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ISSN 1826-3534 8 LUGLIO 2020 Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto e tassatività delle situazioni conflittuali di Alessandro Berrettini Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo Università di Camerino
Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto e tassatività delle situazioni conflittuali * di Alessandro Berrettini Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo Università di Camerino Abstract [It]: La disciplina del conflitto di interessi nelle procedure ad evidenza pubblica prevista all’art. 42, d.lgs. n. 50/2016 pone diversi problemi interpretativi sulla relativa tassatività dei casi. A questo riguardo nel presente lavoro si è approfondito il rapporto fra l’art. 42 del codice dei contratti pubblici e l’art. 7, d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sulla base della locuzione «in particolare» usata dal legislatore. In tal senso, si è anche considerato il contributo giurisprudenziale che nega la tassatività appena menzionata incrementando così la complessità del tema con riguardo al principio della certezza del diritto. Ciò premesso, il contributo ambisce a fornire un’interpretazione del suddetto art. 42 che, per essere coerente al sistema delineato dal d.lgs. n. 50/2016, non può prescindere dalla tassatività dei casi di conflitto di interessi al fine di garantire prevedibilità delle conseguenze dell’azione sia dei pubblici funzionari che degli operatori economici, nel rispetto dei principi di imparzialità e libera concorrenza. Abstract [En]: The conflict of interest rules in public procurements contained in article 42, Legislative Decree no. 50/2016 (Public Procurement Code), poses various interpretative issues on the relative exhaustiveness of cases provided for by the law. This essay analyzes the relationship between the aforementioned Article 42 and Article 7 d.P.R. n. 62/2013, (Code of Conduct for public servants), focusing on the expression «in particular» used by the lawmaker. The administrative case law which denies the exhaustivity of the cases provided for by the law has also been considered in the light of the increasing of legal uncertainty. Finally, this paper provides an interpretation of art. 42 that, for consistency with the system envisaged by Legislative Decree no. 50/2016, establishes the exhaustiveness of cases of conflict of interest in order to ensure the predictability of the consequences of the action of public officials and economic operators, in compliance with the principles of impartiality and free competition. Sommario: 1. Premessa - 2. La tassatività dei casi di conflitto di interessi alla luce del nuovo art. 42: profili innovativi rispetto all’art. 6-bis L. n. 241/1990? - 3. Lo stretto rapporto tra imparzialità e certezza del diritto nella disciplina sul conflitto di interessi. - 4. Il giusto procedimento disciplinare e la tassatività delle situazioni conflittuali. – 5. Il conflitto di interessi come causa di esclusione degli operatori economici dalla gara: certezza del diritto per una partecipazione consapevole. - 6. La determinazione “tassativa” delle situazioni conflittuali attraverso misure adeguate ed efficaci di contrasto alla corruzione. - 7. Conclusioni. * Articolo sottoposto a referaggio. 6 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
1. Premessa Il presente lavoro intende esaminare la disciplina del conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici (art. 42, d.lgs. n. 50/2016) prendendo spunto da una delle prime pronunce in tema 1, il cui contenuto è stato confermato dalla giurisprudenza intervenuta successivamente2. La pronuncia menzionata coglie le difficoltà interpretative che derivano dalla locuzione «in particolare» utilizzata nell’art. 42 del codice dei contratti pubblici, che dovrebbe escludere la tassatività delle situazioni conflittuali indicate dall’art. 7 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (d.P.R. n. 62/2013). Partendo dall’interpretazione offerta dai giudici di Palazzo Spada, questo contributo si focalizzerà sul profilo della tassatività dei casi di astensione nell’ambito del conflitto di interessi, di cui all’art. 42 cit., attraverso una sua preliminare disamina, evidenziandone i profili problematici con riferimento alla certezza del diritto quale principio fondamentale della disciplina dei contratti pubblici delineata dal codice del 2016. In merito al contenuto della sentenza richiamata in apertura, il giudice amministrativo ha rigettato l’appello proposto dall’amministrazione3 e dall’operatore economico vincitore45 relativamente ad un appalto pubblico di fornitura di servizi assicurativi, confermando così la sentenza di primo grado. In tale vicenda, il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso di altro operatore economico partecipante alla gara6, aveva rilevato la presenza di un conflitto di interessi determinato dalla sussistenza di legami di natura personale e societari tra l’organo di amministrazione di una società riconducibile al soggetto privato risultato poi vincitore7 ed il broker8 incaricato dalla stazione appaltante del servizio di consulenza e redazione del bando relativo alla gara contestata. Nella motivazione della sentenza il giudice di prime cure ha ritenuto che tali legami personali e societari integrassero gli estremi dell’art. 42 in parola, poiché «il riferimento» effettuato dalla norma «alle ipotesi previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62» costituisce «un rinvio ampliativo ed esemplificativo e non limitativo, come si evince dall’uso della locuzione “in particolare”», e «che l'articolo 42 cit.» si riferisce «al personale, ma in senso lato, cioè non solo a soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti, ma anche, a maggior ragione, a coloro i quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un maggior “interesse finanziario, economico o altro interesse personale”». 1 Cons. St., sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415. 2 Cons. St., sez. III, 12 settembre 2019, n. 6150; T.A.R. Piemonte sez. I, 14 agosto 2019, n. 948; T.A.R. Parma, (Emilia- Romagna) sez. I, 8 giugno 2018, n.154. 3 Ossia Società Unica Abruzzese di Trasporto s.p.a. 4 Ossia Società Cattolica di Assicurazione. 5 T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 gennaio 2017, n. 21. 6 Ossia, Unipol Assicurazioni s.p.a. 7 Ossia Dughera s.r.l. 8 Ossia Gesti. ass. s.r.l. 7 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
