PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA: REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE - Arezzo, 13 aprile 2013 Domenico Stirparo Responsabile del Gruppo AIIPA ...

Pagina creata da Gabriel Bartoli
 
CONTINUA A LEGGERE
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA: REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE - Arezzo, 13 aprile 2013 Domenico Stirparo Responsabile del Gruppo AIIPA ...
Arezzo, 13 aprile 2013

  PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI
       QUARTA GAMMA:
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE

         Domenico Stirparo
   Responsabile del Gruppo AIIPA – IV gamma

                              Associazione Prodotti Vegetali
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA: REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE - Arezzo, 13 aprile 2013 Domenico Stirparo Responsabile del Gruppo AIIPA ...
STRUTTURA DI AIIPA
Circa 300 aziende associate

14 settori merceologici

6 Associazioni di settore (+ IIAS e ANCIT):

        1. Nutrizione e Salute (Alimenti prima infanzia e prodotti dietetici, Integratori
alimentari e prodotti salutistici, Edulcoranti),
        2. Surgelati,
        3. Caffè,
        4. Prodotti Vegetali (Derivati del pomodoro, Conserve di frutta e ortaggi, Succhi e
nettari di frutta e ortaggi, Confetture, marmellate, gelatine e prodotti affini, Vegetali in olio,
aceto o salamoia e specialità affini, Prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, Funghi),
        5. Preparazioni Alimentari (Brodi, minestre, estratti e prodotti affini, Salse, sughi e
condimenti, Prodotti per gelato, Prodotti di gastronomia, Preparati per torte, pizze,
dessert, bevande e affini, Lieviti, Prodotti della panificazione e affini)
        6. Prodotti Alimentari (Tè, estratti e bevande di tè, Camomilla ed erbe infusionali,
Spezie ed erbe aromatiche, Chips e snacks , Miele e altri prodotti dell’alveare, Involucri
naturali per salumi)
ORTOFRUTTICOLI: GAMME DI PRODOTTO

I GAMMA: ortofrutticoli freschi tal quali, commercializzati allo stato sfuso, o
avvolti da involucri protettivi, o preconfezionati senza particolari
manipolazioni

II GAMMA: ortofrutticoli in conserva – sottoli, sottaceti, salamoie,
marmellate e confetture, composte e preparazioni

III GAMMA: ortofrutticoli congelati o surgelati, processati e non processati

IV GAMMA: ortofrutticoli freschi, manipolati, lavati e pronti all’utilizzo

V GAMMA: ortofrutticoli processati e refrigerati, non stabilizzati
LEGGE 77/2011
   Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la
       distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

                                                     Art. 2
                                                   Definizione

Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli
destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il
consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di
minima entita' atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione
articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio,
lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate,
con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
                                             Reg. CE 852/04 (Igiene)
                                               Art. 2, par. 1 lett. N)

   "prodotti non trasformati": prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che
   siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti,
   rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
LEGGE 77/2011
   Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la
       distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

                                    Art. 3
                      Procedure di commercializzazione

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati
singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E'
consentita l'eventuale aggiunta, in quantita’ percentualmente limitata definita
dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non
freschi o secchi.

2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo
l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche' siano
rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
LEGGE 77/2011
    Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la
        distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

                                                    Art. 4
                                          Disposizioni di attuazione

Decreto MiPAAF + MSE e MinSalute, che definisca:

1. I parametri chimico-fisici e igienico-sanitari

    del ciclo produttivo,

    del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare
    imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di
    settore,

    della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

2. I requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n.
1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili,

3. Le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

                                   Art. 2
                                 Definizioni

Lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto,
comprendente selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio,
asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con
eventuale utilizzo di atmosfera protettiva;

Distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto di quarta
gamma, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unità,
ivi comprese in particolare le attività di carico, scarico, deposito ed
esposizione per la vendita al consumatore finale.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI DEL CICLO PRODUTTIVO:

1. STABILIMENTI DI LAVORAZIONE

La temperatura degli ambienti di lavorazione non deve superare i 14°C.

La temperatura delle celle di conservazione delle materie prime, dei
semilavorati e dei prodotti finiti deve essere inferiore agli 8°C, fatta
eccezione per le materie prime che per loro natura possono essere
conservate a temperature superiori.

