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Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche
PAIS
Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio
LO SCIOPERO NELLA SCUOLA
Legislazione, adempimenti e procedure
INSERTO N. 10
Allegato al N. 12 - Aprile 2008 - Anno III
A cura di
F. Paladini
A P R I L E
2008
Casa Editrice Spaggiari® S.p.A. - ParmaII PAIS
PAIS III
SOMMARIO
1. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI » IV
ESSENZIALI . .........................................................................................................
2. LA LEGISLAZIONE SULLO SCIOPERO NEL COMPARTO SCUOLA ...................... » IV
2.1 - Procedura da seguire in caso di sciopero .................................................... » VI
2.2 - Scrutini e valutazioni finali .......................................................................... » VII
2.3 - Esami finali .................................................................................................. » VII
2.4 - Servizio di refezione scolastica .................................................................... » VII
2.5 - Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature ......................................... » VII
2.6 - Cura e allevamento del bestiame ................................................................. » VIII
2.7 - Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici . .......................... » VIII
2.8 - Pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato ................................................................................................. » VIII
2.9 - Alunni convittori e semi convittori . ............................................................. » VIII
3. GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO . ...................................................................................................... » VIII
4. TABELLE RIEPILOGATIVE SUI CONTINGENTI DI PERSONALE E SUGLI ADEMPI-
MENTI DA EFFETTUARE ....................................................................................... » IX
5. LA RILEVAZIONE DELLO SCIOPERO ................................................................... » XI
6. IL PROCEDIMENTO PER LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDA-
CALE ..................................................................................................................... » XI
7. TRATTAMENTO FISCALE E RETRIBUTIVO IN CASO SCIOPERO . ........................ » XI
APPENDICE NORMATIVA
- Legge 12 giugno 1990, n. 146 ........................................................................... » XIII
- Accordo integrativo nazionale dell'8/10/99 . ....................................................... » XXIV
- Artt. da 1 a 4 CCNL 1998/2001 - Comparto scuola ........................................... » XXVIV PAIS
1. La legislazione in materia di sciopero La comunicazione del preavviso, che i contratti
nei servizi pubblici essenziali collettivi possono fissare anche in un periodo
L’art. 40 della Costituzione prevede l’esercizio superiore a 10 giorni, deve avvenire in forma
del diritto di sciopero “nell’ambito delle leggi scritta e deve altresì indicare la durata e le
che lo regolano”. Quest’ultima previsione è stata modalità di attuazione dello sciopero nonché
attuata, sia pur limitatamente al settore dei servizi le motivazioni di esso.
pubblici, dalla Legge 13 giugno 1990 n. 146. - obbligo di dare alle utenze informazioni, nelle
forme adeguate, almeno cinque giorni prima
Obiettivo della Legge n. 146 era quello di
contemperare l’esercizio del diritto di sciopero nei dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi
servizi pubblici essenziali con il godimento dei di erogazione dei servizi nel corso dello scio-
diritti della persona, costituzionalmente tutelati, pero e delle misure per la riattivazione degli
alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, stessi. L’onere della tempestiva diffusione di tali
alla libertà di circolazione, all’assistenza e pre- comunicazioni grava sui giornali quotidiani e
videnza sociale, all’istruzione ed alla libertà di sulle emittenti radiofoniche e televisive pub-
comunicazione (art. 1 commi 1 e 2). bliche e private.
La disciplina originaria della Legge n. 146 - esperimento di un tentativo di conciliazione,
del 1990 è stata riformata dalla Legge 11 aprile vincolante e obbligatorio per le parti, che può
2000 n. 83, che ha profondamente innovato le svolgersi sia secondo le procedure stabilite nei
procedure di conciliazione e di raffreddamento, contratti collettivi sulle prestazioni essenziali,
l’apparato sanzionatorio ed i poteri spettanti alla sia in sede amministrativa, presso un apposito
Commissione di garanzia, sia sotto il profilo della ufficio del Ministero del Lavoro per i conflitti
prevenzione sia sotto quello della repressione degli di rilievo nazionale, o presso la Prefettura o il
scioperi illegittimi. Comune per conflitti di rilievo locale.
