BELLINZONA SEZIONE DI GNOSCA - NORME DI ATTUAZIONE - COMUNE DI Piano regolatore del

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Piano regolatore del

         COMUNE DI

   BELLINZONA
SEZIONE DI GNOSCA

 NORME DI ATTUAZIONE

   DOCUMENTO CONFORME ALLA DECISIONE

         DEL CONSIGLIO DI STATO

          N° 4185 DEL 19.08.2020

                                       1
1.      Norme introduttive ................................................................................................................... 5
     Art. 1 Base legale .......................................................................................................................... 5
     Art. 2 Scopi, effetto....................................................................................................................... 5
     Art. 3 Componenti il PR................................................................................................................. 5
     Art. 4 Comprensorio ..................................................................................................................... 6
     Art. 5 Oggetto ............................................................................................................................... 6
2. Norme edificatorie generali ......................................................................................................... 7
     Art. 6 Condizioni per l’edificabilità di un fondo .............................................................................. 7
     Art. 7 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone.................................................................... 7
     Art. 8 Definizioni ........................................................................................................................... 7
     8.1 Definizioni contenute nella legge edilizia ................................................................................ 7
     8.2 Trasferimenti delle quantità edificatorie. ecc........................................................................... 7
     8.3 Lunghezza della facciata .......................................................................................................... 8
     8.4 Linea d'arretramento ............................................................................................................. 8
     8.5 Molestia e gradi di sensibilità .................................................................................................. 8
     8.5.1 Zone esposte a rumori. ......................................................................................................... 8
     8.6 Costruzioni accessorie ............................................................................................................. 9
     8.7 Rinnovazione........................................................................................................................... 9
     8.8 Trasformazione ....................................................................................................................... 9
     8.9 Ricostruzione .......................................................................................................................... 9
     8.10 Ampliamento ........................................................................................................................ 9
     Art. 9 Distanze .............................................................................................................................10
     9.1 Distanze tra edifici ..................................................................................................................10
     9.1.1 Caso particolare per le zone residenziali ..............................................................................10
     9.2 Distanze da confine verso fondi privati ...................................................................................10
     9.2.1 Contiguità e edificazione a confine ......................................................................................11
     9.2.2 Convenzione tra privati .......................................................................................................11
     9.2.3 Deroghe per la formazione di accessi a locali interrati .........................................................11
     9.3 Distanze per costruzioni accessorie ........................................................................................11
     9.4 Distanze per piscine ...............................................................................................................12
     9.5 Distanze dall’area pubblica .....................................................................................................12
     9.5.1 Edifici ed attrezzature pubbliche .........................................................................................12
     9.5.2 Strade, percorsi pedonali, posteggi......................................................................................12
     9.5.3 Corsi d’acqua.......................................................................................................................13
                                                                                                                                                2
9.6 Distanze dal bosco..................................................................................................................14
     9.7 Deroghe per l’esecuzione di rivestimenti isolanti ....................................................................14
     9.8 Deroga alla distanza da confine per sopraelevazioni ed ampliamenti di edifici ........................14
     Art. 10 Deroghe all'indice di sfruttamento ...................................................................................15
     Art. 11 Formazione di aree di svago .............................................................................................15
     Art. 12 Corpi tecnici e collettori solari .........................................................................................15
     Art. 13 Serre ................................................................................................................................15
     Art. 14 Manufatti interrati ...........................................................................................................16
     Art. 15 Sistemazione del terreno e muri di sostegno ...................................................................16
     Art. 16 Recinzioni .........................................................................................................................17
     Art. 17 Piantagioni ......................................................................................................................19
     Art. 18 Misure di sicurezza ...........................................................................................................19
     Art. 19 Norme sulla manutenzione, la sicurezza, l'igiene, il decoro ...............................................20
3.      Norme igieniche ......................................................................................................................21
     Art.20 Vani d'abitazione...............................................................................................................21
     Art. 21 Vani abitabili ....................................................................................................................21
     Art. 22 Locali sotterranei .............................................................................................................21
     Art. 23 Appartamenti e camere mansardati .................................................................................21
     Art. 24 Dimensione dei vani .........................................................................................................22
     Art. 25 Finestre ............................................................................................................................22
     Art. 26 Scale e corridoi .................................................................................................................22
     Art. 27 Parapetti ..........................................................................................................................23
     Art. 28 Servizi igienici ...................................................................................................................23
     Art. 29 Edifici e locali pubblici, ecc. ..............................................................................................23
4. Prescrizioni particolari ................................................................................................................24
     Art. 30 Area forestale e rimboschimenti ......................................................................................24
     Art. 31 Parchi privati ....................................................................................................................24
     Art. 32 Zona agricola ....................................................................................................................24
     Art. 33 Zona senza destinazione specifica ....................................................................................25
     Art. 34 Zona di protezione della natura NA ..................................................................................25
     34.1 Elementi naturali protetti .....................................................................................................26
     Art. 35 Zona di protezione della natura e del paesaggio ...............................................................28
     Art. 36 Zone di protezione del paesaggio PA ................................................................................28
     Art. 37 Fauna ...............................................................................................................................29

                                                                                                                                                   3
Art. 38 Paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (Inventario degli edifici situati fuori
   delle zone edificabili) ...................................................................................................................29
   Art. 39 Monumento naturale MN ................................................................................................37
   Art. 40 Beni culturali e perimetri di rispetto .................................................................................37
   Art. 41 Zone d’interesse archeologico e beni archeologici ............................................................38
   Art. 42 Sorgenti e zone di protezione delle acque ........................................................................38
   Art. 43 Punti di vista ....................................................................................................................39
   Art. 44 Discarica...........................................................................................................................39
   Art. 44a Zona di pericolo ..............................................................................................................40
   Art. 45 Estrazioni .........................................................................................................................40
   Art. 46 Finalità .............................................................................................................................41
   Art. 47 Territorio fuori dalle zone edificabili .................................................................................41
   Art. 48 Zone edificabili .................................................................................................................41
   Art. 49 Zona del nucleo e aree collaterali NV................................................................................42
   Art. 50 Zona residenziale estensiva R2 .........................................................................................46
   Art. 50.1 Deroghe per particelle miste..........................................................................................47
   Art. 51 Zona per la realizzazione di un campo da golf ...................................................................47
   Art. 52 Infrastrutture del traffico: strade, posteggi pubblici, percorsi pedonali, ecc. .....................48
   Art. 53 Accessi .............................................................................................................................48
   Art. 54 Autorimesse e posteggi ....................................................................................................50
   Art. 55 Attrezzature ed edifici d'interesse pubblico AP-EP ............................................................52
   Art. 56 Entrata in vigore ...............................................................................................................53
5. Allegati ........................................................................................................................................54

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1. Norme introduttive

Art. 1 Base legale

1.1 Il piano regolato re (PR) comunale prende origine dalla Legge federale sulla
   pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge cantonale di
   applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT), del 23
   maggio 1990 e dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) del 7
   ottobre 1983.

