REFIT - Regulatory Fitness and Performance Programme. Stato dell'arte e prospettive
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SEGRETARIATO PER L’EUROPA UFFICIO GIURIDICO E VERTENZE LEGALI Roma, 2 settembre 2014 REFIT – Regulatory Fitness and Performance Programme. Stato dell’arte e prospettive Genesi del programma Il Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) è stato lanciato dalla Commissione europea nel 2012, con l’obiettivo di “eliminare i costi superflui della regolamentazione (gli oneri)” e “garantire che il corpus legislativo europeo resti idoneo allo scopo” (COM(2012)746, par. 1, p. 2). Nel programma REFIT sono confluite varie iniziative avviate dalla Commissione a partire dal 2005, quali: - Il programma per legiferare meglio nell’Unione (COM(2006)689): la Commissione ha pro- ceduto «alla semplificazione della legislazione già pubblicata per mantenerla aggiornata e renderla più accessibile, alla diminuzione della burocrazia e all'attuazione di un programma per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese». Inoltre, «per assicurare la mi- gliore qualità possibile della nuova normativa e delle nuove politiche», la Commissione ha messo a punto un sistema di valutazione d'impatto (COM(2009)15, par. I, p. 1). In particola- re, è stato creato un organo interno centrale (il Comitato per la valutazione d’impatto: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_en.htm) incaricato di esercitare un con- trollo sulla qualità delle valutazioni d’impatto elaborate dalla Commissione. Il parere positi- vo del suddetto organo è, in linea di massima, obbligatorio affinché la Commissione possa presentare una proposta (C(2010) 1100 "I metodi di lavoro della Commissione 2010-2014"). La Commissione ha tentato di sviluppare, insieme agli Stati membri, approcci più efficaci per garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione ("Un'Europa dei risultati", COM (2007) 502).
L’obiettivo del programma era quello di “garantire che il quadro regolamentare contribuisca a stimolare l’imprenditorialità e l’innovazione, e permetta alle imprese di essere più compe- titive e sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno” (COM(2009)15, par. I, p. 1). - Il programma “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea” (COM(2010)543): si inten- de semplificare e migliorare la legislazione in vigore, prendendo in esame l’intero “ciclo po- litico: dall'ideazione di un atto alla sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione” (COM(2010)543, par. 1, p. 3); ridurre gli oneri amministrativi. Si sottolinea l’importanza della valutazione costi-benefici della legislazione in vigore. A tal fine, si invitano gli Stati membri «ad avvalersi delle possibilità di esenzione offerte dalla normativa dell'Unione per determinate imprese come le PMI» (COM(2010)543, par. 2.1, p. 6). Per migliorare l’attuazione della legislazione, la Commissione ha rafforzato l’efficacia dei dispositivi EU Pilot, volto ad offrire risposte rapide ed esaurienti alle domande dei cittadini e delle imprese sulla legislazione dell'Unione (http://ec.europa.eu/community_law/infringe- ments/application_monitoring_it.htm), e Solvit (http://ec.europa.eu/solvit/). E’ proseguita l’attività di codificazione, rifusione e consolidamento dei testi legislativi in vi- gore (COM(2010)543, par. 2.4, p. 9), avviata con il “programma modulato di semplificazio- ne”. - I progetti pilota di valutazione delle politiche avviati nel 2010 (c.d. “controlli di idoneità”), diretti a verificare se il quadro legislativo è idoneo allo scopo e, in caso negativo, come do- vrebbe essere modificato (COM(2010)543; http://ec.europa.eu/smart- regulation/evaluation/index_en.htm). Nel programma REFIT vengono inoltre considerati: - Il principio “pensare anzitutto in piccolo” e gli strumenti normativi (come le consultazioni rafforzate, le valutazioni d’impatto, uno specifico monitoraggio dell’attuazione) per adattare la regolamentazione Ue alle necessità delle micro-imprese (“Ridurre al minimo indispensa- bile gli oneri normativi che gravano sulle PMI”, COM(2011)803). In particolare, la Com- missione, nelle sue valutazioni d’impatto, “verifica se le micro-imprese possano essere esen- tate dal campo d’applicazione dell’iniziativa senza frustrare l’obiettivo dell’eventuale propo- sta”1. Deve essere sempre considerata l’opzione “status quo” (“Legiferare con intelligenza – Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese”, COM(2013)122, par. 2, p. 3)2. 1 Si chiarisce, tuttavia, che “l’esenzione non è possibile laddove sia chiaramente provato che ciò comporterebbe l’impossibilità per il regolamento di conseguire i propri obiettivi, ad esempio proteggere i lavoratori o i consumatori; non è possibile un’esenzione dalle norme del Trattato UE tese a tutelare i diritti fondamentali; infine, non può applicarsi l’esenzione quando la normativa è specificamente diretta a piccole imprese come le società di comodo (“letter box com- panies”) che, ad esempio, eludono la legge in materia di servizi e concorrenza” (COM(2013)122, par. 2, p. 4). 2
