Informazioni sull'attuazione dell'ordinanza sui medicamenti veterinari
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Informazioni sull’attuazione dell’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27) Stato: febbraio 2022 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
Indice 1 Disposizioni generali ................................................................................................................ 4 1.1 Premessa.................................................................................................................................... 4 1.2 Animali da reddito / animali domestici (art. 3) ............................................................................ 5 2 Prescrizione, dispensazione e utilizzazione .......................................................................... 7 2.1 Etichetta supplementare, istruzione per l’uso e termine d’attesa ............................................... 7 2.2 Cambiamento di destinazione e formula magistralis .................................................................. 8 2.3 Importazione di Mvet, autorizzazione speciale ......................................................................... 15 2.4 Conoscenza dell’effettivo di animali ......................................................................................... 17 2.5 Aziende di commercio al dettaglio: commerci zoologici e di apicoltura ................................... 19 2.5.1 Commerci zoologici .................................................................................................................. 19 2.5.2 Commerci di apicoltura ............................................................................................................. 19 3 Prescrizione e dispensazione per animali da reddito ......................................................... 20 3.1 Convenzione Mvet .................................................................................................................... 20 3.1.1 Requisiti dei veterinari per stipulare una convenzione Mvet: VRT ........................................... 20 3.1.2 Compiti del veterinario nel quadro della convenzione Mvet ..................................................... 21 3.1.3 Diritti e doveri dei detentori di animali ...................................................................................... 21 3.1.4 Dispensazione per la scorta ..................................................................................................... 23 3.1.5 Prelievo per l’uso ...................................................................................................................... 27 3.1.6 Visite all’azienda secondo l’allegato 1 OMVet .......................................................................... 28 3.1.7 Servizio d’emergenza ............................................................................................................... 28 3.1.8 Casi speciali.............................................................................................................................. 29 3.2 Veterinari: obbligo di tenere un registro ................................................................................... 31 3.3 Detentori di animali: obbligo di diligenza e obbligo di tenere un registro ................................. 33 4 Produzione di foraggi medicinali (FM) e prescrizione e somministrazione di FM e premiscele di medicamenti (PMM) ........................................................................................ 37 4.1 FM e PMM ................................................................................................................................ 37 4.1.1 Principio della prescrizione e della dispensazione ................................................................... 37 4.1.2 Somministrazione o aggiunta di foraggi medicinali negli impianti propri all’azienda ................ 38 4.1.3 Top dressing ............................................................................................................................. 39 2/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
Glossario BDTA = banca dati sul traffico di animali FM = foraggio medicinale GVP = good veterinary practice (buona prassi veterinaria) IVI = Istituto di virologia e immunologia LATer = legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) Mvet = medicamento veterinario OAM = ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1) O-SIAMV = ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria OM = ordinanza sui medicamenti (RS 812.212.21) OMVet = ordinanza sui medicamenti veterinari (RS 812.212.27) PMM = premiscela di medicamenti SI AMV = sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria UE = Unione europea VRT = veterinario responsabile tecnico ORDOA = ordinanza concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.13) 3/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
1 Disposizioni generali 1.1 Premessa Questa pubblicazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è un aiuto all’esecuzione destinato in primo luogo ai diretti interessati e alle autorità di esecuzione. Essa concre- tizza e interpreta l’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)1 e gli atti legislativi pertinenti e mira a garantire una prassi uniforme nell’applicazione. Non ha pretese di completezza. Poiché non tutte le disposizioni vengono spiegate, per ogni tema occorre consultare in parallelo anche il testo dell’ordi- nanza. L’OMVet poggia sulla legge sugli agenti terapeutici (LATer)2, concretizzandone in particolare gli articoli 42-44 che contengono disposizioni particolari per i medicamenti veterinari (Mvet), ed esplicita l’obbligo di diligenza di cui agli articoli 3 e 26 LATer. Pertanto, in via indiretta è necessario tenere conto anche di tutte le altre ordinanze basate su tale legge. L’OMVet ha tre obiettivi principali: l’impiego corretto dei Mvet, in particolare degli antibiotici, la si- curezza delle derrate alimentari e la protezione degli animali. L’espressione «impiego corretto» indica che un Mvet può essere prescritto o dispensato solo in confor- mità alle regole delle scienze veterinarie e farmaceutiche, in modo che la probabilità di ottenere l’effetto desiderato sull’animale sia alta. Riguardo agli antibiotici, il loro impiego corretto è particolarmente importante per garantirne l’efficacia nel lungo termine. L’utilizzo eccessivo e scorretto di questi me- dicamenti favorisce lo sviluppo di resistenze batteriche che possono diventare problematiche per gli esseri umani e gli animali. Pertanto, le prescrizioni del diritto sugli agenti terapeutici, segnatamente l’obbligo di diligenza, vanno sempre rispettate. In Svizzera è consentito utilizzare o dispensare solo Mvet omologati: sono fatte salve le disposizioni particolari (cambiamento di destinazione, importazione di Mvet). L’OMVet vale per tutti gli animali, tuttavia opera una distinzione tra animali domestici e animali da red- dito. Per ragioni di sicurezza alimentare, le disposizioni applicabili agli animali da reddito sono spesso più severe. Il trattamento farmacologico di animali da reddito comporta il pericolo che nelle derrate alimentari per- mangano residui di medicamenti. Uno degli obiettivi fondamentali dell’OMVet è prevenire tale eventua- lità. L’OMVet mira a garantire che non siano immessi in commercio alimenti che non contengono residui di Mvet in concentrazioni superiori ai limiti massimi ammessi. Rispettando le prescrizioni del diritto sugli agenti terapeutici, in particolare quelle dell’OMVet, si riduce al minimo il rischio che le derrate alimentari contengano sostanze attive illegali (sostanze che non possono essere utilizzate per gli animali da red- dito) o una quantità eccessiva di residui (oltre la concentrazione massima) di Mvet omologati. Da questa disposizione non si può però dedurre che vi sia una tolleranza zero né che l’OMVet abbia la precedenza rispetto alla legislazione sulle derrate alimentari: se in un alimento i residui superano le concentrazioni massime fissate dall’ordinanza concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)3, esso non può essere immesso in commercio (art. 4 cpv. 2 ORDOA). Anche il controllo del flusso delle merci è un elemento importante dell’OMVet. Esso serve a garantire la rintracciabilità dei medicamenti veterinari e accompagna le misure volte a garantire la qualità. L’OMVet tiene inoltre conto della protezione degli animali: un animale infatti non deve soffrire inutil- mente. Poste chiare condizioni, l’OMVet consente di utilizzare anche Mvet non omologati, contribuendo a far sì che sia disponibile una gamma sufficientemente ampia di Mvet. Un ulteriore importante obiettivo dell’OMVet è il coordinamento e l’uniformazione dell’esecuzione nelle varie regioni e nei diversi Cantoni (art. 44 LATer). 1 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario; RS 812.212.27 2 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici; RS 812.21 3 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farma- cologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale; RS 817.022.13 4/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
I medicamenti veterinari possono essere dispensati dalle seguenti persone titolari un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio: veterinari, farmacisti (categorie A-E), droghieri (categorie D-E) e altri esercizi (categoria E). L’ordinanza prevede inoltre disposizioni speciali per i commerci zoologici e di apicoltura (art. 9 OMVet; Mvet delle categorie di dispensazione C-E secondo l’elenco di Swissmedic). I medicamenti soggetti a prescrizione (categorie A e B) possono essere prescritti solo da un veterinario. L’USAV dispone delle competenze normative ed è responsabile dell’attuazione dell’OMVet. Swissme- dic è competente per l’omologazione, l’importazione e il controllo del mercato dei Mvet. L’omologa- zione, il controllo dei lotti e il rilascio di autorizzazioni speciali per medicamenti veterinari immunologici sono di competenza dell’Istituto di virologia e immunologia (IVI). 1.2 Animali da reddito / animali domestici (art. 3) L’OMVet fa una distinzione tra animali da reddito e animali domestici. Contiene numerose disposizioni che si applicano solo agli animali da reddito, poiché i loro prodotti sono immessi in commercio come derrate alimentari. Gli animali da reddito sono tutti gli animali i cui prodotti (carne, organi, latte, uova e miele) possono entrare nella catena alimentare, ossia le specie animali che, in base all’articolo 2 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, servono alla produzione di derrate alimentari, come pure le api. Gli animali domestici, in genere, sono tutti quelli non menzionati nell’articolo 2 di tale ordinanza (eccetto le api). L’OMVet definisce animali domestici anche determinati animali che, pur essendo ammessi per la produzione di derrate alimentari ai sensi della suddetta ordinanza, non sono utilizzati per questo scopo ma «tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia». In questa ca- tegoria rientrano per esempio i conigli nani (per i bambini) o gli uccelli ornamentali da esposizione. Questa distinzione ha ripercussioni soprattutto sugli obblighi di registrazione e di tenere un registro, sui termini di attesa per i medicamenti utilizzati per una diversa destinazione e sull’importazione di Mvet non omologati. Per gli animali dei seguenti gruppi o specie bisogna decidere nel caso concreto, in base alla specie esatta, al numero di animali, alla forma in cui sono tenuti e allʼutilizzo previsto, se vadano attribuiti alla categoria degli animali da reddito o a quella degli animali domestici: equidi (v. art. 15 OMVet); volatili domestici: pollo, tacchino, faraona, oca, anatra, piccione, quaglia da allevamento; conigli domestici; selvaggina tenuta in cattività (concerne anche gli zoo) come cervi, caprioli, stambecchi, camo- sci, cinghiali, orsi bruni, nutrie, marmotte, zebre, antilopi e le specie di uccelli designate come selvatiche; pesci commestibili; rane della famiglia Rana, rettili d’allevamento, crostacei, molluschi ed echinodermi. Gli equidi (animali addomesticati della specie equina: cavalli (compresi piccoli cavalli e pony), asini, muli e bardotti) sono considerati, dalla nascita, animali da reddito. La nascita di un puledro è notificata dal proprietario alla banca dati sul traffico di animali (BDTA). Alla notifica di nascita, il puledro riceve automaticamente lo stato di animale da reddito. Se il proprietario decide di non utilizzare l’animale per la produzione di derrate alimentari, può far cambiare il suo stato da animale da reddito ad animale do- mestico. Il cambiamento dello scopo di utilizzo può essere eseguito in qualsiasi momento della vita dell’equide, ma è irrevocabile fino alla morte dell’animale, anche in caso di cambio di proprietario. Lo stato di animale domestico deve essere obbligatoriamente registrato nella BDTA e nel passaporto per equide. Il passaggio allo stato di animale domestico ha le seguenti conseguenze: il proprietario non ha più l’obbligo di tenere un registro (vedi punto 3.3); per la dispensazione di medicamenti per la scorta non è più necessaria una convenzione sui medicamenti veterinari tra il detentore del cavallo e il veterinario responsabile tecnico (VRT); per gli equidi definiti come animali domestici è disponibile una gamma di medicamenti lieve- mente più ampia: possono essere impiegati anche principi attivi proibiti per gli animali da reddito 5/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
