TeamSystem Labour review - L

Pagina creata da Fabio Di Benedetto
 
CONTINUA A LEGGERE
L review

                                    08:44 AM

TeamSystem
                                               Periodico di informazione lavoristica e previdenziale
                        Labour
                           review
 n. 244

In collaborazione con
LYNFA Studio®
e POLYEDRO Experience

LYNFA Studio, il sistema gestionale TeamSystem                       Anche le maschere applicative e le procedure
per il Professionista, si evolve grazie a POLYEDRO                   presentano un nuovo layout: semplice e
Experience.                                                          navigabile.

Un nuovo modello di sistema gestionale: naturale,                    Le aree di lavoro sono gestite in orizzontale
veloce e dinamico, costruito intorno alle esigenze                   tramite schede progressive: puoi passare da
del Professionista e dello Studio.                                   un’applicazione all’altra in modo naturale, come in
                                                                     un browser web.
Con POLYEDRO Experience vogliamo farti
navigare in modo rapido e intuitivo, senza le                        POLYEDRO Experience è costruita sulla
costrizioni dei menu gerarchici: per questo,                         mobilità: LYNFA Studio è accessibile via web, dal
abbiamo introdotto i contesti, in cui trovi                          dispositivo preferito, in qualunque momento della
informazioni, contenuti e strumenti specifici per                    giornata. Per godere a pieno dei benefici dello
ogni area funzionale.                                                “smart working” oppure sfruttare il telelavoro se
                                                                     necessario.
Le funzioni più utilizzate e quelle più recenti
vengono mostrate dinamicamente anche
all’interno dei contesti.

www.teamsystem.com

TeamSystem                 Periodico
                           di informazione
                           lavoristica
                                             Editrice TeamSystem
                                             Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
                                             Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
                                                                                           Redazione:      S.E. o O.

           Labour review   e previdenziale   Reg. Trib. Pesaro n° 443/98                                   Riproduzione vietata
Sommario
  Osservatorio del lavoro                                                               2

  Normativa e prassi in evidenza
  Contratti certificati: i chiarimenti dell’Ispettorato                               10
  Indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste rientrate dall’estero 13
  Accordo di ricollocazione: la circolare congiunta Ministero del Lavoro - Anpal      15
  Incentivi: incremento occupazionale in caso di assunzione
  di lavoratore somministrato                                                         18

  Schede operative
  Indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo
  per gli iscritti alla Gestione separata                                             20
  Deposito verbali di conciliazione in sede sindacale                                 23
  Attività lavorativa in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi
  familiari                                                                           25

  Contrattazione collettiva
  Rinnovi contrattuali maggio 2018                                                    26

  Scadenzario
  Principali scadenze del mese di luglio                                              27

L review
R                                              1
Osservatorio del lavoro
  Rapporto di lavoro

  Geolocalizzazione a fini di sicurezza: sì del Garante
  Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, ha
  autorizzato la geolocalizzazione, attraverso smartphone e tablet, del personale di una società che
  effettua servizi di vigilanza privata e trasporto valori, al fine di garantire la sicurezza delle pattuglie
  e l’ottimizzazione delle assegnazioni e degli interventi.
  Il Garante ha offerto alcune indicazioni a tutela dei diritti dei lavoratori interessati:
  • il sistema dovrà essere configurato in modo tale che sul dispositivo aziendale sia posizionata
      un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;
  • deve inoltre essere prevista la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pau-
      se consentite dell’attività lavorativa, informando correttamente i dipendenti sui casi in cui è
      consentito disattivare la localizzazione nonché sulle conseguenze degli eventuali abusi;
  • al fine di minimizzare il rischio di accesso ai dati non necessario e/o non pertinente (a fronte di
      una periodizzazione assai ravvicinata della rilevazione geografica dei dispositivi), si prescrive
      alla società di configurare il sistema in modo da oscurare la visibilità della posizione geografica
      decorso un periodo determinato di inattività dell’operatore sul monitor presente nella centrale
      operativa (relativamente a tale funzionalità).
                     Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 18/4/2018, n. 232

  Prestazioni occasionali: rimborso somme versate e non utilizzate
  L’Inps, con messaggio n. 2121 del 25 maggio 2018, ha comunicato che sulla Piattaforma Inps delle
  prestazioni occasionali ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017, è stata rilasciata un’apposita funzionalità
  per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate.
  Possono essere oggetto di rimborso solo le somme effettivamente versate dall’utilizzatore, essendo
  esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in seguito alla
  concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby-sitting).
                                                                   Inps, messaggio, 25/5/2018, n. 2121

  GDPR: in G.U. il decreto per il trattamento dei dati da parte delle autorità penali
  È stato pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2018, il D.Lgs. 51 del 18 maggio 2018, in
  vigore dall’8 giugno 2018, che attua la Direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle
  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti
  a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
  penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI
  del Consiglio.
                                                      D.Lgs. 18/5/2018, n. 51, G.U., 24/5/2018, n. 119

  Gli obblighi antiriciclaggio per i consulenti del lavoro
  La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 23 maggio 2018, ha pubbli-
  cato un vademecum sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio che i consulenti del lavoro
  sono tenuti a rispettare. Questi, infatti, devono adottare specifiche misure per l’adeguata verifica
  e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché dimostrare alle
  autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che le stesse siano adeguate al
  rischio rilevato.
                                Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 23/5/2018

