Spese di rappresentanza spese di pubblicità spese albergo e ristorante - a cura di Gianfranco Costa aggiornata al 01.12.2008
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Spese di rappresentanza spese di pubblicità spese albergo e ristorante a cura di Gianfranco Costa aggiornata al 01.12.2008
Spese di rappresentanza 2
Spese di rappresentanza: definizioni Sono costituite dalle spese sostenute per offrire al pubblico un’immagine positiva definizione dell’azienda o dell’attività da essa esercitata (R.M. 17/9/1998 N. 148/E) Assenza di un corrispettivo o di una caratteristica specifica controprestazione dei SPESE DI destinatari (R.M. 17/9/1998 N. 148/E) RAPPRESENTANZA Organizzazione colazioni di lavoro, brevi soggiorni per i clienti inerenti all’attività svolta (R.M. 17/9/1998 N. 148/E) esempi Spese per servizi di foresteria resi ai soci in occasione di assemblee, per inaugurazioni filiali e sedi, in occasione di anniversari dell’impresa, per l’iscrizione di rappresentanti dell’impresa presso circoli sportivi e simili… (Norma ADC Milano n. 127) 3
Spese di rappresentanza: deduzione ART. 1, CO. 33, REVISIONE DISCIPLINA SPESE DI LETT. P) L. RAPPRESENTANZA (ART. 108 CO. 2 244/2007 TUIR) DEDUZIONE 100% SPESE DI RAPPRESENTANZA SE: • CONGRUE • E INERENTI AUMENTO A € 50 DEL LIMITE ENTRO IL QUALE SONO COMUNQUE DEDUCIBILI LE SPESE PER OMAGGI: • Cessione di beni e non di servizi
Spese di rappresentanza CONGRUITA’ E REQUISITI CHE DEVONO ESSERE INERENZA INDIVIDUATI DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE IL DECRETO DEVE TENER CONTO DEI SEGUENTI ASPETTI: - NATURA E DESTINAZIONE DELLE SPESE - VOLUME DEI RICAVI DELL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA - ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELL’IMPRESA
SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 108 - Tuir D.M. 19.11.2008 6
SPESE DI RAPPRESENTANZA Il D.M. 12.11.2008 conferma che nessuna modifica hanno subito le seguenti discipline di carattere speciale: 1)art. 2, co. 9, Legge 27.12.2002, n. 289: indeducibilità costi per acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari o farmacisti, con lo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali 2)Art. 90, co. 8, Legge 289/2008: costituisce spesa di pubblicità, fino all’importo di euro 200.000, il costo sostenuto per la promozione dell’immagine o dei prodotti mediante una specifica attività del beneficiario. Il beneficiario deve essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ovvero fondazioni ed altre associazioni che svolgono attività nei settori giovanili
SPESE DI RAPPRESENTANZA STRUTTURA D.M. 19.11.2008 Definizione di spese di rappresentanza inerenti, CO. 1 purchè effettivamente sostenute e documentate Definisce la congruità delle spese di CO. 2 rappresentanza, ponendo un limite percentuale rapportato al volume dei ricavi Disciplina speciale per le imprese di nuova CO. 3 costituzione Omaggi di valore unitario non superiore a euro CO. 4 50: deducibili senza limiti Disciplina alcune fattispecie di spese che non CO. 5 costituiscono spese di rappresentanza Disciplina la possibilità per l’A.F. di invitare i CO. 6 contribuenti a fornire indicazioni delle epse sostenute
SPESE DI RAPPRESENTANZA Ai sensi dell’art. 108, co. 2, 2° periodo, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, •le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, – effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni – il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo: – di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa – ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore 9
SPESE DI RAPPRESENTANZA (D.M.) Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza. 10
SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di rappresentanza – sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, – Sono integralmente deducibili le cessioni di beni di valore unitario non superiore a € 50 – sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo SCAGLIONI 11
SPESE DI RAPPRESENTANZA Scaglioni di deducibilità da calcolare sui ricavi e compensi caratteristici: a)all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni; b)allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino 50 milioni; c)allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni. 12
