TESTO UNICO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
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TESTO UNICO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Finalità Le disposizioni del decreto n. 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Campo d’applicazione (AMBITO OGGETTIVO) Il decreto legislativo n. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. Per determinati settori – di seguito elencate – il decreto si applica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, con gli opportuni adeguamenti • Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile; • Strutture giudiziarie, penitenziarie e strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; • Università, istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado: • Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266; • Mezzi di trasporto aerei e marittimi.
segue … • Il decreto si applica a tutte le tipologie di rischio, includendo, pertanto, non sono il rischio di lavoro diretto ma anche quello correlato (es. rischio da stress lavoro‐ correlato, cioè derivante da un’organizzazione del lavoro costrittiva, troppo monotona e ripetitiva, tale da generare fenomeni di disafezzione o disadattamento).
Campo d’applicazione (AMBITO SOGGETTIVO) • Il decreto legislativo n. 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. • La norma sancisce un inquadramento omnicomprensivo della disciplina sulla sicurezza che prescinde dalla qualificazione del rapporto di lavoro ed è collegata alla presenza dei lavoratori in un determinato ambiente.
I soggetti dell’obbligo di sicurezza • Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) racchiude un modello di prevenzione che investe molti soggetti (interni ed esterni all’ente o azienda) su cui gravano le connesse responsabilità in base alla titolarità del potere d’intervento o d’influenza sull’ambiente di lavoro, sulla sua organizzazione, sul processo produttivo e sulle modalità di esecuzione della prestazione.
Datore di lavoro soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità' produttiva in quantoesercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PP.AA. il dirigente o ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale Il datore di lavoro ha la piena responsabilità. Può delegare le funzioni, ma tale delega non lo esclude dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Preposto • Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. • In pratica, è colui che effettivamente sovrintende all’attività dei lavoratori.
Definizioni: Lavoratore • persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (equiparazioni taluni soggetti, es. socio di cooperativa o società, allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, volontario vigili del fuoco, servizio civile)
Delega di funzione Il Testo Unico detta, per la prima volta, le condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In precedenza dottrina e giurisprudenza ne avevano individuato natura e caratteristiche. In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti obblighi: • Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento; • nomina del RSPP (Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione).
… segue • la funzione deve essere delegabile • la delega deve essere conferita con atto scritto recante data certa • il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate • la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata • al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate • la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato • alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
Obblighi non delegabili • Il decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, per l'importanza e, all'evidenza, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro. • Trattasi: • dell'attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto cit., contenente non solo l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; • della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'articolo 32 del d.lgs. n. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il decreto prevede l’eliminazione o la semplificazione di alcuni obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni). Il RSPP può fare capo allo stesso datore di lavoro o ad un dipendente da lui nominato, e – nei casi in cui i dipendenti non ne abbiano i requisiti previsti dal decreto – deve essere nominato un soggetto esterno.
Medico competente medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal d.lgs. 81/08, tra cui: ‐ Visita medica preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e ai fini della valutazione della sua idoneità della mansione; ‐ Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori; ‐ Visita medica a richiesta del lavoratore se ritiene a rischio le sue condizioni di salute a causa dell’attività svolta. Le visite mediche sono VIETATE nei casi previsti dalla legge, tra cui: ‐ In fase preassuntiva (permesso solo ai medici dell’ASL) ‐ Per accertare lo stato di gravidanza;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (1, fino a 200 dipendenti, 3, da 201 a 1000, 6 oltre i 1000) Svolge compiti propositivi e consultivi. Il decreto prevede il rafforzamento delle sue prerogative d cui gode, tra cui : ‐ Permessi retribuiti; ‐ Diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza;
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
valutazione dei rischi valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza Le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio, i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate definite da un sucessivo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010
Formazione processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Il decreto sancisce l’obbligo della formazione anche per le forme di lavoro atipiche.
Novità di rilievo ‐ estensione delle norme in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di ogni attività, sia privati che pubblici e a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro‐correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici che prestano lavoro sotto qualsiasi forma ‐ revisione del sistema delle sanzioni per le figure interessate ‐ introduzione per via normativa della delega di funzione ‐ Introduzione della possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, di sospendere l'attività di impresa
… segue • Il decreto ha sostanzialmente modificato lo scenario normativo della sicurezza del lavoro, invero, la responsabilità delle aziende, in caso di infrazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro, non è più in alcun caso meramente dolosa ma può essere anche colposa nell’ipotesi di omissione della sorveglianza sull’applicazione delle regole sulla prevenzione. • Inoltre la responsabilità si estende, in maniera solidale, anche agli illeciti commessi dalle aziende appaltatrici.
…segue Atteso che il d. lgs. n. 231/2001 ha parzialmente derogato ai principi vigenti in Italia in materia di responsabilità penale, avendo, infatti, introdotto una responsabilità delle società per i reati commessi da soggetti che operano nel suo interesse o a suo vantaggio, l’ente risponde penalmente per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale o da coloro sottoposti alla loro vigilanza. L’ente non risponde se prova: a. l’attuazione e la gestione di un modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; b. la costituzione di un Organismo di Vigilanza a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e al quale sono stati attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo; c. l’ elusione fraudolenta del modello d. la sufficienza e completezza della vigilanza e. l’esistenza di un sistema disciplinare specifico
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