TESTO UNICO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

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TESTO UNICO DELLA SALUTE E DELLA
     SICUREZZA SUL LAVORO

        DECRETO LEGISLATIVO
         9 aprile 2008 , n. 81
DECRETO LEGISLATIVO
          9 aprile 2008 , n. 81
                      Finalità
Le disposizioni del decreto n. 81/2008
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007,n. 123, per il riassetto e la
riforma delle norme vigenti in materia di salute
e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, mediante il riordino e il
coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo.
Campo d’applicazione
                              (AMBITO OGGETTIVO)
Il decreto legislativo n. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e
pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Per determinati settori – di seguito elencate – il decreto si applica, tenendo
conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative, con gli opportuni adeguamenti
• Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
   pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile;
• Strutture giudiziarie, penitenziarie e strutture destinate per finalità
   istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
   sicurezza pubblica;
• Università, istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta
   formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione
   di ogni ordine e grado:
• Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266;
• Mezzi di trasporto aerei e marittimi.
segue …
• Il decreto si applica a tutte le tipologie di
  rischio, includendo, pertanto, non sono il
  rischio di lavoro diretto ma anche quello
  correlato (es. rischio da stress lavoro‐
  correlato, cioè derivante da un’organizzazione
  del lavoro costrittiva, troppo monotona e
  ripetitiva, tale da generare fenomeni di
  disafezzione o disadattamento).
Campo d’applicazione
                  (AMBITO SOGGETTIVO)

• Il decreto legislativo n. 81/08 si applica a tutti i
  lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
  nonché ai soggetti ad essi equiparati.
• La norma sancisce un inquadramento
  omnicomprensivo della disciplina sulla sicurezza
  che prescinde dalla qualificazione del rapporto di
  lavoro ed è collegata alla presenza dei lavoratori
  in un determinato ambiente.
I soggetti dell’obbligo di sicurezza
• Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008)
  racchiude un modello di prevenzione che
  investe molti soggetti (interni ed esterni
  all’ente o azienda) su cui gravano le connesse
  responsabilità in base alla titolarità del potere
  d’intervento o d’influenza sull’ambiente di
  lavoro, sulla sua organizzazione, sul processo
  produttivo e sulle modalità di esecuzione della
  prestazione.
Datore di lavoro
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità'
produttiva in quantoesercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle PP.AA. il dirigente o ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale

Il datore di lavoro ha la piena responsabilità. Può delegare le
funzioni, ma tale delega non lo esclude dall'obbligo di vigilanza in
ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite.
Preposto
• Persona che, in ragione delle competenze
  professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
  funzionali adeguati alla natura dell’incarico
  conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
  garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
  controllandone la corretta esecuzione da parte
  dei lavoratori ed esercitando un funzionale
  potere di iniziativa.
• In pratica, è colui che effettivamente sovrintende
  all’attività dei lavoratori.
Definizioni:

                      Lavoratore
• persona che, indipendentemente dalla tipologia
  contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
  dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
  privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
  apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
  esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
  (equiparazioni taluni soggetti, es. socio di cooperativa o
  società, allievo degli istituti di istruzione ed universitari
  e il partecipante ai corsi di formazione professionale
  nei quali si faccia uso di laboratori, volontario vigili del
  fuoco, servizio civile)
Delega di funzione
Il Testo Unico detta, per la prima volta, le condizioni di validità
della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
In precedenza dottrina e giurisprudenza ne avevano
individuato natura e caratteristiche.
In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti
   obblighi:
• Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento;
• nomina del RSPP (Responsabile del Servizio Protezione e
   Prevenzione).
… segue
• la funzione deve essere delegabile
• la delega deve essere conferita con atto scritto recante
  data certa
• il delegato deve possedere i requisiti di professionalità
  ed esperienza richiesti per la natura delle funzioni
  delegate
• la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione,
  gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione
  delegata
• al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa
  necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate
• la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato
• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva
  pubblicità
Obblighi non delegabili
• Il decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede gli obblighi del
  datore di lavoro non delegabili, per l'importanza e,
  all'evidenza, per l'intima correlazione con le scelte aziendali
  di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere
  del datore di lavoro.
• Trattasi:
• dell'attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la
  sicurezza al fine della redazione del documento previsto
  dall'articolo 28 del decreto cit., contenente non solo
  l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle
  misure di prevenzione e di protezione attuate;
• della designazione del responsabile del servizio di
  prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Responsabile del servizio di
    prevenzione e protezione (RSPP)
persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali previsti all'articolo 32 del d.lgs. n. 81/08,
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
Il decreto prevede l’eliminazione o la semplificazione di
alcuni obblighi formali (es. non più necessaria la nomina
del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni).
Il RSPP può fare capo allo stesso datore di lavoro o ad un
dipendente da lui nominato, e – nei casi in cui i
dipendenti non ne abbiano i requisiti previsti dal decreto
– deve essere nominato un soggetto esterno.
Medico competente
medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal d.lgs. 81/08, tra cui:
‐ Visita medica preventiva per constatare l’assenza di
    controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e ai fini della
    valutazione della sua idoneità della mansione;
‐ Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
    lavoratori;
‐ Visita medica a richiesta del lavoratore se ritiene a rischio le sue
    condizioni di salute a causa dell’attività svolta.

