12 e 13 gennaio "Corso per Conduttori di Piattaforme di Lavoro Elevabili (P.L.E - Cestelli)"
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12 e 13 gennaio “Corso per Conduttori di Piattaforme di Lavoro Elevabili (P.L.E. – Cestelli)” L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono le seguenti: 1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 2. Gru a torre, mobili e per autocarro 3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo 4. Trattori agricoli o forestali 5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili 6. Pompa per calcestruzzo
La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”. Descrizione del progetto formativo: Il corso fornirà ai lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori, gli elementi per la gestione e la conduzione in sicurezza del mezzo. Il corso è conforme all’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 relativo all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e macchinari. Contenuti: Modulo Giuridico – Normativo (1 ora) Presentazione del Corso Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs.81/08). Responsabilità dell’operatore. Modulo Tecnico (3 ore) Categorie di PLE Componenti Strutturali Dispositivi di comando e di sicurezza Controlli da effettuare prima dell’utilizzo DPI specifici da utilizzare con le PLE Modalità di utilizzo il sicurezza e rischi Procedure operative di salvataggio Modulo Pratico (6 ore) Modulo pratico per PLE con e senza stabilizzatori Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi
didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE). Attestati di abilitazione: Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso. Calendario Lezioni: Martedì 12/01/2020 dalle ore 14:30 e Mercoledì 13/01/2020 dalle ore 14:30 SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO (Modulo Teorico): UNIMPRESA CHIETI – Via D. Spezioli (Gall. Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH) SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO (Modulo Pratico): Campo prova sito in Pescara. INFO E PRENOTAZIONI: UNIMPRESA CHIETI – Tel. 0871/411530 – @: info@abruzzoconsulting.it Autotrasporti. Divieti circolazione 2021
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il calendario dei divieti di circolazione per il 2021 per i mezzi pesanti. E’ opportuno evidenziare che per i primi mesi dell’anno i divieti riguardano solo i giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 quindi, per i primi giorni di gennaio, i divieti di circolazione sono: venerdì 1, domenica 3, mercoledì 6, domenica 10. Questo è il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate per il 2021: GENNAIO Venerdì 1 gennaio 9.00-22.00 Domenica 3 gennaio 9.00-22.00 Mercoledì 6 gennaio 9.00-22.00 Domenica 10 gennaio 9.00-22.00 Domenica 17 gennaio 9.00-22.00 Domenica 24 gennaio 9.00-22.00
Domenica 31 gennaio 9.00-22.00 FEBBRAIO Domenica 7 febbraio 9.00-22.00 Domenica 14 febbraio 9.00-22.00 Domenica 21 febbraio 9.00-22.00 Domenica 28 febbraio 9.00-22.00 MARZO Domenica 7 marzo 9.00-22.00 Domenica 14 marzo 9.00-22.00 Domenica 21 marzo 9.00-22.00 Domenica 28 marzo 9.00-22.00 APRILE Venerdì 2 aprile 14.00-22.00
Sabato 3 aprile 9.00-16.00 Domenica 4 aprile 9.00-22.00 Lunedì 5 aprile 9.00-22.00 Martedì 6 aprile 9.00-14.00 Domenica 11 aprile 9.00-22.00 Domenica 18 aprile 9.00-22.00 Domenica 25 aprile 9.00-22.00 MAGGIO Sabato 1 maggio 9.00-22.00 Domenica 2 maggio 9.00-22.00 Domenica 9 maggio 9.00-22.00 Domenica 16 maggio 9.00-22.00 Domenica 23 maggio 9.00-22.00
Domenica 30 maggio 9.00-22.00 GIUGNO Mercoledì 2 giugno 7.00-22.00 Domenica 6 giugno 7.00-22.00 Domenica 13 giugno 7.00-22.00 Domenica 20 giugno 7.00-22.00 Domenica 27 giugno 7.00-22.00 LUGLIO Sabato 3 luglio 8.00-16.00 Domenica 4 luglio 7.00-22.00 Sabato 10 luglio 8.00-16.00 Domenica 11 luglio 7.00-22.00 Sabato 17 luglio 8.00-16.00
Domenica 18 luglio 7.00-22.00 Venerdì 23 luglio 16.00-22.00 Sabato 24 luglio 8.00-16.00 Domenica 25 luglio 7.00-22.00 Venerdì 30 luglio 16.00-22.00 Sabato 31 luglio 8.00-16.00 AGOSTO Domenica 1 agosto 7.00-22.00 Venerdì 6 agosto 16.00-22.00 Sabato 7 agosto 8.00-22.00 Domenica 8 agosto 7.00-22.00 Venerdì 13 agosto 16.00-22.00 Sabato 14 agosto 8.00-22.00
Domenica 15 agosto 7.00-22.00 Sabato 21 agosto 8.00-16.00 Domenica 22 agosto 7.00-22.00 Sabato 28 agosto 8.00-16.00 Domenica 29 agosto 7.00-22.00 SETTEMBRE Domenica 5 settembre 7.00-22.00 Domenica 12 settembre 7.00-22.00 Domenica 19 settembre 7.00-22.00 Domenica 26 settembre 7.00-22.00 OTTOBRE Domenica 3 ottobre 9.00-22.00 Domenica 10 ottobre 9.00-22.00
Domenica 17 ottobre 9.00-22.00 Domenica 24 ottobre 9.00-22.00 Domenica 31 ottobre 9.00-22.00 NOVEMBRE Lunedì 1 novembre 9.00-22.00 Domenica 7 novembre 9.00-22.00 Domenica 14 novembre 9.00-22.00 Domenica 21 novembre 9.00-22.00 Domenica 28 novembre 9.00-22.00 DICEMBRE Domenica 5 dicembre 9.00-22.00 Mercoledì 8 dicembre 9.00-22.00 Domenica 12 dicembre 9.00-22.00
