DECRETO SOSTEGNI: PROROGATO IL RICORSO AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE - MYSOLUTION

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EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto Sostegni: prorogato il ricorso ai
trattamenti di integrazione salariale
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2021, in aggiunta a quanto
già previsto dalla Legge di Bilancio 2021
di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 26 MARZO 2021

 Con le previsioni di cui all’articolo 8 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di
 sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
 all’emergenza da COVID-19”,vengono introdotte nuove disposizioni in materia di trattamenti di integra-
 zione salariale, valevoli per l’anno 2021, che si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge di Bilancio
 2021.
 Già il Legislatore, con specifico riferimento agli interventi per l’anno 2021, con la Legge 30 dicembre
 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio) e con effetti dal 1° gennaio, disponeva che i datori di lavoro che
 avrebbero dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per cause riconducibili all’emergenza sanita-
 ria potevano (e tuttora possono) proporre domanda di concessione del trattamento ordinario di integra-
 zione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli ar-
 ticoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane.
 Ora, le previsioni di cui all’articolo 8 del cosiddetto Decreto Sostegni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 del 22 marzo 2021, n. 70, consentono ai medesimi datori di lavoro di poter usufruire di massimo 13
 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30
 giugno 2021, mentre di massimo 28 settimane nel caso di trattamenti di assegno ordinario e di cassa
 integrazione in deroga.

Le nuove disposizioni del decreto sostegni
Accantonato, in un certo senso il precedente contesto normativo, che ha definito i parametri di accesso
agli ammortizzatori sociali relativamente all’anno 2020 e ha introdotto nuove misure per l’anno 2021, ven-
gono ora ad innestarsi le disposizioni di cui all’articolo 8, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, (cd. Decreto So-
stegni) che disciplina la proroga del ricorso agli strumenti di integrazione salariale per l’anno in corso, po-
nendo, tuttavia, un’importante differenziazione quanto alla durata massima degli interventi e all’arco tem-
porale di utilizzo.
Viene, infatti, previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possano presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale:
   per una durata massima di 13 settimane;
   nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Diversamente, i medesimi datori di lavoro potranno accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di
cassa integrazione salariale in deroga:
   per una durata massima di 28 settimane;
   nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

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Infine per il settore agricolutura l’intervento della Cisoa è così previsto:
   per una durata massima di 120 giornate;
   nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
         TIPOLOGIA AMMORTIZZATORE                                      DURATA                        PERIODO
                                                                       MASSIMA
         Trattamento ordinario (CIGO)                                  13 settimane                  Dal 1° aprile 2021 al 30
                                                                                                     giungo 2021
         Assegno Ordinario (Fis, Fsba etc) Cassa inte-                 28 settimane                  Dal 1° aprile 2021 al 31
         grazione in deroga                                                                          dicembre 2021
         Cisoa (agricoltura)                                           120 giornate                  Dal 1° aprile 2021 al 31
                                                                                                     dicembre 2021

        Attenzione
        In riferimento a tutti i predetti interventi:
        - non è dovuto alcun contributo addizionale;
        - l’accesso è consentito ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto (23
        marzo 2021).

Quanto alle modalità di accesso agli ammortizzatori sociali, le relative istanze dovranno essere inoltrate
all’Inps, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

        Ricorda
        Sul punto si precisa che in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro
        la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (23
        marzo 2021).

Inoltre, viene previsto che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore
di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione
salariale:
   entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
   ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

        Attenzione
        In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al trentesimo giorno suc-
        cessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella
        del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Importante novità, infine, è data dalle modalità di trasmissione all’Inps dei dati relativi alle so-
spensioni dei lavoratori. Infatti, per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a so-
spensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione
diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché

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all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato
«UniEmens- Cig».
Inoltre viene ora previsto che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con
la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, sia mediante anticipo da par-
te del datore di lavoro.
Analizziamo ora nel dettaglio quali sono i requisiti d’accesso ai singoli ammortizzatori sociali.