(p. es. metronidazolo, cloramfenicolo e anche il fenilbutazone), poiché gli equidi domestici non servono più alla produzione di derrate alimentari; gli equidi con stato di animale domestico non possono essere macellati. Di conseguenza, il proprietario deve assumersi i costi dell’eutanasia e della loro eliminazione. Per gli equidi aventi lo stato di animale da reddito occorre applicare tutte le disposizioni dell’OMVet. Per questi animali l’impiego di medicamenti va registrato in un giornale dei trattamenti (vedi punto 3.3). Tuttavia, per gli equidi considerati animali da reddito esistono certe facilitazioni rispetto ad altri animali da reddito relativamente all’impiego di medicamenti. Infatti, oltre ai medicamenti con sostanze attive incluse nell’elenco 1 dell’allegato ORDOA o nell’elenco dell’allegato 2 OMVet, gli equidi considerati ani- mali da reddito possono essere trattati anche con le sostanze attive che figurano sulla cosiddetta lista positiva per gli equidi (p. es. acepromazina, dobutamina, metoclopramide). La lista positiva compare nel regolamento (UE) n. 1950/2010 ed è stata recentemente modificata dal regolamento (UE) n. 122/2013. In caso di impiego di sostanze attive che figurano sulla lista positiva per gli equidi (regolamento (UE) n. 122/2013), prima dell’eventuale macellazione bisogna rispettare un termine d’attesa di sei mesi. (https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierarzneimittel/fachgerechter-umgang-mit-tierarzneimit- teln/rueckstaende.html) L’impiego di sostanze attive proibite (allegato 4 OMVet ed elenco 4 dell’allegato ORDOA) è invece severamente vietato per questi animali. Con il recepimento della summenzionata lista positiva per gli equidi, ora in Svizzera per gli equidi con stato di animale da reddito vigono le stesse disposizioni dell’UE. Questo adeguamento alle normative europee in materia di sicurezza alimentare modifica in particolare l’impiego della sostanza attiva fenil- butazone negli equidi da reddito. Siccome per il fenilbutazone non è definita una concentrazione mas- sima (non è elencato nel regolamento (UE) n. 37/2010) ed esso non figura nemmeno nella lista positiva per gli equidi, dal 1° aprile 2018 il suo impiego è vietato negli equidi con stato di animale da reddito. Gli animali da laboratorio sono considerati animali domestici, eccetto nel caso in cui alla fine degli esperimenti siano destinati alla produzione di derrate alimentari. L’espressione «selvaggina tenuta in cattività» dà sovente adito ad equivoci: qualora questi animali ser- vano per la produzione di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, sono considerati animali da reddito. In questa definizione rientrano in par- ticolare i cervi e i caprioli. Possono essere considerati animali domestici solo se, dal modo in cui sono tenuti, risulta chiaramente che non saranno mai macellati. 6/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
2 Prescrizione, dispensazione e utilizzazione 2.1 Etichetta supplementare, istruzione per l’uso e termine d’attesa Etichetta supplementare Al momento della dispensazione di Mvet per i quali vige l’obbligo di tenere un registro (art. 26 OMVet) su ogni imballaggio del medicamento dispensato, oltre all’etichetta originale, va apposta un’etichetta supplementare (art. 4 OMVet). Questa misura garantisce la completa rintracciabilità dei medicamenti veterinari impiegati negli animali da reddito nell’interesse della sicurezza alimentare e, in ossequio all’obbligo di diligenza, è richiesta anche negli animali domestici. Sull’etichetta supplementare devono obbligatoriamente figurare le seguenti indicazioni: il nome e l’indi- rizzo della persona che dispensa il medicamento (veterinario o farmacista), la data della dispensa- zione e il nome del detentore di animali. Istruzione per l’uso Ogni volta che un medicamento soggetto all’obbligo di registro viene prescritto o dispensato, la persona che lo riceve deve essere istruita sulle modalità di impiego del medicamento (istruzione per l’uso; art. 5 OMVet). Si tratta di un elemento fondamentale della sicurezza dei medicamenti e, nel caso degli animali da reddito, della sicurezza delle derrate alimentari. Per questo motivo su ogni preparato devono figurare la designazione dell’animale o del gruppo di animali da trattare, l’indicazione, l’applicazione, il dosaggio e la durata dell’utilizzazione, come pure, nel caso degli animali da reddito, i termini d’attesa ed eventualmente le prescrizioni di deposito. In tal modo si riduce al minimo anche il rischio di confusione per l’uomo. In caso di trattamento di singoli animali, per terapie di breve durata le istruzioni per l’uso possono essere impartite anche a voce, se è garantito che vengano comprese e applicate correttamente e che il medi- camento venga consumato integralmente per il trattamento in corso, ossia entro un massimo di 10 giorni. Se il Mvet non è consumato entro breve (durata della terapia superiore a 10 giorni; medicamento non consumato integralmente; medicamento consegnato per la scorta), l’istruzione per l’uso deve essere consegnata per scritto. L’istruzione per l’uso di foraggio medicinale (FM) o premiscele di medicamenti (PMM) per la terapia di gruppo per via orale destinata ad animali da reddito deve essere scritta sul modulo elettronico della ricetta secondo l’articolo 16 OMVet ed essere disponibile nell’azienda. I valori indicativi per le dimensioni minime di un gruppo di animali nell’ambito della terapia di gruppo per via orale sono definite nell’articolo 3 lettera d OMVet: almeno 10 vitelli o almeno 20 suini o almeno 50 polli. Se la PMM è destinata a un gruppo di animali meno numeroso rispetto ai summenzionati 10 vitelli, 20 suini o 50 polli, per definizione non è una terapia di gruppo per via orale e l’istruzione per l’uso può essere impartita anche a voce dal veterinario, a condizione che la PMM per l’indicazione data sia con- sumata integralmente entro 10 giorni. È generalmente consigliabile scrivere l’istruzione per l’uso sull’etichetta supplementare. Se però può essere attribuita con sufficiente sicurezza al preparato, può essere scritta anche su un foglio separato, che il detentore di animali deve conservare in maniera ordinata. Bisogna aver cura che non possano essere confuse le istruzioni per l’uso di diversi Mvet; in questo caso l’istruzione per l’uso deve sempre contenere i dati dell’etichetta supplementare, in modo da poter essere attribuita inequivocabilmente al relativo medicamento. L’iscrizione nel giornale dei trattamenti non sostituisce l’istruzione per l’uso. Termine d’attesa Il termine d’attesa e la data di liberazione che ne risulta per le derrate alimentari ottenute dai singoli animali da reddito devono essere registrati nel giornale dei trattamenti. La data di liberazione coincide con il primo giorno successivo alla scadenza del termine d’attesa. Se è nota l’ora esatta della somministrazione del rispettivo medicamento veterinario (somministrazione da parte del veterinario), è possibile calcolare con precisione oraria la liberazione anche in casi ecce- zionali (p. es. macellazione d’urgenza). Se il termine d’attesa del medicamento veterinario è di 1 giorno, per esempio, le derrate alimentari ottenute dai singoli animali da reddito possono essere liberate non prima di 24 ore. In ogni caso, un termine d’attesa indicato in ore deve essere documentato da un certificato veterinario su cui figura l’orario del trattamento. Per i termini d’attesa speciali in caso di cambiamento di destinazione, vedi il capitolo 2.2l. 7/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
