Security Training Project S.r.l - SOCIETÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA
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SOCIETÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA Security Training Project S.r.l. Via San Giorgio Morgeto, 127– 00173 Roma Tel.06.72910206 Fax.06.72905574 www.stponline.it – e-mail: info@stponline.it
“Le Agenzie previste dall’articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ” Avv. Claudio Coratella
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) - R.D. 18/06/1931 n. 773 Artt. 115-120 Regolamento di Esecuzione del TULPS – R.D. 06/05/1940 n. 635 Artt. 204-223
DEFINIZIONE Agenzie disciplinate dall'art. 115 del TULPS (art. 205 del Regolamento di Esecuzione del TULPS) Imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili. Giurisprudenza: per "agenzia di affari" deve intendersi l'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell'agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza del 28.08.06, n. 18619).
ELEMENTI CARATTERIZZANTI - l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti (anche se svolta senza la collaborazione di altri soggetti e in carenza di strutture organizzative: Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 14 settembre 2005, n. 4716); - una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; - la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera. ESCLUSIONI (art. 206 del Regolamento di Esecuzione del TULPS) Le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
COMPETENZA Esistono, quindi, 3 tipologie di Agenzie di Affari: 1) Agenzie di affari per le quali deve essere fatta la Segnalazione di inizio attività (SCIA) al Comune in cui si intende svolgere l'attività Es.: agenzia di informazioni (tranne quelle per la stampa, ed escluse le investigazioni), agenzia di disbrigo pratiche amministrative in genere (tranne quelle automobilistiche), etc.. 2) Agenzie di affari per le quali deve essere fatta richiesta alla Questura; Es.: agenzia di affari di recupero crediti, agenzia di pubbliche relazioni, etc.. 3) Agenzie di affari per le quali esiste una specifica regolamentazione. Es.: agenzia di affari in mediazione, agenzia o rappresentanza di commercio, agenzia di cambio, etc.. Le Agenzie d’affari in materia di vigilanza privata sottostanno alle autorizzazioni del sindaco.
SANZIONI Artt. 17-bis, 17-ter e 17-quater del TULPS Le violazioni delle disposizioni in materia sono soggette all’applicazione di: a) sanzioni pecuniarie sino ad € 3.098,00; b) sanzioni interdittive - cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Chiunque non osserva tali provvedimenti, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.. c) sanzioni accessorie - l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della Legge 689/1981. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita quale sanzione interdittiva.
REQUISITI Art. 115 TULPS, come riformato dall'art. 4, D.L. 08.04.2008, n. 59 con decorrenza dal 09.04.2008, in via generale e salvo eccezioni stabilisce che: la licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati (c.d. limite territoriale); è ammessa la rappresentanza; il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.
ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE - EUROPA - Sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Causa C 465/05) - Alcune norme del TULPS e quelle del relativo Regolamento di esecuzione contrastano con i principi comunitari sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (artt. 43 e 49 del Trattato CEE). Specificatamente, costituiscono degli ostacoli ingiustificati all'esercizio della professione le seguenti previsioni: - l’attività di guardia particolare può essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e solamente dopo il rilascio di un’autorizzazione del Prefetto; - il personale delle suddette imprese deve essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza; - le imprese di vigilanza privata devono utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate; - le imprese di vigilanza privata devono versare una cauzione presso la locale Cassa depositi e prestiti;
ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE - EUROPA - (segue) - le imprese di vigilanza privata devono avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività; - la suddetta autorizzazione ha una validità territoriale limitata ed il suo rilascio è subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza già operanti nel medesimo territorio; - prezzi per i servizi di vigilanza privata sono fissati con autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione. Ad oggi, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza si è necessariamente uniformato alla decisione del giudice comunitario.
PROPOSTE DI RIFORMA Sono oggi presenti in Parlamento, e al vaglio delle varie commissioni, almeno 26 disegni/proposte di legge in tema di vigilanza. Tra le più recenti: Proposta di legge C. 3916 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate), presentata il 30 novembre 2010; Proposta di legge S. 2370 (Disposizioni in materia di accreditamento delle agenzie di affari nel campo dell'intermediazione dei servizi regolamentati ai sensi del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) presentato in data 12 ottobre 2010; Proposta di legge C. 3473 (Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata) presentato in data 12 maggio 2010.
Le diverse realtà imprenditoriali e le particolari esigenze ad esse riconducibili spesso richiedono, per la TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE, la presenza di più professionalità (vigilanza, antitaccheggio, portierato integrato) e in più sedi collocate sull’intero territorio nazionale. Le limitazioni di cui al TULPS, l’esigenza di avere una ”copertura totale” e l’incontro tra la domanda di sicurezza e l’offerta di servizi nello specifico settore di riferimento ha portato alla nascita dei c.d. NETWORK DI VIGILANZA.
