Prestazioni occasionali e Lavoro autonomo occasionale

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CONFINDUSTRIA MARCHE NORD

Unione Industriali Ancona e Pesaro Urbino

Territoriale Pesaro Urbino

   Prestazioni occasionali
              e
     Lavoro autonomo
        occasionale

La disciplina sulle prestazioni di Lavoro autonomo occasionale rimane per tutte le attività di lavoro
autonomo esercitate occasionalmente, mentre le due nuove forme di lavoro accessorio, come
il Libretto Famiglia e il PrestO possono essere utilizzate quando l’attività occasionale è svolta
sotto la direzione altrui, come nelle forme assimilabili al lavoro dipendente.

                                                           A cura di

                                                           Dott.ssa Cristina Petroccione

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Prestazioni occasionali
A decorrere dal 24 giugno 2017 e in seguito all’abrogazione del lavoro accessorio (Decreto Legge
25/2017, art. 1), con l’ art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 è
stata introdotta una specifica disciplina delle prestazioni occasionali.

Possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali:

   a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a
      prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
   b) gli altri utilizzatori (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc.) per
      l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale
      (PrestO) . Quest'ultimo non è ammesso per gli utilizzatori che abbiano alle proprie
      dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. E’ inoltre vietato ricorrere alle
      prestazioni occasionali per le imprese dell'edilizia e dei settori affini, per le imprese
      esercenti l'attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo e per le imprese del
      settore delle miniere, cave e torbiere e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o
      servizi.

   In tutti i casi è comunque fatto divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti
   con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro
   subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:

          per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di
           importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
           per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di
           importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
           per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo
           utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Detti importi si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e
oneri di gestione. E' inoltre previsto per l'utilizzatore un limite di durata pari a 280 ore nell'arco
dello stesso anno civile. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, con iscrizione alla Gestione separata istituita presso l'INPS, ed all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei suoi confronti trovano
inoltre applicazione le disposizioni in materia di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali (di
cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66), nonché quelle in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81). I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non
incidono sul suo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

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Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del limite di cui alla lett. b), i
compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

    a) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
       istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
    b) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
    c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (1);
    d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre
       prestazioni di sostegno del reddito.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori ed i prestatori sono tenuti a
registrarsi preventivamente e a svolgere i relativi adempimenti all'interno di una apposita
piattaforma informatica sul sito dell'istituto (www.inps.it), che supporta le operazioni di
pagamento elettronico della provvista, erogazione e accreditamento dei compensi. I pagamenti
della provvista destinata a finanziare i compensi dei prestatori possono essere altresì effettuati
mediante il modello F24 utilizzando il codice LIFA per il libretto famiglia e CLOC per il contratto di
prestazione occasionale.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del
mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario,
mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane S.p.a.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi
previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il
31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.

LIBRETTO FAMIGLIA
E’ composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in dieci euro, utilizzabili per
compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.
Il valore nominale di 10 euro copre la contribuzione alla Gestione separata, fissata nella misura di
1,65 euro, il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
stabilito nella misura di 0,25 euro e un importo di 0,10 euro destinato al finanziamento degli oneri
gestionali. Il compenso a favore del prestatore è dunque pari a 8 euro.

Gli utilizzatori del “Libretto Famiglia” devono comunicare (attraverso la piattaforma informatica
INPS oppure avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Istituto) entro il
terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione: i dati identificativi del
prestatore; il compenso pattuito; il luogo in cui viene effettuata la prestazione e la durata della
stessa; ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. La comunicazione

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avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero con indicazione giornaliera delle
prestazioni.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (PrestO)
Ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS o F24) le somme
utilizzabili per compensare le prestazioni. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e
sono interamente a carico dell'utilizzatore, sommandosi al compenso, la contribuzione alla
Gestione separata, nella misura del 33% del compenso (ovvero 2,97 euro in relazione al compenso
minimo orario di 9,00 euro), il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso (ovvero 0,32 euro in relazione al
compenso minimo orario di 9,00 euro) e il finanziamento degli oneri di gestione pari all'1%.
Il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, corrispondente a quattro ore
lavorative, anche se la prestazione ha una durata inferiore.
Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'Istituto, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni: i dati
anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della
prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; il compenso pattuito per la
prestazione. La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero con
indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare
(sempre mediante la piattaforma informativa INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center
resi disponibili dall'Istituto) la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro le ore 24 del
terzo giorno successivo al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
In mancanza di tale revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi nei termini di seguito indicati.

