Cedolare secca sulle locazioni: quando conviene?

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Cedolare secca sulle locazioni: quando conviene?
FISCALITÀ

Cedolare secca
sulle locazioni:
quando conviene?
di Stefano Setti

Questa rubrica è curata con il gruppo editoriale Wolters              della “cedolare secca” sui redditi da locazione abitativa.
Kluwer Italia, leader nel settore dell’editoria e dei servizi per i   Più nel dettaglio, a decorrere dal periodo d’imposta 2011,
professionisti, che in Italia opera con i marchi UTET Scienze         i locatori (persone fisiche, proprietari o titolari di diritto
Tecniche e Ipsoa-Indicitalia.                                         reale di godimento) di immobili abitativi nonché relative
Esperti del mondo professionale tratteranno tra i vari temi           pertinenze potranno optare per la “cedolare secca”, che
di interesse per i geometri Fiscalità, Appalti, Costruzioni,          rappresenta un’imposta sostitutiva delle imposte dirette ed
Responsabilità, Ambiente, Energia, con approccio pratico e            indirette (Irpef, imposta di registro ed imposta di bollo)
attento alla loro attività professionale.                             applicate ai contratti di locazione in regime ordinario di
                                                                      tassazione.
L’autore dell’articolo, Stefano Setti, Dottore Commercialista         Con il presente intervento si vuole analizzare, brevemente,
in Milano, ha svolto attività di consulenza fiscale in materia        la disciplina generale nonché l’eventuale convenienza
di imposte indirette per studi di primaria importanza, sia            economica nel caso in cui il locatore “opti” per tale nuovo
nazionali che internazionali. Attualmente svolge funzioni di          regime fiscale.
assistenza e rappresentanza in materia tributaria per svariate
società, nonché per professionisti che operano nel settore edile      Ambito soggettivo ed oggettivo della “cedolare secca”
(e-mail: settistefano@yahoo.it).                                      I soggetti che possono optare per la “cedolare secca”
Ha curato, tra l’altro, le voci relativa alla Fiscalità nel volume    sono unicamente le persone fisiche, soggette ad Irpef,
“Codice Tecnico Edilizia e Urbanistica” (UTET Scienze                 che percepiscono canoni di locazione di immobili ad
Tecniche, 2a ed., 2010) e il volume “Edilizia e immobili.             uso abitativo ed eventualmente, insieme all’immobile, le
D.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010”, con A. Tomasi                relative pertinenze.
(Ipsoa, 2010).                                                        Si tenga presente che l’opzione alla “cedolare secca” potrà
                                                                      essere effettuata unicamente per i contratti di locazione di
Cos’è la “cedolare secca”                                             immobili ad uso abitativo (categoria catastale A, escluso
La “cedolare secca” sui contratti di locazione è stata                A10) locati per finalità abitative e le relative pertinenze,
introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23                 anche se di durata inferiore a 30 giorni nell’anno. Pertanto
(pubblicato in G.U. 23 marzo 2011, n. 67) e, con il                   sono esclusi gli immobili che, pur avendo i requisiti di
successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle             fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in
Entrate del 7 aprile 2011 Prot. 2011/55394, sono state                una categoria catastale diversa (ad esempio come uffici o
stabilite le modalità di opzione e approvati i nuovi modelli          negozi), nonché le unità adibite ad uso promiscuo. Inoltre,
da utilizzare per optare a tale regime. Inoltre, l’Agenzia            sono compresi gli immobili per i quali sia stata presentata
delle Entrate - con la C.M. 1.6.2011, n. 26/E - ha fornito            domanda di accatastamento nella categoria catastale A
importanti chiarimenti riguardo alla disciplina fiscale               (escluso A10).

                                                                                                                                       77
ANNO III     | n. 15 |    MAGGIO - GIUGNO 2011

           Soggetti che possono “optare” per la “cedolare secca”                                                Soggetti esclusi dall’opzione

      Le persone fisiche che percepiscono redditi derivanti dalla locazione di        •      Le società di persone;
      immobili ad uso abitativo non effettuate nell’esercizio dell’impresa arti e
      professioni.                                                                    •      i soggetti IRES;

      E più precisamente:                                                             •      enti non commerciali.