2.2 Cambiamento di destinazione e formula magistralis Cambiamento di destinazione Perché l’OMVet contiene prescrizioni per il cambiamento di destinazione? Per varie specie animali mancano Mvet omologati per il trattamento di determinate malattie. Può anche succedere che i Mvet siano omologati, ma che in singoli casi la loro formula galenica non si riveli adatta. L’approvvigionamento insufficiente di Mvet è un problema importante sotto il profilo della protezione degli animali. Gli animali, infatti, soffrono e provano dolore se non possono essere trattati efficacemente. Le considerazioni sullo sviluppo delle resistenze giocano un ruolo importante nella scelta degli antibio- tici, soprattutto se per il trattamento è approvato un solo antibiotico con un principio attivo critico. Per questi motivi deve esserci la possibilità di impiegare medicamenti veterinari omologati per altre specie o medicamenti per uso umano corrispondenti. Tuttavia, l’impiego di medicamenti in specie diverse di animali da reddito o per indicazioni diverse da quelle per cui sono omologati comporta un rischio maggiore per la sicurezza alimentare, poiché il com- portamento dei residui del medicamento non è stato esaminato nella specie animale da trattare nell’am- bito della procedura di omologazione. In caso di impiego inappropriato di altri medicamenti possono permanere residui indesiderati nelle derrate alimentari di origine animale. In particolare, se ad animali da reddito vengono somministrati farmaci destinati a piccoli animali o all’essere umano non vi sono termini d’attesa definiti e, nella maggior parte dei casi, non si conosce a sufficienza la concentrazione dei possibili residui delle sostanze attive. Per ovviare a un approvvigionamento inadeguato di medicamenti e nel contempo garantire la sicurezza alimentare negli animali da reddito, l’OMVet definisce le regole per il cambiamento di destinazione di medicamenti. Quale ordine va rispettato nel cambiamento di destinazione? Il cambiamento di destinazione è concesso sia per gli animali domestici sia per quelli da reddito. Nel farlo va rispettato l’ordine seguente: 1. in primo luogo per un’altra indicazione, 2. secondariamente per un’altra specie animale, 3. in terzo luogo l’impiego di un corrispondente preparato per uso umano, 4. l’ultima alternativa è un medicamento preparato secondo la formula magistralis. Quest’ordine rispecchia la cosiddetta «regolamentazione a cascata» della legislazione europea (articoli 10 e 11 della direttiva 2001/82/CE). L’importazione di medicamenti veterinari esteri non è considerata un cambiamento di destinazione: le prescrizioni da osservare sono descritte dettagliatamente nel capitolo 2.3 («Importazione di Mvet, auto- rizzazione speciale»). Le disposizioni sulla farmacovigilanza – ossia, l’obbligo di notificare gli effetti secondari indesiderati dei medicamenti – di cui agli articoli 37 e 38 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti (OM) 4 sono applicabili anche in caso di cambiamento di destinazione di medicamenti. Quali sostanze attive possono essere impiegate per una diversa destinazione negli ani- mali da reddito? (Fig.1) Per una diversa destinazione negli animali da reddito si possono impiegare in linea di principio esclu- sivamente sostanze attive la cui sicurezza per le derrate alimentari è stata controllata ed è disciplinata per legge e per le quali non vige un divieto di somministrazione. Le sostanze attive utilizzabili negli animali da reddito figurano nell’elenco 1 ORDOA5 (e nell’allegato 2 OMVet). Tale elenco è esaustivo. Sono previste eccezioni per gli equidi con stato di animale da reddito, i camelidi e la selvaggina d’alle- vamento. Negli equidi considerati animali da reddito, oltre alle sostanze attive che figurano nell’ORDOA (e nell’allegato 2 OMVet) si possono utilizzare per una diversa destinazione anche le sostanze attive della cosiddetta lista positiva per gli equidi. Nei camelidi e nella selvaggina tenuta in cattività si possono impiegare anche sostanze attive che non figurano nell’elenco 1 ORDOA (o nell’allegato 2 OMVet), ma anche in questo caso non quelle vietate per gli animali da reddito! 4Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti; RS 812.212.21 5Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farma- cologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale; RS 817.022.13 8/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
Le sostanze attive la cui somministrazione è vietata ad animali da reddito (art. 10c OMVet «Sostanze e preparati vietati») sono riportate nell’elenco 4 dell’allegato ORDOA e nell’allegato 4 OMVet. 9/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
Fig. 1: Albero di decisione per determinare la possibilità di un cambiamento di destinazione in animali da reddito 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
Quali sono i termini d’attesa in caso di cambiamento di destinazione negli animali da reddito? (Fig. 2) Il cambiamento di destinazione di una sostanza attiva, se è possibile secondo l’albero di decisione della figura 1, comporta un termine d’attesa determinato sulla base di una valutazione conforme al diritto sulle derrate alimentari o della classificazione della sostanza attiva in questione (vedi anche fig. 2). L’elenco nell’allegato 2 OMVet contiene le sostanze attive che, rispettando gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati, possono essere somministrate agli animali da reddito come me- dicamenti veterinari e non richiedono la determinazione di termini d’attesa. Le sostanze attive elencate nell’allegato 2 OMVet possono essere utilizzate anche per la fabbricazione di medicamenti secondo la formula magistralis. Oltre alle sostanze attive presenti nell’allegato 2 OMVet possono essere impiegate per una diversa destinazione anche quelle che figurano nell’elenco 1 dell’allegato ORDOA. I termini d’attesa dopo l’utilizzazione dei medicamenti summenzionati sono specificati nell’articolo 13 OMVet. In ogni caso il veterinario è tecnicamente corresponsabile. 