LA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI NEL BILANCIO 2020 - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

BILANCIO

La moratoria dei finanziamenti nel bilancio
2020
La proroga al 30 giugno 2021 della sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e di leasing
di Francesco Barone | 10 MARZO 2021

 Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto misure di sostegno finanziario in favore
 delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da
 Covid-19. Tra queste misure, particolare attenzione deve essere rivolta alla moratoria concessa nel 2020
 per il pagamento dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, poiché incide sulla redazione
 del bilancio d’esercizio relativo a detto anno. Il presente lavoro tratta della sospensione delle rate del
 mutuo e del leasing, operazioni che frequentemente si incontrano nella gestione aziendale.

La norma
Le misure oggetto di proroga sono contenute nell’art. 56, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto “Cura Italia”).
In particolare e per quanto in questa sede interessa, sono stati prorogati, nella versione originaria,
al 30 settembre 2020 i pagamenti, con scadenza antecedente a detta data, di rate o canoni di leasing
relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il
rilascio di cambiali agrarie.
Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà
delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

        Ricorda
        L’art. 1, commi da 248 a 254, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha
        modificato la data di scadenza della moratoria, stabilendo che, per i mutui e gli altri finanzia-
        menti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il paga-
        mento delle rate o dei canoni di leasingin scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso
        fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o
        dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza
        alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per
        entrambe le parti. Rimane la facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimbor-
        si in conto capitale.

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Nei fatti, dopo la modifica prevista dalla legge di bilancio 2021, la proroga della sospensione dei pa-
gamenti delle rate di mutuo e di leasing ”abbraccia” un arco temporale che va dal 17 marzo 2020 (data
di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”) al 30 giugno 2021.
I benefici sono concessi previa dichiarazione al soggetto creditore, banca, intermediari finanziari e
altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Tale dichiarazione è corredata da autocerti-
ficazione dell’impresa, che attesti la mancanza improvvisa di liquidità a seguito dell’emergenza in
atto. L’autocertificazione è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale preve-
de che l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, secondo modalità fis-
sate dall’art. 38 del medesimo decreto.

        Attenzione
        Non possono beneficiare della moratoria le microimprese e le PMI che abbiano
        un’esposizione debitoria deteriorata.

La legge di bilancio 2021 prevede che la proroga della moratoria opera automaticamente, senza
alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, la quale do-
veva comunicarla al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese
del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse,
alla data del 1° gennaio 2021, alle misure di sostegno previste dal decreto “Cura Italia”.
In merito al rimborso delle rate sospese, il MEF in una FAQ ha chiarito che:
“In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del
piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora
da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del
piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano du-
rante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di
finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso
dell’ammortamento residuo” (cfr. MEF, “Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19”,
Risposte a quesiti 1° aprile 2020).

        Ricorda
        Tanto precisato, trattando di seguito l’operazione di sospensione delle rate del mutuo e/o del
        leasing, sembra opportuno rimarcare che la moratoria riguarda il solo rinvio del pagamento di
        dette rate (aspetto finanziario). La sospensione non attiene all’imputazione degli interessi
        passivi e dei canoni di leasing maturati fino al 31 dicembre 2020, che devono comunque
        essere allocati a conto economico.

Mutui
I mutui si collocano nel passivo dello stato patrimoniale. L’OIC 19 stabilisce che i debiti di finanzia-
mento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bi-

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lancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi
sulla base delle norme legali e contrattuali.

        Attenzione
        L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento.

Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, i debiti per mutui sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
I costi di transazione e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari so-
no inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che im-
plica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito.
In conseguenza del metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione dei mutui sono oneri fi-
nanziari soggetti alla disciplina del ROL, di cui all’art. 96 del TUIR.
Per le imprese che non applicano il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione iniziali
sostenuti per ottenere finanziamenti sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello sta-
to patrimoniale. Il par. 70 dell’OIC 19 evidenzia che i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti at-
tivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a integrazione
degli interessi passivi nominali.

        Ricorda
        I risvolti contabili relativi alla moratoria sono diversi, in quanto si deve tenere conto delle re-
        gole suddette, vale a dire occorre verificare se il bilancio è redatto secondo le regole ordinarie
        o se compilato in forma abbreviata/micro.