L review
R                                                     2
Osservatorio del lavoro
  Protezione dati: approvato il Protocollo che aggiorna la Convenzione 108/1981
  Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 21 maggio 2018, ha reso noto che è stato
  portato a termine dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il processo di modernizzazione
  della Convenzione 108/1981 sulla protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato
  dei dati personali.
  Il Protocollo garantisce standard elevati in una cornice normativa flessibile che facilita la loro
  adozione da parte di un ampio numero di Paesi, inclusi quelli che non fanno parte del Consiglio
  d’Europa. Il Protocollo contiene diverse novità rispetto all’originario, per rispondere alle esigenze
  legate all’avvento delle nuove tecnologie. In particolare prevede: il rafforzamento degli obblighi
  di trasparenza a carico dei titolari del trattamento; l’ampliamento dei diritti degli interessati, che
  ora racchiudono anche il diritto a non essere soggetto a decisioni puramente automatizzate e a
  conoscere la logica del trattamento; maggiori garanzie per la sicurezza dei dati, incluso l’obbligo
  di notificare i data breach, e di assicurare un approccio di privacy by design. Il Protocollo rafforza
  inoltre i compiti delle Autorità di protezione dati e del Comitato della Convenzione, chiamato a
  svolgere un ruolo nella valutazione dell’effettivo rispetto dei principi della Convenzione, che deve
  essere assicurato dai Paesi che ne faranno parte.
                                     Garante per la protezione dei dati personali, notizia, 21/5/2018

  RPD: disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto
  Il Garante privacy, con notizia del 18 maggio 2018, ha reso noto che sul proprio sito è disponibile
  la procedura on line per la comunicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, del nominativo
  del Responsabile della protezione dei dati, come previsto all’articolo 37, paragrafo 7, Regolamento
  UE/2016/679.
                                     Garante per la protezione dei dati personali, notizia, 18/5/2018

  Attività lavorative sulle navi vietate ai minori di 18 anni
  È stato pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 2018 il D.I. 27 aprile 2018, con l’individuazione
  delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, ex articolo 2, D.Lgs. 271/1999, alle quali è
  vietato adibire i minori di 18 anni.
   Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture
                                                e trasporti, D.I., 27/4/2018, G.U., 18/5/2018, n. 114

  Deposito verbali di conciliazione in sede sindacale
  L’INL, con nota n. 163 del 17 maggio 2018, ha espresso la propria posizione in merito al diniego del
  deposito presso l’ITL di verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale sulla base dell’assenza
  di legittimazione dell’organizzazione sindacale.
  L’assistenza fornita dall’associazione, purché correttamente attuata, è condizione imprescindibile
  e sufficiente per la validità della conciliazione sindacale e, dunque, per il suo deposito presso l’ITL.
  L’ulteriore requisito dell’autenticità del verbale di conciliazione, richiesto espressamente dalla leg-
  ge, consente il deposito del verbale medesimo presso la cancelleria del Tribunale e, quindi, la pos-
  sibilità di ottenere, su istanza della parte interessata, il decreto di esecutività.
  L’INL ribadisce inoltre che, ai fini del deposito del verbale di conciliazione, il soggetto sindacale
  deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività, in quanto la norma consente la
  previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione esclusivamente alle asso-
  ciazioni dotate del requisito della maggiore rappresentatività e solo con riferimento a tali fattispecie
  si rende necessaria la verifica dell’effettiva sottoscrizione da parte dell’associazione sindacale del
  Ccnl della categoria in esame, nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sinda-
  cale, che può essere effettuata mediante l’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione del
  soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all’articolo 412-ter c.p.c..

L review
R                                                   3
Osservatorio del lavoro
  La nota precisa che la disamina relativa ai requisiti richiesti per la conciliazione sindacale non
  va posta in relazione con la diversa tematica della verifica dei requisiti delle organizzazioni
  sindacali per l’applicazione di determinati istituti. L’attività di conciliazione che la normativa
  processuale attribuisce alle organizzazioni sindacali affida all’INL il compito di “depositario” dei
  relativi verbali, unitamente alla verifica delle condizioni sopra descritte; la maggiore rappre-
  sentatività è necessaria nei soli casi in cui la conciliazione sia stata disciplinata dal contratto
  collettivo di riferimento.
                                                                          INL, nota, 17/5/2018, n. 163

  Esoneri contributivi per calamità alle aziende agricole
  L’Inps, con messaggio n. 2082 del 22 maggio 2018, ha precisato le modalità di richiesta e con-
  cessione degli esoneri contributivi per calamità alle aziende agricole. I soggetti interessati devono
  presentare l’istanza entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all’evento calamitoso,
  per consentire la corretta tariffazione dei periodi contributivi.
                                                                 Inps, messaggio, 22/5/2018, n. 2082

  Sisma Centro Italia: ripresa di versamenti e adempimenti
  L’Inps, con messaggio n. 2078 del 22 maggio 2018, ha ricordato che il 31 maggio 2018 ripren-
  deranno gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assicura-
  zione obbligatoria nelle zone del Centro Italia colpite dai terremoti degli anni 2016 e 2017. Entro
  il 31 maggio 2018 dovranno quindi essere versati in unica soluzione o mediante rateizzazione i
  contributi sospesi, senza sanzioni o interessi. Nello specifico, la ripresa dei versamenti mediante
  rateizzazione prevede fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, previa presentazione
  di apposita comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da inoltrarsi entro il 31
  maggio 2018, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata. L’Istituto
  specifica che la comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di
  una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto
  all’adempimento dell’obbligazione.
  Per le istruzioni operative relative alla modalità di versamento dei contributi sospesi, sia in caso
  di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, l’Inps rimanda al messaggio n.
  895/2018.
                                                                 Inps, messaggio, 22/5/2018, n. 2078