      •     il proprietario,                                                          Attenzione: Per la società edile che effettui la locazione di un immobile
                                                                                      abitativo (anche ai propri dipendenti) è esclusa dalla possibilità di optare per
      •     il titolare del diritto reale di godimento (es. superficie, enfiteusi,    la cedolare secca.
            usufrutto) delle unità immobiliari ad uso abitativo.
                                                                                      Persone fisiche che concedono in locazione un immobile a uso abitativo
      Attenzione: così come stabilito dal Provvedimento Direttoriale del 7 aprile     nell’esercizio di impresa arti e professioni.
      2011, nell’art. 1 (punto 1.2), “l’opzione può essere esercitata relativamente   Esempio: un imprenditore individuale che concede in locazione un immobile
      a ciascun immobile ad uso abitativo locato per finalità abitative e relative    A2 considerato un patrimonio di cui all’art. 90 del TUIR non può optare per la
      pertinenze locate congiuntamente all’abitazione”.                               cedolare secca.

      Attenzione: oltre alla tipologia abitativa è richiesta anche la “finalità”      Non è possibile optare per la cedolare secca per gli immobili ad uso abitativo
      abitativa                                                                       oggetto di proprietà condominiale.
                                                                                      L’Amministrazione è giunta a tale conclusione vista la particolarità delle
                                                                                      regole di gestione delle parti comuni e al fatto che i contratti sono usualmente
                                                                                      stipulati e registrati dall’amministratore utilizzando il codice fiscale del
                                                                                      condominio.

                                                                                      Nessun chiarimento è stato fornito circa la possibilità di accedere al
                                                                                      nuovo regime da parte delle società semplici.
                                                                                      Ma, partendo dalla considerazione che la circolare n. 26/E ha affermato
                                                                                      che l’opzione per il regime della cedolare secca è riservata alle sole
                                                                                      persone fisiche, ne deriva che le società semplici non vi possono aderire.

     Fonte: S. Setti, Le locazioni abitative e la cedolare secca, Buffetti, 2011

     Le aliquote della “cedolare secca” e le imposte sostituite                                  comunque presente che normalmente tale imposta
     Nel caso in cui il locatore possa optare per l’applicazione della                           viene poi addebitata al 50% al locatario);
     “cedolare secca”, il canone annuo di locazione sarà soggetto a                            • imposta di bollo (applicata su due copie del contratto
     tassazione con le seguenti aliquote:                                                        di locazione e pari ad Euro 14,62 ogni 100 righe o
     21% per i contratti di locazione a canone “libero”;                                         frazione di esse), nonché:
     19% per i contratti di locazione a canone “concordato”,                                   • imposta di registro e bollo sulle risoluzioni e proroghe
     relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità                            del contratto quando:
     abitative (che sono individuati dall’art. 1, lett. a) e b) D.L.                             - alla data della risoluzione anticipata sia in corso
     551/1998) ed in quelli ad alta tensione abitativa.                                             l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la
     Nei casi in cui il locatore opti per la “cedolare secca” (che,                                 “cedolare secca”;
     come anticipato, è un’imposta sostitutiva) verranno eliminate                               - venga esercitata l’opzione per la “cedolare secca”
     le altre imposte, e per meglio dire:                                                           per il periodo di durata della proroga.
           • Irpef e relative addizionali regionali e comunali (nel
               caso in cui siano dovute);                                                 L’opzione a favore della “cedolare secca” non fa venire meno
           • imposta di registro dovuta sulla registrazione del                           l’obbligo di registrazione del contratto di locazione e di
               contratto (pari al 2% del canone annuo, tenendo                            dichiarazione del reddito corrispondente nella dichiarazione

