Security Training Project S.r.l - SOCIETÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA

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SOCIETÀ DI CONSULENZA E
FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA

                Security Training Project S.r.l.
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“Le Agenzie previste dall’articolo 115 del
   Testo Unico delle Leggi di Pubblica
               Sicurezza ”

                     Avv. Claudio Coratella
NORMATIVA DI
                        RIFERIMENTO

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
(TULPS) - R.D. 18/06/1931 n. 773
Artt. 115-120

Regolamento di Esecuzione del TULPS –
R.D. 06/05/1940 n. 635
Artt. 204-223
DEFINIZIONE

                   Agenzie disciplinate dall'art. 115 del TULPS
             (art. 205 del Regolamento di Esecuzione del TULPS)

Imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie
  nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a
  chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i
  commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti
  o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai
  giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di
  pubblicità, e simili.

Giurisprudenza: per "agenzia di affari" deve intendersi l'organizzazione, anche
 solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e
 professionale, nonché a scopo di lucro, di un'attività di intermediazione per la
 trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell'agevolare
 trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o
 indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati (Cass. Civ.,
 Sez. 1, Sentenza del 28.08.06, n. 18619).
ELEMENTI
                                           CARATTERIZZANTI

- l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti (anche se svolta
   senza la collaborazione di altri soggetti e in carenza di strutture
   organizzative: Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 14 settembre
   2005, n. 4716);
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
- la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera.

ESCLUSIONI
(art. 206 del Regolamento di Esecuzione del TULPS)
Le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20
  giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti
  soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica
  sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di
  recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
COMPETENZA

Esistono, quindi, 3 tipologie di Agenzie di Affari:
1) Agenzie di affari per le quali deve essere fatta la Segnalazione di inizio
  attività (SCIA) al Comune in cui si intende svolgere l'attività
Es.: agenzia di informazioni (tranne quelle per la stampa, ed escluse le
  investigazioni), agenzia di disbrigo pratiche amministrative in genere
  (tranne quelle automobilistiche), etc..
2) Agenzie di affari per le quali deve essere fatta richiesta alla Questura;
Es.: agenzia di affari di recupero crediti, agenzia di pubbliche relazioni,
  etc..
3) Agenzie di affari per le quali esiste una specifica regolamentazione.
Es.: agenzia di affari in mediazione, agenzia o rappresentanza di
  commercio, agenzia di cambio, etc..
Le Agenzie d’affari in materia di vigilanza privata sottostanno alle
 autorizzazioni del sindaco.
SANZIONI

                     Artt. 17-bis, 17-ter e 17-quater del TULPS
Le violazioni delle disposizioni in materia sono soggette all’applicazione di:
a) sanzioni pecuniarie sino ad € 3.098,00;
b) sanzioni interdittive - cessazione dell'attività condotta con difetto di
  autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, sospensione
  dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni
  violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Chiunque non
  osserva tali provvedimenti, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi
  dell'art. 650 c.p..
c) sanzioni accessorie - l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione
  può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
  dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. La sanzione accessoria è
  disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di
  connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui
  all'art. 24 della Legge 689/1981. Nell'esecuzione della sanzione accessoria,
  si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita quale sanzione
 interdittiva.
REQUISITI

Art. 115 TULPS, come riformato dall'art. 4, D.L. 08.04.2008, n. 59
con decorrenza dal 09.04.2008, in via generale e salvo eccezioni
stabilisce che:

 la licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati (c.d.
limite territoriale);

 è ammessa la rappresentanza;

 il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente
all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri
agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a
disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro
delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della
licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione
della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.
ORIENTAMENTO
                                         GIURISPRUDENZIALE

