3 RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE, CUMULO
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3 SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% AUT. GIPA/C/PD/I7/2012 - CONTIENE I.P. RICONGIUNZIONE, TRATTAMENTO MINIMO TOTALIZZAZIONE, CUMULO DI PENSIONE RESPONSABILITÀ IV RAPPORTO PROFESSIONALE CENSIS
RISPARMIO MENSILE RISPARMIO TOTALE ANNO DI STIPULA TASSO FISSO RATA (con surroga 2019) (con surroga 2019) 2012 *4.50% € 790,81 --- --- **2019 0.85% € 566,54 € 224,27 € 53.824,80
3 ⁄ 2019 (settembre-dicembre) SOMMARIO EDITORIALE 194 Il 2019 in Cassa Forense .............................................................. di Nunzio Luciano PREVIDENZA 196 Mutamenti fisiognomici in fieri del diritto previdenziale ....... di Maurizio Cinelli Comitato di Redazione 200 Sulla sospensione dall’esercizio professionale “La Previdenza Forense” e la cancellazione dalla Cassa Forense ................................. di Giovanni Schiavoni 193 203 Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: Presidente: imbarazzo della scelta? .............................................................. di Eleonora Facchetti Avv. Nunzio Luciano 210 Le prestazioni di Cassa Forense ................................................ di Agostino Maione Direttore Onorario: Avv. Dario Donella 212 Il trattamento minimo della pensione forense ........................ di Daniela Carbone 215 Contributo minimo soggettivo… Direttore Responsabile: e l’integrazione entro l’ottavo anno ................................................ di Paola Ilarioni Avv. Leonardo Carbone 217 La ricongiunzione dei contributi dall’Inps Consiglieri di rappresentanza: alle casse previdenziali professionali ............................................. di Ilaria Bresciani Avv. Giuseppe La Rosa Monaco 220 Termine di rettifica della pensione forense ........................................ di Luisa Surdi Avv. Camillo Cancellario AVVOCATURA Componenti: Avv. Manuela Bacci 222 Sulla riservatezza d’ufficio della corrispondenza Avv. Andrea Bernardini e sul possibile abuso ......................................................................... di Remo Danovi Avv. Michele Bromuri Avv. Divinangelo D’Alesio 225 Il Gdpr e l’avvocato ........................... di Alberto Giaconia e Martina Giovanna Scaletta Avv. Eleonora Facchetti Avv. Ida Grimaldi 229 Le Artificial Intelligence con funzioni giudicanti: Avv. Domenico Monterisi gli ‘automated decision systems’ ...................................................... di Emanuele Nagni Avv. Salvatore Spano 232 Il contributo delle avvocate al riconoscimento Avv. Silvana Turri dei diritti delle donne ...................................................................... di Giovanna Fava Direzione e Redazione: 235 Avvocato costituito personalmente e diritto al compenso .......... di Lucia Lepiane Via Ennio Quirino Visconti, 8 00193 Roma 237 La cultura dei domini collettivi e la riforma degli usi civici ....................................................... di Fabrizio Marinelli tel. 06.36205271 fax 06.36205254 241 Quale immagine e quale comunicazione Editore: per l’avvocato civilista? ........................................................ di Carlo Maria Palmiero Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 242 Lodovico Mortara, paladino suo malgrado, Via Ennio Quirino Visconti, 8 del voto alle donne .............................................................. di Immacolata Troianiello 00193 Roma 245 La responsabilità professionale dell’avvocato ....................... di Leonardo Carbone Segreteria di redazione: 248 La responsabilità civile dell’avvocato Avv. Debora Felici e le polizze assicurative .............................................................. di Lucio Del Paggio tel. 06 36205618 254 La figura di Giorgio Ambrosoli, 40 anni dopo ..................................... di Ivan Bagli Registrazione del Tribunale di Roma 255 La disciplina degli appalti pubblici pre-commerciali ................. di Valerio Bonolo 18.4.1978 n. 17230 Tiratura 50.000 copie 257 IV Rapporto Censis sull’Avvocatura italiana 2019 ISSN 1827-7373 Giustizia Professione Welfare ............................................................ di Debora Felici Pubblicità GIURISPRUDENZA a cura di Cassa Forense 265 Corte di Cassazione 22 novembre 2019, n. 30571 ................................................... Stampa Arti Grafiche Boccia S.p.A 267 Corte d’Appello di Napoli 25 giugno 2019 n. 2876 .................................................... Via Tiberio Claudio Felice, 7 274 Tribunale di Torre Annunziata 15.11.2019 ................................................................. 84131 Salerno Numero chiuso in redazione il mese di RECENSIONI gennaio 2020 276 Mariateresa Elena Povia, Successione, biotestamento, divisione ereditaria e processo .............................................. a cura di Nadia Mariotti Finito di stampare il mese di gennaio 2020 278 Laura Torsello, Persona e lavoro nel sistema CEDU. Diritti fondamentali Poste Italiane S.p.A. - Spedizione e tutela sociale nell’ordinamento multilivello ............... a cura di Leonardo Carbone in Abbonamento postale - 70% 279 Domenico Mesiti, Estinzione dell’obbligazione contributiva Aut. GIPA/C/PD/i7/2012 nel rapporto di lavoro dipendente ................................. a cura di Leonardo Carbone In copertina: 280 Roberto Voza, Gino Giugni. Palazzo di Giustizia Il coraggio dell’innovazione ...................................... a cura di Vincenzo Antonio Poso Roma, Piazza Cavour 282 INDICE ANNUALE ANNO 2019 ................................. a cura di Leonardo Carbone