- La consultazione “TOP 10”: nel corso del 2012 la Commissione ha chiesto alle PMI di indi- viduare i settori e gli atti legislativi dell’Ue considerati maggiormente gravosi. Sulla base delle risposte ricevute, la Commissione ha compilato un elenco degli atti legislativi che le PMI e le organizzazioni interessate considerano più gravosi (“Seguito dato dalla Commis- sione alla consultazione delle PMI (“TOP 10”) sugli atti legislativi dell’UE”, COM(2013)446). Il programma REFIT include il programma ABR Plus, ovvero il seguito del programma per la riduzione degli oneri amministrativi (Administrative Burden Reduction Programme –ABR). Il programma ABR è stato lanciato nel 2007, durante la presidenza tedesca dell’Ue, con il fine di ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri gravanti sulle imprese derivanti dalla legislazione Ue e dalle misure nazionali che la applicano o la attuano (“Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea”, COM(2007)23). Nel programma ABR è stato definito il metodo per misurare i costi degli oneri amministrativi 3. Sono stati individuati 13 settori prioritari di intervento, settori in cui “insorgono le esigenze legislative responsabili della maggior parte dei costi amministrativi gravanti sulle imprese” (COM(2007)23, par. 1, p. 4). La fiscalità e il diritto societario riguardano – secondo la Commissione – l’80% dell’onere complessivo misurato (COM(2009)544, par. 2, p. 5). Nella comunicazione del 2007 (COM(2007)23), la Commissione ha fissato alcuni principi comuni per la riduzione degli oneri amministrativi. Fra questi figurano: la riduzione della «frequenza delle dichiarazioni obbligatorie al livello minimo necessario ad assicurare il rispetto degli obiettivi fondamentali della legislazione in questione»; l’introduzione di «soglie per le prescrizioni in materia di informazione, limitandole il più possibile per le piccole e medie imprese»; la «possibilità di sostituire gli obblighi di informazione imposti a tutte le imprese di un settore con un approccio basato sui rischi, richiedendo cioè le informazioni agli operatori maggiormente esposti a rischi» (COM(2007)23, par. 5, p. 13). Anche in questo programma viene sottolineato che «gli Fra le 17 azioni REFIT che prevedono esenzioni e regimi più snelli per le PMI, viene indicato il nuovo quadro giuridico in materia di appalti pubblici, ove si prevedono misure volte a ridurre gli oneri amministrativi e si semplifica l'accesso delle PMI, riducendo gli obblighi di fornire documenti autentici e promuovendo lotti più piccoli di appalti (COM(2014)368, par. II, p. 6). 3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Ridurre al minimo i costi amministrativi imposti dalla legislazione”, allegato alla comunicazione della Commissione “Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occu - pazione nell’Unione europea”, SEC(2005)175. Il modello comunitario dei costi amministrativi è stato poi perfezionato e sostituito dalla metodologia “EU Standard Cost Model Methodology, EU SCM”: documento di lavoro dei servizi della Commissione "Developing an EU common methodology for assessing administrative costs imposed by EU legislation - Report on the Pilot Phase (April– September 2005)" (SEC(2005) 1329), allegato alla comunicazione relativa a un meto - do comune per la valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione (COM(2005)518; EU model – manual: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/ sec_2005_0791_anx_10_en.pdf). Il modello dei costi standard dell’Unione europea si ispira ai modelli di misurazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: Interna- tional Standard Cost Model Manual – measuring and reducing administrative burdens for businesses, 2005, http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf.