Domenica 19 dicembre 9.00-22.00 Sabato 25 dicembre 9.00-22.00 Domenica 26 dicembre 9.00-22.00 Rettifica Regione Abruzzo. I “saldi” di fine inverno partiranno il 4 gennaio 2021 Con Determinazione n. 48/DPH007 del 28 dicembre 2020 è stato rettificato il giorno di inizio dei saldi invernali 2021 stabilendo che le vendite di fine stagione invernale inizieranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni. Con Determinazione n. 46/DPH007 del 11 dicembre 2020 sono stati stabiliti i periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi: vendite di fine stagione invernale dal 5 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni;
vendite di fine stagione estiva, si rinvia ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi estivi 2021 previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e in considerazione dell’andamento dell’epidemia da COVID -19. Determinazione n. 46/DPH007 del 11 dicembre 2020 Determinazione n. 48/DPH007 del 28.12.2020 – Rettifica inizio saldi invernali 2021 FONTE: regione.abruzzo.it FELICE NATALE E SERENO ANNO NUOVO DA UNIMPRESA NELL’ANNO DEL COVID-19
Autocertificazione: ecco il modulo (editabile) da scaricare per spostarsi durante le festività natalizie Dal 24 dicembre al 6 gennaio servirà il modulo di autocertificazione per spostarsi. Nei giorni di zona rossa (24, 26, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) bisognerà averlo con sé ogni volta che si esce di casa, mentre in quelli di zona arancione (28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio) servirà solo quando ci si sposta oltre i confini del proprio Comune. Modello_autodichiarazione_editabile_Natale_2020Download COVID. Tutte le disposizioni del DPCM di Natale
COSA SUCCEDERÀ DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO – Ecco quanto deciso: L’Italia sarà tutta in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (cioè 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, più 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), Negli altri giorni, lavorativi (28, 29, 30 e 4), l’Italia sarà in un’unica zona arancione ZONA ROSSA: 24, 25, 26, 27 e 31 DICEMBRE 2020 1, 2, 3, 5 e 6 GENNAIO 2021 ZONA ARANCIONE: 28, 29 e 30 DICEMBRE 2020 4 GENNAIO 2021 PRANZI E CENE DELLE FESTE – Introdotta la deroga “dei due commensali”: sia nelle giornate rosse che in quelle arancioni sarà consentito a un massimo di due persone non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private una
sola volta al giorno fra le ore 5.00 e le ore 22.00. Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14 e le persone con disabilità, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Non è previsto alcun anticipo del coprifuoco rispetto a quello stabilito finora alle ore 22 GLI SPOSTAMENTI Tutta Italia in zona rossa negli giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27; 31, 1, 2, 3; 5 e 6 gennaio). Questo significa vietato ogni spostamento anche nel proprio comune (salvo le consuete ragioni di necessità). Vietati anche gli spostamenti nelle seconde case fuori regione. Tutta Italia in zona arancione nei giorni lavorativi (28, 29, 30 e 4 gennaio). Libera la circolazione ma solo all’interno del proprio comune. NEGOZI Tutta Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27; 31, 1, 2, 3; 5 e 6 gennaio). Quindi negozi chiusi, salvo – come nei precedenti decreti – attività di vendita di generi alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e benzinai oltre a lavanderie e parrucchieri. Chiusi i centri estetici. Tutta Italia in zona arancione nei giorni lavorativi (28, 29, 30 e 4 gennaio). Qui i negozi resteranno aperti fino alle ore 21. BAR E RISTORANTI
Tutta Italia in zona rossa negli giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, e 31, 1, 2, 3, 5 e 6). Quindi bar e ristoranti chiusi. In ogni caso, resteranno consentiti asporto e domicilio fino alle ore 22. Tutta Italia in zona arancione nei giorni lavorativi (28, 29, 30 e 4 gennaio). Anche nello scenario “arancione”, come da precedenti Dpcm, i bar resteranno chiusi. In ogni caso, resteranno consentiti asporto e domicilio fino alle ore 22. DEROGHE PER I PICCOLI COMUNI – È consentito lo spostamento dai paesi con meno di 5mila abitanti, e entro un determinato raggio chilometrico (30 km). Ma è escluso lo spostamento verso i capoluoghi di provincia, anche se si trovano entro un raggio di 30 km. MESSA – Si potrà uscire per andare a Messa. ATTIVITÀ SPORTIVA – Nelle zone rosse sarà consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione, mentre quella sportiva è possibile all’aperto ma solo in forma individuale
Covid-19, online il documento tecnico per la prevenzione nelle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing La nuova pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità in collaborazione con l’Inail, integra le indicazioni generali fornite in maggio per il contenimento del contagio
