Regolamento del verde urbano ed extraurbano pubblico e privato del comune di Pegognaga - ver.6a (21/02/2023)

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Regolamento del verde urbano ed extraurbano pubblico e privato del comune di Pegognaga - ver.6a (21/02/2023)
Regolamento del verde urbano ed extraurbano pubblico e privato
                  del comune di Pegognaga

                     ver.6a (21/02/2023)
Regolamento del verde urbano ed extraurbano pubblico e privato del comune di Pegognaga - ver.6a (21/02/2023)
Sommario
PARTE 1 - GENERALITÀ ...................................................................................................................................... 4
   Art. 1 - Principi ............................................................................................................................................... 4
   Art. 2 - Ambito di applicazione ...................................................................................................................... 4
   Art. 3 - Norma di esclusione .......................................................................................................................... 4
   Art. 4 - Rilascio di autorizzazioni.................................................................................................................... 4
   Art. 5 - Interventi effettuati dall’Amministrazione comunale o da soggetti erogatori di pubblici servizi ..... 4
   Art. 6 - Monitoraggio del patrimonio arboreo pubblico................................................................................ 5
   Art. 7 - Classi di grandezza degli alberi .......................................................................................................... 5
PARTE 2 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO ............................................................................... 6
   Art. 8 - Oggetto della salvaguardia ................................................................................................................ 6
   Art. 9 - Abbattimento di alberi ...................................................................................................................... 6
   Art. 10 - Abbattimenti urgenti ....................................................................................................................... 8
   Art. 11 - Potature di alberi e arbusti e ceduazione ceppaie .......................................................................... 9
   Art. 12 - Capitozzatura di alberi ................................................................................................................... 10
   Art. 13 - Scelta delle specie per nuovi impianti ........................................................................................... 11
   Art. 14 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica ................................................................ 12
   Art. 15 - Alberi, arbusti e complessi arborei e/o arbustivi di notevole interesse ........................................ 14
   Art. 16 - Distanze minime di impianto e accessori per l’attecchimento...................................................... 15
   Art. 17 - Aree di pertinenza delle alberature esistenti ................................................................................ 16
PARTE 3 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE ......................................................... 18
   Art. 18 - Lavori di scavo ............................................................................................................................... 18
   Art. 19 - Modalità di scavo .......................................................................................................................... 19
   Art. 20 - Protezione degli alberi................................................................................................................... 19
   Art. 21 - Deposito di materiali ..................................................................................................................... 20
   Art. 22 - Transito di mezzi............................................................................................................................ 20
   Art 23 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere .............................................................................. 21
PARTE 4 - DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI...................................................................................... 22
   Art. 24 - Titoli abilitativi e abbattimenti ...................................................................................................... 22
   Art. 25 - Documentazione progettuale........................................................................................................ 22
   Art. 26 - Difformità esecutiva ...................................................................................................................... 23
   Art. 27 - Obbligo di messa a dimora ............................................................................................................ 23
PARTE 5 - NORME PER LE ZONE URBANE ED EXTRA URBANE ......................................................................... 24
   Art. 28 - Divieto di incendio e diserbo ......................................................................................................... 24
   Art. 29 - Salvaguardia di canali e specchi d’acqua ....................................................................................... 24
   Art. 30 - Formazioni vegetali lineari ............................................................................................................ 24

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Art. 31 - Fasce di mitigazione ...................................................................................................................... 25
PARTE 6 - REGOLAMENTO D’USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ................................................................ 26
   Art. 32 - Disposizioni generali ...................................................................................................................... 26
   Art. 33 - Accesso alle aree a verde pubblico................................................................................................ 26
   Art. 34 - Accesso dei veicoli a motore nelle aree a verde pubblico ............................................................. 26
   Art. 35 - Divieti espliciti ............................................................................................................................... 26
   Art. 36 - Giochi............................................................................................................................................. 27
   Art. 37 - Animali da compagnia ................................................................................................................... 27
   Art. 38 - Attività ambulanti e di animazione ............................................................................................... 27
PARTE 7 - DISPOSIZIONI FINALI ....................................................................................................................... 29
   Art. 39 - Attività di incentivazione alla messa a dimora di piante ............................................................... 29
   Art. 40 - Attività di vigilanza ........................................................................................................................ 29
   Art. 41 - Sanzioni ......................................................................................................................................... 29
   Art. 42 - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, arredi e
   attrezzature pubbliche nelle aree verdi ...................................................................................................... 29
   Art. 43 - Abrogazioni.................................................................................................................................... 30
   Art. 44 - Entrata in vigore ............................................................................................................................ 30
GLOSSARIO ...................................................................................................................................................... 31
ALLEGATI ......................................................................................................................................................... 32
   Allegato 1: Modulo istanza di abbattimento (Art. 9 - Abbattimento di alberi) ........................................... 33
   Allegato 2: Modulo istanza autorizzazione potature al di fuori dei periodi consentiti e ceduazioni non
   conformi (Art. 11 - Potature di alberi e arbusti e ceduazione ceppaie) ...................................................... 34
   Allegato 3: Modulo istanza autorizzazione capitozzature e ceduazione ceppaie in deroga (Art. 12 -
   Capitozzatura di alberi) ............................................................................................................................... 35
   Allegato 4: Modulo istanza di intervento su alberi di notevole interesse (Art. 15 - Alberi, arbusti e
   complessi arborei e/o arbustivi di notevole interesse) ............................................................................... 36
   Allegato 5: Modulo istanza di autorizzazione allo scavo in area di pertinenza degli alberi (Art. 18 - Lavori
   di scavo)....................................................................................................................................................... 37
   Allegato 6: Classificazione delle specie – Specie per le zone urbane TUC (Art. 13 - Scelta delle specie per
   nuovi impianti) ............................................................................................................................................ 38
   Allegato 7: Specie utilizzabili al di fuori del TUC ed modulo per fasce di mitigazioni.................................. 41
   Allegato 8: Schede alberi monumentali del comune di Pegognaga Censimento provincia di Mantova 2005
   (Art. 15 - Alberi, arbusti e complessi arborei e/o arbustivi di notevole interesse) ..................................... 43
   Allegato 9: Calcolo indennizzi (Art. 17 - Aree di pertinenza delle alberature esistenti- Area pertinenza
   alberature)................................................................................................................................................... 45