Durante il processo di lavorazione i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
devono essere sottoposti ad almeno due cicli di lavaggio.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

       PARAMETRI DEL CICLO PRODUTTIVO:

       2. REQUISITI DI PROCESSO E DI PRODOTTO

       IGIENE
       Microrganismi         Piano di         Limiti          Metodo d’analisi      Fase a cui si
                         campionamento                         di riferimento     applica il criterio
                           n          c     m       M
               E. Coli     5          2    100     1000       ISO 16649-1 o 2        Processo di
                                          ufc/g    ufc/g                             lavorazione
	
  
SANITA’
        Salmonella        5        0        Assente in 25g      EN/ISO 6579           Prodotti immessi sul
                                                                                      mercato durante il
                                                                                      loro periodo di
                                                                                      conservabilità
        Listeria          5        0        Assente in 25g1     EN/ISO 11290-1        Prima che gli alimenti
        monocytogenes                                                                 non siano più sotto il
                                                                                      controllo diretto
                                                                                      dell’operatore del
                                                                                      settore alimentare che
                                                                                      li produce
                          5        0        100 ufc/g2          EN/ISO 11290-23       Prodotti immessi sul
                                                                                      mercato durante il
                                                                                      loro periodo di
                                                                                      conservabilità
        	
  
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI DEL CONFEZIONAMENTO:

ECOCOMPATIBILITA’

gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere
conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il
mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da
contaminanti esterni.

Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno
essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura
idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta
differenziata e riciclo.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI DELLA CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE:

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della
distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una
temperatura inferiore a 8°C.

            MANCA L’EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

                   Riporre le confezioni nel banco frigo
               Impiegare borse frigorifere per fare la spesa
 Se si acquistano alimenti refrigerati, congelati o surgelati, evitare lunghi
                 periodi di rottura della catena del freddo
        Gestire correttamente il prodotto anche a livello domestico
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

                      Aggiunta di ingredienti

Ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è consentita l’aggiunta di
ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non
superiore al 40% in peso del prodotto finito.

…e gli ingredienti non vegetali?

                        Requisiti qualitativi

Con riferimento ai requisiti qualitativi minimi di cui al regolamento
(UE) n. 543/2011, per quanto applicabili ai prodotti di quarta
gamma, sono ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non
pregiudichino l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la
presentazione nell'imballaggio del prodotto di quarta gamma.
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

                   INFORMAZIONE AL CONSUMATORE

A) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e
chiaramente leggibili:

               “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o
               “prodotto lavato e pronto da cuocere”.

(Il termine “prodotto” può essere sostituito da una descrizione più specifica
dello stesso)

B) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;

C) la dicitura: “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”;
BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE

                             INFORMAZIONE AL CONSUMATORE

D) la dicitura: “consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e
comunque non oltre la data di scadenza”.

(Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella
confezione integra)

E) l’indicazione del paese di origine o luogo di provenienza.

L’indicazione del paese di origine o della dicitura sostitutiva è stampata con caratteri tipografici la cui parte
mediana - altezza della minuscola “x”, come individuata nell’allegato 3 - è pari o superiore a 1,2 mm ed è
apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nei casi di
imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l’altezza minima della x è pari
o superiore a 0,9 mm.

                              	
  5 E p h i n x
                             1	
  
                             2	
  
                             3	
  
                                                                                 6	
     7	
  
                           4	
  
                           5	
  
                              	
  
STATO DELL’ARTE

25 GIUGNO 2013: Approvazione da parte dell’EUROPA del decreto
applicativo

Firma dei Ministri

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore

APPLICAZIONE: dopo12 mesi dall’entrata in vigore

I prodotti non conformi potranno essere commercializzati fino a
esaurimento scorte
ATTIVITA’ DI AIIPA

AIIPA ha proposto e supportato lo sviluppo e l’approvazione
della Legge 77/2011

AIIPA ha collaborato con i Ministeri nella redazione del
decreto, costruito sulla falsariga delle Linee Guida
associative (2003/2011)

AIIPA segue presso i Ministeri e le Istituzioni competenti le
tematiche di interesse della IV gamma (es. IVA, Nitrati nella
rucola, Progetti di ricerca, Attività di comunicazione,
Iniziative commerciali, ecc.)
Grazie

         Domenico Stirparo

Specialista Affari Legali e Regolatori
 Responsabile Gruppo IV Gamma

d.stirparo@aiipa.it – cell. 3346634466
Puoi anche leggere