Spese di rappresentanza spese di pubblicità spese albergo e ristorante - a cura di Gianfranco Costa aggiornata al 01.12.2008

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Spese di rappresentanza
   spese di pubblicità
spese albergo e ristorante
              a cura di
          Gianfranco Costa
      aggiornata al 01.12.2008
Spese di rappresentanza

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Spese di rappresentanza: definizioni
                                  Sono costituite dalle spese sostenute per
                                  offrire al pubblico un’immagine positiva
                 definizione      dell’azienda o dell’attività da essa
                                  esercitata
                                  (R.M. 17/9/1998 N. 148/E)
                                  Assenza di un corrispettivo o di una
                 caratteristica   specifica controprestazione dei
SPESE DI                          destinatari (R.M. 17/9/1998 N. 148/E)
RAPPRESENTANZA
                                  Organizzazione colazioni di lavoro, brevi
                                  soggiorni per i clienti inerenti all’attività
                                  svolta (R.M. 17/9/1998 N. 148/E)

                 esempi           Spese per servizi di foresteria resi ai soci
                                  in occasione di assemblee, per
                                  inaugurazioni filiali e sedi, in occasione di
                                  anniversari dell’impresa, per l’iscrizione
                                  di rappresentanti dell’impresa presso
                                  circoli sportivi e simili…
                                  (Norma ADC Milano n. 127)                  3
Spese di rappresentanza: deduzione

ART. 1, CO. 33,                    REVISIONE DISCIPLINA SPESE DI
LETT. P) L.                        RAPPRESENTANZA (ART. 108 CO. 2
244/2007                           TUIR)

                  DEDUZIONE 100% SPESE DI RAPPRESENTANZA SE:
                   • CONGRUE
                   • E INERENTI

                  AUMENTO A € 50 DEL LIMITE ENTRO IL QUALE SONO
                  COMUNQUE DEDUCIBILI LE SPESE PER OMAGGI:
                   • Cessione di beni e non di servizi
Spese di rappresentanza

CONGRUITA’ E                 REQUISITI CHE DEVONO ESSERE
INERENZA                     INDIVIDUATI DA APPOSITO
                             DECRETO MINISTERIALE

               IL DECRETO DEVE TENER CONTO DEI SEGUENTI
               ASPETTI:
                - NATURA E DESTINAZIONE DELLE SPESE
                - VOLUME DEI RICAVI DELL’ATTIVITA’
                  CARATTERISTICA
                - ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELL’IMPRESA
SPESE DI RAPPRESENTANZA

       Art. 108 - Tuir
      D.M. 19.11.2008

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SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il D.M. 12.11.2008 conferma che nessuna modifica hanno
subito le seguenti discipline di carattere speciale:
1)art. 2, co. 9, Legge 27.12.2002, n. 289: indeducibilità costi
per acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari o
farmacisti, con lo scopo di agevolare la diffusione di
specialità medicinali
2)Art. 90, co. 8, Legge 289/2008: costituisce spesa di
pubblicità, fino all’importo di euro 200.000, il costo
sostenuto per la promozione dell’immagine o dei prodotti
mediante una specifica attività del beneficiario. Il
beneficiario deve essere una società o associazione sportiva
dilettantistica, ovvero fondazioni ed altre associazioni che
svolgono attività nei settori giovanili
SPESE DI RAPPRESENTANZA
           STRUTTURA D.M. 19.11.2008
               Definizione di spese di rappresentanza inerenti,
CO. 1
               purchè effettivamente sostenute e documentate

                     Definisce la congruità delle spese di
CO. 2
                rappresentanza, ponendo un limite percentuale
                        rapportato al volume dei ricavi

                  Disciplina speciale per le imprese di nuova
CO. 3
                                  costituzione

                Omaggi di valore unitario non superiore a euro
CO. 4
                          50: deducibili senza limiti

                 Disciplina alcune fattispecie di spese che non
CO. 5
                    costituiscono spese di rappresentanza

