Ordinanza municipale concernente i cani - (Ris. mun. 167 del 7 aprile 2014)

Pagina creata da Claudia Serafini
 
CONTINUA A LEGGERE
Casella postale 541
COMUNE DI                                                               6814 Cadempino
CADEMPINO
                                                                        www.cadempino.ch
MUNICIPIO

                         Ordinanza municipale
                          concernente i cani
                               (Ris. mun. 167 del 7 aprile 2014)

                                   Il Municipio di Cadempino

richiamati:
- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell’11.02.2009;
- l’art. 107 della Legge organica comunale (LOC);
- gli art. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della LOC in conformità con i disposti
   dell’art. 192 LOC

                                          ordina

Art. 1                        La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il compor-
Campo di applicazione         tamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere
                              nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.
                              1
Art. 2                         Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costan-
Responsabilità                temente sull’animale e sono direttamente responsabili, in
                              solido, dell’attuazione delle disposizioni federali e cantonali
                              nell’ambito della specifica materia nonché delle presenti
                              disposizioni.
                              2
                               Quale detentore s’intende colui che si occupa abitualmente o
                              occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia
                              del cane.
                              3
                               È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza
                              assicurativa responsablità civile per coprire eventuali danni
                              causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di
                              franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale
                              dell’animale la copertura deve essere estesa anche al
                              detentore.

                              1
Art. 3                         I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente
Identificazione               alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le
                              Istituzioni dell’Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa
                              identificazione ai sensi di legge.
                              2
                               Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono
                              essere muniti di microchip.

                              1
Art. 4                         Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi
Corsi                         previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia
                              cantonali.
Comune di Cadempino                                                                         2
Municipio
                          2
                           Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di
                          cani di razze soggette a restrizioni.
                          1
Art. 5                     La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (comp-
Autorizzazione            resi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione
                          cantonale.
                          2
                           La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della
                          prescritta documentazione.
                          3
                           L’autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli
                          di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono
                          ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di
                          vita.
                          4
                           Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito
                          di trasferimento del proprietario, sono da notificare
                          immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di
                          legge.

                          1
Art. 6                     Il Municipio verifica la conformità della struttura per la deten-
Struttura di detenzione   zione del cane nei casi previsti dalla legge, direttamente o
                          tramite propri funzionari o altri incaricati.
                          2
                              Eventuali spese saranno a carico del proprietario del cane.

                          1
Art. 7                     Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un
Cani pericolosi           comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso
Definizione e obblighi    o minacciato di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri
                          animali.
                          Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di
                          museruola, tanto sull’area pubblica, quanto sull’area privata
                          aperta al pubblico transito.
                          2
                           È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al
                          Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa
                          determinare la sua pericolosità.
                          3
                           In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani
                          presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo
                          accertamento e se necessario all’adozione delle necessarie
                          misure di polizia urgenti.
                          4
                          Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal
                          Municipio all’Ufficio del veterinario cantonale.
                          5
                              Eventuali spese saranno a carico del propritario del cane.
                          1
Art. 8                     Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le
Fuga                      precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure
                          necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
                          2
                           La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove
                          sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli
                          organi di polizia cantonali e comunali.
Comune di Cadempino                                                                         3
Municipio
                           1
Art. 9                      È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle
Disposizioni generali      pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o
                           cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui
                           all’art. 10 della presente Ordinanza i cani di qualsiasi razza ed
                           indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio,
                           in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri
                           animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le
                           precauzioni necessarie affinché l’animale non possa sfuggirgli o
                           nuocere alle persone o ad altri animali.
                           2
                            Il Municipio può proibire in ogni tempo l’accesso ai cani, anche
                           se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o
                           giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente
                           segnaletica.
                           3
                            I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti
                           soltanto individualmente.
                           4
                            Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i
                           cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da
                           soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di
                           confine, dell’Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia,
                           durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità.

                           1
Art. 10                     Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani,
Aree di svago e di sfogo   debitamente delimitate o eventualmente recintate e
                           adeguatamente segnalate al pubblico. All’interno delle stesse i
                           cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è
                           comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in
                           particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l’animale
                           non possa nuocere a persone o ad altri animali e rispettare il
                           relativo Regolamento.
                           2
                            I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta
                           campagna (aree di sfogo) hanno l’obbligo di esercitare una
                           costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il
                           detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
                           necessarie affinché l’animale non possa nuocere o importunare
                           altre persone o animali, in particolare attraverso una costante
                           sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il
                           guinzaglio.

                           1
Art. 11                     Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i
Norme igenico-sanitarie    mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli
                           escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto
                           al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a
                           scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in
                           possesso del materiale necessario.
                           2
                            Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a
                           disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
                           3
                            Gli escrementi, debitamente chiusi nei saccheti, devono venir
                           depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o,
                           in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
Comune di Cadempino                                                                        4
Municipio
                      4
                       Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri
                      animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o
                      aperte al pubblico transito.

Art. 12               I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure
Quiete pubblica       al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del
                      vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).
                      Restano riservate le disposizioni dell’Ordinanza municipale sulla
                      repressione dei rumori molesti.
                      1
Art. 13                I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è scono-
Cani incustoditi      sciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società
                      di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con
                      competenza analoga o delegata.
                      2
                       In caso di successiva reperibilità del proprietario o del
                      detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste
                      a loro carico, riservato l’avvio della corrispondente procedura
                      contravvenzionale.

                      1
Art. 14                In caso di morte dell’animale dovranno essere rispettate le
Morte dell’animale    norme della Legge di applicazione all’Ordinanza federale
                      concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale
                      (LAOERA). Il proprietario ha quindi l’obbligo di consegnare la
                      carcassa dell’animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad
                      un Centro di cremazione autorizzato.
                      2
                       La morte dell’animale deve inoltre essere annunciata dal
                      proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15               I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel
Tassa                 Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale nel
                      Comune di residenza pari a Fr. 100.—.

                      1
Art. 16                Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa
Sanzioni              fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.—.
                      2
                          Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

                      o inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica
                        (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
                      o mancata frequenza ai corsi prescritti;
                      o la mancata identificazione del cane tramite microchip;
                      o il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
                      o la fuga del cane;
                      o il mancato uso della museruola;
                      o la mancata raccolta degli escrementi;
                      o il disturbo della quiete;
                      o la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
                      o l’accesso alle aree vietate.
                      3
                      L’importo minimo della multa per l’infrazione relativa alla
                      mancata raccolta degli escrementi è di fr. 250.—.
Comune di Cadempino                                                                             5
Municipio
                               4
                                Riservata l’applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è
                               disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 17                        Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia
Disposizioni finali            alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18                        È abrogata l’Ordinanza municipale sui cani del 3 agosto 1978.
Disposizioni abrogative

Art. 19                        La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore
Entrata in vigore              trascorso il periodo di pubblicazione all’albo comunale dall’8
                               aprile 2014 all’8 maggio 2014 e riservati ventuali ricorsi ai sensi
                               dell’art. 208 LOC.

                                        PER IL MUNICIPIO
                            Il Sindaco:                  Il Segretario:

                            M. Lehner                    R. Sorci

Le aggiunte dei cpv. 2 dell’art. 6 e cpv. 5 dell’art. 7 sono pubblicate all’albo comunale dal 6
giugno al 7 luglio 2014 ed entrano i vigoare a partire dal 15 luglio 2014.
Contro l’aggiunta dei presenti cpv. è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato entro
il periodo di pubblicazione.

Cadempino, 4 giugno 2014
Ris. mun. 257/02.06.2014
Puoi anche leggere