LA PREVIDENZA FORENSE Il 2019 in Cassa Forense EDITORIALE di Nunzio Luciano 194 L’anno 2019 è alle nostre spalle. Un anno di intensa at- cui importanti novità assistenziali e di sostegno sono tività per Cassa Forense. state ben censite dall’organo di controllo e rendono il Il 18 gennaio si è insediato il nuovo Comitato dei De- lavoro dei delegati Cassa sicuramente più stimolante e legati, 80 Delegati per 240 mila avvocati, che resteranno produttivo ai fini collettivi. in carico per il quadriennio 2019-2022. Con le norme Tra gli importanti traguardi raggiunti nel 2019, desidero del nuovo regolamento elettorale, vi è stato un ricambio ricordare anche l’iscrizione di Cassa Forense nell’elenco di oltre il 30% dei componenti. Le donne rappresentano degli Asset Owners che aderiscono agli UN PRI, l’orga- oggi il 17% dei componenti, il delegato junior ha 40 nizzazione delle Nazioni Unite a sostegno degli investi- anni mentre il senior ne ha 88. Nella mia visione di menti sostenibili. Fondata nel 2005 per volontà dell’al- Cassa Forense, i Delegati hanno un ruolo fondamentale. lora segretario generale dell’Onu Kofi Annan, l’associa- Come “sentinelle” sul territorio, raccolgono le esigenze zione stabilisce i principi che gli operatori della finanza degli iscritti e trasmettono le informazioni sulla previ- aderenti, asset managers, asset owners e advisors, si im- denza e sull’assistenza, in particolare sulle tante misure pegnano a perseguire incorporando i temi ESG (legati di welfare attivo che ancora molti non conoscono. Tra i ai parametri Ambientali, Sociali e di Governance) nelle lavori sul banco del nuovo Comitato dei Delegati, vi è proprie decisioni di investimento e a proporli sia alle so- proprio la revisione del Regolamento della Assistenza. cietà in cui investono sia all’interno del mondo della fi- Si è parzialmente rinnovato anche il Consiglio di Am- nanza. Cassa Forense è un investitore che vuole coniu- ministrazione. Nuovi eletti i consiglieri Luigi Bonomi, gare i rendimenti finanziari con l’impegno nell’economia Camillo Cancellario, Giulio Pignatiello, Roberto Uzzau, reale, in particolare dell’Italia e con gli investimenti le- Nicolino Zaffina che si uniscono ai consiglieri ancora in gati allo sviluppo della sostenibilità, per contribuire at- carica Gianrodolfo Ferrari, Giuseppe La Rosa Monaco, tivamente al miglioramento. Collaboriamo attivamente Valter Militi confermato Vice Presidente, Giulio Nevi, ad un nuovo modello di sviluppo ambientale, econo- Annamaria Seganti, oltre me. mico e sociale: realizziamo investimenti allineandoci alle Tutti insieme abbiamo lavorato alle novità messe in esigenze di sostenibilità mondiale e, grazie al nostro ruo- campo per gli iscritti. lo istituzionale, contribuiamo alla diffusione del mes- Il 2019 ha visto giungere dalla Corte dei Conti un im- saggio. portante positivo riconoscimento dei risultati di gestione Per comunicare sempre di più e meglio con i nostri ottenuti da Cassa Forense. La Corte dei Conti, che eser- iscritti, abbiamo rinnovato il sito internet e la rivista cita l’importante funzione istituzionale di controllo sul digitale Cfnews.it. Nuova la veste grafica, ampliati i nostro ente di previdenza, analizzando i risultati dell’ano contenuti; la navigazione è stata resa flessibile e accessi- 2017, ha ritenuto che i risultati economici conseguiti bile da tutti i dispositivi di ultima generazione. dal nostro ente previdenziale confermino le tendenze Abbiamo introdotto i nuovi canali di comunicazione positive emerse negli ultimi anni. Nella relazione la con gli iscritti: WhatsApp e Telegram, nell’ottica di dare, Corte compie una positiva valutazione anche della po- in tempo reale, notizie e chiarimenti sui servizi di Cassa litica di assistenza e welfare di Cassa Forese; afferma la Forense, sia di ordine generale che riguardo alla posizio- Corte il nuovo regolamento per l’assistenza “cambia ra- ne personale. La facilità d’uso e la popolarità di Whats- dicalmente la logica della quantificazione del costo ri- App consentono un più immediato e facile approccio a spetto agli anni pregressi, prevedendo altresì un sistema Cassa Forense. È assicurata la sicurezza del servizio at- più ampio e flessibile di aiuti e procedure più snelle per traverso la crittografia end-to-end, grazie alla quale i l’erogazione delle provvidenze.” messaggi possono essere letti solo da coloro che stanno La relazione, interessante da leggere per ogni iscritto, comunicando. L’iscrizione al canale ufficiale Telegram di offre una panoramica del “mondo Cassa Forense” che Cassa Forense è totalmente gratuita, permette di ricevere coglie non solo dati numerici ed investimenti ma anche informazioni, notizie, comunicati, video e materiali in il lato solidaristico ed “umano” della Cassa Forense, le tempo reale sui propri dispositivi, siano essi smartpho-
3 ⁄ 2019 SETTEMBRE-DICEMBRE EDITORIALE ne/tablet o pc, attraverso la versione web del canale. 195 Sempre nel 2019, abbiamo realizzato la nuova procedu- ra telematica per la gestione e l’emissione della certifica- zione di regolarità dichiarativa/contributiva sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che consente, in molti casi, il rilascio del DURC in tem- po reale o, al massimo, entro 30 giorni nei casi in cui sia necessario un intervento dell’operatore. A seguito della procedura di gara europea, abbiamo sti- pulato con Unisalute S.p.A. la nuova polizza sanitaria collettiva per gli iscritti, familiari e pensionati “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, c.d. Polizza Base. La polizza è stata ampliata rispetto alla precedente. A decorrere dalla nuova annualità, è prevista la possibi- lità di scelta tra due distinte coperture assicurative, Po- lizza Integrativa A e Polizza integrativa B, alternative fra loro, con garanzie e premi differenti. Tra le nuove pre- stazioni aggiunte, anche un check-up gratuito nelle strutture convenzionate. Si è chiuso l’anno 2019 ed è iniziato il 2020. Cassa Fo- rense è una grande squadra, che ringrazio di cuore per il lavoro svolto. Attraverso il costante impegno del per- sonale all’interno della struttura e dei Delegati sul terri- torio può operare in sinergia e con lungimiranza, al di là da logiche territoriali a sostegno dell’Avvocatura, che auspico unita e solidale soprattutto per rendere il nostro ente sempre più la “Casa” degli Avvocati Italiani. Buon anno a tutti!