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PARTE 1 - GENERALITÀ
Art. 1 - Principi
1. Il paesaggio, l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi sono tutelati dall’articolo 9 della Costituzione della
Repubblica. La vegetazione è un elemento costitutivo del paesaggio, essa è inoltre fondamentale per la
qualità ambientale, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, non solo per i servizi ecosistemici da
essa svolti, come per esempio la depurazione delle acque, dell’aria, la costituzione e miglioramento del
suolo, l’assorbimento dell’anidride carbonica, la regolazione del clima, la ricreazione e il tempo libero, ma
anche perché rappresenta una componente architettonica di primaria importanza che si inserisce nel
contesto paesaggistico accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura.

2. Riconosciutone il rilievo anche per gli aspetti culturali e ricreativi, l’Amministrazione Comunale, attraverso
il presente Regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, all’interno del territorio
comunale, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale a esclusione delle aree indicate al
successivo art. 3.

Art. 3 - Norma di esclusione
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le seguenti aree e interventi:
    a. gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata, con criteri selvicolturali e specificamente
        destinati alla produzione di legno o altri beni e servizi. Tali impianti, per essere esclusi dal presente
        Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo
        della vegetazione arbustiva e arborea cresciuta spontaneamente;
    b. i frutteti e vigneti;
    c. i vivai e simili;
    d. gli alberi radicati in vaso o contenitore fuori terra amovibile.

Art. 4 - Rilascio di autorizzazioni
1. Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza
del Responsabile dell’area tecnica che potrà avvalersi di personale interno o di consulenti esterni abilitati
sulla base delle competenze specifiche attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di
appartenenza.

Art. 5 - Interventi effettuati dall’Amministrazione comunale o da soggetti erogatori di pubblici
servizi
1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà
comunali, effettuati dall’Amministrazione stessa, o per conto di essa, possono essere eseguiti senza le
autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.
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2. Qualora soggetti erogatori di pubblici servizi debbano operare i loro interventi in ambiti interessati da
vegetazione sono tenuti a comunicarlo al Responsabile dell’area tecnica, nonché a seguire le prescrizioni che
la stessa detterà in relazione alla tipologia dell’opera da eseguire.

3. Se nel corso dei lavori sarà arrecato un danneggiamento alla vegetazione insistente sull’area, a opere
ultimate saranno poste a carico dei soggetti erogatori gli oneri relativi al ripristino del patrimonio vegetale.

Art. 6 - Monitoraggio del patrimonio arboreo pubblico
1. L’Amministrazione comunale monitora il patrimonio arboreo pubblico mantenendo aggiornato il relativo
censimento, essa inoltre gestisce il rischio da esso derivante attraverso l’applicazione di procedure validate
e condivise al livello nazionale e/o internazionale.

Art. 7 - Classi di grandezza degli alberi
1. Gli alberi si differenziano in base al loro sviluppo a maturità in forma libera nelle seguenti classi di
grandezza:

    a.   1° grandezza: alberi che a maturità di norma superano i 25 m;
    b.   2° grandezza: alberi che a maturità di norma raggiungono un’altezza compresa tra 18 e i 25 m;
    c.   3° grandezza: alberi che a maturità di norma raggiungono un’altezza compresa tra 8 e i 18 m;
    d.   4° grandezza: alberi che a maturità di norma raggiungono un’altezza massima di 8 m.

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PARTE 2 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Art. 8 - Oggetto della salvaguardia
1. Sul territorio comunale sono rigorosamente tutelati:
    a. gli alberi aventi diametro del tronco maggiore o uguale a 18 cm (circonferenza 57 cm), misurato a
         130 cm dal suolo, ovvero 25 cm alla ceppaia (circonferenza 79 cm);
    b. gli alberi a portamento policormico sono tutelati qualora presentino almeno un fusto di diametro
         maggiore o uguale a 15 cm (circonferenza 47 cm) misurato a 130 cm dal suolo, ovvero una ceppaia
         di diametro maggiore o uguale a 40 cm (circonferenza 126 cm);
    c. gli arbusti con ceppaia di diametro maggiore o uguale a 80 cm (circonferenza 251 cm);
    d. le formazioni lineari arboree e arbustive così come definite dall’art.30 (Art. 30 - Formazioni vegetali
         lineari).

2. Devono altresì intendersi salvaguardati gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 9 - Abbattimento di alberi
1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati, identificati secondo i criteri dell’art. 8 (Art. 8 -
Oggetto della salvaguardia), esclusi gli alberi di “notevole interesse” (per i quali si rimanda alle prescrizioni
dell’Art. 15 - Alberi, arbusti e complessi arborei e/o arbustivi di notevole interesse), è consentito previa
presentazione di istanza da parte del legittimo proprietario o da soggetto da esso formalmente delegato e a
seguito della conclusione con esito positivo del procedimento autorizzativo da parte del Responsabile
dell’area tecnica.

