Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

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COMUNE DI COGORNO
                                      Provincia di Genova

                       Regolamento per la disciplina
                        della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/06/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/05/2021

                                                                           1
INDICE

Art. 1    Oggetto del Regolamento
Art. 2    Presupposto
Art. 3    Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 4    Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art. 5 Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 7 Determinazione della superficie tassabile
Art. 8 Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiarie
Art. 9 Agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche
Art. 10 Determinazione della tariffa del tributo
Art. 11 Istituzioni scolastiche statali
Art. 12 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 13 Piano economico finanziario
Art. 14 Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche
Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 19 Obbligazione tributaria
Art. 20 Mancato svolgimento del servizio
Art. 21 Zone non servite
Art. 22 Agevolazioni per le utenze domestiche
        Riduzione per lo smaltimento in proprio da parte delle utenze
Art. 23
        domestiche
Art. 24 Cumulo di riduzioni
Art. 25   Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni
Art. 26   Tributo giornaliero
Art. 27   Tributo provinciale
Art. 28   Riscossione
Art. 29   Dichiarazione
Art. 30   Rimborsi e compensazione
Art. 31   Funzionario responsabile

                                                                        2
Art. 32 Verifiche ed accertamenti
Art. 33 Sanzioni ed interessi
Art. 34 Importi minimi
Art. 35 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 36Trattamento dei dati personali
Art. 37Potenziamento Attività Settore Entrate
Art. 38Clausola di adeguamento
Art. 39Disposizioni transitorie
Art. 40Entrata in vigore
       Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di
All. 1 produzione dei rifiuti

All. 2 Allegato L-quater al D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006
All. 3 Allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006

                                                                    3
Art. 1
                              OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Cogorno della Tassa
    sui rifiuti (TA.RI.), istituita dall’art. 1, commi 641 e successivi, della Legge 27/12/2013,
    n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, destinata a finanziare i costi del servizio
    di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. La finalità del presente regolamento è quella di stabilire condizioni, modalità e obblighi
    strumentali per l’applicazione della Tassa rifiuti, in particolare in merito a:
    a) criteri di determinazione delle tariffe;
    b) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
        di rifiuti;
    c) disciplina delle riduzioni tariffarie;
    d) disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
        capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    e) individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
        nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
        di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
3. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
    dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come riconosciuta dall’art. 1,
    comma 702 della Legge n. 147/2013, al fine di assicurare la gestione della Tassa rifiuti
    secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
    regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e seguenti
    del citato art. 1 della Legge n. 147/2013.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle
    disposizioni contenute nell’art. 1, commi 641 – 666 della Legge n. 147/2013 e
    successive modifiche ed integrazioni, al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.
    158, al “Regolamento comunale dei servizi di igiene ambientale” approvato con
    Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/10/2013, nonché alle altre norme
    legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 2
                                        PRESUPPOSTO

1. Presupposto per l’applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a
    qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,
    suscettibili di produrre rifiuti urbani esistenti nel territorio comunale. La tassa è dovuta
    per i locali e le aree in condizioni di oggettiva utilizzabilità, anche se non utilizzati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o
    l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per
    utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità,
    le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le
    attività produttive in genere.

                                              Art. 3
                       GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
    smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in
    regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, e successive
    modifiche ed integrazioni, dai Regolamento comunali e dalle altre norme vigenti in
    materia.
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del Testo unico ambientale
    di cui al D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
    detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono “rifiuti urbani”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del sopra citato D.Lgs. n.
    152/2006:
    a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e
        cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
        apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
        ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono
         simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al
         D.Lgs. n. 152/2006 (allegato sub. “2” al presente Regolamento) prodotti dalle attività
         riportate nell'allegato L-quinquies (allegato sub. “3” al presente Regolamento);
    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini
         portarifiuti;
    d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
         sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
         marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature
         di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
    f)   i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
         rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle
    attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del
    Codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di
    trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o
    i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono “rifiuti speciali”, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, non
    conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:
    a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura,
         ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
    b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano
         dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
    c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
    d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
    e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
    f)   i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
    g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
         potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
         reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti
         fognarie;
    h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
    i)   i veicoli fuori uso.
Art. 4
           SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o
    aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
    rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro
    che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per
    quanto attiene al debito della tassa sui rifiuti.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. Civ. utilizzate in via esclusiva,
    il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
    stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
    titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce
    i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le
    aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
    possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli
    obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso
    esclusivo.

