetto ed alla
abbandonati e finalizzate ad arginare il               difesa degli animali.
fenomeno del randagismo.                               8.      Il Comune in quanto soggetto pubblico
3.      Il Comune anche in collaborazione con le       deputato in via generale alla protezione degli
Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo
                                                                                       Pagina di 24      4
animali sul proprio territorio, può a tal fine         realizzazione      dei      propri     programmi
ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese     l’Amministrazione potrà avvalersi delle
le associazioni di volontariato, le guardie zoofile    associazioni di volontariato presenti sul territorio
o soggetti a tale scopo individuati.                   comunale, con i Servizi Veterinari dell'Azienda
9.     Il Comune promuove, nell'ambito delle           Sanitaria Locale di Torino, con l'Ordine di
proprie competenze, metodi alternativi alla            Medici Veterinari della Provincia di Torino, con
sperimentazione animale nella ricerca scientifica.     le Istituzioni Provinciali e Regionali.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco                    Articolo 6 - Animali liberi
1.     Al Sindaco spetta la vigilanza sulla            1.      Il Sindaco con propria ordinanza può
osservanza dei regolamenti generali e locali           disporre misure di cattura e monitoraggio
relativi alla protezione degli animali, nonché         sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di
l'attuazione delle disposizioni previste nel           controllo numerico mediante sterilizzazione
presente regolamento anche mediante l'adozione         degli animali liberi presenti sul territorio
di specifici provvedimenti applicativi.                cittadino.

Articolo 4 - Diritti degli animali
1.    Il Comune si adopera a diffondere e              Articolo 7 - Definizioni ed ambito di
promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli       applicazione
animali dalle leggi vigenti, denunciando e             1.     Ai fini del presente Regolamento, la
perseguendo      ogni      manifestazione      di      definizione generica di animale, quando non
maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.         esattamente specificata, si applica a tutte le
2.    Le modifiche e gli assetti del territorio        tipologie e razze di animali da affezione e non ed
dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli      a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati,
animali sono legati per la loro esistenza.             tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o
                                                       di semilibertà.
                                                       2.     Sono fatte salve le norme contenute nella
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI                      legislazione speciale.

Articolo 5 - Tutela Animali
1.      Il Comune tramite la Polizia Municipale e      Articolo 8 - Detenzione di animali
le Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei        1.     Chi tiene un animale dovrà assicurare la
diritti degli animali, attua l'attività conseguente    sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le
alle politiche per i diritti degli stessi e vigila     norme dettate per la sua tutela ed il suo
sull’attuazione del presente Regolamento, oltre        benessere.
che sul rispetto della normativa vigente in            2.     Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi
materia di benessere animale, anche a seguito          titolo custoditi dovranno essere accuditi ed
degli accertamenti svolti dagli Organi                 alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le
competenti e delle segnalazioni di cittadini e         condizioni di salute. Dovranno essere inoltre
associazioni di volontariato animalista.               fatti visitare e curare da medici veterinari
2.      Per lo svolgimento delle proprie attività di   ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda
controllo la Polizia Municipale opera in               necessario.
collaborazione con le autorità sanitarie. Per la       3.     Il privato cittadino possessore dell'animale

                                                                                         Pagina di 24      5
e le associazioni animaliste che abbiano in affido       condizioni igienico-sanitarie o fatte salve
gli animali devono impegnarsi a:                         specifiche necessità di cura e tutela degli
- impedire la proliferazione se non di fronte alla       animali in maniera difforme alle singole
certezza di collocare idoneamente la cucciolata;         esigenze di ogni specie, anche in caso di
- informarsi, anche tramite i volontari                  custodia temporanea, ogni animale dovrà essere
  dell’ENPA e/o altre associazioni animalistiche,        accudito e curato secondo le necessità tipiche
  sui metodi più opportuni per il contenimento           della specie.
  delle nascite;                                         5.     E' vietato tenere animali in isolamento e/o
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul    in condizioni tali da rendere impossibile il
territorio.                                              controllo quotidiano del loro stato di benessere
4.      A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o   psicofisico o privarli dei necessari contatti
custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita     sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere
costantemente la possibilità di soddisfare le            permanentemente animali su terrazze o balconi
proprie fondamentali esigenze relative alle              senza possibilità alcuna di accesso all'interno
proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e       dell'abitazione e di integrazione con il nucleo
comportamentali.                                         familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse,
                                                         cantine, scantinati o segregarli in contenitori o
Articolo 9 - Divieti generali                            scatole.
1.     E' vietato mettere in atto qualsiasi              6.     E' vietato addestrare animali ricorrendo a
maltrattamento o comportamento lesivo nei                violenze fisiche e/o comportamentali, percosse,
confronti degli animali e che contrasti con le           utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in
vigenti disposizioni normative.                          ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che
2.     E' vietato tenere animali in spazi angusti        impediscono all'animale di manifestare i
in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità,         comportamenti tipici della specie.
eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione,        7.     E' vietato addestrare animali appartenenti
scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od               a specie selvatiche fatte salve le necessarie
eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché           autorizzazioni previste dalla legislazione
privarli dell'acqua e del cibo necessario o              vigente.
sottoporli a rigori climatici tali da causare            8.     E' vietato utilizzare animali per il pubblico
sofferenze psico-fisiche anche temporanee.               divertimento in contrasto con la normativa
3.     E' vietato tenere animali all'esterno             vigente ed in particolare a scopo di scommesse.
sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel      Sono tassativamente vietate le lotte ed i
caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata           combattimenti fra animali in qualunque forma
alle dimensioni dell'animale, sufficientemente           organizzati.
coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato;          9. Chiunque a livello imprenditoriale intenda
dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata      intraprendere o promuovere forme di gioco,
da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle        lotterie od intrattenimenti anche in occasione di
intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata          fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste,
tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in       mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita
luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in             da animali vivi e comunque di regalare in tali
ambienti che possano risultare nocivi per la             occasioni animali vivi a qualsiasi titolo ha
salute dell'animale.                                     l’obbligo di assicurare adeguate condizioni di
4.     E' vietato detenere l'animale in carenti          igiene nonché l’obbligo di garantire l’integrità

                                                                                          Pagina di 24      6
psico-fisica agli animali ivi utilizzati. La             locomozione in movimento su terra ed acqua. E'
cessione a qualsiasi titolo deve essere                  consentito limitatamente alle biciclette e nelle
accompagnata da un documento nel quale si                aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini,
attesta che colui che riceve l’animale si impegna        ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad
a mantenerlo nel rispetto delle norme del                affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile
presente regolamento. L’attestazione dovrà               l'uso della pettorina in luogo del collare. E'
essere messa a disposizione degli organi di              comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
vigilanza se richiesta.                                  16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre
10. E' vietato regalare animali vivi in omaggio          prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della
a scopo pubblicitario.                                   normativa vigente, non possono essere ceduti o
11. E' vietato su tutto il territorio comunale           venduti se non identificati con l'inserimento del
colorare artificialmente gli animali; è altresì          microchip.
vietato detenere, esporre e vendere animali              17. E' vietato catturare animali randagi e/o
colorati artificialmente.                                vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti
12. E' vietato trasportare o detenere animali,           e con i modi previsti dalla vigente normativa e
per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei               dal presente Regolamento. La cattura e custodia
bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui                temporanea è ammessa dal privato cittadino su
bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.        autorizzazione verbale degli organi di vigilanza
13. E' vietato trasportare o detenere animali in         al fine di facilitare il recupero dell’animale dal
condizioni o con mezzi tali da procurare loro,           personale all’uopo incaricato dal Comune.
anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni         18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli
fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di           animali per motivi esclusivamente estetici.
trasporto regolamentati da specifica normativa, è        19. E' vietato strappare o manomettere cartelli
vietata la detenzione di animali in strutture e/o        o comunicati del Comune contenenti prescrizioni
spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli        sugli animali, è del pari vietato affiggerne con
appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.)         contenuti contrastanti con le prescrizioni del
dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza        presente Regolamento e della legislazione
e numero degli animali; tali contenitori devono          vigente in materia.
essere tali da proteggere gli animali da                 20. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su
intemperie o lesioni, consentire una adeguata            tutto il territorio del Comune tranne che ai
ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione        medici veterinari e alle persone in possesso di
eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve   una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali
essere assicurato l'adeguato apporto idrico e            o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato
nutritivo in base alle esigenze delle specie             Zoofilo.
trasportate.                                             21. Sono vietati, su tutto il territorio del
14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed        Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici.
allontanare forzatamente le specie aviarie ivi           22. E' vietato allevare animali da pelliccia,
compreso distruggere i siti di nidificazione             tranne che per uso da affezione, su tutto il
durante il periodo della riproduzione e del              territorio comunale.
successivo svezzamento, ovvero porre in atto             23. E' vietato, nella pratica dell'accattonaggio,
qualsiasi forma di maltrattamento.                       utilizzare animali in stato di incuria,
15. E' vietato condurre o far correre animali            denutrizione, precarie condizioni di salute, in
legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di     evidente stato di maltrattamento, impossibilitati

                                                                                         Pagina di 24     7
alla deambulazione o comunque sofferenti per le       Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri
condizioni ambientali in cui vengono esposti. E'      animali di affezione su autoveicoli
altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di       1.      Il conducente di un autoveicolo deve
qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali    provvedere a che l'animale trasportato non abbia
di cui sopra saranno confiscati a cura degli          la possibilità di oltrepassare con la testa la
Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile     sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a
incaricato.                                           terzi o a se stesso.
24. Le violazioni alle disposizioni del presente      2.      Ferme restando le norme previste dal
articolo sono punite con la sanzione                  Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali
amministrativa pecuniaria da un minimo di             su autoveicoli deve adottare tutte le misure
€ 50,00 ad un massimo di € 500,00.                    necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o
                                                      danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
Articolo 10 - Abbandono di animali                    3.      Il conducente deve comunque assicurare
1.     E' severamente vietato abbandonare             all'animale:
qualsiasi tipo di animale, sia domestico che          -       areazione del veicolo;
selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona      -       in    caso     di    viaggi     prolungati:
che esotica, in qualunque parte del territorio        somministrazione di acqua, cibo e soste.
comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi       4.      Deve inoltre essere vietata la esposizione
tipologia di corpo idrico.                            ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o
2.     E' vietato a chiunque lasciare liberi o non    di freddo, per periodi comunque tali da
custodire con le debite cautele cani e/o animali      compromettere il benessere e/o il sistema
pericolosi di proprietà o di cui si abbia il          fisiologico dell'animale.