  Indennità di soccorso alpino per l’anno 2018
  Il Ministero del lavoro, con D.M. 59 del 16 maggio 2018, ha reso noti i valori dell’indennità compen-
  sativa spettante ai lavoratori del soccorso alpino e speleologico o di esercitazione per l’anno 2018.
                                 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M., 16/5/2018, n. 59

  Responsabile della protezione dei dati: fac-simile per la comunicazione dei dati
  di contatto
  Il Garante per la protezione dei dati personali, con notizia del 14 maggio 2018, ha reso noto che
  nei prossimi giorni, sul sito www.garanteprivacy.it, sarà resa disponibile una procedura on line per
  la comunicazione del nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato, come
  previsto dall’articolo 37, paragrafo 7, Regolamento UE/2016/679.
  Per facilitare i soggetti tenuti all’adempimento, il Garante ha reso disponibile un fac simile in forma-
  to .pdf, da non utilizzare per la comunicazione effettiva dei dati, che consente di familiarizzare con
  l’adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione on line, quali saranno le informazioni
  richieste.
                                       Garante per la protezione dei dati personali, news, 14/5/2018

L review
R                                                   4
Osservatorio del lavoro
  Rimborso voucher lavoro accessorio: termine prorogato al 30 giugno
  L’Inps, con comunicazione del 9 maggio 2018 inviata alle proprie sedi, ha precisato che è stato posti-
  cipato al 30 giugno 2018 il termine entro cui richiedere i rimborsi dei voucher per lavoro accessorio
  acquistati entro il 17 marzo 2017, e non utilizzati dal committente alla data del 31 dicembre 2017. Il
  termine inizialmente fissato dal messaggio Hermes Inps n. 4752/2018 era il 31 marzo 2018.
                                                                           Inps, comunicazione, 8/5/2018

  Tfr: indice di rivalutazione di aprile 2018
  Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato
  al 31 dicembre 2017, per il mese di aprile 2018 è pari a 0,945104. L’indice dei prezzi al consumo
  per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di aprile è pari a 101,7.
                                                                    Istat, comunicato stampa, 16/5/2018

  Permesso di soggiorno per motivi familiari: svolgimento di attività lavorativa
  nelle more del rilascio
  Il Ministero del lavoro, con nota n. 4079 del 7 maggio 2018, ha offerto chiarimenti circa la possi-
  bilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di
  soggiorno per motivi familiari. Il Dicastero chiarisce che i soggetti richiedenti permesso di soggior-
  no per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e
  condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno
  sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della sempli-
  ce ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
  Infatti, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere
  attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e
  senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, pertanto la disposizione di
  cui all’articolo 5, comma 9-bis, T.U. Immigrazione (relativo al soggetto richiedente permesso per
  lavoro subordinato), può trovare applicazione anche in tali casi.
                                 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 7/5/2018, n. 4079

  Lavoro tra familiari: la Fondazione studi analizza la Cassazione n. 4535/2018
  La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 7 maggio 2018, ha analizzato
  le motivazioni della sentenza n. 4535/2018 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto come
  lecito il lavoro tra familiari, in contrasto coi verbali ispettivi Inps, che tendono a negare la sussi-
  stenza del rapporto di lavoro subordinato, privilegiando, non sempre a ragione, la prevalenza del
  legame familiare.
  La Fondazione pone l’accento sugli indici oggettivi stilati dalla Suprema Corte per riconoscere un effetti-
  vo inserimento organizzativo e gerarchico aziendale: l’onerosità della prestazione; la presenza costan-
  te presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; l’osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente
  con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale); il “programmatico valersi da parte del titolare della
  prestazione lavorativa” (del familiare); la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
                                  Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 7/5/2018

  Rapporto biennale sulla situazione del personale: emanato il decreto
  Il Ministero del lavoro, con D.M. 3 maggio 2018, ha illustrato le modalità di utilizzo del nuovo ap-
  plicativo per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile
  e ha stabilito che, limitatamente al biennio 2016-2017, il termine di trasmissione del suddetto rap-
  porto è stabilito al 30 giugno 2018. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato
  al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
                                        Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 3/5/2018

L review
R                                                      5
Osservatorio del lavoro
  Autotrasporto: condizioni per la corretta fruizione del riposo settimanale
  Il Ministero dell’interno, con circolare n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, in seguito alla
  sentenza della Corte Europea di Giustizia C-102/16 del 20 dicembre 2017, che ha interpretato
  l’articolo 8, paragrafo 8, Regolamento 561/2006, nel senso che è manifestamente vietato, per i
  conducenti di camion, effettuare il riposo settimanale a bordo del veicolo, ha offerto istruzioni alle
  aziende di autotrasporto.
  Il Ministero, rilevata la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione per tale viola-
  zione, ritiene, d’intesa anche con la Direzione Generale per il trasporto Stradale e col Ministero delle
  infrastrutture e dei trasporti, che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere
  considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa
  vigente. Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un
  controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’articolo 174, comma 7, CdS,
  nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%).
  Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene
  commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida, con intimazione a non riprendere il
  viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.
                              Ministero dell’interno, circolare, 30/4/2018, n. 300/A/3530/18/113/2