Da quanto brevemente indicato, era seguito l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione per violazione dell’art. 42, d.lgs. n. 50/2016, con conseguente inefficacia del contratto di appalto, esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d) e subentro della società ricorrente. Avverso tale decisione gli appellanti deducevano l’illegittimità della sentenza in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nell’effettuare una interpretazione estensiva della nozione di «personale», dato l’esplicito riferimento della norma al «personale» della stazione appaltante o di un prestatore di servizi da essa incaricato, senza ricomprendere i soggetti che rivestono una «influente posizione sociale o di gestione amministrativa». Inoltre, gli stessi appellanti sostenevano il carattere tassativo della disciplina in analisi alla luce del suo carattere spiccatamente sanzionatorio, lamentando l’assenza da parte del TAR di una verifica in concreto del conflitto di interessi. Il Consiglio di Stato, in forza dell’uso della locuzione «in particolare» riferita alla casistica di possibili conflitti di interessi contenuta all’art. 7, d.P.R. n. 62/2013, ha attribuito portata generale alla fattispecie contenuta nell’art. 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici. In linea di discontinuità con il passato, il medesimo giudice ha così escluso la tassatività dei casi di astensione in materia di conflitto di interessi, affermando come «al di là delle disposizioni normative» deve ritenersi rilevante «ogni situazione che determini un contrasto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli». 2. La tassatività dei casi di conflitto di interessi alla luce del nuovo art. 42 del codice dei contratti pubblici. Innovazioni rispetto all’art 6-bis della L. n. 241/1990? Sin da una prima lettura della pronuncia in esame risulta evidente la portata innovativa dell’art. 42, d.lgs. 50/2016, specialmente se letto in combinato disposto con l’art. 80 comma 5, lett. d) del medesimo codice dei contratti pubblici9. Infatti, il suindicato art. 42 prevede al primo e al secondo comma il rispetto di tre obblighi per le stazioni appaltanti, a pena di esclusione dalla gara dell’impresa che ha determinato il conflitto di interessi non altrimenti risolvibile. Il primo di tali obblighi consiste nella predisposizione di «misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni10». 9 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett d), la stazione appaltante esclude dalla procedura d’appalto un operatore economico quando «la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile». 10 Art. 42 comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Tale disposizione di legge attua quanto previsto a livello europeo dal II comma art. 35, direttiva 2014/23UE, II comma art. 24, direttiva 2014/24UE e II comma art. 42, direttiva 2014/25UE. 8 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
Il secondo obbligo riguarda la necessità per il personale della stazione appaltante che versa in una situazione di conflitto di interessi di «comunicazione» e di eventuale astensione «dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni»11, sia nella fase pubblicistica che in quella privatistica12. Il terzo obbligo, infine, impone - per le medesime stazioni appaltanti - la vigilanza sul rispetto degli obblighi appena indicati di segnalazione e di astensione13. Al fine di chiarire la portata innovativa della norma in analisi occorre analizzare nello specifico la portata ed i limiti degli obblighi appena citati. In merito al primo, esso sembra prendere le mosse dalla l. n. 190/2012. Difatti, proprio l’adozione di misure di contrasto della corruzione volte ad individuare, prevenire e risolvere conflitti di interessi sembrerebbe richiamare il modello di redazione del Piano anticorruzione - sia nazionale che locale – fondato sulla procedura di risked based approach, introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 231/200114, a cui si rifà l’art. 1, comma 9, l. n. 190/201215. Tale procedura consiste nel mettere in evidenza i casi di corruzione attraverso l’attività di monitoraggio da parte di determinati soggetti16, come ad esempio il Responsabile della prevenzione della corruzione nella redazione dei P.T.P.C.T.17, per l’individuazione degli ambiti più esposti a fenomeni corruttivi. 11 S. VILLAMENA, Osservazioni su “conflitto di interessi” e procedimento amministrativo, in Al di là del nesso autorità/libertà: tra legge e amministrazione, a cura di S. PERONGINI, Torino, 2017, pp. 287 e ss. 12 Secondo l’art. 42 comma 4: «le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici». 13 Secondo l’art. 42 comma 5: «la stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati» 14 Art. 1 comma 10, l. n. 190/2012. 15 Il piano triennale per la prevenzione della corruzione, risponde alle seguenti esigenze: «a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 165/2001; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano; d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge». 16 F. DI CRISTINA, I piani per la prevenzione della corruzione, in “La legge anticorruzione”, AA.VV., Torino, 2013, pag. 98. 17 Sul punto, L. LORENZONI, La pianificazione dei controlli nel contrasto agli illeciti, in Corruzione e pubblica amministrazione, AA. VV, Napoli, 2017, pag. 512 che spiega come la procedura di risked based approach in materia di anticorruzione sia stata teorizzata per contrastare i fenomeni di corruzione nelle persone giuridiche agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001. Dello stesso avviso, F. MERLONI, I piani anticorruzione e i codici di comportamento, in Dir. pen. proc., 2013, pag. 8. 9 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