nel settore della cura alla persona. È online il nuovo documento tecnico che contiene indicazioni per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, intesa come micropigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente e tricopigmentazione. La pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Inail, prende spunto dal documento relativo a parrucchieri, barbieri e centri estetici pubblicato in maggio, integrato dalle specifiche attività del settore tatuaggio, dermopigmentazione e piercing che, pur mantenendo elementi in comune relativi alla modalità di lavoro a distanza ravvicinata dal cliente, presentano particolari caratteristiche intrinseche e maggiore invasività. Per quanto riguarda le misure di sistema e le misure organizzative generali, l’approfondimento rimanda a quanto già riportato nel documento dello scorso maggio, in cui sono riportate anche alcune indicazioni per gli operatori che effettuano micropigmentazione. La disinfezione delle attrezzature non monouso. Il tatuatore/dermopigmentatore/piercer, come l’estetista, lavora in ambienti generalmente singoli e/o separati (box o cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici, alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale. Ove possibile, è consigliato l’uso di macchine per tatuare completamente autoclavabili. Tutte le attrezzature non monouso che non possono essere inserite in autoclave (macchina tatuatrice non autoclavabile, lampada, cavi, alimentatori…), devono essere protette da appositi copricavi, guaine o custodie, da sostituire dopo ogni singolo cliente. Al termine di ogni giornata di lavoro, si deve comunque provvedere a pulizia e disinfezione con disinfettanti ad azione battericida, fungicida, virucida, seguendo le
indicazioni d’uso previste in etichetta/scheda tecnica. Le attrezzature non monouso che possono essere inserite in autoclave (macchine per tatuare autoclavabili, manipoli/grip, puntali/tip, tubi, pinze, forbici chirurgiche, altri utensili…), dovranno essere decontaminate, pulite e sterilizzate con un’autoclave a vapore idonea per strumenti cavi e porosi (tipo B a vuoto frazionato) conforme alle norme tecniche di riferimento. Dpi e dispositivi medici. L’operatore deve utilizzare idonei dispositivi medici e di protezione individuale che includono mascherina chirurgica, guanti e occhiali o visiera, dotati di marchio CE ovvero autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza Covid-19. In base al tipo di trattamento può essere previsto anche l’utilizzo di camici e/o grembiuli di plastica monouso, se vi è la possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti, e manicotti di plastica monouso, se il braccio dell’operatore entra a contatto con la zona da tatuare. Per le attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing, l’uso della mascherina chirurgica deve essere associato a visiere o schermi facciali. In caso di trattamenti che non consentono l’utilizzo della mascherina da parte del cliente, i dpi per le vie respiratorie e per gli occhi da indossare sono la semimaschera filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria e maschere o schermi facciali che garantiscano anche la protezione laterale. L’importanza della formazione del personale. Al personale deve inoltre essere garantita un’adeguata informazione e formazione sull’utilizzo di dispositivi medici e dpi, con particolare riferimento alla necessità dell’uso esclusivo del dispositivo, all’importanza di non toccarne la parte esterna durante l’utilizzo e di procedere all’immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi
riutilizzabili, come schermi facciali e visiere, fra un utilizzo e l’altro, e all’importanza di un’accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e gettato o manipolato per la sanificazione, se riutilizzabile. Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, Inail e Iss sottolineano anche la necessità di un’informazione adeguata per la collaborazione attiva dei clienti, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti dai Dpcm in vigore e da eventuali decreti e ordinanze regionali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. Indicazioni sulle misure contenitive del contagio da Sars-Cov-2 nel settore della cura della persona, per le attività di: tatuaggio, dermopigmentazione e piercing Covid-19: prodotti di ricerca Raccolta di pubblicazioni e documenti tecnici per l’emergenza Coronavirus. FONTE: www.inail.it 17 e 18 dicembre a Chieti “Corso di Formazione per Addetti Antincendio”
||| PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI AL FINE DI POTER APPLICARE LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE ANTI COVID ||| La Abruzzo Consulting Srl sta organizzando per le giornate di Giovedì 17 e Venerdì 18 dicembre 2020 un corso di Formazione per Addetti Antincendio Rischio Medio (8 ore). Chi deve partecipare? Tutti i lavoratori che sono stati designati come addetti alla gestione delle emergenze antincendio in aziende appartenenti a rischio antincendio “Medio” devono seguire un corso di formazione della durata di 8 ore, come previsto dal D.M. 10 marzo 1998. Attestati di abilitazione: Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti. Calendario Lezioni: Giovedì 17/12/2020 dalle ore 15:00 e Venerdì 18/12/2020 dalle ore 15:00 SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: ABRUZZO CONSULTING SRL – Via D. Spezioli (Gall. Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH) INFO E PRENOTAZIONI: ABRUZZO CONSULTING SRL – Tel. 0871/411530 – @: info@abruzzoconsulting.it