obblighi di informazione in genere impongono un onere in proporzione più elevato per le piccole e medie imprese» (COM(2009)544, par. 2, p. 5). Nel programma ABR, i costi amministrativi sono definiti come quelli «sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini per conformarsi all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati» (COM (2007) 23, par. 1.1, p. 5). A parere della Commissione, «alcuni oneri amministrativi sono necessari se si vuole che gli obbiettivi della normativa e il livello di protezione previsto, definito nei trattati, siano rispettati adeguatamente, per esempio nei casi in cui le informazioni sono necessarie per rendere trasparenti i mercati. Esistono, tuttavia, casi in cui gli oneri possono essere semplificati e ridotti, senza che ciò abbia effetti sulla legislazione in quanto tale; gli oneri di questo tipo sono inutili» (COM(2007)23, par. 1.1, p. 5). La protezione dei diritti dei lavoratori (così come la tutela della salute pubblica, l’ambiente, la garanzia di una sana gestione finanziaria) sono dunque motivi che possono giustificare il mantenimento degli obblighi di informazione, ma solo qualora siano a tal fine adeguati e necessari. Il programma ABR ha individuato gli obblighi previsti dalla normativa interna degli Stati membri che vanno oltre lo standard minimo fissato dall’Ue. A parere della Commissione, «il 32% degli oneri amministrativi di origine comunitaria sono il risultato della decisione di alcuni Stati membri di andare oltre le prescrizioni legislative dell'Unione e dell'inefficacia delle rispettive procedure amministrative» (COM(2009)544, par. 2, p. 6). Occorre perciò «sostenere gli sforzi degli Stati nella misura in cui, molto spesso, le imprese non percepiscono, nel quotidiano, i benefici dell'azione dell'Ue, se non allorché le autorità nazionali applichino senza riserve le nuove possibilità di deroga per talune imprese, evitino l'eccesso di regolamentazione e riducano gli oneri amministrativi di origine puramente nazionale» (COM(2009)544, par. 4, p. 11). Il programma ABR prevedeva delle azioni rapide (fast track actions) da adottare durante la presidenza tedesca. Il programma ABR Plus valuta il follow-up del diritto dell’Unione negli Stati membri; questi sono chiamati a riferire circa le modalità di attuazione delle misure oggetto del programma ABR. «Scopo di questo esercizio è mettere in comune le migliori prassi di attuazione e verificare se la stimata riduzione degli oneri amministrativi sia stata concretamente ottenuta» (COM(2014)368, par. II, p. 9). La metodologia
Nell’ambito del programma REFIT, la Commissione si avvale di due gruppi di esperti, già operativi nei programmi sulla semplificazione della legislazione sopra ricordati. Il più attivo è il gruppo di alto livello di parti interessate indipendenti (High Level Group of Indipendent Stakeholders on Administrative Burdens). Il gruppo è stato costituito nel 2007 (decisione C(2007)4063), al fine di assistere la Commissione nel programma ABR. Le regole di costituzione del gruppo e il suo mandato sono peculiari: - la Commissione (ora il Segretariato generale della Commissione) nomina il presidente e poi sceglie, in consultazione con il presidente, i componenti del gruppo (art. 4 decisione C(2007)4063). L’unico criterio previsto per la nomina è l’esperienza in attività dirette alla riduzione degli oneri amministra- tivi. Il gruppo è presieduto da Edmund Stoiber e i componenti del gruppo sono qui indicati: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/docs/enterprise/files/docs/hlg_members_e n.pdf - il mandato del gruppo, inizialmente previsto