Se, come evidenziato in dottrina, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha una discrezionalità limitata nella definizione delle misure di prevenzione all’interno dei P.T.P.C.T.18, emanate nel rispetto del P.N.A., il Legislatore, all’art. 42 d.lgs. n. 50/2016, circoscrive tale discrezionalità imponendo alle stazioni appaltanti misure volte ad individuare, prevenire e risolvere conflitti di interessi valorizzando non solamente il risk assesment - cioè la predetta individuazione, valutazione e misurazione del rischio - ma anche al risk management19, legato alla gestione del rischio. In forza dell’espresso richiamo della norma in analisi, due sono i parametri che guideranno la stazione appaltante nell’adozione delle suddette misure: adeguatezza ed efficacia20. Parametri, questi, che evidenziano la necessità di adattare alle peculiarità dell’ente le stesse misure della l. n. 190/2012, rafforzandone il legame con la sua struttura e con le sue finalità21. Alla luce di quanto appena delineato si potrà pertanto affermare come le singole misure previste dall’art. 42 si sommino (senza sostituirsi) a quelle minime stabilite dal Piano nazionale anticorruzione nelle c.d. aree di rischio22. In merito al secondo obbligo - relativo come detto alla necessità di segnalazione e di astensione a carico del dipendente pubblico in caso di conflitto di interessi - esso risulta già presente a livello europeo23 e prende le mosse dalla scarna disciplina sul conflitto di interessi nel procedimento amministrativo ex art. 6- 18 L. LORENZONI, op. cit, pag. 522. Sul punto l’autore evidenzia come la legge, ora ai sensi dell’art. 41, lett b) d.lgs. n. 97/2016, affermi che i piani triennali di prevenzione della corruzione debbano essere coordinati con il Piano nazionale attraverso l’individuazione e l’adozione delle stesse aree di rischio e delle misure di gestione del rischio specificate da quest’ultimo. 19 Come evidenziato da L. LORENZONI, op. cit, pag. 523, tale approccio è stato potenziato dalla c.d. riforma Madia, l. n. 124/2015, che ha «imposto maggiore precisione nell’individuazione dei rischi principali e dei relativi rimedi». Ora, infatti, spetta al PNA l’individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi, a mente dell’art. 41 lett. b) d.lgs. n. 97/2016. Sul punto, inoltre, E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2017, pag. 62. 20 L’art. 42, comma 1 afferma che «le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici». 21 Il principio di adeguatezza sta alla base dei PTPCT che devono adattare alle peculiarità dell’ente le misure previste nel PNA. 22 Secondo R. DE NICTOLIS, in I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017, Bologna, 2017, pag. 635, l’obbligo di adozione delle misure per le stazioni appaltanti «va coordinata con il sistema normativo nazionale complessivo, in cui sono stati previsti puntuali obblighi a carico delle amministrazioni in funzione di contrasto e prevenzione di frodi e corruzione». Per tale motivo, secondo l’autrice, non può non rilevare «la normativa anticorruzione con l’obbligo di adozione dei piani di prevenzione della corruzione, e la normativa in materia di trasparenza e inconferibilità e incompatibilità di incarichi».Come si vedrà in maniera più approfondita di qui a poco, il Piano Nazionale anticorruzione per il triennio 2016-2019, pag. 84 e ss., ritiene quale ambito di rischio corruzione gli acquisti in ambito sanitario, prevedendo apposite misure per la gestione del conflitto di interessi. 23 Art. 83, par. 3, comma 2, direttiva 2014/24/UE. 10 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
bis, l. n. 241/199024, che prevede allo stesso modo un obbligo di segnalazione e di (eventuale) astensione in caso di conflitto di interessi per particolari funzionari25. Rispetto a quest’ultima norma, l’art. 42 sembra superarne l’indeterminatezza fornendo sia una definizione di “conflitto di interessi”26, sia una indicazione degli interessi rilevanti. Quanto al primo profilo, si configura un conflitto d’interessi rilevante esclusivamente per la disciplina dei contratti pubblici «quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione». Quanto al secondo profilo, l’art. 42 rimette espressamente all’art. 7, d.P.R. n. 62/2013 l’individuazione degli interessi rilevanti; a differenza del rinvio solo indiretto allo stesso art. 7 ed all’art. 51 c.p.c. contenuto nell’art. 6-bis27. Merita segnalare sul punto che dottrina e giurisprudenza, al fine di assicurare certezza nei rapporti giuridici, hanno costantemente riconosciuto il principio di tassatività28 dei casi di astensione previsti dagli 24 C. ACOCELLA, Art. 42. Conflitto di interessi, in Codice dei contratti pubblici commentato, AA.VV., Milano, pag. 450. AA.VV, L’Anac e la disciplina del conflitto di interessi, Napoli, 2019, pag. 54. 25 L’art. 6 bis, l. n. 241/1990, afferma che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». Si ritiene per ragioni prima logiche che giuridiche, anche alla luce delle indicazioni del PNA del 2012, che il funzionario segnali anzitutto la situazione conflittuale al dirigente o al responsabile per la prevenzione della corruzione e solo in caso di assenso di quest’ultimi possa astenersi. Sul tema vedi G. IUDICA, Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo, Torino, 2016, p. 79. Sia consentito, inoltre, rinviare a A. BERRETTINI, Osservazioni su «conflitto di interessi» nel procedimento amministrativo alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, in Nuove autonomie, n. 2/2017, pp. 357-373. 26 Si recepisce quanto indicato dalle direttive 2014/23 UE, 2014/24UE e 2014/25UE (rispettivamente artt. 35, comma 1, 24, comma 1 e 42 comma 1). 27 Un primo collegamento tra l’art. 6-bis e gli artt. 7 d.P.R. n. 62/2013 e 51 c.p.c. è stato fatto dall’all. 1 del P.N.A. del triennio 2012-2015, pag. 44, nel quale si afferma che l’art. 6-bis va letto «in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento» all’art. 7. Dello stesso avviso è l’ANAC nei Pareri AG11/2015/AC, AG 47/2015AC e nella Delibera numero 209 del 2 marzo 2016. Dello stesso avviso, con orientamento costante, è la giurisprudenza. Tra le più recenti: T.A.R. Veneto, Sez. II, 21 gennaio 2019, n. 63; T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 febbraio 2018, n. 186; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, Sez. Unica, 4 gennaio 2018, n. 270; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 12 gennaio 2018, n. 392; Cons. St., sez. VI, 29 agosto 2017, n.4105; Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3206; Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2015, n.1411; Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2766. 28 Tra le più recenti, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12 giugno 2018, n. 6526; Cons. St. sez. VI, 10 luglio 2017, n.3373; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 4 settembre 2017, n.1430. 11 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
