STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 03_2019 DEL 15 GENNAIO 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagement.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 03 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 ADEMPIMENTI 2016 .............................................................................................................................................................................. 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 .......................................................... 2 OTTOBRE 2015 SCADENZIARIO GENNAIO 2019................................................................................................................................................ 3 16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI ...................................................................................................................... 3 16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .............................................. 3 20 GENNAIO: FONDO COMETA * ............................................................................................................................... 3 20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM **................................................................... 3 20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI ** ................................................................................................................. 4 29 GENNAIO: 770/2018 ............................................................................................................................................. 4 31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ................................................................................................... 4 31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .................................................................................................................. 4 31 GENNAIO: QUAS.................................................................................................................................................... 4 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS ......................................................................................................................... 4 31 GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI .................................................. 5 SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 6 5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ........................... 6 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * ................................................................................................................... 6 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * .......................................... 6 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *.......................................................................................................................... 6 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ....................................................................... 7 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI ................................................................................................................................ 7 28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................. 7 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS ........................................................................................................................ 7 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24 ..................................................................................................................... 7 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO .......................................................................... 7 CHECK LIST PAGHE GENNAIO ................................................................................................................................................... 8 CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO ................................................................................................................................................. 8 FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 8 GENNAIO 2019 ........................................................................................................................................................... 8 FEBBRAIO 2019 .......................................................................................................................................................... 8 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 9 SISMA E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI, I CHIARIMENTI DELL’ADE ........................................................................ 9 BONUS NIDO, ZFU E PREMI INAIL, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 .................................................... 10 CREDITO FORMAZIONE, MOBILITA’ IN DEROGA, AMMORTIZZATORI SOCIALI E APPRENDISTATO, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 .............................................................................................................................. 11 FOCUS ............................................................................................................................................................................................12 NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI È CORRETTA L’ADOZIONE DEL CRITERIO DI VICINANZA ALLA PENSIONE ............. 