GUIDA AI RIFIUTI PROFESSIONALI - RIFIUTI PROFESSIONALI DA PROBLEMA A SOLUZIONE A cura di Paolo Pipere
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INDICE RIFIUTI PROFESSIONALI pag 04 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI pag 06 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI pag 07 RIDUZIONE DELLA TASSA COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI pag 08 RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI pag 10 INDIVIDUARE UN RIFIUTO PERICOLOSO pag 12 IL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DEI CODICI pag 13 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI: GESTIONE E ADEMPIMENTI pag 15 IL DEPOSITO TEMPORANEO pag 15 FORMULARI DI TRASPORTO pag 16 REGISTRI DI SCARICO E SCARICO pag 19 REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DI CARICO DEL RIFIUTO pag 22 REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DI SCARICO DEL RIFIUTO pag 22 LA RETTIFICA DEGLI ERRORI pag 22 L’AVVIO AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO pag 23 LA VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TRASPORTO CON MEZZI AZIENDALI pag 23 SELEZIONE DEI TRASPORTATORI pag 24 SELEZIONE DEGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE pag 25 IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE pag 26 SISTRI – SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI pag 28 A cura di APPENDICE 1 Paolo Pipere DISMISSIONE DI BENI AZIENDALI pag 34
« RIFIUTI PROFESSIONALI non pericolosi e in apparenza “banali”, espone l’impresa a pesanti sanzioni. Le imprese producono rifiuti di diversi tipi: d’ufficio, derivanti da lavorazione Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il industriale o artigianale, da costruzione e demolizione, da attività recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che « commerciali o di servizio, ma questi scarti solo in parte possono essere gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento affidati al servizio pubblico di raccolta. di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione “Rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. assenza del prescritto titolo abilitativo. (D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1) Cass. Pen. Sez. III n. 29727 dell’11/07/2013 Le tipologie di rifiuti che non sono raccolte e gestite dal servizio comunale La classificazione costituisce il prerequisito irrinunciabile per impostare devono essere avviate al recupero o allo smaltimento dall’impresa che le correttamente la gestione dei rifiuti. Adempimenti amministrativi, modalità ha prodotte. di deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti, « scelta dei fornitori di servizi di trasporto, recupero e smaltimento, oltre Le aziende sono obbligate a garantire la corretta gestione dei propri rifiuti che sanzioni variano in relazione alla classificazione del rifiuto. e perciò devono: - conoscere la composizione e le eventuali caratteristiche di pericolo dei 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, propri rifiuti; recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di - scegliere fornitori di servizi di trasporto, di recupero e di smaltimento rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione dotati di specifiche autorizzazioni; o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, « - preparare una serie di documenti per dimostrare di aver rispettato le 212, 214, 215 e 216 è punito: prescrizioni contenute nelle leggi applicabili. a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono si tratta di rifiuti non pericolosi; direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con ad unintermediario, ad un commerciante, ad un ente o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, si tratta di rifiuti pericolosi. o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese dei rifiuti. ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle (D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1) acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2. Affidare i rifiuti che derivano dall’esercizio della propria attività a soggetti D.Lgs. 152/2006, art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata privi delle autorizzazioni necessarie, anche nel caso in cui si tratti di scarti 4 5
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI La classificazione di base è articolata sia sul criterio dell’origine – che porta I rifiuti prodotti dalle imprese possono essere “assimilati ai rifiuti urbani per a distinguere tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, sia su quello della pericolosità qualità e quantità”: il Comune, sulla base di un elenco definito dallo Stato – che differenzia i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi. con delibera del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984, può I rifiuti derivanti dall’esercizio di un’attività economica, quindi i rifiuti definire quali tipologie di scarti, tra quelli non pericolosi con composizione prodotti da imprese, enti e liberi professionisti, sono da classificare come analoga a quella dei rifiuti domestici, accettare di ritirare dalle imprese “rifiuti speciali”. nell’ambito del normale servizio di raccolta. È importante considerare che per molte tipologie di rifiuti sono previste norme specifiche; tali disposizioni a volte si affiancano e a volte si In particolare, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta: sostituiscono a quelle di carattere generale, rendendo assai complessa • i rifiuti speciali assimilati agli urbani (che a seguito dell’assimilazione l’individuazione dei concreti comportamenti prescritti al produttore del operata dal Comune con Regolamento divengono, nonostante la rifiuto. provenienza, rifiuti urbani); • i rifiuti speciali assimilabili agli urbani (questi ultimi sono costituiti I rifiuti, secondo quanto disposto dall’art. 184, comma 1, da tipologie di rifiuti che hanno caratteristiche e composizione del D.Lgs. 152/2006, sono classificati: merceologica tali da consentirne il recupero o lo smaltimento in • secondo l’origine in: impianti originariamente progettati per il trattamento di rifiuti urbani), – rifiuti urbani; nel caso in cui il Comune abbia attivato specifici servizi di raccolta, e – rifiuti speciali; previa convenzione. • secondo le caratteristiche di pericolosità in: – rifiuti non pericolosi; Gli adempimenti prescritti alle imprese e agli enti variano in relazione alla – rifiuti pericolosi. concreta modalità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico. Per realizzare una corretta classificazione del rifiuto sono decisive non soltanto Il conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali assimilati le informazioni relative alla composizione e alle proprietà del rifiuto, ma anche agli urbani in quantità inferiori ai limiti previsti dal regolamento comunale, la conoscenza dettagliata dell’attività economica, e a volte dello specifico nel caso in cui il ritiro avvenga presso le imprese, non comporta alcun tipo processo produttivo, che lo ha generato. V’è differenza, infatti, fra rifiuti di adempimento. derivati da lavorazioni artigianali e rifiuti che un’attività artigianale ha generato Esclusivamente queste tipologie di rifiuti generati dalle imprese possono depurando le acque di scarico o abbattendo le emissioni in atmosfera, solo essere lecitamente affidati al concessionario del servizio pubblico di per citare alcune delle distinzioni da operare. raccolta, tutti gli altri rifiuti dovranno, invece, essere avviati al recupero o È indispensabile segnalare, infine, che rifiuti con le medesime caratteristiche allo smaltimento a cura e onere del produttore. chimico-fisiche o merceologiche possono richiedere caratterizzazioni analitiche, adempimenti e modalità di gestione diversi nei casi in cui, ad esempio, siano conferiti o meno al servizio pubblico di raccolta, siano destinati allo smaltimento in discarica o siano presi in carico da impianti autorizzati ad effettuare operazioni preliminari rispetto a quelle di effettivo smaltimento o recupero. 6 7
RIDUZIONE DELLA TASSA COMUNALE Elenco esemplificativo dei rifiuti assimilabili agli urbani SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI punto 1.1.1. lettera a) della Deliberazione citata. - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); In riferimento alle imposte connesse alla raccolta e al recupero o allo - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine smaltimento dei rifiuti la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità e simili); 2014), art. 1, comma 649 ha precisato che: “Nella determinazione della - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; superficie assoggettabile alla TARI, non si debba tenere conto di quella parte - cassette, pallet; di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; normativa vigente”. - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli Il Comune con proprio regolamento è tenuto a individuare le aree di e segatura; produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; queste attività produttive “ai quali si estende il divieto di assimilazione”. - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; La norma stabilisce, quindi, che sia per le superfici aziendali dove si - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani sia per i magazzini di prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni; materie prime e di prodotti finiti funzionali all’esercizio di queste attività - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; economiche vige il “divieto di assimilazione”, per questo motivo le aree - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma aziendali che generano rifiuti speciali per i quali vige questo divieto non dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del dovranno essere considerate ai fini della determinazione dell’entità della 1982; tassa. - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali Inoltre, nel regolamento comunale devono essere previste per i produttori e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, di rifiuti speciali assimilati agli urbani: “Riduzioni della quota variabile e simili; del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); soggetti autorizzati”. - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; La scelta del legislatore è stata quella di evitare un doppio onere per le - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro imprese: quello costituito dalla tassa e quello connesso ai costi di trasporto e simili; e di avvio al recupero dei rifiuti che, essendo stati avviati autonomamente - nastri abrasivi; al recupero, non hanno gravato sui costi di gestione del servizio pubblico - cavi e materiale elettrico in genere; di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria 8 9
e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati infiammabili in quantità pericolose; o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta H3-B “Infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); reazione infiammatoria; - residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di princìpi attivi. H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI morte; H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione I rifiuti pericolosi sono fondamentalmente di due tipi: o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne - quelli per i quali è stata introdotta una presunzione assoluta di pericolosità; l’incidenza; - quelli che presentano una o più caratteristiche di pericolo che devono H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, essere attribuite al rifiuto mediante la verifica della presenza di determinate possono esercitare su di essi un’azione distruttiva; sostanze pericolose in concentrazioni superiori a determinati valori di soglia. H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi; Allegato I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H10 “Tossico per la riproduzione”: sostanze e preparati che, per inalazione, H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; dinitrobenzene; H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione aumentarne l’incidenza; esotermica; H12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati: gas tossico o molto tossico; - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi H13 “Sensibilizzanti”: sostanze o preparati che per inalazione estremamente infiammabili), o o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di - che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una H14 “Ecotossico”: rifiuti che presentano o possono presentare rischi sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche - gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione - che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente avente una delle caratteristiche sopra elencate. 10 11