LA PREVIDENZA FORENSE Mutamenti fisiognomici in fieri del diritto previdenziale* PREVIDENZA di Maurizio Cinelli 196 1.- La materia della previdenza sociale, per una serie di principio di universalità della tutela previdenziale. fattori che si possono dare per noti, è in perenne fer- Ebbene, la legislazione in materia, specie la più recente, mento. da qualche tempo ci offre una crescente casistica di situa- Scontata è, dunque, per chi si interessa al settore, la ri- zioni regolate con criteri che non riconoscono più carat- corrente esigenza di confronto con le problematiche che tere “centrale” a quello “storico” connotato, ma, di fatto, sorgono a seguito di “ritocchi”, innovazioni o innesti nor- da esso si discostano; e, dunque, implicitamente si di- mativi, più o meno ravvicinati nel tempo e più o meno scostano anche dagli altri obiettivi e principi suindicati. settoriali, ai quali il legislatore ci ha ormai abituato. Rappresentativa al proposito è già la stessa, più recente legislazione, la quale, sotto la spinta di specifici interessi 2.- Da qualche tempo, tuttavia, quel processo innovativo organizzati, in più occasioni si è piegata all’introduzio- di fatto sta incidendo – lentamente e progressivamente, ne di discipline derogatorie; in ciò indubbiamente tro- anche se non sempre in maniera della quale siano im- vando implicito conforto nell’impostazione pluralista mediatamente percepibili le implicazioni di fondo – che, fin da epoca risalente (così già V. Simi, “Il pluralismo sulla stessa fisionomia del diritto previdenziale nel suo previdenziale secondo Costituzione”, Angeli, Milano, complesso. 1986), caratterizza il sistema previdenziale nazionale. Una evoluzione in fieri – evocativa dell’esigenza di pro- Una diversificazione delle regole, tuttavia, che, se ri- cedere, prima o poi, ad una rivisitazione complessiva sponde, in via di principio, alla meritevole esigenza di della materia –, che non può non rilevare anche in adattamento alle distinte caratteristiche delle variegate un’occasione di confronto su tematiche specifiche, come realtà lavorative e degli interessi sottesi (in un’ottica, ap- è quella odierna. punto, pluralista), può anche rappresentare (e, di fatto, Il fenomeno è indubbiamente assai complesso. non di rado rappresenta) l’espediente per assecondare Ciononostante il senso di esso può riassumersi letteral- interessi egoistici privilegiati; e, dunque, può funzio- mente in due parole. E le due parole sono “derogabilità” nare, nei fatti, a scapito, anziché a favore del principio e “condizionalità”, sostantivi di valore semantico am- di parità. pio, come è evidente, i quali, peraltro, se calati nella ma- Per chiarezza di quadro, va ricordato che riferibili alla teria previdenziale per fungerne da coordinate di sue sfera di iniziativa del legislatore – e, dunque, all’acce- parti significative (come sta avvenendo), concorrono ad zione più ampia di “derogabilità” – sono anche i vari re- imprimere allo specifico contesto normativo connota- gimi “in deroga”, dettati per determinati settori da esi- zioni inusuali, con impliciti riflessi di carattere sistema- genze più generali: tipici quelli relativi alla cassa inte- tico, in particolare sullo stesso statuto dei diritti sociali. grazione guadagni, ai riscatti, e ad altro ancora. 3.- Secondo l’insegnamento corrente, l’inderogabilità- 4.- All’accezione più corrente di “derogabilità” vanno ri- indisponibilità è una qualità caratterizzante dello statuto condotte, invece, quelle manifestazioni di essa, in cui dei diritti previdenziali. aspetti di rilievo della concreta regolamentazione della Si tratta di un connotato di particolare pregnanza non materia sono rimessi dalla legge alla libera determina- solo di per sé considerato, ma anche in quanto destinato zione degli interessati. a interferire con obiettivi di omogeneizzazione dei vari Il riferimento è, innanzitutto, all’ampio e ben noto cata- regimi previdenziali e dei relativi trattamenti, che il le- logo delle “opzioni”, che, a termini di legge, facoltizzano gislatore si è proposto da epoca risalente; e destinato ad l’interessato a scegliere, ad esempio – tra più trattamenti interferire anche, seppur indirettamente, con lo stesso previdenziali astrattamente ottenibili –, il trattamento * Testo, con alcuni adattamenti, della parte centrale della relazione al Convegno su “La previdenza sociale: orientamento della giurisprudenza di legittimità”, promosso dal Centro nazionale studi diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, svoltosi ad Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, il 17 ottobre 2019.
3 ⁄ 2019 SETTEMBRE-DICEMBRE PREVIDENZA più favorevole; oppure (più spesso), a scegliere la data Da tale punto di vista, la “condizionalità” ha, dunque, 197 del pensionamento, sia che ciò avvenga a fini di differi- come caratteristica quella di coniugarsi con la selettività mento, sia che ciò avvenga a fini di anticipazione del- propria delle assicurazioni sociali; per più versi incre- l’accesso al trattamento pensionistico: emblematica, a mentandone, dunque, il livello di severità. quest’ultimo proposito, può ben essere considerata l’at- tuale disciplina della pensione anticipata, quale, in par- 6.- Nell’accezione più ampia riferibile ai condiziona- ticolare, arricchita, da ultimo, dalla cosiddetta “pensione menti, per così dire, esterni, imposti direttamente dalla a quota 100”. legge in determinati ambiti, la “condizionalità” assume, E possono essere ricordati anche i casi (più rari), in cui invece, una configurazione “macroeconomica”, nel mo- all’interessato, a determinate condizioni o in presenza mento stesso in cui si concretizza in una predetermina- di determinati eventi – come, ad esempio, la privatizza- zione del plafond quantitativo delle risorse finanziarie zione dell’ente pubblico datore di lavoro –, la legge ad- concretamente utilizzabili per l’erogazione di prestazio- dirittura consente agli interessati di scegliere, individual- ni economiche date; o, con gli stessi effetti, nella pre- mente, lo stesso regime previdenziale. ventiva fissazione del numero massimo di queste ultime. Per dirla in breve, e ripetendo quanto in maniera colo- Si tratta di un condizionamento “forte”, che si presta a rita, ma assai efficace, è stato già detto da altri, la materia vari effetti “di sistema”, se non altro per il fatto di inter- previdenziale per molti versi si presenta oggi, da questo ferire con il principio di solidarietà, e comunque, conte- punto di vista, come una sorta di supermarket, nel quale nendola, con la vocazione universalistica della previ- ciascuno può trovare spazi per scegliere il “prodotto” per denza. lui più conveniente. Ma sopratutto e comunque la “condizionalità” risulta es- Il che evidentemente comporta implicazioni di sistema. sere un meccanismo che, di fatto, incide sulla pienezza Prima, però, di considerare tale delicato aspetto, è op- della tutela dei diritti sociali, dei quali le pregiudiziali portuno gettare uno sguardo anche sull’altra coordinata: limitazioni indicate implicano il sostanziale “affievoli- la “condizionalità”. mento”. 