12 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................14 DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE PRESCRIZIONI DEL GARANTE ........ 14 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................16 ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO .................................................................. 16 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................17 REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100, LA BOZZA DEL DECRETO ...................................................................... 17 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Dicembre 2018 al 14 Gennaio 2019, è pari a 2,241839. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio 2,241839 Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 SCADENZIARIO GENNAIO 2016 GENNAIO 2019 2016 16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI OTTOBRE 2015 I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) importi sottoposti a regime di detassazione; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 20 GENNAIO: FONDO COMETA * E ntro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente. L Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 Ottobre se cartacea - trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell’abbinamento dei contributi. 20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ** V ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI ** GENNAIO 2016 S cade 2016 il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso OTTOBRE affinché 2015 il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del sia garantito L versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico. 29 GENNAIO: 770/2018 I contribuenti inadempienti possono presentare una dichiarazione tardiva, entro tale data, versando una sanzione ridotta pari a € 25 euro per ogni modello 770/2018 non presentato, mediante codice tributo L31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI “8911”. T ermine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2018. L31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 GENNAIO: QUAS S econdo l’articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario. L La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario. 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di . Nell’elemento indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018). I datori di lavoro dovranno altresì esporre nel flusso i seguenti nuovi codici: Y1, Y2, N1 e N2, nel caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2, nel GENNAIO 2016 caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di 2016 disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017. OTTOBRE 2015 31 GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI L e aziende che hanno utilizzato nel corso del 2018 lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018. Tale comunicazione includerà dati come il numero di contratti di somministrazione conclusi, la loro durata ed infine il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati in regime di somministrazione. * Termine anticipato al 18 Gennaio 2019 in quanto cadente di domenica. * Termine posticipato al 21 Gennaio 2019 in quanto cadente di domenica. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019 2016 5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA OTTOBRE 2015 COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) importi sottoposti a regime di detassazione; g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S * S E’ cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens. Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM GENNAIO 2016 V ersamento 2016 dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini. OTTOBRE 2015 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2018 entro il 28 febbraio. L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di . LNell’elemento indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018). 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24 L e aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi. E Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante. 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO L Il 28 febbraio 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del mese di Febbraio. *Termine posticipato a lunedì 18 febbraio in quanto cadente di sabato E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 CHECK GENNAIOLIST 2016 PAGHE GENNAIO datori 2016 I di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, dei contributi previdenziali OTTOBRE 2015ed assistenziali. CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, nel caso sia relativo al versamento di quote di TFR al fondo di tesoreria e relative misure compensative. FESTIVITÀ GENNAIO 2019 1° Gennaio – Primo dell’anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. 