per 3 anni, è stato per due volte prorogato (il termine è ora previsto per il 31.102014: decisione della Commissione C(2010)223/03 e C(2012)8881). Con l’ultima decisione sulla proroga, si è altresì modificato il ruolo del gruppo che è ora quello di assi- stere la Commissione nella riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese - in particola- re le PMI e le micro imprese - che derivano dalla legislazione Ue, nella semplificazione della legi- slazione esistente, e nell’adozione di misure dirette a rendere le amministrazioni degli Stati membri più efficienti e attente ai bisogni delle parti interessate, in particolare le PMI, quando danno attua - zione alla legislazione dell’UE (art. 2 decisione C(2012)8881). Esiste poi un gruppo di esperti nazionali di alto livello convocati nel quadro dell'iniziativa per legiferare meglio. La Commissione intende riunire i due gruppi, “dotato di un nuovo mandato relativo alla valutazione dell’impatto concreto della normativa UE negli Stati membri, che possa contribuire ai risultati annunciati ogni anno tramite il quadro di valutazione REFIT” (COM(2014)368, par. V, p. 19). ALTER EU ha rilevato come nei gruppi di esperti della Commissione siano rappresentati soprattutto gli interessi delle grandi imprese: http://www.alter-eu.org/documents/2013/11/a- year-of- broken-promises. Nei tanti documenti dei vari programmi sulla semplificazione non viene quasi mai menzionata l’attività di lobbying, così come viene solo accennato il Registro per la trasparenza (http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do; SWD(2012)422, par. 2.3, p. 7). Gli obiettivi del programma REFIT
Il programma REFIT intende creare ”un quadro regolamentare semplice, chiaro, stabile e prevedibile per le imprese, i lavoratori e i cittadini” (COM(2012)746, par. 2, p. 4). Esso “mira a ridurre la burocrazia, eliminare oneri normativi, semplificare e migliorare la formulazione e la qualità della legislazione, in modo da raggiungere gli obiettivi strategici e godere dei vantaggi offerti dalla normativa dell’Unione al prezzo più basso possibile e con il minimo possibile di oneri amministrativi” (“Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione - REFIT: situazione attuale e prospettive”, COM(2014)368, par. I, p. 1). La sfida consiste nel mantenimento di un quadro regolamentare semplice, che non vada “al di là di quanto è strettamente necessario a conseguire gli obiettivi strategici e ad evitare il sovrapporsi di norme” (COM(2014)368, par. I, p. 1). A differenza del programma ABR, il programma REFIT non riguarda solo gli oneri amministrativi, ma tutti gli oneri normativi (SWD(2012)423, par. 3, p. 10). Il controllo operato in REFIT sugli oneri imposti dalla normativa Ue e dalle misure nazionali di attuazione è inoltre svolto in maniera costante e sistematica. La Commissione intende applicare il principio “in primo luogo la valutazione”: non saranno dunque esaminate “proposte nei settori della legislazione in vigore finché non sia stato svolto l'inventario della regolamentazione e il successivo, pertinente, lavoro di valutazione» (COM(2012)746, par. 2, p. 4). Sarà proseguito il sistema delle valutazioni d’impatto della Commissione, al fine di analizzare le diverse opzioni legislative e non legislative, raffrontandone i potenziali costi e benefici in termini economici, sociali e ambientali. Nel 2014 la Commissione rivedrà e aggiornerà gli orientamenti per la valutazione d’impatto (è attualmente in corso una consultazione pubblica sul punto), anche sulla base dei risultati di uno studio esterno sui metodi di valutazione dei costi e dei benefici