PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA: REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE - Arezzo, 13 aprile 2013 Domenico Stirparo Responsabile del Gruppo AIIPA ...
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Arezzo, 13 aprile 2013 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA: REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE Domenico Stirparo Responsabile del Gruppo AIIPA – IV gamma Associazione Prodotti Vegetali
STRUTTURA DI AIIPA Circa 300 aziende associate 14 settori merceologici 6 Associazioni di settore (+ IIAS e ANCIT): 1. Nutrizione e Salute (Alimenti prima infanzia e prodotti dietetici, Integratori alimentari e prodotti salutistici, Edulcoranti), 2. Surgelati, 3. Caffè, 4. Prodotti Vegetali (Derivati del pomodoro, Conserve di frutta e ortaggi, Succhi e nettari di frutta e ortaggi, Confetture, marmellate, gelatine e prodotti affini, Vegetali in olio, aceto o salamoia e specialità affini, Prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, Funghi), 5. Preparazioni Alimentari (Brodi, minestre, estratti e prodotti affini, Salse, sughi e condimenti, Prodotti per gelato, Prodotti di gastronomia, Preparati per torte, pizze, dessert, bevande e affini, Lieviti, Prodotti della panificazione e affini) 6. Prodotti Alimentari (Tè, estratti e bevande di tè, Camomilla ed erbe infusionali, Spezie ed erbe aromatiche, Chips e snacks , Miele e altri prodotti dell’alveare, Involucri naturali per salumi)
ORTOFRUTTICOLI: GAMME DI PRODOTTO I GAMMA: ortofrutticoli freschi tal quali, commercializzati allo stato sfuso, o avvolti da involucri protettivi, o preconfezionati senza particolari manipolazioni II GAMMA: ortofrutticoli in conserva – sottoli, sottaceti, salamoie, marmellate e confetture, composte e preparazioni III GAMMA: ortofrutticoli congelati o surgelati, processati e non processati IV GAMMA: ortofrutticoli freschi, manipolati, lavati e pronti all’utilizzo V GAMMA: ortofrutticoli processati e refrigerati, non stabilizzati
LEGGE 77/2011 Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Art. 2 Definizione Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entita' atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva. Reg. CE 852/04 (Igiene) Art. 2, par. 1 lett. N) "prodotti non trasformati": prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
LEGGE 77/2011 Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Art. 3 Procedure di commercializzazione 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantita’ percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. 2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche' siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
LEGGE 77/2011 Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Art. 4 Disposizioni di attuazione Decreto MiPAAF + MSE e MinSalute, che definisca: 1. I parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma 2. I requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, 3. Le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE Art. 2 Definizioni Lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto, comprendente selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva; Distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto di quarta gamma, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unità, ivi comprese in particolare le attività di carico, scarico, deposito ed esposizione per la vendita al consumatore finale.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE PARAMETRI DEL CICLO PRODUTTIVO: 1. STABILIMENTI DI LAVORAZIONE La temperatura degli ambienti di lavorazione non deve superare i 14°C. La temperatura delle celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti deve essere inferiore agli 8°C, fatta eccezione per le materie prime che per loro natura possono essere conservate a temperature superiori. Durante il processo di lavorazione i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere sottoposti ad almeno due cicli di lavaggio.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE PARAMETRI DEL CICLO PRODUTTIVO: 2. REQUISITI DI PROCESSO E DI PRODOTTO IGIENE Microrganismi Piano di Limiti Metodo d’analisi Fase a cui si campionamento di riferimento applica il criterio n c m M E. Coli 5 2 100 1000 ISO 16649-1 o 2 Processo di ufc/g ufc/g lavorazione SANITA’ Salmonella 5 0 Assente in 25g EN/ISO 6579 Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità Listeria 5 0 Assente in 25g1 EN/ISO 11290-1 Prima che gli alimenti monocytogenes non siano più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce 5 0 100 ufc/g2 EN/ISO 11290-23 Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE PARAMETRI DEL CONFEZIONAMENTO: ECOCOMPATIBILITA’ gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni. Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE PARAMETRI DELLA CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE: Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C. MANCA L’EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE Riporre le confezioni nel banco frigo Impiegare borse frigorifere per fare la spesa Se si acquistano alimenti refrigerati, congelati o surgelati, evitare lunghi periodi di rottura della catena del freddo Gestire correttamente il prodotto anche a livello domestico
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE Aggiunta di ingredienti Ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito. …e gli ingredienti non vegetali? Requisiti qualitativi Con riferimento ai requisiti qualitativi minimi di cui al regolamento (UE) n. 543/2011, per quanto applicabili ai prodotti di quarta gamma, sono ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto di quarta gamma.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE INFORMAZIONE AL CONSUMATORE A) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili: “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o “prodotto lavato e pronto da cuocere”. (Il termine “prodotto” può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso) B) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere; C) la dicitura: “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”;
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE INFORMAZIONE AL CONSUMATORE D) la dicitura: “consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. (Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra) E) l’indicazione del paese di origine o luogo di provenienza. L’indicazione del paese di origine o della dicitura sostitutiva è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola “x”, come individuata nell’allegato 3 - è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nei casi di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l’altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm. 5 E p h i n x 1 2 3 6 7 4 5
STATO DELL’ARTE 25 GIUGNO 2013: Approvazione da parte dell’EUROPA del decreto applicativo Firma dei Ministri Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore APPLICAZIONE: dopo12 mesi dall’entrata in vigore I prodotti non conformi potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte
ATTIVITA’ DI AIIPA AIIPA ha proposto e supportato lo sviluppo e l’approvazione della Legge 77/2011 AIIPA ha collaborato con i Ministeri nella redazione del decreto, costruito sulla falsariga delle Linee Guida associative (2003/2011) AIIPA segue presso i Ministeri e le Istituzioni competenti le tematiche di interesse della IV gamma (es. IVA, Nitrati nella rucola, Progetti di ricerca, Attività di comunicazione, Iniziative commerciali, ecc.)
Grazie Domenico Stirparo Specialista Affari Legali e Regolatori Responsabile Gruppo IV Gamma d.stirparo@aiipa.it – cell. 3346634466
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