SPESE DI RAPPRESENTANZA • Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione: – dal reddito dello stesso periodo – e di quello successivo – nei limiti di deducibilità calcolati per scaglioni di ricavi e compensi 13
SPESE DI RAPPRESENTANZA Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono soggette ai limiti: •le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. •Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. •le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino: – le generalità dei soggetti ospitati, – la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione – la natura dei costi sostenuti. 14
SPESE DI RAPPRESENTANZA Osservazioni (co. 5): •spese per clienti anche potenziali: e quelle sostenute per i fornitori? Cosa significa clienti anche potenziali? •la norma si riferisce solamente alle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Quelle sostenute, ad esempio, per l’affitto e l’allestimento degli stand, ovvero per il trasporto dei prodotti da esporre, restano deducibili come ordinarie spese di gestione
Le verifiche dell’Agenzia I verificatori possono invitare i contribuenti a fornire indicazione: – per ciascuna delle fattispecie indicate nel co. 1, dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta – e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità •L’invito può riguardare anche: – l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro – l’ammontare complessivo delle spese escluse dalle limitazioni alla deducibilità 16
Spese rappresentanza ed IVA L’IVA relativa alle spese di rappresentanza è: – È detraibile quella relativa all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 25,82 – Indetraibile al 100% negli altri casi: art. 19- bis 1 – dpr 633/72. Pertanto: • Spese co. 1: iva indetraibile • Spese co. 5: iva detraibile 17
Spese rappresentanza ed IVA Pertanto il limite di 50 Euro previsti dalle imposte sui redditi sarà riferito ad un imponibile di acquisto non superiore a: – € 48,08 se l’IVA è al 4% – € 45,45 se l’IVA è al 10% – € 41,67 se l’IVA è al 20% Dovendo considerare anche la quota di IVA indeducibile 18
Distinzione pubblicità – rappresentanza Pareri comitato consultivo per applicazione norme antielusive PARTECIPAZIONE DELLA CLIENTELA A MEETING PARERI N. 11/2003 – 13/2004 – 19/2004 Per la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è necessario verificare: la connessione diretta o indiretta delle spese con i ricavi conseguiti. In assenza di dimostrazione di tale connessione, i costi sostenuti per vitto, alloggio e trasporto sono qualificabili come spese di rappresentanza, in quanto: - caratterizzati da “gratuità” - diretti a un gruppo definito di destinatari - volti ad accrescere l’immagine ed il prestigio aziendale più che a promuovere la vendita dei prodotti aziendali 19
Spese di pubblicità 20
SPESE DI PUBBLICITA’ Definizioni Spese sostenute per portare “a conoscenza della SPESE DI generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, PUBBLICITA’ stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda” (R.M. 17.9.1998, n. 148/E) Presenza di un rapporto sinallagmatico tra l’impresa e il soggetto incaricato dell’attività di pubblicità. CARATTERISTICHE Deve quindi sussistere un corrispettivo o una specifica controprestazione da parte dei destinatari, consistente in un obbligo di “dare” o “facere” (R.M. 17.6.1992, n. 9) Tale requisito “risiede nella ricorrenza di quel collegamento dei costi all’esercizio dell’impresa ed al loro precipuo riferimento ad attività ed operazioni da cui INERENZA derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. Ne discende che, ove le spese di pubblicità, rispondano a tale requisito esse trovano titolo di deducibilità fiscale” (R.M. 25.10.1990, n. 9/2113) 21
SPESE DI PUBBLICITA’ Aspetto fiscale DEDUZIONE A scelta dell’imprenditore Per intero nell’esercizio In quote costanti in cui sono sostenute nell’esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi Anche nell’ipotesi in cui Anche nell’ipotesi in cui civilisticamente devono civilisticamente devono essere imputate in più essere imputate per intero esercizi nell’esercizio di sostenimento 22