In particolare: 19883 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed “Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio [per esempio: 160209* - trasformatori o condensatori contenenti PCB] o e all’etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche. generico [per esempio: 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze] a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire IL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DEI CODICI al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio […]”1. Il Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER 2002 – è stato introdotto con la Decisione della Commissione europea 2000/532/CE4 . Il sistema comunitario di codifica, nato da esigenze di tipo statistico, è in seguito divenuto uno dei cardini sui quali si reggono sia il complesso INDIVIDUARE UN RIFIUTO PERICOLOSO insieme di adempimenti previsti dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti, sia i molteplici procedimenti di qualificazione e autorizzazione degli operatori Operativamente, quindi, per verificare se un rifiuto deve essere classificato del settore. come pericoloso è necessario seguire questo percorso concettuale: a) Identificare, ricorrendo al processo descritto nel paragrafo La struttura del Catalogo prevede un’articolazione in 20 capitoli, di norma successivo, il codice identificativo che nell’ambito del Catalogo riferiti alle macroaree di attività economica che hanno generato i rifiuti, Europeo dei Rifiuti descrive in modo più appropriato sia la ognuno dei quali comprende un serie di paragrafi tesi a specificare più provenienza sia le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto; puntualmente il processo produttivo dal quale i rifiuti sono decaduti per b) Verificare se a fianco al codice identificativo del rifiuto nel CER giungere, infine, ai codici a sei cifre che individuano ciascuna tipologia di (elenco dei rifiuti2) è stato apposto un asterisco; rifiuto: c) Verificare se nella descrizione associata al codice del rifiuto prescelto – 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE e contrassegnato da un asterisco compare un riferimento specifico DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE o generico a sostanze pericolose. – 03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili Il rifiuto è classificato come pericoloso solo se il codice che meglio lo – 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero. identifica è contrassegnato da un asterisco e, nel caso in cui nella descrizione del rifiuto vi siano riferimenti specifici o generici a sostanze pericolose, Le decisioni comunitarie che hanno istituito il nuovo CER hanno condotto se e solo se queste ultime sono presenti in concentrazioni superiori ai a una formalizzazione dei criteri da seguire per l’attribuzione dei codici limiti specificati nella Direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno identificativi ai rifiuti. Il percorso concettuale da seguire è articolato in una serie di passaggi 1 Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (pubblicata in G.U.C.E. 6 settembre logici che, considerando la necessità di scegliere il codice che meglio 2000, n. L 226), come modificata dalle Decisioni della Commissione 2001/118/CE, 2001/119/CE e descrive sia il processo produttivo dal quale il rifiuto è stato generato sia 2001/573/CE, Allegato – Elenco dei rifiuti – Introduzione, punto 6). 2 Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (pubblicata in G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226), come modificata dalle Decisioni della Commissione 2001/118/CE, 3 in G.U.C.E. 16 luglio 1988, n. L 187, pag. 14. 2001/119/CE e 2001/573/CE, Allegato – Elenco dei rifiuti. 4 Pubblicata in G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226. 12 13
le specifiche caratteristiche di quest’ultimo, consentono di approssimarsi produttivo che ha generato il rifiuto, sia in relazione alle caratteristiche gradualmente alla corretta identificazione del codice CER. merceologiche o chimico-fisiche del rifiuto. Il processo di attribuzione del codice in alcuni casi non conduce al risultato Le decisioni comunitarie, infatti, precisano che in primo luogo è necessario: sperato: non è possibile individuare un codice sufficientemente specifico 1. “Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei ed è perciò indispensabile ricorrere a un codice generico che fa riferimento capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 [tali capitoli del codice europeo indicano unicamente alla provenienza del rifiuto. le macroattività economiche dalle quali i rifiuti decadono] per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99”. Considerando che: “È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI: diversi” e avendo presente che: “I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) GESTIONE E ADEMPIMENTI vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01”. In secondo luogo: 2. “Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per IL DEPOSITO TEMPORANEO la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, [oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli Con il termine “deposito temporaneo” si indica l’accumulo di rifiuti nel luogo di cui ai capitoli 05, 12 e 19)] 14 [solventi organici, refrigeranti e propellenti in cui l’impresa o l’ente li ha prodotti o, in altri termini, “il raggruppamento di scarto (tranne 07 e 08)] e 15 [rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)] per prodotti”. identificare il codice corretto”. La realizzazione del deposito temporaneo non richiede autorizzazione se In terzo luogo: avviene nel rispetto delle seguenti condizioni: 3. “Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento utilizzando i codici di cui al capitolo 16 [rifiuti non specificati altrimenti (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel nell’elenco]”. rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio E, infine: dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 4. “Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i suddetto regolamento; codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti 2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta identificata al precedente punto 1”. del produttore dei rifiuti: • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in È necessario procedere con molta cautela nell’attribuzione dei codici ai deposito; rifiuti, verificando accuratamente le possibili alternative al codice che è • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente apparso appropriato alla prima lettura e ricordando che, qualora due o i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In più codici possano essere adottati, deve sempre essere preferito il codice questo caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad che fornisce informazioni più precise sia in merito all’attività o al processo un anno; 14 15
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie che altrimenti si vedrebbero costretti ad acquistare un numero di moduli omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, eccessivo rispetto alle loro effettive necessità. per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e firmato dal detentore (“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica l’etichettatura delle sostanze pericolose. che li detiene”), controfirmato dal trasportatore e sottoscritto dal gestore dell’impianto di recupero o smaltimento. Più precisamente la prima copia del formulario deve rimanere al produttore del rifiuto fin dal momento della partenza del carico, mentre al trasportatore dovranno essere consegnate le rimanenti copie. Il trasportatore, dopo aver ottenuto la sottoscrizione del formulario da parte del gestore dell’impianto FORMULARI DI TRASPORTO di destinazione allo scopo di dimostrare l’avvenuta accettazione del carico, trattiene la seconda copia, mentre la terza è di competenza del Durante il trasporto effettuato da imprese o enti, specifica il D.Lgs. 152/206, gestore dell’impianto e la quarta deve essere restituita, per il tramite del i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione trasportatore, al produttore o detentore del rifiuto. (definito con D.M. 1° aprile 1998, n. 145). Si ricorda, inoltre, che: “deve essere emesso un formulario per ciascun L’art. 193, comma 1, del medesimo decreto legislativo ha inoltre definito rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale l’insieme di dati essenziali da riportare sul formulario di identificazione del ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce “Descrizione” dovrà riportarsi rifiuto: l’aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano c) impianto di destinazione; negli ultimi due campi numerici le cifre «99»”5. d) data e percorso dell’istradamento; e) nome e indirizzo del destinatario. Il modulo, oltre a prevedere un’intestazione nella quale deve essere riportata la numerazione progressiva e la data di emissione, è articolato in Prima di essere utilizzato il formulario deve essere numerato e vidimato cinque sezioni. (“gratuitamente e senza alcun diritto o imposizione tributaria”) presso La prima richiede l’indicazione dei soggetti coinvolti: l’Agenzia delle entrate, presso la Camera di commercio, industria, - produttore o detentore del rifiuto e luogo dal quale ha inizio il trasporto; artigianato e agricoltura o presso gli uffici regionali o provinciali competenti - destinatario, indirizzo dell’impianto di destinazione e estremi in materia di rifiuti. dell’autorizzazione; Premesso che l’emissione del formulario, intesa come atto con il quale ci - trasportatore ed estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori si assume la responsabilità in merito a quanto dichiarato nel documento Ambientali. di trasporto, è una prerogativa esclusiva del produttore o del detentore del rifiuto, è necessario precisare che il modulo che si utilizza può essere stato All’indicazione dell’eventuale commerciante o intermediario, pur prescritta, acquistato, vidimato e registrato dal trasportatore. Quest’ultimo, infatti, non è dedicato alcuno spazio, ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente ha la facoltà - e non l’obbligo - di concedere l’uso dei propri formulari ai clienti, allo scopo di agevolare i produttori di piccole quantità di rifiuti 5 Circolare 4 agosto 1998, n° GAB/DEC/812/98, punto 1, lettera O., pubblicata in G.U. 11 settembre 1998, n. 212. 16 17
4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 ha precisato che questa informazione è consigliabile avvalersi sempre di questa possibilità, in considerazione del deve essere riportata nello spazio del modulo riservato alle annotazioni fatto che, salvo casi molto particolari, di norma fa fede la quantificazione (seconda sezione). del rifiuto operata dal gestore dell’impianto di destinazione. Il formulario deve essere emesso anche in caso di trasporto, effettuato con propri Nella terza sezione del modulo è necessario riportare le indicazioni mezzi, di un rifiuto speciale assimilato alla piattaforma di raccolta, perché indispensabili a identificare con precisione il rifiuto trasportato: l’articolo 193 del D.Lgs 152/2006 non prevede esoneri per questo tipo di - descrizione, codice CER e denominazione del rifiuto associata al codice; trasporti. - caratteristiche di pericolo (per i rifiuti pericolosi); - il numero di colli o contenitori; La restituzione della quarta copia al mittente è di fondamentale importanza - la destinazione a recupero o smaltimento del rifiuto trasportato; perché questa copia dimostra che il rifiuto è stato accettato dal gestore - le caratteristiche chimico/fisiche (per i rifiuti destinati allo smaltimento dell’impianto di destinazione e prova, quindi, che il produttore ha assolto i in discarica); propri obblighi di corretta gestione del rifiuto. - la quantità espressa in chilogrammi o litri o metri cubi, con la possibilità di indicare un peso solo stimato «da verificarsi a destino»; - l’indicazione se il trasporto dei rifiuti sia assoggettato alla normativa ADR (trasporto