Ordinanza municipale concernente i cani - (Ris. mun. 167 del 7 aprile 2014)
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Casella postale 541 COMUNE DI 6814 Cadempino CADEMPINO www.cadempino.ch MUNICIPIO Ordinanza municipale concernente i cani (Ris. mun. 167 del 7 aprile 2014) Il Municipio di Cadempino richiamati: - la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell’11.02.2009; - l’art. 107 della Legge organica comunale (LOC); - gli art. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della LOC in conformità con i disposti dell’art. 192 LOC ordina Art. 1 La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il compor- Campo di applicazione tamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune. 1 Art. 2 Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costan- Responsabilità temente sull’animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell’attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell’ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni. 2 Quale detentore s’intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane. 3 È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsablità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell’animale la copertura deve essere estesa anche al detentore. 1 Art. 3 I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente Identificazione alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istituzioni dell’Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge. 2 Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip. 1 Art. 4 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi Corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.
Comune di Cadempino 2 Municipio 2 Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni. 1 Art. 5 La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (comp- Autorizzazione resi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale. 2 La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione. 3 L’autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita. 4 Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge. 1 Art. 6 Il Municipio verifica la conformità della struttura per la deten- Struttura di detenzione zione del cane nei casi previsti dalla legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati. 2 Eventuali spese saranno a carico del proprietario del cane. 1 Art. 7 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un Cani pericolosi comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso Definizione e obblighi o minacciato di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull’area pubblica, quanto sull’area privata aperta al pubblico transito. 2 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità. 3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all’adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. 4 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all’Ufficio del veterinario cantonale. 5 Eventuali spese saranno a carico del propritario del cane. 1 Art. 8 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le Fuga precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale. 2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.
Comune di Cadempino 3 Municipio 1 Art. 9 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle Disposizioni generali pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all’art. 10 della presente Ordinanza i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. 2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l’accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica. 3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente. 4 Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell’Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità. 1 Art. 10 Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, Aree di svago e di sfogo debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All’interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l’animale non possa nuocere a persone o ad altri animali e rispettare il relativo Regolamento. 2 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l’obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio. 1 Art. 11 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i Norme igenico-sanitarie mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario. 2 Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori. 3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei saccheti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
Comune di Cadempino 4 Municipio 4 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito. Art. 12 I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure Quiete pubblica al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti. 1 Art. 13 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è scono- Cani incustoditi sciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata. 2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l’avvio della corrispondente procedura contravvenzionale. 1 Art. 14 In caso di morte dell’animale dovranno essere rispettate le Morte dell’animale norme della Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l’obbligo di consegnare la carcassa dell’animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato. 2 La morte dell’animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa. Art. 15 I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Tassa Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale nel Comune di residenza pari a Fr. 100.—. 1 Art. 16 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa Sanzioni fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.—. 2 Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti: o inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS; o mancata frequenza ai corsi prescritti; o la mancata identificazione del cane tramite microchip; o il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio; o la fuga del cane; o il mancato uso della museruola; o la mancata raccolta degli escrementi; o il disturbo della quiete; o la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago; o l’accesso alle aree vietate. 3 L’importo minimo della multa per l’infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 250.—.
Comune di Cadempino 5 Municipio 4 Riservata l’applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC. Art. 17 Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia Disposizioni finali alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia. Art. 18 È abrogata l’Ordinanza municipale sui cani del 3 agosto 1978. Disposizioni abrogative Art. 19 La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore Entrata in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all’albo comunale dall’8 aprile 2014 all’8 maggio 2014 e riservati ventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Il Segretario: M. Lehner R. Sorci Le aggiunte dei cpv. 2 dell’art. 6 e cpv. 5 dell’art. 7 sono pubblicate all’albo comunale dal 6 giugno al 7 luglio 2014 ed entrano i vigoare a partire dal 15 luglio 2014. Contro l’aggiunta dei presenti cpv. è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione. Cadempino, 4 giugno 2014 Ris. mun. 257/02.06.2014
Puoi anche leggere