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Definizione Contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte (sponsor) si impegna, dietro il pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro-tempore, nel A.D.C. MILANO corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all’onere conseguito dallo sponsor. Tali spese rientrano tra quelle di pubblicità. Le spese di sponsorizzazione sono accomunate alle spese di pubblicità in quanto relative ad un contratto in cui R.M. 17.6.1992 sussiste un rapporto sinallagmatico: N. 9/204 • lo sponsor si obbliga ad una prestazione di denaro o in natura nei confronti dello sponsorizzato, il quale si impegna a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque l’attività dello sponsor 23
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Finanziaria 2003 Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da LEGGE N. istituzioni scolastiche, nonché di 289/2002 associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili, riconosciute dalle federazioni o enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità (art. 108 co. 2) volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario fino ad un importo annuo di Euro 200.000 24
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Finanziaria 2003 C.M. 22.4.2003 N. 21/E La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite di € 200.000 - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, co. 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei 4 anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1)i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2)deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. 25
Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti Art. 83 – co. 28/bis -28/quinques – d.l. 112/2008 c.m. 5.9.08, n. 53 Disposizioni modificate: Art. 19/bis1 – dpr 633/72 Art. 109 e 54 dpr 917/86
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI I.V.A. Modifica art. 19-bis1), lett. e), del DPR 633/72 in tema di indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa a ART. 83, CO. 28-BIS E spese per prestazioni alberghiere e per TER somministrazione di alimenti e bevande La modifica all’art. 19-bis1), lett. e), entra in vigore a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° settembre 2008 (vedi art. 6 DPR 633/72) REDDITI Modifica art. 109, co. 5, TUIR, (reddito d’impresa) prevedendo la deduzione limitata al 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione, ART. 83, CO. 28- diverse da quelle di cui all’art. 95, co. 3, TUIR QUATER Modifica art. 54, co. 5, TUIR (reddito di lavoro autonomo), prevedendo: ART. 83, CO. 28- • la deduzione del 75% delle spese per prestazioni QUINQUIES: alberghiere e di ristorazione modifiche efficaci • e comunque nei limiti del 2% dell’ammontare dei dal 1° gennaio 2009 compensi percepiti nel periodo d’imposta 27
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Escursus I.V.A. normativo • Fino 31.12.2006: Indetraibilità dell’IVA sulle spese alberghiere, di ristorazione e di trasporto di persone, salvo non fossero oggetto dell’attività o fossero riferite a mense aziendali o sostitutive delle stesse • L. 296/2006, art. 1, co. 304 (finanziaria 2007): • Dal 1.1.2007: detraibilità al 50% dell’IVA sulle spese alberghiere e di ristorazione sostenute nei giorni di partecipazione a convegni • Dal 1.1.2008: detraibilità al 100% dell’IVA sulle spese alberghiere e di ristorazione sostenute nei giorni di partecipazione a convegni • Rimane l’indetraibilità dell’IVA sulle spese di trasporto di persone, salvo non formino oggetto dell’attività • Dal 1.9.2008: • detraibilità 100% dell’IVA sulle spese alberghiere e di ristorazione • Rimane l’indetraibilità IVA delle spese di trasporto, salvo non siano l’oggetto dell’attività 28
I.V.A. SPESE ALBERGHI E RISTORANTI A fronte della piena detrazione (se inerente art. Spese per alberghi e 19!!) è sancita la deducibilità ridotta al 75% dal ristoranti reddito d’impresa o di lavoro autonomo • Iva indetraibile art. 19-bis1), lett. h), del DPR 633/72 (salvo quelle di costo unitario non superiore Spese di a € 25,82) rappresentanza • e indeducibilità dal reddito d’impresa (deducibilità per scaglioni: d.m. 19.11.2008) Per ottenere la detrazione piena dell’imposta afferente le prestazioni di alberghi e ristoranti , è necessario il rilascio della fattura, con conseguente Documentazione appesantimento degli adempimenti amministrativi in spese capo agli esercenti. La prestazione fruita da soggetto diverso dal committente deve essere intestata ad entrambi (c.m. 53/2008) 29