I servizi pubblici essenziali nel cui ambito lo Gli accordi o contratti collettivi tra Ammini-
sciopero deve essere regolamentato sono discipli- strazioni Pubbliche e associazioni sindacali dei
nati dall’art. 2 comma 2. lavoratori integrano la disciplina di legge, speci-
Per quanto concerne l’istruzione l’art. 1 com- ficando, in ciascun ambito, quante e quali presta-
ma 2 lettera d) prevede come servizio pubblico zioni debbano essere assicurate all’utenza.
essenziale: “l'Istruzione Pubblica, con particolare Devono essere, pertanto, individuate:
riferimento all'esigenza di assicurare la continuità
- le prestazioni indispensabili assicurate in caso
dei servizi degli asili nido, delle scuole materne
di sciopero e le modalità e le procedure di
e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento
erogazione e le altre misure necessarie al rag-
degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione
giungimento delle finalità della legge;
universitaria, con particolare riferimento agli esami
- gli intervalli minimi da osservare tra una asten-
conclusivi dei cicli di istruzione”.
sione e quella successiva;
Nei servizi essenziali il diritto di sciopero è con-
sentito nel rispetto delle seguenti condizioni: - le procedure di raffreddamento e di conci-
liazione, obbligatorie per entrambe le parti,
- adozione di misure dirette a consentire l’ero-
da esperire prima della proclamazione dello
gazione delle prestazioni indispensabili per
sciopero.
garantire le finalità prefissate dalla legge. Le
suddette prestazioni devono essere definite e
2. La legislazione sullo sciopero nel
concordate dalle Amministrazioni Pubbliche e
Comparto Scuola
dalle imprese erogatrici di servizi, nei contratti
collettivi. Nel comparto scuola è in vigore “l’accordo
- osservanza di un preavviso minimo, non in- nazionale attuativo della Legge n. 146 del 1990,
feriore a dieci giorni, al fine di predisporre allegato al Contratto nazionale 26 maggio 1999
l’erogazione di prestazioni indispensabili e per - Attuazione della Legge n. 146 del 1990”.
attivare tentativi di composizione dei conflitti. Analizziamo i contenuti del predetto accordo.PAIS
La comunicazione della proclamazione di qual- nonché gestione e manutenzione dei relativi
siasi azione di sciopero relativa al solo comparto impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici,
scuola, da parte delle strutture e rappresentanze delle strutture e degli impianti connessi con il
sindacali, deve avvenire con un preavviso non servizio scolastico;
inferiore a 15 giorni e deve contenere l’indicazio- d. Erogazione di assegni e di indennità con fun-
ne se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata zione di sostentamento.
oppure se sia indetto per un periodo più breve. È altresì precisato che i servizi di cui alle
Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti
nel caso di azioni di sciopero che interessino più strettamente connessi e collegati al servizio di cui
comparti. alla lettera a).
In caso di revoca di uno sciopero indetto in L’art. 2 dell’accordo nazionale attuativo della
precedenza, le strutture e le rappresentanze sinda- Legge n. 146 del 1990 disciplina le prestazioni
cali devono darne tempestiva comunicazione alle indispensabili e i contingenti di personale. Infatti,
amministrazioni, al fine di garantire la regolarità nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indivi-
al servizio per il periodo temporale interessato duati dall’art. 1, devono essere assicurate, al fine
dallo sciopero stesso. di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero
La proclamazione e la revoca degli scioperi con la garanzia del diritto all’istruzione e degli
relativi alle vertenze nazionali di comparto deve altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, le
seguenti prestazioni indispensabili:
essere comunicata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinet- svolgimento degli scrutini e degli esami finali
to del Ministro; la proclamazione e la revoca di nonché degli esami di idoneità;
scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o b) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
di singolo istituto deve essere comunicata all’USR svolgimento degli esami finali, con particolare
di appartenenza. riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione nei diversi ordini e gradi del siste-
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica
ma scolastico (esami di licenza media, esami
Istruzione e i Provveditorati agli Studi (leggi ora
di qualifica professionale e di licenza d’arte,
USP) sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa
esami di abilitazione all’insegnamento del grado
ed alle reti radiotelevisive, di maggiore diffusione
preparatorio, esami di maturità);
nell’area interessata dallo sciopero, una comuni-
c) Vigilanza sui minori durante i servizi di refe-
cazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale
zione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni
possibile una adeguata sostituzione del servi-
predette si assicurano che gli organi di informa-
zio;
zione garantiscano all’utenza una informazione
chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, d) Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature,
anche relativamente alla frequenza e alle fasce laddove l’interruzione del funzionamento com-
porti danni alle persone o alle apparecchiature
orarie di trasmissione dei messaggi.