                                              Art. 5
                  LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla tassa rifiuti tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi
    specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, dotati di copertura fissa,
    chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione d’uso ed
    anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi
    uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti
    urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta
    assoggettati al prelievo. Si considerano soggetti tutti i locali e le aree anche solo
predisposti all’uso, a prescindere dall’effettivo utilizzo.

                                              Art. 6
              LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all’applicazione della tassa:
 A. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il
    particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di
    inutilizzabilità, come individuati nel seguente elenco tassativo:
    Utenze domestiche:
    1) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    2) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
      elettriche, vano ascensori, serbatoi e quei locali dove non è compatibile la presenza
      di persone o operatori;
    3) unità immobiliari adibite a civile abitazione totalmente prive di mobili e suppellettili e
      sprovviste di utenze attive, non condominiali, di fornitura dei servizi pubblici a rete di
      erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, con relative pertinenze se
      non utilizzate come locali di deposito;
    4) locali danneggiati in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto inabitabili,
      purché di fatto non utilizzati e dichiarati tali da relazione tecnica o oggetto di lavori di
      ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze,
      permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del
      provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine
      lavori; sono comunque soggetti a tassazione gli immobili oggetto di manutenzione
      ordinaria;
    5) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
    Utenze non domestiche
    6) immobili di categoria C/2, C/6, C/7 privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas,
      acqua, energia elettrica), non arredati, inutilizzabili e non legati ad abitazioni che non
      rientrano nell’esenzione;
    7) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le
      disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal
     successivo art. 8, comma 3;
  8) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle
     frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove
     non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  9) aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le
     serre a terra;
 10) aree adibite in via esclusiva al movimento interno degli autoveicoli, ad operazioni di
     manovra e/o di carico/scarico o alla sosta gratuita dei veicoli;
 11) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 12) aree e locali in totale stato di degrado o abbandono che comportino il permanente
     stato di inutilizzo e comunque in situazioni tali da escludere la permanenza in essi di
     persone e cose;
 13) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 14) zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti
     industriali adibite a magazzini all’aperto;
 15) aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei
     carburanti;
 16) superfici coperte o scoperte e relative attrezzature riservate, di norma, ai soli
     praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici dovendosi escludere che
     durante l’attività sportiva i praticanti possano produrre rifiuti, ferma restando
     l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, deposito attrezzi,
     servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
B. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo
  di esempio, aree di manovra, aree di carico/scarico, parcheggi e posti auto gratuiti a
  servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze
  e porticati, purché tutti non chiusi o non chiudibili con strutture fisse.
  Sono invece tassabili le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
C. le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile non detenute o
  occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
  passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
D. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento
  dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti
    organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma 1, lett. A), devono essere riscontrabili ed indicate nella
    dichiarazione originaria o di variazione, dalla cui data di presentazione decorre il diritto
    all’esclusione. A tale dichiarazione deve altresì essere allegata idonea documentazione
    relativa agli elementi obiettivi, direttamente rilevabili, comprovanti la sussistenza di una
    fattispecie di esclusione o, in alternativa, apposita dichiarazione sostituiva resa ai sensi
    del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. I contribuenti interessati dovranno utilizzare l’apposito
    modello predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
    utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicato la
    tassa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di
    mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

                                              Art. 7
                  DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, per le unità immobiliari a destinazione
    ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati la superficie tassabile è costituita da
    quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. A tal fine
    si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa smaltimento rifiuti
    solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993 o del Tributo comunale sui rifiuti e
    servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della Tassa sui rifiuti di cui al
    Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.),
    approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 4/08/2014 e successive
    modifiche ed integrazioni.
2. La base imponibile di cui al precedente comma varrà fino al primo gennaio dell'anno
    successivo a quello di emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore
    dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni
    volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati
    riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1,
    comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147 a seguito del quale la superficie tassabile
sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i
    criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto
    criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova
    superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto
    dell’art. 6 dello Statuto del contribuente.
3. Per i locali, la superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata
    considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e
    dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto
    dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per
    motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani
    ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione
    orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da
    altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo
    professionale), ovvero da misurazione diretta.
4. Per le aree scoperte operative, la superficie calpestabile viene determinata sul perimetro
    interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
    Catasto fabbricati, la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti rimane quella
    calpestabile.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto,
    a seconda che la frazione sia superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.