                   Disciplina la possibilità per l’A.F. di invitare i
 CO. 6
                   contribuenti a fornire indicazioni delle epse
                                     sostenute
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Ai sensi dell’art. 108, co. 2, 2° periodo, si
considerano inerenti, sempreché effettivamente
sostenute e documentate,
•le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e
servizi,
  – effettuate con finalità promozionali o di pubbliche
    relazioni
  – il cui sostenimento risponda a criteri di
    ragionevolezza in funzione dell’obiettivo:
     – di generare, anche potenzialmente, benefici economici
       per l’impresa
     – ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore
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SPESE DI RAPPRESENTANZA (D.M.)
Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e
   in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei
   servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività
   caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati
   in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati
   in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti
   dell’impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati
   in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i
   beni e i servizi prodotti dall’impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi
   inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e
   manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di
   inerenza.
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SPESE DI RAPPRESENTANZA
Le spese di rappresentanza
– sono deducibili nel periodo d’imposta di
  sostenimento,
– Sono integralmente deducibili le cessioni di
  beni di valore unitario non superiore a € 50
– sono commisurate all’ammontare dei ricavi e
  proventi della gestione caratteristica
  dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei
  redditi relativa allo stesso periodo SCAGLIONI

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SPESE DI RAPPRESENTANZA
Scaglioni di deducibilità da calcolare sui ricavi e
 compensi caratteristici:
a)all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a € 10
 milioni;
b)allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte
 eccedente € 10 milioni e fino 50 milioni;
c)allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte
 eccedente € 50 milioni.

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SPESE DI RAPPRESENTANZA
• Per le imprese di nuova costituzione, le
  spese sostenute nei periodi d’imposta
  anteriori a quello in cui sono conseguiti i
  primi ricavi, possono essere portate in
  deduzione:
  – dal reddito dello stesso periodo
  – e di quello successivo
  – nei limiti di deducibilità calcolati per scaglioni
    di ricavi e compensi
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SPESE DI RAPPRESENTANZA
Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono soggette ai limiti:
•le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche
potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui
sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a
sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
•Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di
manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e
alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute
nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche
manifestazioni espositive o altri eventi simili.
•le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore
individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a
mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti
dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, subordinata
alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino:
– le generalità dei soggetti ospitati,
– la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione
– la natura dei costi sostenuti.
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SPESE DI RAPPRESENTANZA
Osservazioni (co. 5):
•spese per clienti anche potenziali: e quelle
sostenute per i fornitori? Cosa significa clienti
anche potenziali?
•la norma si riferisce solamente alle spese di
viaggio, vitto ed alloggio. Quelle sostenute, ad
esempio, per l’affitto e l’allestimento degli stand,
ovvero per il trasporto dei prodotti da esporre,
restano deducibili come ordinarie spese di gestione
Le verifiche dell’Agenzia
I verificatori possono invitare i contribuenti a fornire
indicazione:
   – per ciascuna delle fattispecie indicate nel co. 1,
     dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle
     erogazioni effettuate nel periodo d’imposta
   – e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla
     gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di
     calcolo della percentuale di deducibilità
•L’invito può riguardare anche:
   – l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni
     distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore
     a 50 euro
   – l’ammontare complessivo delle spese escluse dalle
     limitazioni alla deducibilità
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Spese rappresentanza ed IVA

L’IVA relativa alle spese di
rappresentanza è:
– È detraibile quella relativa all’acquisto di
  beni di costo unitario non superiore a €
  25,82
– Indetraibile al 100% negli altri casi: art. 19-
  bis 1 – dpr 633/72. Pertanto:
  • Spese co. 1: iva indetraibile
  • Spese co. 5: iva detraibile

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Spese rappresentanza ed IVA

Pertanto il limite di 50 Euro previsti dalle
imposte sui redditi sarà riferito ad un
imponibile di acquisto non superiore a:
– € 48,08 se l’IVA è al 4%
– € 45,45 se l’IVA è al 10%
– € 41,67 se l’IVA è al 20%
Dovendo considerare anche la quota di IVA
indeducibile

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Distinzione pubblicità – rappresentanza Pareri
      comitato consultivo per applicazione norme antielusive