1.2 Legislazione applicabile

    Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la
    LALPT, il RLALPT, la LE ed il RLE, unitamente alla LPT ed alle altre leggi e
    prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione del paesaggio e della
    natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi
    che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art. 2 Scopi, effetto

2.1 Gli scopi principali del piano regolatore sono:

    a) organizzare razionalmente il territorio e lo sviluppo armonioso del Comune, in
       modo che il suolo sia utilizzato con misura;

    b) realizzare gli obiettivi ed i principi pianificatori degli articoli 1 e 3 della LPT,
       come pure gli obiettivi pianificatori cantonali del Piano Direttore cantonale;

    c) predisporre le basi per una razionale urbanizzazione, una utilizzazione
       appropriata delle fonti di approvvigionamento ed una corretta protezione
       ambientale.

2.2 Il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le
    imposizioni e le opere pubbliche previste.

Art. 3 Componenti il PR

    Il piano regolatore si compone:

    a) di un rapporto di pianificazione;

    b) di rappresentazioni grafiche, ossia:

       • piano del paesaggio
              1. territorio montano (scala 1 : 5000)
                                                                                              5
2. comprensorio fondovalle (scala 1 : 2000)
               3. comprensorio monti (scala 1 : 1000)
               4. inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili
       • piano delle zone (scala 1 : 2000)
       • piano del traffico (scala 1 : 2000)
       • piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico (scala 1 : 2000)
       • piani indicativi dei servizi pubblici (piano generale smaltimento acque,
         acquedotto);

    c) delle presenti norme di attuazione;

    d) di un programma di realizzazione, che indica i costi delle opere ed il modo in cui
       sono coperti, come pure l'ordine progressivo degli interventi pubblici ed il
       coordinamento delle fasi di attuazione.

Art. 4 Comprensorio

Il piano regolatore disciplina l'uso di tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 5 Oggetto

Oggetto d'applicazione sono in generale tutti i cambiamenti dello stato fisico ed estetico
dei fondi, in particolare tutte le nuove costruzioni e trasformazioni di edifici ed impianti, le
ricostruzioni, le rinnovazioni, gli ampliamenti, le demolizioni, i cambiamenti di
destinazione, nonché tutti gli interventi inerenti all'utilizzazione del territorio ed alla
protezione del paesaggio.

                                                                                              6
2. Norme edificatorie generali

Art. 6 Condizioni per l’edificabilità di un fondo

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti
condizioni cumulative:

   a) se è situato in una zona definita edificabile dal PR (piano delle zone);

   b) se è urbanizzato (art. 67 e 77 LALPT).

Art. 7 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone

7.1 I siti e i paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano
    stabilito dal Consiglio di Stato.

7.2 Le costruzioni, le trasformazioni e ogni altro intervento devono essere tali da non
    alterare i siti pittoreschi e da non deturpare i paesaggi pittoreschi soggetti alla
    protezione cantonale.

Art. 8 Definizioni

8.1 Definizioni contenute nella legge edilizia

    Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (I.s.), dell'indice di occupazione (1.0.),
    della superficie edificata, della superficie utile lorda (SUL), della superficie
    edificabile, delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del
    modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe
    norme edificatorie generali, valgono le norme della LE e del RLE.
    (Per casi particolari nel modo di misurare le altezze v. schizzi illustrativi in
    appendice).

8.2 Trasferimenti delle quantità edificatorie. ecc.

    Gli indici di occupazione e di sfruttamento possono essere utilizzati una volta sola.
    Due o più proprietari di fondi adiacenti ed assegnati alla medesima zona di PR
    possono accordarsi per operare dei trasferimenti di quantità edificatorie,
    consistenti nella parziale o totale utilizzazione dell'indice di sfruttamento o di
    occupazione di uno dei fondi vicini.
    La relativa convenzione dovrà essere approvata preliminarmente dal Municipio ed
    iscritta nel "Registro comunale delle quantità edificatorie" (art 38b LE).
    Edificazioni interessanti un singolo fondo distribuito su più zone o a cavallo delle
    stesse possono essere autorizzate se non vi si oppongono particolari esigenze di
    pianificazione del territorio. Tali edificazioni devono rispettare le normative di zona

                                                                                            7
dove avviene la costruzione. Gli indici sono calcolati in modo proporzionale alle
    superfici.

8.3 Lunghezza della facciata

    Per il calcolo della distanza da confine si considera quale lunghezza della facciata
    la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio.
    Tale misura non è calcolata per le parti arretrate dall'edificio principale di m. 4.00
    (v. schizzo illustrativo in appendice).

8.4 Linea d'arretramento

    La linea d'arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire verso
    l'oggetto a cui è riferita.

8.5 Molestia e gradi di sensibilità

    Le attività di qualsiasi genere si distinguono in non moleste, poco moleste
    e moleste.

    a) Per attività non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni
       diverse da quelle che derivano dall'abitare.

    b) Per attività poco moleste si intendono tutte quelle le cui attività rientrano
       nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali
       immissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.

    c) Le attività con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.

    Sono riservate le disposizioni previste dalla Legge federale sulla protezione
    dell'ambiente e dalla relativa legislazione di applicazione. I gradi di sensibilità,
    giusta l'art. 43 dell’Ordinanza contro l'inquina-mento fonico" (OIF) sono stabiliti
    nelle disposizioni di zona. Aziende incompatibili con il grado di sensibilità della
    zona devono essere risanate ai sensi del capitolo 4 OIF.