Sanzioni

      nelle ipotesi di superamento del limite di importo dei compensi per le prestazioni
       complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (2.500 euro
       nel corso dell'anno civile) o, comunque, del limite di durata della prestazione, fissato in 280
       ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in rapporto a tempo
       pieno e indeterminato;
      in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione cui è tenuto l'utilizzatore, nell'ambito
       del “contratto di prestazione di lavoro occasionale”, almeno un'ora prima dell'inizio della
       prestazione, oppure di ricorso a tale contratto nei casi vietati, si applica la sanzione
       amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni
       prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione.
      Non trova applicazione la procedura di diffida (di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 23
       aprile 2004, n. 124).

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Lavoro autonomo
                occasionale
L’art. 52 del D.Lgs. 15 n. 81/2015, con il quale è stata data attuazione all'art. 1, comma 7, della
legge delega n. 183/2014 (Jobs Act), ha abrogato l’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che
disciplinava le collaborazioni occasionali, (c.d. mini co.co.co.), rapporti di lavoro che dovevano
avere, nell’anno, una durata non superiore a 30 giorni e un compenso non superiore a 5.000 euro.

Pertanto, questo tipo di rapporti di lavoro, così come il lavoro a progetto, dal 25 giugno
2015 non possono più essere instaurati.

Per esigenze di prestazioni occasionali e a carattere saltuario è ora possibile, sostanzialmente
avvalersi soltanto del lavoro autonomo occasionale, secondo quanto qui di seguito specificato.

LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE rientra nel contratto d’opera.

Ai sensi dell’art. 2222 del codice civile si ha contratto d’opera “quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

L'elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato dal lavoro autonomo è costituito
dalla subordinazione. Il lavoratore subordinato è assoggettato, infatti, al potere direttivo,
organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Il lavoratore autonomo , invece, assume un'obbligazione di risultato, in quanto si obbliga a
realizzare, con propria organizzazione e con mezzi prevalentemente propri, il risultato promesso
assumendo su di sé il rischio professionale della riuscita.

Rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa, che pure fa parte del genere più ampio del
lavoro autonomo, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale vanno individuati,
tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente e della continuità
della prestazione.

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale (che può essere un soggetto non
necessariamente provvisto di partita IVA) viene stipulato un contratto d'opera, per la validità
del quale non è richiesta la forma scritta.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale rientrante nel contratto d’opera deve essere
inquadrato fiscalmente tra i “redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR.

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Per tali prestazioni il reddito tassabile è determinato dalla differenza tra l’ammontare percepito
nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71, comma 2,
del TUIR).

Il reddito autonomo occasionale, se corrisposto da un sostituto d’imposta, al momento
dell’erogazione è soggetto ad una ritenuta d’acconto pari al 20%.

La ritenuta deve essere effettuata dal committente sul compenso comprensivo dei rimborsi spese
analiticamente risultanti dalla nota emessa dal prestatore (art. 25 D.P.R. n. 600/1973).

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale devono iscriversi alla Gestione
separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia
superiore ad euro 5.000.

Per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi; quindi, la contribuzione complessivamente dovuta alla Gestione separata è
differenziata in relazione alla posizione previdenziale del collaboratore.
Il contributo è ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del
committente, per il 2017:
      24% per i soggetti contemporaneamente iscritti ad altro Fondo previdenziale obbligatorio
        o titolari di pensione (diretta, indiretta, di reversibilità);
      32,72% per i soggetti non iscritti ad altro Fondo obbligatorio

I committenti sono tenuti al versamento del contributo totale, comprensivo della quota a carico
dei collaboratori.
Il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento dei
compensi, cumulativamente per tutti i collaboratori presenti e per i quali esso è dovuto ed
indipendentemente dal periodo al quale il compenso si riferisce.
Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24.
Nella colonna “causale” devono essere indicati i seguenti codici:
C10 per i collaboratori iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per i titolari di pensione
diretta;
CXX per i collaboratori non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

L’INPS ha chiarito che il reddito di euro 5.000 costituisce una fascia di esenzione e che, in caso di
superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i
contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

Per le ipotesi di superamento dell’importo di euro 5.000 in costanza di una pluralità di rapporti,
ciascun committente dovrà assoggettare a contribuzione la quota parte del reddito
complessivamente eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra
l'emolumento dallo stesso erogato nel mese e la somma degli emolumenti erogati, nello stesso
mese, dagli altri committenti (singolo compenso mensile moltiplicato per 100 e diviso per la
somma dei compensi mensili).

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Il lavoratore autonomo occasionale deve comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei
singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite
in argomento.

L’INAIL ha chiarito che restano escluse dall’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali le attività di lavoro autonomo occasionale,
nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità delle prestazioni.

Il committente non è tenuto a registrare il prestatore di lavoro autonomo occasionale nel
libro unico del lavoro, né a predisporre per il medesimo il cedolino paga.

Note (1)

1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui
all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con il centro per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181/2000, si intendono
riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della
ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono
considerati "a rischio di disoccupazione".

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione,
allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard
internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre
informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni
di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

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