5.- Anche la “condizionalità” ha implicazioni di carattere 7.- Analoghi effetti ed implicazioni produce la “condi- sistematico e incide significativamente sullo statuto dei zionalità”, per così dire, “microeconomica”. diritti previdenziali; e anch’essa opera, al pari della “de- Questa si manifesta e concretizza attraverso l’imposi- rogabilità”, seguendo percorsi e con sfaccettature diver- zione al soggetto che aspira al riconoscimento del diritto sificati. a determinata prestazione sociale a sostegno del reddito, Nella più corrente accezione, che la vede riferita alla di oneri di comportamento che si aggiungono agli stessi sfera privata, la “condizionalità” può essere definita un requisiti propri del modello assicurativo, accentuandone modo di atteggiarsi della regolamentazione della mate- (come già osservato) gli effetti selettivi. ria, da essa di volta in volta interessata, attraverso un Due sono le aree elettive di intervento di detta manife- meccanismo di subordinazione della erogazione delle stazione della “condizionalità”: quella degli strumenti di prestazioni sociali ad un elemento aggiuntivo rispetto ai sostegno al reddito per il caso di disoccupazione o di requisiti amministrativi e biologico, ai quali, nella logi- sospensione dal lavoro con intervento della cassa inte- ca risalente del modello assicurativo, è storicamente su- grazione, da un lato, e quella delle politiche attive del bordinato, come sappiamo, il diritto alla prestazione lavoro, dall’altro lato. Ma il legislatore non disdegna di stessa. utilizzare la “condizionalità” anche nei territori dell’as- Tale elemento aggiuntivo condizionante è normalmente sistenza sociale – con ulteriori implicazioni di sistema, rappresentato dall’imposizione a carico dell’interessato a ben considerare, proprio in ragione della natura assi- di un comportamento positivo specifico: di fatto, e tec- stenziale del “bene” sul quale in tal modo esso viene ad nicamente, una soggezione a poteri terzi. incidere –, come la recente regolamentazione tanto del
LA PREVIDENZA FORENSE Mutamenti fisiognomici in fieri del diritto previdenziale PREVIDENZA 198 reddito, quanto della pensione di cittadinanza sta a di- La risposta non può essere univoca. mostrare. Va dato atto, innanzitutto, che l’ampliamento delle ipo- Il fenomeno, in sé, non è del tutto nuovo. Può essere ri- tesi di “derogabilità” nelle discipline di tutela, da un lato, cordata, ad esempio, la risalente, storica disciplina dei e l’assunzione della “condizionalità” (tanto macrogestio- “cantieri di lavoro”, la regolare partecipazione ai quali, nale, quanto microgestionale) come dato di sistema, da nella originaria regolamentazione dell’assicurazione con- un altro lato, sono fattori che oggettivamente concor- tro la disoccupazione involontaria, era condizione per rono ad aprire maggiori spazi alla autodeterminazione poter usufruire della relativa indennità. dei soggetti (tanto a livello individuale, quanto a livello Oggi, però, si tratta di fenomeno che, di fatto, tende ad collettivo) e, correlativamente, a determinare una loro assumere carattere pervasivo, con gli incisivi effetti già maggiore responsabilizzazione personale. accennati, e, dunque, con ben diverse fisionomia e im- La centralità assunta dai connotati della “condizionalità” plicazioni sistematiche. e della “derogabilità”, inoltre, permette di valutare me- glio un fenomeno di particolare, attuale rilevanza: la 8.- In effetti, se ben si analizza il fenomeno, la diffusione sempre più frequente, stretta compenetrazione nel si- e il radicamento del ricorso ai meccanismi della “condi- stema tra “pubblico” e “privato”. Una realtà, questa, che zionalità” (specie nel suo aspetto macroeconomico, ma trova anch’essa una più intensa, progressiva manifesta- senza escludere l’altro) risultano significativi – per dirla zione nell’attualità, ed è comunque significativa del pro- in breve – di scelte che appaiono trarre la loro legitti- gressivo sfaldamento del pressoché monolitico carattere mazione dalla realtà economica, prima ancora che dai pubblicistico delle origini; fenomeno che, in verità – co- valori accolti dalla Carta costituzionale. me già osservato in una precedente occasione (M. Ci- In sostanza, i paradigmi costituzionali sui quali è stato nelli, “«Pubblico», «privato» e Costituzione nelle attuali edificato il modello storicamente dato dello stato sociale, dinamiche della previdenza”, in “Rivista del diritto della alla luce dell’impostazione di cui sia la “derogabilità”, sicurezza sociale”, 2017, pp. 401 ss.) – potrebbe essere sia la “condizionalità” devono considerarsi espressione, valutato come ulteriore espressione di mutamento siste- risultano oggi interessati da un processo di potenziale, matico, accanto agli altri due qui considerati. profonda (quanto non esplicitamente dichiarata) trasfor- La compenetrazione “pubblico-privato”, infatti, è feno- mazione. Un processo, precisamente, all’interno del meno che coinvolge ormai pressoché tutti gli snodi si- quale ruolo preminente, rispetto agli storici compiti di gnificativi della materia: dalla previdenza complemen- integrazione sociale, di fatto risulta accordato al corretto tare, ai regimi previdenziali privatizzati dei liberi pro- funzionamento delle regole del mercato; con quanto ne fessionisti, ai fondi bilaterali di solidarietà, tanto per ci- può conseguire anche in termini di progressivo radicarsi tare i casi più eclatanti; ma si potrebbe dire altrettanto di valori “fondamentali”, innovativi rispetto a quelli “tra- anche dei riscatti, della prosecuzione volontaria, delle dizionali”, quali la stabilità macroeconomica o la com- varie forme di raccordo tra spezzoni assicurativi di vari petitività sui mercati. regimi previdenziali, e di altro ancora. Si rivela, in sostanza – attraverso detti due particolari Detta crescente compenetrazione tra “pubblico” e “priva- connotati –, una tensione delle recenti politiche norma- to”, d’altra parte, non può non essere messa in rapporto tive nella direzione del superamento (al momento, non ad altra vicenda particolarmente significativa dei muta- interessa valutare quanto in termini positivi o quanto in menti dell’attuale realtà del settore: lo stato di crisi nel termini da giudicare negativamente) del welfare state, quale oggi versa il modello dell’“assicurazione sociale”. così come concepito e strutturato nel ventesimo secolo. A causa delle modifiche intervenute nel mercato e nelle tipologie del lavoro, detta assicurazione non appare più 9.- Quale complessiva valenza può riconoscersi – per in grado di rappresentare – con il rigore e, soprattutto, concludere – alla fisionomia che il sistema sta assu- con l’efficacia di una volta – lo strumento di protezione mendo per effetto del descritto, strisciante fenomeno? sociale elettivo, che tanto successo e per tanto tempo si