2. La mancata risposta del Responsabile dell’area tecnica entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di
abbattimento costituisce autorizzazione implicita, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, in base
alla ricorrenza del principio del silenzio–assenso.

3. L’istanza di abbattimento deve essere presentata al Responsabile dell’area tecnica utilizzando il modello
di cui all’allegato 1 del presente Regolamento nei seguenti casi:

    a. in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
    b. in presenza di uno o più esemplari arborei che, per documentate ragioni inerenti al proprio stato
       vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero generare un elevato livello di rischio (valutato
       attraverso procedure validate e condivise al livello nazionale e/o internazionale da parte di un tecnico
       abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi
       professionali di appartenenza) e costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per
       l’incolumità delle persone o delle cose in funzione dello specifico contesto;
    c. quando l’abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di giardini storico-testimoniali tutelati
       dalla disciplina urbanistica in vigore e dal Codice dei Beni Culturali, ed è reso necessario per la
       corretta ricostruzione filologica degli assetti; l'istanza di abbattimento, in tal caso, dovrà essere
       corredata dal nulla-osta rilasciato dalla locale Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004
       e, ove prevista, dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo Decreto;
    d. quando l’abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione dell'eccessiva densità arborea che
       compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari,
       al fine di migliorare le condizioni di vita delle piante che si intendono conservare, come attestato da
       perizia da parte di tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente
       agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza;
    e. in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, quando questi ultimi
       impediscono in maniera cogente lo sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta, di linee aeree
       elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura
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che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresenterebbero
         una facile via d’accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore
         della pianta e della sua stabilità meccanica;
    f.   quando l’alberatura è causa principale di lesioni o danni, adeguatamente documentate da tecnici
         abilitati nel settore edilizio, a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere
         la stabilità di fabbricati, muri divisori, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
    g.   quando l’alberatura impedisce la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi e
         interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle
         alberature (ad esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative;
    h.   realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata;
    i.   nelle aree boscate, così come definite dall’art.42, comma 1, della L.r. n. 31 del 5 dicembre 2008, o
         dall’art.3 del D.Lgs 34/2018;
    j.   interventi a carico della vegetazione che ricade negli ambiti di applicazione della normativa
         sovraordinata relativa alle infrastrutture di pubblica utilità (strade, linee elettriche, linee ferroviarie,
         ecc.);
    k.   zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette e
         alle aree militari;
    l.   alberature dichiarate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale
         oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali;
    m.   interventi sulla vegetazione così come disciplinati dal Regolamento comunale di polizia idraulica.
    n.   in tutti i casi, non previsti nei commi precedenti, debitamente documentati corredati da relazione a
         firma di un tecnico abilitato sulla base delle competenze specifiche attribuite dalla normativa vigente
         agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza.

5. In caso di alberi sottoposti a vincoli sovraordinati, lettere “i”, “j”, “k”, “l”, l’interessato ha l’obbligo di
richiedere, ove necessario, le relative autorizzazioni agli enti competenti da allegare all’istanza di
abbattimento.

6. Ai fini del completamento dell’istruttoria il Responsabile dell’area tecnica potrà richiedere integrazioni
all’istanza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, in tal caso i termini risulteranno sospesi e
ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. È inoltre facoltà del Responsabile
dell’area tecnica disporre l’esecuzione di controperizie da parte di tecnici abilitati sulla base delle competenze
attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza, a spese
dell’Amministrazione comunale.

7. Salvo i casi di cui al precedente comma 4 lettere “c” e “d”, o ulteriori casi particolari debitamente
documentati, gli alberi e gli arbusti abbattuti devono essere obbligatoriamente sostituiti, ove possibile
contestualmente all’abbattimento, a spese dell’autore dell’intervento all’interno dell’area di pertinenza del
soggetto abbattuto o, dove ciò si rivelasse impraticabile, nello stesso lotto. Gli alberi posti in sostituzione
dovranno essere di prima scelta e avere una circonferenza del fusto non inferiore a 16-18 cm misurata a 1 m
da terra (a esclusione delle casistiche di cui all’Art. 30 - Formazioni vegetali lineari). Gli arbusti, anch’essi di
prima scelta, saranno in vaso di capacità non inferiore a 9 litri.

8. Qualora il Responsabile dell’area tecnica verifichi che le sostituzioni nel medesimo lotto siano inattuabili,
le piante andranno poste a dimora in altro luogo stabilito di comune accordo. È in ogni caso facoltà del
Responsabile dell’area tecnica l’indicazione delle specie da porre a dimora e, in situazioni di particolare
complessità, l’individuazione di soluzioni specifiche diverse da quanto sopra.

9. Il Responsabile dell’area tecnica può altresì autorizzare l’abbattimento di piante oggetto di salvaguardia,
senza ripiantumazione in loco, tramite corresponsione all’Amministrazione Comunale di una somma in

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denaro corrispondente ai costi di fornitura e messa a dimora di un ugual numero di esemplari autorizzati
nell’istanza di abbattimento.

Tali somme andranno a costituire un apposito fondo e verranno utilizzate dall’Amministrazione comunale
per l’esecuzione di interventi di riqualificazione o ampliamento del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico.