                                             ART. 8
           PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla
    TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa
    e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
    proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto
    trattamento in conformità alla normativa vigente.
    Tale detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente
    collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano tali solo i
magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di
    prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
2. Restano, pertanto, soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo parzialmente al
    deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di
    produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla
    successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione
    esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. L’esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che:
    a) provvedano a presentare apposita dichiarazione originaria o di variazione, dalla cui
        data di presentazione decorre il diritto all’esclusione, specificando la tipologia del
        rifiuto speciale o pericoloso prodotto e allegando:
        - apposita planimetria catastale o planimetria in scala 1:100 o 1:200 firmata da un
           professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata
           dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano
           di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
        - dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del contribuente
           nella quale egli dichiari che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo
           stato di fatto;
        - copia del contratto stipulato con apposita ditta autorizzata allo smaltimento o, in
           assenza di un contratto, copia di documentazione probatoria che attesti lo
           smaltimento avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente;
    b) forniscano annualmente, a consuntivo ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo,
        idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il
        loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, copie
        formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copia MUD ecc.).
4. Nell’ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi
    siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali
    o pericolosi e pertanto non sia possibile per il produttore indicare, nella dichiarazione di
    cui alla lett. a) del precedente comma, le esatte superfici produttive di rifiuti speciali,
    l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera
    superficie su cui l’attività viene svolta la percentuale di riduzione del 20%.
5. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma 3,
    il contribuente perderà il diritto all’esenzione/riduzione e il relativo tributo dovuto verrà
recuperato a conguaglio o in sede di elaborazione dell’avviso di pagamento TARI
    emesso per l’anno d’imposta successivo.
6. Per le attività industriali, continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota
    fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad
    esempio mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di
    dette superfici si tiene conto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, limitatamente
    alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate
    nell’allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