3 ⁄ 2019 SETTEMBRE-DICEMBRE PREVIDENZA è visto (giustamente) riconoscere (tanto da aver con- nearlo ancora una volta –, si sta delineando per fatti con- 199 dotto alla identificazione, nel comune linguaggio, dello cludenti: in preoccupante assenza, cioè, di un esplicito, “strumento” – l’assicurazione sociale, appunto – con la organico, sufficientemente meditato disegno riformatore, stessa materia previdenziale nel suo complesso). e comunque in un quadro sostanzialmente regressivo ri- Per altro verso, il principio di “condizionalità” si presta spetto ai valori costituzionali, come finora intesi e rece- – come è stato convincentemente osservato di recente piti. (L. Taschini, “I diritti sociali al tempo della condiziona- lità”, Giappichelli, Torino, 2019) – a tradurre in forma sintetica l’essenza stessa delle politiche in corso, calate in un contesto nel quale tende a prevalere idealmente, rispetto alle funzioni tradizionali solidaristiche e di in- tegrazione sociale, la garanzia del corretto funziona- mento dei mercati. Il rischio palese di tale complessiva situazione è l’inef- fettività dei diritti sociali stessi. Emblematico il già ricor- dato loro “affievolimento”, specie quando la relativa tu- tela finisca per essere programmaticamente rimessa, in tutto o in parte, alla variabile incidenza dei vincoli di bi- lancio. Una situazione alla quale la crisi economica ha indubbiamente concorso a fornire ulteriore alimento: nei fatti supportando la concezione secondo la quale i diritti sociali non sarebbero pienamente e direttamente esigibili, in quanto finanziariamente condizionati. Il rischio di ineffettività si aggrava, se vogliamo, anche in ragione del declino della concezione che apprezza i diritti sociali come meri diritti di prelievo, a favore della concezione – supportata, appunto, dalle regole della “condizionalità” – che li considera come diritti “contrat- tualizzati”: come diritti, cioè, che vanno “meritati” dal- l’interessato, attraverso l’assolvimento, appunto, di pre- determinati oneri di attivazione e obbedienza. 10.- Già da queste sintetiche notazioni mi sembra che si possa argomentare – per tirare le fila del discorso – che la realtà normativa che abbiamo di fronte è, sì, in movimento, come da “tradizione”. Direzione e meta di detto “movimento”, tuttavia, non risultano (ancora) suf- ficientemente definibili; anche se appare già chiaro al momento – e ne sono emblematiche le incidenze “di si- stema” testé considerate –, la sostanziale insofferenza a restare all’interno del modello di stato sociale al quale la tradizione e, soprattutto, la Carta fondamentale ci hanno accostumati. Una spinta evolutiva che, in ogni caso – è bene sottoli-
LA PREVIDENZA FORENSE Sulla sospensione dall’esercizio professionale e la cancellazione PREVIDENZA dalla Cassa Forense di Giovanni Schiavoni 200 La legge 31.122012 n. 247 ha regolamentato e discipli- è rimessa alla volontà del professionista. nato compiutamente la professione di avvocato (art. 1 Annotata nell’albo la sospensione dall’esercizio dell’at- comma 1) vale a dire “la organizzazione e l’esercizio tività professionale (art. 20 co. 3) l’iscritto, pur non po- della professione” (art. 1 comma 2 lett. a). tendo ovviamente esercitare la professione forense, è Con la novella sono stati anche introdotti nuovi istituti; comunque tenuto all’osservanza di alcuni obblighi. in particolare, per quanto qui rileva, è stato disciplinato Più precisamente: l’avvocato sospesosi volontariamente dalla legge l’istituto della sospensione volontaria dal- è tenuto al pagamento del contributo annuale dovuto l’esercizio professionale. all’Ordine di appartenenza. Invero la sospensione vo- L’art. 20 co. 2 della Legge 31.12.2012 n. 247 dispone lontaria, come anche quella disciplinare, costituisce invero che “l’avvocato iscritto all’albo può sempre chie- “una semplice parentesi operativa ma non implica, dere la sospensione dall’esercizio professionale”. La neppure nelle intenzioni dell’avvocato che ne faccia ri- norma incide sulla attività del professionista che, deci- chiesta o la subisca, la volontà di essere cancellato dendo di sospendersi, si priva volontariamente della dall’Albo: orbene il contributo di cui si discute discende possibilità di esercitare la professione forense. dalla mera iscrizione, indipendentemente dall’intensità La sospensione comporta evidentemente riflessi diretti dell’esercizio della professione o dalla sua temporanea sui rapporti dell’iscritto con l’Ordine di appartenenza al sospensione, anche coatta” 3. quale deve essere comunicata la volontà di accedere al- Pur se sospeso, l’iscritto ha l’obbligo di continuare a di- l’istituto; l’ordine deve senza discrezionalità alcuna pro- sporre di un indirizzo di posta elettronica certificata; ha cedere alla annotazione nell’albo. l’obbligo di stipulare polizza assicurativa a garanzia dei Quali sono gli effetti della sospensione nei rapporti tra rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale4 l’iscritto - sospeso - e l’Ordine? ed è tenuto all’obbligo della formazione, non essendo L’innovativo istituto è stato ripetutamente oggetto di prevista alcuna esenzione5. In proposito il Consiglio Na- esame da parte del Consiglio Nazionale Forense che ha, zionale ha precisato (parere del 21.9.2016 n. 90) che nel corso degli ultimi anni, espresso numerosi pareri su “l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qua- richiesta degli Ordini territoriali; è stato così chiarito che lora la sospensione richiesta abbia una durata pari o su- la sospensione volontaria dall’esercizio della professione periore a mesi sei”. può essere chiesta dall’iscritto per le più disparate ra- Naturalmente l’avvocato che abbia chiesto la sospen- gioni senza che le stesse debbano essere esplicitate1; può sione non potrà esercitare attività incompatibile con la essere di durata indeterminata in quanto la norma non professione di avvocato, quindi le attività indicate dal- indica alcun limite2; sicché la durata della sospensione l’art. 18 L. 247/2012: le incompatibilità rimangono ope- 1 Consiglio Nazionale Forense 9.4.2014 n. 15; 17.7.2014 n. risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno po- 44; 29.4.2014 n. 70; 