  Contributi e fisco
  Sisma Centro Italia: ulteriore proroga degli adempimenti
  Con D.L. 29 maggio 2018, n. 55, pubblicato in G.U. n. 123 del 29 maggio 2018, sono state previste
  ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
  e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  In particolare il decreto, in vigore dal 29 maggio 2018, ha prorogato e sospeso i termini relativi agli
  adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi:
  • la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito
      d’impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole decorrerà dal 16 gennaio
      2019 anziché dal 31 maggio 2018, con la possibilità di rateizzare le somme dovute in 60 rate
      mensili di pari importo, invece che nelle 24 inizialmente previste;
  • riprenderà il 16 gennaio 2019 anche la sospensione del versamento dei contributi previdenziali
      e assistenziali e dei premi di assicurazione, con la possibilità di estendere il periodo di rateizza-
      zione a 60 mesi;
  • è posticipato al 1° gennaio 2019 il termine per il pagamento delle fatture di utenze intestate ai
      soggetti danneggiati, per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle som-
      me dovute sulla base di atti emessi dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps.
                                                          D.L. 29/5/2018, n. 55, G.U., 29/5/2018, n. 123

  Incentivi: incremento occupazionale in caso di assunzione di lavoratore somministrato
  Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 29 maggio 2018, ha precisato che, in caso
  di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale
  netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti è riferita all’impresa utilizzatrice, al
  fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti
  dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.
                              Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 29/5/2018, n. 3

  Sisma Centro Italia: elenco beneficiari agevolazioni 2018
  Il Mise, con decreto 28 maggio 2018, ha approvato gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni
  previste dai nuovi interventi (Legge di Bilancio 2018) in favore della zona franca urbana istituita
  nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nel Centro Italia.
                                               Ministero dello sviluppo economico, decreto, 28/5/2018

L review
R                                                     6
Osservatorio del lavoro
  Incentivi per l’assunzione validi anche in caso di reintegra del licenziato
  L’Anpal, con comunicato del 21 maggio 2018, ha reso noto che il Ministero del lavoro, con una nota
  diretta all’Anpal sui benefici per l’assunzione di lavoratori che hanno in corso un contenzioso con il
  precedente datore di lavoro, ha precisato che lo stato di disoccupazione è concesso in riferimento
  alla situazione esistente al momento dell’assunzione. Pertanto, nel caso in cui successivamente
  all’assunzione incentivata intervenga una pronuncia giudiziaria che ordini il ripristino giuridico del
  precedente rapporto di lavoro e la reintegra del lavoratore, l’impresa non è tenuta a restituire le
  quote di incentivo fruite. Resta fermo, invece, che l’erogazione del beneficio cessa nel momento in
  cui il lavoratore rientra nel precedente posto di lavoro. Il chiarimento è utile per tutelare il diritto
  dei lavoratori e garantire quelle aziende che decidono di aderire ai progetti di ricollocazione di Anpal
  e assumere lavoratori “svantaggiati”.
                                                                Anpal, comunicato stampa, 21/5/2018

  Indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste rientrate dall’estero
  Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 29 maggio 2018, intervenendo in merito
  all’articolo 70, D.Lgs. 151/2001, ha precisato che il reddito professionale da prendere a riferimento
  per il calcolo dell’indennità di maternità della professionista che rientri in Italia dopo aver svolto
  continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero, è quello
  determinato in misura ridotta ai sensi della L. 238/2010 e dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e come
  tale denunciato ai fini fiscali.
                             Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 29/5/2018, n. 4

  Assegno di ricollocazione richiedibile anche ai patronati
  Il Ministero del lavoro ha comunicato che dal 28 maggio 2018 l’assegno di ricollocazione può essere
  richiesto anche rivolgendosi agli istituti di patronato convenzionati con l’Anpal.
  Il Ministero ricorda che per avere informazioni sulle modalità di funzionamento dell’assegno di ri-
  collocazione è a disposizione il Contact center Anpal al numero 800000039.
                                      Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 28/5/2018

  ReI: nuovo modello per le istanze presentate dal 1° giugno 2018
  L’Inps, con messaggio n. 2120 del 24 maggio 2018, ha ricordato che per le domande di ReI presen-
  tate dal 1° giugno 2018 sono abrogati tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, D.Lgs.
  147/2017. Le domande con data di presentazione pari o successiva al 1° giugno 2018 verranno
  conseguentemente istruite senza la verifica dei requisiti familiari.
  Il messaggio reca in allegato il nuovo modello cartaceo di domanda di ReI e comunica che sono
  state apportate le necessarie modifiche ai diversi canali di trasmissione delle istanze all’Istituto.
  L’Istituto, tuttavia, continuerà a rendere disponibili ai punti di accesso le interfacce attualmente in
  uso per la trasmissione delle domande presentate anteriormente al 1° giugno 2018, che verranno
  gestite con la verifica dei requisiti familiari.
                                                                  Inps, messaggio, 24/5/2018, n. 2120