                                             Art. 9
          AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1,
    lettera b-ter), punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006 - avviandoli al recupero al di fuori del
    servizio pubblico ai sensi dell’art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 - devono
    comunicare tale scelta, tramite PEC, al Comune e al gestore del servizio di raccolta,
    entro il 30 giugno di ciascun anno con efficacia dall’esonero del servizio pubblico a
    decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. In tale comunicazione, da presentarsi con le stesse forme e modalità previste dal
    successivo art. 29 per la dichiarazione TARI, devono essere indicati le tipologie e i
    quantitativi dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da
    avviare al recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti
    nell’anno precedente nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui
    si intende esercitare tale opzione.
3. A tale dichiarazione deve essere altresì allegata copia del contratto stipulato o di altra
    idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante
    l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto privato che effettuerà l’attività di
    recupero dei rifiuti e l’attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle
    modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
4. Dette utenze non domestiche si impegnano a conferire a recupero al di fuori del servizio
    pubblico - interamente, e non per frazioni - i codici EER di cui alla comunicazione
    effettuata.
5. Nel rispetto delle condizioni indicate, tale utenze non domestiche sono escluse dalla
    corresponsione della quota variabile della tassa, mentre rimangono dovute la quota
    fissa annuale della tariffa e la TEFA, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal
    Comune per il versamento della TARI.
6. In difetto di espressa comunicazione di cui al primo periodo, l’utenza non domestica si
    considera vincolata al servizio pubblico, per almeno cinque anni, compreso quello di
    riferimento.
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’utenza non domestica di cui al comma 1 deve
    presentare apposita rendicontazione sulla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero nel
    corso dell’anno solare precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati al riciclo,
    mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei
    rifiuti stessi, in modo da consentire al Comune e al gestore del servizio pubblico di
    effettuare i necessari controlli sulle informazioni annuali fornite (es. coerenza sui pesi
    effettivamente conferiti e verifica dell’avvenuto recupero).
8. Qualora da tali verifiche emergano gravi inadempienze o dichiarazioni false o mendaci,
    il Comune può procedere ad annullare le agevolazioni precedentemente assegnate e a
    recuperare le somme sgravate per la parte variabile della tariffa, oltreché all’eventuale
    irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
9. L’opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni.
    Le utenze non domestiche che intendono tuttavia riprendere ad usufruire del servizio
    pubblico, anche prima della scadenza quinquennale del periodo di esercizio
    dell’opzione, devono presentare specifica richiesta, tramite PEC - entro il 30 giugno di
    ciascun anno con effetti a decorrere dall’anno successivo - al Comune e all’affidatario
    del servizio che riprende la gestione. Nella comunicazione di rientro devono essere
    riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all’art. 29 del presente
    Regolamento.
10. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso qualora ciò non comporti un
    disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di
    svolgimento dello stesso. Il gestore del servizio deve rilasciare il proprio parere di
    fattibilità entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell’utenza non
    domestica. In caso di cambiamento del gestore il termine dei 60 giorni decorre dalla
    data d’inizio dell’attività da parte del nuovo gestore. Qualora la richiesta fosse negata, il
    diniego deve essere motivato.
11. A norma dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, le utenze non domestiche che
   continuano ad avvalersi del servizio pubblico e che avviano al riciclo – come definito
   dall’art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006 - direttamente o tramite soggetti
   autorizzati rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del D.Lgs. n.
   152/2006, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tassa, in proporzione
   alla quantità avviata al riciclo. Tale agevolazione, applicata di regola mediante
   compensazione alla prima scadenza utile, viene calcolata in base al rapporto tra il
   quantitativo di rifiuti urbani, come sopra definiti, avviati al riciclo nel corso dell’anno
   solare e la produzione complessiva dei rifiuti urbani prodotti dall’utenza non domestica
   nel corso del medesimo anno. In tale calcolo non si tiene conto degli scarti alimentari
   che, in quanto “sottoprodotti di origine animale (SOA)”, non sono qualificabili come rifiuti
   e risultano pertanto esclusi dalla disciplina della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e
   rientranti invece nella disciplina prevista dal Regolamento CE n. 1069 del 21/09/2009.
12. Al fine del calcolo di cui al comma precedente, i titolari delle utenze non domestiche
   sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta
   nel quale il riciclo si è verificato, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti
   avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del
   D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1,
   lett. b-ter), punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dall’unità locale.
   A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui
   all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal
   destinatario o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento
   comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo o, in alternativa, specifica attestazione
   rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo, nella quale
   dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato indicando gli elementi
   comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo nonché la relativa
   quantità.
13. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 sono previste le seguenti
   esenzioni dalla tassa:
   a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i
       locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto
       (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere);
b) i locali od aree di proprietà del Comune nonché i locali adibiti a sedi, uffici e servizi
        comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di
        funzionamento e/o di locazione;
    c) i locali e le aree utilizzate dalle scuole materne, i locali e le aree dei cimiteri
        parrocchiali nonché i locali e le aree utilizzate dal Villaggio del Ragazzo con
        esclusione dei locali adibiti a casa per ferie;
    d) gli immobili iscritti a catasto urbano nelle categorie C o F ubicati in zone boschive,
        privi di collegamenti stradali e privi di tutte le utenze (c.d. “casetti”).
    Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa
    copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza
    dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

                                              Art. 10
                   DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
    un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa sui rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie
    ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di
    attività svolte, sulla base dei criteri e delle disposizioni contenuti nel Regolamento di cui
    al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
3. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente con Deliberazione del Consiglio
    comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
    previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art.
    1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente
    all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo
    gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si
    applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006,
    le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del
    D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Ai sensi dell’art. 13, commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 e successive modifiche
    ed integrazioni, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla tassa sui rifiuti
    devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
    finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
    nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
    informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998.
    Tali deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata ai
    sensi del periodo precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
    ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è
    tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
    stesso anno.
    I versamenti della prima rata di cui all’art. 28, comma 2, devono essere effettuati sulla
    base degli atti applicabili per l'anno precedente.
    I versamenti della seconda rata devono invece essere effettuati sulla base degli atti
    pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale
    conguaglio su quanto già versato.