Le visite mediche sono VIETATE nei casi previsti dalla legge, tra cui:
‐ In fase preassuntiva (permesso solo ai medici dell’ASL)
‐ Per accertare lo stato di gravidanza;
Rappresentante dei lavoratori per la
             sicurezza
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.
(1, fino a 200 dipendenti, 3, da 201 a 1000, 6 oltre i 1000)
Svolge compiti propositivi e consultivi.
Il decreto prevede il rafforzamento delle sue prerogative
d cui gode, tra cui :
‐ Permessi retribuiti;
‐ Diritto ad una formazione particolare in materia di
    salute e sicurezza;
Servizio di prevenzione e protezione
                dai rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività' di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori
valutazione dei rischi
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione
in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza
Le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi
variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti
ove non vengano svolte attività lavorative che presentino
particolari profili di rischio, i datori di lavoro potranno effettuare
la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate
definite da un sucessivo decreto interministeriale che dovrà
essere emanato entro il 31 dicembre 2010
Formazione
processo educativo attraverso il quale trasferire
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze
e procedure utili alla acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi
Il decreto sancisce l’obbligo della formazione
anche per le forme di lavoro atipiche.
Novità di rilievo
‐ estensione delle norme in materia di salute e sicurezza
  a tutti i settori di ogni attività, sia privati che pubblici e
  a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo
  stress lavoro‐correlato, lavoratrici in stato di gravidanza
  nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età,
  alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e
  lavoratrici che prestano lavoro sotto qualsiasi forma
‐ revisione del sistema delle sanzioni per le figure
  interessate
‐ introduzione per via normativa della delega di funzione
‐ Introduzione della possibilità, in caso di pericoli gravi
  ed imminenti, di sospendere l'attività di impresa
… segue
• Il decreto ha sostanzialmente modificato lo
  scenario normativo della sicurezza del lavoro,
  invero, la responsabilità delle aziende, in caso di
  infrazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro,
  non è più in alcun caso meramente dolosa ma
  può essere anche colposa nell’ipotesi di
  omissione della sorveglianza sull’applicazione
  delle regole sulla prevenzione.
• Inoltre la responsabilità si estende, in maniera
  solidale, anche agli illeciti commessi dalle aziende
  appaltatrici.
…segue
Atteso che il d. lgs. n. 231/2001 ha parzialmente derogato ai principi vigenti in
Italia in materia di responsabilità penale, avendo, infatti, introdotto una
responsabilità delle società per i reati commessi da soggetti che operano nel
suo interesse o a suo vantaggio, l’ente risponde penalmente per i reati
commessi dai soggetti in posizione apicale o da coloro sottoposti alla loro
vigilanza.

L’ente non risponde se prova:
a.    l’attuazione e la gestione di un modello di organizzazione e gestione in
      grado di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
b.    la costituzione di un Organismo di Vigilanza a cui è stato affidato il
      compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e al
      quale sono stati attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c.    l’ elusione fraudolenta del modello
d.    la sufficienza e completezza della vigilanza
e.    l’esistenza di un sistema disciplinare specifico
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