LA PREVIDENZA FORENSE - 1 gennaio-marzo 2005 - Cassa ...

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LA PREVIDENZA FORENSE - 1 gennaio-marzo 2005 - Cassa ...
LA PREVIDENZA FORENSE
                                                                                                                       TRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

                                                                                                                       1
                                                                                                                               gennaio-marzo

                                                                                                                               2005               I NUOVI ORGANI DELLA CASSA

                                                                                                                                                  PER UNA STORIA DELL’AVVOCATURA ITALIANA

                                                                                                                                                  SIAMO ORA 158.478
POSTE ITALIANE S.p.A. – SPEDIZIONE IN A. P. – D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004, ART. 1, C. 1; DCB ROMA – CONTIENE I.P.
S
                                                                     LA PREVIDENZA FORENSE

LA PREVIDENZA FORENSE
TRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
                                                             Sommario
1
                    gennaio-marzo
                                                             EDITORIALE
                    2005                                     E   Una partita giocata male
                                                                 di Maurizio de Tilla                                            2
                                                                 I nuovi organi della Cassa                                      4

                  Presidente
                                                             AVVOCATURA
                 Maurizio de Tilla
            Direttore Responsabile
                 Dario Donella
                                                             A
                                                             professione forense
                                                                 Una collana di libri sulla storia dell’avvocatura italiana
          Comitato di Redazione                                  di Francesco Berti Arnoaldi Veli                                6
          Giuliano Berti Arnoaldi Veli
             Massimo Burghignoli                             problemi
               Leonardo Carbone                                  In Europa si discute del patto di quota lite
                Franco Cipriani                                  a cura di Veronica Claudia Donella                              11
               Marcello Colloca
                  Carlo Dolci
               Carlo Martuccelli
                                                             GIURISPRUDENZA FORENSE
                                                             G                                                                   16
                  Paolo Rosa
               Raffaele Ruggiero
 Segreteria del Comitato di Redazione
            Donatella Asquino
                                                             PREVIDENZA
             t. 06.36205665
            fax 06.32650520
  Registrazione del Tribunale di Roma
            18.4.1978 n. 17230
                                                             P
                                                             l’informazione
                                                                 Non rallenta l’incremento del numero degli avvocati italiani.
          Tiratura 125.000 copie                                 Siamo ora 158.478
          Direzione e redazione
                                                                 a cura di Dario Donella                                         23
Via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma                       Note sul bilancio preventivo per il 2005
       t. 06.362051 fax. 06.32650520                             di Marcello Colloca                                             33
      e-mail: asquino@cassaforense.it
                                                                 Regolamento per l’invio telematico del Modello 5
                      Editore                                    di Michele Proietti                                             36
              Il Sole 24 ORE S.p.A.
                                                                 Dati numerici e calcolo veloce della pensione
                                                                 a cura di M. Caterina Neri Serneri e Gennaro Florio             41
Sede legale: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano               problemi previdenziali
Redazione: via P. Di Dono, 3/A - 00142 Roma
                                                                 La riforma della Social Security negli Stati Uniti d’America
        Nuovo progetto grafico                                   e la riforma della previdenza forense
   Design e grafica - Il Sole 24 Ore S.p.A.                      di Paolo Rosa                                                   48
             Area professionisti
   via Paolo Di Dono 3/A - 00142 Roma                            Previdenza complementare
                                                                 di Fabio Marchetti                                              58
           Impaginazione grafica
         Industria Grafica F. Failli s.n.c.                  previdenza europea
                      Stampa                                     Relazione CCBE (2a parte)                                       65
                F.lli Spada S.p.A.
            via Lucrezia Romana, 60
            00043 Ciampino (Roma)
                                                             GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE
        Concessionaria di Pubblicità
                    HP10 srl
     via Andrea Verga, 12 - 20144 Milano
                                                             G                                                                   77

                                                             LETTERE E QUESITI
                                                             L                                                                   91
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  Numero chiuso in redazione il 6 giugno 2005
  Finito di stampare il mese di giugno 2005
             Sped. in Abb. Post.
             D.L. 353/2003 conv.
      L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma
        In copertina: Giovanni Boccaccio
EDITORIALE                                                        E
                                                       LA PREVIDENZA FORENSE