possesso, la detenzione o la custodia.                5.      Devono comunque essere evitate durante
3.     E' vietato affidare la custodia di animali a   il trasporto sofferenze all'animale.
persona inesperta od inidonea, ovvero condurli
in luoghi inidonei al loro benessere ed alla          Articolo 13 - Avvelenamento di animali
sicurezza altrui.                                     1.      E' severamente vietato a chiunque
4.     E' vietato aizzare cani e/o altri animali in   spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto
modo da mettere in pericolo l'incolumità di           qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale,
persone, altri animali e/o provocare il               alimenti contaminati da sostanze velenose e/o
danneggiamento di cose.                               materiali nocivi in luoghi ai quali possano
                                                      accedere animali. [È altresì vietata la detenzione,
Articolo 11 - Detenzione di cani od altri             l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento
animali in proprietà confinanti con la                preparato in maniera tale da poter causare
pubblica via o con altra proprietà privata            intossicazioni o lesioni al soggetto che lo
1.     Le recinzioni della proprietà privata,         ingerisce]. Sono da escludere dal divieto le
confinante con altre strade pubbliche o con altre     operazioni di derattizzazione, disinfestazione e
proprietà private, devono essere costruite e          deblatizzazione, che devono essere eseguite con
conservate in modo idoneo per evitare che             modalità tali da non interessare o nuocere in
l'animale possa scavalcarle, superarle od             alcun modo ad altre specie animali, affiggendo
oltrepassarle con la testa o possa mordere od         cartelli di avviso e schede tossicologiche con
arrecare danni a persone ed animali che si            l'indicazione dell'antidoto.
trovino dall'altra parte della recinzione.            2.      I medici veterinari, privati od operanti

                                                                                      Pagina di 24      8
all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono            antiattraversamento, cartellonistica
segnalare al Comune tutti i casi di                          1.      Nei punti delle sedi stradali dove sia stato
avvelenamento di animali di cui vengano a                    rilevato un frequente attraversamento di animali
conoscenza. In detta segnalazione dovranno                   da sottoporre a tutela, possono essere installati, a
essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si          cura degli uffici competenti, gli idonei
sono verificati e, ove individuato, il tipo di               rallentatori del traffico.
veleno utilizzato.                                           2.      In dette zone possono essere installati
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento            anche appositi segnali di pericolo per
nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a              l'attraversamento di animali che dovrà indicare,
ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della           con apposita figura stilizzata, la specie di volta
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà          in volta interessata ai singoli attraversamenti.
emanare       provvedimenti       di    limitazione
dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad          Articolo 15 - Detenzione di animali nelle
essa collegate.                                              abitazioni
[4. Le operazioni di derattizzazione e                       1.     Richiamato quanto disposto dall'articolo 2,
disinfestazione sono eseguite da imprese                     sesto comma del presente Regolamento ed in
specializzate, sono effettuate con modalità tali da          osservanza di quanto previsto dalla legislazione
non nuocere in alcun modo alle persone e alle                vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova
altre specie animali non bersaglio e sono                    costruzione deve essere consentita la detenzione
pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi              di animali.
esposti nelle zone interessate con almeno cinque             2.     Gli     alloggiamenti      devono      avere
giorni lavorativi d’anticipo.                                caratteristiche tali da garantire condizioni
5. Al termine delle operazioni di cui al comma 4,            igieniche adeguate in relazione alla salute delle
il responsabile della ditta specializzata provvede           persone e degli animali.
alla bonifica del sito mediante il ritiro delle              3.     La detenzione degli animali deve
esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di           comunque assicurare la non insorgenza di
altri animali disinfestati.                                  inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza
6. il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui           della quiete del vicinato deve avvenire nel
al comma 2, da immediate disposizioni per                    rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai
l’apertura di un’indagine da effettuare in                   sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
collaborazione con le altre Autorità competenti.             Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali
7. Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento                vivi
della violazione di cui al comma 1, provvede ad              1.     Ferme restando le disposizioni vigenti in
individuare le modalità di bonifica del luogo                materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di
interessato dall’avvelenamento nonché a                      vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto
segnalare con apposita cartellonistica e a                   alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro
intensificare i controlli da parte delle Autorità            adempimento amministrativo ed il rispetto delle
preposte].                                                   disposizioni contenute nel Regolamento di
                                                             Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e
[Articolo così modificato dalla Deliberazione CC n° 48 del
02/07/2012]                                                  regionali, nonché delle altre normative vigenti in
                                                             materia di igiene ed edilizia.
Articolo 14 - Attraversamento di animali,                    2.     I locali adibiti all'attività commerciale
rallentatori   di     traffico,  barriere                    dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto

                                                                                             Pagina di 24      9
il profilo igienico secondo le norme vigenti.          venduti. Il trattamento e la conservazione dei
3.     Gli animali, cui dovrà essere assicurato il     dati personali dell’acquirente dovranno
normale benessere e le necessarie cure se malati,      conformarsi alle disposizioni di cui la D.lgs del
dovranno essere tenuti in gabbie o box separati,       30 giugno 2003 n. 196.
facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti    8.      Ogni animale venduto, compresi quelli
ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato        appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere
agli animali deve essere idoneo alla dimensione,       accompagnato da certificazione veterinaria
indole, razza e numero di esemplari. In                attestante la buona salute dell'esemplare. Tale
particolare, il numero degli esemplari custoditi       certificato avrà validità pari a 10gg.
dovrà, per ciascuna specie, essere sempre              9.      E' vietato esporre animali ammalati o
compatibile con numero e tipologia delle               debilitati. Per le femmine gravide e/o con
strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad    cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati
evitare situazioni di sovraffollamento. Deve           spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata
comunque essere garantita libertà di movimento         l'esposizione di animali all'esterno dei negozi
all'animale nonché la possibilità di assumere la       sulla pubblica via.