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dei redditi. La registrazione del contratto in tali casi fa                            Opzione per l'applicazione della “cedolare secca”
venire meno la formalità della “comunicazione di cessione di                           Opzione in sede di registrazione del contratto
fabbricato” da presentare al commissario di polizia in ipotesi                         Il Provvedimento Direttoriale del 7 aprile 2011 ha stabilito
di “nuova occupazione” dell’immobile. Riguardo invece                                  che i soggetti che intendono avvalersi della “cedolare
alla dichiarazione del reddito corrispondente, si rileva che                           secca” (ricorrendone i presupposti di cui sopra) dovranno
il reddito fondiario soggetto alla “cedolare secca” rileva con                         optare per tale regime utilizzando il nuovo modello
riferimento alla “spettanza o anche per la determinazione                              “SIRIA” (utilizzando il software presente sul sito www.
di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche                         agenziaentrate.it), allegato al provvedimento stesso, da
di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali”.                        presentare esclusivamente in via telematica (da parte dei
Inoltre, tale reddito rileva anche con riferimento alla                                soggetti incaricati di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R.
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.Lgs.                           332/1998). Nei casi in cui la registrazione del contratto
31 marzo 1998, n. 109.                                                                 di locazione non avvenga in via telematica si dovrà
Nei casi in cui il locatore “opti” per il nuovo regime                                 utilizzare il modello 69 (disponibile sempre sul sito www.
fiscale, lo stesso non avrà più la possibilità di poter operare                        agenziaentrate.it).
l’aumento del canone agganciato all’aumento ISTAT (anche                               Opzione in caso di proroga del contratto di locazione
nel caso in cui sia previsto contrattualmente). Al riguardo,                           Nei casi di proroga, anche tacita, l’opzione dovrà essere
il locatore dovrà (è un obbligo e non una facoltà) darne                               operata utilizzando esclusivamente il Modello 69, così
informazione, tramite raccomandata con ricevuta di                                     come aggiornato dal Provvedimento Direttoriale del 7
ritorno, al conduttore.                                                                aprile scorso.
                                                                                       Opzione in caso di contratti che nel corso dell’anno non
L'acconto della “cedolare secca”                                                       hanno una durata complessiva superiore a 30 giorni
La cedolare secca deve essere versata separatamente dall’Irpef                         Per tali contratti di locazione (per i quali viene meno
(con un apposito codice tributo), ma con le stesse modalità                            l’obbligo di registrazione obbligatoria) il locatore potrà
ed entro gli stessi termini (quindi in acconto e a saldo).                             optare per la “cedolare secca” direttamente in sede di
                                                                                       dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
Misura dell’acconto                                                                    quale è prodotto il reddito. Nei casi in cui tali contratti
• 85% per il 2011;                                                                     vengano registrati si dovrà optare in sede di registrazione
• 95% a partire dal 2012.                                                              (modello SIRIA ovvero 69).
• I codici tributo da utilizzare con il Modello F24 sono
   stati istituiti con la risoluzione Agenzia Entrate 25                               Aspetti sanzionatori
   maggio 2011, n. 59/E e sono:                                                        Nel caso di mancata od omessa registrazione del contratto
• acconto prima rata: codice 1840;                                                     di locazione, torneranno applicabili le sanzioni previste
• acconto seconda rata o acconto in unica soluzione:                                   dall’articolo 69 del D.P.R. 131/1986. In tali ipotesi, il
   codice 1841;                                                                        contribuente sarà tenuto al pagamento di un importo dal
• saldo: codice 1842.                                                                  120 al 240% dell’imposta dovuta.