Per i bilanci ordinari si devono osservare le regole contenute nel par. 61 del citato principio contabi-
le, laddove è previsto che, se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie
stime di flussi finanziari futuri, essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i ride-
terminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisio-
ne della stima dei flussi finanziari, attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse
effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del
debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile
alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro, il debito per mutuo, in conse-
guenza della moratoria, rimane invariato, mentre si deve rideterminare il valore del risconto plurien-
nale connesso agli oneri iniziali dell’operazione (costi di transazione), da ripartire lungo la durata della
passività a cui si riferiscono, come previsto dall’OIC 19, par. da 54 a 57.
Sotto il profilo strettamente contabile, indipendentemente dalla redazione del bilancio in forma ab-
breviata/micro od ordinaria, è necessario distinguere il caso della sospensione del pagamento della
sola quota capitale da quello attinente sia la quota capitale, che la quota relativa agli interessi.

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I caso – Sospensione del pagamento della quota capitale con pagamento degli interessi
Non si riscontrano problemi, in quanto gli interessi passivi maturati nel periodo di sospensione devo-
no essere normalmente imputati a conto economico secondo competenza temporale, deducibili fi-
scalmente nei limiti del citato art. 96 del TUIR.

II caso – Sospensione del pagamento della quota capitale e degli interessi
In questo caso, la quota di interessi di competenza dell’esercizio 2020 deve essere imputata a conto
economico in detto esercizio, mentre il relativo pagamento deve essere spalmato sulle rate successi-
ve.

Esempio
Qualora nell’anno 2020 siano state sospese otto rate di mutuo, con interessi maturati per euro 2.000,
con scadenza originaria del finanziamento nel 2023, al 31 dicembre 2020 si redige la scrittura:

Per effetto della moratoria, il finanziamento scadrà nel 2024, anziché nel 2023, per cui il pagamento
delle rate sospese avverrà a partire dal 2021. Ne consegue che, alle scadenze stabilite dal contratto:
   nel 2021, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020;
   nel 2022, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020;
   nel 2023, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020;
   nel 2024, si pagherà una quota sospesa di euro 500, relativa al 2020.
Contabilmente:

Così per gli anni successivi.
Rimane ferma la rilevazione in contabilità e il pagamento degli interessi passivi di competenza degli
altri esercizi (2021/2024), che non sono stati oggetto di moratoria.

“Leasing”
Oggetto della moratoria sono anche i contratti di leasing, per cui l’impresa, così come per i mutui, può
chiedere la sospensione del pagamento degli importi relativi al capitale e agli interessi ovvero della
sola quota capitale.
In quest’ultimo caso, gli interessi attinenti al leasing confluiscono comunque a conto economico e,
pertanto, non si determinano problemi particolari.
L’OIC 19, par. A.7, avverte che un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per
un determinato periodo del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario
comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il

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consequenziale prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si
effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing resi-
dui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del ma-
xicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di compe-
tenza pro-rata temporis, considerando la maggiore durata del contratto.

        Ricorda
        I canoni di leasing sono costi di competenza dell’esercizio, che devono essere imputati a conto
        economico. La moratoria non sospende l’imputazione, ma determina solo lo slittamento
        del termine di pagamento delle rate dei canoni di leasing.

Deve essere evidenziato che, nel caso in cui oggetto della moratoria sono sia il canone che gli interes-
si, il conto economico, relativo all’esercizio 2020, dovrà comunque essere interessato dai due compo-
nenti negativi, dato che, come già precisato, la sospensione attiene al solo pagamento.

La sospensione dei canoni di leasing
Sotto il profilo contabile, fino a quando non ci saranno aggiornamenti, l’operazione di leasing viene
rappresentata in bilancio secondo il metodo contabile cd. “patrimoniale”, con il quale si prevede
che i beni concessi in locazione si contabilizzano tra le attività dello stato patrimoniale del conce-
dente e da questi ammortizzati. L’utilizzatore contabilizza per competenza i canoni contrat-
tualmente dovuti, allocandoli nella voce B.8, costi della produzione per godimento di beni di terzi, del
conto economico. In sede di chiusura dell’esercizio, i canoni devono essere riscontati in funzione
della durata del contratto, tenendo presente che, nella maggior parte dei casi, l’utilizzatore versa
alla società di leasing un importo rappresentante il maxicanone iniziale. Il bene acquisito in leasing
viene iscritto tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale dell’utilizzatore solo nel momento del ri-
scatto del bene.
Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxica-
none è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il
bene.
Con riguardo alla moratoria, il CNDCEC è in passato intervenuto con il Documento 16 febbraio 2011,
n. 15, “La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario”.
Si ritiene che le indicazioni contenute in detto documento possano essere adottate per l’attuale mo-
ratoria.
Nel documento viene affermato che le modifiche del contratto di leasing implicano una rimodula-
zione dei costi complessivi, i quali vengono ripartiti lungo la nuova durata del contratto, a partire dal-
la data di adesione alla moratoria.
Pertanto, l’impresa deve ricalcolare, a fronte dell’allungamento del periodo del leasing e della conse-
guente variazione del numero e dell’entità dei canoni di locazione, il costo del canone di leasing che,
per competenza economica, deve essere iscritto nei conti economici degli esercizi di riferimento.
Attraverso la rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico si considera la sospen-
sione del pagamento della quota capitale come un evento che ha effetto sia sul piano finanziario,
che sul piano economico.
Ne deriva che l’impresa ridetermina, a fronte dell’allungamento del contratto, i costi di competenza
dell’esercizio imputabili al godimento di beni di terzi, comprensivi dei canoni di leasing ancora dovuti,