Gli importi da corrispondere verranno determinati applicando i costi di fornitura e messa a dimora di alberi
di circonferenza del fusto a 1 m da terra di 16-18 cm e di arbusti in vaso di capacità minima 9 litri. Detti costi
saranno periodicamente determinati dal Responsabile dell’area tecnica con proprio atto sulla base del prezzo
medio degli alberi appartenenti alle specie più rappresentative del verde comunale desunti dai listini della
Camera di Commercio della provincia di Mantova o da altri prezziari normalmente in uso presso le pubbliche
amministrazioni.

10. Nel caso di interventi di abbattimento e ripiantumazione complessi in aree individuate dal vigente PGT
come ambiti “s1 di salvaguardia, recupero e valorizzazione dei corpi d’acqua” e “s2 di salvaguardia, recupero
e valorizzazione del verde pubblico e privato (parchi e giardini)”, la richiesta dovrà essere accompagnata da
una dettagliata perizia redatta da tecnico abilitato unitamente al progetto complessivo dell’area oggetto di
intervento redatto secondo le modalità di cui all’art. 25 (Art. 25 - Documentazione progettuale).

11. Gli abbattimenti di alberi sui quali si riscontrino nidificazioni in atto sono vietati nel periodo aprile-luglio
salvo casi di pericolo imminente e indifferibile o di comprovata necessità a procedere.

Art. 10 - Abbattimenti urgenti
1. Qualora fosse necessario procedere all’abbattimento urgente di una pianta oggetto di salvaguardia, al fine
di eliminare un pericolo imminente e a tutela dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario, o il
soggetto da esso formalmente delegato, dovrà intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di
sicurezza, inviando entro 48 ore al Responsabile dell’area tecnica una comunicazione circostanziata
dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento,
progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili
da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc). Tale comunicazione dovrà
essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare
evidenti gli elementi che hanno fatto presupporre l'immediato stato di pericolosità.

2. Nel caso in cui la pianta o le piante oggetto di salvaguardia ritenute instabili generino un livello di rischio
ritenuto inaccettabile e/o non mitigabile pur non evidenziando visivamente le cause che concorrono alla
determinazione della loro instabilità, il proprietario, o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà
allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato sulla base delle
competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza
comprensiva dell’analisi del rischio arboreo. La perizia dovrà indicare i dati rilevati e i parametri di riferimento
inerenti alla presenza di difetti e/o alterazioni biomeccaniche, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o
del fusto, che ne compromettono la stabilità.

3. I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da Ditte
specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono
tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente alla tutela del verde e
dell’ambiente, nonché l’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

4. L’Area tecnica comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà
compiere un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle cause addotte a giustificazione
dell’abbattimento effettuato con carattere d’urgenza.
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5. Qualora l’Area tecnica rilevi l’inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l’abbattimento per
motivi di urgenza l’abbattimento sarà considerato non autorizzato e come tale sanzionato.

Art. 11 - Potature di alberi e arbusti e ceduazione ceppaie
1. Le potature dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore
a 10 cm e praticando i tagli alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più
giovani ramificazioni apicali. L’intervento dovrà essere eseguito con la tecnica del “taglio di ritorno”
consistente nell’accorciamento, di norma contenuto a 1/3 della lunghezza del ramo/branca, tramite
asportazione della porzione apicale del ramo/branca fino all'inserzione di un ramo secondario inferiore, con
un diametro di almeno 1/3 rispetto a quello asportato, che a sua volta assumerà la funzione di cima.

2. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi è pertanto
vietato l’impiego di tecniche e attrezzature (es. trinciatrici a lama o a coltello) che provochino slabbrature o
scortecciamento dei rami.

3. Gli interventi potranno essere effettuati come di seguito indicato:
    a. per le specie decidue nel solo periodo autunno-inverno, indicativamente dal 1° novembre al 21
         marzo;
    b. per le specie sempreverdi in tutti i periodi dell’anno;
    c. interventi su branche e rami secchi, tutto l’anno;
    d. i cespugli a fioritura primaverile potranno essere potati alla fine della fioritura, mentre i cespugli a
         fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre-febbraio); è ammesso il taglio internodale
         in corrispondenza di gemme;
    e. le potature di mantenimento in forma obbligata di siepi o alberi andranno preferibilmente eseguite
         nel corso della stagione vegetativa tramite rimozione dei getti annuali; è ammesso il taglio
         internodale.

4. Relativamente al punto “a” di cui al comma precedente, eventuali potature significative compiute in
epoche differenti dovranno essere debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile dell’area tecnica
(allegato 2), fermo restando che nel caso di accertate nidificazioni in corso esse sono vietate nel periodo
aprile-luglio.

5. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati a eseguire le potature quando le ramificazioni coprono o
rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la
potenza dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o
quando compromettono l’incolumità pubblica.

6. Per le ceppaie costituenti rivali in zona agricola è consentita la ceduazione periodica e regolare a condizione
che durante l’intervento venga rilasciato almeno un pollone per ogni ceppaia rimovibile l’anno successivo.

7. Qualora l’intervento di ceduazione delle ceppaie non rispetti i parametri di cui al precedente p.to 6 dovrà
essere presentata specifica istanza di autorizzazione debitamente motivata (Allegato 2), la mancata risposta
del Responsabile dell’area tecnica entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza costituisce autorizzazione
implicita in base alla ricorrenza del principio del silenzio–assenso.

8. Nel caso le potature o le ceduazioni interessino individui appartenente al genere Platanus dovranno essere
adottate le procedure vigenti in materia di contenimento del cancro colorato del platano (agente patogeno:
Ceratocystis fimbriata).