1. Se un preparato contiene soltanto sostanze attive elencate nell’allegato 2 OMVet, non è neces- sario alcun termine d’attesa. 2. Se un preparato contiene sostanze attive dell’elenco 1 dell’allegato ORDOA per le quali è stato definito un valore LMR («limite massimo di residuo»), devono essere rispettati i seguenti termini d’attesa minimi: a. per i tessuti commestibili: 28 giorni b. per il latte e le uova: 7 giorni c. per i pesci: 500 giorni diviso per la temperatura media dell’acqua in °C. 3. Se un preparato contiene sostanze attive che figurano nell’elenco 1 dell’allegato ORDOA per le quali non è stato definito un valore LMR e il medicamento è destinato al trattamento di un ani- male della stessa classe zoologica della specie animale per la quale è stato omologato, si ap- plica il termine d’attesa più lungo valido per questa classe di questo medicamento moltiplicato per il fattore 1,5. Se in Svizzera non è stato omologato nessun medicamento con questa so- stanza attiva per animali da reddito (e quindi non sono noti i termini d’attesa), si applicano anche in questo caso i termini d’attesa di 28 giorni (tessuti commestibili), 7 giorni (latte) e 10 giorni (uova). Se esistono indizi secondo i quali al momento della macellazione le concentrazioni massime possano non essere rispettate con i termini d’attesa sopra indicati, il veterinario che ha prescritto i medicamenti deve prorogare il termine d’attesa. Questa norma riguarda soprattutto i medicamenti i cui termini d’attesa superano già 28 giorni anche nel caso delle specie animali per le quali sono omologati (p. es. Baycox ad us. vet.: 70 giorni per i tessuti commestibili dei suinetti). In caso di somministrazione a equidi di sostanze attive che figurano nella pertinente lista positiva biso- gna sempre rispettare un termine d’attesa di sei mesi. Anche dopo il trattamento di camelidi e di selvaggina tenuta in cattività con sostanze attive che non figurano nell’elenco 1 dell’allegato ORDOA o nell’allegato 2 OMVet bisogna rispettare un termine d’at- tesa di sei mesi. 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
Fig. 2 Determinazione del termine d’attesa in caso di cambiamento di destinazione Fig. 1 e 2 riprodotte per gentile concessione della SVS 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
Medicamenti della medicina complementare Anche la destinazione dei medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati (di solito per uso umano) può essere cambiata, se un Mvet è omologato per la specie animale da trat- tare. Per i termini d’attesa vale una regola speciale: se le sostanze attive della medicina complementare sono elencate nell’allegato 2 OMVet o i preparati presentano un potenziamento D6 o più, non sono necessari termini d’attesa. In caso contrario valgono i principi illustrati in precedenza conformi all’articolo 13 OMVet. Formula magistralis I medicamenti prodotti secondo la formula magistralis sono fabbricati in una farmacia pubblica, su pre- scrizione veterinaria, per un determinato animale o un determinato gruppo di animali (art. 9 cpv. 2 lett. a LATer). La farmacia deve detenere un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio. Una farmacia veterinaria privata non ha il diritto di produrre medicamenti di questo tipo né per gli animali domestici né per quelli da reddito. Per fabbricare un medicamento destinato ad animali da reddito secondo la formula magistralis possono essere prescritte esclusivamente sostanze attive che figurano nell’elenco dell’allegato 2 OMVet. Per gli animali di cui all’articolo 12 capoverso 5 OMVet (Camelidae e selvaggina tenuta in cattività) si possono impiegare in una formula magistralis anche sostanze attive che non figurano nell’elenco dell’al- legato 2 OMVet o nell’ORDOA – ad eccezione tuttavia delle sostanze attive vietate per gli animali da reddito di cui all’allegato 4 OMVet e all’elenco 4 dell’allegato ORDOA. In tal caso bisogna rispettare un termine d’attesa di 6 mesi. Per gli equidi con stato di animale da reddito, oltre alle sostanze attive elencate nell’allegato 2 OMVet, si possono impiegare in una formula magistralis anche le sostanze attive che figurano nella lista positiva per gli equidi in conformità con l’indicazione ivi menzionata. L’impiego di queste sostanze attive impone un termine d’attesa di sei mesi. Uso «off-label» Diversamente dal cambiamento di destinazione, definito nell’OMVet e con regole stabilite in particolare riguardo ai termini d’attesa, non esiste una definizione legale del concetto di uso «off-label». Con questo termine inglese, che sostanzialmente significa impiego non omologato, viene designata una prescrizione divergente dall’informazione sul medicamento e che nello stesso tempo non è un cambia- mento di destinazione. La differenza tra uso «off-label» e cambiamento di destinazione è essenziale poiché comporta conseguenze diverse. Tipicamente, si parla di uso «off-label» quando un medicamento è impiegato a un dosaggio superiore a quello omologato o viene applicato con un modo di somministrazione diverso da quello omologato. Per l’uso «off-label» non si possono applicare le norme sui residui fissate dall’OMVet per il cambiamento di destinazione. Per esempio, questo significa che spetta al veterinario stabilire il termine d’attesa in caso di raddoppio della dose somministrata. Esempi di cambiamento di destinazione 1. Finora, per trattare lesioni chiuse dei capezzoli con forte contusione del tessuto un veterinario faceva immergere i capezzoli alcune volte al giorno in un preparato decongestionante normal- mente reperibile in commercio, contenente fra l’altro solfossido di dimetile (DMSO). Purtroppo questo preparato è stato ritirato dal mercato e non è disponibile un preparato sostitutivo. Il vete- rinario intende ora far produrre in farmacia il DMSO secondo la formula magistralis, in modo da poter continuare la terapia. Agisce correttamente? Sì. Il DMSO figura nell’elenco dell’allegato 2 OMVet, vale a dire che la sostanza attiva può essere impiegata in un medicamento secondo la formula magistralis. Il veterinario può far preparare il medicamento in farmacia per il singolo animale in questione. 2. Qual è la differenza fra le sostanze attive che non soddisfano le condizioni dell’articolo 12 capo- verso 1 OMVet e le sostanze attive proibite? 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