artt. 51 c.p.c.29 e 7 d.P.R. n. 62/201330, come limite alla operatività dell’obbligo di segnalazione e di eventuale astensione di cui all’art. 6-bis. Di contro, a partire dalla pronuncia del Consiglio di Stato esaminata nel presente lavoro, la giurisprudenza riconosce in materia di contratti pubblici carattere esemplificativo alla elencazione delle situazioni conflittuali individuate dall’art. 7, d.P.R. n. 62/2013 (e richiamate dall’art. 42), divergendo così dal suo orientamento tradizionale, in quanto le regole in tema sono rivolte ad assicurare il «prestigio della pubblica amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato legittimo». Sebbene la scelta di non considerare numerus clausus il rinvio ai casi di astensione contenuti nell’art. 7 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti possa essere motivata dalla ratio legis dell’art. 42 d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla più ampia tutela del principio di imparzialità, a questo inquadramento occorre muovere delle osservazioni critiche. 3. Lo stretto rapporto tra imparzialità e certezza del diritto nella disciplina sul conflitto di interessi. Tra le diverse osservazioni critiche ipotizzabili, la prima origina dallo stretto rapporto tra l’esigenza di certezza del diritto e la tutela del principio di imparzialità31. Come spesso sostenuto in materia di conflitto di interessi - la cui ratio è proprio quella di tutelare il principio di imparzialità32 - si riscontra un legame tra tassatività dei casi di astensione del pubblico dipendente e certezza del diritto33. La tassatività indicata, infatti, è funzionale a garantire il principio della 29 L’obbligo di astensione è richiamato dall’art. 77, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 ed impone tale obbligo anche ai membri della commissione di gara: «Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35‐bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonchè l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi». 30 L’art. 7 d.P.R. n. 62/2013 sembra, infatti, adattare in chiave moderna i casi di astensione del giudice ex art. 51 c.p.c., come ad esempio la locuzione commensalità abituale che ora è indicata dalla frequentazione abituale. 31 Sul punto, E. CASETTA, op. cit., pag. 52; S. VILLAMENA, La pubblica amministrazione e i suoi principi, in Istituzioni di diritto amministrativo, AA.VV., Torino, 2017, pag. 35; IMMORDINO- CAVALLARO-GULLO, Il responsabile del procedimento amministrativo, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M. A. SANDULLI, Milano, 2017, pag. 525 e ss. 32 Sul punto F. GAFFURI, Il conflitto di interessi nell’esercizio del potere amministrativo, Torino, 2019, pag. 11; E. LUBRANO, Il conflitto di interessi nell’esercizio dell’attività amministrativa, Torino, 2019, pp. 9-24. 33 S. A. FREGO LUPPI, L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la legge 190/2012, in Dir. amm., n. 4., 2013 p. 672-713; Cons. St., sez.VI, 27 luglio 2015, n. 2119; così anche Cons. St., sez. VI 23 settembre 2014, n. 4794; Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4792; Cons. St., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4791; Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789; Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460; Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577; Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015; Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2858; Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606; Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1512; Cons. St., sez. III, 24 gennaio 2013, n. 47. 12 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
certezza del diritto ed è volta ad evitare un «utilizzo strumentale degli istituti» che, imponendo un obbligo di segnalazione e/o di astensione, combattono alla radice la parzialità dell’agire amministrativo34. Una simile cautela interpretativa non è nuova a giurisprudenza35 e dottrina36 che, in materia di astensione del giudice, hanno ripetutamente sostenuto come il principio di tassatività sia necessario per «assicurare la certezza dell'azione amministrativa» e per «evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi»37, così da scongiurare un utilizzo arbitrario dell’istituto38. Di contro, nella pronuncia da cui il presente contributo muove, il Consiglio di Stato sembra affidare alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, in particolare a delle figure filtro, costituite dal dirigente e dal responsabile per la prevenzione della corruzione, l’accertamento delle situazioni conflittuali, uscendo dalla logica della tassatività poiché esse devono essere rinvenute volta per volta in relazione alla fattispecie concreta. Più nel dettaglio, sulla base di quanto indicato dal vecchio PNA 2013, tale discrezionalità valutativa delle suddette figure filtro consiste nel verificare le segnalazioni provenienti dai funzionari in conflitto di interessi, valutando la necessità di sostituire il segnalante con un altro funzionario39. 34 Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2016, n.3976; Cons. St., sez. VI, 27 aprile 2015, n.2119; Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2015, n.328; Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2015, n.326; Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 325. 35 Cass. civ. Sez. un., Ord., 26 luglio 2017, n. 18399; Cass. civ. sez. II, Ord., 10 febbraio 2015, n. 2593; Cass. civ. Sez. Un., Ord., 22 luglio 2014, n. 16628; Cass. civ. sez. I, 28 agosto 2004, n. 17192. 