Spese di rappresentanza spese di pubblicità spese albergo e ristorante - a cura di Gianfranco Costa aggiornata al 01.12.2008
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Spese di rappresentanza
spese di pubblicità
spese albergo e ristorante
a cura di
Gianfranco Costa
aggiornata al 01.12.2008Spese di rappresentanza
2Spese di rappresentanza: definizioni
Sono costituite dalle spese sostenute per
offrire al pubblico un’immagine positiva
definizione dell’azienda o dell’attività da essa
esercitata
(R.M. 17/9/1998 N. 148/E)
Assenza di un corrispettivo o di una
caratteristica specifica controprestazione dei
SPESE DI destinatari (R.M. 17/9/1998 N. 148/E)
RAPPRESENTANZA
Organizzazione colazioni di lavoro, brevi
soggiorni per i clienti inerenti all’attività
svolta (R.M. 17/9/1998 N. 148/E)
esempi Spese per servizi di foresteria resi ai soci
in occasione di assemblee, per
inaugurazioni filiali e sedi, in occasione di
anniversari dell’impresa, per l’iscrizione
di rappresentanti dell’impresa presso
circoli sportivi e simili…
(Norma ADC Milano n. 127) 3Spese di rappresentanza: deduzione
ART. 1, CO. 33, REVISIONE DISCIPLINA SPESE DI
LETT. P) L. RAPPRESENTANZA (ART. 108 CO. 2
244/2007 TUIR)
DEDUZIONE 100% SPESE DI RAPPRESENTANZA SE:
• CONGRUE
• E INERENTI
AUMENTO A € 50 DEL LIMITE ENTRO IL QUALE SONO
COMUNQUE DEDUCIBILI LE SPESE PER OMAGGI:
• Cessione di beni e non di serviziSpese di rappresentanza
CONGRUITA’ E REQUISITI CHE DEVONO ESSERE
INERENZA INDIVIDUATI DA APPOSITO
DECRETO MINISTERIALE
IL DECRETO DEVE TENER CONTO DEI SEGUENTI
ASPETTI:
- NATURA E DESTINAZIONE DELLE SPESE
- VOLUME DEI RICAVI DELL’ATTIVITA’
CARATTERISTICA
- ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELL’IMPRESASPESE DI RAPPRESENTANZA
Art. 108 - Tuir
D.M. 19.11.2008
6SPESE DI RAPPRESENTANZA Il D.M. 12.11.2008 conferma che nessuna modifica hanno subito le seguenti discipline di carattere speciale: 1)art. 2, co. 9, Legge 27.12.2002, n. 289: indeducibilità costi per acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari o farmacisti, con lo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali 2)Art. 90, co. 8, Legge 289/2008: costituisce spesa di pubblicità, fino all’importo di euro 200.000, il costo sostenuto per la promozione dell’immagine o dei prodotti mediante una specifica attività del beneficiario. Il beneficiario deve essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ovvero fondazioni ed altre associazioni che svolgono attività nei settori giovanili
SPESE DI RAPPRESENTANZA
STRUTTURA D.M. 19.11.2008
Definizione di spese di rappresentanza inerenti,
CO. 1
purchè effettivamente sostenute e documentate
Definisce la congruità delle spese di
CO. 2
rappresentanza, ponendo un limite percentuale
rapportato al volume dei ricavi
Disciplina speciale per le imprese di nuova
CO. 3
costituzione
Omaggi di valore unitario non superiore a euro
CO. 4
50: deducibili senza limiti
Disciplina alcune fattispecie di spese che non
CO. 5
costituiscono spese di rappresentanza
Disciplina la possibilità per l’A.F. di invitare i
CO. 6
contribuenti a fornire indicazioni delle epse
sostenuteSPESE DI RAPPRESENTANZA
Ai sensi dell’art. 108, co. 2, 2° periodo, si
considerano inerenti, sempreché effettivamente
sostenute e documentate,
•le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e
servizi,
– effettuate con finalità promozionali o di pubbliche
relazioni
– il cui sostenimento risponda a criteri di
ragionevolezza in funzione dell’obiettivo:
– di generare, anche potenzialmente, benefici economici
per l’impresa
– ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore
9SPESE DI RAPPRESENTANZA (D.M.)
Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e
in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei
servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività
caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati
in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati
in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti
dell’impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati
in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i
beni e i servizi prodotti dall’impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi
inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e
manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di
inerenza.
10SPESE DI RAPPRESENTANZA
Le spese di rappresentanza
– sono deducibili nel periodo d’imposta di
sostenimento,
– Sono integralmente deducibili le cessioni di
beni di valore unitario non superiore a € 50
– sono commisurate all’ammontare dei ricavi e
proventi della gestione caratteristica
dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa allo stesso periodo SCAGLIONI
11SPESE DI RAPPRESENTANZA
Scaglioni di deducibilità da calcolare sui ricavi e
compensi caratteristici:
a)all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a € 10
milioni;
b)allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente € 10 milioni e fino 50 milioni;
c)allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente € 50 milioni.