stesse;
L’art. 1 dell’Accordo attuativo prevede che, ai
e) Attività riguardanti la conduzione dei servizi
sensi della Legge 12 Giugno 1990, n.146, i servizi
nelle aziende agricole per quanto attiene alla
pubblici da considerare essenziali nel comparto
cura e all’allevamento del bestiame;
del personale della Scuola sono:
f) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei
a. L’Istruzione Scolastica, in particolare per gli
rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
aspetti contemplati dall’art. 1 della Legge 12
g) Adempimenti necessari per assicurare il paga-
giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
mento degli stipendi e delle pensioni, secondo
b. Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela modalità da definire in sede di contrattazione
dell’integrità fisica delle persone; decentrata e comunque per il periodo di tempo
c. Attività relative alla produzione e alla distri- strettamente necessario in base alla organizza-
buzione di energia e beni di prima necessità, zione delle singole Istituzioni Scolastiche;VI PAIS
h) Servizi indispensabili nelle istituzioni educative, I nominativi inclusi nei contingenti saranno
come indicati nelle precedenti lettere a), c) e comunicati ai singoli interessati cinque giorni
d), con particolare riferimento alla cucina ed prima dell’effettuazione dello sciopero.
alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche Il soggetto individuato ha il diritto di esprime-
nelle ore notturne. re, entro il giorno successivo alla ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo
2.1 Procedura da seguire in caso di sciopero sciopero chiedendo la conseguente sostituzione,
nel caso sia possibile.
In occasione di ogni sciopero, il Dirigente
Scolastico invita in forma scritta il personale do- In caso di adesione allo sciopero del Dirigente
cente a rendere comunicazione volontaria circa Scolastico le relative funzioni aventi carattere di
essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’or-
l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno
dine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal
dalla comunicazione della proclamazione dello
docente più anziano d’età in servizio.
sciopero oppure entro il quinto, qualora lo scio-
pero sia proclamato per più comparti.
L’art. 3 dell’Accordo Attuativo, al fine di ga-
Pertanto il Dirigente non può obbligare alcun
rantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
dipendente a rispondere, e il dipendente è libero
indispensabili indicati nell’articolo 2 del medesimo
di dichiarare o meno cosa intende fare. È quindi Accordo, prevede che:
ovvio che chi non dichiara nulla non può essere
a) Non saranno effettuati scioperi a tempo inde-
costretto a farlo e non è sanzionabile sul piano terminato;
disciplinare.
b) Atteso che l’effettiva garanzia del diritto al-
Decorso tale termine, sulla base dei dati co- l’istruzione e all’attività educativa delle relative
noscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuta prestazioni indispensabili indicate nell’articolo
l'entità della riduzione del servizio scolastico e, 2 si ottiene solo se non viene compromessa
almeno cinque giorni prima dell'effettuazione l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in
dello sciopero, comunica le modalità di funzio- giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla
namento o la sospensione dei servizi alle famiglie successiva lettera d), non possono superare
nonché all’USR competente. Da questa ultima per le attività di insegnamento e per le attività
comunicazione deve altresì risultare se il Dirigente connesse con il funzionamento della scuola nel
corso di ciascun anno scolastico il limite di 40
Scolastico aderirà allo sciopero per consentire al
ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno
medesimo Dirigente dell’USR di designare l'even-
scolastico) nelle scuole materne ed elementari
tuale sostituto.
e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12
L'astensione individuale dallo sciopero che giorni di anno scolastico) negli altri ordini e
eventualmente segua la comunicazione dell’asten- gradi di istruzione;
sione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di c) Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal di sciopero breve o di sciopero generale, non
Dirigente Scolastico. Pertanto il dipendente che può superare, per ciascun ordine e grado di
dichiara di scioperare e poi cambia idea, presen- scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione
tandosi a scuola il giorno dello sciopero, potrebbe e la successiva deve intercorrere un intervallo
non essere utilizzato dal Dirigente Scolastico ed di tempo non inferiore a sette giorni;
essere considerato in sciopero. d) Gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto
agli scioperi indetti per l’intera giornata - posso-
I Dirigenti Scolastici, in occasione di ciascuno
no essere effettuati soltanto nella prima oppure
sciopero, individuano - sulla base anche della co-
nell’ultima ora di lezione o di attività educative,
municazione volontaria del personale in questione o di servizio per i Dirigenti Scolastici e per il
circa i propri comportamenti sindacali - i nomi- personale ATA.