36 V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1957, pp. 177 e ss.; S. SATTA, Astensione e ricusazione, in Enc. dir., III, Milano, 1959, pag. 947; T. SEGRÈ, Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici, in Comm. c.p.c. a cura di Allorio, I, Torino, 1973, pag. 626; S. LA CHINA, Giudice (astensione e ricusazione), in Digesto civ., IX, Torino, 1993, pag. 26. 37 Cons. St., sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2016, n. 3976; Cons. St., sez. VI Sent., 27 aprile 2015, n. 2119; Cons. St., sez. VI , 26 gennaio 2015, n. 328; Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4794; Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789; Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015; Cons. St. sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606. 38 La giurisprudenza, infatti, attraverso il richiamo al principio di tassatività dei casi di astensione, al fine di garantire certezza del diritto ha escluso dal campo applicativo dell’art. 7 d.P.R. cit. e dell’art. 6 bis i meri rapporti di collaborazione accademica in quanto non sono un «elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire (pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato di chi sia stato proprio allievo) alla scelta dei più meritevoli» (Cons. St., sez. VI, sent., 29 agosto 2017, n. 4105). Tale giurisprudenza si pone in continuità con quanto già affermato in materia di procedure concorsuali; in base a cui «i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa» (Cons. St. sez. III, 31 gennaio 2020, n.796). Si è affermato inoltre, sempre sulla base del principio di tassatività, che «l'amicizia sul social network Facebook con un candidato non può concretizzare di per in sé una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. per membri di una commissione di concorso. Allo stesso modo le foto “scaricate” dal social network non valgono a provare alcuna “commensalità abituale”» (T.A.R. Sardegna sez. I, Sent., 03 maggio 2017, n. 281). 39 Questa funzione e figura “filtro” è disciplinata dall’All. 1 del precedente Piano Nazionale Anticorruzione: «La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al 13 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
Sebbene la scelta di non considerare esauriti i casi di astensione dell’art. 42, d.lgs. n. 50/2016, nell’art. 7, d.P.R. n. 62/2013, sia fondata sulla locuzione «in particolare» del comma 2 dello stesso art. 42, ciò potrebbe esporre l’istituto in analisi a strumentalizzazioni non potendo fornire né al giudice né all’amministrazione coordinate certe per verificare la presenza di un conflitto di interessi, entrando così in rotta di collisione con il principio di certezza del diritto. In termini generali, la eccessiva discrezionalità valutativa del personale della stazione appaltante rischierebbe di tradire la ratio legis della disciplina dei contratti pubblici volta ad assicurare il più elevato livello di certezza del diritto «funzionale sia alla garanzia della concorrenza che è assicurata a fronte della sicurezza delle regole della competizione, sia della legalità dell’agire pubblico possibile solo a fronte della determinazione della disciplina d’azione40». Il principio della certezza del diritto, infatti, assume un ruolo centrale nella dinamica del d.lgs. n. 50/2016. Ciò è ravvisabile non solo nella direttiva 2014/24/UE41 - che nel considerando n. 2 afferma la necessità di garantire «coerenza sistematica e allineamento normativo delle nozioni giuridiche e dei concetti base comuni a garanzia della certezza del diritto» - ma anche nelle parole del Legislatore delegante che ha ritenuto di fondamentale importanza assicurare nella disciplina dei contratti pubblici «il più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti»42. Più in particolare, secondo la giurisprudenza europea e nazionale il principio in analisi esige che la normativa «consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro», rendendo così prevedibili le conseguenze delle loro azioni43. Alla luce di quanto appena rilevato, la giurisprudenza sembra innestarsi nel solco tracciato dalla dottrina tradizionale che si è occupata del tema della certezza del diritto. Fra i principi teorici in tema, F. L. De Oñate dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione». 40 L.R. PERFETTI (a cura di), Introduzione, in Codice dei contratti pubblici commentato, AA.VV., Wolters Kluwer, Milano, pag. VIII. 41 La direttiva in analisi, come è noto, ha dato origine al d.lgs. n. 50/2016. Anche il considerando n. 121, dir. 2014/24/UE richiama la certezza del diritto affinché i «migliori orientamenti e informazioni e un migliore sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici contribuiscano ampiamente ad accrescere l’efficienza degli appalti pubblici, migliorando le conoscenze, la certezza del diritto e la professionalizzazione delle prassi sugli appalti pubblici. Tali orientamenti dovrebbero essere messi a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici qualora risultino necessari al fine di migliorare la corretta applicazione delle norme». 42 Art. 1, lett. d), l. n. 11/2016. 43 R. ADAM - A.TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2017, pag. 169. Dello stesso avviso, Consiglio di Stato sez. IV, 14/09/2018, n. 5394; Consiglio di Stato, sez. V, 10/06/2015, n. 2848; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 10/04/2013, n.3623; Corte di Giustizia, sentenza 12 febbraio 2012, "Costa-Cifone", cause riunite C-72/10 e C-77/10, punto n. 74; sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C-17/03, Racc. pag. I-4983, punto 80. 14 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