  PARTECIPAZIONE DELLA CLIENTELA A MEETING

                PARERI N. 11/2003 – 13/2004 – 19/2004

Per la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è
necessario verificare:
   la connessione diretta o indiretta delle spese con i ricavi
   conseguiti.
In assenza di dimostrazione di tale connessione, i costi sostenuti per
vitto, alloggio e trasporto sono qualificabili come spese di
rappresentanza, in quanto:
   - caratterizzati da “gratuità”
   - diretti a un gruppo definito di destinatari
   - volti ad accrescere l’immagine ed il prestigio aziendale più che a
   promuovere la vendita dei prodotti aziendali                      19
Spese di pubblicità

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SPESE DI PUBBLICITA’
 Definizioni
                          Spese sostenute per portare “a conoscenza della
 SPESE DI                 generalità dei consumatori l’offerta del prodotto,
 PUBBLICITA’              stimolando la formazione o l’intensificazione
                          della domanda” (R.M. 17.9.1998, n. 148/E)

                        Presenza di un rapporto sinallagmatico tra l’impresa e
                        il soggetto incaricato dell’attività di pubblicità.
CARATTERISTICHE         Deve quindi sussistere un corrispettivo o una specifica
                        controprestazione da parte dei destinatari, consistente
                        in un obbligo di “dare” o “facere” (R.M. 17.6.1992, n. 9)

                  Tale requisito “risiede nella ricorrenza di quel
                  collegamento dei costi all’esercizio dell’impresa ed al loro
                  precipuo riferimento ad attività ed operazioni da cui
INERENZA          derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il
                  reddito d’impresa. Ne discende che, ove le spese di
                  pubblicità, rispondano a tale requisito esse trovano titolo di
                  deducibilità fiscale” (R.M. 25.10.1990, n. 9/2113)        21
SPESE DI PUBBLICITA’
Aspetto fiscale

DEDUZIONE                 A scelta dell’imprenditore

     Per intero nell’esercizio       In       quote       costanti
     in cui sono sostenute           nell’esercizio in cui sono
                                     sostenute e nei 4 successivi

     Anche nell’ipotesi in cui       Anche nell’ipotesi in cui
     civilisticamente devono         civilisticamente   devono
     essere imputate in più          essere imputate per intero
     esercizi                        nell’esercizio          di
                                     sostenimento
                                                                 22
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
 Definizione
                 Contratto a prestazioni corrispettive con il quale una
                 parte (sponsor) si impegna, dietro il pagamento di un
                 corrispettivo, ad associare (mostrare) pro-tempore, nel
A.D.C. MILANO    corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o
                 scientifiche, il nome dello sponsor al proprio, rendendo
                 esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello
                 sponsorizzato alla manifestazione è conseguente
                 all’onere conseguito dallo sponsor. Tali spese rientrano
                 tra quelle di pubblicità.

                 Le spese di sponsorizzazione sono accomunate alle spese
                 di pubblicità in quanto relative ad un contratto in cui
R.M. 17.6.1992   sussiste un rapporto sinallagmatico:
N. 9/204         • lo sponsor si obbliga ad una prestazione di denaro o in
                   natura nei confronti dello sponsorizzato, il quale si
                   impegna a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi,
                   o comunque l’attività dello sponsor                  23
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Finanziaria 2003

                   Il corrispettivo in denaro o in natura in
                   favore di società, associazioni sportive
                   dilettantistiche e fondazioni costituite da
LEGGE N.           istituzioni    scolastiche,   nonché      di
289/2002           associazioni sportive scolastiche che
                   svolgono attività nei settori giovanili,
                   riconosciute dalle federazioni o enti di
                   promozione sportiva, costituisce per il
                   soggetto erogante spesa di pubblicità (art.
                   108 co. 2) volta alla promozione
                   dell’immagine o dei prodotti del soggetto
                   erogante mediante una specifica attività
                   del beneficiario fino ad un importo annuo
                   di Euro 200.000
                                                             24
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Finanziaria 2003      C.M. 22.4.2003 N. 21/E

La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte
sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che
vengono considerate - nel limite di € 200.000 - comunque di
pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto
erogante ai sensi dell'art. 108, co. 2, del TUIR nell'esercizio in cui
sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e
nei 4 anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione
in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1)i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla
promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2)deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica
attività del beneficiario della medesima.

