COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA - Finanze
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COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA Città Metropolitana di Venezia DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27/03/2018 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 18:30 nella Sede Municipale di Via Roma, 55, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano: ODORICO CLAUDIO Sindaco Presente CHINELLATO ERICA Consigliere Comunale Presente FERRON SIMONE Consigliere Comunale Presente FALCOMER BARBARA Consigliere Comunale Presente FIORIN RICCARDO Consigliere Comunale Presente MOLENT ELIGIO Consigliere Comunale Presente CANCIANI ALBERTO Consigliere Comunale Presente FAVRO DOMENICO Consigliere Comunale Presente LONDERO MARIA PIA Consigliere Comunale Presente FAVRO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente CANCIANI SILVIA Consigliere Comunale Assente MIO STEFANO Consigliere Comunale Presente GEROMIN MARCO Consigliere Comunale Presente PAPAIS VALENTINA Consigliere Comunale Assente BIASOTTO STEFANO Consigliere Comunale Presente ZOIA MASSIMO Consigliere Comunale Assente MAZZON MARY Consigliere Comunale Assente Assume la Presidenza ODORICO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ANDROSONI ALESSANDRO. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Vengono nominati scrutatori i signori: CANCIANI ALBERTO, MIO STEFANO, BIASOTTO STEFANO. Il Consiglio Comunale adotta il seguente provvedimento. Comune di Concordia Sagittaria - Piazza Matteotti, 19 30023 Concordia Sagittaria (VE) Tel. 0421 270360 P.I. - C.F. 00576720270
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 Il SINDACO su propria relazione Premesso che - l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto a decorrere dal 01.01.2014 l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, una Tassa sui rifiuti (TARI) e una Tassa per i servizi indivisibili (TASI); - che l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/15 così come modificato dall’art. 1 comma 37 lett. a) della Legge n. 205/17 prevede la sospensione degli aumenti delle aliquote IMU e TASI; - il Comune ha approvato con delibera consiliare n. 39 del 11/07/2014 e s.m.i. il regolamento per la disciplina della IUC, comprensivo delle tre componenti, IMU, TARI, TASI; - il Comune ha approvato con delibera consiliare n. 7 del 09/02/18 il Regolamento delle Entrate Tributarie; - la legge n° 147/2013, legge di stabilità 2014, ha reso definitiva e non più sperimentale l’applicazione dell’IMU; - il presupposto d’imposta dell’IMU è, analogamente all’ICI, il possesso di immobili di cui all’art. 2 del d.lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; - il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; - a norma dell’art. 13 del decreto legge 201 del 6/12/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. l’IMU non è dovuta in relazione alle seguenti ipotesi : - unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008; - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; - i comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale: - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani odisabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata; - i fabbricati rurali ad uso strumentale a decorrere dall’anno 2014, a norma dell’art.1, comma 708, della legge di stabilità 2014, non sono assoggettati all’imposta; - a decorrere dal 01 luglio 2013 sono esenti dall’imposta i fabbricati "merce" costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (d.l. N° 133/2013); Considerato che in relazione alle aliquote le scelte discrezionali rimesse alla potestà
regolamentare dell’Ente sono le seguenti: A. in relazione alle aliquote per l’anno 2018, come previsto dall’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/15 così come modificato dall’art. 1 comma 37 lett. a) della Legge n. 205/17: - l’Ente locale può variare in diminuzione l’aliquota base pari allo 0,76 per cento fino a 0,3 punti percentuali. Quindi l’aliquota ordinaria si può abbassare sino allo 0,46 o si può innalzare sino allo 1,06 per cento; - i Comuni possono ridurre l’aliquota base sino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; - il Comune può variare in aumento o in diminuzione l’aliquota prevista per l’abitazione principale, pari allo 0,4% fino a 0,2 punti percentuali. Quindi la suddetta aliquota può essere diminuita fino allo 0,2% e aumentata fino allo 0,6%, naturalmente nelle ipotesi di abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9; B. in relazione alle detrazioni: - La detrazione base, fissata in € 200,00, può essere elevata sino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso il Comune non può aumentare la misura dell’aliquota degli immobili tenuti a disposizione; Tenuto conto che il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; Atteso che, per garantire gli equilibri di bilancio, nonché il rispetto del patto di stabilità, si ritiene necessario approvare le seguenti misure di aliquote e detrazioni: - aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8 e A9, detrazione rapportata al periodo dell’anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica; - aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l’edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n° 616/1977, detrazione rapportata al periodo dell’anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica; - aliquota 8,10 per mille per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale); - Aliquota del 9,5 per mille per l’unità concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale e le pertinenze di essa, avendo ivi costituito la propria residenza; - Aliquota del 4,6 per mille per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che non rientrano nell’agevolazione prevista dall’articolo 9bis del decreto legge 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; - Aliquota del 9,5 per mille per le aree edificabili; - Aliquota del 4,6 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che mantengono la residenza nel Comune di Concordia Sag. e acquisiscono il solo domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - Aliquota ordinaria del 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. Ritenuto di confermare per l’anno 2018 le aliquote TASI nelle misure vigenti nell’anno 2017;