12SPESE DI RAPPRESENTANZA
• Per le imprese di nuova costituzione, le
spese sostenute nei periodi d’imposta
anteriori a quello in cui sono conseguiti i
primi ricavi, possono essere portate in
deduzione:
– dal reddito dello stesso periodo
– e di quello successivo
– nei limiti di deducibilità calcolati per scaglioni
di ricavi e compensi
13SPESE DI RAPPRESENTANZA
Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono soggette ai limiti:
•le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche
potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui
sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a
sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
•Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di
manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e
alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute
nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche
manifestazioni espositive o altri eventi simili.
•le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore
individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a
mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti
dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, subordinata
alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino:
– le generalità dei soggetti ospitati,
– la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione
– la natura dei costi sostenuti.
14SPESE DI RAPPRESENTANZA Osservazioni (co. 5): •spese per clienti anche potenziali: e quelle sostenute per i fornitori? Cosa significa clienti anche potenziali? •la norma si riferisce solamente alle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Quelle sostenute, ad esempio, per l’affitto e l’allestimento degli stand, ovvero per il trasporto dei prodotti da esporre, restano deducibili come ordinarie spese di gestione
Le verifiche dell’Agenzia
I verificatori possono invitare i contribuenti a fornire
indicazione:
– per ciascuna delle fattispecie indicate nel co. 1,
dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle
erogazioni effettuate nel periodo d’imposta
– e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla
gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di
calcolo della percentuale di deducibilità
•L’invito può riguardare anche:
– l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore
a 50 euro
– l’ammontare complessivo delle spese escluse dalle
limitazioni alla deducibilità
16Spese rappresentanza ed IVA
L’IVA relativa alle spese di
rappresentanza è:
– È detraibile quella relativa all’acquisto di
beni di costo unitario non superiore a €
25,82
– Indetraibile al 100% negli altri casi: art. 19-
bis 1 – dpr 633/72. Pertanto:
• Spese co. 1: iva indetraibile
• Spese co. 5: iva detraibile
17Spese rappresentanza ed IVA
Pertanto il limite di 50 Euro previsti dalle
imposte sui redditi sarà riferito ad un
imponibile di acquisto non superiore a:
– € 48,08 se l’IVA è al 4%
– € 45,45 se l’IVA è al 10%
– € 41,67 se l’IVA è al 20%
Dovendo considerare anche la quota di IVA
indeducibile
18Distinzione pubblicità – rappresentanza Pareri
comitato consultivo per applicazione norme antielusive
PARTECIPAZIONE DELLA CLIENTELA A MEETING
PARERI N. 11/2003 – 13/2004 – 19/2004
Per la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è
necessario verificare:
la connessione diretta o indiretta delle spese con i ricavi
conseguiti.
In assenza di dimostrazione di tale connessione, i costi sostenuti per
vitto, alloggio e trasporto sono qualificabili come spese di
rappresentanza, in quanto:
- caratterizzati da “gratuità”
- diretti a un gruppo definito di destinatari
- volti ad accrescere l’immagine ed il prestigio aziendale più che a
promuovere la vendita dei prodotti aziendali 19Spese di pubblicità
20SPESE DI PUBBLICITA’
Definizioni
Spese sostenute per portare “a conoscenza della
SPESE DI generalità dei consumatori l’offerta del prodotto,
PUBBLICITA’ stimolando la formazione o l’intensificazione
della domanda” (R.M. 17.9.1998, n. 148/E)
Presenza di un rapporto sinallagmatico tra l’impresa e
il soggetto incaricato dell’attività di pubblicità.
CARATTERISTICHE Deve quindi sussistere un corrispettivo o una specifica
controprestazione da parte dei destinatari, consistente
in un obbligo di “dare” o “facere” (R.M. 17.6.1992, n. 9)
Tale requisito “risiede nella ricorrenza di quel
collegamento dei costi all’esercizio dell’impresa ed al loro
precipuo riferimento ad attività ed operazioni da cui
INERENZA derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa. Ne discende che, ove le spese di
pubblicità, rispondano a tale requisito esse trovano titolo di
deducibilità fiscale” (R.M. 25.10.1990, n. 9/2113) 21SPESE DI PUBBLICITA’
Aspetto fiscale
DEDUZIONE A scelta dell’imprenditore
Per intero nell’esercizio In quote costanti
in cui sono sostenute nell’esercizio in cui sono
sostenute e nei 4 successivi
Anche nell’ipotesi in cui Anche nell’ipotesi in cui
civilisticamente devono civilisticamente devono
essere imputate in più essere imputate per intero
esercizi nell’esercizio di
sostenimento
22CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Definizione
Contratto a prestazioni corrispettive con il quale una
parte (sponsor) si impegna, dietro il pagamento di un
corrispettivo, ad associare (mostrare) pro-tempore, nel
A.D.C. MILANO corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o
scientifiche, il nome dello sponsor al proprio, rendendo
esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello
sponsorizzato alla manifestazione è conseguente
all’onere conseguito dallo sponsor. Tali spese rientrano
tra quelle di pubblicità.