                                                            Disciplina transitoria per l'anno 2011

 Il regime della cedolare secca può essere applicato a partire dal periodo di imposta 2011, ai contratti in corso al 1° gennaio 2011, anche se scaduti o oggetto
 di risoluzione prima del 7 aprile 2011.
 L’imposta di registro e l’imposta di bollo già versate non possono comunque essere rimborsate.
 Per tali contratti, se già registrati, non deve essere presentata l’opzione: il regime speciale potrà essere applicato in sede di dichiarazione dei redditi 2012
 (redditi 2011).
 Ovviamente nel 2011 dovrà essere stato versato l’acconto della cedolare secca.
 Attenzione: La stessa regola vale per le proroghe dei contratti intervenute prima del 7 aprile 2011 e per le quali a tale data sia già stata versata l’imposta di
 registro.
 Contratti registrati a partire dal 7 aprile 2011. L’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata nei modi ordinari, come illustrato sopra: in sede di
 registrazione del contratto con il modello SIRIA oppure con il modello 69.
 Contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011. La registrazione, con l’eventuale esercizio dell’opzione, può essere
 effettuata entro il 6 giugno 2011. Gli stessi termini valgono anche per le proroghe per le quali il termine di pagamento dell’imposta di registro scade tra il 7
 aprile e il 6 giugno 2011.

                                                                                                                                                                     79
ANNO III   | n. 15 |    MAGGIO - GIUGNO 2011

                                                   Contratti a canone "libero"                                          Contratti a canone "concordato"

        Scaglioni IRPEF
                                       Regime                                                                   Regime
                                                           Cedolare secca              Differenza                                   Cedolare secca              Differenza
                                      ordinario*                                                              ordinario**

           Fino a 15.000                 19,55%                    21%                    1,45%                  13,68%                     19%                    5,32%
        Da 15.000 a 28.000               22,95%                    21%                   -1,95%                  16,09%                     19%                    2,94%
        Da 28.000 a 55.000               32,30%                    21%                   -11,30%                 22,61%                     19%                    -3,61%
        Da 55.000 a 75.000               34,85%                    21%                   -13,85%                 24,39%                     19%                    -5,39%
            Oltre 75.000                 36,55%                    21%                   -15,55%                 25,58%                     19%                    -6,58%
                               * Il calcolo dell’aliquota nasce tenendo conto della deduzione del 15% per i contratti a canone “libero” (es 23*0,85)
       * * Il calcolo dell’aliquota nasce tenendo conto della deduzione del 15% e dell’ulteriore deduzione del 30% per i contratti a canone “concordato” (es 23*0,85; 19,55*0,7)

     Comparazione carico fiscale IRPEF: regime ordinario e cedolare secca1

     Inoltre, per i contratti di locazione in esame che non sono                                        imposta di registro, pari al 2% sul canone annuale,
     stati registrati nei termini di legge:                                                             ed imposta di bollo;
           • la durata della locazione è stabilita in 4 anni a                                      • optando per la “cedolare secca” il canone rimane
              decorrere dalla data di registrazione (volontaria o                                       vincolato/fisso senza poter beneficiare dell’aumento
              d’ufficio);                                                                               ISTAT;
           • al rinnovo si applica la disciplina prevista per i                                     • optando per la “cedolare secca” non si potrà
              contratti a canone libero;                                                                beneficiare della deduzione forfettaria sul canone
           • si stabilisce che l’importo del canone di locazione                                        di affitto previsto nel regime ordinario e più
              dovuto dal locatario sia il più basso tra quello                                          precisamente:
              indicato nel contratto stipulato e quello pari al                                         - per i contratti di locazione a canone “libero”,
              triplo della rendita catastale dell’immobile, oltre                                          nel regime ordinario, spetta una deduzione
              all’adeguamento annuale pari al 75% dell’indice                                              forfettaria del 15% sul canone annuo che risulta
              ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie che,                                              dal contratto di locazione (25% per i fabbricati
              tuttavia, deve decorrere dal secondo anno.                                                   situati nella città di Venezia centro e nelle isole
     Medesime considerazioni valgono anche per i contratti di                                              della Giudecca, di Murano e di Burano);
     locazione registrati:                                                                              - per l’immobile situato in un Comune ad alta
           • in cui l’importo dei canoni dichiarato in sede di                                             densità abitativa e concesso in locazione in
              registrazione risulti inferiore a quello effettivo;                                          base agli accordi definiti in sede locale tra le
           • di comodato fittizio.                                                                         organizzazioni dei proprietari e quelle degli
                                                                                                           inquilini (legge 431/1998, articoli 2, comma 3, e
     Analisi economica della convenienza o meno della                                                      5, comma 2), dove oltre alla deduzione del 15%
     "cedolare secca"                                                                                      (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia
     Al fine di calcolare la convenienza o meno, considerato                                               centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e
     che la cedolare secca sostituisce le altre imposte, in primis                                         di Burano) tale fattispecie comporta un’ulteriore
     l’Irpef (nonché relative addizionali), si dovranno prendere                                           riduzione del 30% del reddito imponibile.
     a riferimento:                                                                           Sulla base di quanto sopra si evince che, per i locatori che
           • le diverse aliquote Irpef previste per scaglione di                              sottoscrivono un contratto di locazione a canone “libero”,
              reddito;                                                                        conviene optare per la “cedolare secca” nel caso in cui gli
           • eventuali oneri deducibili/detraibili (che, se si opta                           stessi abbiano dei redditi superiori ad Euro 15.000,00 (il
              per la “cedolare secca”, vengono meno);                                         successivo esempio pratico chiarirà meglio il vantaggio
           • se si opta per la “cedolare secca” vengono meno                                  fiscale).
              anche le addizionali regionali e comunali (ove                                  Invece, in caso di contratti a canone “concordato”, sembra
              sussistano);                                                                    che per il locatore convenga optare per la “cedolare secca”
           • se si opta per la “cedolare secca” verranno meno                                 solo in presenza di redditi superiori ad Euro 28.000,00.