Ritenuto di assimilare all’abitazione principale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 39 dell’11/07/2014 le seguenti fattispecie: a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Richiamati, sulla base dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, e dell’art. 10 del regolamento comunale IUC, ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili fissati con la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 16/12/2014; Rilevato che, con queste misure di tassazione, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta si prevede un gettito complessivo di € 1.200.000,00, da IMU per il 2018, al netto dell’importo trattenuto dall’Agenzia delle Entrate per l’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni; Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 09/05/17 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile IUC; Visto l’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; Richiamato l’art. 193 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” come modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 31 luglio di ogni anno; Richiamato l’art. 13 comma 15 del d.lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”; Dato atto del parere espresso dal Revisore Unico dei conti in data 17/03/2018 allegato (allegato A) alla presente; Atteso che in ordine alla presente proposta necessita acquisire il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sulle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267; PROPONE al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue: 1. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore economico finanziario, che si fanno propri; 2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 3. di confermare per l’anno 2018 le aliquote TASI nelle misure vigenti nel 2017; 4. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2018: - aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8 e A9 ; - aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l’edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n° 616/1977; - aliquota 8,10 per mille per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10,
C1, C3, D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale); - aliquota del 9,5 per mille per l’unità concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale e le pertinenze di essa, avendo ivi costituito la propria residenza; - aliquota del 9,5 per mille per le aree edificabili; - aliquota del 4,6 per mille per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che non rientrano nell’agevolazione prevista dall’articolo 9bis del decreto legge 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; - aliquota del 4,6 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che mantengono la residenza nel Comune di Concordia Sag. e acquisiscono il solo domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - aliquota ordinaria del 10,6 per mille per tutti gli altri immobili; - detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9 nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, rapportata al periodo dell’anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica; 5. di stabilire che vengono assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 39 dell’11/07/2014 le seguenti fattispecie: - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di dare atto che con queste aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Concordia Sagittaria per IMU 2018 ammonta complessivamente ad € 1.200.000,00 salvo modifiche normative; 7. di richiamare ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili fissati ai fini IMU con la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 16/12/2014; 8. di demandare al responsabile del tributo l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate; 10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L., riconosciuta l'urgenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. IL CONSIGLIO COMUNALE Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare 1^ in data 20/03/2018; Uditi gli interventi dei Consiglieri (allegato 1); Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal responsabile del settore economico – finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti espressi nei modi di legge: presenti n. 13
votanti n. 13 favorevoli n. 11 contrari n. // astenuti n. 2 (Geromin - Biasotto) DELIBERA Di approvare la su estesa proposta. _______________________________ Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e valutata l’urgenza di provvedere per i motivi espressi in premessa; Con voti espressi nei modi di legge: presenti n. 13 votanti n. 13 favorevoli n. 11 contrari n. // astenuti n. 2 (Geromin - Biasotto) DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