L’articolo 12 capoverso 1 OMVet si riferisce alle sostanze attive che figurano nell’elenco 1 dell’al- legato ORDOA o nell’allegato 2 OMVet, ossia sostanze attive per le quali il comportamento dei residui è stato definitivamente valutato. Vi sono però anche sostanze attive per le quali la proble- matica dei residui non è stata valutata o non lo è stata in modo esaustivo (p. es. acepromazina, tolazolina, betanecolo, econazolo, triclormetiazide). Conformemente all’articolo 12 capoverso 5, queste sostanze attive possono essere utilizzate per camelidi e selvaggina tenuta in cattività, tenuti per la produzione di derrate alimentari, rispettando un termine d’attesa di 6 mesi. Negli equidi con stato di animale da reddito, queste sostanze attive possono essere usate soltanto se figurano nella lista positiva per gli equidi (sostanze attive nell’allegato del regolamento (UE) n. 122/2013). Le sostanze attive proibite sono riportate nell’elenco dell’allegato 4 OMVet e nell’elenco 4 dell’al- legato ORDOA. Questi elenchi sono esaustivi. Il loro impiego negli animali da reddito è vietato anche dopo un termine d’attesa di 6 mesi. Il termine d’attesa di 6 mesi entra quindi in linea di conto soltanto per le sostanze attive che non figurano nell’ORDOA né nell’allegato 2 OMVet e che non sono vietate, a condizione che vengano impiegate per camelidi o selvaggina tenuta in cattività (p. es. tolazolina). L’impiego in equidi con stato di animale da reddito di sostanze attive presenti nella lista positiva per gli equidi comporta anch’esso un termine d’attesa di 6 mesi. 3. Un puledro Freiberger mostra febbre, perdita dell’appetito e rinorrea bilaterale; è indicato un trat- tamento iniziale con penicillina i.v. Come procedere? Per i cavalli non esiste una penicillina in forma cristallina omologata per le iniezioni endovenose. Pertanto, il veterinario cambierà la destinazione del preparato omologato per bovini e tratterà il puledro. La penicillina figura nell’ORDOA con una concentrazione massima e quindi per un’even- tuale macellazione si dovrà rispettare un termine d’attesa di 28 giorni. 4. È ammesso l’impiego di medetomidina per la telesedazione di cervi e bovini? Qual è il termine d’attesa? La medetomidina non è stata valutata in modo esaustivo in merito agli eventuali residui potenziali; la sostanza attiva: non figura in alcun «elenco» della legislazione in materia di derrate alimentari (né nell’ORDOA né nell’allegato 2 OMVet); non figura nemmeno nell’allegato 4 OMVet o nell’elenco 4 ORDOA (sostanze attive proibite). In virtù della norma speciale di cui all’articolo 12 capoverso 5, nei cervi è consentito l’im- piego della medetomidina, rispettando un termine d’attesa di sei mesi (art. 13 cpv. 4 OMVet). Nei bovini le disposizioni sulla sicurezza alimentare non consentono l’impiego di medetomidina. 14/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
2.3 Importazione di Mvet, autorizzazione speciale In linea di massima possono essere immessi in commercio soltanto medicamenti omologati da Swiss- medic (art. 9 cpv. 1 LATer). Nella procedura di omologazione viene anche designato il titolare dell’omologazione responsabile, dal quale si può acquistare il medicamento. Animali da reddito Importazione di Mvet esteri per animali da reddito da parte di operatori sanitari (art. 7 OMVet) I Mvet per animali da reddito che non sono stati omologati da Swissmedic possono essere importati soltanto con un’autorizzazione speciale. Se per il trattamento di un determinato animale da red- dito o gruppo di animali da reddito manca una terapia alternativa soddisfacente, un operatore sani- tario che detiene un’autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente può chiedere a Swissmedic un’autorizzazione speciale per importare Mvet pronti per l’uso. Anche i preparati galenici inadatti o le preoccupazioni sullo sviluppo di resistenze, soprattutto se per il trat- tamento è disponibile un solo antibiotico con un principio attivo critico, possono costituire un motivo per l’importazione. Non è possibile ottenere un’autorizzazione speciale per importare dall’estero un medicamento iden- tico a uno già omologato in Svizzera. Le differenze di prezzo fra la Svizzera e l’estero non sono un motivo rilevante secondo il diritto sugli agenti terapeutici. Anche per gli equidi con stato di animale da reddito è consentito importare medicamenti dall’estero solo al veterinario e con un’autorizzazione speciale di Swissmedic (vedi anche punto 2.3). Per l’importazione singola di medicamenti immunologici è necessario presentare una domanda pre- liminare all’IVI (art. 47 OAM; art. 46 cpv. 1 OAM). Importazione di Mvet esteri per animali da reddito da parte di privati In nessun caso i medicamenti destinati a essere utilizzati su animali da reddito possono essere importati da privati (art. 48 lett. b OAM)6, neppure da agricoltori per il proprio effettivo di animali da reddito. Animali domestici Importazione di Mvet esteri per animali domestici da parte di operatori sanitari (art. 7 OMVet) Per il trattamento degli animali domestici l’OMVet prevede alcune liberalizzazioni. Un operatore sanitario che dispone di un’autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente può importare senza autorizzazione Mvet in piccole quantità da Paesi che possiedono un sistema di controllo equivalente dei medicamenti. Swissmedic pubblica un elenco dei Paesi che prevedono un controllo dei medicamenti equivalente: Australia, Paesi UE e AELS, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Singapore, USA (stato: aprile 2018). Anche per gli animali domestici è consentita l’importazione unicamente se il Mvet è destinato al tratta- mento di un determinato animale o gruppo di animali e in Svizzera non è disponibile un Mvet alter- nativo omologato. I preparati galenici inadatti o le preoccupazioni sullo sviluppo delle resistenze sono anch’essi validi motivi per importare questi prodotti. Il medicamento necessario può essere importato solo in piccole quantità, ossia «nella quantità ade- guata per trattare un singolo animale o un gruppo di animali». Nel caso concreto, tale «quantità adeguata» può variare notevolmente (p. es. un’iniezione unica per un solo animale, un trattamento di lunga durata somministrato a un animale per un anno o il trattamento di un gruppo di cani). Va pertanto dimostrato nel caso concreto che la quantità importata rientra nella definizione di «piccola». Indicativa- mente possono essere considerate «piccole quantità»: il numero di dosi giornaliere necessarie per il trattamento in corso di un determinato animale o gruppo di animali o per la terapia di un anno destinata 6 Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti; RS 812.212.1 15/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