NETWORK DI VIGILANZA Gli imprenditori che organizzano i c.d. Network di vigilanza operano su tutto il territorio nazionale o direttamente (nelle province/regioni ove sono presenti) o mediante partnership commerciali ed operative con i players del settore della sicurezza e vigilanza (nelle province/regioni ove non sono presenti). In tal modo, riescono ad affermarsi come partner affidabili per i clienti che hanno esigenze di sicurezza e vigilanza relativamente ai loro prodotti e/o servizi, assicurando anche la convenienza economica che consegue alla circostanza di avere un unico interlocutore contrattuale. E’ infatti l’imprenditore del network che, nelle province/regioni dove non è presente direttamente con proprie strutture, consolida accordi con i vari operatori del settore e non il cliente direttamente.
NETWORK DI VIGILANZA (segue) situazione attuale L'adeguamento alle indicazioni dell'UE ha portato all'abolizione dei limiti provinciali per le licenze, allargando la possibilità operativa degli Istituti di Vigilanza a tutto il territorio nazionale, nonché ai paesi firmatari. I clienti che operano a livello nazionale, dunque, possono essere ora seguiti da un unico Istituto. Tuttavia, è indubbio che nel mercato di riferimento i network continueranno ad avere un ruolo rilevante, sia perché l’iter di adeguamento non sarà breve nel tempo, sia perché per operare su un più vasto territorio sono richiesti requisiti tecnici ed economici molto impegnativi.
NATURA GIURIDICA I network sono agenzie d'affari di intermediazione per l’espletamento di servizi per conto terzi. L’agenzia di affari, come già evidenziato, è un’impresa che si offre come INTERMEDIAZIONE nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. L’attività di intermediazione dell’agenzia d’affari nel settore della vigilanza privata (c.d. network) può svolgersi secondo le seguenti due modalità alternative: Ø ricevendo un incarico (mandato) dall’azienda committente per la ricerca su un territorio più o meno vasto, di Imprese di sicurezza che offrano al miglior prezzo un servizio di custodia e/o vigilanza dei propri beni; mettendo in contatto un’azienda interessata a commissionare più servizi di custodia e/o vigilanza dei propri beni con una o più Imprese di sicurezza disposte a svolgere i servizi alle migliori condizioni per l’azienda interessata.
CRITICITÀ Nel realtà, tuttavia, viene meno l’INTERMEDIAZIONE: l’azienda cliente stipula un contratto con il Network (agenzia di affari) che, a sua volta, stipula un contratto con l’impresa di sicurezza. Il network assume con il contratto una vera e propria obbligazione di risultato con l’azienda fruitrice del servizio, assumendo così il rischio d’impresa, pur non avendo l’organizzazione, i mezzi e neppure la titolarità giuridica per assumere una simile obbligazione. L’attuale normativa, infatti, consente che l’attività di custodia e vigilanza possa essere svolta solo da soggetti titolari delle prescritte autorizzazioni e con le modalità stabilite dalle norme di polizia: soggetti, questi, che devono assumere su di sé l’obbligo del risultato finale (servizio) a proprio rischio, attraverso la propria organizzazione imprenditoriale e con propri dipendenti, rispondendone direttamente all’azienda committente.
VANTAGGI PER IL CLIENTI derivanti dall’attuale situazione un unico interlocutore per tutte le sedi; contenimento dei costi; Ø concentrazione di tutti i servizi in un’unica fatturazione; Ø maggiore tempestività nella pianificazione del servizio. Inoltre, il cliente è sollevato da qualsiasi problema amministrativo e/o operativo legato ai servizi contrattualizzati, quali la ricerca, selezione e gestione di più interlocutori, le relative garanzie assicurative (le polizze sono stipulate direttamente dal general contractor nazionale per qualunque tipo di danno causato), etc..
RESPONSABILITÀ Inoltre, l'inadempimento del terzo del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 c.c.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale. La disposizione dell'art. 1717 c.c. secondo cui il mandatario non può sostituire altri a se stesso nell'esecuzione dell'incarico, se non sia stato espressamente autorizzato dal mandante, o se la sostituzione non fosse necessaria per l'esecuzione dell'incarico. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 12 marzo 2010, n. 6053)
AS IT SHOULD BE Il rapporto che dovrebbe intercorrere tra l’azienda committente e il network, invece, dovrebbe essere di mera intermediazione e finalizzato alla ricerca di mercato sulle imprese di sicurezza a cui affidare un determinato servizio ed, eventualmente, a quella tipica attività di controllo del possesso dei requisiti di legge previsti per gli IdV e sulla qualità del servizio reso, etc.. Conseguentemente, poi: il committente dovrebbe prevedere la corresponsione di un compenso legato al servizio reso e non all’attività di vigilanza eseguita (riconducibile ad un contratto di mediazione e di servizi); il contratto per l’affidamento del servizio di vigilanza vero e proprio andrebbe concluso solo ed esclusivamente tra l’azienda committente e l’impresa di sicurezza. Tale rapporto dovrebbe poi essere ricondotto dal Legislatore ad una tipologia specifica onde garantire la c.d. “certezza del diritto”.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Security Training Project S.r.l. Via San Giorgio Morgeto, 127– 00173 Roma Tel.06.72910206 Fax.06.72905574 www.stponline.it – e-mail: info@stponline.it
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