('oN/uNI Dl qqNcqBD.lA.sAcl I I ARI A lvcl (lct l_lt)1.!) t(c\ ls(ìfc _ l,^ÌìlìlìEsù pro]rosra n. 17 dcì 16,03.2018 di delìbcrr del Corsiglio Co'rùDllc In)posl^ l\'I!rricifîlc lnlNobtl; (lÀ4ti) c TAss. Scrvjzi In(ln,isibìfi (1^Sl) - àliquotc cdcÙiziori perl''ndo dì impostA 2018" ^PPnx'^znxrc (ari.239, co.ùùa l letcm It D Lgs. ' 2ú712000) llscrcizio ?013 (litî l? nr^ 70 2(lll Ìl 8ìol|o l7 tìL.l nlcsc di nrrrzo dclì,îotlo (|ucoilidicioltÓ, il Llcrisor:t Unico.l.l Como|e .|i Cojì(a]úi'. Srpjrr ir, h prcpost^ n. i7 d.l 16 03 2018 di (lclibcrî deì Consiglio C(nìnnÌc d'drrc r! 'ìsiorata "Ogcetto: Imfósr^ Nhhiciprlc Iunobìli (IMtJ). T^s$ sc^'izi Iîdivisibili (l^SI)- l)prorrzn)nc !ìklùorc c (lct..ziori Icr Ì'xrro di jorPÒsra 2018 così conrc pcrlcnrrn vir nrrij cìrl]i llcsprrrsrbììe dcl scLf izio llirllnz;irio in d.tî 16 03 2018 il flùc (! esPflLìr.f. il prrtn', rcsi corn prcvisto .i :iclsi d.ll'îi1 2:i9, coo!ùî I lett b) T U I- L, PRtiMDSSO CrID: l'i, r I cornri 639 cleu,Ì leggc no I4712013, lc!!e di shbnirì Pcr jl 2014 c s nr'!, lri Pr.rGro dccoffcre ^ '!xl 1ll.0l.20L4 l'cnfmrî h vigofe dclli lUC, iùpost^ trltn contrÍùlc conll)osli d.i scf,n'nri rriburì' l'inrposr^ ùùlicrt,rlc i)rop!ì^ (Jl\lti) dì cri ill'.rr. l] .1c1 D 1, 06 12.20i1, ! 201, conletdto corl rìrnliiic'zi'iri dtll' T- 2?./t).i2.0t1,".2t.t,\\\ 'lissî súìrinud (ll lu) c u,rîTîssi P.f ì sciaizÌ irúliÍisìl)ili(f^Sl); clrc l^$. 1 comnrî 2ó .lelì. Lcggc iì 208/15 così come mo.lilÌc^to dîll'irt L coDùr' 3 l'rt a) dellî l'e!.qe I 1l0il20Ì7 pLc!cdc lî sospcnsi
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allegato 1) - discussione PUNTO N. 9 O.D.G.: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2018”. ODORICO CLAUDIO - Sindaco Punto nove all’ordine del giorno: imposta municipale propria IMU e tassa servizi indivisibili, approvazione aliquote e detrazione per l’anno d’imposta 2018. Lascio la parola al Vicesindaco e Assessore al Bilancio Chinellato. CHINELLATO ERICA – Vicesindaco, Assessore Comunale Per quanto riguarda l’IMU e la tassa sui servizi indivisibili, diciamo che si riconfermano le tariffe dell’anno precedente, abbiamo però introdotto una riduzione dell’IMU anche su richiesta di alcuni cittadini che ci hanno fatto la proposta ma anche su richiesta da parte del capogruppo Mazzon a portare una riduzione dell’IMU per quelle unità immobiliari che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e quindi non risulti come seconda casa. Abbiamo ridotto l’IMU al 4,6‰, diciamo che le altre tariffe rimangono come l’anno scorso, quindi non c’è un aumento della tassazione, la previsione di gettito per la TASI dell’anno 2018 è di € 210.000 mentre per quanto riguarda l’IMU è € 1.200.000. ODORICO CLAUDIO - Sindaco Dopo magari… c’è al punto quattro del deliberato, c’è un refuso, si fa riferimento all’anno 2015 invece è il 2018. Punto quattro: approvazione delle seguenti aliquote…(inc) proprio per l’anno 2015… è il 2018. Poi questa sarà soggetta anche a immediata eseguibilità comunque. Parola al capogruppo Geromin. GEROMIN MARCO – Consigliere comunale Solo una conferma, una domanda di verifica. Io so che la possibilità di evitare di pagare la tassa sui rifiuti è data a quelle persone proprietarie o usufruttuari che non hanno la casa locata ma che non hanno neanche le utenze funzionanti. Vale lo stesso anche per l’IMU? Cioè io capisco che uno dica sì, dichiaro che non ho locato ma se ha le utenze funzionanti sono dei costi, quindi questo è una contraddizione perché se uno chiede una riduzione dopo paga anche le tariffe fisse che possono essere 50 € al mese per 12 mesi, sono 600 €, altro che paga IMU. Quindi la ponete come condizione, oltre che non essere locata anche la non presenza di utenze allacciate? ODORICO CLAUDIO - Sindaco Parola al Vicesindaco Chinellato. CHINELLATO ERICA – Vicesindaco, Assessore Comunale Le richieste che fa l’ufficio Tributi quando il cittadino fa la presentazione, la richiesta insomma della riduzione perché ha un genitore, un familiare, è proprio anche quella di certificare che non ci sia l’utenza della TARI, proprio ci è capitato anche sì recentemente proprio questo caso, quindi non c’è la TARI, quindi risulta completamente e quindi viene azzerata la TARI, l’IMU però per legge non può essere azzerata ma portata al 4…sì, sì… ODORICO CLAUDIO - Sindaco Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi poniamo in votazione il punto all’ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Marco? 2 astenuti. Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 2 astenuti. Punto dieci all’ordine del giorno.
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA Città Metropolitana di Venezia Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 La sottoscritta in qualità di Responsabile, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata. Lì, 21/03/2018 IL RESPONSABILE Anna Maria Zoppè La sottoscritta RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata. Lì, 21/03/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Anna Maria Zoppè Comune di Concordia Sagittaria - Piazza Matteotti, 19 30023 Concordia Sagittaria (VE) Tel. 0421 270360 P.I. - C.F. 00576720270
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA Città Metropolitana di Venezia DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27/03/2018 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: FIRMATO FIRMATO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE ODORICO CLAUDIO ANDROSONI ALESSANDRO Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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