riteneva infatti che il «preordinamento normativo»44 costituiva una «certezza conferita all’individuo»45. Da ciò deriva la necessità di rendere più intellegibile la portata delle regole prestabilite dal Legislatore, finalizzata a mettere il singolo soggetto in condizione di prevedere in anticipo, con previsioni sempre più sicure, le conseguenze delle proprie azioni46. Del resto, l’esigenza di certezza assume una importanza non secondaria anche per la Corte costituzionale secondo cui tale esigenza non è fine a sé stessa, «ma è strumentale alla prevedibilità della norma da parte del singolo, anzi della persona»47, che altrimenti viene «fatta retrocedere alla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala di valori costituzionalmente tutelati»48. Ebbene, dato il richiamo del Legislatore al principio della certezza del diritto, ciò che è doveroso garantire nella interpretazione delle disposizioni di legge che compongono il corpo della disciplina sui contratti pubblici è la prevedibilità degli effetti giuridici49 di esse, che mal si concilia con la statuizione giurisprudenziale di non considerare numerus clausus le situazioni conflittuali rilevanti per l’art. 42. Merita inoltre evidenziare come l’eccessiva discrezionalità valutativa dell’interprete si vada a sommare alla naturale e fisiologica indeterminatezza delle cause di astensione previste dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013. Questa norma, infatti, per potersi plasmare alle più disparate fattispecie contiene già in sé concetti giuridici indeterminati, come ad esempio «le gravi ragioni di convenienza», la «frequentazione abituale»50, la «grave inimicizia»51, la cui definizione è rimessa per lo più all’id quod plerumque accidit52. 44 F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Milano, 1968, pag. 111. 45 F. LOPEZ DE OÑATE, op. cit., pag. 111. In tema, N. BOBBIO, La certezza del diritto è un mito, in Riv. internaz. filosofia del diritto, XXVIII, 1951; G. ALPA, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, 2006; P.GROSSI, Sull’odierna “incertezza” del diritto, in Giust. civ., n. 4, 2014. 46 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina, in F. LOPEZ DE OÑATE, la certezza del diritto, Milano, 1968, pag. 174. 47 L. PEGORARO, Linguaggio e certezza della legge nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Milano, 1988, pag. 45. 48 Corte cost. sent. n. 364/1988. 49 M. CORSALE, La certezza del diritto, Milano, 1970, pag. 32. 50 In tal senso la giurisprudenza ravvisa che «la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali» (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/11/2018, n.6747 e Consiglio di Stato, sez. VI, 30/07/2013, n. 4015). 51 Per «grave inimicizia deve intendersi non un sentimento di mera acrimonia, bensì una situazione oggettiva ed articolata originata da fatti e circostanze specifiche, significative ed estranee al giudizio, di ostilità talmente radicata e tenace da far presumere che il funzionario decida aprioristicamente in senso contrario all'interesse dell'amministrato» (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14-03-2019, n. 83). 52 Ciò si desume dall’analisi della giurisprudenza che rimette alla comune esperienza la valutazione delle situazioni conflittuali (Cons. St., sez. VI, 13 luglio 2004 n. 6912; TAR Sicilia, Catania, 2 aprile 2008 n. 594; T.A.R. Sicilia Palermo sez. II, 19 agosto 2014, n. 2213). Inoltre, A. ROIATI, Cause di estromissione personale del giudice e rimessione del processo, Padova, 2007, pag. 107, afferma come il ricorso alla comune esperienza sia fondamentale per dare colore ai concetti giuridici indeterminati quali la grave inimicizia e le gravi ragioni di convenienza. 15 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
A dimostrazione di ciò, la giurisprudenza amministrativa sembra cogliere la scelta del Legislatore di rimettere alla sensibilità ed allo «spazio di azione»53 delle amministrazioni il colore da attribuire a tali concetti giuridici indeterminati, senza dare loro alcuna definizione, individuando di conseguenza unicamente il perimetro ed i parametri che le figure filtro dovranno seguire per segnalare ed individuare la presenza di una causa di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 62/201354. In effetti, diversamente da quanto accade per la disciplina sulle incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, che sono norme di stretta interpretazione55, il Legislatore, nella disciplina sul conflitto di interessi, sembra allargare le maglie che recingono le incompatibilità - «stemperando il loro rigore56» - attraverso l’utilizzo di norme elastiche57 per permettere alla norma di tradurre in maniera più efficace lo spirito del tempo, in cui il conflitto di interessi viene a trovarsi, in concetto58. 4. Il giusto procedimento disciplinare e la tassatività delle situazioni conflittuali. Il venir meno del principio di tassatività delle ipotesi che determinano il conflitto di interessi conduce a diverse criticità sul piano delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di segnalazione e di (eventuale) astensione da parte del personale della stazione appaltante. La prima riguarda la prevedibilità delle conseguenze in caso di omissione dei suddetti doveri da parte del personale della stazione appaltante. Infatti, secondo l’art. 42, comma 3 «la mancata astensione» costituisce «fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico». A differenza di quanto stabilito 53 D. DE PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995, pag. 68. 54 A possibile dimostrazione di quanto affermato, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sostiene che «la disciplina dell'incompatibilità risulta, dunque, arricchita di quei profili (già presenti, nell'ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell'immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un'oggettiva 'confusione' tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l'immagine di imparzialità e di buona amministrazione» (Cons. St., sez. III, 15 novembre 2018, n. 6448; Cons. St., sez. III, 15 novembre 2018, n. 6447); inoltre si ha conflitto di interessi «ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a compromettere tale delicato e cruciale ruolo di garante di imparzialità delle valutazioni affidato alle commissioni di gara, la semplice sostituzione di un componente rispetto al quale sia imputabile la causa di illegittimità dovrebbe dunque ritenersi né ammissibile, né consentita, in particolare nelle ipotesi in cui la commissione abbia già operato» (Cons. St., sez. VI, 02 luglio 2018, n. 4030). Infine, si ritiene sussistente un conflitto di interessi quando «non risulta alcun risconto di una comunanza di interessi anche economici idonea a porre in dubbio l'imparzialità del giudizio del RUP, e neppure l'esistenza di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che l'operato del funzionario non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità e che vi fosse l'intento del RUP di agevolare il collega d'ufficio. Neanche l’esistenza di una denuncia penale per omissione degli atti di repressione dell’abuso commesso dagli odierni appellanti è suscettibile di incidere, nella sua isolatezza, sulla presunzione di lealtà verso l'ufficio che deriva al pubblico impiegato dal proprio ruolo di immedesimazione organica» (Cons. St., sez. VI, 09 luglio 2018, n. 4169). 