a un animale o a un gruppo di animali come riportato dall’informazione sul medicamento. Tale quantità può essere leggermente superata se ciò è inevitabile a motivo delle confezioni disponibili. Anche in questo caso va ricordato che la differenza di prezzo non costituisce un motivo valido per l’im- portazione. Importazione di Mvet esteri per animali domestici da parte di privati (art. 48 OAM) Un privato può importare senza autorizzazione medicamenti pronti per l’uso non omologati in Svizzera in piccole quantità necessarie per uso proprio. Per esempio, il padrone di un gatto può acquistare all’estero il quantitativo di vermifugo necessario al trattamento del suo animale domestico. Tuttavia, non possono essere importati medicamenti geneticamente modificati, Mvet per animali da reddito e vaccini per animali. Vaccini e sieri Per l’importazione di Mvet immunologici (vaccini, sieri) è sempre necessaria un’autorizzazione dell’USAV o dell’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) (art. 47 OAM; art. 46 cpv. 1 OAM). Medicamenti veterinari con organismi geneticamente modificati L’importazione singola di Mvet che contengono organismi geneticamente modificati è vietata. L’impor- tazione di tali medicamenti può essere presa in considerazione soltanto nel quadro di una procedura di omologazione ordinaria. Distribuzione e utilizzo di medicamenti veterinari esteri in caso di attività transfrontaliera I diritti e gli obblighi in materia di medicamenti veterinari dispensati da veterinari esteri che lavorano in Svizzera sulla base delle disposizioni delle convenzioni internazionali sono descritti in dettaglio nel «Pro- memoria: attività veterinaria indipendente transfrontaliera». IMPORTANTE! È escluso il cambiamento di destinazione di Mvet importati. Un Mvet può essere importato solo se è utilizzato come previsto dall’omologazione estera. Nel quadro dell’articolo 7 OMVet, i Mvet importati possono essere impiegati per un’indicazione o specie animale diversa da quella per cui sono omologati solo se è stata rilasciata un’autorizzazione speciale che lo consente. L’importatore (veterinario o farmacista) ha la responsabilità di documentare e conservare i dati relativi all’impiego del medicamento veterinario importato. Esempi: se in Svizzera non esiste un preparato omologato con la medesima indicazione; se nel caso concreto il rapporto rischi/benefici di un Mvet omologato in Svizzera è sfavorevole rispetto a quello di un preparato estero oppure se un primo trattamento con un Mvet omologato non ha dato i risultati spe- rati. La responsabilità dell’impiego di tali Mvet incombe al veterinario (p. es. riguardo a questioni di respon- sabilità civile, ecc.). Nell’utilizzazione, prescrizione e dispensazione del preparato importato devono es- sere rispettati gli obblighi di diligenza. 16/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
2.4 Conoscenza dell’effettivo di animali Secondo il principio generale basato sull’articolo 42 della legge sugli agenti terapeutici, un medica- mento destinato agli animali può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l’animale o il gruppo di animali. Se il medicamento è prescritto o dispensato ad animali da reddito, la persona che lo dispensa deve conoscere anche lo stato di salute dell’animale o del gruppo di animali. Nel caso degli animali domestici il veterinario può prescrivere o dispensare medicamenti soltanto se conosce l’animale o il gruppo di animali (p. es. l’allevamento di gatti). Non è però necessario che abbia visitato l’animale o il gruppo di animali di recente; è sufficiente che lo abbia fatto in precedenza. Diversa la situazione nel caso degli animali da reddito, ai quali il veterinario può prescrivere o dispen- sare medicamenti solo se conosce anche lo stato di salute dell’animale o del gruppo di animali. Per una terapia mirata è necessario valutare sul posto lo stato di salute attuale tramite un’anamnesi accurata e un esame clinico dell’effettivo. Una diagnosi telefonica a distanza non è sufficiente e non soddisfa le esigenze della GVP. Ogni trattamento va sempre e solo inteso quale cura individuale dell’animale o del gruppo di animali. Requisiti per la dispensazione ad animali domestici Sul campo, riguardo alla prescrizione e dispensazione di Mvet ad animali domestici, sorgono spesso domande sui requisiti che devono essere soddisfatti per adempiere le premesse di cui all’articolo 42 capoverso 1 LATer («conoscere l’animale per la prescrizione e dispensazione di Mvet»). Si tratta in particolare di valutare in che misura procedure e modelli imprenditoriali già applicati o nuovi rispettano le condizioni quadro del diritto sugli agenti terapeutici concernenti la prescrizione e la dispensazione di medicamenti veterinari ad animali domestici. La legge federale sugli agenti terapeutici (LATer) definisce i principi della prescrizione e della dispensa- zione di medicamenti. L’articolo 26 capoverso 1 LATer impone di rispettare le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche (good medical practice, good veterinary practice, good distribution practice, ecc.), il se- condo capoverso dello stesso articolo (conoscere lo stato di salute del paziente) si applica tuttavia solo al campo della medicina umana. Le prescrizioni per la medicina veterinaria sono specificate nell’articolo 42 capoverso 1 LATer, ossia l’obbligo per la persona che prescrive o dispensa un Mvet di conoscere l’animale o l’effettivo. Peraltro, va tenuto presente che le disposizioni dell’articolo 42 LATer devono essere rispettate solo per i medicamenti soggetti a prescrizione: l’articolo 42 capoverso 1 LATer si applica soltanto quando il ve- terinario prescrive un medicamento veterinario per la dispensazione (Mvet soggetti a prescrizione delle categorie di vendita A e B, formula magistralis, cambiamento di destinazione). Negli altri casi (categorie di vendita D ed E, a condizione che non sia stata cambiata la destinazione secondo l’articolo 6 OMVet), la legislazione sugli agenti terapeutici consente la dispensazione di Mvet da parte di persone autorizzate alla dispensazione senza conoscere l’animale domestico. Tuttavia è necessario tenere presente che l’autorizzazione alla dispensazione di medicamenti in gene- rale e quella alla dispensazione diretta in particolare sono disciplinate dalla legislazione cantonale. Nella maggior parte dei casi, le leggi cantonali consentono ai veterinari con autorizzazione all’esercizio della professione anche di gestire una farmacia veterinaria privata, ma limitano la dispensazione di medica- menti esclusivamente ai pazienti in trattamento. Di conseguenza, le restrizioni cantonali in genere risul- tano più restrittive. Nel messaggio concernente la LATer, il commento all’articolo 42 rammenta che per gli animali domestici non è necessario conoscere in ogni caso lo stato di salute dell’animale. Tuttavia, il principio dell’articolo 26 capoverso 1 LATer non viene messo in discussione: una persona che prescrive un medicamento per un animale domestico deve attenersi alle norme riconosciute delle scienze mediche. Da quanto esposto nei paragrafi precedenti risulta che l’articolo 42 LATer si riferisce a situazioni in cui, per esempio, un allevatore di cani, cliente conosciuto dello studio veterinario, desidera acquistare un medicamento per sverminare una nuova cucciolata. In questo caso è sufficiente «prendere cono- scenza» degli animali, nel senso che la persona che prescrive il medicamento ottiene le necessarie 17/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