Le spese di sponsorizzazione sono accomunate alle spese
di pubblicità in quanto relative ad un contratto in cui
R.M. 17.6.1992 sussiste un rapporto sinallagmatico:
N. 9/204 • lo sponsor si obbliga ad una prestazione di denaro o in
natura nei confronti dello sponsorizzato, il quale si
impegna a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi,
o comunque l’attività dello sponsor 23CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Finanziaria 2003
Il corrispettivo in denaro o in natura in
favore di società, associazioni sportive
dilettantistiche e fondazioni costituite da
LEGGE N. istituzioni scolastiche, nonché di
289/2002 associazioni sportive scolastiche che
svolgono attività nei settori giovanili,
riconosciute dalle federazioni o enti di
promozione sportiva, costituisce per il
soggetto erogante spesa di pubblicità (art.
108 co. 2) volta alla promozione
dell’immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività
del beneficiario fino ad un importo annuo
di Euro 200.000
24CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Finanziaria 2003 C.M. 22.4.2003 N. 21/E
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte
sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che
vengono considerate - nel limite di € 200.000 - comunque di
pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto
erogante ai sensi dell'art. 108, co. 2, del TUIR nell'esercizio in cui
sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e
nei 4 anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione
in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1)i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla
promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2)deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica
attività del beneficiario della medesima.
25Prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti
Art. 83 – co. 28/bis -28/quinques – d.l. 112/2008
c.m. 5.9.08, n. 53
Disposizioni modificate:
Art. 19/bis1 – dpr 633/72
Art. 109 e 54 dpr 917/86SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
I.V.A. Modifica art. 19-bis1), lett. e), del DPR 633/72 in
tema di indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa a
ART. 83, CO. 28-BIS E spese per prestazioni alberghiere e per
TER somministrazione di alimenti e bevande
La modifica all’art. 19-bis1), lett. e), entra in vigore a
decorrere dalle operazioni effettuate dal 1°
settembre 2008 (vedi art. 6 DPR 633/72)
REDDITI Modifica art. 109, co. 5, TUIR, (reddito d’impresa)
prevedendo la deduzione limitata al 75% delle spese
relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione,
ART. 83, CO. 28- diverse da quelle di cui all’art. 95, co. 3, TUIR
QUATER
Modifica art. 54, co. 5, TUIR (reddito di lavoro autonomo),
prevedendo:
ART. 83, CO. 28-
• la deduzione del 75% delle spese per prestazioni
QUINQUIES:
alberghiere e di ristorazione
modifiche efficaci • e comunque nei limiti del 2% dell’ammontare dei
dal 1° gennaio 2009 compensi percepiti nel periodo d’imposta
27SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
Escursus
I.V.A.
normativo
• Fino 31.12.2006: Indetraibilità dell’IVA sulle spese alberghiere, di ristorazione e di
trasporto di persone, salvo non fossero oggetto dell’attività o fossero riferite a
mense aziendali o sostitutive delle stesse
• L. 296/2006, art. 1, co. 304 (finanziaria 2007):
• Dal 1.1.2007: detraibilità al 50% dell’IVA sulle spese alberghiere e di
ristorazione sostenute nei giorni di partecipazione a convegni
• Dal 1.1.2008: detraibilità al 100% dell’IVA sulle spese alberghiere e di
ristorazione sostenute nei giorni di partecipazione a convegni
• Rimane l’indetraibilità dell’IVA sulle spese di trasporto di persone, salvo non
formino oggetto dell’attività
• Dal 1.9.2008:
• detraibilità 100% dell’IVA sulle spese alberghiere e di ristorazione
• Rimane l’indetraibilità IVA delle spese di trasporto, salvo non siano l’oggetto
dell’attività 28I.V.A.
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
A fronte della piena detrazione (se inerente art.
Spese per alberghi e 19!!) è sancita la deducibilità ridotta al 75% dal
ristoranti
reddito d’impresa o di lavoro autonomo
• Iva indetraibile art. 19-bis1), lett. h), del DPR
633/72 (salvo quelle di costo unitario non superiore
Spese di a € 25,82)
rappresentanza • e indeducibilità dal reddito d’impresa (deducibilità
per scaglioni: d.m. 19.11.2008)
Per ottenere la detrazione piena dell’imposta
afferente le prestazioni di alberghi e ristoranti , è
necessario il rilascio della fattura, con conseguente
Documentazione
appesantimento degli adempimenti amministrativi in
spese capo agli esercenti.