  Aspettativa dei dipendenti eletti o nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive
  L’Inps, con circolare n. 72 del 23 maggio 2018, ha offerto chiarimenti in ordine all’applicazione, per
  gli iscritti a tutte le Gestioni Inps, sia pubbliche che private, dell’articolo 38, L. 488/1999, nei casi
  di abrogazione e/o rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai con-
  siglieri, nei casi di restituzione della contribuzione regionale e di sostituzione dei vitalizi con nuove
  prestazioni a carattere pensionistico. L’Istituto evidenzia, inoltre, l’applicabilità della disciplina di
  carattere generale anche ai docenti universitari.
                                                                       Inps, circolare, 23/5/2018, n. 72

L review
R                                                    7
Osservatorio del lavoro
  Personale assicurato ex Ipsema: prestazioni di malattia
  L’Inps, con circolare n. 70 del 17 maggio 2018, ha fornito le prime istruzioni operative, di carat-
  tere tecnico e amministrativo, conseguenti al rilascio in produzione della versione implementata
  dell’anagrafica dei natanti e dell’applicativo reingegnerizzato, ad uso dei datori di lavoro, per la
  trasmissione dei dati retributivi necessari al pagamento delle prestazioni di malattia ai lavoratori
  marittimi ex Ipsema. Entro il 16 luglio 2018 armatori e datori di lavoro del settore pesca dovranno
  provvedere a compilare il questionario con le caratteristiche delle navi che l’Istituto ha reso dispo-
  nibile sul proprio sito nella sezione riservata ad aziende e consulenti.
                                                                        Inps, circolare, 17/5/2018, n. 70

  Annullamenti degli avvisi di addebito: i chiarimenti Inps
  L’Inps, con messaggio n. 1992 dell’11 maggio 2018, ha offerto precisazioni in merito al tavolo tec-
  nico con l’Ordine dei consulenti del lavoro, tenutosi in data 19 aprile 2018, e in particolare sul tema
  degli annullamenti degli avvisi di addebito in presenza di crediti a favore dell’azienda, fattispecie
  rispetto alla quale è stata rilevata, a livello territoriale, una non omogeneità di comportamento.
  L’Istituto ha riportato le informazioni fornite al tavolo tecnico, anche al fine di chiarire le indicazioni
  diffuse dal Cno con comunicato del 2 maggio 2018.
                                                                   Inps, messaggio, 11/5/2018, n. 1992

  Riforma del Codice antimafia: tutele per i lavoratori di imprese sequestrate e
  confiscate
  È stato approvato in via definitiva, nel Consiglio dei Ministri n. 84 del 16 maggio 2018, il D.Lgs. che
  attua la delega al Governo, contenuta nella L. 161/2017, di modifica del Codice antimafia, in ma-
  teria di tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, favorendo l’emersione
  del lavoro irregolare, nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavo-
  ro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
  In particolare, il decreto prevede:
  • uno specifico trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori che non possono fruire degli
      ammortizzatori sociali ordinari, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la
      durata massima di 12 mesi nel triennio;
  • un’indennità mensile per i lavoratori che non possono fruire della NaSpI, per la durata di 4 mesi
      e pari alla metà dell’importo massimo mensile della indennità di disoccupazione;
  • l’estensione delle misure di agevolazione per le imprese, previste dalla L. 208/2015.
                                                                 Consiglio dei Ministri, 16/5/2018, n. 84

  Assegno di ricollocazione a regime
  L’Anpal, con notizia sul proprio sito del 14 maggio 2018, ha reso noto che l’assegno di ricollocazione
  è entrato a regime: al momento possono richiederlo i beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi.
  L’assegno consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza
  alla ricerca di lavoro (Centri per l’Impiego o agenzie per il lavoro accreditate), affiancando al desti-
  natario un tutor, che metterà a punto un programma personalizzato di ricerca intensiva per trovare
  nuove opportunità di impiego.
                                                                                Anpal, notizia, 14/5/2018

  Prestazioni a favore di malati di mesotelioma non professionale e loro eredi
  È stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il D.I. 24 aprile 2018,
  che ha rivalutato la misura della prestazione economica a favore dei malati di mesotelioma non
  professionale e dei loro eredi: l’Inail riconosce ai lavoratori che abbiano contratto la patologia per

L review
R                                                     8
Osservatorio del lavoro
  esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione am-
  bientale, una prestazione una tantum pari a 5.600 euro per gli anni 2018, 2019, 2020. La medesi-
  ma prestazione assistenziale è riconosciuta anche agli eredi.
  Le istanze vanno presentate direttamente dai soggetti interessati all’Inail tramite apposita modu-
  listica. Qualora l’interessato sia deceduto, l’istanza deve essere presentata da uno solo degli eredi
  entro 90 giorni dal decesso del malato di mesotelioma non professionale.
  In caso di accoglimento dell’istanza, la prestazione è erogata dall’Inail in unica soluzione entro 90
  giorni dalla presentazione della domanda.
  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, decreto, 24/4/2018

  Lavoro autonomo non imprenditoriale: sospensione contributiva per malattia o
  infortunio grave
  L’Inps, con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, ha offerto istruzioni operative in merito alle pre-
  visioni di cui agli articoli 1, 14 e 15, L. 81/2017, che hanno integrato il concetto di collaborazione
  coordinata e continuativa, disposto dall’articolo 52, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ed esteso ai la-
  voratori autonomi alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, è
  stata prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o
  infortunio grave.
                                                                        Inps, circolare, 11/5/2018, n. 69