posizione eretta.                                      10. E' vietata l'esposizione di animali in
4.     Deve       essere      sempre       garantito   vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina
l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo             stessa dovrà essere munita di tenda in grado di
secondo le esigenze della specie. E' comunque          assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di
vietata la somministrazione di cibo costituito da      esposizione non dovrà comunque superare la
animali vivi alla presenza o in vista di terzi o       metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà
comunque estranei alla conduzione della attività       derogare a quanto sopra qualora all'interno delle
commerciale.                                           strutture posizionate in vetrina sia presente una
5.     Nelle ore notturne deve essere assicurato       zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi
l'oscuramento da fonti luminose esterne e              alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine
durante la chiusura infrasettimanale deve essere       di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto,
assicurata la somministrazione di cibo acqua e la      l'esercente affigge un apposito avviso, ben
giusta illuminazione.                                  visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli
6.     Gli animali ammalati o sospetti dovranno        orari di esposizione.
essere collocati in strutture separate atte ad         11. E' vietato affiancare animali appartenenti a
assicurarne l'isolamento per il periodo necessario     specie competitrici sia in esposizione che
all'espletamento dei controlli sanitari e degli        all'interno del negozio.
interventi terapeutici del caso.                       12. E' vietato vendere animali ai minori di
7.     Tutti coloro che detengono animali a            anni 18.
scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere           13. La vendita di animali a minori di anni 18 e
apposito registro di carico e scarico degli animali    superiori a 14 è ammessa previo assenso scritto
in entrata ed in uscita su conforme modello            dell’esercente la patria potestà.
predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario        14. Le violazioni alle disposizioni del presente
dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che     articolo sono punite con la sanzione
fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione   amministrativa pecuniaria da un minimo di
dello stesso. Il predetto registro dovrà essere        € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
costantemente aggiornato con l'indicazione dei
dati riguardanti gli acquirenti degli animali          Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi

                                                                                       Pagina di 24    10
da installarsi in forma temporanea sul                amministrativa pecuniaria da un minimo di
territorio cittadino                                  € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
1.      L'allestimento di mostre, fiere ed
esposizioni sul territorio comunale è soggetto a
nulla osta igienico-sanitaria che viene rilasciata                 TITOLO III - CANI
dall’ASL - servizi Veterinari relativi all'igiene
ed al benessere degli animali. L'istanza va           Articolo 18 - Definizione
presentata almeno 30 giorni prima della               1.     Al cane, considerato fra gli animali il più
manifestazione, con la medesima va indicata e         sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre
dichiarata: la tipologia e la durata della attività   alle normali e dovute necessità fisiologiche
da espletare, il numero degli animali presenti, la    (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono
loro provenienza e le relative specie e razze, gli    riconosciute precise necessità che attengono
spazi adibiti al ricovero, all'attività ed            nello specifico all'attività fisica quotidiana.
all'isolamento sanitario con relativa planimetria,
l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il     Articolo 19 - Attività motoria e rapporti
fine non commerciale dell'attività.                   sociali
2.      L'attendamento di strutture circensi e        1.     Il proprietario o detentore di un cane
simili è soggetto titolo autorizzativo rilasciato     dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le
dal Comune, per la disciplina delle concessioni       caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività
di aree alle attività dello spettacolo viaggiante,    motoria durante la quale potrà espletare i propri
circhi e simili, nonché soggetto al rispetto dei      bisogni fisiologici.
criteri individuati dalla Commissione Scientifica     2.     I cani custoditi in recinto devono poter
CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma           effettuare almeno due uscite giornaliere (si
della Legge 150/1992 e successive modificazioni       consigliano tre uscite al giorno). Tale obbligo
che dettano regole dettagliate volte a garantire il   non sussiste qualora il recinto abbia una
benessere psico-fisico delle diverse specie           superficie di almeno quattro volte superiore a
animali, con particolare attenzione alla custodia,    quella minima (8 metri quadrati per ogni capo
agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie,     adulto, fatte salve esigenze particolari di razza)
all'alimentazione e alla sicurezza.                   richiesta dalla L.R. n° 34/1993, art. 1. Il recinto
3.      E' vietata la          partecipazione a       dovrà essere almeno parzialmente dotato di
manifestazioni espositive di cani e di gatti di età   copertura, di pavimentazione in materiale
inferiore ai quattro mesi. La partecipazione a tali   lavabile antisdruciolo, essere             ripulito
manifestazioni è consentita agli animali di età       quotidianamente dalle deiezioni dell’animale.
superiore a condizione che abbiano idonea             Nel recinto deve essere sempre disponibile
copertura vaccinale per le malattie individuate e     apposito ricovero (cuccia) e ciotola con acqua. Il
segnalate dal Servizio Veterinario dalla ASL.         ricovero deve essere dimensionato alla taglia del
4       La norma di cui al punto precedente non si    cane, al fine di garantire adeguato confort e
applica alle Associazioni animaliste e                riparo dalle intemperie, deve essere in materiale
ambientaliste (regolarmente iscritte al Registro      facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato
provinciale del volontariato) nell'ambito delle       nella parte coperta e più riparata del recinto.
iniziative a scopo di adozione.