                                                                    25
Prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti

 Art. 83 – co. 28/bis -28/quinques – d.l. 112/2008
                  c.m. 5.9.08, n. 53
               Disposizioni modificate:
             Art. 19/bis1 – dpr 633/72
              Art. 109 e 54 dpr 917/86
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
        I.V.A.              Modifica art. 19-bis1), lett. e), del DPR 633/72 in
                            tema di indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa a
ART. 83, CO. 28-BIS E            spese per prestazioni alberghiere e per
         TER                    somministrazione di alimenti e bevande
                            La modifica all’art. 19-bis1), lett. e), entra in vigore a
                                decorrere dalle operazioni effettuate dal 1°
                                  settembre 2008 (vedi art. 6 DPR 633/72)

     REDDITI                  Modifica art. 109, co. 5, TUIR, (reddito d’impresa)
                            prevedendo la deduzione limitata al 75% delle spese
                             relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione,
  ART. 83, CO. 28-              diverse da quelle di cui all’art. 95, co. 3, TUIR
     QUATER
                        Modifica art. 54, co. 5, TUIR (reddito di lavoro autonomo),
                        prevedendo:
  ART. 83, CO. 28-
                        • la deduzione del 75% delle spese per prestazioni
   QUINQUIES:
                            alberghiere e di ristorazione
 modifiche efficaci     • e comunque nei limiti del 2% dell’ammontare dei
dal 1° gennaio 2009         compensi percepiti nel periodo d’imposta
                                                                                   27
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
                                                           Escursus
            I.V.A.
                                                           normativo

• Fino 31.12.2006: Indetraibilità dell’IVA sulle spese alberghiere, di ristorazione e di
  trasporto di persone, salvo non fossero oggetto dell’attività o fossero riferite a
  mense aziendali o sostitutive delle stesse
• L. 296/2006, art. 1, co. 304 (finanziaria 2007):
    • Dal 1.1.2007: detraibilità al 50% dell’IVA sulle spese alberghiere e di
       ristorazione sostenute nei giorni di partecipazione a convegni
    • Dal 1.1.2008: detraibilità al 100% dell’IVA sulle spese alberghiere e di
       ristorazione sostenute nei giorni di partecipazione a convegni
    • Rimane l’indetraibilità dell’IVA sulle spese di trasporto di persone, salvo non
       formino oggetto dell’attività
• Dal 1.9.2008:
    • detraibilità 100% dell’IVA sulle spese alberghiere e di ristorazione
    • Rimane l’indetraibilità IVA delle spese di trasporto, salvo non siano l’oggetto
       dell’attività                                                                28
I.V.A.
                       SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
                            A fronte della piena detrazione (se inerente art.
Spese per alberghi e        19!!) è sancita la deducibilità ridotta al 75% dal
     ristoranti
                                reddito d’impresa o di lavoro autonomo
                          • Iva indetraibile art. 19-bis1), lett. h), del DPR
                            633/72 (salvo quelle di costo unitario non superiore
   Spese di                 a € 25,82)
rappresentanza            • e indeducibilità dal reddito d’impresa (deducibilità
                            per scaglioni: d.m. 19.11.2008)

                              Per ottenere la detrazione piena dell’imposta
                            afferente le prestazioni di alberghi e ristoranti , è
                           necessario il rilascio della fattura, con conseguente
Documentazione
                          appesantimento degli adempimenti amministrativi in
    spese                                    capo agli esercenti.
                               La prestazione fruita da soggetto diverso dal
                          committente deve essere intestata ad entrambi (c.m.
                                                  53/2008)                      29
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
       I.V.A.

Decorrenza        Prestazioni effettuate dal 1.9.2008

                Trattandosi di prestazione di servizi, l’art. 6
   Momento      del dpr 633/72 prevede:
  impositivo    • Il momento dell’incasso del corrispettivo
                • O l’emissione della fattura, se anteriore