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Art. 12 - Capitozzatura di alberi
1. Sono rigorosamente vietate le capitozzature di alberi, vale a dire:
    a. il taglio eseguito negli internodi dei rami vivi di alberi che abbiano superato la fase di infanzia o che
        non siano allevati in forma obbligata;
    b. il taglio di rami vivi di diametro superiore a 10 cm eseguito in corrispondenza dell’inserzione di un
        ramo secondario quando quest’ultimo non abbia un diametro perlomeno pari a 1/3 del diametro di
        taglio;
    c. il taglio di rami vivi di diametro superiore a 10 cm eseguito direttamente sul fusto.

2. Sono comunque rigorosamente vietate tutte le potature che compromettono in maniera irreversibile il
portamento e l’equilibrio ormonale delle piante (come ad esempio la cimatura nelle piante del genere Cedrus
spp, Pinus spp e Abies spp o in altre conifere ornamentali).

3. Eventuali deroghe a quanto disposto ai commi precedenti possono essere concesse, previa espressione di
parere positivo o silenzio assenso del Responsabile dell’area tecnica formulato a seguito di presentazione di
specifica istanza di autorizzazione (allegato 3), nei seguenti casi:
    a. riduzione entro valori accettabili del rischio connesso all’albero con interventi a carico di rami vivi
         significativamente alterati o con inserzione debole, o di alleggerimento del carico gravante su
         porzioni compromesse dell’albero stesso, come attestato da relazione a firma di tecnico abilitato
         sulla base delle competenze specifiche attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi
         professionali di appartenenza;
    b. interventi di ricostruzione della chioma a seguito di stroncature per cause naturali o accidentali o per
         il recupero della forma naturale di un albero precedentemente capitozzato;
    c. avvio di una gestione a pollarding di un giovane albero;
    d. nel caso di specifici programmi colturali corredati da relazione a firma di tecnico abilitato sulla base
         delle competenze specifiche attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di
         appartenenza;
    e. nelle aree boscate, così come definite dall’art.42, comma 1, della L.r. n. 31 del 5 dicembre 2008, o
         dall’art.3 del D.Lgs 34/2018;
    f. interventi a carico della vegetazione che ricade negli ambiti di applicazione della normativa
         sovraordinata relativa alle infrastrutture di pubblica utilità (strade, linee elettriche, linee ferroviarie,
         ecc.);
    g. nelle zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette
         e alle aree militari;
    h. alberature dichiarate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale
         oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali;
    i. interventi sulla vegetazione così come disciplinati dal Regolamento comunale di polizia idraulica;
    j. casi debitamente documentati corredati da relazione a firma di un tecnico abilitato sulla base delle
         competenze specifiche attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di
         appartenenza.

4. In caso di alberi sottoposti a vincoli sovraordinati, lettere “e”, “f”, “g”, “h”, l’interessato ha l’obbligo di
richiedere, ove necessario, le relative autorizzazioni agli enti competenti da allegare all’istanza di cui al
precedente p.to 3.

5. È inoltre consentito, in deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2 e senza necessità di rilascio di
autorizzazione:
    a. la rimonda del secco;
    b. il pollarding di alberi già sottoposti a interventi regolari di rimozione dei rami avventizi sorti sulle
        teste di salice;
                                                                                                                  10
c. la potatura di mantenimento in forma obbligata di alberi singoli o in siepi.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo le ceduazioni delle ceppaie di cui al precedente
art.11 (Art. 11 - Potature di alberi e arbusti e ceduazione ceppaie) comma 6.

Art. 13 - Scelta delle specie per nuovi impianti
1. La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve
tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Le specie
consigliate da utilizzare si differenziano in base all’ambito di utilizzo:
    a. Zone ricadenti al Tessuto Urbano Consolidato, impiego di specie appartenenti all’allegato 6;
    b. Zone al di fuori del Tessuto Urbano Consolidato, impiego di specie appartenenti all’allegato 7.

2. È vietato l’impianto delle specie appartenenti alla lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di
monitoraggio, contenimento o eradicazione”, All. E della L.R. n. 10/2008 e s.m.i. tra cui si rammentano:
    - Acer negundo L.
    - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
    - Amorpha fruticosa L.
    - Bambuseae Kunth ex Dumort. [tutte le specie]
    - Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
    - Buddleja davidii Franch.
    - Catalpa Scop. [tutte le specie]
    - Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn.
    - Elaeagnus pungens Thunb.
    - Elaeagnus umbellata Thunb.
    - Ligustrum lucidum W.T.Aiton
    - Ligustrum ovalifolium Hassk
    - Ligustrum sinense Lour.
    - Lonicera japonica Thunb.
    - Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., inclusa P. inserta (A.Kern.) Fritsch
    - Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
    - Pinus nigra J.F.Arnold
    - Prunus serotina Ehrh.
    - Quercus rubra L.
    - Robinia L. [tutte le specie]
    - Rosa multiflora Thunb.
    - Rubus phoenicolasius Maxim.
    - Spiraea japonica L.f.
    - Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.
    - Triadica sebifera (L.) Small

3. In caso di inosservanza a quanto prescritto ai precedenti punti, oltre alla comminazione della relativa
sanzione è facoltà del Responsabile dell’area tecnica disporre la rimozione degli alberi e, ove opportuno, la
sostituzione con specie autoctone.

4. Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome “Colpo di fuoco batterico” (agente
patogeno: Erwinia amylovora), si consiglia di limitare l’impiego di:
    - Amelanchier Med.
    - Chaenomeles Lindl.
    - Cotoneaster Ehrh.
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-   Crataegus L. (es. biancospini, azzeruolo)
    -   Cydonia Mill. (es. melo cotogno)
    -   Eriobotrya Lindl. (es. nespolo del Giappone)
    -   Malus Mill. (meli)
    -   Mespilus L. (es. nespolo comune)
    -   Photinia davidiana (Decne.) Cardot
    -   Pyracantha Roem (es. agazzino)
    -   Pyrus L. (peri)
    -   Sorbus L. (sorbi)

5. È comunque consigliato su tutto il territorio comunale l’impiego di specie autoctone di cui all’allegato 7.

Art. 14 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica
Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente
e all’articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che
possono diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Misure preventive

2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al
massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita attraverso:
    - la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
    - l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
    - la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
    - l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura;
    - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
    - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da
         compattamento, impermeabilizzazione, deposito permanente di materiali, percolazione di sostanze
         dannose, ecc.

3. Tutto il materiale vivaistico messo a dimora, coltivato o commercializzato nel territorio comunale deve
essere provvisto di documentazione fitosanitaria obbligatoria ove prescritto dalle normative vigenti
(Regolamento (UE) 2016/2031).

4. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di
proprietà pubblica o di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria,
l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici
interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico
del proprietario.

Metodi di lotta

5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a
criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e
sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta
integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.

6. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare
prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica
                                                                                                                   12
d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati i fitofarmaci di minore impatto ambientale,
nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione
e smaltimento dei fitofarmaci.

7. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:
     c. efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
     d. registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
     e. bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
     f. scarso impatto ambientale (in particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle
         popolazioni di insetti utili);
     g. assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
     h. rispetto delle normative vigenti in materia.

8. È vietato, salvo casi adeguatamente motivati, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura,
onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

9. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la
dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

10. È opportuno delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non
addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

11. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di impiegare prodotti fitosanitari devono informare
preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o
biologici.

12. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno
essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti
chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso,
dovranno essere vietate.

Misure di lotta obbligatoria

13. Gli interventi di lotta obbligatoria sono stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con
appositi Decreti.
14. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti
patologie:
    - cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis fimbriata);
    - colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora);

15. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio
Fitosanitario Regionale.

Avversità per le quali può essere stabilito l’obbligo di lotta sul territorio comunale

16. Il Responsabile dell’area tecnica può, a mezzo di ordinanze apposite, su prescrizione o parere favorevole
degli enti preposti, ordinare la lotta obbligatoria contro specifiche avversità qualora nel territorio comunale
si verificassero gravi epidemie o focolai consistenti.

17. Allo stesso modo l’Amministrazione comunale potrà, a mezzo di apposite ordinanze, su prescrizione o
parere favorevole degli enti preposti, ordinare misure di monitoraggio, contenimento o eradicazione di
specie vegetali invasive o dannose per la salute umana.

Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

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18. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali Processionaria del pino
(Traumatocampa phytiocampa), Tingide (Corythuca ciliata), Metcalfa (Metcalfa pruinosa), Limantria
(Lymantria dispar), Euproctis (Euproctis chrysorrhoea), Ifantria americana (Hyphantria cunea), Litosia (Litosia
caneola), vespe (Vespa vulgaris) e calabroni (Vespa crabro), Betilide (Scleroderma domesticum), Piralide del
bosso (Cydalima perspectalis), Cimice asiatica (Halyomorpha halys) ecc., e contenerne le infestazioni,
debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie
misure di protezione.

Diserbo

19. Il diserbo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano è da
eseguirsi secondo le modalità prescritte dalle “Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione
Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” di cui alla D.G.R.1376 dell’11/3/2019, sulla
base di un piano redatto da un consulente abilitato ai sensi della 128/2009/CEE.

Art. 15 - Alberi, arbusti e complessi arborei e/o arbustivi di notevole interesse
1. Sono considerati di notevole interesse gli alberi, gli arbusti, i complessi arborei e/o arbustivi che
possiedono perlomeno una delle seguenti caratteristiche:
    - alberi con diametro del tronco misurato a 1,30 m da terra maggiore o uguale a 80 cm (251 cm di
       circonferenza);
    - alberi con diametro del tronco misurato a 1,30 m da terra maggiore o uguale a 100 cm (315 cm di
       circonferenza) per specie a rapido accrescimento quali: Acer negundum, Ailanthus glandulosa, Albizia
       julibrissin, Broussonetia papyrifera, Chamaecyparis spp., Cupressocyparis leilandii, Cupressus
       arizonica, Populus hybrida, Populus nigra var. Italica, Robinia pseudoacacia, Salix spp. (salici specie
       varie con esclusione di Salix alba);
    - si caratterizzano per appartenere a specie botaniche rare nel contesto territoriale;
    - con la loro presenza esprimono testimonianza di accadimenti storici o eventi legati alle tradizioni
       locali;
    - si possono considerare annessi fondamentali a edifici di valore architettonico.

2. Sono altresì considerati di notevole interesse gli alberi e i complessi arborei individuati nell’ambito
Censimento degli alberi monumentali della Provincia di Mantova (allegato 8) o di altri censimenti regionali o
nazionali.

3. Sarà cura dell’Amministrazione comunale realizzare un censimento delle alberature che rispondano ai
requisiti di interesse di cui sopra presenti sul territorio comunale.