                                      - EUROPA -
Sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia della Comunità
Europea (Causa C 465/05) - Alcune norme del TULPS e quelle del relativo
Regolamento di esecuzione contrastano con i principi comunitari sulla libertà di
stabilimento e di prestazione dei servizi (artt. 43 e 49 del Trattato CEE).
Specificatamente, costituiscono degli ostacoli ingiustificati all'esercizio della
professione le seguenti previsioni:
- l’attività di guardia particolare può essere esercitata solo previa prestazione di
un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e solamente dopo il rilascio di
un’autorizzazione del Prefetto;
- il personale delle suddette imprese deve essere individualmente autorizzato
ad esercitare attività di vigilanza;
- le imprese di vigilanza privata devono utilizzare un numero minimo e/o
massimo di personale per essere autorizzate;
- le imprese di vigilanza privata devono versare una cauzione presso la locale
Cassa depositi e prestiti;
ORIENTAMENTO
                                       GIURISPRUDENZIALE

                                - EUROPA -
(segue)
- le imprese di vigilanza privata devono avere una sede operativa in ogni
provincia in cui esse esercitano la propria attività;
  - la suddetta autorizzazione ha una validità territoriale limitata ed il suo
rilascio è subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza
delle imprese di vigilanza già operanti nel medesimo territorio;
  - prezzi per i servizi di vigilanza privata sono fissati con autorizzazione
del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione.

Ad oggi, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza si è
necessariamente uniformato alla decisione del giudice comunitario.
PROPOSTE DI RIFORMA

Sono oggi presenti in Parlamento, e al vaglio delle varie commissioni,
almeno 26 disegni/proposte di legge in tema di vigilanza.

Tra le più recenti:
Proposta di legge C. 3916 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle
guardie particolari giurate), presentata il 30 novembre 2010;

 Proposta di legge S. 2370 (Disposizioni in materia di accreditamento delle
agenzie di affari nel campo dell'intermediazione dei servizi regolamentati ai
sensi del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773) presentato in data 12 ottobre 2010;

 Proposta di legge C. 3473 (Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e
dell'investigazione privata) presentato in data 12 maggio 2010.
Le diverse realtà imprenditoriali e le particolari esigenze ad
 esse riconducibili spesso richiedono, per la TUTELA DEL
 PATRIMONIO AZIENDALE, la presenza di più
 professionalità   (vigilanza,    antitaccheggio, portierato
 integrato) e in più sedi collocate sull’intero territorio
 nazionale.

Le limitazioni di cui al TULPS, l’esigenza di avere una
 ”copertura totale” e l’incontro tra la domanda di sicurezza e
 l’offerta di servizi nello specifico settore di riferimento ha
 portato alla nascita dei c.d. NETWORK DI VIGILANZA.
NETWORK DI
                                               VIGILANZA

Gli imprenditori che organizzano i c.d. Network di vigilanza operano su
 tutto il territorio nazionale o direttamente (nelle province/regioni ove
 sono presenti) o mediante partnership commerciali ed operative con i
 players del settore della sicurezza e vigilanza (nelle province/regioni ove
 non sono presenti).

In tal modo, riescono ad affermarsi come partner affidabili per i clienti che
  hanno esigenze di sicurezza e vigilanza relativamente ai loro prodotti e/o
  servizi, assicurando anche la convenienza economica che consegue alla
  circostanza di avere un unico interlocutore contrattuale.

E’ infatti l’imprenditore del network che, nelle province/regioni dove non è
 presente direttamente con proprie strutture, consolida accordi con i vari
 operatori del settore e non il cliente direttamente.
NETWORK DI
                                                 VIGILANZA

(segue) situazione attuale

L'adeguamento alle indicazioni dell'UE ha portato all'abolizione dei limiti
  provinciali per le licenze, allargando la possibilità operativa degli Istituti di
  Vigilanza a tutto il territorio nazionale, nonché ai paesi firmatari.

I clienti che operano a livello nazionale, dunque, possono essere ora seguiti
  da un unico Istituto.