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI I.V.A. Decorrenza Prestazioni effettuate dal 1.9.2008 Trattandosi di prestazione di servizi, l’art. 6 Momento del dpr 633/72 prevede: impositivo • Il momento dell’incasso del corrispettivo • O l’emissione della fattura, se anteriore È possibile effettuare le registrazioni Registrazioni cumulative descritte dall’art. 6 del dpr cumulative 695/96, se le singole fatture non superano € 154,94 30
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI La modifica dell’art. 109, co. 5, del TUIR, REDDITI rende necessaria l’emanazione del decreto relativo alla spese di rappresentanza, in quanto: - Spese alberghiere e di ristorazione non Reddito qualificabili come spese di d’impresa rappresentanza: La c.m. 53/2008 - deduzione 75% del costo e detrazione sostiene che le 100% Iva spese alberghiere e - Spese alberghiere e di ristorazione di ristorazione qualificabili come spese di qualificabili come rappresentanza: deducibilità integrale del spese di costo, ma nel rispetto del d.m. 19.11.2008 rappresentanza vanno considerate al 75% 31
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Spese per Sono escluse dalla limitazione alla deducibilità al personale 75% i costi per prestazioni alberghiere e ristorante dipendente e sostenute dai dipendenti e collaboratori per le collaboratori trasferte effettuate fuori dal territorio comunale. Art. 95 – co. 3 Limite di spesa: • Trasferte nazionali: € 180,76 • Trasferte internazionali: € 258,23 Per ottenere la detrazione Iva è necessario che la fattura sia emessa direttamente all’impresa per la Gestione rimborsi quale il dipendente /collaboratore sta sostenendo spese dipendenti e la spesa. collaboratori Per una corretta qualificazione delle spese ai fini delle imposte sui redditi, è opportuno che sulla fattura (intestata all’azienda) sia indicato il nome del fruitore del servizio , così da poter dedurre il costo al 100% dal reddito d’impresa 32
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Dalla modifica sono penalizzati i Soggetti soggetti con una detraibilità dell’IVA penalizzati ridotta in quanto: 1.Si trovano a non detrarre in tutto o in parte l’IVA 2.Si vedono ridurre il costo fiscalmente riconosciuto 3.Potranno aumentare il costo dell’IVA indetraibile 33
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Le spese per prestazioni alberghiere e di Reddito di ristorazione sono deducibili: • nella misura del 75% lavoro • e, in ogni caso, per un importo autonomo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta Meccanismo di calcolo: • prima si calcola il limite del 75% Applicazione • e successivamente si confronta il costo così dei 2 limiti ridotto con il 2% dei compensi. Le spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza sono deducibili (c.m. 58/2008): • nel limite del 75% di ciascuna • e nel tetto massimo del 1% dei compensi 34
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Reddito di lavoro Spese alberghiere e di ristorazione autonomo sostenute per la partecipazione a convegni, sono deducibili: Applicazione dei • Nel limite del 75% della spesa due limiti sostenuta • E nell’ulteriore limite del 50% Quindi è deducibile il 50% del 75% Resta ferma la deduzione integrale delle Spese anticipate spese sostenute dal committente per conto del dal committente professionista ed addebitate in fattura da quest’ultimo Le spese di vitto ed alloggio sostenute per Spese trasferte conto dei dipendenti seguono le stesse regole dei dipendenti delle imprese 35
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Le regole di questi soggetti prevedono: CONTRIBUENTI • Per l’IVA: l’indeducibilità dell’imposta in NEL REGIME DEI quanto le operazioni attive sono prive di “MINIMI” IVA • Per i redditi: il costo (IVA compresa) risulta essere deducibile al 100% per le regole peculiari del regime che non prevede riduzioni. 36
ACCONTI IRES/IRPEF E IRAP 2009 Nella determinazione degli ART. 83, CO. 23- QUINQUIES acconti Ires, Irpef ed Irap, relativi al periodo d’imposta 2009, la base di riferimento per il conteggio deve essere rettificata per tener conto delle nuove misure di deducibilità previste dal DL 112 (ossia il 75%) 37
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