5.      Le violazioni alle disposizioni di cui al
comma 1 sono punite con la sanzione                   Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena

                                                                                      Pagina di 24    11
1.     E' vietato detenere cani legati o a catena se   rispondono i proprietari e/o detentori.
non in casi di effettiva e particolare necessità e     4.    Le violazioni alle disposizioni di cui ai
secondo quanto stabilito dal successivo comma .        commi 1 e 2 sono punite con la sanzione
2.     Se indispensabile l'uso della catena, deve      amministrativa pecuniaria da un minimo di
comunque essere assicurato all'animale il libero       € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
movimento con possibilità di raggiungere
comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo
ed il riparo. La catena, munita di due                 Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai
moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere        cani
agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo         “Si definisce:
aereo posto ad altezza di almeno 1.5-2 metri da        a) “Area di sgambatura per cani”: area verde
terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque          comunale, opportunamente recintata e segnalata
metri. La lunghezza della catena non dovrà             con un cartello riportante la dicitura “Area di
essere inferiore a cinque metri o maggiore in          sgambatura per cani” e le norme generali di
relazione allo spazio disponibile e tenuto conto       comportamento da tenersi all’interno dell’area,
del benessere animale. E' comunque vietato l'uso       ove è consentito l'accesso ai cani anche non
del collare a strozzo.                                 tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché
3.     Le violazioni alle disposizioni del presente    sotto la costante sorveglianza dei loro
                                                       proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto
articolo sono punite con la sanzione
                                                       delle norme contenute nel presente regolamento;
amministrativa pecuniaria da un minimo di
€ 50,00 ad un massimo di € 500,00.
                                                       b) “Proprietario/Conduttore”:persona fisica che a
                                                       qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o
Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed
                                                       più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe
aree pubbliche
                                                       canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti
1.      Ai cani accompagnati dal proprietario o da     responsabilità civili e penali sul comportamento
altro detentore è consentito l'accesso a tutte le      degli animali in suo affidamento, anche
aree pubbliche o di uso pubblico compresi              temporaneo, nel caso di accesso alle suddette
parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad           aree di sgambatura.
eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi        1. Le aree di sgambatura per cani sono aree
per l'infanzia. Il Sindaco con ordinanza motivata      costituite al fine di migliorare il benessere dei
può vietare nei giardini pubblici ai cani in caso      cani attraverso la libera attività motoria in spazi
di sicurezza e igiene pubblica.                        ampi, riservati ed opportunamente protetti
2.      In tali luoghi i cani vanno tenuti al          rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
guinzaglio, di lunghezza non superiore a due           2.     E’ onere e obbligo del Comune
metri, nonché anche muniti di apposita                 provvedere periodicamente, o quando se ne
museruola per i cani di indole mordace. La             ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo
museruola deve essere di materiale atossico,           sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla
adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da      disinfestazione, alla disinfezione e allo
impedire ai cani di mordere, ma non di bere.           svuotamento dei cestini.
Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno     3.    I fruitori dell’area sono tenuti a rispettare i
l'obbligo della museruola.                             seguenti oneri e obblighi:
3.      Dei danni che i cani eventualmente
provochino al patrimonio comunale, ne

                                                                                        Pagina di 24    12
a)      Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area     i)     A garanzia dell'igiene e del decoro
di sgambatura è riservato esclusivamente ai             dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai
proprietari/conduttori e ai loro cani;                  proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di
b)      E’ vietato l’accesso ai cani non identificati   attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina.            j)     E' fatto obbligo di raccogliere eventuali
c)      I proprietari/conduttori per accedere           deiezioni del proprio cane e provvedere a
all'area di sgambatura, devono portare al seguito       depositarle negli appositi contenitori presenti
il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i       nell'area di sgambatura;
loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la             k)     Gli utilizzatori dell'area di sgambatura
necessità, a tutela dell'incolumità degli altri         devono sempre assicurarsi che i cancelli siano
utenti (persone e cani) eventualmente presenti          chiusi correttamente, tanto in ingresso che in
nell'area;                                              uscita.
d)      Se all’interno dell'area si evidenziano
difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli     4.     Salvo diverse disposizioni, l'area di
introdotti successivamente, al fine di prevenire        sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per
eventuali situazioni di pericolo, i proprietari dei     l'area verde di cui essa fa parte. In deroga a
cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare          quanto previsto il Comune può decidere
l'area con il cane in propria custodia;                 l’apertura/chiusura delle aree al di fuori degli
e)      I proprietari/conduttori possono lasciare       orari previsti per manifestazioni ed iniziative
liberi i propri cani nell'area di sgambatura            legate agli animali. L’amministrazione
purché ciò avvenga sotto il loro costante               Comunale, a suo insindacabile giudizio, si
controllo, dopo aver verificato che l'area non sia      riserva di chiudere anche temporaneamente, le
già occupata da altri utenti e che non si               aree di sgambatura cani qualora dovessero
verifichino incompatibilità comportamentali fra i       insorgere problemi inerenti al comportamento
vari cani;                                              dei fruitori, o problemi di ordine igienico-
f)      L'accesso all'area di sgambatura deve           sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in
essere valutato da parte di proprietari/conduttori      generale per motivi di pubblico interesse.
in relazione al sesso, alle dimensioni e alle
caratteristiche comportamentali dei cani al fine        5.     La funzione di vigilanza sull'utilizzo
di non inficiare la funzione dell'area di               dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti di
sgambatura stessa;                                      Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia.
g)      In tutta l'area di sgambatura è vietato         Il personale del servizio veterinario della
svolgere attività di addestramento cani per             competente ASL potrà svolgere tutte le funzioni
salvaguardare la finalità delle aree di                 di vigilanza nelle materie di competenza.
sgambatura, permettendone una fruizione
completa (accesso in ogni parte dell’area e in          6.     Le violazioni sono accertate in base alle
qualsiasi        momento         della     giornata,    disposizioni che disciplinano l’applicazione delle
compatibilmente con gli orari di apertura delle         sanzioni amministrative comunali ai sensi
aree comunali in cui esse sono collocate) da            dell’art. 7bis del D.lgs n.267/2000. Nei confronti
parte di tutti i cittadini;                             dei soggetti che contravvengano alle disposizioni
h)      È vietata la somministrazione di cibo ai        di cui al presente regolamento, qualora si
cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di     configuri l’ipotesi di maltrattamento, sono
evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.        applicabili le sanzioni previste dalla legge.