17.7.2015 n. 65. trebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve per- 2 Consiglio Nazionale Forense 22.1.2014 n. 2; 9.4.2014 n. manere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’atti- 22; 22.10.2014 n. 86; 17.7.2015 n. 65. vità professionale, sia perché la norma anzidetta non contem- 3 Così testualmente Consiglio Nazionale Forense 22.2.2017 pla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe an- n. 12; in precedenza il Consiglio Nazionale, col parere del che emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, 22.10.2014 n. 86, ha chiarito che la sospensione “riguarda durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora l’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’Albo”. la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente 4 Consiglio Nazionale Forense 21.9.2016 n. 90 che ha chiarito non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del che l’obbligo della polizza assicurativa costituisce “prescri- danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge”. Il zione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella del- Consiglio Nazionale, con parere del 25.10.2017 n. 78, ha ri- l’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, badito tale obbligo. 5 essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di Consiglio Nazionale Forense 9.4.2014 n. 24
3 ⁄ 2019 SETTEMBRE-DICEMBRE PREVIDENZA ranti anche nel periodo di sospensione volontaria perché fini Irpef nell’anno dell’avvenuta sospensione, nonché il 201 “inerenti alla permanenza della iscrizione nell’albo e volume di affari complessivo. L’art. 10 del regolamento quindi alla conservazione dello status”.6 suddetto prescrive infatti che gli avvocati che si cancel- L’avvocato sospesosi volontariamente è, di conseguenza, lano dagli Albi, quindi anche “gli avvocati che vengono sempre soggetto al controllo dell’Ordine di apparte- cancellati dalla Cassa a seguito della sospensione” hanno nenza che potrà assumere i dovuti provvedimenti in l’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche caso di accertata incompatibilità. nell’anno successivo a quello della cancellazione. Natu- Altre conseguenze riguardano invece il rapporto tra ralmente l’iscritto cancellato dalla Cassa sarà tenuto l’iscritto e la cassa di previdenza. Com’è noto, l’art. 21 anche al pagamento della contribuzione dovuta relati- co. 8 della legge professionale ha reso obbligatoria l’iscri- vamente all’anno in cui si è chiesta la sospensione vo- zione alla Cassa Forense a seguito dell’iscrizione agli Albi. lontaria. Non è questa la sede opportuna per dibattere sulla bontà Il professionista, sospeso dall’Albo e cancellato quindi della scelta legislativa che, sicuramente, ha comportato dalla Cassa, può sempre far cessare a sua discrezione la notevoli difficoltà soprattutto di carattere economico a sospensione comunicando tale sua volontà all’Ordine di coloro i quali non raggiungevano i parametri minimi per appartenenza. Con conseguente nuova iscrizione alla l’iscrizione alla Cassa Forense secondo la previgente nor- Cassa Forense. mativa. Esaminiamo gli effetti che si producono nell’ipotesi in Occorre invece qui rammentare che la legge di riforma cui la sospensione dall’esercizio professionale sia tem- aveva imposto a Cassa Forense di determinare con pro- poranea. prio regolamento la misura della contribuzione, vale a Se il periodo di sospensione è di breve durata, ha inizio dire “i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti e fine nello stesso anno solare oppure ha termine nel- iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, l’anno immediatamente successivo in cui si è chiesta la eventuali condizioni temporanee di esenzione o di dimi- sospensione, in tal caso non v’è alcuna interruzione nella nuzione dei contributi per soggetti in particolari condi- iscrizione alla Cassa: l’anno o i due anni consecutivi re- zioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”. stano validi ai fini dell’anzianità previdenziale e della (art. 21 comma 9) continuità. Cassa Forense ha adempiuto all’obbligo legislativo con Nell’ipotesi in cui, invece, il periodo di sospensione vo- l’adozione del “regolamento di attuazione ex art. 21”, lontaria sia superiore - e ininterrottamente - a un intero deliberato dal comitato dei delegati il 26.6.2014 e ap- anno solare, l’anno non varrà ai fini previdenziali e non provato il 30.5.2016. potrà essere recuperato. Chiara e radicale la scelta adottata relativamente all’isti- Deve essere anche chiarito che se la cessazione della so- tuto in esame: il regolamento dispone infatti che la so- spensione volontaria e quindi la nuova iscrizione alla spensione volontaria dall’Albo comporta di ufficio la Cassa avviene quando il professionista ha compiuto o cancellazione dalla Cassa (art. 6 co. 1)7. superato i quaranta anni di età (iscritto ultra quaran- L’iscritto all’Albo, sospesosi dall’esercizio della profes- tenne), le conseguenze sono più pesanti; in tal caso in- sione e conseguentemente cancellato dalla cassa, man- fatti non spettano le prestazioni di cui agli artt. 9, 10 e tiene comunque nei confronti dell’Ente previdenziale gli 12 del regolamento delle prestazioni. Ci si riferisce alla obblighi dichiarativi previsti dal regolamento dei con- pensione di inabilità e a quella di invalidità, istituti che tributi. Dovrà quindi comunicare (col modello 5) l’am- richiedono che l’iscrizione sia “in atto continuativamente montare del reddito professionale netto conseguito ai da data anteriore al compimento del quarantesimo anno 6 Consiglio Nazionale Forense 9.4.2014 n. 15; 17.7.2014 n. lazione – sono state illustrate da Gerac: “Cancellazione e so- 44; 24.9.2014 n. 70. spensione” in Previdenza Forense n. 1/2015 pagg. 7 e segg. 7 Le ragioni della scelta operata mediante l’art. 6 – la cancel-
LA PREVIDENZA FORENSE Sulla sospensione dall’esercizio professionale e la cancellazione dalla Cassa Forense PREVIDENZA 202 di età dell’iscritto” (art. 9 co. 1 lett. b e art. 10 co. 1 re- golamento contributi)”. E deve essere ricordato che la pensione indiretta può es- sere erogata ai superstiti dell’iscritto alla Cassa “con ca- rattere di continuità a partire da data anteriore al compi- mento del quarantesimo anno di età” (art. 12 co. 4). In caso di reiscrizione verrebbe a mancare quindi, per l’ul- traquarantenne, la continuità prescritta dalle norme in- nanzi citate (contra, Cass. 273392/2019). Ci si deve a questo punto chiedere quale utilità e con- venienza per il professionista abbia la sospensione in luogo della cancellazione dall’albo. Per quanto attiene alla posizione previdenziale si deve concludere che la scelta tra i due istituti è neutra giacché entrambi comportano la cancellazione dalla Cassa. I dati di Cassa Forense ci dicono che i professionisti so- spesi sono stati 1.384 (oltre 16.000 dal 2014 al 2018 le cancellazioni). Numeri che fanno comprendere come l’istituto della so- spensione non abbia poi avuto largo seguito. L’invito a suo tempo rivolto ai giovani iscritti su questa rivista, invito a una scelta consapevole e informata che tenesse ben presente la normativa previdenziale al fine di evitare “gli errori nei quali si può incorrere” 8, eviden- temente non è caduto nel vuoto. 8 Così Proietti , “Giovani avvocati e Previdenza: gli errori da evitare”, in Previdenza Forense n. 1/2015 pag. 6