  Anf: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019
  L’Inps, con circolare n. 68 dell’11 maggio 2018, ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito
  delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo
  1° luglio 2018-30 giugno 2019. Sono allegate alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli red-
  dituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare alle diverse tipologie
  di nuclei familiari.
                                                                        Inps, circolare, 11/5/2018, n. 68

  Durc: semplificazioni in vista dopo il tavolo tecnico Inps-consulenti del lavoro
  Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, con comunicato stampa del 4 mag-
  gio 2018, ha riepilogato gli esiti del tavolo tecnico aperto fra la Direzione Centrale dell’Inps e il
  Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Tra i risultati dell’incontro, l’implementazione della
  procedura di verifica amministrativa (Vera) per la richiesta preventiva del Durc, al fine di evitare
  interruzioni nel periodo di validità. Attraverso un cruscotto dedicato agli intermediari sarà possibile
  verificare in qualsiasi momento la regolarità dell’azienda, simulando in pratica gli effetti di un Durc
  on line. Inoltre, è stata chiarita anche la procedura da seguire per chiedere l’annullamento di un
  Durc negativo emesso illegittimamente. Dal tavolo di confronto è stato annunciato che, a breve, le
  Sedi territoriali disporranno di questa nuova procedura, attraverso la quale sarà possibile richiede-
  re tale annullamento.
            Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, comunicato stampa, 4/5/2018

L review
R                                                     9
Normativa e prassi in evidenza
  Contratti certificati: i chiarimenti
  dell’Ispettorato
  INL, circolare, 1/6/2018, n. 9
  L’ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 9 del 1° giugno 2018, ha diramato im-
  portanti chiarimenti in ordine alle possibili interferenze tra le attività di vigilanza e quella
  di certificazione.

  Il testo della circolare n. 9/2018
  INL, circolare, 1 giugno 2018, n. 9

  Oggetto: Attività ispettiva in presenza di contratti certificati ai sensi degli artt. 75 e ss.
  del D. Lgs. n. 276/03: indicazioni operative.

  Al fine di rispondere ad alcune richieste di parere provenienti dal territorio si forniscono le seguenti
  indicazioni operative in relazione alla possibile interferenza tra le attività di vigilanza e quella di
  certificazione.

  Attività ispettiva in pendenza di certificazione
  a) Controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione
  Innanzitutto vi è da chiarire come si debba procedere nel caso in cui una richiesta di certificazione
  risulti già presentata al momento dell’accesso ispettivo ma il relativo procedimento non si sia an-
  cora concluso.
  In tal caso, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei
  terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare pronta-
  mente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell’accertamento ispettivo.
  Peraltro tale adempimento risulta funzionale alla sospensione del procedimento certificatorio in
  pendenza dell’accertamento ispettivo, sospensione prevista nella maggior parte dei regolamenti
  interni delle
  Commissioni onde favorire un opportuno coordinamento tra funzioni di controllo e certificatorie.
  In tale ottica, va ricordato, altresì, che l’art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03 prevede che “le
  autorità pubbliche nei cui confronti l’atto di certificazione è destinato a produrre i propri effetti pos-
  sono presentare osservazioni alla Commissione di certificazione. La Commissione di certificazione
  deve tenere conto, sia al momento della decisione sia in sede di motivazione del provvedimento
  finale, delle osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento (D.M. 21.7.2004)”.
  Al termine degli accertamenti, il personale ispettivo avrà altresì cura di comunicare gli esiti
  alla Commissione onde consentirle di concludere il procedimento adottando le conseguenti
  determinazioni.
  b) Controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione
  Analoghe e più stringenti indicazioni vanno date nel caso in cui l’inoltro della richiesta di certifica-
  zione è successiva all’inizio dell’attività di vigilanza.
  In tal caso, l’organo ispettivo, non appena venga reso edotto – anche da parte del soggetto ispezio-
  nato o dal professionista – del deposito di una istanza di certificazione, dovrà immediatamente infor-
  mare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del
  procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuan-
  do a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti.
  Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’esito dell’accertamento alla Com-
  missione.