8.5.1 Zone esposte a rumori.

    Per gli edifici siti entro il limite della zona esposta a valori di immissione fonici
    superiori ai limiti di esposizione al rumore, stabiliti in funzione dei gradi di
    sensibilità delle varie zone, si dovranno valutare, già in fase di progettazione, gli
    opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi affinché nei locali sensibili al rumore tali
    limiti non siano superati.
    Si applicano inoltre l'art. 31 ed il capitolo 6 OIF.
    In particolare il committente nella domanda di costruzione deve indicare:

    a) il carico fonico esterno

                                                                                              8
b) l'utilizzazione dei locali

    c) gli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore
       corredati dalle loro caratteristiche foniche.

8.6 Costruzioni accessorie

    Si ritengono accessorie costruzioni che:

    • non siano destinale all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione
      artigianale o commerciale;

    • siano indipendenti dall'edificio principale in quanto a funzione;

    • non presentino un'altezza verso i confinanti, compresi gli interventi di
     sistemazione esterna, ecc. superiore a m. 3.00 rispettivamente m. 3.50 al colmo
     e non risultino più lunghe di m. 10.00 per lato della particella (per posteggi
     coperti e non chiusi lateralmente può essere ammessa una lunghezza maggiore,
     che se cumulata con quella di altri edifici non può oltrepassare i m. 15.00).
     La trasformazione di una costruzione accessoria in una principale è vincolata al
     rispetto di tutte le norme di PR.

8.7 Rinnovazione

    Risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione.

8.8 Trasformazione

    Risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza modifica
    dell'aspetto esterno, oppure anche senza cambiamento di destinazione, qualora
    l'edificio sia modificato in modo sostanziale dal punto di vista architettonico o
    dell'aspetto esterno (trasformazione propriamente detta, ampliamento,
    rinnovazione importante).

8.9 Ricostruzione

    Ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti.

8.10 Ampliamento

    Aumento della volumetria di un edificio esistente.

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Art. 9 Distanze

9.1 Distanze tra edifici

    La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze
    dallo stesso confine.
    Tra edifici sullo stesso fondo o siti in diverse zone di PR è da considerare un
    confine ideale (vedi schizzo illustrativo in appendice).

9.1.1 Caso particolare per le zone residenziali

    La distanza verso un edificio principale sorto prima dell'adozione del primo PR (11
    ottobre 1971) deve essere di almeno m. 6.00, ritenuto che la nuova costruzione
    rispetti la distanza minima da confine prescritta dalle presenti norme.
    Nel rispetto della distanza minima da confine il Municipio può concedere deroghe
    alla distanza di m. 6.00 nel caso in cui venga resa oggettivamente difficile
    l'edificazione del fondo.

9.2 Distanze da confine verso fondi privati

    Per tutto il territorio comunale la distanza minima di un edificio dal confine
    è così stabilita:

    a) in generale

         1. se la facciata non supera i m. 16.00 di lunghezza (vedi art. 8.3 Definizioni):

            • m. 3.00 per edifici fino a m. 7.50 di altezza (H);

            • 2/3 dell'altezza per edifici di altezza superiore a m. 7.50 ;

         2. se la facciata supera i m. 16.00 di lunghezza le distanze minime di cui al
            precedente capoverso devono essere aumentate di m. 0.30 ogni metro o
            frazione di maggior lunghezza, fino a che sia raggiunta una misura
            complessiva pari a 2/3 dell'altezza dell'edificio.

    b) nella zona del nucleo e aree collaterali

        per gli edifici situati in questa zona valgono le distanze dell'art. 49;

    c) nel territorio fuori delle zone edificabili

       1. in deroga alla normativa generale, di cui al cpv. a), e all'art. 9.1 sono
          riservate le norme dell'art. 38 per gli edifici "meritevoli" stabiliti nell'Inventario
          (categorie 1 e 3);
       2. il Municipio può accordare una deroga, alla normativa generale (di cui al cpv.
          a) e all'art. 9.1, per ampliamenti di edifici esistenti. In questi casi devono
          essere rispettate, salvo accordo tra i proprietari, le seguenti distanze:
                                                                                             10
- minimo m. 4.00 da edifici con aperture;
          - minimo m. 3.00 da edifici senza aperture;
          - verso fondi confinanti è ammessa l'edificazione ad una distanza minima di
            m. 1.50 .

9.2.1 Contiguità e edificazione a confine

    L'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa alla condizione che le
    norme di zona non la vietino. L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del
    confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico
    l'intera distanza tra edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora
    abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il
    Municipio annota l'accordo nel "registro comunale delle quantità edificatorie".
    Per il calcolo delle distanze da confine viene computata la lunghezza complessiva
    degli edifici contigui.
    La contiguità nelle edificazioni a "schiera" deve avvenire tramite l'edificio abitativo,
    altrimenti deve essere rispettata una distanza di almeno m. 6.00. Tale contiguità è
    raggiunta quando le costruzioni hanno in comune almeno la metà della facciata
    prospiciente principale e la congiunzione rappresenta un elemento organico e
    funzionale dal profilo architettonico strutturale e non un semplice corpo posticcio
    inteso ad ottenere le facilitazioni concesse dal presente articolo.

9.2.2 Convenzione tra privati

     Il Municipio può derogare alle distanze da confine con il consenso del
     proprietario del fondo contiguo che assume la maggior distanza, sì da garantire
     quella tra edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia
     firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio
     annota l'accordo nel "registro comunale delle quantità edificatorie".

9.2.3 Deroghe per la formazione di accessi a locali interrati

     Per la creazione di accessi a locali interrati quali cantine, autorimesse, depositi
     ecc. è concesso un supplemento all'altezza massima, prevista per la zona R2 di
     m. 1.00 su una lunghezza non superiore a metà della facciata.
     Tale supplemento non viene conteggiato nell'altezza dell'edificio ai fini del calcolo
     della distanza dai confini.