su strada di merci pericolose) o RID (trasporto ferroviario di REGISTRI DI SCARICO E SCARICO merci pericolose); - il percorso previsto, da indicare solo se “diverso dal più breve”. L’articolo 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 individua i produttori di rifiuti tenuti ad istituire e annotare i registri di carico e scarico: Nella quarta sezione devono essere apposte le firme del produttore o • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; detentore e del trasportatore, deve essere indicato il nome e cognome del • le “imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi” di cui all’art. conducente e la targa del veicolo utilizzato per il trasporto, oltre alla data 184, comma 3, lettere c), d) e g) [c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) e all’ora di inizio del trasporto. rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dalle attività di recupero Nella quinta sezione, infine, il destinatario deve precisare la data di ricezione e smaltimento di rifiuti; fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri del carico e apporre la propria firma, dichiarando se accetta o meno (in trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue; fanghi da tutto o in parte) il rifiuto conferitogli. abbattimento di fumi]. L’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 dispone che “le copie del formulario I registri dei produttori di rifiuti devono essere tenuti (art. 190, comma 3, del devono essere conservate per cinque anni” dalla data di emissione. D.Lgs. n. 152/2006) presso ogni luogo in cui i rifiuti vengano effettivamente generati: pertanto il registro non si riferisce all’impresa nel suo complesso, La corretta compilazione del formulario richiede necessariamente bensì alla singola unità locale della stessa. l’indicazione della quantità di rifiuto trasportata e “nel caso in cui per la Le uniche eccezioni ai principi in precedenza esposti sono costituite: natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, - dai registri relativi ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione o rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una assistenza sanitaria, in quanto questi rifiuti, ai sensi dell’art. 266, comma 4, non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella del D.Lgs. 152/2006, “si considerano prodotti presso la sede o il domicilio a destinazione” - precisa la Circolare ministeriale - si dovrà aver cura di del soggetto che svolge tali attività”, dove dovranno essere conservati, barrare la casella relativa alla voce “peso da verificarsi a destino”. In realtà 18 19
qualora sussista l’obbligo di registrazione, i libri di carico e scarico; trattamento) al quale i rifiuti sono destinati. - dai registri relativi ai rifiuti prodotti da attività di manutenzione delle Nella terza colonna dovrà essere riportata la quantità di rifiuto caricata infrastrutture (art. 230 del D.Lgs. 152/2006), che: “possono essere tenuti o scaricata, esprimendo tale quantitativo in chilogrammi oppure in litri nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1”, oppure in metri cubi, quindi è possibile utilizzare indifferentemente una quindi: delle tre unità di misura e non v’è l’obbligo di riportare nel registro sia la a) sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva; massa sia il volume del rifiuto. b) sede locale del gestore dell’infrastruttura nelle cui competenze Nella quarta colonna, esclusivamente nel caso in cui si tratti di rifiuti rientra il tratto di infrastruttura interessato dai lavori di manutenzione; prodotti da “soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse c) il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene sul territorio”, dovranno essere riportati il luogo materiale di produzione e trasportato «per la successiva valutazione tecnica, finalizzata l’attività di provenienza del rifiuto all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed Sempre nella quarta colonna è necessario indicare, qualora siano intervenuti oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun nella gestione del rifiuto di cui si sta registrando il carico o lo scarico, gli trattamento». estremi identificativi dei commercianti di rifiuti o degli intermediari. La quinta colonna, infine, è riservata a eventuali annotazioni. L’art. 190, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 prescrive che i registri debbano essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione Con il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 148 del 1° aprile 1998 è annotata sul registro stesso. stato individuato, in attuazione dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, Ogni riga del registro “modello A” consente l’annotazione di un movimento: un modello uniforme di registro di carico e scarico. Più precisamente, il - nella prima colonna deve essere precisato, barrando una delle due decreto ministeriale citato definisce i contenuti informativi di due distinti caselle, se la successiva registrazione si riferisce ad un movimento di registri: “carico” (generazione del rifiuto da parte del produttore) o di “scarico” • il primo (“Modello A”) deve essere utilizzato dai produttori di rifiuti (avvio al recupero o allo smaltimento di un rifiuto presso un impianto speciali, dai soggetti che esercitano attività di recupero o di smaltimento, autorizzato); dai trasportatori professionali di rifiuti prodotti da terzi e da coloro che - sempre nella prima colonna, nel caso di movimento di scarico di un svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti che comporti produttore, è necessario precisare gli estremi identificativi del formulario la detenzione di questi ultimi; di trasporto; • il secondo registro (“Modello B”) è specificamente rivolto alla - infine, se si tratta di movimento di scarico (verso impianti autorizzati al documentazione dell’attività svolta dai commercianti di rifiuti che recupero o allo smaltimento oppure verso un processo di trattamento non li detengono (non trasportano, stoccano o trattano rifiuti) e dagli interno) è necessario indicare i numeri progressivi di registrazione dei intermediari. movimenti di carico che hanno dato luogo all’accumulo di rifiuti in I registri prima