conoscenze basilari chiedendo informazioni sulla cucciolata al detentore. In base alle risposte spetta al veterinario decidere se è giustificata la prescrizione e dispensazione diretta del Mvet o se è necessaria una visita clinica preliminare. In singoli casi può essere indicato un controllo dell’efficacia del tratta- mento. Questa flessibilità nella maggior parte dei casi è possibile solo per i Mvet che non contengono agenti antinfettivi. In linea di massima è possibile «prendere conoscenza» di un animale senza visitarlo nello studio vete- rinario, a condizione che siano rispettati i principi summenzionati. La prescrizione di un medicamento veterinario soggetto a prescrizione sulla base di una consultazione esclusivamente telefonica non può essere tollerata come approccio generale, ma è consentita se si tratta di un complemento di una visita precedente oppure, come nel caso appena descritto, di una «situazione di routine». Esempi 1. I medicamenti veterinari della categoria di vendita D possono essere dispensati in uno studio veterinario senza che la persona che li dispensa conosca l’animale? Il veterinario può dispensare medicamenti veterinari della categoria D per animali domestici senza bisogno di conoscere l’animale o il gruppo di animali. Sono fatte salve naturalmente le disposizioni cantonali, che nella maggior parte dei casi sono più restrittive (regole sulla dispensazione diretta). 2. Un veterinario che ha uno studio per piccoli animali può dispensare medicamenti per animali da reddito al loro detentore prelevandoli dalla farmacia privata? La dispensazione è possibile soltanto se l’animale viene portato nello studio e sottoposto a visita veterinaria. Il veterinario deve impartire le necessarie istruzioni. Un titolare di uno studio veterinario per piccoli animali può somministrare medicamenti destinati ad animali da reddito e dispensarli per la continuazione del trattamento, se per esempio il deten- tore di un capretto malato lo porta nello studio e se l’animale viene visitato e trattato adeguata- mente. Requisiti per la dispensazione ad animali da reddito Per la prescrizione e la dispensazione di medicamenti veterinari per animali da reddito valgono disposizioni più restrittive («conoscere lo stato di salute») Per i dettagli sulla dispensazione di Mvet ad animali da reddito vedi capitolo 3. Esempio 1. In uno studio veterinario è possibile dispensare un medicamento a un detentore di animali sulla base della sua valutazione personale («Buongiorno, due dei miei 10 vitelli da ingrasso hanno la febbre, mi serve subito un flacone di antibiotico»)? Se non è stata stipulata una convenzione Mvet fra il detentore di animali da reddito e lo studio veterinario, gli animali da trattare devono essere visitati sul posto dal veterinario prima di poter prescrivere o dispensare eventuali medicamenti. Se vige una convenzione Mvet, i medicamenti delle categorie A e B (soggetti a prescri- zione) possono essere dispensati al detentore di animali dalla farmacia veterinaria privata soltanto da uno dei veterinari dello studio oppure, dietro sua istruzione per il caso specifico, anche da altre persone dello studio. In questo caso la decisione relativa alla dispensazione e l’accertamento del caso restano comunque sempre riservati al veterinario. 18/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
2.5 Aziende di commercio al dettaglio: commerci zoologici e di apicoltura 2.5.1 Commerci zoologici I proprietari di pesci ornamentali e piccoli animali da zoo spesso si rivolgono ai negozi zoologici quando hanno problemi, dove ricevono anche consigli in merito a malattie legate alla detenzione e all’alimenta- zione dell’animale, in modo analogo a una consulenza offerta in drogheria. Pertanto questi commerci devono avere la possibilità di dispensare Mvet della categoria di vendita D ed E destinati esclusivamente a pesci ornamentali, uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi. Con «esclusivamente» si intende che i commerci zoologici possono dispensare Mvet soltanto per gli animali summenzionati, non che i Mvet sono omologati esclusivamente per questi animali. Si tratta però solo di medicamenti omologati da Swissmedic per la dispensazione in commerci zoologici. Swissmedic pubblica nel suo sito web una lista dei Mvet che possono essere dispensati dai commerci zoologici. Le necessarie nozioni di base sulla legislazione in materia di agenti terapeutici e le cono- scenze relative all’impiego dei Mvet vengono insegnate in un corso che deve essere approvato dall’USAV. L’USAV pubblica sul suo sito web una lista degli organizzatori di questi corsi. I Mvet soggetti a prescrizione possono essere dispensati soltanto dalle farmacie dietro presentazione di una prescrizione o dalle farmacie veterinarie private. I servizi veterinari cantonali controllano i commerci zoologici, di solito in occasione dei controlli previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali. 2.5.2 Commerci di apicoltura Per i Mvet destinati alle api valgono le stesse disposizioni: il personale specializzato dei commerci di apicoltura che ha assolto una formazione specifica può dispensare Mvet delle categorie D ed E per l’impiego nelle api. Swissmedic stabilisce i medicamenti che possono essere dispensati e pubblica l’elenco corrispondente sul suo sito web. Dal momento che le api sono considerate animali da reddito, l’impiego di Mvet in questi animali richiede particolare cautela. Siccome in Svizzera operano solo pochi commerci di apicoltura e la pratica attuale di dispensazione di Mvet da parte delle associazioni locali di apicoltura è stata giudicata problematica, i commerci di apicoltura sono inoltre autorizzati in via eccezionale a spedire direttamente agli apicoltori i medicamenti contro la varroatosi (categoria di vendita D) senza un’autorizzazione speciale per la ven- dita per corrispondenza (art. 29 seg. OM). Per la vendita, il deposito, l’impiego e l’utilizzazione di Mvet per le api valgono tutte le disposizioni dell’OMVet, comprese quelle che si applicano agli animali da reddito. L’importazione diretta di Mvet dall’estero è proibita. Oltre ai commerci di apicoltura, sono autorizzati a dispensare Mvet per le api anche gli ispettorati can- tonali degli apiari (ufficio cantonale competente). Tuttavia, se i singoli ispettori vendono Mvet per conto proprio devono essere titolari di un’autorizzazione per il commercio al dettaglio. Gli organizzatori di corsi trovano la domanda per il riconoscimento del proprio corso nel sito web dell’USAV. 19/40 462/2013/16474 \ COO.2101.102.1.709628 \ 000.00.02
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