DPCM 3 dicembre 2020. Testo firmato, allegati e sintesi Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dalla mezzanotte del 4 dicembre al 6 gennaio. ECCO DI SEGUITO UNA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI: Stop agli spostamenti in tutta Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio, coprifuoco fino alle 7 del mattino a Capodanno, negozi aperti fino alle 21 ma centri commerciali chiusi nel weekend e nelle festività. Resta la suddivisione tra regioni gialle, arancioni e rosse, ma “in un paio di settimane tutte le Regioni italiane saranno ‘gialle’”, è la previsione del premier. SPOSTAMENTI. Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra comuni, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni
di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, il 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune. Possibile anche il ricongiungimento tra conviventi. NATALE. Nessun divieto di cenoni e pranzi ma la raccomandazione è quella di evitare le riunioni familiari e rimanere tra convinventi. RISTORANTI. Nelle zone gialle saranno sempre aperti a pranzo, anche a Natale e Capodanno, a tavola non più di quattro persone e si chiude alle 18. Consentito l’asporto (fino alle 22) e il delivery sempre. Nelle Regioni arancioni solo asporto e delivery. CAPODANNO. Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio il coprifuoco sarà in vigore dalle 22 alle sette del mattino. Nessuna possibilità di aggirare il divieto di festeggiamenti nemmeno andando in hotel: dalle 18 del 31 alle 7 del mattino dopo la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera. SCUOLA. Ritorno in classe al 75% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio, mentre il I ciclo (elementari e medie) torna al 100% tra i banchi. Il prefetto presiederà il tavolo di coordinamento per definire il raccordo tra orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto.
UNIVERSITA’. Possono svolgersi in presenza le attività formative del primo anno dei corsi di studio o rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, ma anche esami e sedute di laurea. BIBLIOTECHE. Riaprono ma tutti i servizi sono su prenotazione, così come gli archivi. NEGOZI. Potranno stare aperti fino alle 21, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi mercati e centri commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole. SCI. Dal 4 dicembre al 6 gennaio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, salvo che per gli atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale. Dal 7 gennaio si torna a sciare ma solo in base ad apposite linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e validate dal Cts. CROCIERE. Nessuna possibilità di viaggiare via nave da crociera dal 21 dicembre al 6 gennaio. SCUOLE GUIDA. Riprendono lezioni ed esami. ______________________________________________________________ _______
DPCM-03_12_2020_NataleDownload Allegati_DPCM_03_12_2020_NataleDownload Covid-19, indicazioni per l’assistenza a domicilio e per l’accesso dei visitatori nelle strutture residenziali sociosanitarie Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 Il ministero fornisce indicazioni operative per la corretta gestione a domicilio del caso fin dalla diagnosi, con il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso. I Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) giocano, in stretta collaborazione con il
personale delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell’ambito della gestione assistenziale dei malati COVID-19. Leggi: Circolare del 30 novembre 2020. Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 Accesso dei visitatori a strutture residenziali sociosanitarie e Hospice Con la Circolare del 30 novembre 2020 il ministero della Salute fornisce chiarimenti e indicazioni riguardo la ripresa in sicurezza di visite e contatti presso gli anziani in strutture residenziali. Le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali e gli hospice ospitano persone anziane o disabili che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da COVID-19. Per questo motivo si sono rese necessarie misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli assistiti in queste strutture. L’attuazione di misure restrittive, tra cui il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali, imposte dalle norme volte al contenimento della diffusione del contagio, ha d’altra parte determinato una riduzione dell’interazione tra
gli individui e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente instabile, possono favorire l’ulteriore decadimento psicoemotivo determinando poi un aumentato rischio di peggioramento di patologie di tipo organico. Inoltre, anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento difficile come quello attuale. In tale contesto il ministero fornisce ulteriori indicazioni, in coerenza con quanto previsto dal rapporto dell’ISS “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”, versione del 24 agosto 2020, per garantire uniformità di applicazione delle disposizioni e per assicurare il pieno accesso in sicurezza di parenti e visitatori presso le strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice. Leggi: Circolare del 30 novembre 2020. Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura FONTE: www.salute.gov.it