                                              Art. 11
                            ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche resta disciplinato dall’art. 33
    bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.
    31, in base al quale il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) provvede
    a corrispondere ai Comuni un importo forfettario in proporzione alla consistenza della
    popolazione scolastica.
2. La somma attribuita ai sensi del comma precedente è incassata dal Comune come
    proventi diversi ed è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.
ART. 12
           COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del
    servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
    vigente normativa ambientale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
    smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto
    trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti
    per le opere ed ai relativi ammortamenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di
    gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs.13/01/2003, n. 36, individuati
    in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla
    delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA)
    e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti
    speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,
    comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei
    fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla
    gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere
    coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano
    finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. Fino a diversa disposizione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
    (ARERA), i costi da coprire con la tassa includono anche i costi per il servizio di
    spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
Art. 13
                                PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico
    finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della
    Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano
    economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla Deliberazione n.
    443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni dell’Autorità per regolazione
    dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente
    competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
    validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale
      rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i
      valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile
      di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
      modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
      contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e
    della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano
    economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un
    soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le
    pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del
    piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli
    servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
    regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito
    positivo, conseguentemente approva.
    Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano,
    quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
    competente.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni
    necessarie per la predisposizione del PEF per le attività di competenza comunale ed in
    particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da
    considerare secondo il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e i provvedimenti
    pubblicati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

                                            Art. 14
                    ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche,
    quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di
    produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti
    essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
    investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota
    rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di
    gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
    a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi
       del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli
       interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della
       produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e
       deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
    b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per
       quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati
       1 e 2 al D.P.R. 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
    a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche,
       indicando il criterio adottato;
    b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo
       idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei
       coefficienti prescelta.
Art. 15
                         TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Si definiscono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze
    di queste, quali cantine, garage, tettoie, accatastate specificamente nelle categorie
    catastali C/2, C/6 o C/7.
2. Nel caso di posizioni relative ad immobili delle categorie catastali sopra elencate non
    legate ad abitazione e quindi non accessorie, vengono considerate utenze non
    domestiche e quindi inserite nella categoria n. 3 “Autorimesse e magazzini senza alcuna
    vendita diretta”.

                                             Art. 16
       DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
                                           DOMESTICHE

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie,
    anche al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal
    D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare
    risultante dai registri dell’Anagrafe del Comune, considerando presenti nel nucleo
    familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
    Nel numero dei componenti devono comunque essere considerate le persone che, pur
    non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi
    nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
    Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e
    nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero
    dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai
    fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nella determinazione del numero degli occupanti, non si tiene conto degli anziani
    dimoranti in una casa di riposo e dei soggetti residenti che siano dipendenti di ruolo
    dello Stato in servizio all’estero o persone con essi conviventi, rientranti nella fattispecie
    di cui all’art. 1, comma 9, della Legge n. 470 del 27/10/1988.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione nelle quali non risultino soggetti
    residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente nella
    dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 29 o, in mancanza, quello di n. 2 unità, pari al
    nucleo familiare medio arrotondato risultante nel Comune di Cogorno.
5. La possibilità di dichiarare n. 1 occupante è subordinata alla dimostrazione per
    l’intestatario dell’utenza di esserne l’unico proprietario o l’unico titolare di altro diritto
    reale, l’esclusivo utilizzatore e unico componente del proprio nucleo familiare.
    Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
    superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa
    è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di
    elaborazione dell’avviso di pagamento di cui all’art. 28, comma 2, o, per le nuove utenze,
    alla data di apertura.
    Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia ai fini della tassa dell’anno
    d’imposta successivo, fatte salve eventuali dichiarazione di variazione presentate
    tempestivamente dal contribuente.

                                            Art. 17
                      TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate in parte per lo svolgimento dell’attività
    di “bed & breakfast” come definita dall’art. 21 della L.R. n. 32/2014 in forma non
    imprenditoriale, i coefficienti Ka e Kb da applicare per la determinazione della tariffa
    sono quelli relativi ai componenti del nucleo familiare ivi residente, maggiorati di un
    componente ogni camera autorizzata per il pernottamento degli ospiti/turisti.
    Se l’attività di “bed & breakfast” è svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa di
    cui alla categoria n. 8 delle utenze non domestiche.
    Nella stessa categoria sono inserite anche gli appartamenti ad uso turistico e gli
    affittacamere.
2. Nelle utenze non domestiche viene istituita la nuova categoria “Mobilifici” (negozi di
    rivendita mobilia) ed inseriti nella categoria 2.31, per i quali è prevista, sino al
    31/12/2021, una riduzione del 20% della quota variabile.