6 gennaio – Epifania: festività cadente di domenica - festività cadente di domenica – Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). FEBBRAIO 2019 Nessuna festività prevista E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 SISMA E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI, I CHIARIMENTI DELL’ADE OTTOBRE 2015 C on la richiesta di consulenza giuridica in materia di “Modalità di pagamento dei tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a causa di eventi sismici”, disciplinata dall’art. 48 del DL n.189/2016, un CAF ha domandato all’Agenzia delle Entrate delucidazioni per conto dei contribuenti che lo scorso 24 Agosto 2016 siano stati vittima del terremoto che ha interessato le Regioni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria. Entrando nel dettaglio del quesito gli aspetti su cui il CAF ha maggiormente posto l’attenzione riguardano: - la restituzione degli importi dovuti, soprattutto in presenza di una rateizzazione, con riferimento all’anno di imposta e ai codici tributo; - la facoltà del sostituto d’imposta di provvedere al suddetto rimborso sia in un’unica soluzione che a rate. Il parere dei contribuenti coinvolti prospettava la possibilità che lo Stato emanasse codici ad hoc per il versamento di tali tributi o, in alternativa, suggeriva l’impiego dell’ordinario codice valido per il pagamento del saldo indicando sia l’anno di competenza dell’imposta sia la formula adottata per la liquidazione: “1/1” per la prima modalità o “1/numero rate prescelto in funzione del limite normativo” per la seconda modalità. Con la Risposta n. 5/2018 l’AdE ha dichiarato, ai sensi della conversione del comma 1-bis dell’art. 48 con la Legge n. 229 del 15 Dicembre 2016, che i sostituti d’imposta possono non applicare le ritenute alla fonte operate secondo gli articoli 23, 24 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73 a decorrere dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, su richiesta dei percettori di reddito assoggettato a ritenuta, reddito di lavoro dipendente privato o pubblico, pensioni, reddito assimilato a lavoro dipendente. Inoltre, ai sensi della modifica del comma 11 dell’art. 48 con l’art.1 del Decreto Legge n. 89 del 24 Luglio 2018, l’Ade ha disposto che “la riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avverrà entro il 16 Dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e/o interessi”. Tuttavia ai soggetti non indicati nell’art. 11 del Decreto Legge n.8 del 9 Febbraio 2017 la riscossione dei tributi avverrà entro il 1° Giugno 2019 o mediante un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere da quella data (termine e numero di rate modificati dalla Legge di Bilancio 2019). Per quanto concerne i sostituti d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, in forza dell’articolo 48 del citato Decreto Legge, l’autorità di versare le ritenute avvalendosi degli ordinari codici tributo e precisando nel Modello F24 il mese “corrente” durante il quale è operata la trattenuta e l’anno di imposta originario del tributo sospeso. In altri termini, alla luce delle proposte avanzate dai contribuenti con riferimento ai “codici” identificativi delle somme non versate a seguito della sospensione concessa ai terremotati, l’Agenzia delle Entrate ne ha condiviso la soluzione interpretativa. Infatti, come anticipato, per dare evidenza dell’appartenenza ai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto Legge n. 189/2016 i destinatari della risposta AdE potranno affiancare agli ordinari codici tributo l’anno reale di competenza, l’eventuale numero di rate prescelto e la rata che si appresta a pagare. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 BONUS NIDO, GENNAIO ZFU E PREMI INAIL, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 2016 L a Legge di Bilancio 2019 (legge 30 Dicembre 2018, n. 145) di recente emanazione ha confermato il 2016 bonus nido, aumentando l’importo massimo rimborsabile fino a 1.500 euro su base annua per il OTTOBRE prossimo 2015come disposto dall’art. 1, comma 488 della manovra. triennio, Per bonus nido 2019 si intende quel contributo corrisposto direttamente dall’Inps su richiesta del genitore a titolo di rimborso spese per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; in caso di bambini di età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche, questo è riconosciuto come rimborso spese per i costi sostenuti per le forme di assistenza domiciliare. Attualmente, come comunicato dal sito Inps, la richiesta del bonus nido per il 2019 è stata sospesa in quanto le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 28 Gennaio 2019, mentre la scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata alle ore 23:59 del 31 Dicembre 2019. Al comma 759 della legge di bilancio viene estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall’art. 46 del D.L. 50/2017) per quanto riguarda le esenzioni, ad eccezione delle imprese appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (Costruzioni) che alla data del 24 Agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei Comuni colpiti. Tale normativa evidenzia come le agevolazioni previste possano essere estese alle imprese che intraprendano una nuova iniziativa economica all’interno della stessa ZFU entro il 31 Dicembre 2019, fatta eccezione per le aziende che operino nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 Agosto 2016 non avevano la sede nei territori coinvolti dagli eventi sismici. Lo stesso comma inoltre, amplia la fruibilità delle agevolazioni estendendola ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie. Sarà l’INPS, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, a emanare precisi provvedimenti finalizzati a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni. In ultima analisi, i commi 1121 - 1126 della manovra fanno riferimento alla revisione delle tariffe Inail, disponendo con effetto dal 1° Gennaio 2019 e fino al 31 Dicembre 2021, una riduzione dei premi e dei contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione, per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione. Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi. Pertanto il termine del 31 Dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 Marzo 2019. Di conseguenza saranno differite al 16 Maggio 2019 le scadenze previste per la presentazione delle domande di riduzione delle retribuzioni presunte, per il calcolo ed il versamento del premio (in unica soluzione o della 1° rata), e per la denuncia delle retribuzioni. In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata verranno unificate ed entrambi i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 Maggio 2019. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 CREDITO FORMAZIONE, GENNAIO 2016 MOBILITA’ IN DEROGA, AMMORTIZZATORI SOCIALI E APPRENDISTATO, 2016 LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 L a legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), all’articolo 1, comma n. 78, ha disposto la OTTOBRE 2015 proroga del credito di formazione 4.0. La concessione di un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente riguardante il settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale industria 4.0, verrà applicato anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2018. Nei successivi commi viene precisato che, con riferimento al suddetto credito d’imposta, il limite massimo della spesa è fissato a 300.000 euro per anno ed è assegnato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, mentre nella misura del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Facendo riferimento alle grandi imprese tale credito è attribuito nel limite del 30 per cento su un massimale di spesa di 200.000 euro. Con riferimento al trattamento di mobilità in deroga, il comma 251 stabilisce che il trattamento è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche per coloro che abbiano cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2018 e non si avrà diritto all’indennità di disoccupazione NaspI. A partire dal 1° Gennaio 2019, ai lavoratori sono state applicate le misure di politica attiva, caratterizzate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Inoltre, agli oneri derivanti da tali politiche si farà fronte nel limite massimo delle risorse residue utilizzabili per le politiche per il lavoro e l’occupazione delle regioni. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 Settembre 2015, come suddivise tra le regioni con i decreti del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di comune accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità. Il successivo comma 290, con riferimento all’apprendistato di primo livello, dispone nuove risorse finanziarie per l’incentivazione dell’istituto. In particolare viene specificato che all’articolo 1, comma 110, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, la lettera d) è stata sostituita dalla seguente disposizione: euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 150. Infine, il comma 445, con l’obiettivo di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha autorizzato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad assumere, con un contratto a tempo indeterminato, nuovo personale ispettivo. Saranno previste circa 300 nuove unità operative di cui quattro a livello dirigenziale e 94 posizioni a livello non generale. Inoltre sarà previsto un inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale fino al 20% e addirittura raddoppiate nel caso di recidiva nei tre anni precedenti. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 FOCUS GENNAIO 2016 2016 NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI È CORRETTA L’ADOZIONE DEL CRITERIO DI OTTOBRE 2015 VICINANZA ALLA PENSIONE L a sentenza della Corte di Cassazione n. 24755, pubblicata lo scorso 8 Ottobre 2018, ha stabilito che in caso di licenziamento collettivo l'adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione, in forza di un accordo collettivo raggiunto con il sindacato, risulta coerente con la finalità del minor impatto sociale perché criterio oggettivo e verificabile. Il dipendente di una compagnia assicurativa, a seguito dell’espletamento di una procedura ex lege n. 223/91, veniva licenziato poiché ricompreso tra i lavoratori scelti secondo il suddetto criterio. Avverso tale provvedimento, il lavoratore proponeva ricorso presso il tribunale ottenendo il rigetto delle proprie pretese. Di diverso avviso i giudici della Corte d’Appello i quali, sulla base del ricorso del licenziato, dichiaravano la nullità del licenziamento condannando la società a reintegrare l'uomo nel posto di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno dal licenziamento alla reintegra. Secondo la Corte, infatti, la società avrebbe violato l’iter di licenziamento collettivo poiché, seppur legittima la scelta di quel criterio, ne veniva rilevato un uso strumentale e scorretto da parte della società. Ricorreva per Cassazione la società datrice, fondando le proprie pretese su sette motivi. I primi sei motivi erano attinenti al rapporto tra l’iniziale comunicazione di eccedenza del personale contenente la ragione primaria della procedura collettiva riferita ad un singolo settore aziendale e l’accordo finale con il quale veniva individuato, quale criterio privilegiato, quello del possesso dei requisiti pensionistici che, in modo trasversale, riguardava non più l’originario ambito di crisi, ma l’azienda stessa nel suo complesso. Con il settimo motivo la ricorrente denunciava l’erroneità della valutazione dei giudici della Corte per aver ritenuto il criterio del possesso dei requisiti pensionistici come discriminante. La valutazione dei Supremi Giudici prendeva avvio con il richiamo di una precedente pronuncia su un caso analogo, secondo cui "in tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura, valorizzando tale soluzione, in linea