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degli interessi maturati nel periodo di moratoria e della parte dell’eventuale maxi‐canone iniziale re-
siduo.
Mutuando quanto segnalato nel citato documento, la nuova quota del costo per godimento di beni
di terzi, rideterminata al momento dell’adesione alla moratoria, da imputare in conto economico a
partire dall’esercizio di adesione alla moratoria, sarà pari al rapporto tra:

L’impresa, quindi, rileva in contabilità nel corso dell’esercizio il costo per canone di locazione pari alla
somma dei valori riportati nelle fatture ricevute dalla società di leasing, che comprenderanno, per il
periodo di sospensione solo la quota interessi. A fine esercizio, l’utilizzatore procede a effettuare le
scritture di assestamento, in osservanza del principio di competenza economica; in virtù
dell’allungamento del contratto e dei nuovi esborsi derivanti dall’adesione alla moratoria, il locatario
iscrive nel conto economico i canoni di leasing di competenza rideterminati.
In sede di chiusura di bilancio si dovrebbe rilevare un rateo passivo, poiché, il costo dei canoni, pur
essendo di competenza dell’esercizio in chiusura, non è rilevato in contabilità al 31 dicembre, non es-
sendo avvenuta la relativa manifestazione finanziaria.
In contabilità:

Poiché la sospensione dei canoni è decorsa dal momento in cui la banca l’ha accordata, per il periodo
d’imposta 2020, si dovrà suddividere il trattamento contabile dei canoni in due periodi:

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Esempio
In data 1° gennaio 2017, l’impresa Delta, ha stipulato con la società di leasing Beta un contratto di lo-
cazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il costo del bene è di 100.000 euro.
Il contratto prevede:
     il versamento di un maxicanone di euro 20.000 oltre IVA di 4.400 euro;
     il versamento di 20 rate trimestrali posticipate, pari a 5.000 euro;
     l’esercizio di riscatto, da esercitarsi in data 1° gennaio 2022 con il pagamento di 1.000 euro.
La vita utile del macchinario è stimata per 8 anni e l’aliquota di ammortamento è del 12,5 per cento.
Si ipotizzi che in data 1° giugno 2020 Delta chieda la sospensione del pagamento della quota capitale
ai sensi dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020 per 6 mesi e venga ammessa alla moratoria dal 30 giugno
2020, per cui per le rate n. 15 e n. 16 l’utilizzatore pagherà la sola quota interessi.
PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO
N.        Data             Rata        Inte-       Quota     Debito   Costi com-        Di cui       Di cui ine-
rata                                   ressi       capita-   resi-    plessivi          ineren-      renti    al
                                                   le        duo      inerenti al       ti    al     maxicano-
                                                                      canone            canone       ne
0         01.01.2017       20.000                  20.000    80.000
1         31.03.2017       5.000       1.848       3.152     76.848   6.000             5.000        1.000
2         30.06.2017       5.000       1.775       3.225     73.622   6.000             5.000        1.000
3         30.09.2017       5.000       1.700       3.300     70.323   6.000             5.000        1.000
4         31.12.2017       5.000       1.624       3.376     66.947   6.000             5.000        1.000
5         31.03.2018       5.000       1.546       3.454     63.493   6.000             5.000        1.000
6         30.06.2018       5.000       1.466       3.534     59.960   6.000             5.000        1.000
7         30.09.2018       5.000       1.385       3.615     56.344   6.000             5.000        1.000
8         31.12.2018       5.000       1.301       3.699     52.646   6.000             5.000        1.000
9         31.03.2019       5.000       1.216       3.784     48.862   6.000             5.000        1.000
10        30.06.2019       5.000       1.128       3.872     44.990   6.000             5.000        1.000
11        30.09.2019       5.000       1.039       3.961     41.029   6.000             5.000        1.000
12        31.12.2019       5.000       948         4.052     36.977   6.000             5.000        1.000
13        31.03.2020       5.000       854         4.146     32.831   6.000             5.000        1.000
14        30.06.2020       5.000       758         4.242     28.589   6.000             5.000        1.000
15        30.09.2020       5.000       660         4.340     24.249   6.000             5.000        1.000
16        31.12.2020       5.000       560         4.440     19.809   6.000             5.000        1.000
17        31.03.2021       5.000       458         4.542     15.267   6.000             5.000        1.000
18        30.06.2021       5.000       353         4.647     10.619   6.000             5.000        1.000
19        30.09.2021       5.000       245         4.755     5.865    6.000             5.000        1.000
20        31.12.2021       5.000       135         4.865     1.000    6.000             5.000        1.000