                  È possibile effettuare le registrazioni
Registrazioni     cumulative descritte dall’art. 6 del dpr
 cumulative       695/96, se le singole fatture non
                  superano € 154,94
                                                           30
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
                      La modifica dell’art. 109, co. 5, del TUIR,
     REDDITI          rende necessaria l’emanazione del decreto
                      relativo alla spese di rappresentanza, in
                      quanto:
                       - Spese alberghiere e di ristorazione non
 Reddito                  qualificabili come spese di
d’impresa                 rappresentanza:
  La c.m. 53/2008          - deduzione 75% del costo e detrazione
  sostiene che le             100% Iva
spese alberghiere e    - Spese alberghiere e di ristorazione
   di ristorazione        qualificabili come spese di
 qualificabili come
                          rappresentanza: deducibilità integrale del
       spese di
                          costo, ma nel rispetto del d.m. 19.11.2008
  rappresentanza
vanno considerate
        al 75%                                                  31
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
   Spese per         Sono escluse dalla limitazione alla deducibilità al
   personale         75% i costi per prestazioni alberghiere e ristorante
 dipendente e        sostenute dai dipendenti e collaboratori per le
  collaboratori      trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
 Art. 95 – co. 3     Limite di spesa:
                       • Trasferte nazionali: € 180,76
                       • Trasferte internazionali: € 258,23

                       Per ottenere la detrazione Iva è necessario che la
                       fattura sia emessa direttamente all’impresa per la
 Gestione rimborsi     quale il dipendente /collaboratore sta sostenendo
spese dipendenti e                             la spesa.
   collaboratori
                        Per una corretta qualificazione delle spese ai fini
                         delle imposte sui redditi, è opportuno che sulla
                        fattura (intestata all’azienda) sia indicato il nome
                         del fruitore del servizio , così da poter dedurre il
                                costo al 100% dal reddito d’impresa
                                                                        32
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
              Dalla modifica sono penalizzati i
 Soggetti     soggetti con una detraibilità dell’IVA
penalizzati   ridotta in quanto:
              1.Si trovano a non detrarre in tutto o in
              parte l’IVA
              2.Si vedono ridurre il costo fiscalmente
              riconosciuto
              3.Potranno aumentare il costo dell’IVA
              indetraibile

                                                     33
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
                 Le spese per prestazioni alberghiere e di
Reddito di       ristorazione sono deducibili:
                   • nella misura del 75%
  lavoro
                   • e, in ogni caso, per un importo
autonomo             complessivamente non superiore al 2% dei
                     compensi percepiti nel periodo d’imposta

                Meccanismo di calcolo:
                  • prima si calcola il limite del 75%
Applicazione      • e successivamente si confronta il costo così
 dei 2 limiti       ridotto con il 2% dei compensi.
                Le spese alberghiere e di ristorazione qualificabili
                come spese di rappresentanza sono deducibili
                (c.m. 58/2008):
                  • nel limite del 75% di ciascuna
                  • e nel tetto massimo del 1% dei compensi 34
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
Reddito di lavoro   Spese alberghiere e di ristorazione
   autonomo         sostenute per la partecipazione a
                    convegni, sono deducibili:
 Applicazione dei    • Nel limite del 75% della spesa
    due limiti         sostenuta
                     • E nell’ulteriore limite del 50%
                     Quindi è deducibile il 50% del 75%
                     Resta ferma la deduzione integrale delle
Spese anticipate
                     spese sostenute dal committente per conto del
dal committente
                     professionista ed addebitate in fattura da
                     quest’ultimo

                     Le spese di vitto ed alloggio sostenute per
 Spese trasferte
                     conto dei dipendenti seguono le stesse regole
 dei dipendenti
                     delle imprese
                                                               35
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI

                 Le regole di questi soggetti prevedono:
CONTRIBUENTI      • Per l’IVA: l’indeducibilità dell’imposta in
NEL REGIME DEI      quanto le operazioni attive sono prive di
  “MINIMI”          IVA
                  • Per i redditi: il costo (IVA compresa)
                    risulta essere deducibile al 100% per le
                    regole peculiari del regime che non
                    prevede riduzioni.

                                                             36
ACCONTI IRES/IRPEF E IRAP 2009

                      Nella determinazione degli
ART. 83, CO. 23-
  QUINQUIES
                   acconti Ires, Irpef ed Irap, relativi
                     al periodo d’imposta 2009, la
                        base di riferimento per il
                   conteggio deve essere rettificata
                      per tener conto delle nuove
                   misure di deducibilità previste dal
                          DL 112 (ossia il 75%)

                                                     37
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