LA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI NEL BILANCIO 2020 - MYSOLUTION
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CIRCOLARE MONOGRAFICA BILANCIO La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 La proroga al 30 giugno 2021 della sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e di leasing di Francesco Barone | 10 MARZO 2021 Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra queste misure, particolare attenzione deve essere rivolta alla moratoria concessa nel 2020 per il pagamento dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, poiché incide sulla redazione del bilancio d’esercizio relativo a detto anno. Il presente lavoro tratta della sospensione delle rate del mutuo e del leasing, operazioni che frequentemente si incontrano nella gestione aziendale. La norma Le misure oggetto di proroga sono contenute nell’art. 56, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto “Cura Italia”). In particolare e per quanto in questa sede interessa, sono stati prorogati, nella versione originaria, al 30 settembre 2020 i pagamenti, con scadenza antecedente a detta data, di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Ricorda L’art. 1, commi da 248 a 254, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha modificato la data di scadenza della moratoria, stabilendo che, per i mutui e gli altri finanzia- menti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il paga- mento delle rate o dei canoni di leasingin scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Rimane la facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimbor- si in conto capitale. 1 MySolution | Circolare Monografica | 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 Nei fatti, dopo la modifica prevista dalla legge di bilancio 2021, la proroga della sospensione dei pa- gamenti delle rate di mutuo e di leasing ”abbraccia” un arco temporale che va dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”) al 30 giugno 2021. I benefici sono concessi previa dichiarazione al soggetto creditore, banca, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Tale dichiarazione è corredata da autocerti- ficazione dell’impresa, che attesti la mancanza improvvisa di liquidità a seguito dell’emergenza in atto. L’autocertificazione è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale preve- de che l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, secondo modalità fis- sate dall’art. 38 del medesimo decreto. Attenzione Non possono beneficiare della moratoria le microimprese e le PMI che abbiano un’esposizione debitoria deteriorata. La legge di bilancio 2021 prevede che la proroga della moratoria opera automaticamente, senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, la quale do- veva comunicarla al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle misure di sostegno previste dal decreto “Cura Italia”. In merito al rimborso delle rate sospese, il MEF in una FAQ ha chiarito che: “In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano du- rante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo” (cfr. MEF, “Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19”, Risposte a quesiti 1° aprile 2020). Ricorda Tanto precisato, trattando di seguito l’operazione di sospensione delle rate del mutuo e/o del leasing, sembra opportuno rimarcare che la moratoria riguarda il solo rinvio del pagamento di dette rate (aspetto finanziario). La sospensione non attiene all’imputazione degli interessi passivi e dei canoni di leasing maturati fino al 31 dicembre 2020, che devono comunque essere allocati a conto economico. Mutui I mutui si collocano nel passivo dello stato patrimoniale. L’OIC 19 stabilisce che i debiti di finanzia- mento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bi- 2 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 lancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali. Attenzione L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento. Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, i debiti per mutui sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. I costi di transazione e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari so- no inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che im- plica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. In conseguenza del metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione dei mutui sono oneri fi- nanziari soggetti alla disciplina del ROL, di cui all’art. 96 del TUIR. Per le imprese che non applicano il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello sta- to patrimoniale. Il par. 70 dell’OIC 19 evidenzia che i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti at- tivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a integrazione degli interessi passivi nominali. Ricorda I risvolti contabili relativi alla moratoria sono diversi, in quanto si deve tenere conto delle re- gole suddette, vale a dire occorre verificare se il bilancio è redatto secondo le regole ordinarie o se compilato in forma abbreviata/micro. Per i bilanci ordinari si devono osservare le regole contenute nel par. 61 del citato principio contabi- le, laddove è previsto che, se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri, essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i ride- terminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisio- ne della stima dei flussi finanziari, attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro, il debito per mutuo, in conse- guenza della moratoria, rimane invariato, mentre si deve rideterminare il valore del risconto plurien- nale connesso agli oneri iniziali dell’operazione (costi di transazione), da ripartire lungo la durata della passività a cui si riferiscono, come previsto dall’OIC 19, par. da 54 a 57. Sotto il profilo strettamente contabile, indipendentemente dalla redazione del bilancio in forma ab- breviata/micro od ordinaria, è necessario distinguere il caso della sospensione del pagamento della sola quota capitale da quello attinente sia la quota capitale, che la quota relativa agli interessi. 3 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 I caso – Sospensione del pagamento della quota capitale con pagamento degli interessi Non si riscontrano problemi, in quanto gli interessi passivi maturati nel periodo di sospensione devo- no essere normalmente imputati a conto economico secondo competenza temporale, deducibili fi- scalmente nei limiti del citato art. 96 del TUIR. II caso – Sospensione del pagamento della quota capitale e degli interessi In questo caso, la quota di interessi di competenza dell’esercizio 2020 deve essere imputata a conto economico in detto esercizio, mentre il relativo pagamento deve essere spalmato sulle rate successi- ve. Esempio Qualora nell’anno 2020 siano state sospese otto rate di mutuo, con interessi maturati per euro 2.000, con scadenza originaria del finanziamento nel 2023, al 31 dicembre 2020 si redige la scrittura: Per effetto della moratoria, il finanziamento scadrà nel 2024, anziché nel 2023, per cui il pagamento delle rate sospese avverrà a partire dal 2021. Ne consegue che, alle scadenze stabilite dal contratto: nel 2021, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020; nel 2022, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020; nel 2023, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020; nel 2024, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020. Contabilmente: Così per gli anni successivi. Rimane ferma la rilevazione in contabilità e il pagamento degli interessi passivi di competenza degli altri esercizi (2021/2024), che non sono stati oggetto di moratoria. “Leasing” Oggetto della moratoria sono anche i contratti di leasing, per cui l’impresa, così come per i mutui, può chiedere la sospensione del pagamento degli importi relativi al capitale e agli interessi ovvero della sola quota capitale. In quest’ultimo caso, gli interessi attinenti al leasing confluiscono comunque a conto economico e, pertanto, non si determinano problemi particolari. L’OIC 19, par. A.7, avverte che un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il 4 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 consequenziale prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing resi- dui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del ma- xicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di compe- tenza pro-rata temporis, considerando la maggiore durata del contratto. Ricorda I canoni di leasing sono costi di competenza dell’esercizio, che devono essere imputati a conto economico. La moratoria non sospende l’imputazione, ma determina solo lo slittamento del termine di pagamento delle rate dei canoni di leasing. Deve