4. Una volta individuati, gli alberi, gli arbusti e i complessi arborei e/o arbustivi di interesse verranno posti
sotto speciale tutela che ne comporta l’assoluta intangibilità a eccezione di interventi mirati al mantenimento
del loro buono stato vegetativo, di difesa fitosanitaria, di conservazione in condizioni di rischio tollerabile.

5. L’albero o l’arbusto morto, singolo o appartenente a complessi tutelati ai sensi del presente articolo, dovrà
essere conservato con funzione testimoniale e di “albero habitat” previa eventuale esecuzione di interventi
di riduzione del rischio entro valori tollerabili. Un nuovo esemplare della medesima specie o, se
espressamente vietata ai sensi dell’art. 13 (Art. 13 - Scelta delle specie per nuovi impianti), di specie
consentite dalle medesime potenzialità di crescita, dovrà essere posto a dimora, e preso in carico sino ad
avvenuto attecchimento, nelle immediate vicinanze del soggetto morto o, in caso di mancanza di spazio, nel
medesimo parco, giardino, appezzamento agricolo o particella catastale, coerentemente alla collocazione del
soggetto morto.

                                                                                                              14
6. Gli abbattimenti, previa valutazione di tutte le possibili alternative ragionevolmente praticabili, saranno
consentiti in caso di:
    - impossibilità di ricondurre i soggetti tutelati entro livelli di rischio accettabile per persone o cose;
    - documentate ragioni di pubblica utilità;
    - alberi o arbusti appartenenti a complessi tutelati nel caso in cui la sostituzione sia finalizzata alla
         preservazione del complesso nel tempo.

7. In caso di abbattimento di alberi o arbusti tutelati ai sensi del presente articolo è fatta obbligo la
sostituzione con soggetti della medesima specie, purché non espressamente vietata ai sensi dell’art. 13 (Art.
13 - Scelta delle specie per nuovi impianti), o di specie consentite dalle medesime potenzialità di crescita,
nella medesima posizione.

8. Nel caso di complessi arborei e/o arbustivi qualora la sostituzione del singolo individuo arrechi pregiudizio
al complesso stesso, si potrà differire la reintegrazione al momento della sostituzione di tutti gli esemplari.

9. Tutti gli interventi a carico di alberi, arbusti o complessi arborei e/o arbustivi di notevole interesse sono
soggetti ad autorizzazione del Responsabile dell’area tecnica previa presentazione di apposita istanza
(allegato 4) da parte del proprietario, o altro soggetto dallo stesso delegato, con allegata perizia di tecnico
abilitato che dia conto degli interventi arboricolturali posti in essere in conformità col presente articolo. La
mancata risposta del Responsabile dell’area tecnica entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
costituisce autorizzazione implicita in base alla ricorrenza del principio del silenzio–assenso.

Art. 16 - Distanze minime di impianto e accessori per l’attecchimento
1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei
regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica in materia di distanze di impianto
minime, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione di alberi
o arbusti abbattuti, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime di impianto misurate dal centro
del fusto:
     - edifici e altri alberi (esistenti o da porre a dimora):

                                                                    Distanza       Distanza
                                                                   minima da      minima da
                    Classi di grandezza*
                                                                   altri alberi   manufatti
                                                                       (m)           (m)
                    Prima                                                8             6
                    Seconda                                              6             6
                    Terza e quarta (comprese cultivar di
                    alberi di prima e seconda grandezza a               3              3
                    portamento colonnare)
                    Arbusti e piccoli alberi da frutto                 1,5            1,5
                * Riferimento allegato 6

        Sono ammesse deroghe alle distanze in tutti quei casi in cui la messa a dimora di alberature è
        finalizzata alla realizzazione di formazioni vegetali lineari (Art. 30 - Formazioni vegetali lineari), fasce
        di mitigazione o per specifiche finalità progettuali opportunamente motivate e comunque oggetto di
        autorizzazione da parte degli uffici preposti.

    -   da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione
        e/o elettriche dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente;
    -   da utenze sotterranee: minimo 3 m;
                                                                                                                 15
-   da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m.

2. Oltre al rispetto delle distanze sopra indicate, ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la
disponibilità di una superficie permeabile minima circostante il tronco; tale superficie è individuata come
segue:
    - raggio di 3 m dal colletto per le specie di prima e seconda grandezza;
    - raggio di 1,5 m dal colletto per tutte le altre specie.

3. Nel caso di dimostrata impossibilità di reimpianto di esemplari arborei all'interno del lotto nel rispetto
delle distanze prescritte nel presente articolo, esse andranno poste a dimora in altro luogo stabilito di
comune accordo col Responsabile dell’area tecnica. È in ogni caso facoltà del Responsabile dell’area tecnica
l’indicazione delle specie da porre a dimora.

4. Nella scelta delle specie arboree si dovranno sempre considerare le potenzialità di sviluppo tanto
dell’apparato radicale quanto della chioma.

5. Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l’impianto di alberature stradali all’interno
dei centri abitati in deroga all’art.892 del Codice Civile e al presente Regolamento per quanto riguarda le
distanze dai confini, tale deroga vale anche per tutte le alberature pubbliche esistenti.

6. Nei nuovi impianti realizzati in aree pubbliche è fatto obbligo di porre in opera adeguati tutoraggi e sistemi
di protezione del fusto che andranno rimossi ad avvenuta affermazione degli alberi. Andrà inoltre prevista la
posa di un impianto di irrigazione o di un adeguato programma di irrigazioni di soccorso (previa posa di tubo
drenante).

