COMUNE DI LARINO REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - Provincia di Campobasso - Comune ...

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COMUNE DI LARINO REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - Provincia di Campobasso - Comune ...
COMUNE DI LARINO
                   Provincia di Campobasso

    REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE
                                 DEI
                     MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 27.11.2014

                                   1
INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3 - FUNZIONI
ART. 4 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
ART. 5 - RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
ART. 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO
ART. 7 - PRENOTAZIONE DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
ART. 8 - PAGAMENTO
ART. 9 - ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE
ART. 10 - PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO
ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 12 – GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE
ART. 13 – MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE
ART. 14 – MATRIMONIO SU DELEGA
ART. 15 – MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO
ART. 16 – FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE
ART. 17 – COSTO DEL SERVIZIO
ART. 18 – CAUZIONE
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A

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ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto
   dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

                              ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato
   delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile, in conformità alle disposizioni di
   cui agli artt. 106 e seguenti del Codice Civile.

                                      ARTICOLO 3 – FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili spetta al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza e impedimento temporaneo o permanente.
3. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato
   Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
4. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani
   che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed
   appositamente delegati dal Sindaco.

                              ART. 4 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella Casa Comunale.
2. Sono considerati Casa Comunale, ai sensi dell’art. 106 del codice civile, e preposti alla
   celebrazione di matrimoni civili, i seguenti spazi:
       a) Ufficio del Sindaco                (P.zza Duomo n.44 – terzo piano);
       b) Chiostro del Palazzo Ducale        (P.zza Duomo n.44 – terzo piano);
       c) Sala Freda                         (P.zza Duomo n.44 – quarto piano);
       d) Saletta “Bartolomeo Preziosi” (P.zza Duomo n.44 – quarto piano):
       e) Terrazza del Palazzo Ducale        (P.zza Duomo n.44 – quarto piano).
3. La celebrazione nei luoghi di cui al comma precedente, sub lett. b), c), d), e) è subordinata alla
   disponibilità degli stessi.
4. La visita delle sale e/o degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere
   effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento, da concordare con l’Ufficio di Stato Civile.
5. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi
   previsti dall’articolo 110 del Codice Civile.
6. Sono assoggettati a pagamento i matrimoni celebrati per delega anche nella casa comunale.
7. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al
   Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte.
8. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle
   parti richiedenti.

                   ART. 5 - RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

1. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle relative pubblicazioni, così come
   previsto dagli artt. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000.

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2. La richiesta della pubblicazione di matrimonio deve essere effettuata presso l’ufficio dello Stato
   Civile, non prima di 180 giorni e non oltre i 30 giorni antecedenti la data fissata per il
   matrimonio, compilando apposita domanda sottoscritta da almeno un nubendo.

                 ARTICOLO 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO.

1. La richiesta della celebrazione di matrimonio va effettuata presso l’ufficio dello Stato Civile,
   contestualmente alla richiesta di pubblicazioni compilando apposita domanda secondo il
   modello allegato sub A.
2. La domanda deve contenere:
   - data e ora della cerimonia;
   - copia documento di identità in corso di validità e recapiti telefonici dei nubendi;
   - scelta del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni;
   - nominativi dei testimoni e rispettive copie dei documenti di identità in corso di validità;
   - scelta della sala comunale per la celebrazione, con l'indicazione del numero di invitati
      previsti;
   - l'indicazione del Comune in cui sono state eseguite le pubblicazioni, nel caso di matrimonio
      avvenga su delega di altro Comune.
   - eventuale scelta del celebrante, ai sensi dell’articolo 109 del codice civile, con indicate le
      motivazioni di necessità o convenienza;

         ARTICOLO 7 - PRENOTAZIONE DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

1. La prenotazione del luogo nel quale gli sposi intendono celebrare il loro matrimonio avviene
   contestualmente alla richiesta di celebrazione di matrimonio, specificando il numero massimo
   delle persone invitate.
2. Il luogo viene reso disponibile con una tolleranza di trenta minuti prima dell’orario di inizio
   della celebrazione e fino ai trenta minuti successivi al termine della celebrazione stessa, ad
   eccezione della sala di cui all’art. 4, comma 2 lett. a) che viene resa disponibile solo per il tempo
   necessario alla celebrazione. Eventuali richieste di disponibilità più ampie saranno soggette al
   pagamento di una apposita tariffa maggiorata.

                                     ARTICOLO 8 – PAGAMENTO

1. Alla prenotazione segue, ove previsto, il pagamento della relativa tariffa, da effettuarsi tramite
   bonifico bancario o bollettino di c/c postale.
2. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla prenotazione, gli sposi devono consegnare o,
   comunque, far pervenire all’ufficio di Stato Civile la relativa quietanza di pagamento; in
   mancanza la prenotazione si intende rinunciata e il luogo può essere impiegato diversamente.

                   ARTICOLO 9 – ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. I nubendi possono arricchire la sala e/o gli atri con ulteriori arredi, addobbi e decori particolari
   che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi a cura
   dei richiedenti.
2. Le richieste di allestimento del luogo dove si prevede di celebrare il matrimonio devono essere
   preventivamente comunicate dagli sposi all’Ufficio di Stato Civile al momento della richiesta di
   pubblicazione di matrimonio.