3 ⁄ 2019 SETTEMBRE-DICEMBRE Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: imbarazzo della scelta? PREVIDENZA di Eleonora Facchetti I principali istituti per ‘mettere assieme’ la contribuzione zione, purchè alternativamente: > i periodi di contribu- 203 mista sono la TOTALIZZAZIONE, regolata dal D. Lgs. zione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni; > sia sta- 42/2006, il CUMULO dei periodi assicurativi, come rivi- ta raggiunta l’età prevista per la maturazione del diritto sto dalla L. 232/2016, e la RICONGIUNZIONE di cui alla pensione di vecchiaia. alla L. 29/79 e L. 45/1990. Soggetti. A norma dell’art. 1 L. 45/90 “al lavoratore di- Onde cercare di fare un riepilogo dei vantaggi e degli pendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo svantaggi degli strumenti a disposizione appare in pri- che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza mis utile una carrellata dei tre istituti: per i liberi professionisti, è data facoltà ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricon- 1) Ricongiunzione ex l. n. 45 del 1990. giunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopra A cosa serve la ricongiunzione? La ricongiunzione dei citate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto contributi è quell’istituto regolato dalla L. 5 marzo 1990 in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga n. 45 che permette, a chi ha posizioni assicurative in ge- facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto stioni previdenziali diverse, di riunire mediante trasfe- a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipen- rimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica ge- denti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini stione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La prin- della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione cipale finalità dell’istituto della ricongiunzione è, dun- presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui que, il riconoscimento di un unico trattamento di pen- risulta iscritto in qualità di libero professionista”. sione riunendo tutti i contributi previdenziali presso una Possono, quindi, avvalersi dell’istituto, gli Avvocati ed i sola gestione (almeno un anno). praticanti iscritti alla Cassa che abbiano versato contri- In buona sostanza la ricongiunzione unifica i contributi buti in diverse gestioni previdenziali obbligatorie al fine versati in più gestioni per periodi fra loro non coinci- di unificare tutti i contributi presso una sola gestione denti; invece, qualora si verifichi coincidenza di più pe- previdenziale e conseguire un’unica pensione. riodi di contribuzione, sono considerati utili ai fini della La ricongiunzione avviene a domanda del diretto inte- determinazione dell’importo di pensione solo i contri- ressato o dei suoi superstiti e, si ribadisce, deve com- buti obbligatori che, tuttavia, non rilevano ai fini del- prendere tutto l’intero periodo di contribuzione matura- l’anzianità. Inoltre, in caso di coincidenza di periodi di to presso altre gestioni previdenziali (obbligatoria, vo- contribuzione obbligatoria e periodi di contribuzione fi- lontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha matu- gurativa, sono considerati utili ai fini della ricongiun- rato in almeno due forme previdenziali fino al momento zione soltanto i periodi di contribuzione obbligatoria. della richiesta e che non siano già stati utilizzati per li- La ricongiunzione deve riguardare l’intero periodo di quidare una pensione. contribuzione maturato presso altre gestioni previden- Ai superstiti è concessa facoltà di presentare istanza di ziali ed i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fos- ricongiunzione entro 2 anni dalla data di decesso del- sero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati uni- l’interessato (purchè al momento dell’evento quest’ulti- ficati, con conseguente diritto a pensione in base ai re- mo non fosse decaduto dal diritto per rinuncia o ina- quisiti previsti dal fondo stesso (art. 5 L. 45/90 ‘le norme dempimento) ovvero, in ipotesi di ricongiunzione in cor- per la determinazione del diritto e della misura della so, possono optare per il pagamento di quanto ancora pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi dovuto dal de cuius, oppure interrompere il pagamento assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la (con diritto alla restituzione di quanto già versato dal- quale si accentra la posizione assicurativa’). l’Avvocato deceduto). In altre parole per la determinazione del diritto e della La ricongiunzione può essere richiesta: misura della pensione unica derivante dalla ricongiun- - A) alla gestione nella quale il soggetto risulta iscritto zione dei periodi assicurativi si applicano le norme in al momento della domanda per l’intero periodo di con- vigore nella gestione presso la quale si accentra la posi- tribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali;
LA PREVIDENZA FORENSE Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: imbarazzo della scelta? PREVIDENZA 204 in buona sostanza presso l’Ente nel quale il soggetto ri- dalla ricezione della nota con la quale viene comunicato sulta iscritto affluiscono i contributi già versati in altra l’importo mediante una delle seguenti modalità: > pa- gestione (ricongiunzione in entrata: ad es. trasferimento gamento dell’intero importo dovuto; > pagamento di di contributi INPS verso Cassa); un importo corrispondente alla somma delle prime tre - B) alla gestione diversa da quella di attuale apparte- rate nel caso di rateazione massima consentita; > richie- nenza, laddove i contributi versati defluiscono verso sta di rateazione diversa da quella comunicata dalla ge- un’altra gestione ma solo in presenza delle seguenti con- stione competente e comunque inferiore alla massima dizioni 1) età pensionabile in una gestione diversa da consentita. quella di iscrizione al momento della presentazione della Il pagamento parziale comporta invece la risoluzione domanda 2) anzianità di 10 anni di contribuzione ob- per inadempimento