7. Nel caso di inosservanza a quanto prescritto nel presente articolo è facoltà del Responsabile dell’area
tecnica pretendere il riposizionamento del materiale vegetale.

Art. 17 - Aree di pertinenza delle alberature esistenti
1. L’area di pertinenza delle alberature esistenti è la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in
condizioni soddisfacenti, essa varia in funzione delle dimensioni ed è misurata come segue dal centro del
tronco o della ceppaia:

                                Altezza della pianta           Raggio area di
                                  non potata (m)                pertinenza
                                                                    (m)
                                         > 25                      4,50
                                        15-25                      3,50
                                         8-15                      2,50
3. Le aree di pertinenza sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggette a interventi di
scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato.

In particolare, nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato:
    - il transito di mezzi pesanti a eccezione di situazioni di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve
         durata; nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata dovrà essere protetta
         dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto;
    - versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) e nel caso in cui le sostanze versate provochino la
         morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità
         indicate nell’allegato 9 del presente Regolamento;
    - provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
    - impermeabilizzare la superficie in difformità rispetto a quanto previsto nel presente articolo;
    - riportare ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 15 cm;
    - asportare terreno per uno spessore superiore a 15 cm;
    - depositare, se non provvisoriamente, materiali di qualsiasi tipo (per attività industriali o artigianali in
         genere, cantieri ecc);
    - interporre strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.
    - l’esecuzione di scavi con mezzi meccanici salvo quanto riportato al successivo art. 16.

4. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni che,
comunque, non potranno prevedere modifiche di quota superiori a 15 cm, in più o in meno, rispetto al piano
originario.

5. Nelle aree di pertinenza delle alberature sono consentite:
    a. Pavimentazioni superficiali permeabili, prevedendo comunque una permeabilità profonda attraverso
         una corona circolare di minimo 50 cm dal colletto.
    b. Pavimentazioni superficiali semipermeabili, prevedendo comunque una permeabilità profonda
         attraverso una corona circolare di terreno nudo avente raggio, misurato a partire dalla tangente al
         colletto, delle dimensioni di seguito riportate.

                                                                  Raggio corona circolare
                       Tipologia di esemplare arboreo
                                                                   di terreno nudo (m)
                       Alberi di notevole interesse                         3
                       Alberi di I e II grandezza                           2
                       Alberi di III grandezza e arbusti                    1

6. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, il proprietario, o
un soggetto da esso formalmente delegato, potrà formulare una richiesta di deroga al Responsabile dell’area
tecnica corredata della documentazione di cui all’ Art. 25 - Documentazione progettuale.

7. In caso di inosservanza a quanto prescritto nel presente articolo è facoltà del Responsabile dell’area tecnica
pretendere la demolizione delle opere eseguite e la contestuale rimessa in pristino dell’area o ricostruzione
nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                                                                                                                 17
PARTE 3 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE
Art. 18 - Lavori di scavo
1. Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura da effettuarsi all’interno delle aree di pertinenza degli alberi,
non assoggettati a permesso di costruire, comunicazione inizio lavori (CILA), segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), o altro procedimento equivalente, devono essere preventivamente autorizzati dal
Responsabile dell’area tecnica mediante domanda con allegata planimetria del luogo, in scala adeguata, in
cui sia riportata la vegetazione presente, corredata da una relazione tecnica in cui siano indicate le
caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell’intervento
(allegato 5).

Il comune avrà 30 giorni di tempo per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione trascorsi i quali la domanda sarà
da intendersi accettata (silenzio assenso).

2. L’esecuzione di scavi nelle aree di pertinenza degli alberi con mezzi meccanici è vietata (a eccezione delle
tecniche no-dig). Sono permessi gli scavi a mano o con vanga ad aria compressa (tipo Air Spade) o con
aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In tale
situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento; le radici più grosse dovranno
essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano e utilizzo di spingitubo senza provocare
ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

In ogni caso, anche al di fuori dell’area di pertinenza dell’albero tutte le radici con funzione di ancoraggio
della pianta, indicativamente con diametro > 5 cm, dovranno essere salvaguardate.

3. In occasione di interventi di scavo, o di qualsiasi intervento che possa danneggiare le piante, è facoltà del
Responsabile dell’area tecnica richiedere la presenza di un tecnico arboricoltore abilitato, sulla base delle
competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza, con
funzione di direttore operativo per le opere a verde che sovrintenda alle lavorazioni e che al termine delle
stesse attesti le condizioni di stabilità e vigoria delle piante, nel breve e medio termine, rispetto alle condizioni
antecedenti ai lavori.

Il direttore operativo per le opere a verde avrà facoltà di:
     - approvare tecniche di scavo difformi dal presente Regolamento previa comunicazione agli uffici
          comunali competenti;
     - disporre il taglio e l’eventuale trattamento con anticrittogamici di radici di diametro > 5 cm.

4. Eventuali deroghe al divieto di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi potranno
essere concesse dal Responsabile dell’area tecnica per:
    - scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti
        tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono
        stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
    - scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su
        un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non
        consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;
    - adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di
        pubblica incolumità;
    - ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a
        condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme
        e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente sia soggetta ad
        interventi di manutenzione straordinaria è necessario procedere alla demolizione della porzione di
        pavimentazione circostante il colletto della pianta, utile per il mantenimento di un’area permeabile
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