L review
R                                                    10
Normativa e prassi in evidenza
  Impugnazione della certificazione
  Ove nel corso della verifica ispettiva venga esibita dalla parte la certificazione di un contratto di
  lavoro o di appalto, occorre evidenziare che i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al
  momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, ai
  sensi di quanto previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 276/2003, fatti salvi eventuali provvedimenti
  cautelari del giudice che anticipino l’esito del giudizio sul merito.
  In tal caso, qualora, al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’er-
  ronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la
  sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve adottare nel redigere il verbale conclusivo
  alcuni accorgimenti. In particolare, il verbale conclusivo deve recare, in relazione al disconosci-
  mento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), l’espressa avvertenza che l’efficacia di
  tale disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati) è condizionata
  al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certi-
  ficazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste
  dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/03.
  Infatti, chiunque intenda presentare un ricorso giurisdizionale contro la certificazione al giudice del
  lavoro, deve previamente rivolgersi alla medesima commissione di certificazione che ha adottato
  l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione in base all’articolo 410 del Codice
  di procedura civile; la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
  interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni
  successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
  Dal punto di vista operativo, l’ufficio che ha condotto gli accertamenti deve procedere, una volta
  acquisito il regolamento interno di funzionamento della Commissione che ha disposto la certifica-
  zione, ad esperire presso quest’ultima il tentativo obbligatorio di conciliazione in conformità alle
  procedure indicate nel medesimo regolamento.
  Nel caso in cui tale Commissione non sia nel territorio di competenza dell’Ufficio che ha condotto gli
  accertamenti quest’ultimo delega formalmente l’Ispettorato ubicato ove ha sede la Commissione, al
  deposito della richiesta di tentativo di conciliazione ed alla partecipazione alla relativa riunione, aven-
  do cura di trasmettere una dettagliata relazione con allegata tutta la documentazione di interesse.
  Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, è possibile per l’organo di
  vigilanza promuovere ricorso al giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c. o al tribunale amministrativo
  regionale. Al riguardo si rammenta che a mente dell’art. 21 del D. Lgs. n. 251/2004 “I dirigenti, o
  i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza
  nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rap-
  presentano e difendono, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione e senza nuovi o
  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di
  cui all’articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”
  La scelta della giurisdizione ovviamente dipende dal tipo di vizio che si riscontra nel caso specifico.
  In particolare, va adito il TAR in tutti i casi in cui si riscontri la violazione delle norme di legge che
  disciplinano il procedimento o uno sviamento dell’esercizio del potere certificatorio – cd. eccesso di
  potere- ipotesi quest’ultima, del tutto residuale, da ascrivere a fattispecie in cui la decisione della
  Commissione non trovi alcun fondamento negli elementi forniti dalle parti. Diversamente, come già
  anticipato, laddove si ravvisi un errore attinente alla qualificazione giuridica del contratto oppure
  una difformità tra il programma negoziale e quello che è stato effettivamente realizzato, la giurisdi-
  zione è riservata giudice ordinario atteso che tali vizi, hanno ad oggetto il corretto inquadramento
  del rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione data.
  La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclu-
  sione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica;
  mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento
  in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.
  Da quanto sopra, risulta evidente che il mezzo di impugnazione da esperire avverso i contratti

L review
R                                                    11
Normativa e prassi in evidenza
  certificati è, principalmente, quello previsto dall’art. 413 c.p.c. che, al secondo comma, contempla
  i criteri per la determinazione del foro territorialmente competente. In proposito, atteso che la nor-
  ma individua molteplici fori tra cui è possibile per il ricorrente scegliere, appare opportuno fornire
  indicazione.
  In termini generali, appare più aderente alle controversie in questione, riguardanti potenzialmen-
  te una molteplicità di lavoratori anche impiegati presso diverse sedi della medesima impresa, il
  criterio del foro relativo al luogo in cui si trova l’azienda, intendendosi per tale, per consolidata
  giurisprudenza, la sede sociale dell’impresa.
  In caso di certificazione di contratto di appalto, invece, atteso che il ricorso – così come il preven-
  tivo tentativo di conciliazione – viene esperito nei confronti del committente e dell’appaltatore,
  appare possibile ricorrere al criterio del luogo ove si trova una dipendenza dell’azienda presso cui
  si svolge il rapporto di lavoro, intendendosi per tale anche il singolo cantiere (cfr. Cass. sez. lavoro.
  n. 11320/2014)
  Qualora, sulla base dei predetti criteri, l’impugnazione non sia esperibile nel territorio di compe-
  tenza dell’Ufficio procedente, lo stesso avrà cura di trasmettere la documentazione di interesse
  all’Ufficio territoriale del foro competente, corredata da apposita relazione affinché quest’ultimo
  possa agire in giudizio su delega dell’Ufficio procedente.
  All’esito della predetta impugnazione l’Ufficio che ha condotto gli accertamenti, in caso di accogli-
  mento, potrà, previa una opportuna comunicazione al soggetto ispezionato, dar seguito ai provve-
  dimenti già contestati con il verbale unico.

L review
R                                                   12
Normativa e prassi in evidenza
  Indennità di maternità per le lavoratrici
  libere professioniste rientrate dall’estero
  Ministero del lavoro, interpello, 29/5/2018, n. 4
  Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 29 maggio 2018, intervenendo in
  merito all’articolo 70, D.Lgs. 151/2001, ha precisato che il reddito professionale da pren-
  dere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità della professionista che rientri
  in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un
  titolo di studio all’estero, è quello determinato in misura ridotta ai sensi della L. 238/2010
  e dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e come tale denunciato ai fini fiscali.

  Il testo dell’interpello n. 4/2018
  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 29 maggio 2018, n. 4

  Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.