essere evidenziato che, nel caso in cui oggetto della moratoria sono sia il canone che gli interes- si, il conto economico, relativo all’esercizio 2020, dovrà comunque essere interessato dai due compo- nenti negativi, dato che, come già precisato, la sospensione attiene al solo pagamento. La sospensione dei canoni di leasing Sotto il profilo contabile, fino a quando non ci saranno aggiornamenti, l’operazione di leasing viene rappresentata in bilancio secondo il metodo contabile cd. “patrimoniale”, con il quale si prevede che i beni concessi in locazione si contabilizzano tra le attività dello stato patrimoniale del conce- dente e da questi ammortizzati. L’utilizzatore contabilizza per competenza i canoni contrat- tualmente dovuti, allocandoli nella voce B.8, costi della produzione per godimento di beni di terzi, del conto economico. In sede di chiusura dell’esercizio, i canoni devono essere riscontati in funzione della durata del contratto, tenendo presente che, nella maggior parte dei casi, l’utilizzatore versa alla società di leasing un importo rappresentante il maxicanone iniziale. Il bene acquisito in leasing viene iscritto tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale dell’utilizzatore solo nel momento del ri- scatto del bene. Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxica- none è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene. Con riguardo alla moratoria, il CNDCEC è in passato intervenuto con il Documento 16 febbraio 2011, n. 15, “La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario”. Si ritiene che le indicazioni contenute in detto documento possano essere adottate per l’attuale mo- ratoria. Nel documento viene affermato che le modifiche del contratto di leasing implicano una rimodula- zione dei costi complessivi, i quali vengono ripartiti lungo la nuova durata del contratto, a partire dal- la data di adesione alla moratoria. Pertanto, l’impresa deve ricalcolare, a fronte dell’allungamento del periodo del leasing e della conse- guente variazione del numero e dell’entità dei canoni di locazione, il costo del canone di leasing che, per competenza economica, deve essere iscritto nei conti economici degli esercizi di riferimento. Attraverso la rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico si considera la sospen- sione del pagamento della quota capitale come un evento che ha effetto sia sul piano finanziario, che sul piano economico. Ne deriva che l’impresa ridetermina, a fronte dell’allungamento del contratto, i costi di competenza dell’esercizio imputabili al godimento di beni di terzi, comprensivi dei canoni di leasing ancora dovuti, 5 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 degli interessi maturati nel periodo di moratoria e della parte dell’eventuale maxi‐canone iniziale re- siduo. Mutuando quanto segnalato nel citato documento, la nuova quota del costo per godimento di beni di terzi, rideterminata al momento dell’adesione alla moratoria, da imputare in conto economico a partire dall’esercizio di adesione alla moratoria, sarà pari al rapporto tra: L’impresa, quindi, rileva in contabilità nel corso dell’esercizio il costo per canone di locazione pari alla somma dei valori riportati nelle fatture ricevute dalla società di leasing, che comprenderanno, per il periodo di sospensione solo la quota interessi. A fine esercizio, l’utilizzatore procede a effettuare le scritture di assestamento, in osservanza del principio di competenza economica; in virtù dell’allungamento del contratto e dei nuovi esborsi derivanti dall’adesione alla moratoria, il locatario iscrive nel conto economico i canoni di leasing di competenza rideterminati. In sede di chiusura di bilancio si dovrebbe rilevare un rateo passivo, poiché, il costo dei canoni, pur essendo di competenza dell’esercizio in chiusura, non è rilevato in contabilità al 31 dicembre, non es- sendo avvenuta la relativa manifestazione finanziaria. In contabilità: Poiché la sospensione dei canoni è decorsa dal momento in cui la banca l’ha accordata, per il periodo d’imposta 2020, si dovrà suddividere il trattamento contabile dei canoni in due periodi: 6 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 Esempio In data 1° gennaio 2017, l’impresa Delta, ha stipulato con la società di leasing Beta un contratto di lo- cazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il