9.3 Distanze per costruzioni accessorie

    Le costruzioni accessorie possono sorgere o a confine o ad una distanza minima
    di m. 1.50 dallo stesso e devono rispettare le seguenti distanze minime:

     a) da edifici esistenti su fondi confinanti:

       • m. 3.00 o in contiguità da edifici principali;
                                                                                         11
• m. 1.50 o in contiguità da altri edifici;

     b) non sono necessarie distanze particolari per edifici sullo stesso fondo ad
        eccezione delle accessorie facenti parte di un complesso edilizio che è
        oggettivamente destinato a più proprietari o inquilini le quali devono rispettare
        le distanze prescritte al cap. al;

     c) nella zona del nucleo valgono le distanze dell'art. 49;

     d) non è applicabile l'art. 9.2.2 "Convenzione tra privati" nella misura in cui non
        possono essere garantiti gli spazi minimi che per questioni di salubrità ed
        igiene sono indispensabili tanto per una sufficiente arieggiatura
        quanto per la pulizia e la manutenzione degli edifici;

     e) deroghe possono essere concesse per ampliamenti giustificati e per edifici con
        struttura a pilastri purché siano garantiti gli spazi minimi che per questioni di
        salubrità ed igiene sono indispensabili tanto per una sufficiente arieggiatura
        quanto per la pulizia e la manutenzione degli edifici.

9.4 Distanze per piscine

    Le piscine interrate o fuori terra dovranno mantenere una distanza da confine di
    almeno m. 1.50.
    Le piscine coperte sono considerate come costruzioni principali.

9.5 Distanze dall’area pubblica

9.5.1 Edifici ed attrezzature pubbliche

    La distanza di una costruzione verso un'area pubblica (edificio pubblico,
    attrezzatura pubblica) deve essere uguale a quella verso i fondi privati prevista
    dalle disposizioni di zona.

9.5.2 Strade, percorsi pedonali, posteggi

    Per tutti i tipi di costruzione o impianti le distanze da rispettare sono le
    seguenti:

     a) verso le infrastrutture del traffico (strade, posteggi, percorsi pedonali) con linee
        di arretramento è quella stabilita sui documenti grafici (piani e legenda);
     b) verso strade e posteggi senza linee di arretramento è di m. 4.00 dal ciglio
        stradale o marciapiede;
     c) dal ciglio dei percorsi pedonali pubblici, fatta eccezione per le costruzioni
        accessorie (per le quali vale l'art. 9.3) e interrate, è di m. 3.00 riservato il
        rispetto di maggiori distanze verso il fondo prospiciente.
        Per i percorsi pedonali passanti su terreno privato (diritto di passo) la distanza
        minima per le costruzioni viene misurata dal confine del fondo, ritenuto che sia
        garantito lo spazio necessario al passaggio;

                                                                                         12
d) al fine di garantire la viabilità e la possibilità di un regolare sgombero della
        neve, lungo le strade esterne alla zona edificabile, il Municipio può imporre un
        arretramento di m. 0.50 per la formazione di siepi vive, piccoli manufatti di
        delimitazione, cinte metalliche ecc.;
     e) le arature non possono venir effettuate a meno di m. 1.00 dalla proprietà
        pubblica. Durante l'aratura non è permesso usufruire delle strade pubbliche
        asfaltate per manovre o simili;

    Il Municipio può concedere deroghe agli arretramenti sopra elencati, a condizione
    che sia salvaguardata la sicurezza del traffico, nei seguenti
    casi:

    • trasformazioni, rinnovazioni, sopraelevazioni o ampliamenti di fabbricati esistenti
      prima dell'entrata in vigore del PR; oppure che sia preclusa o resa difficile
      l'edificazione del fondo;

    • per la realizzazione di posteggi coperti i cui pilastri, rispettivamente i cornicioni di
      gronda, rispettino la distanza minima di m. 2.00 e m. 1.00 dal campo stradale.
      Entro le linee di arretramento i posteggi devono rimanere aperti;

    • per la realizzazione di costruzioni o impianti sotterranei, dove gli stessi non sono
      altrimenti eseguibili, fino ad un limite massimo di m. 2.00 dal campo stradale;

    • piccole costruzioni in diretta relazione con l'accesso al fondo (pensiline, ecc.).

    Le distanze di cui sopra non si applicano alla zona del nucleo.

    Balconi, ante, porte e simili, ed altre sporgenze non possono occupare od aprirsi
    verso l'area pubblica o di pubblico passaggio se presentano un potenziale pericolo
    per persone o cose.
    Sono riservate le competenze del Dipartimento per quanto concerne la distanza
    dalla strada cantonale.

9.5.3 Corsi d’acqua

    Le distanze minime di un edificio, di una costruzione interrata, ecc., dal ciglio
    esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale degli alvei non corretti,
    sono le seguenti:

    • m. 3.00 dai corsi d'acqua già sistemati;

    • m. 6.00 dai corsi d'acqua non sistemati;

    Eccezioni possono essere concesse di volta in volta dal Dipartimento del
    Territorio, sentito il parere del Municipio, a dipendenza della natura del corso
    d'acqua e qualora l'imposizione di questo vincolo pregiudichi o limiti fortemente
    un'edificazione razionale del fondo; le eventuali opere di arginatura o miglioria che
    si rendessero necessarie lungo la riva sono comunque a carico dell'interessato e
    saranno da eseguire secondo le direttive del Dipartimento.

                                                                                           13
E' riservato il rispetto delle normali distanze da confine verso il fondo prospiciente.

9.6 Distanze dal bosco

  Tutte le costruzioni devono distare al minimo m. 10.00 dal limite del bosco accertato
  dalla competente Autorità o indicativo.
  Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il
  preavviso dell'Autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse
  praticamente inedificabile il fondo. In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere
  di almeno m. 6.00, salvo possibili casi particolari stabiliti dall'Autorità forestale.
  Tale norma è parimenti applicabile in caso di interventi su edifici esistenti
  (rinnovazione, trasformazioni, ampliamenti).

9.7 Deroghe per l’esecuzione di rivestimenti isolanti

    In deroga alle distanze è permessa l'esecuzione di un rivestimento isolante sulle
    costruzioni esistenti (al massimo di cm. 10).