nativi del personale da includere nei contingenti In caso di organizzazione delle attività su più
tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati turni, gli scioperi possono essere effettuati sol-
dallo sciopero stesso per garantire la continuità tanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun
delle prestazioni indispensabili. turno; se le attività si protraggono in orarioPAIS VII
pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella “Criteri generali per la determinazione dei con-
prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima tingenti del personale educativo ed ATA necessari
del turno pomeridiano. ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso
La proclamazione dello sciopero breve deve di sciopero”, emanato in attuazione dell’art.2,
essere puntuale. Deve essere precisato se lo comma 1 dell’Accordo nazionale del settore
sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora della scuola per l’attuazione della Legge 146/90,
di lezione, non essendo consentita la formula concorda i criteri generali per la determinazione
alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili del contingente di personale educativo ed ATA
ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla necessario ad assicurare nelle istituzioni scola-
lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve stiche ed educative le prestazioni indispensabili
corrispondono ad una giornata di sciopero. La in caso di sciopero.
durata degli scioperi brevi per le attività fun-
zionali all’insegnamento deve essere stabilita 2.2 Scrutini e valutazioni finali
con riferimento all’orario predeterminato in Per garantire le prestazioni indispensabili allo
sede di programmazione; svolgimento delle attività dirette e strumentali
e) Gli scioperi effettuati in concomitanza con le riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle
iscrizioni degli alunni dovranno garantirne co- valutazioni finali è indispensabile la presenza
munque l’efficace svolgimento e non potranno delle seguenti figure professionali: assistente am-
comportare un differimento oltre il terzo giorno ministrativo per le attività di natura amministrativa
successivo alle date previste come terminali e collaboratore scolastico per le attività connesse
delle operazioni relative alle disposizioni mi- all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiu-
nisteriali; sura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso
f) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le principale.
giornate nelle quali è prevista l’effettuazione
degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non 2.3 Esami finali
finali non devono comunque comportare un
Per garantire le prestazioni indispensabili allo
differimento della conclusione delle operazioni
svolgimento delle attività amministrative e gestio-
di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle
nali degli esami finali, con particolare riferimento
scadenze fissate dal calendario scolastico;
a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi
g) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le ordini e gradi del sistema scolastico (esami di li-
giornate nelle quali è prevista l’effettuazione cenza media, di qualifica professionale e di licenza
degli scrutini finali non devono differirne la d’arte, di abilitazione all’insegnamento nel grado
conclusione nei soli casi in cui il compimento preparatorio, esami di stato) è indispensabile la pre-
dell’attività valutativa sia propedeutico allo senza delle seguenti figure professionali: assistente
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di
amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle
istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi
specifiche aree di competenza, collaboratore sco-
non devono comunque comportare un differi-
lastico per le attività connesse all’uso dei locali
mento delle operazioni di scrutinio superiore
interessati, per l’apertura e chiusura della scuola
a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata
e per la vigilanza sull’ingresso principale.
della conclusione;
h) Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in 2.4 Servizio di refezione scolastica
corso di effettuazione saranno immediatamente
Per garantire la vigilanza sui minori durante il
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia
particolare gravità o di calamità naturale.
eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la
In ultimo viene precisato che le disposizioni presenza di uno o più collaboratori scolastici.
dell’articolo 3 in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei 2.5 Vigilanza degli impianti e
casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine delle apparecchiature
costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi Per garantire la vigilanza degli impianti e
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. delle apparecchiature laddove l’interruzione del
L’Accordo Integrativo Nazionale concernente loro funzionamento comporti danni alle personeVIII PAIS
o alle apparecchiature stesse è indispensabile Il numero delle unità di personale, appartenenti
la presenza delle seguenti figure professionali: a ciascuna delle figure professionali di cui all’art. 1
assistenti tecnici appartenenti all’area interessata dell’Accordo Integrativo che, in caso di sciopero, è
al servizio da garantire e collaboratori scolastici tenuto a garantire i servizi minimi, viene determi-
per le attività connesse. nato dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze
delle istituzioni scolastiche ed educative, con le
2.6 Cura e allevamento del bestiame modalità di cui all’art. 6 del CCNL 2007.
Per garantire la cura e l’allevamento del bestia- È da rilevare che, con la piena attuazione del-
me nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici l’autonomia scolastica e con l’attribuzione della
e professionali è indispensabile la presenza delle dirigenza ai Capi di Istituto, la materia è divenuta
seguenti figure professionali: assistente tecnico, oggetto di contrattazione integrativa così come
collaboratore scolastico tecnico addetto all’azien- esplicitamente previsto dall’art. 6 comma 2 lettera
da agraria, collaboratore scolastico per le attività j) del CCNL 2007.
connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta da
Infatti, la suddetta disposizione normativa affer-
parte della scuola dell’impianto di riscaldamento
ma che sono oggetto di contrattazione integrativa i
va garantita la presenza del personale in possesso
“criteri e le modalità di applicazione dei diritti sin-
della specifica abilitazione professionale.
dacali, nonché la determinazione dei contingenti
2.7 Raccolta, allontanamento e smaltimento dei di personale previsti dall’Accordo sulla attuazione
rifiuti tossici della Legge n. 146 del 1990 così come modificata
e integrata dalla Legge n. 83 del 2000”.
Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo
smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è
3. GLI Adempimenti relativi alla ade-
indispensabile la presenza dell’assistente del repar-
sione allo sciopero del dirigente
to o del laboratorio e del collaboratore scolastico
scolastico
per consentire l’accesso ai locali interessati agli
incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono Il Dirigente Scolastico
lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge. - comunica al Dirigente regionale la propria
adesione e le modalità di funzionamento del
2.8 Pagamento degli stipendi al personale con
servizio o l’eventuale sua sospensione;
contratto di lavoro a tempo determinato
- comunica al personale docente e ATA la sua
Per garantire il pagamento degli stipendi al adesione allo sciopero e che, in sua assenza,
personale con contratto di lavoro a tempo deter- le funzioni del Dirigente aventi caratteri di
minato, nel caso in cui lo svolgimento di azioni necessità e di urgenza saranno svolte, nell’or-
di sciopero coincida con eventuali termini peren- dine, dal collaboratore con delega a sostituire il
tori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella Dirigente Scolastico, da un altro Collaboratore
corresponsione degli emolumenti, è indispensabile
o dal docente in servizio più anziano di età;
la presenza delle seguenti figure professionali:
- richiama, nella stessa comunicazione di ade-
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
assistente amministrativo, collaboratore scolastico sione allo sciopero, che la persona che lo
per le attività connesse. sostituisce dovrà farsi carico di inviare, nei
tempi indicati dal USP competente, il numero
2.9 Alunni convittori e semi convittori degli scioperanti.
Per garantire agli alunni convittori e semi
convittori i servizi indispensabili, nelle istituzioni ESEMPIO DI COMUNICAZIONE ALLA
educative, con particolare riguardo alla vigilanza DIREZIONE REGIONALE
anche nelle ore notturne alla cucina ed alla mensa Il sottoscritto Dirigente Scolastico
è indispensabile la presenza delle seguenti figure Comunica la propria adesione allo sciopero generale
professionali: educatore, cuoco, infermiere, col- del p.v.
laboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà
Comunica altresì che il servizio subirà adattamenti di
essere erogato, ove possibile, anche attraverso la
orario delle lezioni
fornitura di pasti freddi o preconfezionati.PAIS IX
ESEMPIO DI COMUNICAZIONE AL PERSONALE
Si comunica che il sottoscritto, poiché nella giornata del non sarà in servizio in quanto aderisce
allo sciopero, sarà sostituito dal collaboratore con delega a sostituirlo o da altro collaboratore se non sciopera o dal
docente in servizio più anziano di età.
Il collaboratore o docente sostituto dovrà comunicare, tramite la segreteria, i dati di adesione allo sciopero entro le
ore , calcolando gli assenti per sciopero sul numero del personale in servizio, e non sul numero del
personale in organico; i dati vanno distinti per Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA.
Data
4. TABELLE RIEPILOGATIVE SUI CONTINGENTI DI PERSONALE E SUGLI ADEMPIMENTI DA
EFFETTUARE
Come detto in precedenza L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per
determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce poi i criteri
specifici del contingente di quella scuola.