costo del bene è di 100.000 euro. Il contratto prevede: il versamento di un maxicanone di euro 20.000 oltre IVA di 4.400 euro; il versamento di 20 rate trimestrali posticipate, pari a 5.000 euro; l’esercizio di riscatto, da esercitarsi in data 1° gennaio 2022 con il pagamento di 1.000 euro. La vita utile del macchinario è stimata per 8 anni e l’aliquota di ammortamento è del 12,5 per cento. Si ipotizzi che in data 1° giugno 2020 Delta chieda la sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020 per 6 mesi e venga ammessa alla moratoria dal 30 giugno 2020, per cui per le rate n. 15 e n. 16 l’utilizzatore pagherà la sola quota interessi. PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO N. Data Rata Inte- Quota Debito Costi com- Di cui Di cui ine- rata ressi capita- resi- plessivi ineren- renti al le duo inerenti al ti al maxicano- canone canone ne 0 01.01.2017 20.000 20.000 80.000 1 31.03.2017 5.000 1.848 3.152 76.848 6.000 5.000 1.000 2 30.06.2017 5.000 1.775 3.225 73.622 6.000 5.000 1.000 3 30.09.2017 5.000 1.700 3.300 70.323 6.000 5.000 1.000 4 31.12.2017 5.000 1.624 3.376 66.947 6.000 5.000 1.000 5 31.03.2018 5.000 1.546 3.454 63.493 6.000 5.000 1.000 6 30.06.2018 5.000 1.466 3.534 59.960 6.000 5.000 1.000 7 30.09.2018 5.000 1.385 3.615 56.344 6.000 5.000 1.000 8 31.12.2018 5.000 1.301 3.699 52.646 6.000 5.000 1.000 9 31.03.2019 5.000 1.216 3.784 48.862 6.000 5.000 1.000 10 30.06.2019 5.000 1.128 3.872 44.990 6.000 5.000 1.000 11 30.09.2019 5.000 1.039 3.961 41.029 6.000 5.000 1.000 12 31.12.2019 5.000 948 4.052 36.977 6.000 5.000 1.000 13 31.03.2020 5.000 854 4.146 32.831 6.000 5.000 1.000 14 30.06.2020 5.000 758 4.242 28.589 6.000 5.000 1.000 15 30.09.2020 5.000 660 4.340 24.249 6.000 5.000 1.000 16 31.12.2020 5.000 560 4.440 19.809 6.000 5.000 1.000 17 31.03.2021 5.000 458 4.542 15.267 6.000 5.000 1.000 18 30.06.2021 5.000 353 4.647 10.619 6.000 5.000 1.000 19 30.09.2021 5.000 245 4.755 5.865 6.000 5.000 1.000 20 31.12.2021 5.000 135 4.865 1.000 6.000 5.000 1.000 7 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 Tota- 120.000 21.000 99.000 li Riscatto al 1° gen- 1.000 1.000 naio 2022 Totali 121.000 21.000 100.000 In contabilità: Rilevazione maxicanone al 1° gennaio 2017: 8 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 AMMISSIONE ALLA MORATORIA CON PIANO DI AMMORTAMENTO RIMODULATO CON RISCATTO DEL BENE POSTICIPATO AL 1° LUGLIO 2022 N° Data Rata Inte- Quota Debito Costi com- Di cui Di cui ine- rata ressi capita- resi- plessivi ineren- renti al le duo inerenti al ti al maxicano- canone canone ne 0 01.01.2017 20.000 20.000 80.000 1 31.03.2017 5.000 1.848 3.152 76.848 6.000 5.000 1.000 2 30.06.2017 5.000 1.775 3.225 73.622 6.000 5.000 1.000 3 30.09.2017 5.000 1.700 3.300 70.323 6.000 5.000 1.000 4 31.12.2017 5.000 1.624 3.376 66.947 6.000 5.000 1.000 5 31.03.2018 5.000 1.546 3.454 63.493 6.000 5.000 1.000 6 30.06.2018 5.000 1.466 3.534 59.960 6.000 5.000 1.000 7 30.09.2018 5.000 1.385 3.615 56.344 6.000 5.000 1.000 8 31.12.2018 5.000 1.301 3.699 52.646 6.000 5.000 1.000 9 31.03.2019 5.000 1.216 3.784 48.862 6.000 5.000 1.000 10 30.06.2019 5.000 1.128 3.872 44.990 6.000 5.000 1.000 11 30.09.2019 5.000 1.039 3.961 41.029 6.000 5.000 1.000 12 31.12.2019 5.000 948 4.052 36.977 6.000 5.000 1.000 13 31.03.2020 5.000 854 4.146 32.831 6.000 5.000 1.000 14 30.06.2020 5.000 758 4.242 28.589 6.000 5.000 1.000 15 30.09.2020 660 660 0 28.589 4.665 3.915 750 16 31.12.2020 660 660 0 28.589 4.665 3.915 750 17 31.03.2021 5.000 660 4.340 24.249 4.665 3.915 750 18 30.06.2021 5.000 560 4.440 19.809 4.665 3.915 750 19 31.09.2021 5.000 458 4.542 15.267 4.665 3.915 750 20 31.12.2021 5.000 353 4.647 10.619 4.665 3.915 750 21 31.03.2022 5.000 245 4.755 5.865 4.665 3.915 750 22 30.06.2022 5.000 135 4.865 1.000 4.665 3.915 750 Tota- 121.320 22.320 99.000 121.320 101.320 20.000 li Riscatto al 1° luglio 1.000 1.000 2022 Totali 122.320 22.320 100.000 Effettuando un confronto tra il piano di ammortamento originario e quello rimodulato, si rileva un maggiore esborso finanziario che l’utilizzatore deve sostenere, pari agli interessi passivi che lo stesso ha corrisposto nel periodo di moratoria. 