della regolamentazione ("Assessing the costs and benefits of regulation": http://ec.europa.eu/smart- regulation/impact/commission_guidelines/docs/131210_cba_study_sg_final.pdf). Nelle relazioni sulla valutazione d’impatto sarà inclusa una sintesi standardizzata per permettere di evidenziare rapidamente i risultati principali di tale valutazione. Secondo la Commissione, la misurazione ex ante dei “costi della regolamentazione a livello dell'Ue presenta particolari difficoltà, in quanto i costi stimati delle proposte legislative della Commissione cambiano spesso in funzione delle modifiche introdotte nell'iter legislativo e dipendono dalle scelte di attuazione fatte dagli Stati membri… Inoltre, l'esattezza della misurazione dei costi e dei benefici nelle valutazioni d'impatto e nelle valutazioni ex post dipende dalla qualità dei dati forniti dagli Stati membri, dalle parti sociali e dalle parti interessate” (COM(2014)368, par. IV, p. 16). Il programma REFIT si propone dunque di quantificare “costi e benefici, nella misura del
possibile, in tutto il ciclo normativo, mediante l'applicazione di validi quadri di monitoraggio e valutazione, riveduti e adeguati ad ogni revisione significativa della legislazione” (COM(2014)368, par. VI, p. 20). Occorre inoltre soppesare i costi di transizione (costi del cambiamento normativo) e confrontarli con i costi della mancata azione (COM(2014)368, par. VI, p. 20). La Commissione è intervenuta anche per rafforzare il sistema di valutazione ex post della legislazione europea. Tramite questa valutazione vengono verificate: l’effettività dell’intervento legislativo Ue (gli obiettivi sono stati raggiunti?), la sua efficienza (i costi sostenuti sono giustificati alla luce dei risultati raggiunti?), la sua coerenza (l’intervento completa o contraddice altre azioni dell’Ue?), la sua rilevanza (l’intervento è ancora necessario?), il valore aggiunto dell’intervento (gli obiettivi raggiunti avrebbero potuto essere raggiunti senza un intervento dell’Ue?) (Strengthening the foundations of Smart Regulation – improving evaluation, COM(2013)686, par. 2, p. 3). La Commissione auspica che i risultati della valutazione ex post siano considerati nelle valutazioni d’impatto delle sue future iniziative (COM(2013)686, par. 2.1, p. 4). Viene richiesto alle Direzioni Generali di produrre piani di valutazione quinquennali, che dovrebbero essere annualmente aggiornati (COM(2013)686, par. 4.4, p. 8). I piani di valutazione sono qui pubblicati: http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/index_en.htm. La Commissione intende inoltre rivedere gli orientamenti sulla valutazione, intensificando la partecipazione e la consultazione delle parti interessate ed esaminando i problemi ricorrenti nell’applicazione delle normative (COM(2013)685, par. 2, p. 13). Nel programma REFIT verranno utilizzati – quali strumenti di valutazione ex post – i controlli di idoneità (c.d. Fitness Checks), mediante i quali è possibile operare verifiche su un insieme di misure che perseguono il medesimo obiettivo od obiettivi simili (COM(2013)686, par. 4.2, p. 7). Altro obiettivo del programma REFIT è quello di sostenere l’attuazione della legislazione dell’Unione, mediante meccanismi di risoluzione dei problemi (come EU Pilot), scambi di migliori prassi, il dialogo inter-istituzionale e la trasparenza (COM(2012)746, par. 4.1, p. 10). Gli Stati membri vengono invitati “ad applicare la legislazione dell’Ue nel modo meno gravoso possibile” (COM(2012)746, par. 5, p. 12), avvalendosi delle possibilità di semplificazione offerte dalla legislazione Ue e non introducendo obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti nella legislazione stessa (c.d. gold-plating). A tal fine si richiede agli Stati membri di fornire informazioni sul modo in cui hanno recepito gli obblighi previsti dalla legislazione Ue (COM(2013)685, par. III.1, p. 10). Viene ribadito l’impegno per “la semplificazione, la codificazione, la rifusione e il consolidamento dei testi giuridici, così come la riduzione del volume della legislazione grazie