La prestazione fruita da soggetto diverso dal
committente deve essere intestata ad entrambi (c.m.
53/2008) 29SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
I.V.A.
Decorrenza Prestazioni effettuate dal 1.9.2008
Trattandosi di prestazione di servizi, l’art. 6
Momento del dpr 633/72 prevede:
impositivo • Il momento dell’incasso del corrispettivo
• O l’emissione della fattura, se anteriore
È possibile effettuare le registrazioni
Registrazioni cumulative descritte dall’art. 6 del dpr
cumulative 695/96, se le singole fatture non
superano € 154,94
30SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
La modifica dell’art. 109, co. 5, del TUIR,
REDDITI rende necessaria l’emanazione del decreto
relativo alla spese di rappresentanza, in
quanto:
- Spese alberghiere e di ristorazione non
Reddito qualificabili come spese di
d’impresa rappresentanza:
La c.m. 53/2008 - deduzione 75% del costo e detrazione
sostiene che le 100% Iva
spese alberghiere e - Spese alberghiere e di ristorazione
di ristorazione qualificabili come spese di
qualificabili come
rappresentanza: deducibilità integrale del
spese di
costo, ma nel rispetto del d.m. 19.11.2008
rappresentanza
vanno considerate
al 75% 31SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
Spese per Sono escluse dalla limitazione alla deducibilità al
personale 75% i costi per prestazioni alberghiere e ristorante
dipendente e sostenute dai dipendenti e collaboratori per le
collaboratori trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
Art. 95 – co. 3 Limite di spesa:
• Trasferte nazionali: € 180,76
• Trasferte internazionali: € 258,23
Per ottenere la detrazione Iva è necessario che la
fattura sia emessa direttamente all’impresa per la
Gestione rimborsi quale il dipendente /collaboratore sta sostenendo
spese dipendenti e la spesa.
collaboratori
Per una corretta qualificazione delle spese ai fini
delle imposte sui redditi, è opportuno che sulla
fattura (intestata all’azienda) sia indicato il nome
del fruitore del servizio , così da poter dedurre il
costo al 100% dal reddito d’impresa
32SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
Dalla modifica sono penalizzati i
Soggetti soggetti con una detraibilità dell’IVA
penalizzati ridotta in quanto:
1.Si trovano a non detrarre in tutto o in
parte l’IVA
2.Si vedono ridurre il costo fiscalmente
riconosciuto
3.Potranno aumentare il costo dell’IVA
indetraibile
33SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
Le spese per prestazioni alberghiere e di
Reddito di ristorazione sono deducibili:
• nella misura del 75%
lavoro
• e, in ogni caso, per un importo
autonomo complessivamente non superiore al 2% dei
compensi percepiti nel periodo d’imposta
Meccanismo di calcolo:
• prima si calcola il limite del 75%
Applicazione • e successivamente si confronta il costo così
dei 2 limiti ridotto con il 2% dei compensi.
Le spese alberghiere e di ristorazione qualificabili
come spese di rappresentanza sono deducibili
(c.m. 58/2008):
• nel limite del 75% di ciascuna
• e nel tetto massimo del 1% dei compensi 34SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
Reddito di lavoro Spese alberghiere e di ristorazione
autonomo sostenute per la partecipazione a
convegni, sono deducibili:
Applicazione dei • Nel limite del 75% della spesa
due limiti sostenuta
• E nell’ulteriore limite del 50%
Quindi è deducibile il 50% del 75%
Resta ferma la deduzione integrale delle
Spese anticipate
spese sostenute dal committente per conto del
dal committente
professionista ed addebitate in fattura da
quest’ultimo
Le spese di vitto ed alloggio sostenute per
Spese trasferte
conto dei dipendenti seguono le stesse regole
dei dipendenti
delle imprese
35SPESE ALBERGHI E RISTORANTI
Le regole di questi soggetti prevedono:
CONTRIBUENTI • Per l’IVA: l’indeducibilità dell’imposta in
NEL REGIME DEI quanto le operazioni attive sono prive di
“MINIMI” IVA
• Per i redditi: il costo (IVA compresa)
risulta essere deducibile al 100% per le
regole peculiari del regime che non
prevede riduzioni.
36ACCONTI IRES/IRPEF E IRAP 2009
Nella determinazione degli
ART. 83, CO. 23-
QUINQUIES
acconti Ires, Irpef ed Irap, relativi
al periodo d’imposta 2009, la
base di riferimento per il
conteggio deve essere rettificata
per tener conto delle nuove
misure di deducibilità previste dal
DL 112 (ossia il 75%)
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