                                              Art. 18
                 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi
    sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle
    singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in
    categorie di attività omogenee, con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di
    rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile
    della tariffa, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai
    fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si considera l’attività
    effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
    In mancanza di tale dato, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche
    ATECO adottata dall’ISTAT, relativa all’attività principale o ad eventuali attività
    secondarie, in base a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA. o nell’atto di
    autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini
    IVA.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree
    scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o
    dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle
    iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella
    categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici riferibili alla medesima attività.
6. E' tuttavia possibile applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica
    che risultino situati in luoghi diversi e aventi diversa destinazione d’uso (es. superficie
    di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), a condizione che tali unità secondarie
    e/o accessorie siano catastalmente individuate in modo separato, non sia previsto
accesso al pubblico al loro interno e che tale diversa destinazione sia comprovata dalle
    risultanze dell’Anagrafe tributaria o dall’iscrizione alla CC.II.AA. o dall’atto di
    autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini
    IVA.
7. In particolare alle unità locali utilizzate quali laboratori, magazzini, depositi ecc. al
    servizio dell’utenza nella quale viene svolta l’attività principale, sarà applicata la tariffa
    della categoria n. 3 relativa ai “Magazzini senza alcuna vendita diretta” in luogo di quella
    specifica dell’attività economica svolta in via prevalente e/o esclusiva.
8. La stessa tariffa si applica altresì anche alle unità immobiliari, classate in categoria
    catastale C/1, C/3 e C/5, per il periodo in cui risultino momentaneamente inutilizzate a
    fini commerciali o prive di licenza commerciale, ma che, per le loro condizioni oggettive,
    non rientrano nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 6, comma 1, lett. a) per le
    utenze non domestiche né risultano effettivamente destinate ad altro uso.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui siano svolte anche una o più
    attività economiche e/o professionali, alle superfici a tal fine utilizzate sono applicate le
    tariffe previste per le specifiche attività esercitate.
    Qualora tali attività economiche e/o professionali siano condotte da diversi soggetti
    presso la stessa unità immobiliare univocamente identificata, la dichiarazione
    d’iscrizione/variazione dovrà essere presentata da uno solo dei soggetti coobbligati.

                                              Art. 19
                                OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello
    in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma
    4, il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo
    dell’anno, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette
    al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo
    a quello in cui termina l’occupazione, il possesso o la detenzione, a condizione che il
    contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno
    dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data
    della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data
    di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito
    dal successivo art. 29, su richiesta del contribuente.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla
    destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno
    di effettiva variazione degli elementi stessi.
    Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il
    riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione
    entro il termine previsto.
    Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto
    dal successivo art. 29.

                                            Art. 20
                        MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello
    stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del
    servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
    determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di
    danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura
    massima del 20 % del tributo.
2. Tale riduzione spetta - sino alla regolarizzazione del servizio - a partire dal mese
    successivo alla data di presentazione al Protocollo comunale di un’apposita
    comunicazione segnalante la carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio
    non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell’Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione
    pervenuta al responsabile del Servizio di gestione dei rifiuti, che entro 30 giorni deve
    provvedere a fornire dettagliata relazione in merito, indicando in particolare le utenze
    che hanno diritto alla riduzione di cui al comma 1. Analoga comunicazione dovrà essere
    poi inoltrata entro 30 giorni dall’intervenuta regolarizzazione del servizio.
Art. 21
                                     ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si
   intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della
   zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del
   servizio dei rifiuti urbani.
   Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra
   di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
   Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio
   della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli
   insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta,
   il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 % se la distanza dell’utenza dal più vicino
   punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a
   1.000 metri lineari, calcolati in base al più breve percorso carrabile o pedonale, su
   viabilità esclusivamente pubblica.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto
   passivo con la presentazione della dichiarazione di iscrizione/variazione, dalla cui data
   decorre il diritto alla riduzione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello
   di attivazione del servizio di raccolta.

                                              Art. 22
                     AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per effetto del sistema vigente di raccolta differenziata dei rifiuti disciplinato dal
   “Regolamento comunale dei servizi di igiene ambientale”, ai sensi dell’art. 1, comma
   658, della Legge n. 147/2013 sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche in
   sede di deliberazione annuale di modulazione delle tariffe.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 è prevista l’esenzione dalla
   tassa per l’abitazione posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza
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