di essere posti in uso devono essere numerati e vidimati seguito destinati ad impianti di gestione. presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, ma se si è preferito impiegare un software per la gestione delle movimentazioni Nella seconda colonna dovranno essere precisate le caratteristiche del dei rifiuti è possibile procedere alla vidimazione di singoli fogli di carta rifiuto: codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER, descrizione, stato formato A4 numerati progressivamente6, sui quali il programma stamperà fisico (1. Solido polverulento; 2. Solido non polverulento; 3. Fangoso sia i contenuti informativi sia il format grafico previsto per il registro. palabile; 4. Liquido), eventuali classi di pericolosità e processo di gestione (recupero o smaltimento e relativi codici identificativi della tipologia di 6 Si veda in proposito il comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. 20 21
REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DI CARICO DEL RIFIUTO La casella “annotazioni” di ogni singolo movimento di carico o scarico deve essere utilizzata per motivare la necessità della rettifica che è stata L’avvenuta produzione di un rifiuto per il quale sussista l’obbligo di operata, ad esempio la discordanza tra peso stimato e peso verificato registrazione comporta per l’impresa o l’ente la necessità di procedere presso l’impianto di destinazione. all’annotazione del movimento di carico entro dieci giorni lavorativi7 dal momento in cui la generazione del rifiuto è avvenuta. Qualora sia stato A questo proposito è importante rilevare che, tranne nel caso in cui prodotto un rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo, la registrazione ciò non appaia in alcun modo giustificato, per consuetudine, e non per deve invece avvenire entro cinque giorni8. disposizione di legge, il peso da riportare nel registro è quello verificato È importante rilevare che qualora la produzione del rifiuto e l’asportazione presso l’impianto di destinazione del singolo carico di rifiuti. Per questo dello stesso avvengano in due momenti distinti non è ammessa la motivo, allo scopo di evitare frequenti rettifiche, il produttore del rifiuto può registrazione contestuale del movimento di carico e di quello di scarico. accordarsi con il gestore dell’impianto di recupero o di smaltimento per farsi trasmettere il peso verificato a destino entro il termine previsto per la registrazione del movimento di scarico (dieci giorni lavorativi) e procedere alla registrazione del movimento utilizzando i dati forniti dall’impianto. REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DI SCARICO DEL RIFIUTO L’art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 precisa la periodicità con la quale devono essere eseguite le annotazioni di “scarico” sui registri: per i L’AVVIO AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui il rifiuto viene caricato sul mezzo che lo trasporterà all’impianto di recupero o di smaltimento. LA VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TRASPORTO CON MEZZI AZIENDALI La condizione per poter effettuare il trasporto dei rifiuti non pericolosi LA RETTIFICA DEGLI ERRORI o di piccole quantità (inferiori a 30 chilogrammi o litri al giorno) di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività è ora costituita dall’iscrizione Gli errori materiali di compilazione del registro di carico e scarico devono all’Albo gestori ambientali ex art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006. essere corretti secondo le regole normalmente in uso per i libri contabili e È dunque necessario iscriversi all’Albo con la procedura richiamata gli altri registri ufficiali dell’azienda: la cancellazione di un dato deve essere per trasportare anche occasionalmente rifiuti non pericolosi o piccole effettuata tracciando una riga che consenta comunque di leggere il dato quantità di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività, inoltre la che si intende rettificare, non sono consentite abrasioni e la rettifica deve possibilità di beneficiare di queste modalità d’iscrizione semplificate essere datata e siglata. è condizionata al fatto che: «tali operazioni [di trasporto di rifiuti] costituiscano parte integrante e accessoria dell’organizzazione 7 Ex art. 190, comma 1, D.Lgs. 152/2006. dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti»9. 8 Secondo le prescrizioni di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 pubblicato nella G.U. 11 settembre 2003, n. 211. 9 D.Lgs. 152/2006, art. 212, comma 8. 22 23
Perciò mentre può essere ammessa a usufruire della procedura di cui Infine, è decisivo rilevare che anche il più scrupoloso controllo all’art. 218, comma 8, un’impresa che effettua la manutenzione del delle iscrizioni dei trasportatori si rivela del tutto incompleto se non verde, in quanto l’attività economica esercitata deve necessariamente adeguatamente accompagnato da un controllo altrettanto meticoloso comportare il trasporto dei rifiuti generati, un’azienda che intenda delle autorizzazioni degli impianti ai quali il rifiuto dovrà essere conferito. trasportare rifiuti assimilati agli urbani al centro di raccolta comunale Per quanto ciò possa apparire paradossale, uno dei più frequenti errori non sembra essere in possesso dei requisiti indispensabili per utilizzare nella gestione dei rifiuti è quello di limitare la verifica dei titoli abilitativi questa opportunità. alla sola fase di trasporto. SELEZIONE DEI TRASPORTATORI SELEZIONE DEGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE La verifica dell’adeguatezza dell’iscrizione all’Albo di un’impresa di trasporto La disciplina delle autorizzazioni per la gestione di rifiuti è particolarmente di rifiuti richiede due passi fondamentali. complessa, ma in termini generali si può sinteticamente affermare che se In primo luogo, dopo aver chiaramente e univocamente determinato la il rifiuto da avviare ad operazioni di gestione: classificazione del rifiuto è necessario controllare che se il rifiuto è: - è un rifiuto recuperabile non pericoloso l’impresa che gestisce l’impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di - un rifiuto speciale non pericoloso l’impresa