                                                                                                                7
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La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020

Tota-                    120.000     21.000      99.000
li
Riscatto al 1° gen-      1.000                   1.000
naio 2022
Totali                   121.000     21.000      100.000

In contabilità:
Rilevazione maxicanone al 1° gennaio 2017:

                                                                                                     8
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La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020

AMMISSIONE ALLA MORATORIA CON PIANO DI AMMORTAMENTO RIMODULATO CON RISCATTO DEL
BENE POSTICIPATO AL 1° LUGLIO 2022
N°        Data             Rata        Inte-       Quota     Debito   Costi com-        Di cui       Di cui ine-
rata                                   ressi       capita-   resi-    plessivi          ineren-      renti    al
                                                   le        duo      inerenti al       ti    al     maxicano-
                                                                      canone            canone       ne
0         01.01.2017       20.000                  20.000    80.000
1         31.03.2017       5.000        1.848      3.152     76.848   6.000             5.000        1.000
2         30.06.2017       5.000        1.775      3.225     73.622   6.000             5.000        1.000
3         30.09.2017       5.000        1.700      3.300     70.323   6.000             5.000        1.000
4         31.12.2017       5.000        1.624      3.376     66.947   6.000             5.000        1.000
5         31.03.2018       5.000        1.546      3.454     63.493   6.000             5.000        1.000
6         30.06.2018       5.000        1.466      3.534     59.960   6.000             5.000        1.000
7         30.09.2018       5.000        1.385      3.615     56.344   6.000             5.000        1.000
8         31.12.2018       5.000        1.301      3.699     52.646   6.000             5.000        1.000
9         31.03.2019       5.000        1.216      3.784     48.862   6.000             5.000        1.000
10        30.06.2019       5.000        1.128      3.872     44.990   6.000             5.000        1.000
11        30.09.2019       5.000        1.039      3.961     41.029   6.000             5.000        1.000
12        31.12.2019       5.000        948        4.052     36.977   6.000             5.000        1.000
13        31.03.2020       5.000        854        4.146     32.831   6.000             5.000        1.000
14        30.06.2020       5.000        758        4.242     28.589   6.000             5.000        1.000
15        30.09.2020       660         660         0         28.589   4.665             3.915        750
16        31.12.2020       660         660         0         28.589   4.665             3.915        750
17        31.03.2021       5.000        660        4.340     24.249   4.665             3.915        750
18        30.06.2021       5.000        560        4.440     19.809   4.665             3.915        750
19        31.09.2021       5.000        458        4.542     15.267   4.665             3.915        750
20        31.12.2021       5.000        353        4.647     10.619   4.665             3.915        750
21        31.03.2022       5.000        245        4.755     5.865    4.665             3.915        750
22        30.06.2022       5.000        135        4.865     1.000    4.665             3.915        750
Tota-                      121.320     22.320      99.000             121.320           101.320      20.000
li
Riscatto al 1° luglio      1.000                   1.000
2022
Totali                     122.320     22.320      100.000

Effettuando un confronto tra il piano di ammortamento originario e quello rimodulato, si rileva un
maggiore esborso finanziario che l’utilizzatore deve sostenere, pari agli interessi passivi che lo stesso
ha corrisposto nel periodo di moratoria.