Tuttavia, è indubbio che nel mercato di riferimento i network continueranno
 ad avere un ruolo rilevante, sia perché l’iter di adeguamento non sarà
 breve nel tempo, sia perché per operare su un più vasto territorio sono
 richiesti requisiti tecnici ed economici molto impegnativi.
NATURA GIURIDICA

I network sono agenzie d'affari di intermediazione per l’espletamento di
  servizi per conto terzi.
L’agenzia di affari, come già evidenziato, è un’impresa che si offre come
  INTERMEDIAZIONE nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando
  la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
L’attività di intermediazione dell’agenzia d’affari nel settore della vigilanza
  privata (c.d. network) può svolgersi secondo le seguenti due modalità
  alternative:
Ø ricevendo un incarico (mandato) dall’azienda committente per la ricerca su
  un territorio più o meno vasto, di Imprese di sicurezza che offrano al miglior
  prezzo un servizio di custodia e/o vigilanza dei propri beni;
 mettendo in contatto un’azienda interessata a commissionare più servizi di
  custodia e/o vigilanza dei propri beni con una o più Imprese di sicurezza
  disposte a svolgere i servizi alle migliori condizioni per l’azienda
  interessata.
CRITICITÀ

Nel realtà, tuttavia, viene meno l’INTERMEDIAZIONE: l’azienda cliente
stipula un contratto con il Network (agenzia di affari) che, a sua volta,
stipula un contratto con l’impresa di sicurezza.

Il network assume con il contratto una vera e propria obbligazione di
risultato con l’azienda fruitrice del servizio, assumendo così il rischio
d’impresa, pur non avendo l’organizzazione, i mezzi e neppure la titolarità
giuridica per assumere una simile obbligazione.
L’attuale normativa, infatti, consente che l’attività di custodia e vigilanza
possa essere svolta solo da soggetti titolari delle prescritte autorizzazioni e
con le modalità stabilite dalle norme di polizia: soggetti, questi, che devono
assumere su di sé l’obbligo del risultato finale (servizio) a proprio rischio,
attraverso la propria organizzazione imprenditoriale e con propri
dipendenti, rispondendone direttamente all’azienda committente.
VANTAGGI PER IL CLIENTI
                                 derivanti dall’attuale situazione

 un unico interlocutore per tutte le sedi;
 contenimento dei costi;
Ø concentrazione di tutti i servizi in un’unica fatturazione;
Ø maggiore tempestività nella pianificazione del servizio.

Inoltre, il cliente è sollevato da qualsiasi problema amministrativo e/o
operativo legato ai servizi contrattualizzati, quali la ricerca, selezione e
gestione di più interlocutori, le relative garanzie assicurative (le polizze
sono stipulate direttamente dal general contractor nazionale per
qualunque tipo di danno causato), etc..
RESPONSABILITÀ

Inoltre, l'inadempimento del terzo del quale il contraente si
avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta
causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in
quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde
anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 c.c.),
salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore,
anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario.
La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del
contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la
responsabilità nei confronti della controparte contrattuale.
La disposizione dell'art. 1717 c.c. secondo cui il mandatario non
può sostituire altri a se stesso nell'esecuzione dell'incarico, se non
sia stato espressamente autorizzato dal mandante, o se la
sostituzione non fosse necessaria per l'esecuzione dell'incarico.
(Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 12 marzo
2010, n. 6053)
AS IT SHOULD BE

Il rapporto che dovrebbe intercorrere tra l’azienda committente e il
network, invece, dovrebbe essere di mera intermediazione e
finalizzato alla ricerca di mercato sulle imprese di sicurezza a cui
affidare un determinato servizio ed, eventualmente, a quella tipica
attività di controllo del possesso dei requisiti di legge previsti per gli
IdV e sulla qualità del servizio reso, etc..

Conseguentemente, poi:
 il committente dovrebbe prevedere la corresponsione di un
compenso legato al servizio reso e non all’attività di vigilanza
eseguita (riconducibile ad un contratto di mediazione e di servizi);
 il contratto per l’affidamento del servizio di vigilanza vero e
proprio andrebbe concluso solo ed esclusivamente tra l’azienda
committente e l’impresa di sicurezza.
Tale rapporto dovrebbe poi essere ricondotto dal Legislatore
ad una tipologia specifica onde garantire la c.d. “certezza del
diritto”.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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