all’abrogazione delle disposizioni obsolete”, nonché lo sforzo “per migliorare la qualità redazionale, allo scopo di garantire testi più leggibili” (COM(2012)746, par. 4.2, p. 10)4. Al fine di rendere più accessibili le informazioni relative alla normativa Ue, è stato lanciato il portale “La tua Europa” in cui vengono fornite tutte le informazioni di cui necessitano le PMI e i cittadini riguardo ai loro diritti e alle loro opportunità nel mercato unico (http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm). La Commissione pubblica annualmente “un quadro di valutazione del programma REFIT per seguire l’iter legislativo di tutte le iniziative proposte in tale ambito e per monitorare il contenuto delle modifiche decise a livello Ue e l'impatto dell'attuazione da parte degli Stati membri sulla semplificazione e la riduzione degli oneri” (COM(2013)685, par. 4, p. 15). Il primo quadro di valutazione dettagliato è stato pubblicato nel giugno del 2014 (“Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook”, SWD(2014)192). L’impatto sul diritto del lavoro A seguito della consultazione TOP 10, nell’ambito del programma REFIT, la Commissione ha avviato un esame completo per valutare la pertinenza, l’efficacia e la coerenza dell’intero acquis sulla salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (la direttiva 89/391/CEE e le 23 direttive derivate). Le conclusioni sul controllo di adeguatezza e sulle misure per alleggerire gli oneri normativi sono attese nel 2015. A seguito della consultazione TOP 10, la Commissione sta altresì valutando come procedere alla revisione della direttiva 2003/88 sull’orario di lavoro, dopo che i negoziati tra le parti sociali sono stati sospesi nel 2013. La direttiva è ritenuta dalle PMI “complessa e poco flessibile, in particolare per quanto riguarda il lavoro stagionale o laddove le imprese siano confrontate a un improvviso cambiamento nel livello della domanda” (COM(2013)446, par. 2.3, p. 14). Nell’ambito del programma REFIT, si intende chiarire e semplificare il quadro normativo sull’orario di lavoro, per adeguarne le regole alle nuove tipologie di lavoro (SWD(2014)192, par. 9, p. 64). Le PMI hanno criticato la direttiva 2008/104 relativa al lavoro tramite agenzia interinale in quanto “le aziende che desiderano operare in più Stati membri potrebbero dovere effettuare la registrazione in ciascuno di questi” (COM(2013)446, par. 2.3, p. 10). Le preoccupazioni delle PMI sono state considerate nella relazione sull'applicazione della direttiva 2008/104 (COM(2014)176 e 4 “La codificazione è il processo consistente nel raccogliere in un nuovo, unico, testo un atto legislativo e tutte le sue modifiche. La rifusione è un processo analogo a quello della codificazione, poiché anch'esso raccoglie in un nuo- vo, unico, testo un atto legislativo e tutte le sue modifiche; tuttavia, diversamente dalla codificazione, comporta nuovi cambiamenti sostanziali, poiché durante la preparazione del testo della rifusione sono apportate modifiche all'atto origi - nale. In entrambi i casi, il nuovo atto attraversa l'intero iter legislativo e sostituisce gli atti codificati” (COM(2013)685, nota 2, p. 2).