9.8 Deroga alla distanza da confine per sopraelevazioni ed ampliamenti di edifici

    In deroga alle norme generali sulle distanze verso fondi privati (art. 9.2.a) sono
    ammessi i seguenti interventi su edifici sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo PR,
    in cui non sia intervenuto un frazionamento a ridurre le distanze, ed a condizione che
    siano rispettati tutti gli altri parametri di PR:

    a) sopraelevazioni di un unico piano di edifici mono o bifamiliari. In questo caso le
       distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute a condizione che siano
       rispettate le seguenti distanze minime:

       • m. 1.50 verso fondo aperto

       • m. 4.00 verso un edificio esistente

       sono ammesse deroghe con l'accordo del confinante;

    c) ampliamenti da attuarsi su edifici d'abitazione o di lavoro ad una distanza da
       confine inferiore a quanto prescritto o che a causa della nuova lunghezza della
       facciata non dispongono per la parte esistente delle necessarie distanze. Gli stessi
       sono possibili a condizione che l'ampliamento rispetti la distanza da confine
       necessaria per il complesso della costruzione.

                                                                                          14
Art. 10 Deroghe all'indice di sfruttamento

       Nel caso di recupero a scopo abitativo di superfici esistenti precedentemente non
       utilizzate (solaio in mansarda, ecc.) può essere permesso il superamento
       dell'indice di zona a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni, che la
       costruzione esista prima dell'entrata in vigore del PR e che non sia intervenuto un
       frazionamento od un travaso dell'l.s.

Art. 11 Formazione di aree di svago

       Per le abitazioni con 4 o più appartamenti, deve essere prevista una superficie di
       terreno pari almeno al 15 % della superficie edificabile del fondo,
       convenientemente attrezzata e discosta dal traffico, da riservare a parco per il
       gioco dei bambini.
       Nel caso in cui la formazione di aree di svago risulti oggettivamente impossibile il
       Municipio applica un contributo in conformità dell'art.12 cpv. 3 RLALPT, nella
       misura del 25 % del costo di formazione dell'area stessa, compreso il valore del
       terreno.
       Ritenuto che il Comune prevede la realizzazione di aree di questo tipo il Municipio
       può esonerare dall'esecuzione dell'area da gioco private quei casi che dal profilo
       pianificatorio (dimensioni, funzionalità, ecc.) non risultano opportuni. Anche in
       questo caso si applicherà il contributo compensativo come previsto per le
       situazioni di impossibilità.
Art. 12 Corpi tecnici e collettori solari

       Vanno considerati quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che
       servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso.
       Ad esempio sono considerati tali i vani per scale di accesso al tetto, torrini per
       ascensori, comignoli, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti.
       Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la
       loro funzionalità.
       E' permessa la posa di collettori solari e simili. Gli stessi possono essere
       installati sui tetti o al suolo. In tutti i casi la loro concentrazione sulle falde del
       tetto non deve risultare troppo rilevante, in particolare nel nucleo.
Art. 13 Serre

       Le serre destinate all'orto-, floro-, frutticultura sono ammesse in tutte le zone
       edificabili. Per gli indici di sfruttamento e occupazione, per le distanze dalle
       strade e da confine fanno stato le disposizioni di zona.
       Nel territorio fuori dalle zone edificabili le stesse, dal profilo edilizio comunale,
       sono ammesse a condizione che rispettino le distanze e l'altezza massima di m.
       6.00 al colmo. Sono riservate tutte le disposizioni d'ordine superiore.

                                                                                             15
Art. 14 Manufatti interrati

    1. La costruzione o la posa sull'area pubblica o entro le linee di arretramento di
       manufatti interrati quali bacini di chiarificazione, fosse biologiche, pozzi
       perdenti, separatori di olio e di benzina, impianti di canalizzazione, cisterne per
       combustibili e carburanti, pozzi luce, uscite di sicurezza ecc. è concessa solo
       nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità tecnica (entro limiti ragionevoli di
       spesa) di collocare gli stessi in altro loco.

    2. La relativa istanza deve essere inoltrata al Municipio contemporaneamente alla
       domanda di costruzione; alla stessa devono essere allegati l'estratto di mappa
       indicante l'ubicazione, i limiti del manufatto, i piani di costruzione e di posa.
      Una copia dei piani è ritornata all'istante con la comunicazione della decisione
      municipale.
      In caso di concessione dell'autorizzazione, viene stipulata una convenzione.
      L'autorizzazione è concessa a titolo precario e può essere revocata in ogni
      tempo, senza indennizzo di sorta da parte del Comune.
      In casi particolari per l'entità e la natura del manufatto interrato il Municipio si
      riserva la facoltà di procedere all'iscrizione della relativa servitù a RF a spese
      del concessionario.

    3. Ogni modifica che si impone ai manufatti interrati, permessi in base a quanto
       sopra, nell'ambito della sistemazione di strade, marciapiedi, piazze, reti dei
       servizi comunali (fognatura e acqua potabile) deve essere eseguita dal
       concessionario a proprie spese.

    4. Il Comune può costruire, nei terreni destinati alle future strade e sulle zone
       d'espropriazione previste dal PR, condutture e manufatti sotterranei (ad
       esempio fognatura, acqua potabile, cavi elettrici) o opere di preparazione per le
       costruzioni previste risarcendo integralmente ai proprietari i danni che ne
       risultano.

Art. 15 Sistemazione del terreno e muri di sostegno

    1. La sistemazione del terreno può essere ottenuta tramite terrapieni o muri di
       sostegno.
       In tutti i casi questi interventi dovranno integrarsi nella morfologia esistente e
       non risultare semplicemente dei rialzamenti artificiali.

    2. I muri di sostegno e i terrapieni che oltrepassano i m. 1.50 di altezza devono
       rispettare le normali distanze previste per gli edifici (art. 9.2). Fanno eccezione i
       seguenti casi per i quali sono ammesse deroghe (riservato il rispetto del cpv. 1
       e del cpv. 6):

       • manufatti interessanti opere particolari e di interesse pubblico come strade o
         simili;

                                                                                         16
• formazione di un muro di sostegno per posteggi laterali a valle delle strade
         aventi una profondità massima di m. 7.00 ed un'altezza massima di m. 2.50;

       • creazione di un muro di sostegno atto ad uniformare la quota della
        sistemazione esterna dovuta a modesti avvallamenti naturali, ecc. Lo stesso
        non potrà oltrepassare i m. 1.50 di altezza per più di un terzo della lunghezza
        ed al massimo presentare un'altezza di m. 2.50;

       • muri di sostegno fino a m. 2.00 di altezza eseguiti con l'accordo del confinante
         non chiameranno distanza come edificio a condizione che venga concessa la
         posa della recinzione o del parapetto.