CONTINGENTI
SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI (accordo nazionale)
Qualsiasi esame e scrutini finali - un assistente amministrativo per le attività di natura
amministrativa,
- un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in
cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori,
- un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura
dei locali scolastici.
Vigilanza durante il servizio mensa - solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto
da uno o due collaboratori scolastici.
Cura del bestiame (solo istituto agrario) - un assistente tecnico di azienda agraria,
- un collaboratore scolastico tecnico,
- un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura
dei locali scolastici.
Impianto di riscaldamento - chi ha il patentino di conduttore di caldaie.
(sole se condotto direttamente dalla scuola)
Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi - un assistente tecnico di reparto,
(solo istituto con reparti di lavorazione) - un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali
interessati.
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei - direttore SGA,
- un assistente amministrativo,
- un collaboratore scolastico.
Vigilanza di notte e servizio mensa (solo - un istitutore,
in convitto o educandato con convittori o - un cuoco,
semiconvittori)
- un infermiere,
- un collaboratore scolastico.
Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi
o preconfezionati. PAIS
ADEMPIMENTI
DIRIGENTE SCOLASTICO LAVORATORE
- chiede a docenti e ATA con una circolare È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa
chi intende scioperare specificando che la intende fare.
comunicazione è volontaria. Chi non dichiara nulla non può essere costretto a
(La circolare deve essere emanata in tempo utile farlo e non è sanzionabile.
per la successiva comunicazione alle famiglie Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si
che il Dirigente deve fare 5 giorni prima dello presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe
sciopero); essere non utilizzato dal Dirigente Scolastico e
- non può obbligare alcuno a rispondere; sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi
se intende cambiare idea lo deve comunicare per
- non può chiedere di più (ad esempio
tempo (ad esempio prima della comunicazione alle
che si dichiari anche l’intenzione di non
famiglie).
scioperare).
- valuta l’effetto previsto sul servizio didattico Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare
(le lezioni); le famiglie sul suo comportamento il giorno dello
- può disporre un servizio ridotto per una parte sciopero.
delle classi o per una parte dell’orario e lo
comunica ai docenti;
- può sospendere le lezioni se non è in grado
di garantire neanche un servizio minimo;
- non può chiudere la scuola, a meno che tutti
abbiano dichiarato di scioperare.
- individua, tenuto conto dei servizi essenziali da Il dipendente che riceve la comunicazione di essere
garantire nel giorno di sciopero, il contingente nel contingente può chiedere entro il giorno successivo
di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma di essere sostituito perché intende scioperare, anche
non tra i docenti) per assicurare le prestazioni se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento
indispensabili; della circolare di cui sopra.
- lo comunica agli interessati 5 giorni prima
dello sciopero;
- sostituisce, se possibile, persone del contingente
che dichiarano di voler scioperare con altre che
non scioperano.
Per formare il contingente usa i criteri del
contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli
del contratto integrativo nazionale, utilizzando
con priorità coloro che non hanno dichiarato
di scioperare.
Non può decidere unilateralmente che il
contingente svolga servizi essenziali non previsti
dal contratto.
Se sciopera, lo comunica al Dirigente regionale
e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali
funzioni essenziali di direzione potrà svolgere
il giorno di scioperoPAIS XI
5. La rilevazione dello sciopero La suddetta condotta viene individuata in qual-
siasi comportamento diretto ad impedire o limitare
I Dirigenti Scolastici devono far pervenire i dati
l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale
relativi all’astensione dal lavoro del personale, ai
nonché del diritto di sciopero.
sensi dell’art. 5 della Legge 146 del 1990, uti-
lizzando il sistema informatizzato del Ministero, La condotta antisindacale può essere costituita
www.mpi.it rete intranet - sezione “questionari sia da un atto negoziale sia da un comportamento
e rilevazioni”, selezionando la voce “rilevazione materiale; può consistere, inoltre, sia in com-
scioperi”. portamenti attivi che in comportamenti omissivi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con
Inoltre, è obbligatoria la comunicazione alla
sentenza del 12 giugno 1997 n. 5295, hanno pre-
Direzione Provinciale dei Servizi Vari (DPSV) dei
cisato che la condotta antisindacale sussiste tutte
dati dei partecipanti allo sciopero. Attraverso il sito
le volte in cui è obiettivamente idonea a ledere la
sciop.net è possibile la rilevazione dei dati che libertà sindacale e il diritto di sciopero, essendo
consente di comunicare al MEF-DPSV l’elenco dei irrilevante l’eventuale elemento intenzionale del
dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero, ai datore di lavoro. Pertanto, l’illegittimità del com-
fini dell’applicazione delle rispettive decurtazioni portamento prescinde dalla volontà di ledere un
stipendiali. diritto sindacale, essendo sufficiente per la sussi-
stenza la mera oggettività del comportamento.