                                                                                                                9
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La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020

Di seguito la contabilità nel periodo di sanatoria.
Al 1° gennaio 2020 si deve procedere al giro conto del maxicanone rilevato a fine esercizio 2019:

Le stesse scritture contabili dovranno essere effettuate al 31 dicembre 2020.
Considerando che, nel periodo di moratoria, il locatario avrebbe dovuto corrispondere euro 10.000
(5.000 + 5.000), mentre, ha eseguito il versamento di euro 1.320 (660 + 660), il minor costo sostenuto
è di 10.000 – 1.320 = euro 8.680.
   Canoni ancora dovuti al 30 giugno 2020 sono così determinati: 660 + 660 + 5.000 + 5000 + 5000 +
     5000 + 5.000 + 5000 = 31.320;
   quota di maxicanone residua al 30 giugno 2020 = 20.000 – 14.000 = 6.000;
   nuova quota di maxicanone di competenza trimestrale = 20.000 – 14.000 = 6.000; 6.000/8 trime-
     stri = 750;
   nuovo canone competenza trimestrale = 31.320 / 8 = 3.915;
   canone competenza esercizio 2020 = 5.000 + 5.000 + 3.915 + 3.915 = 17.830;
   maxicanone competenza esercizio 2020 = 1.000 + 1.000 + 750 + 750 = 3.500.
Pertanto:
         Canoni ancora dovuti al 30 giugno 2020            31.320
         Quota maxicanone non ancora imputata a con-       8.000 di cui 2.000 ante moratoria e 6.000
         to economico                                      post moratoria
         Trimestri residui dal 30 giugno 2020 al 30 giu-   8
         gno 2022                                          3.915
         Nuovo canone di competenza trimestrale            750
         Quota maxicanone competenza trimestrale           17.830
         Canone competenza esercizio 2020                  3.500
         Maxicanone competenza esercizio 2020
         Totale costo godimento beni di terzi 2020         21.330
         (17.830 + 3.500)
         Totale costo godimento beni di terzi 2021         18.660
         (3.915 * 4) + (750*4)
         Totale costo godimento beni di terzi 2022         9.330
         (3.915 * 2) + (750 * 2)

                                                                                                        10
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La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020

L’importo dei canoni corrisposti nel 2020 è pari a euro 11.320 (5.000 + 5.000 + 660 + 660), mentre il
costo di competenza dell’esercizio da imputare a conto economico è di euro 17.830; pertanto, per la
differenza, occorre rilevare un rateo passivo (euro 6.510) a chiusura dell’esercizio 2020:

Per il maxicanone, invece, la quota non ancora ammortizzata al 1° gennaio 2020 è di 8.000 euro,
mentre la quota di competenza del 2020 è di 3.500 euro. Ne deriva un risconto attivo pari a euro
4.500 (8.000 – 3.500). In contabilità:

Nota integrativa
Gli effetti della sospensione dei canoni di leasing o della sola quota capitale devono essere opportu-
namente evidenziati nella nota integrativa. Così come previsto dall’OIC 12, a norma dell’art. 2427,
primo comma, n. 22), c.c., l’utilizzatore di beni in locazione finanziaria, che redige il bilancio in forma
ordinaria, deve riportare in nota integrativa le informazioni relative alle operazioni di locazione fi-
nanziaria, al fine di fare emergere gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale che
si sarebbero manifestati, qualora l’operazione fosse stata contabilizzata applicando il metodo finan-
ziario. In particolare, il soggetto utilizzatore del bene oggetto del contratto di leasing è tenuto a redi-
gere un prospetto, dal quale risultino:
   l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
     dell’esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni;
   gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore che sarebbero stati di competenza
     dell’esercizio;
   il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando il tasso di interesse ef-
     fettivo del contratto di locazione finanziaria, e gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, de-
     terminati sulla base del tasso di interesse effettivo.

        Ricorda
        Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese sono esonerate
        da tale adempimento.

Esempio
Riprendendo l’esempio contabile, si ricorda che la vita utile del macchinario è stimata per 8 anni e
l’aliquota di ammortamento è del 12,5 per cento; avremo:
   quota annua di ammortamento 100.000 * 12.50% = 12.500;
   valore del bene al 31 dicembre 2020 = 12.500 * 4 anni = 50.000;
   quota interessi di competenza 2020 = 854 + 758 + 660 + 660= 2.932.

                                                                                                            11
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La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020

         Informazioni in nota integrativa art. 2427, primo comma, n. 22, c.c. (esercizio 2020)
          Valore attuale delle rate non scadute;                                               28.589
          interessi di competenza;                                            100.000          2.932
          quota ammortamento macchinario;                                     50.000           12.500
          valore del bene:                                                                     50.000
         - valore originario;
         - fondo ammortamento.

        Riferimenti normativi
   Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 248 a 254;
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 56;
   Principio contabile OIC 19
   CNDCEC, Documento 16 febbraio 2011, n. 15, “La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n 102: le
     implicazioni contabili nel bilancio del locatario”.

                                                                                                       12
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