       • muri di sostegno e di controriva che non costituiranno ingombro per il vicino
         non devono rispettare nessuna distanza fino ad un'altezza di m. 2.50;

       • muri di controriva indipendentemente dalla loro altezza non soggiacciono a
         restrizioni particolari se retrostanti a edifici e nascosti visivamente dagli stessi,
         a condizione che rispettino un arretramento di m. 3.00 dalle aperture dei vani
         d'abitazione;

    3. Verso le aree di transito veicolare:
       per questioni di sicurezza del traffico i muri di sostegno a confine non possono
       oltrepassare l'altezza di m. 1.00 misurata dal piano stradale (muri esistenti
       compresi). Su queste opere non possono essere sovrapposte scarpate entro i
       m. 1.00 dalla strada. E' permessa la deroga nei casi in cui è oggettivamente
       impossibile adottare altre soluzioni, salvaguardata comunque la sicurezza della
       circolazione e la visibilità degli accessi.
       Per terreni particolarmente in pendenza possono essere autorizzati muri di
       altezza superiore, purché arretrati di m. 1.00 dal campo stradale previsto dal
       PR.

    4. E' permesso l'innalzamento di muri esistenti nel rispetto dei precedenti
       capoversi.

    5. Per il modo di misurare le altezze ai fini delle disposizioni generali fanno stato
       le disposizioni della Legge edilizia cantonale e gli schizzi N. 8 - 9 - 11 - 12 - 13
       - 14 del Commentario della Legge Edilizia (edizione 1976).

Art. 16 Recinzioni

    Le opere di cinta possono sorgere a confine con il fondo privato e con l'area
    pubblica, riservati i disposti dell'art. 9.5.2.d).
    Le opere di cinta non sono tenute a rispettare i limiti di arretramento fissati
    dal PR.
    Recinzioni previste a confine con strade di cui il PR non prevede un
    potenziamento o nel quale lo stesso è programmato a lungo termine potranno
    essere eseguite normalmente. Negli altri casi si dovrà rispettare il limite del
    previsto allargamento. Tuttavia per particolari situazioni il Municipio potrà
                                                                                           17
concedere l'esecuzione dell'opera a titolo precario anche entro tale limite. Il
proprietario in questi casi non ha diritto di indennizzo alcuno per la rimozione della
cinta ed il suo rifacimento all'esecuzione delle
opere di allargamento stradale. Il Municipio iscrive al "registro comunale delle
quantità edificatorie" la convenzione.
Recinzioni imposte per ragioni di sicurezza ed in particolare impianti di cantiere non
soggiacciono ai disposti della presente norma.
Il Municipio ha la facoltà, nel rispetto del principio generale della sicurezza della
circolazione, di concedere deroghe per casi eccezionali o imporre misure più
restrittive ed eventualmente ordinare la rimozione di quelle recinzioni che ostacolino la
visuale.
Se la sicurezza del traffico lo esige, la rimozione deve avvenire a cura ed a spese del
proprietario indipendentemente dal tempo di esistenza degli oggetti in questione.
Sono vietate tutte le cinte potenzialmente pericolose.

Altezze

a) verso le strade pubbliche

    I muri di cinta verso le strade pubbliche non devono superare m. 1.00 di altezza;
    agli stessi può essere aggiunta una cancellata di ferro o di altro materiale idoneo
    (salvaguardata la visuale per il traffico) nei limiti di un'altezza complessiva
    massima di m. 1.80. Parimenti i muri di sostegno sono equiparati ai muri di cinta.
    Anche le siepi o altre recinzioni che formano barriera per la visuale non potranno
    superare l'altezza di m. 1.00 verso le strade pubbliche.

    Le altezze di cui ai capoversi precedenti sono misurate dalla relativa quota
    stradale.

    Deroghe all'altezza delle siepi e dei muri possono essere ammesse per strade di
    servizio residenziale e particella re a condizione che non risultino pregiudizi per il
    traffico.

b) tra fondi privati

    • le recinzioni tra fondi privati situate nelle fasce di arretramento previste dal piano
      viario sono soggette alle disposizioni del precedente capoverso qualora formino
      ostacolo per la visuale e pericolo per la circolazione;

    • l'altezza massima delle opere di cinta (muro, siepe viva, cancellate, ecc.) tra
      fondi privati potrà essere al massimo di m. 2.50 misurati dal piano più basso,
      compreso eventuali muri di sostegno.

   Per questioni di sicurezza è ammessa in tutti i casi la formazione di una cinta-
   parapetto (che non formi barriera per la luce e la visuale) per un'altezza massima
   di m. 1.00 oltre il muro di sostegno.
   Per quanto non stabilito sono riservate le disposizioni della legge di applicazione e
   complemento del Codice Civile Svizzero.

c) casi speciali
   Le recinzioni speciali necessarie per impianti sportivi e simili, la cui altezza
   dipenderà dalle necessità, possono essere ammesse:
                                                                                 18
• verso le strade pubbliche o aperte al pubblico ad una distanza minima di m. 2.00
         dai futuri allargamenti;

       • verso i fondi privati a confine o ad una distanza di m. 1.50 dallo stesso. Nel primo
          caso sulla cinta non possono venir posati teloni o simili, salvo accordo con il
          confinante.

Art. 17 Piantagioni

    All'interno delle zone edificabili la distanza minima da confine e dalle costruzioni verso
    fondi privati, riservati accordi fra le parti, è, per le piante d'alto fusto (misurata
    dall'asse del tronco), cosi stabilita:

    • il minimo occorrente per la formazione di alberature lungo marciapiedi, passaggi e
      banchine pedonali (v. indicazioni piano del traffico);

    • m. 2.00 per la formazione di alberature negli spazi destinati a piazza, posteggio,
      giardino pubblico;

    • m. 4.00 per la formazione di zone alberate su posteggi e parchi privati.