6. Il procedimento per la repressione
della condotta antisindacale 7. Trattamento fiscale e retributivo in
La violazione da parte del Dirigente Scolastico caso di sciopero
delle norme suesposte ( per esempio una decisione Ad esclusione della perdita della retribuzione,
unilaterale sui contingenti da formare) può inte- i periodi di sciopero sono utili ad ogni fine (pen-
grare gli estremi di una condotta antisindacale. sionistico, previdenziale e di carriera).
Analizziamo cosa si intende per condotta an- Dal punto di vista pensionistico si è in presenza
tisindacale. di una fattispecie di contribuzione figurativa.
L’art. 28 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 ha In caso di astensione dal lavoro per sciopero,
previsto la repressione della condotta antisinda- il recupero viene effettuato sugli emolumenti
cale posta in essere in qualsiasi forma dal datore fondamentali ed accessori calcolati al netto delle
di lavoro riconoscendo, a tal fine, alle organiz- ritenute previdenziali (CM n. 312 del 18/9/1989).
zazioni sindacali il diritto di chiedere la tutela Pertanto, le citate ritenute vanno calcolate sull’in-
giurisdizionale degli interessi collettivi violati da tero importo lordo e sulla differenza si applicano
tale comportamento. le trattenute per sciopero.
Esempio di calcolo della trattenuta per sciopero:
Stipendio lordo E 516,46
Ritenuta INPDAP su E 516,46 (8,80%) E 45,45
Ritenuta previdenziale su E 516,46 (2,35%) E 12,14
Stipendio netto da ritenute previdenziali E 458,87
gg. 1 di sciopero (1/30 di E 516,46) E 17,22
Imponibile fiscale E 441,65XII PAIS
Si precisa che il contributo per il Servizio scioperi possono essere effettuati soltanto nella
Sanitario Nazionale è stato abolito a decorrere prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le
dall'1/1/98 ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 15 di- attività si protraggono in orario pomeridiano gli
cembre 1997, n. 446. scioperi saranno effettuati nella prima ora del
Lo stesso criterio vale anche per indennità di turno antimeridiano e nell’ultima del turno po-
funzione e indennità integrativa speciale secondo meridiano…”.
le rispettive ritenute. Pertanto, lo sciopero breve effettuato in orari
È da tener presente, che, invece, nel caso di diversi da quelli sopra richiamati è da considerare
sciopero da parte di personale assoggettato al si- ultrattivo e il recupero deve commisurarsi all’intera
stema previdenziale INPS non va effettuato alcun retribuzione giornaliera.
versamento per la retribuzione da trattenere: ciò in Non sussiste, al contrario, ultrattività per gli
considerazione del fatto che le ritenute e i contri- scioperi di breve durata attuati dal personale ATA,
buti INPS sono dovuti soltanto sugli emolumenti
per quelli attuati dal personale docente che hanno
liquidati dal datore di lavoro (CM 312/89).
durata di una sola ora e che coincidono con l’inizio
La trattenuta per sciopero deve essere effettuata o il termine della giornata lavorativa, nonché per
con immediatezza, ed in una unica soluzione, gli scioperi attuati dallo stesso personale docente
nello stesso mese in cui si è verificato, se l’assenza durante le ore non di insegnamento.
è avvenuta dal 1° al 20 del mese stesso, mentre,
In questo caso la trattenuta dovrà essere com-
per gli scioperi avvenuti dal 21 a fine mese, la
misurata alla effettiva durata oraria dell’astensione
trattenuta deve essere effettuata sullo stipendio
del mese successivo. dal lavoro.
Per quanto concerne, invece, gli scioperi di Si evidenzia che è fissata in un’ora l’unità
breve durata, la trattenuta da operare è subordi- minima di tempo cui le trattenute in questione
nata alla considerazione se tali scioperi siano da devono in ogni caso essere commisurate (CM
considerare, o meno, ultrattivi. 28/4/1983 n. 7697).