sia iscritta alla quarta inizio attività secondo l’art. 216, D.Lgs. 152/2006) al Registro provinciale categoria dell’Albo nazionale gestori ambientali; delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti; - un rifiuto speciale pericoloso l’impresa sia iscritta alla quinta categoria - è un rifiuto speciale non pericoloso l’impresa che gestisce l’impianto dell’Albo nazionale gestori ambientali10. deve essere autorizzata mediante procedura ordinaria (secondo l’art. 208, D.Lgs. 152/2006); In secondo luogo, dovrà essere verificata la presenza del codice identificativo - è un rifiuto recuperabile pericoloso l’impresa che gestisce l’impianto tratto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (Codice CER) assegnato al rifiuto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di prodotto o detenuto nel provvedimento di iscrizione all’Albo dell’impresa inizio attività secondo l’art. 216, D.Lgs. 152/2006) al Registro provinciale di trasporto. delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti; In fase di controllo della validità delle iscrizioni all’Albo è indispensabile - è un rifiuto speciale pericoloso l’impresa che gestisce l’impianto deve ricordare che le imprese possono operare per cinque anni prima di dover essere autorizzata mediante procedura ordinaria (secondo l’art. 208, richiedere il rinnovo dell’iscrizione. A tale proposito è opportuno sapere D.Lgs. 152/2006). che l’Albo nazionale gestori ambientali ha pubblicato sul proprio sito Come nel caso dei trasportatori, dovrà essere verificata nel provvedimento internet (http://www.albogestoririfiuti.it) l’elenco degli iscritti. di autorizzazione la presenza del codice identificativo tratto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (Codice CER) che si è assegnato al rifiuto prodotto o detenuto. 10 Le imprese iscritte alla quinta categoria hanno la possibilità di trasportare anche rifiuti speciali Infine, è doveroso rilevare che le verifiche dei titoli abilitativi dei trasportatori non pericolosi, in questo caso è necessario verificare che i codici identificativi dei rifiuti non e degli impianti di gestione devono essere condotte anche se si è scelto di pericolosi che si intende affidare al trasportatore siano presenti nell’iscrizione all’Albo del mezzo che trasporterà i rifiuti. servirsi di intermediari. 24 25
IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE Il MUD, in altri termini, è un sistema unitario – in uso dal ’96 e negli anni successivi ripetutamente modificato e integrato – per l’adempimento dei Il “Modello Unico di Dichiarazione ambientale”, cosiddetto MUD, è stato principali obblighi di dichiarazione o comunicazione periodici previsti istituito con la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la dalla legislazione in materia ambientale e di sicurezza a carico di soggetti semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblici e privati. sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit L’avvio della fase di piena operatività del sistema per il controllo della ambientale». tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) avrebbe dovuto portare al definitivo superamento dell’obbligo di trasmettere al sistema delle Camere di Commercio i dati riguardanti la produzione, al trasporto, all’intermediazione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Infatti, con: • la rilevazione telematica puntuale dei dati riferiti alla produzione di tutti i rifiuti pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, trattamenti effettuati sulle acque, abbattimento delle emissioni gassose e trattamento di rifiuti), attuata mediante i movimenti di carico annotati sul “registro cronologico” SISTRI, • l’acquisizione dei dati riguardanti ogni carico di rifiuti avviato al recupero o allo smaltimento (movimenti di scarico del registro cronologico del produttore e “schede area movimentazione” SISTRI) e • il riscontro automatico delle informazioni trasmesse da produttori e trasportatori con quelle acquisite automaticamente dai gestori degli impianti (movimenti di carico del registro cronologico degli impianti vs annotazioni di scarico dei produttori e/o dei trasportatori), si sarebbe potuta evitare, almeno per la maggior parte dei soggetti obbligati, la comunicazione annuale riepilogativa necessaria ad acquisire le informazioni indispensabili per elaborare le statistiche nazionali previste dal regolamento europeo sulle statistiche riguardanti i rifiuti (Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 La citata legge n. 70/1994 prevede che l’adempimento di tutti gli obblighi novembre 2002). di comunicazione periodica di dati – previsti dalle più varie leggi ambientali e di sicurezza – venga, per quanto possibile, progressivamente accorpato La lunga serie di rinvii della fase di piena operatività del SISTRI non ha però in un’unica dichiarazione ambientale da presentarsi annualmente, entro il consentito il passaggio all’acquisizione automatica dei dati. 30 aprile, alla Camera di Commercio competente per territorio. A tal fine Con D.P.C.M. 12 dicembre 2013, pubblicato sul Supplemento ordinario n. la legge rinvia a specifici decreti attuativi la definizione della modulistica 89 alla Gazzetta Ufficiale del 27/12/2013, è stato definito il nuovo Modello o, comunque, delle regole di fornitura dei dati (per l’appunto, il “modello Unico di Dichiarazione ambientale 2014, da impiegare per trasmettere, unico”) richiesti da altre disposizioni di legge. entro il 30 aprile 2014, i dati riferiti al 2013. 26 27