    Verso l'area di pubblico transito la distanza verrà stabilita dal Municipio volta per volta
    tenuto conto degli interessi pubblici.
    Le piante su proprietà privata, che per il loro sviluppo recassero danno, limitazione di
    linee di visuale del traffico e di estetica, verso strade o piazze pubbliche, possono
    essere fatte rimuovere dal Municipio, indipendentemente dal tempo di esistenza delle
    stesse.

    Le piantagioni che verranno eseguite in contrasto con le norme saranno rimosse a
    spese del contravventore, su richiesta del vicino, entro il termine di un anno dal
    collocamento a stabile dimora. Per quanto non stabilito sono riservate le disposizioni
    della legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero.

Art. 18 Misure di sicurezza

    Durante i lavori di costruzione, rinnovazione o manutenzione dei fabbricati prospicienti
    l'area pubblica o privata, l'esecutore dei lavori deve provvedere ad ogni misura
    destinata a garantire la sicurezza e l'incolumità del pubblico e ad evitare ogni molestia
    al vicinato.
    In particolare è fatto obbligo di:

    a) recintare il cantiere di lavoro mediante un assito o analogo riparo di aspetto
       decoroso;

    b) posare segnali adeguati.

    Il Municipio può, nell'interesse pubblico, imporre misure particolari segnatamente
    protezioni per tutta l'altezza dell'edificio.
                                                                                            19
Sono inoltre richiamati i disposti degli art. 31 e 37 RLE nonché le prescrizioni
    concernenti la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni edili emanate dall'INSAI.

Art. 19 Norme sulla manutenzione, la sicurezza, l'igiene, il decoro

    E' data facoltà al Municipio di obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di
    sistemazione e manutenzione che si rendessero necessarie per l'abitabilità degli
    stabili, per il pubblico decoro e l'estetica, per la tutela dell'igiene, per la pubblica
    sicurezza ed incolumità, per le esigenze di traffico, per il buon funzionamento delle
    tombinature private, ecc. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il
    Municipio, riservata
    l'applicazione delle penalità previste dalle leggi, provvederà all'esecuzione delle
    opere necessarie a rischio e spese del proprietario.

                                                                                         20
3. Norme igieniche

Art.20 Vani d'abitazione

       Sono considerati vani d'abitazione i seguenti locali:
       • sala o salotto, soggiorno o tinello, camere, cucina.
       La specie dei vani risulta dalla loro ubicazione e dimensione e non da pretesa
       indicazione di chi chiede la licenza di costruzione.
       Ai fini delle presenti normative vengono equiparati a vani d'abitazione anche
       quei locali che per loro uso necessitano delle stesse protezioni di natura
       igienica (per esempio uffici, ristoranti, ecc.)

Art. 21 Vani abitabili

       I vani non abitabili si distinguono:

       a) in locali complementari all'abitazione quali retro-cucina, bagno, grottino,
          locali hobby e giochi, lavanderia, stireria e simili;

       b) locali accessori quali cantine, depositi, archivi e simili.

Art. 22 Locali sotterranei

       E' vietato adibire a uso di abitazione i locali che sono anche solo parzialmente
       sotterranei.
       L'uso dei sotterranei per soggiorno esclusivamente diurno sarà tollerato solo
       quando essi abbiano un'altezza netta di m. 2.30 e quando da un Iato sporgano
       dal terreno almeno m. 1.50.
       Il pavimento e le pareti devono essere efficacemente protetti contro l'umidità ed
       i locali devono essere dotati di finestre che si aprono all'aria libera delle
       dimensioni complessive di almeno un decimo della superficie del pavimento.
       Possono essere concesse deroghe in caso di interventi su edifici esistenti.

Art. 23 Appartamenti e camere mansardati

     1. Gli appartamenti e le camere mansardati sono abitabili quando:

       • i locali abitabili hanno una superficie minima di mq. 8, una cubatura minima di
         mc. 18, l'altezza libera non è inferiore a m. 2.30 per almeno la metà della
         superficie del pavimento; in ogni caso l'altezza della parete più bassa deve
         essere di almeno m. 1.30;

                                                                                        21
• le pareti sono completamente intonacate o perlinate.

     2. Le camere di sottotetto possono essere usate quale dormitorio soltanto a
        dipendenza di appartamenti sottostanti.

     3. Possono essere concesse deroghe in caso di interventi su edifici esistenti.

Art. 24 Dimensione dei vani

     1. I vani abitabili devono avere un'altezza libera non inferiore a m. 2.40. Nessun
        vano d'abitazione può avere una cubatura inferiore a mc. 20 ed una superficie
        inferiore a mq. 8.

     2. I locali destinati a negozio, a ritrovo pubblico, a sale di esposizione e simili
        non possono in nessun caso avere un'altezza inferiore a m. 2.80 riservate le
        norme federali e cantonali.

     3. I vani non abitabili ai sensi dell'art. 21 punto a), comprese le scale e i corridoi,
        non possono in nessun caso avere un'altezza inferiore a m. 2.20.

     4. Possono essere concesse deroghe in caso di interventi su edifici esistenti.

Art. 25 Finestre

     Tutti i vani abitabili devono essere convenientemente arieggiati ed illuminati
     direttamente con l'esterno.
     Le finestre devono avere una luce della superficie complessiva non inferiore a
     1/10 di quella del pavimento; quando vi è una sola finestra non deve avere una
     luce inferiore a mq. 1.00.
     I locali non abitabili ai sensi dell'art. 21 punto a) devono essere muniti di aperture
     (ev. anche tramite pozzo luce).
     Deroghe possono venir concesse per locali particolarmente ampi o muniti di
     climatizzazione, per interventi su edifici esistenti e per I locali mansardati.

Art. 26 Scale e corridoi

     1. Le rampe delle scale devono avere una larghezza utile non inferiore ai m.
        0.90 eccezion fatta per le scale d'accesso alle cantine la cui larghezza
        minima è di m. 0.80. Per larghezza utile si intende la distanza dalla parete alla
        ringhiera che sostiene il corrimano.