55 G. IUDICA, Il conflitto di interessi nel procedimento amministrativo, Torino, pag. 140, il quale a sostegno di quanto affermato richiama Tar Lazio Roma, Sez. I, 19 novembre 2010, n. 33666. 56 F. SICILIANO, Conflitto di interessi ed arte di amministrare, Milano, 2018, pag. 71. 57 In tema, S. COGNETTI, Clausole generali nel diritto amministrativo. Principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in Giur. it. 2012, 5, pag. 1197. 58 F. LOPEZ DE OÑATE, op. cit., pag. 37. 16 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
dall’art. 54, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui «la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento […] è fonte di responsabilità disciplinare», l’art. 42 estende la responsabilità disciplinare del pubblico funzionario, in caso di omessa segnalazione e/o astensione, ad un numero indefinito di casi rispetto a quelli tassativamente previsti dagli artt. 6 e 7 d.P.R. n. 62/2013. Logica conseguenza di tale interpretazione - che non riconosce un numerus clausus dei casi di segnalazione - è l’assenza di prevedibilità dello stesso obbligo di segnalazione, rendendo così incerta la sua operatività. Il mancato riconoscimento della predeterminazione dei casi di conflitto di interessi rischia pertanto di confliggere con l’esigenza che le discipline amministrative riguardanti i procedimenti sanzionatori siano «sufficientemente accessibili, precise e prevedibili»59. Nel pubblico impiego, difatti, principio portante è la tendenziale tassatività degli illeciti e delle sanzioni disciplinari60. Se così non fosse il personale della stazione appaltante potrebbe (paradossalmente) essere oggetto di un procedimento disciplinare per aver omesso di segnalare la presenza di una situazione conflittuale al di fuori dei casi previsti dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013, la cui rilevanza, non ritenuta tale dal segnalante, sia stata determinata dalla diversa o maggiore sensibilità del dirigente rispetto a quella del funzionario in conflitto. Dunque, tale assenza di predeterminazione delle situazioni conflittuali potrebbe condurre ad un ulteriore conflitto con i principi che regolano i procedimenti disciplinari che impongono che la condotta contra- legem sia specificata dalla legge o da altra fonte «con chiarezza e precisione61». Sulla base di quanto appena detto, le incertezze applicative della disciplina sul conflitto di interessi, derivanti dalle coordinate interpretative fornite dal Consiglio di Stato62, potrebbero prestarsi ad abusi da parte dello stesso personale della stazione appaltante. Il funzionario pubblico, infatti, attraverso una semplice segnalazione potrebbe ottenere, a mente dell’art. 42, la sua sostituzione con altro funzionario nel ruolo che egli aveva assunto all’interno della procedura ad evidenza pubblica, per evitare di incorrere in 59 Così A. TRAVI, Incertezze delle regole e sanzioni amministrative, in AIPDA (Aassociazione italiana dei professori di diritto amministrativo), Annuario cit., pag. 70 ss.; B. SPAMPINATO, Sulla «crisi» di legalità e di certezza del diritto in campo amministrativo, in Federalismi.it, n. 12/2017, pag. 13. 60 V. TENORE, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Dopo la legge anticorruzione e la riforma Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124), Milano, 2017, pp. 27 e ss. si ravvisa come principio portante della responsabilità e del procedimento disciplinare nel pubblico impiego la tassatività delle sanzioni disciplinari. Inoltre, la giurisprudenza afferma la necessità di considerare tassativi gli illeciti disciplinari, cioè previsti nei codici di comportamento, a patto che le condotte non siano manifestamente contrarie agli interessi dell’impresa o dei lavoratori (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 16381/2014). In caso di condotte manifestamente illecite, infatti, sarebbe assicurata la prevedibilità delle conseguenze che derivano da tali condotte. Così, Cons. Stato, n. 5695/2018 che parla di «certezza della sanzione». 61 Sul punto, M. A. Sandulli, I giudici amministrativi valorizzano il diritto alla sicurezza giuridica, in Federalismi.it, individua come il principio della certezza del diritto o della sicurezza giuridica imponga nei procedimenti sanzionatori la descrizione di condotte precise e chiare. Ex multiis, Consiglio di Stato, sez. V, 12/10/2018, n.5883 in relazione alle indicazioni dell’ANAC sugli adempimenti formativi delle SOA. 62 Cons. St., sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415. 17 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
responsabilità che derivano dall’esercizio della sua funzione63. In questo caso, ben difficilmente le figure filtro, in un’ottica di amministrazione difensiva64, rischierebbero di confermare nel ruolo il segnalante, essendo sufficiente che la situazione conflittuale, oggetto della segnalazione, «leda anche solo a livello potenziale l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche»65, determinandosi così una configurazione soggettiva di conflitto di interessi. Tale conseguenza sarebbe evitabile attraverso l’attuazione del principio di tassatività dei casi di astensione, limitando in questo modo le segnalazioni delle situazioni conflittuali nonché l’attività valutativa delle figure filtro verso più certi canoni. 