E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre
e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
                                                                                        Pagina di 24    13
7.    La violazioni alle suddette disposizioni                    Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle
sono punite con la sanzione amministrativa                        deiezioni solide
pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un                          1.     I proprietari o detentori a qualsiasi titolo
massimo di € 500,00.”                                             di cani ed altri animali hanno l'obbligo di
(articolo sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                  raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli
n. 12 del 10 febbraio 2016)
                                                                  stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere
                                                                  e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo
Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e                    e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi
mezzi pubblici                                                    urbani.
1.     Sui mezzi pubblici di trasporto i cani                     2.     L'obbligo di cui al presente articolo
accompagnati dal padrone o detentore hanno                        sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso
libero accesso, secondo le modalità previste dai                  pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area
gestori del pubblico servizio.                                    cani, ecc.).
2.     Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici               3.     I proprietari e/o detentori di cani che si
uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal                     trovano su area pubblica o di uso pubblico
detentore hanno libero accesso salvo diversa                      devono essere muniti di idonea attrezzatura
indicazione comunicata dal Responsabile della                     (sacchetti di plastica, guanti in lattice, paletta,
struttura tramite l'affissione di apposito cartello               ecc…), per una igienica raccolta o rimozione
esposto in modo visibile all'ingresso. Non è                      delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
consentito al Responsabile della struttura vietare                4.     Tale obbligo non opera rispetto alle
l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che                  seguenti categorie di persone: non vedenti,
accompagnano le persone non vedenti o                             ipovedenti, diversamente abili e persone con
ipovedenti.                                                       gravi difficoltà motorie.
3.     Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili                 5.     Le violazioni alle disposizioni del presente
nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti                articolo sono punite con la sanzione
scolastici i cani non hanno libero accesso salvo                  amministrativa pecuniaria da un minimo di
diversa prescrizione dei responsabili della                       € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
struttura.
4.     Ferme restando le disposizioni del                         Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani
Regolamento Veterinario per la profilassi e la                    vaganti sul territorio comunale
rabbia, a tutela della incolumità pubblica e                      1.     I cani vaganti sono catturati a cura del
privata, i cani devono sempre essere condotti al                  Comune per essere condotti presso il Canile
guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente                   incaricato della custodia, sono restituiti al
destinati, e se di taglia grossa o media o di                     proprietario o possessore dietro pagamento delle
indole mordace, anche muniti di museruola, il                     spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi
guinzaglio non deve essere di lunghezza                           gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai
superiore ai due metri.                                           sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
5.     I proprietari o detentori devono comunque                  2.     Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul
avere cura a che i cani non sporchino e non                       territorio comunale deve avvisare prontamente la
creino disturbo o danno alcuno.                                   Polizia Municipale per il suo recupero. La
                                                                  cattura e custodia temporanea è ammessa dal
                                                                  privato cittadino su autorizzazione verbale degli
                                                                  organi di vigilanza al fine di facilitare il recupero

                                                                                                   Pagina di 24    14
dell’animale dal personale all’uopo incaricato         popolazione canina, procede alla sterilizzazione,
dal Comune.                                            con particolare attenzione alle razze di tipo
3.      I cani di accertata proprietà (tatuati o       molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti
microchippati) che non vengono riscattati dal          presenti presso le proprie strutture ricettive.
proprietario entro i 15 giorni a far data dal
ricevimento della notifica, saranno considerati        Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia
liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in   1.     I cani utilizzati per la guardia possono
affidamento. Contestualmente, il Comune                essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private
segnala agli Enti competenti l'abbandono               da sorvegliare, purché non accessibili al
dell'animale per i provvedimenti di competenza.        pubblico.
Il Comune provvederà al recupero delle spese           2.     Nei predetti luoghi o proprietà private
nel rispetto della normativa vigente.                  deve comunque essere sempre esposto un
4.      I cani non tatuati o microchippati, previo     cartello di avvertimento ben visibile e leggibile
espletamento dei controlli sanitari, saranno dati      dall’esterno.
in affidamento a chi ne fa richiesta.                  3.     Qualora gli animali siano tenuti a catena
L'affidamento è considerato provvisorio per 60         dovranno comunque essere custoditi secondo le
giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà    modalità previste dalle norme vigenti e dal
del Comune che potrà effettuare controlli sul          presente regolamento.
benessere degli animali. Trascorso tale termine,       4.     Le violazioni alla disposizione di cui al
l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione     comma 2 sono punite con la sanzione
definitiva presso il Canile incaricato. In             amministrativa pecuniaria da un minimo di
mancanza della formalizzazione provvederà              € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
d'ufficio il Comune.