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3. Al termine della cerimonia, il luogo deve essere restituito nelle medesime condizioni in cui è
   stata consegnato per la celebrazione. L’organizzazione e gli oneri di tali allestimenti particolari,
   in accordo con l’Ufficio di Stato Civile, sono a totale carico degli sposi.
4. Il Comune di Larino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi
   non di sua proprietà e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
5. Il Comune di Larino si intende sollevato da ogni responsabilità legata a danni e infortuni a
   persone.

                           ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO

1. E’ assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all’interno dei locali utilizzati
   per la cerimonia.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà
   addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile, la somma di
   € 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli
   stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la
   sala.

                          ARTICOLO 11 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio
   di Stato Civile.
2. L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni
   necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

                      ARTICOLO 12 – GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. La celebrazione del matrimonio si svolge, di norma, nei giorni lavorativi durante il normale
     orario di servizio degli uffici comunali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il
     Lunedì ed il Giovedì dalle 15:30 alle 17:00 nel giorno indicato dai nubendi, compatibilmente
     con le esigenze dell'ufficio, con le disponibilità dei locali e del celebrante.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali è subordinata alla disponibilità del
     Sindaco o del suo delegato alla celebrazione, del personale di assistenza e dei locali adibiti.
3. La celebrazione dei matrimoni civili non avviene, di norma, nei giorni festivi.
4. Le celebrazioni sono, comunque, tassativamente sospese nei seguenti giorni:
- 1 e 6 Gennaio;
- la domenica di Pasqua , il giorno seguente (Lunedì dell'Angelo) e precedente (Sabato Santo);
- 25 Aprile;
- 1 Maggio;
- 3 e 15 Maggio
- 25, 26 e 27 Maggio (Feste Patronali);
- 2 Giugno;
- 1 Novembre;
- 8 Dicembre;
- 24, 25 e 26 Dicembre;
- 31 Dicembre.
- 15 Agosto

                  ARTICOLO 13 – MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE

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1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare
   all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua
   italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete
   come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno
   provvedere i nubendi stessi.
3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dello stato civile almeno 5 (cinque) giorni
   prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per
   comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza del
   nubendi, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

                             ARTICOLO 14 – MATRIMONIO SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare
   preventiva richiesta dl disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo il modello
   allegato “A” del presente regolamento con le medesime modalità indicate negli art. 4 e segg. con
   anticipo di almeno 60 giorni.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8
   giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la
   seguente documentazione:
   - delega del comune richiedente;
   - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
   - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
   - conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo, allegato
   ...sub A del presente provvedimento.

               ARTICOLO 15 – MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO

1. Il Sindaco potrà, su richiesta dei nubendi, far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a
   italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale. I nubendi, in
   tal caso, dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno trenta
   giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona
   celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
   resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000.
3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le
   necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di stato civile, per la celebrazione
   dell’evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

                 ARTICOLO 16 – FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere
   presenti, oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche
   parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del
   regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore
   12:00 del giorno precedente il matrimonio.

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ARTICOLO 17 – COSTO DEL SERVIZIO

1. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale GRATUITA quando viene svolta
   all’interno dell’orario di servizio dell’ufficio di stato civile nei luoghi indicati all'art. 4 lett. a), b)
   del presente regolamento.
2. Negli altri casi la celebrazione del matrimonio comporta il pagamento di una tariffa stabilita da
   apposita deliberazione della Giunta Comunale, soggetta ad aggiornamento annuale.
3. Sono sempre assoggettati a pagamento i matrimoni celebrati per delega, anche nella casa
   comunale.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al
   Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai
   servizi non prestati.
5. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile
   alle parti richiedenti.

                                        ARTICOLO 18 – CAUZIONE

1. Al momento della presentazione dell’istanza per la celebrazione del matrimonio civile, i
   richiedenti dovranno versare una cauzione che sarà restituita dopo aver accertato che i locali
   utilizzati per la celebrazione siano puliti e non abbiano subito danni.
2. L’importo della cauzione verrà determinato dalla Giunta Comunale.

                                  ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di
   approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

                                  ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia:
- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.

                                                                                                Allegato A
                            COMUNE DI LARINO
                                Provincia di Campobasso
                                          Piazza Duomo n. 44

                                                      7
DOMANDA DI PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE DI
                                   MATRIMONIO CIVILE

Il/La sottoscritto/a:

       Cognome                                          Nome
       Nato/a a                                         in data
       Residenza a                                      Via
       Codice Fiscale                                   Cittadinanza

In relazione al matrimonio che intende contrarre con:

       Cognome                                          Nome
       Nato/a a                                         in data
       Residenza a                                      Via
       Codice Fiscale                                   Cittadinanza

                                             CHIEDE
che, previa autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile, la celebrazione dei matrimonio abbia luogo:

       Il giorno                                        Alle ore
presso:

       □ Ufficio del Sindaco □ Chiostro Palazzo Ducale □ Sala Rossa □ Saletta “Preziosi”
Regime Patrimoniale:
       □ Comunione dei beni                             □ Separazione dei beni
Il sottoscritto DICHIARA che l'indirizzo familiare, successivamente al matrimonio sarà :

autorizzando il cambio di domicilio del/i coniuge/i e presentando la necessaria documentazione
unitamente alla ricevuta di versamento nei modi e nei termini previsti degli artt. 6 e 13 del
regolamento sul servizio di celebrazione dei matrimoni civili.
Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della
struttura secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili.
                                                        Firma

                                                 8
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