SWD(2014)108). La Commissione segnalerà, nelle raccomandazioni per ciascuno Stato membro adottate nell’ambito del semestre europeo, gli ostacoli allo svolgimento dell’attività delle agenzie per il lavoro, ritenuti non compatibili con il diritto dell’Unione (SWD(2014)192, par. 9, p. 68). Le PMI hanno altresì chiesto di essere escluse dalla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Questa richiesta non è stata accolta in quanto la Commissione ha rilevato che le società di comodo (c.d. letter box companies) “sono, quasi per definizione, micro-imprese ed escluderle dalla regolamentazione avrebbe frustrato l’obiettivo principale della misura, ossia fermare le pratiche commerciali sleali e il trattamento iniquo dei dipendenti” (COM(2013)122, par. 2, p. 4). Nel primo quadro di valutazione del programma REFIT, la Commissione ha tuttavia sottolineato che, “in confronto alla proposta originaria della Commissione, il testo finale della Direttiva contiene un numero di modifiche che incrementano gli oneri a carico delle imprese e impongono numerosi nuovi obblighi per le autorità pubbliche” (SWD(2014)192, par. 9, p. 67). Nell’ambito del programma ABR, fra le misure che presentano oneri amministrativi da semplificare sono indicate le direttive 89/391 sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e 92/57 sulle prescrizioni di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili. Vari membri del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro hanno criticato il programma, ritenendolo troppo focalizzato sui costi e la quantificazione, elementi di non facile applicazione nell’area della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e hanno evidenziato il rischio di trascurare gli aspetti qualitativi (SWD(2012)423, par. 13, p. 39). Il programma di lavoro ABR ha altresì considerato l’efficienza delle ispezioni sul lavoro e l’efficacia della normativa sui Comitati aziendali europei (SWD(2012)546, all. 13, p. 40). I controlli d’idoneità lanciati nel 2010 hanno riguardato le tre direttive sull'informazione e la consultazione dei lavoratori. Seppure il controllo ha rilevato che le tre direttive sono ampiamente idonee a perseguire lo scopo (“Fitness check” on EU law in the area of Information and Consultation of Workers, SWD(2013)293), la Commissione sta valutando di procedere ad un loro consolidamento al fine di semplificare la legislazione, standardizzare le definizioni, e rendere più effettivo l’esercizio dei diritti e degli obblighi di informazione (SWD(2014)192, par. 9, p. 64) 5. In particolare, la Commissione ritiene che prevedere soglie dimensionali dei lavoratori per la 5 Nella sua risoluzione del 2013 la Confederazione europea dei sindacati osserva: “The ETUC considers that the (European) minimum standards laid down in the three directives constitute a floor, and not a ceiling, of rights, and con - tinues to be sceptical about a consolidation exercise since the three directives serve different purposes, a general one (establishing a framework for I&C) and specific situations such as mass redundancies and the transfer of undertakings. Furthermore, the three directives each have a different legal basis. The ETUC supports the strengthening of information, consultation and participation rights and is not convinced that this would be achieved by merging the three directives” (ETUC resolution “Stop the deregulation of Europe: Rethink Refit”, 2013).
costituzione delle rappresentanze inferiori a quelle previste dalle direttive costituisca un onere normativo addizionale, non conforme al principio del c.d. gold-plating (W. Kowalsky, REFIT – a breakthrough towards a strengthened and more encompassing deregulatory agenda?, Transfer 2014, 305). Nell’ambito del programma REFIT, la Commissione ha altresì deciso di non presentare alcune proposte legislative, fra cui quella relativa all’accordo europeo sulla salute e sicurezza sul lavoro degli acconciatori firmato nell’aprile del 2012, che le parti sociali avevano richiesto di implementare ai sensi degli artt. 154 e 155 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (COM(2014)368, par. II, p. 4). Analogamente, la Commissione ha deciso di non attivarsi in merito alla tutela dei lavoratori nei casi di disturbi muscolo scheletrici, utilizzo dei videoterminali e fumo passivo. La Commissione ha ritirato alcune proposte legislative ritenute superate o prive di sostegno: fra esse, quella sulle lavoratrici gestanti (COM(2008)600/4). Essa ha altresì svolto una revisione di REACH (legislazione sui prodotti chimici), riconoscendo la necessità di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle PMI e di migliorarne l'attuazione a tutti i livelli. In tale ambito, viene considerata anche la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (COM(2014)368, par. III, p. 13). Le direttive 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, 99/70/CE sul lavoro a termine, 91/533/CEE sugli obblighi di informazione del datore di lavoro, e 79/7/CEE sulla parità di trattamento nell’ambito della sicurezza sociale saranno infine oggetto della valutazione ex post della Commissione (SWD(2014)192, par. 20, p. 138 e 140).
Puoi anche leggere