Il MUD 2014 riguarda le: dal decreto ministeriale 24 aprile 2014. - comunicazioni (ordinarie e semplificate) delle imprese e degli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; Tutte le imprese che svolgono attività autorizzate di gestione dei rifiuti speciali - comunicazioni (ordinarie e semplificate) delle imprese e degli enti pericolosi (trasporto, trattamento, commercio e intermediazione senza produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, detenzione) devono necessariamente operare utilizzando il sistema per il comma 3, lettere: controllo della tracciabilità dei rifiuti anche quando ricevono rifiuti da imprese o c) rifiuti da lavorazioni industriali, enti esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI, per questo motivo i trasportatori d) rifiuti da lavorazioni artigianali; devono acquisire dai produttori una serie di informazioni indispensabili a g) rifiuti derivanti da trattamenti effettuati sulle acque, dalla depurazione garantire la corretta compilazione della “scheda movimentazione”. delle acque reflue e dall’abbattimento delle emissioni gassose in atmosfera. Fino al 31 dicembre 2014 gli errori e le omissioni nell’uso del SISTRI non potranno dare luogo a sanzioni. SISTRI - SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI Dal 3 marzo le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a usare anche il SISTRI per documentare la produzione, il deposito temporaneo e l’avvio al recupero o allo smaltimento dei propri scarti. Fino al 31 dicembre 2014 il nuovo sistema telematico, infatti, si affiancherà alla tradizionale tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione dei formulari, mentre dal 1° gennaio 2015 il SISTRI diventerà, per i soggetti obbligati a utilizzarlo, l’unica modalità per documentare la corretta gestione dei rifiuti speciali pericolosi. L’impiego del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti è obbligatorio per i “produttori iniziali” di rifiuti speciali pericolosi (quindi per Se l’impresa aveva già provveduto a iscrivere al SISTRI tutte le unità locali le imprese e gli enti che esercitano attività diverse dalla gestione dei rifiuti) nel 2010 o nel 2011, oggi è necessario verificare innanzitutto che non siano con un numero di dipendenti superiore a dieci. intervenute modificazioni che comportino la necessità di aggiungere unità locali o di eliminare quelle non più esistenti o nelle quali non si producono Il limite dimensionale, riferito al numero complessivo dei dipendenti più rifiuti pericolosi e, in secondo luogo, controllare che i dati aziendali (legale dell’impresa o dell’ente e non alla singola unità locale, è stato introdotto rappresentanti, delegati SISTRI, persone da contattare, ecc.) siano aggiornati. 28 29
Molto probabilmente dovranno essere aggiornati i software contenuti nei dispositivi USB indispensabili per l’accesso al sistema e sarà necessario di essere in possesso di tutte le credenziali necessarie (identificativi degli utenti - User ID, password, PIN). Movimento di carico per registrazione giacenza Entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto è necessario inserire e firmare digitalmente un movimento di carico nel registro cronologico (l’area del software corrispondente al tradizionale registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti). Le aree “registro cronologico” e “movimentazione” del SISTRI Prima di poter avviare al recupero o allo smaltimento ognuno dei rifiuti prodotti e posti in deposito temporaneo nei magazzini aziendali dovrà essere predisposta la “scheda movimentazione” (l’equivalente del formulario di trasporto del rifiuto), immettendo i dati nell’area All’atto del primo accesso al sistema, o comunque prima di avviare “movimentazione” del sistema, dopo aver selezionato l’opzione “compila al recupero o allo smaltimento ogni tipologia di rifiuto, è necessario nuova scheda”, i dati relativi alla quantità del rifiuto che si intende avviare al provvedere ad effettuare un movimento di carico dei ogni rifiuto in recupero o allo smaltimento, al trasportatore, all’impianto di trattamento giacenza utilizzando l’area “registro cronologico” e selezionando la causale e, eventualmente, all’intermediario o al consorzio istituito per garantire il “registrazione giacenza per avvio dell’utilizzo del SISTRI”. recupero di particolari tipologie di rifiuto. 30 31
sottoporrà al produttore o al detentore del rifiuto due copie della “scheda movimentazione” stampate su carta, si provvederà a scrivere sulle schede la data e l’ora di inizio del trasporto e il produttore tratterrà una copia del documento. All’atto dell’accettazione del rifiuto nell’impianto di trattamento il produttore o detentore del rifiuto riceverà un messaggio di posta elettronica certificato nella webmail interna al SISTRI. Questo messaggio è della massima importanza perché svolge la medesima funzione della quarta copia del formulario del rifiuto: dimostra che il rifiuto è stato correttamente conferito all’impianto di trattamento in precedenza individuato e attesta il peso del rifiuto avviato al recupero o allo smaltimento. Entro dieci giorni lavorativi dall’inizio del trasporto è necessario, infine, Compilazione scheda movimentazione collegare la “scheda movimentazione” al registro cronologico, scegliendo l’opzione collega schede al registro nell’area movimentazione del sistema. Il collegamento della scheda al registro imposta il movimento di scarico, che deve essere completato indicando a quali movimenti di carico del La scheda dovrà essere completata e sottoscritta digitalmente dal registro cronologico si riferisce lo scarico che è stato realizzato. produttore del rifiuto almeno due ore prima del trasporto (a partire dal secondo anno dalla piena operatività del SISTRI il termine sarà elevato a quattro ore). La “sezione produttore” della scheda movimentazione potrà non essere compilata solo nel caso in cui il trasportatore scelga di utilizzare la procedura per la “microraccolta” (il trasporto di rifiuti prelevati da più di un produttore con il medesimo veicolo). In questo caso sarà il trasportatore a immettere nel sistema i dati che il produttore gli avrà preventivamente comunicato. Il trasportatore può scegliere, in accordo con il produttore, di utilizzare una delle due procedure di avvio della fase di trasporto: • la procedura con utilizzo contestuale del dispositivo USB del veicolo; • la procedura senza l’ utilizzo contestuale della dispositivo USB del veicolo. Nel primo caso il produttore dovrà mettere a disposizione dell’autista un computer collegato a internet in cui l’autista inserirà il dispositivo USB del veicolo per dare certezza alla data e allora di inizio del trasporto e subito dopo si provvederà a stampare su carta due copie della scheda movimentazione, mentre nel secondo caso l’autista del mezzo di trasporto 32 33
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