COVID 19 – DL Ristori quater e proroga scadenze fiscali In data 29 novembre 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19. Il Dl Ristori quater prevede uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso. Di seguito le principali misure introdotte dal Governo. 1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse,
nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso. 2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. 3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. 4. Proroga definizioni agevolate La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
5. Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021. 6. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021. 7. Estensione codici Ateco La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. 8. Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. 9. Associazioni sportive È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive. 10. Indennità per i lavoratori sportivi Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico. 11. Fiere e Congressi, spettacolo e cultura Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende
di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta. 12. Sicurezza e forze armate Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19. 13. Contributo alle Regioni per la riduzione del debito Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso. 14. Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. 15. Fondo perequativo È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della
emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato. 16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. 17. Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020 Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021. 18. Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.
D.Lgs. 81/2008. Disponibile in pdf l’ultimo aggiornamento di novembre 2020 E’ disponibile e scaricabile in fondo alla pagnia, il D.Lgs. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi (aggiornato a novembre 2020). Novità in questa versione dal D.Lgs. 81/2008: ▪ Inseriti gli interpelli n. 1 del 23/01/2020 e n. 2 del 20/02/2020; ▪ Inserita la lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1; ▪ Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. ▪ Modificato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020; ▪ Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020); ▪ Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020); ▪ Inserito il Decreto 7 agosto 2020 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore; ▪ Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19; ▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 – Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11; ▪ Modificato l’allegato XLVI ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020). ▪ Inserita la lettera circolare INL del 23/10/2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. TU 81/08 Edizione Novembre 2020Download
Rinnovata per tutto il 2021 la convenzione SIAE – Unimpresa Anche per tutto l’anno 2021 è stata rinnovata la convenzione Unimpresa – Siae che riconosce alle imprese associate uno sconto del sulle tariffe dovute annualmente per la diffusione della musica d’ambiente. Ai fini dell’applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle Sedi e Filiali Siae in favore degli associati, è necessario che gli stessi esibiscano la tessera di adesione ad Unimpresa oppure documentazione equipollente (lettera su carta intestata dell’Associazione comprovante lo stato associativo). Emergenza epidemiologica Coronavirus. Vademecum CNVVF “Mascherine COVID -19” Informativa del Capo del Corpo VdF in merito al vademecum
delle “mascherine COVID 19“ a cura dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo. La redazione dei “Vademecum della sicurezza sul lavoro del CNVVF”, da parte dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo, costituisce elemento di spunto, di riflessione e di approfondimento su diverse tematiche in ambito di sicurezza. Tali “prontuari” rappresentano un valido strumento di informazione, obbligo imprescindibile del datore di lavoro, sono anche un efficace contributo alla diffusione della cultura della sicurezza oltre che un adeguato promemoria per i lavoratori. Con tali finalità si trasmette il Vademecum dedicato all’utilizzo delle mascherine protettive, utile integrazione alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento del contagio da COVID – 19, già impartite con precedenti note, raccomandandone la condivisione e la diffusione. Covid-19-Vademecum-Mascherine-Corpo-Nazionale-Vigili-del- FuocoDownload Sanzioni Covid. Prontuario
dello Stato maggiore dell’Arma Coronavirus, le multe per chi non rispetta le regole di zone gialle, arancioni e rosse. Il prontuario suddivide le violazioni – con annessa indicazione delle sanzioni rispettivamente collegate e delle norme specifiche di riferimento – a seconda che riguardino persone fisiche, attività commerciali o l’ingresso nel territorio nazionale. Scarica di seguito il prontuario dello Stato maggiore dell’Arma dei Carabinieri. Prontuario-Sanzioni-COVID-19-11_2020Download
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