80
Esempio

 Reddito di lavoro dipendente locatore (residente a Padova): Euro 30.000,00
 Canone “libero” annuale: Euro 6.000,00
 Addizionale regionale regime ordinario: 0,9
 Imposta di registro regime ordinario: 2% sul canone annuale
 Imposta di bollo su due copie: Euro 58,48 (4 marche da bollo)
 ISTAT in caso di regime ordinario aumento canone del 2%
 Cedolare secca canone “libero”: 21%

 Calcolo della cedolare secca
 6.000,00 x 21% = Euro 1.260,00
 Quindi, con la “cedolare secca”, il locatore percepirà un canone annuo netto pari ad Euro 4.740,00 (dato dalla differenza tra Euro 6.000,00 ed Euro
 1.260,00 - cedolare secca)
 Calcolo tassazione in regime ordinario
 Considerato che il locatore ha un reddito complessivo superiore ad Euro 28.000,00, il cumulo sarà soggetto all’aliquota del 38%, dalla quale sarà
 decurtata la percentuale del 15%.
 Va da sé che il canone sarà soggetto all’aliquota del 32,30%.
 Inoltre, senza cedolare secca, il canone di locazione sarà aumentato del coefficiente ISTAT del 2% (quindi, Euro 6.000 * 102% = Euro 6.120).

 Sulla base di quanto sopra la tassazione del canone sarà pari:
 Euro 6.120,00 * 32,30% = Euro 1.976,76
 In regime ordinario, vi sarà anche l’imposta di registro del 2% sul canone annuale (di cui la metà nella generalità dei casi viene addebitata al locatario,
 quindi, in capo al locatore rimane unicamente l’1%):
 Euro 6.120,00 * 1% = Euro 61,20
 In regime ordinario, vi sarà anche l’addizionale regionale (nel caso prospettato non vi sono anche quelle comunali, da considerare comunque, se vi
 fossero)
 0,9% * (6.120,00 * 85%) = Euro 46,82
 Quindi in regime ordinario il locatore percepirà un canone annuo netto pari ad Euro 4.035,22 (dato dalla differenza tra Euro 6.120,00 - Euro 1.976,76 -
 Euro 61,20 - Euro 46,82).

 Sulla base dell’esempio effettuato, si nota che - per un reddito superiore ad Euro 28.000,00 - nella generalità dei casi conviene la “cedolare secca”:
 infatti, nell’esempio fatto con la “cedolare secca” il locatore percepisce un canone netto pari ad Euro 4.740 contro un canone netto in regime ordinario
 pari ad Euro 4.035,22.

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