e in tal caso l’iscritto avrà diritto sol- bligatoria nella gestione competente ad operare la ricon- tanto al rimborso di quanto versato senza interessi. giunzione (ricongiunzione in uscita: ad es. trasferimento In ordine alla tematica relativa alla ricongiunzione alla di contributi Cassa verso INPS). Cassa dei contributi versati all’INPS, Gestione separata, La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta: si segnala l’attualità dell’argomento giusta pronuncia a detto principio generale ex art. 3 L. 45/90 è prevista della Corte di Cassazione 15 ottobre 2019 n. 26039; si una sola deroga nel caso in cui l’interessato possa far va- rinvia all’articolo di Ilaria Bresciani, in questo numero lere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima della rivista. ricongiunzione, 10 anni di assicurazione previdenziale dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa 2) Totalizzazione ex d.lgs. n. 42 del 2006. in regime obbligatorio. A cosa serve la totalizzazione? La totalizzazione con- La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi seconda volta soltanto in occasione della domanda di professionisti, che hanno versato contributi in diverse pensionamento ed unicamente nei confronti dell’Ente Casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il di- presso cui si è precedentemente operata la ricongiun- ritto a un’unica pensione. La finalità è dunque quella di zione in uscita. sommare periodi assicurativi, non coincidenti tra loro La ricongiunzione può altresì essere richiesta per la li- (almeno 1 anno), maturati presso gestioni previdenziali quidazione del supplemento di pensione. diverse onde consentire la maturazione di un unico trat- La ricongiunzione è onerosa e l’onere della ricongiun- tamento pensionistico. zione è pari alla riserva matematica necessaria alla co- La materia è regolata da: • D.Lgs. 42/2006 modificato pertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere dall’art. 12 c. 3 L. 24//07; • D.L. 78/10 convertito da L. l’importo che sarà determinato, detratto l’importo dei 122/10; • L. 111/11; • DM 06.12.2011 n. 201; • Con- contributi trasferiti dalle altre gestioni. venzione INPS/Cassa Forense 14 marzo 2007. La somma da versare sarà dunque pari alla differenza fra A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la tota- la riserva matematica necessaria per la copertura assicu- lizzazione è completamente gratuita; non comporta al- rativa relativa al periodo utile considerato e l’importo cun onere per l’iscritto in quanto tutti i contributi versati dei contributi che le altre gestioni andranno a trasferire. restano presso i rispettivi enti previdenziali, e ogni ge- Il pagamento dell’onere può avvenire in unica soluzione stione liquiderà la quota di pensione di propria compe- (entro un termine di decadenza di sei mesi) ovvero con tenza in relazione ai periodi di iscrizione già maturati. rateazione in un numero di rate mensili non superiore I soggetti legittimati a presentare domanda di totalizza- alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi da ri- zione sono coloro che nel corso della propria vita lavora- congiungere con la maggiorazione di un interesse. tiva sono stati iscritti a due o più gestioni previdenziali, Rinuncia. La domanda di ricongiunzione si considera per periodi non coincidenti, a condizione che non risul- rinunciata nel caso in cui l’interessato non confermi la tino titolari di alcun trattamento pensionistico autono- richiesta di ricongiunzione entro il termine di 60 giorni mo presso una di tali gestioni.
3 ⁄ 2019 SETTEMBRE-DICEMBRE PREVIDENZA La totalizzazione può essere conseguita, previa domanda sionato, per poter riscuotere il suo primo assegno pen- 205 dell’interessato o dell’avente causa, da trasmettere alla sionistico, dovrà necessariamente aspettare 18 o 21 gestione previdenziale di ultima iscrizione dell’assicu- mesi: rato. Nella domanda di totalizzazione occorre indicare le gestioni che si intendono interessare. Una volta rice- vuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali con- tributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente. Quindi le gestioni interessate stabiliscono ciascuna per la parte di competenza il trattamento pro-quota di pen- sione in relazione ai periodi di contribuzione maturati, ma il rateo della pensione conseguita mediante totaliz- ! ! zazione viene pagato dall’INPS; la pensione “totalizzata” viene materialmente erogata dall’INPS, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati con modalità concordate con apposita con- ! ! venzione stipulata ex art. 5 D. Lgs 42/2006 (vd. Con- venzione INPS/Cassa Forense 14.03.2007). Il calcolo della pensione in regime di totalizzazione pre- vede che la quota di pensione dovuta dall’Ente sia calco- lata con il sistema contributivo specificamente previsto per le Casse (art. 4 cc 3 e 4 D.Lgs 42/2006) e non è pre- visto un minimo garantito, solo se l’iscritto può vantare un periodo di iscrizione a Cassa Forense uguale o supe- riore a quello minimo per il conseguimento della pen- sione di vecchiaia il calcolo sarà effettuato con il metodo retributivo solo relativamente alla quota di competenza di Cassa forense. La totalizzazione può essere richiesta per la liquidazione ! Con la totalizzazione dei periodi assicurativi possono della pensione di inabilità, nonché per la pensione ai su- essere conseguite sia la pensione di vecchiaia che quella perstiti, ancorché l’assicurato sia deceduto anterior- di anzianità, quella di inabilità, nonchè la pensione di mente al conseguimento del diritto. reversibilità o indiretta in favore dei superstiti. • La pensione di inabilità può essere concessa in favore ! I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno dell’avente diritto a condizione che sussistano i requisiti del mese successivo alla maturazione dei requisiti e, nel di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al mo- successivo al decesso del dante causa. mento del verificarsi dell’invalidità; L’erogazione del trattamento pensionistico in totalizza- • La pensione può essere richiesta dai superstiti a con- zione prevede tuttavia delle finestre di accesso secondo dizione che: - sussistano tutti i requisiti di assicurazione le seguenti tabelle, in buona sostanza al fine del raggiun- e contribuzione della forma pensionistica nella quale il gimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione, i dante causa era iscritto al momento del decesso; - il de- requisiti richiesti prevedono una ‘finestra mobile’, con cesso sia intervenuto successivamente all’entrata in vi- tale espressione intendendosi concretamente che il pen- gore del decreto legislativo n. 42/2006.
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