5. Il conflitto di interessi come causa di esclusione degli operatori economici dalla gara: certezza del diritto per una partecipazione consapevole. Risulta necessario, a questo punto, affrontare la tematica del conflitto di interessi come causa di esclusione della gara degli operatori economici. È stato già evidenziato che non può negarsi un forte legame tra l’art. 42 e l’art. 80, comma 5, lett. d)66 del codice dei contratti pubblici, il quale introduce un’ipotesi di esclusione dalla gara nel caso in cui «la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse […] non diversamente risolvibile». L’art. 80 menzionato configura una fattispecie complessa a formazione progressiva in cui, per determinare l’esclusione, non è sufficiente la causazione del conflitto di interessi attraverso la partecipazione alla gara dell’operatore economico, ma è necessario che la pubblica amministrazione non sia in grado di risolverlo. Di recente, il Consiglio di Stato, in un parere richiesto dall’ANAC sullo schema delle Linee guida in materia di conflitto di interessi67, sembra meglio delineare tali condotte ritenendo che l’esclusione dalla 63 Si fa riferimento sia alle responsabilità richiamate direttamente dall’art. 28 Cost. che a quelle sottoposte a copertura legislativa, d.lgs. n. 165/2001, quale ad esempio la responsabilità disciplinare e dirigenziale. 64 Sul punto, M. CAFAGNO, Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e “burocrazia difensiva”, in il diritto dell’economia, n. 97, 2018, pag. 644, evidenzia tale problema affermando che l’eccessivo ricorso al formalismo nelle procedure ad evidenza pubblica, seppur motivo di rassicurazione dal punto di vista della responsabilità del pubblico funzionario, vada a discapito dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. Dello stesso avviso è P. TRIMARCHI, in La responsabilità del giudice, in Quadrimestre, 1985, pp. 367 e ss.. che afferma come talvolta anche la giurisprudenza propende per adottare decisioni che evitano responsabilità disciplinari piuttosto che concentrarsi sul contenuto giusto o meno della stessa. 65 Cons. St., sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415. 66 Sebbene il motivo di esclusione in analisi fosse previsto come facoltativo dal Legislatore europeo, il Legislatore nazionale ha attribuito ad esso carattere inderogabile, inserendolo tra le condotte dell’operatore economico che conducono all’esclusione dalla gara ritenute, ai sensi dell’art. 80 comma 5, d.lgs. n. 50/2016., un pregiudizio per l’integrità dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica e per la scelta del miglior offerente. Così, M. CORRADINO- S. STICCHI DAMIANI, I nuovi appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Milano, 2017, pag. 308 e F. MASTRAGOSTINO, Motivi di esclusione e soccorso istruttorio dopo il correttivo al codice dei contratti pubblici, Urb. app., 2017, pag. 746. 67 Cons. St., parere del 5 marzo 2019, n. 667. 18 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
gara non può essere determinata unicamente dalla partecipazione dell’operatore economico, ma è necessario che tale esclusione sia causata dall’impossibilità oggettiva dell’amministrazione di risolvere il conflitto e non per sua culpa in organizzando. Difatti, per il giudice amministrativo il «concorrente non ha dato volontariamente adito al conflitto poiché con la sua partecipazione non ha fatto altro che fruire di un suo interesse legittimo costituzionalmente protetto» non essendo «necessariamente a conoscenza della situazione personale che genera il conflitto». Di conseguenza, «non può essere addossato al concorrente alcun obbligo di eliminare il conflitto di interessi, poiché, dal canto suo, l’unico mezzo sarebbe per lui quello di non partecipare alla gara, il che inciderebbe sui suoi diritti costituzionali». Attraverso quanto indicato, è possibile dedurre come il Legislatore abbia voluto responsabilizzare il privato offerente che, dall’analisi della documentazione di gara, potrà valutare se la sua partecipazione sia in grado di ingenerare un conflitto di interessi, assumendo il rischio di una esclusione nel caso in cui la stazione appaltante non riesca a risolvere la situazione conflittuale che lui stesso ha creato. A parere di chi scrive, la norma sarebbe finalizzata a garantire una partecipazione consapevole del privato alla gara, evidenziando come il suo diritto a partecipare, espressione dell’art. 41 Cost., soccomba nel bilanciamento con il principio di libera concorrenza. Quest’ultimo, infatti, per essere davvero tutelato impone alla stazione appaltante di escludere l’operatore economico in caso di conflitto di interessi, potendo l’amministrazione favorire o svantaggiare indebitamente gli stessi operatori economici68. Il Legislatore sembra rafforzare la tutela di tale principio, sottolineando maggiormente il suo valore nella disciplina dei contratti pubblici, attraverso l’esplicito richiamo dell’art. 80, comma 5, lett. d) all’art. 42, comma 2, che, riconoscendo il conflitto di interessi potenziale, evita di relegare l’operatività dell’esclusione alla gara al solo caso del conflitto attuale69. Naturalmente, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi non può che ampliare la tutela preventiva70, garantendo in maniera più efficace il principio di imparzialità dell’agire amministrativo - necessario per assicurare par condicio - e tutelare così il principio della libera concorrenza71. 68 Ai sensi dell’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 50/2016: «Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi». 69 Sul punto G. IUDICA, Il conflitto d’interessi degli operatori economici nel codice degli appalti, in Federalismi. it, 2019, pp. 6 e ss.. 70 In tal senso, A. CIOFFI, Il conflitto di interessi negli appalti pubblici. A proposito dell’art. 42 del codice, in Nuove aut., 2018, pp. 465-466. 71 S. SPUNTARELLI, Il principio di legalità e il criterio di imparzialità nell’amministrare, in Dir. amm., 2008, pag. 228, afferma che il significato attribuito al principio di imparzialità è molto vicino a quello della libera concorrenza. Infatti, «nelle decisioni del giudice amministrativo la parità di trattamento o la par condicio degli interessi privati di fronte all’amministrazione e per l’amministrazione è intesa in senso oggettivo, come presupposto per la realizzazione effettiva del principio di concorrenza». 19 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 21/2020
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