     2. I corridoi d'accesso ai vani d'abitazione devono avere una larghezza minima
        di m. 1.00, per gli altri sono sufficienti m. 0.90. Gli atri-corridoio comuni a due
        o più appartamenti devono avere una larghezza non inferiore a m. 1.20.

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3. Possono essere concesse deroghe in caso di interventi su edifici esistenti.

Art. 27 Parapetti

      Le finestre, le scale, i balconi, le terrazze, i tetti praticabili e ogni altra opera che
      presenti un pericolo devono essere protetti da un parapetto avente un'altezza
      minima di m. 0.90. Ante fisse sono equiparate a parapetti.
      Per le abitazioni e ogni altra infrastruttura aperta al pubblico la protezione deve
      estendersi anche alla sistemazione esterna.

Art. 28 Servizi igienici

      1. Ogni appartamento deve essere dotato di gabinetto e di bagno o doccia
         situati all'interno dello stesso.
         Ogni esercizio pubblico, negozio o ufficio deve avere un numero di gabinetti
         adeguato.

      2. E' vietata la costruzione di latrine, acquai e simili in sporgenza, sopra ballatoi
         o terrazze, come pure quelle in diretta comunicazione con vani d'abitazione,
         camere da letto escluse.
         Eccezionalmente negozi o piccoli uffici possono avere gabinetti in comune di
         facile accesso con adeguato servizio igienico.

      3. I servizi igienici devono essere rischiarati ed arieggiati dall'esterno mediante
         aperture.
         Il Municipio può autorizzare deroghe alle aperture unicamente quando le
         stesse sono tecnicamente impossibili o in caso di interventi su edifici esistenti
         a condizione che questi locali vengano muniti di dispositivi speciali di
         ventilazione e di illuminazione che rispondano alle esigenze dell'igiene.

      4. Possono essere concesse deroghe per interventi su edifici esistenti in
         particolare per quelli fuori delle zone edificabili.

Art. 29 Edifici e locali pubblici, ecc.

      Per edifici e locali pubblici (sale riunioni, saloni, empori, ecc.), come pure per
      stabili amministrativi o particolari, è data facoltà al Municipio di impartire
      disposizioni speciali sull'ampiezza dei locali, sulla costruzione e dimensione delle
      scale, dei corridoi, delle uscite di soccorso, sull'illuminazione, ventilazione e
      climatizzazione.
      Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia.

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4. Prescrizioni particolari

   A) PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 30 Area forestale e rimboschimenti

   1. L'area forestale e i rimboschimenti sono soggetti alle legislazioni forestali
      federale e cantonale.
      Essa è inserita nel piano a titolo indicativo.

   2. Per le aree a contatto o limitrofe alle zone edificabili ed appositamente indicate
      nel piano delle zone il limite dell'area forestale è accertato definitivamente
      giusta l'art. 10 cpv. 2 LFo (questo limite è riportato in forma ufficiale sui piani
      catastali).

   3. In caso di dissodamento la superficie interessata viene attribuita alla zona di
      utilizzazione per la quale il dissodamento è stato autorizzato.

   4. Se in seguito ad accertamento l'Autorità competente non riconosce più il
      carattere boschivo ad una superficie indicata dal PR quale Area forestale, la
      stessa sarà attribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa.
      L'attribuzione ad una zona edificabile di aree esterne o marginali al perimetro
      edificabile è invece soggetta a variante di PR.

Art. 31 Parchi privati

  Questa zona interessa due superfici occupate da giardini-parchi privati che possono
  essere mantenuti nella loro utilizzazione senza pregiudizio alcuno ai fini della
  validità del piano.
  Gli interventi in queste aree sono soggetti alle disposizioni dell'art. 24 LPT e alla
  legislazione cantonale d'applicazione.
  Il grado di sensibilità (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado ID.

Art. 32 Zona agricola

  La zona agricola, comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere
  riservati all'utilizzazione agricola e risulta cosi suddivisa:

  • superfici per l'avvicendamento culturale (SAC);

  • altri terreni idonei all'utilizzazione agricola.

  Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività
  agricola.
  Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e del diritto cantonale d'applicazione
  sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione
  agricola del territorio.
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L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle
  finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.
  Il grado di sensibilità (art. 43 CIF) stabilito per la zona è il grado III.

Art. 33 Zona senza destinazione specifica

  Questa zona racchiude l'insieme di tutte le superfici non specificatamente utilizzabili
  e nelle quali non sono previsti obiettivi pianificatori particolari.
  La costruzione, la trasformazione di edifici o impianti, ecc., sono soggetti alle
  disposizioni dell'art. 24 LPT e alla legislazione cantonale d'applicazione.
  Il grado di sensibilità (art. 43 CIF) stabilito per la zona è il grado III.

Art. 34 Zona di protezione della natura NA

  1. Le zone di protezione della natura comprendono aree di particolare valore
     naturalistico effettivo o potenziale. Il loro contenuto è integralmente protetto.

  2. Nelle zone di protezione della natura sono dunque ammessi solo interventi di
     manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi
     presenti e alla conservazione delle popolazioni vegetali ed animali protette.

  3. Sono vietati, anche all'esterno del perimetro delle zone protette, tutti gli
     interventi o attività che direttamente o indirettamente possono arrecare danni
     alle componenti naturali e alla struttura paesaggistica. In particolare sono vietati
     il deposito di materiale e di rifiuti, gli scavi, i dissodamenti degli oggetti protetti, la
     diminuzione dell'apporto idrico, la concimazione e l'impiego dei pesticidi. La
     pascolazione è ammessa soltanto all'esterno delle zone a vegetazione igrofita. Il
     Comune e l'Autorità cantonale competente determinano un limite invalicabile per
     tale attività.

  4. La gestione delle zone di protezione della natura è sorvegliata dal Comune, che
     vi provvede direttamente nel caso in cui i proprietari la omettano. Per ogni
     intervento è richiesto il preavviso del competente Ufficio del Dipartimento del
     Territorio.

  5. Le zone di protezione della natura inserita nel PR sono:
      NA 1 Bosco umido in zona "Mondasc"

       NA2 Golena del Ticino

       NA3 Foce torrente di Gnosca

       NA4 Zona umida in località Gasgiöö

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