con la volontà del legislatore sovranazionale, espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla L. n. 223 del 1991 e codificata nell'art. 27 della Carta di Nizza, il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione nella prossimità al trattamento pensionistico". Si evidenziava come in quell’occasione venisse dato riscontro di due diversi orientamenti: secondo il primo indirizzo, il criterio delle esigenze tecnico/produttive risulterebbe utile non solo a fondare la decisione della procedura di licenziamento collettivo, ma sarebbe necessario anche per individuare, insieme agli altri eventuali criteri, i lavoratori da licenziare. Il secondo orientamento, invece, richiama il suddetto criterio solo al fine di ritenere fondata la scelta di recesso, ma non lo lega alla successiva fase della scelta dei lavoratori, da effettuarsi secondo parametri individuati in sede collettiva. La scelta dei lavoratori, effettuata garantendo la tutela degli interessi dei lavoratori attraverso l’intervento delle Organizzazioni Sindacali, può essere indirizzata su criteri differenti purché condivisi e caratterizzati da obiettività e razionalità. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 È su questo secondo criterio che la Suprema Corte ha deciso dare continuità, giustificata dalla "forte GENNAIO 2016 valorizzazione data nelle procedure collettive ai diritti di informativa sindacale, posti a presidio del consapevole 2016 svolgimento delle trattative e degli accordi, nonché dal fondamentale ruolo assicurato alle organizzazioni sindacali circa la individuazione di soluzioni complessive nell'azienda che minimizzino il costo OTTOBRE 2015 sociale della riorganizzazione produttiva". Pertanto, accolto il ricorso, la sentenza veniva cassata e rinviata alla Corte territorialmente competente per decidere secondo i principi forniti. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE PRESCRIZIONI DEL GARANTE I l tessuto normativo sul quale sono chiamate ad operare le funzioni HR per la gestione dei dati personali dei dipendenti e collaboratori sta subendo una sorta di mutazione genetica, sulla base delle innovazioni introdotte dal GDPR e dal D.Lgsl. 101/18 (cd. decreto di armonizzazione del Codice Privacy al GDPR). E’ di particolare attualità ed importanza, in questo quadro, il provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il 13.12.18 - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/- /docweb-display/docweb/9068972- , del quale viene data ampia evidenza nella newsletter del 21.12.18, e per una compiuta comprensione del quale è necessario (come sempre), un piccolo passo indietro. Nel regime del “vecchio” Codice Privacy, il trattamento di quelli che all’epoca chiamavamo “dati sensibili” dei lavoratori era subordinato ai presupposti fissati dall’allora vigente art. 26, e nello specifico: da un lato, sulla base del comma 4 lett. d) di quella norma, l’ambito dei trattamenti effettuati dal datore di lavoro “per la gestione del rapporto”, doveva in quanto tale considerarsi legittimo, senza nessun bisogno di acquisire un consenso (l’area del rapporto di lavoro, in altri termini, concretava uno dei cd. casi di esclusione dal consenso, ciò che abilitava i datori di lavoro ad evitare inutili e ridondanti formule in calce alle informative, a meno che non sussistessero delle esigenze specifiche ed ultronee rispetto alla mera attività di gestione ordinaria del rapporto di lavoro contemplata dalla norma); dall’altro, ogni datore di lavoro era comunque tenuto al rispetto di quanto previsto in una apposita autorizzazione generale aggiornata dal Garante ogni due anni – l’ultima, è la n. 1 del 2016 - all’interno della quale venivano sistematizzati e specificati gli obblighi e diritti nello specifico ambito del rapporto di lavoro. Ora, con l’entrata in vigore del GDPR, e l’introduzione della nuova categoria dei dati particolari che sostituisce quella dei dati sensibili e supera l’istituto stesso delle autorizzazioni generali, questa architettura è stata integralmente abbandonata, e le nuove disposizioni contenute nell’art. 9 par. 2 lett. b del Regolamento Europeo, sono del tutto autoconsistenti, nel senso che legittimano il trattamento dei dati particolari dei dipendenti da parte del datore di lavoro senza alcun bisogno né del consenso, nè di esser affiancate da specifiche disposizioni generali dettate dal Garante. Che ne doveva essere, allora, della citata autorizzazione n. 1/16? Poteva considerarsi automaticamente abrogata? La risposta l’ha data l’art. 21 del decreto di armonizzazione 101/18, che, prendendo atto del necessario superamento di tutte le autorizzazioni generali (per quanto qui interessa con riguardo alla autorizzazione n. 1/16), ha previsto un percorso inteso a salvarne i punti qualificanti, seguendo un iter piuttosto articolato: il Garante era infatti chiamato entro il 19.12.18 (e cioè entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto) ad esaminare le vecchie autorizzazioni generali, ad individuare all’interno delle stesse le prescrizioni compatibili con il GDPR e con il decreto, ove necessario provvedendo al loro aggiornamento, ed in esito a tale già non semplice lavoro, ad adottare un provvedimento generale contenente le prescrizioni (originali o aggiornate) destinate a porsi come nuovo punto di riferimento formale e sostanziale per i datori di lavoro. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 Ecco: il provvedimento adottato dal Garante il 13.12.18 ha esattamente questa funzione, ed è tramite lo GENNAIO 2016 stesso che viene by-passata la veste formale della autorizzazione generale, e che vengono di fatto “salvate” alcune prescrizioni 2016 che vi erano contenute, senza peraltro grandi smottamenti sostanziali, come è agevole rilevare esaminando l’allegato 1 al provvedimento. OTTOBRE 2015 Ma attenzione. Ancora non è finita: il provvedimento, infatti, come previsto dall’art. 21 del decreto 101/18 è stato posto in consultazione pubblica, ed in questa fase chiunque (dalle associazioni di categoria alle singole aziende a volenterosi professionisti) può concorrere al suo miglioramento, proponendo al Garante eventuali interventi correttivi. (cfr. l’avviso in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9068965) Solo una volta conclusa questa fase (che durerà 90 giorni), il Garante emanerà, nei successivi 60 giorni, il provvedimento definitivo, che consacrerà il superamento anche formale del vecchio regime delle autorizzazioni generali nell’ambito dei rapporti di lavoro. Siamo quindi nell’ennesima fase di passaggio, che rende ancora una volta necessaria una assidua attività di aggiornamento per evitare di perdere il filo, come sta accadendo a moltissimi operatori ed interpreti! E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 IL QUESITO GENNAIO 2016 DEL MESE 2016 ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO OTTOBRE 2015 Richiesta: Un dipendente che passa ad una nuova azienda a seguito di cessione di contratto può presentare a quest’ultima una pratica di rimborso assegni familiari che riguarda un periodo ante assunzione? Ossia di un periodo che sarebbe stato di competenza della vecchia azienda? Risposta: Non esistono prese di posizioni “ufficiali” da parte dell’Istituto sulla tematica proposta ma poiché con la cessione del contratto il rapporto di lavoro non si estingue, ma prosegue immutato con l’azienda acquirente e di conseguenza le disposizioni di legge garantiscono la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti maturati dal lavoratore presso l’impresa alienante (art. 2112, comma 1 c.c.), si reputa possibile presentare l’istanza direttamente al cessionario, facendo però attenzione affinché l’importo da erogare sia “certificato” dalla cedente. Infatti affinché l’assegno sia erogato in misura intera bisogna verificare una serie di condizioni e queste ultime possono essere verificate solo dalla cedente, in possesso della documentazione idonea. In alternativa la cedente dovrà trasferire la documentazione di cui sopra alla cessionaria affinché verifichi puntualmente il diritto dell’istante periodo di paga per periodo di paga. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA GENNAIO 2016 2016 REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100, LA BOZZA DEL DECRETO OTTOBRE 2015 S littato il Consiglio dei Ministri che dovrà varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La bozza si compone di 27 articoli, riguardanti Quota 100: introdotta in misura sperimentale per il triennio 2019-2021. Chi ha già maturato i requisiti (62 anni e 38 di contributi) e chi li maturerà dal 1° Gennaio in avanti potrà fare domanda di pensionamento appena la norma sarà operativa. La differenza è che per i primi la decorrenza scatterà ad Aprile, per i secondi la decorrenza scatterà 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti. I pensionati anticipati di quota 100 percepiranno una pensione più bassa, rispetto a quella che avrebbero percepito con la pensione di vecchiaia. Per capire l’effettiva penalizzazione bisognerà inserire i propri dati nel simulatore INPS. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, nel biennio 2019/2020, si potrà andarci con 67 anni di età. Opzione donna: Prorogata per tutto il 2019. Consente il pensionamento anticipato, con 35 anni di contributi, alle nate nel 1959 o nel 1958 (se trattasi di lavoratrici autonome). L’assegno pensionistico è calcolato con il metodo contributivo. Ape Sociale: Prorogato per tutto il 2019. Si ricorda che i beneficiari dello strumento devono avere almeno 63 anni di età, avere cessato il rapporto di lavoro e rientrare alternativamente in una delle seguenti 4 casistiche: - Disoccupati che abbiano esaurito la Naspi; - Care-gives, ovvero parenti o affini entro il 2° grado che convivano, da almeno 6 mesi, con un disabile grave; - Lavoratori disabili con invalidità pari o superiore al 74%; - Lavoratori che abbiano svolto lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 03 2019 HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una GENNAIO 2016 partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende: 2016 OTTOBRE Newsletter 2015settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro; News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l’eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva; Assistenza telefonica nell’interpretazione normativa attraverso apposito numero; Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa; Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale; Corsi On Demand su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda; Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste. Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale. Per avere maggiori informazioni sull’offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica: info@datamanagement.it. La rubrica dedicata alla Privacy è a cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto ed i contenuti forniti non potranno in nessuna forma esser utilizzati per finalità diverse ed ulteriori rispetto alla pubblicazione sulla Newsletter. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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