Per quanto riguarda il limite di durata degli Quanto al recupero da effettuare negli scioperi
scioperi brevi, occorre fare riferimento a quanto orari non ultrattivi occorre tener presente che an-
previsto all’art. 3, lett. d), delle norme di attua- che nei confronti del personale della scuola trova
zione della Legge 146/1990, allegata al CCNL applicazione il disposto dell’art. 595, commi 1 e
del 26/5/1999. 2 del D.Lgs. 16/4/94, n. 297, il quale prevede che
Nel suddetto articolo è stabilito che “gli scioperi la trattenuta da operare per ogni ora di sciopero
brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi è pari alla misura oraria del compenso base per
indetti per l’intera giornata - possono essere effet- lavoro straordinario (calcolata, quindi, senza mag-
tuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora giorazioni) ed aumentata della quota (attualmente
di lezione o di attività educativa, o di servizio per 1/156) corrispondente agli emolumenti mensili a
i Capi di Istituto e per il personale ATA. In caso qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la deter-
di organizzazione delle attività su più turni, gli minazione della tariffa predetta.PAIS XIII
APPENDICE Normativa
Legge 12 giugno 1990, n. 146
(gazzetta ufficiale 14 giugno 1990, n. 137)
(Aggiornata con la Legge 11/4/2000 n.83)
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attua-
zione della legge.
Titolo I
Norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla
natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzio-
ne, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,
alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare
e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto
essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle
prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile;
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limi-
tatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti
energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei
relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della
giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di
protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento
con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o co-
munque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti
a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche
effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'Istruzione Pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari,
nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare
riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione
radiotelevisiva pubblica.XIV PAIS
Art. 2.
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato
nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le
finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel
comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare
per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni,
dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o im-
prese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia
di cui all'articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle
finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi
o negli accordi di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di
cui all'articolo 47 del medesimo Decreto Legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che
sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di eroga-
zione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori
tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati,
ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da
osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia neces-
sario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che
incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa
la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono
essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe
le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendo-
no adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il
tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o
presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso
in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente
struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le
altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici
di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta,
nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con
le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute
a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco
dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti
dagli accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'ar-
ticolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al
rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del
comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di au-
toregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a
cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di com-PAIS XV
posizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al
comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo
Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2bis della
presente legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare
comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello scio-
pero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la
riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio,
quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero
vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad ema-
nare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata
data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale
e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4bis. Il
servizio pubblico radiotelevisivo é tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo
informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso
di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali
quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, di
agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne
faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni
ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4,
comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata
non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per
gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2bis.
1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da par-
te di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi
pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui
all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione col-
lettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1.
Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo
1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma
1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni
caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2,
l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un
livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione
dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la
Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4.
Art. 3.
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi
sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto alXVI PAIS
comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio
nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni,
nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle pre-
stazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui
al comma 6 dell'articolo 2.
Art. 4.
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'ar-
ticolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,
non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità
dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino muta-
menti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo
é versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero
i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'asten-
sione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e
non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione
e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le
medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino
per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla
retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
3. (abrogato)
4. I Dirigenti responsabili delle Amministrazioni Pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e
degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di
cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o
che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità
della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le
associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprendito-
ri, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla
protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di
cui all'articolo 2bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso
di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-
ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni
sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine pa-
trimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in
via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per
l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pub-
blico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva
viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi del-
l'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).PAIS XVII
4quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi
della Legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria
iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle
organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle
imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2bis. L'aper-
tura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e
per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura
del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il com-
portamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del
presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza
che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta
giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla
devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4sexies. I Dirigenti responsabili delle Amministrazioni Pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti
e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia
non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta
giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione am-
ministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio.
Art. 5.
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere
pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Art. 6.
(omissis / relativo a norme della Legge 20 maggio 1970, n. 300, abrogate dalla Legge 11 aprile 2000,
n. 83)
Art. 7.
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso
di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui
al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e nei contratti collettivi di
lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.
Art. 7bis
1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della Legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate
ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione
di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del
responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi se-
guenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato
dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quandoPuoi anche leggere