5.      Gli animali non possono essere dati in         Articolo 27 - Obbligo degli allevatori,
affido, anche temporaneo, o adozione a coloro          possessori e venditori di cani a scopo di
che abbiano riportato condanne per                     commercio
maltrattamento di animali. Per assicurare il           1.     Fermo restando il generale obbligo di
rispetto delle condizioni di benessere degli           garantire il benessere degli animali, gli allevatori
animali, la Città può attivare controlli anche         di cani, e i venditori di cani a scopo di
preventivi con particolare riferimento ai cani di      commercio hanno l'obbligo di consegnare una
razza molossoide o loro incroci, per i quali sono      copia conforme del registro di carico e scarico
previsti ulteriori accertamenti.                       dei movimenti di cani allevati e/o venduti,
6.      Il Comune può stipulare convenzioni con        semestralmente al Servizio Veterinario
Enti il cui statuto preveda precipui compiti di        dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio
protezione degli animali per il ricovero               della presenza di cani sul territorio urbano. Il
temporaneo presso le loro strutture dei cani           predetto registro dovrà essere costantemente
custoditi nel Canile incaricato, per controlli da      aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti
effettuare sulle adozioni degli animali, per           gli acquirenti degli animali venduti.
eventuali controlli sul benessere animale ospiti       2.     I possessori e venditori di cani a scopo di
presso strutture esterne ai canili, per la             commercio dovranno vendere gli animali
realizzazione di attività finalizzate all'adozione     rilasciando all'acquirente, certificato attestante il
degli animali abbandonati.                             buono stato di salute dell'animale. Copia di tale
7.      Il Comune, al fine del contenimento della      certificato, dovrà essere conservato per almeno

                                                                                        Pagina di 24    15
due anni dal soggetto che lo rilascia anche per       6.     I proprietari o detentori di cani devono
gli eventuali controlli da effettuarsi da parte       segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL, entro
degli organi di vigilanza. Il cane venduto o          e non oltre 15 giorni, la cessione definitiva o la
ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o          morte degli stessi, nonché eventuali variazioni
identificato tramite microchip secondo i termini      della sede di detenzione.
di legge, se cucciolo dovrà essere già                7.     Il proprietario o detentore deve denunciare
microchippato. All'atto della vendita e/o cessione    alla Polizia Municipale, entro e non oltre 3( tre )
dell'animale questa dovrà essere formalizzata         giorni, lo smarrimento del cane.
secondo la normativa sull'Anagrafe Canina             8.     Le violazioni alla disposizione di cui al
Regionale aggiornando i dati sul registro di          comma 3 sono punite con la sanzione
carico e scarico.                                     amministrativa pecuniaria da un minimo di
3.     Le violazioni alle disposizioni del presente   € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
articolo sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di
€ 80,00 ad un massimo di € 500,00.
                                                                   TITOLO IV - GATTI
Articolo 28 - Documenti da portare al seguito
e obblighi dei proprietari e/o detentori.             Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle
1.     Il possessore o detentore di un cane ha        colonie feline
sempre l'obbligo di portare al seguito originale o    1.      I gatti liberi e le colonie feline che vivono
fotocopia      autenticata     del      documento     sul territorio comunale sono tutelati dal Comune.
comprovante         l'iscrizione       dell'animale
all'anagrafe canina o certificato di avvenuto         Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi
tatuaggio o di avvenuto inserimento di                1.     Le colonie feline ed i gatti liberi non
microchip, a pena della sanzione di cui all’art. 42   possono essere catturati, spostati od allontanati
del presente Regolamento.                             dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto
2.     Detti documenti dovranno essere esibiti su     previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n.
richiesta degli organi di vigilanza, agli ispettori   34 e relativo regolamento di attuazione (motivi
dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle GG.EE.VV.     di carattere igienico-sanitario oppure in caso di
- Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla        epidemie che mettono a repentaglio la salute
Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente         dell'uomo e degli animali stessi).
incaricati.                                           2.     Qualora il personale dell’Area Tecnico-
3.     In caso di violazione della norma di cui al    Manutentiva Servizio Ambiente ed Ecologia
comma 1, il trasgressore dovrà esibire all’organo     riscontrasse una situazione lesiva del benessere
accertatore, entro venti (20) giorni dalla data       della colonia o di singoli gatti, il Responsabile ,
scritta sul verbale per detta esibizione, il          in accordo con il Servizio Veterinario, può, con
documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o          un atto amministrativo motivato, predisporre lo
la microchippatura.                                   spostamento della colonia.
4.     Sono vietate la cessione, la vendita, ed il    3.     E' vietato a chiunque ostacolare od
passaggio di proprietà di cani non registrati o       impedire l'attività di gestione di una colonia
non identificati.                                     felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare
5.     In caso di tatuaggio illeggibile, il           gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione,
proprietario deve provvedere alla identificazione     riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve
del cane mediante microchip.
                                                                                       Pagina di 24    16
essere comunque sempre consentita la presenza          Articolo 32 - Attività di cura delle colonie
di contenitori per l'acqua.                            feline e dei gatti liberi
4.     E' vietato, inoltre, predisporre strumenti      1.     Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12
finalizzati ad impedire la libera circolazione dei     lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il
felini all'interno del loro habitat o che possano      Comune al fine di garantire il benessere e la cura
costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.   della popolazione felina presente sul territorio
5.     Nelle aree interessate dalla presenza di        comunale, riconosce l'attività benemerita dei
colonie feline o gatti liberi potranno essere          cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano
disposte, dal Comune o dagli affidatari degli          volontariamente e gratuitamente per la cura ed il
animali, cucce per il riparo degli animali nonché      sostentamento dei felini.
apposti segnali informativi della presenza dei         2.     Alla/al gattara/o deve essere permesso
felini anche con l'indicazione della normativa a       l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei
loro tutela.                                           gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica
6.     Le violazioni alle disposizioni di cui ai       dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree
commi 1, 3 e 4 sono punite con la sanzione             private sarà disciplinato con un accordo fra le
amministrativa pecuniaria da un minimo di              parti.