9 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 Di seguito la contabilità nel periodo di sanatoria. Al 1° gennaio 2020 si deve procedere al giro conto del maxicanone rilevato a fine esercizio 2019: Le stesse scritture contabili dovranno essere effettuate al 31 dicembre 2020. Considerando che, nel periodo di moratoria, il locatario avrebbe dovuto corrispondere euro 10.000 (5.000 + 5.000), mentre, ha eseguito il versamento di euro 1.320 (660 + 660), il minor costo sostenuto è di 10.000 – 1.320 = euro 8.680. Canoni ancora dovuti al 30 giugno 2020 sono così determinati: 660 + 660 + 5.000 + 5000 + 5000 + 5000 + 5.000 + 5000 = 31.320; quota di maxicanone residua al 30 giugno 2020 = 20.000 – 14.000 = 6.000; nuova quota di maxicanone di competenza trimestrale = 20.000 – 14.000 = 6.000; 6.000/8 trime- stri = 750; nuovo canone competenza trimestrale = 31.320 / 8 = 3.915; canone competenza esercizio 2020 = 5.000 + 5.000 + 3.915 + 3.915 = 17.830; maxicanone competenza esercizio 2020 = 1.000 + 1.000 + 750 + 750 = 3.500. Pertanto: Canoni ancora dovuti al 30 giugno 2020 31.320 Quota maxicanone non ancora imputata a con- 8.000 di cui 2.000 ante moratoria e 6.000 to economico post moratoria Trimestri residui dal 30 giugno 2020 al 30 giu- 8 gno 2022 3.915 Nuovo canone di competenza trimestrale 750 Quota maxicanone competenza trimestrale 17.830 Canone competenza esercizio 2020 3.500 Maxicanone competenza esercizio 2020 Totale costo godimento beni di terzi 2020 21.330 (17.830 + 3.500) Totale costo godimento beni di terzi 2021 18.660 (3.915 * 4) + (750*4) Totale costo godimento beni di terzi 2022 9.330 (3.915 * 2) + (750 * 2) 10 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 L’importo dei canoni corrisposti nel 2020 è pari a euro 11.320 (5.000 + 5.000 + 660 + 660), mentre il costo di competenza dell’esercizio da imputare a conto economico è di euro 17.830; pertanto, per la differenza, occorre rilevare un rateo passivo (euro 6.510) a chiusura dell’esercizio 2020: Per il maxicanone, invece, la quota non ancora ammortizzata al 1° gennaio 2020 è di 8.000 euro, mentre la quota di competenza del 2020 è di 3.500 euro. Ne deriva un risconto attivo pari a euro 4.500 (8.000 – 3.500). In contabilità: Nota integrativa Gli effetti della sospensione dei canoni di leasing o della sola quota capitale devono essere opportu- namente evidenziati nella nota integrativa. Così come previsto dall’OIC 12, a norma dell’art. 2427, primo comma, n. 22), c.c., l’utilizzatore di beni in locazione finanziaria, che redige il bilancio in forma ordinaria, deve riportare in nota integrativa le informazioni relative alle operazioni di locazione fi- nanziaria, al fine di fare emergere gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale che si sarebbero manifestati, qualora l’operazione fosse stata contabilizzata applicando il metodo finan- ziario. In particolare, il soggetto utilizzatore del bene oggetto del contratto di leasing è tenuto a redi- gere un prospetto, dal quale risultino: l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni; gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell’esercizio; il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando il tasso di interesse ef- fettivo del contratto di locazione finanziaria, e gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, de- terminati sulla base del tasso di interesse effettivo. Ricorda Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese sono esonerate da tale adempimento. Esempio Riprendendo l’esempio contabile, si ricorda che la vita utile del macchinario è stimata per 8 anni e l’aliquota di ammortamento è del 12,5 per cento; avremo: quota annua di ammortamento 100.000 * 12.50% = 12.500; valore del bene al 31 dicembre 2020 = 12.500 * 4 anni = 50.000; quota interessi di competenza 2020 = 854 + 758 + 660 + 660= 2.932. 11 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020 Informazioni in nota integrativa art. 2427, primo comma, n. 22, c.c. (esercizio 2020) Valore attuale delle rate non scadute; 28.589 interessi di competenza; 100.000 2.932 quota ammortamento macchinario; 50.000 12.500 valore del bene: 50.000 - valore originario; - fondo ammortamento. Riferimenti normativi Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 248 a 254; D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 56; Principio contabile OIC 19 CNDCEC, Documento 16 febbraio 2011, n. 15, “La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario”. 12 MySolution | Circolare Monografica| 10 marzo 2021
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