Cigo per imprese industriali

Beneficiari
   Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e di-
     stribuzione dell’energia, acqua e gas;
   cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle
     imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
   imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
   cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipola-
     zione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a
     tempo indeterminato;
   imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinemato-
     grafica;
   imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
   imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
   imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
   imprese addette all’armamento ferroviario;
   imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubbli-
     ca;
   imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
   imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
   imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclu-
     sione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione di-
     stinte dall’attività di escavazione (art. 10, D.Lgs. n. 148/2015).

Durata
La Cassa integrazione guadagni ordinaria per causale Covid-19 potrà essere utilizzata, per espressa previ-
sione del Decreto Sostegni, per un massimo di 13 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 1°
aprile e il 30 giugno 2021.

Destinatari
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato e apprendisti:
   in forza alla data di entrata in vigore del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (23 marzo 2021).

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Termini di presentazione dell’istanza
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avu-
to inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

        Attenzione
        In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a
        quello di entrata in vigore del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Datori di lavoro con più di 5 dipendenti iscritti al Fis (fondo di integrazione
salariale)

Beneficiari
Si tratta di datori di settori esclusi da CIGO o CIGD e senza fondo di solidarietà bilaterale, iscritti al FIS con
più di 5 dipendenti.

        Attenzione
        Il numero dei lavoratori è determinato tenendo conto di tutta l’azienda (anche se suddivisa in più
        unità produttive o sedi) e i contratti a tempo parziale sono computati in proporzione
        all’orario di lavoro.

Durata
L’Assegno Ordinario per causale Covid-19 potrà essere utilizzato, per espressa previsione del Decreto So-
stegni, per un massimo di 28 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 di-
cembre 2021.

Destinatari
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato e apprendisti:
   in forza alla data di entrata in vigore del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (23 marzo 2021).

Termini di presentazione dell’istanza
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avu-
to inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

        Attenzione
        In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese
        successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

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Cassa integrazione guadagni in deroga

Beneficiari
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) interviene, come strumento di integrazione, a sostegno
di quelle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (Cigo, Fis etc.) perché escluse
all’origine da tale tutela (es. non appartenenti al settore industriale con accesso alla Cigo) o perché ne
hanno già esaurito il periodo di fruizione.

Durata
La cassa integrazione guadagni in deroga per causale Covid-19 potrà essere utilizzata, per espressa previ-
sione delD.L. n. 41/2021, per un massimo di 28 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021.

Destinatari
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato e apprendisti:
   in forza alla data di entrata in vigore del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (23 marzo 2021).

Termini di presentazione dell’istanza
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avu-
to inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

        Attenzione
        In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a
        quello di entrata in vigore del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)
Il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive mo-
dificazioni, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in dero-
ga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la
stessa azienda di cui all’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni,
nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

        Ricorda
        Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma asso-
        ciata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla
        silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasforma-
        zione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

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Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializza-
no i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o alle-
vamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle inte-
grazioni salariali dell’industria.
I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) as-
sunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n.
148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di coo-
perative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi
dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con pre-
visione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.
La domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

        Attenzione
        Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese suc-
        cessivo a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23 marzo 2021).

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda
di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la
possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; è stato previsto, in conseguenza della par-
ticolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento di-
retto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla vigen-
te disciplina.

Le criticità
Infine, a conclusione di questo nostro contributo in tema di ammortizzatori sociali così come regolamentati
dal neo D.L. n. 41/2021, vogliamo evidenziare alcune criticità e problematicità che sembrano sorgere.
Ad esempio:
→ le settimane di cui alla Legge n. 178/2020 richieste entro il 30 giugno 2021 (Fis, Fsba, CIGD) si compu-
tano nelle nuove 28 settimane previste dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021?
→ è necessario inviare le informative alle OO.SS.?
→ il flusso «Uniemens-Cig» è un flusso separato?
→ come devono essere trattate le giornate dal 27 marzo 2021 al 31 marzo 2021 per chi ha esaurito le pre-
cedenti 12 settimane Legge n. 178/2020 ?
Questioni e dubbi che ad una prima lettura restano irrisolti. Si dovranno necessariamente attendere le
indicazioni e i chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps affinché si possa operare
correttamente, nella speranza che tali interventi giungano quanto prima.

        Riferimenti normativi
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27);
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77
   D.L. 16 giugno 2020, n. 52 (abrogato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)
   D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126)
   D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176)

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   Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 300 a 305
   D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 8

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