€ 50,00 ad un massimo di € 500,00.
                                                       Articolo 33 - Alimentazione dei gatti
Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e        1.      Le/i      gattare/i  potranno,      previa
dei gatti liberi sul territorio                        autorizzazione del Comune da rilasciarsi
1.      Fatto salvo quanto previsto dalla              dall’Area Tecnico Manutentiva Servizio
normativa vigente e quanto stabilito dal               Ambiente e Ecologia, rivolgersi alla mense, per
precedente articolo, le colonie feline ed i gatti      il prelievo di avanzi alimentari da destinare
liberi che vivono all'interno del territorio           all'alimentazione dei gatti. Altre forme di
comunale sono censiti, con i mezzi più                 approvvigionamento alimentare potranno essere
opportuni, dal Comune in collaborazione con le         istituite a tale scopo.
associazioni animaliste ed i singoli cittadini.        2.      Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le
2.      Finalità del Censimento è la mappatura         norme igieniche del suolo pubblico e privato
delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che      relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per
private. In dette aree deve essere garantita la cura   l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione
e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.         di alimenti e provvedendo alla pulizia
3.      L'elenco delle colonie è redatto e             necessaria.
aggiornato dal personale dell’Area Tecnica
Manutentiva Servizio Ambiente e Ecologia che           Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà
potrà avvalersi del personale dell’ENPA ovvero         1.     E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti,
di personale di associazioni animalistiche ed è a      anche per breve tempo, in terrazze o balconi
disposizione dei cittadini secondo la normativa        senza possibilità di accesso all'interno
che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche         dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine
Amministrazioni.                                       senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato,
                                                       sia all'interno che all'esterno dell'abitazione,
                                                       segregarli in trasportini e/o contenitori di vario
                                                       genere nonché tenerli legati o in condizioni di
                                                       sofferenza e maltrattamento.

                                                                                       Pagina di 24    17
2.      Al fine di evitare e contenere l'incremento   detti animali.
della popolazione felina, nel caso di gatti che       2.     Tale collocazione di norma deve essere
siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e   ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà
vagare liberamente sul territorio, è consigliabile    essere in grado di ospitare tutti gli animali
che i proprietari o detentori provvedano alla         appartenenti alle colonie interessate dagli
sterilizzazione degli stessi.                         interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai
3.        Il proprietario e/o detentore che lascia    gattare/i, od in alternativa a persona incaricata
vagare il gatto per le pubbliche vie o spazi ad       dalla Civica Amministrazione, con le modalità
uso pubblico deve dotare l’animale di un collare      più opportune, la possibilità di continuare ad
con una targhetta che possa ricondurre                alimentare gli animali.
facilmente all’identificazione da parte degli         3.     Al termine dei lavori gli animali, previa
organi di vigilanza della proprietà e/o detentore     collocazione di appositi ed adeguati
in caso di necessità. Di eventuali danni a cose o     insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro
a terzi ne risponderanno i proprietari e/o            territorio di origine, ovvero in siti
detentori.                                            immediatamente adiacenti a quello originario di
4.      Le violazioni alla disposizione di cui al     provenienza.
comma 1 sono punite con la sanzione                   4.     Le violazioni alla disposizione di cui al
amministrativa pecuniaria da un minimo di             comma 1 sono punite con la sanzione
€ 50,00 ad un massimo di € 500,00.                    amministrativa pecuniaria da un minimo di
                                                      € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Articolo 35 - Sterilizzazione
1.     Il Comune concorre in base alla normativa      Articolo 37 - Custodia gatti randagi
vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.        1.     Il Comune può stipulare convenzioni con
Procede altresì alla sterilizzazione degli animali    Enti il cui statuto preveda precipui compiti di
presenti presso le proprie strutture ricettive e      protezione degli animali,: per il ricovero
quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà     temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per
essere effettuata dall’Ufficio dell’ENPA sezione      controlli da effettuare sulle adozioni degli
di Vinovo e da associazioni animaliste incaricate     animali ricoverati, per la realizzazione di attività
dalla Civica Amministrazione. Successivamente         finalizzate     all'adozione      degli    animali
alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi   abbandonati, per eventuali controlli sul
nella colonia di appartenenza.                        benessere dei gatti ospitati presso strutture
                                                      esterne ai gattili municipali.
Articolo 36 - Cantieri                                2.     Il Comune predispone, ove necessario,
1.     I soggetti pubblici e/o privati che            idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri
intendono eseguire opere edili e/o di restauro        spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.
conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i
cui interventi riguardino zone ed aree interessate      TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED
dalla presenza di gatti liberi o colonie feline                     ESOTICA
debbono prevedere, a proprie cura e spese prima
dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione    Articolo 38 - Fauna selvatica
ove possibile e compatibilmente con lo stato dei      1.     La fauna selvatica è patrimonio
luoghi interessati dai lavori, un'idonea              indisponibile dello Stato ed è tutelata
collocazione temporanea e/o permanente per            nell'interesse della comunità nazionale ed

                                                                                      Pagina di 24    18
Puoi anche leggere