  Interpretazione della disciplina sull’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste di
  cui all’articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni.
  Con l’istanza di interpello indicata in oggetto, codesto Consiglio Nazionale ha chiesto chiarimenti in
  merito all’interpretazione dell’articolo 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, concernente
  la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di
  maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto
  continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.
  Il predetto articolo individua tale indennità nella misura “[...] pari all’ottanta per cento di cinque
  dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavo-
  ro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.”.
  In particolare, si chiede se con la locuzione “reddito professionale” sia da intendersi l’intero reddito
  professionale percepito dalla libera professionista, oppure, in relazione al caso di specie, ci si debba
  riferire allo stesso, ma in termini ridotti ai sensi, rispettivamente, della legge n. 238/2010 e dell’ar-
  ticolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, entrambi recanti incentivi fiscali - comportanti una riduzione della
  base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - per i lavoratori dipendenti od
  autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero.
  In proposito, acquisite le valutazioni della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
  Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA), interessata in tal senso dalla Direzione
  Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero,
  si rappresenta quanto segue.
  Ad avviso del predetto Ente previdenziale, infatti, la lettera della disposizione di cui al citato articolo
  70, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 individua il reddito da prendere a riferimento per il calcolo
  dell’indennità di maternità della libera professionista nel reddito da quest’ultima “percepito e de-
  nunciato ai fini fiscali” nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
  Nel caso in esame, una professionista che abbia beneficiato degli incentivi fiscali previsti dall’arti-
  colo 3 della legge n. 238/2010 dovrà dichiarare, come base imponibile ai fini IRPEF, soltanto il 20
  per cento del reddito percepito nel periodo di riferimento, come già precisato al paragrafo 2 della
  circolare n. 14/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate.
   Tale reddito, che dovrà essere dichiarato dalla professionista al proprio Ente previdenziale, costitu-
  isce la base di calcolo per l’indennità di maternità, da indicarsi nell’apposito rigo della dichiarazione
  dei redditi (come previsto dal RGP - Regolamento di Previdenza 2012 di INARCASSA, aggiornato
  al 10 aprile 2018).

L review
R                                                    13
Normativa e prassi in evidenza
  Sul medesimo reddito, peraltro, sono altresì calcolati i contributi soggettivi previdenziali dovuti alla
  Cassa di appartenenza della libera professionista, come indicato all’articolo 4 del citato Regolamen-
  to di Previdenza del 2012.
  Può quindi ritenersi, in base al dato letterale del richiamato articolo 70, comma 2, che l’intento
  del legislatore sia stato quello di stabilire un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito
  previdenziale. E infatti, il reddito professionale su cui commisurare l’indennità di maternità della
  libera professionista coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali, sul quale è effettuato anche il
  calcolo dei contributi soggettivi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assisten-
  za per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
  Alla luce di tali considerazioni, il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo
  dell’indennità di maternità di cui all’articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001, è quello determinato in mi-
  sura ridotta ai sensi della legge n. 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015 e come tale
  denunciato ai fini fiscali.

L review
R                                                   14
Normativa e prassi in evidenza
  Accordo di ricollocazione: la circolare con-
  giunta Ministero del Lavoro - Anpal
  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Anpal,
  circolare, 7/6/2018, n. 11
  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anpal, con la circolare 7 giugno 2018 n.
  11, hanno fornito importanti chiarimenti in ordine all’accesso all’accordo di ricollocazione
  da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esu-
  bero, ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015.

  Il testo della circolare n. 11/2018
  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Anpal, circolare 7 giugno 2018 n. 11

  Oggetto: Accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del d.lgs. n. 148/2015,
  come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017.

  Premessa
  La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) con l'articolo 1, comma 136, ha
  introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l’articolo 24-bis in materia di Accordo
  di ricollocazione.
  Al fine di garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis, acqui-
  sito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero (con nota del 28 maggio 2018, n. 3637), si
  forniscono le seguenti indicazioni.
  Con questa disposizione si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto
  dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti
  aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazio-
  nale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta
  anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richie-
  sta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti
  dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

  L’accordo di ricollocazione
  In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione
  sindacale di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento
  straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia
  espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che
  preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili
  professionali a rischio di esubero.
  Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del
  citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015.
  Resta escluso il ricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di inte-
  grazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.
  In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, il verbale relativo alla procedura di con-
  sultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo
  interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricol-
  locazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato
  alla presente circolare.
  In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente circola-

L review
R                                                   15
Normativa e prassi in evidenza
  re, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione risulti distinto (nonché
  temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti dovranno
  necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle
  politiche sociali o Regione). In entrambi i casi l’accordo è trasmesso all’Anpal, a cura del datore di
  lavoro, entro sette giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia. Il Ministero
  del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione
  condivide con l’Anpal l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di
  orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presen-
  tata ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

  Richiesta dell’assegno da parte del lavoratore
  Ai sensi del citato articolo 24-bis “I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richie-
  dere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), entro trenta giorni dalla data
  di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui
  all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti
  dai programmi” di CIGS. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che “Il numero delle richieste non
  può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal program-
  ma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.”.
  Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono
  pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, apparte-
  nenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.
  La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere presentata, entro
  il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con le modalità
  indicate dall’Anpal. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente
  previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS. L’Anpal verifica il rispetto del sud-
  detto limite, accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.
  Modalità operative dell’assegno di ricollocazione e servizio di assistenza intensiva
  Per il funzionamento dell’assegno di ricollocazione sono fatte salve le modalità operative definite
  dall’Anpal con delibera n. 14 del 10 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni, con le se-
  guenti peculiarità. Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrisponden-
  te a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei
  mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accor-
  do tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro
  il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.
  In coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015,
  allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di
  sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espres-
  sa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e
  deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione.
  Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e
  con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono per-
  tanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
  Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in contat-
  to con il centro per l’impiego competente ovvero con i soggetti accreditati allo scopo di concordare
  eventuali azioni finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze, da realizzare con
  l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118
  della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  Condizionalità
  Secondo quanto previsto espressamente dall’articolo 24-bis sopra citato, ai lavoratori ammessi
  anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica

L review
R                                                   16
Puoi anche leggere