             E
Una partita giocata male
    di Maurizio de Tilla

    Senza mancare di rispetto al Presidente del Consi-                f) estende i principi della disciplina della società tra
    glio dei Ministri dobbiamo rimarcare che il Gover-                    avvocati anche al modulo della società coopera-
    no sta giocando male la partita per le professioni                    tiva a mutualità prevalente – che può essere adot-
    disattendendo gli accordi, i consensi e le partecipa-                 tata, anche per le società intercategoriali, solo se
    zioni tecniche assicurate alla stesura di un testo, il                ammessa dal singolo ordinamento professionale –
    Vietti bis, scritto in buon italiano da un gruppo di                  e alla associazione professionale;
    esperti ministeriali e professionali.                             g) assoggetta ai principi della legge le società di
    Il progetto c.d. Vietti bis meriterebbe una sorte di-                 diritto speciale e quelle di servizi professionali;
    versa nei termini in cui:                                         h) assicura qualità e professionalità prevedendo
    a) introduce una nozione di “professione intellet-                    istituti di formazione ed affidando agli Ordini, in
        tuale” che, tenendo conto della legislazione spe-                 collaborazione con le Associazioni e le Casse
        ciale, sottrae allo statuto dell’imprenditore com-                professionali, l’aggiornamento periodico obbli-
        merciale ex art. 2238 del codice civile l’attività                gatorio degli iscritti;
        del professionista anche quando sia organizzata               i) introduce norme di tutela fiscale e previdenziale
        e diretta alla produzione di servizi. Coerente-                   connaturali alle identità professionali;
        mente – e recependo l’indirizzo della Corte co-               j) sancisce la nullità dei patti difformi dal minimo
        stituzionale – reinterpreta il principio di perso-                tariffario;
        nalità della prestazione escludendo che lo stesso             k) razionalizza ed avvia al riconoscimento le asso-
        vada inteso solo come esecuzione diretta della                    ciazioni delle professioni non protette;
        prestazione da parte del professionista: il princi-           l) rende flessibili i sistemi organizzativi del com-
        pio si declina nella direzione e responsabilità                   parto ordinistico privatizzando il rapporto di im-
        personale del professionista anche per le presta-                 piego ed escludendo il controllo della Corte dei
        zioni rese in costanza di una organizzazione;                     Conti in una visione istituzionale di autonomia e
    b) attribuisce rilevanza agli interessi generali am-                  di autoresponsabilità;
        mettendo il principio di predeterminazione nu-                m) stabilisce, infine, un tipo di normazione profes-
        merica dell’accesso alla professione con funzio-                   sionale affidata a decreti legislativi ed alla pote-
        ni pubbliche;                                                      stà regolamentare.
    c) correla la tutela della concorrenza nell’attività              Siamo in presenza di un testo di riforma delle pro-
        professionale all’art. 41 Cost. valorizzando il li-           fessioni equilibrato e condivisibile sotto ogni punto
        mite della utilità sociale e la rilevanza economi-            di vista (ma con alcuni dei ritocchi segnalati in que-
        ca e sociale garantendo così al professionista                sta rivista: n. 4/2004, pag. 324 e segg.). Esso po-
        autonomia e indipendenza di giudizio;                         trebbe costituire il volano per il rafforzamento del-
    d) impone il codice deontologico all’esercizio pro-               le professioni in un quadro di sviluppo civile ed eco-
        fessionale in qualunque modo esso venga eserci-               nomico delle categorie che più concorrono al pro-
        tato, quindi anche nei rapporti di lavoro dipen-              gresso istituzionale ed economico del paese.
        dente, pubblico e privato;                                    Il testo – così predisposto – aveva ricevuto il consen-
    e) estende il modello della società tra avvocati a                so delle opposizioni ed andava, quindi, presentato
        tutte le professioni, prevedendo inoltre – coeren-            nella sede legislativa attraverso la formulazione di un
        temente con il tipo della società in nome collet-             disegno di legge eventualmente da inserire come ma-
        tivo – il regime della pubblicità legale;                     xi emendamento all’interno dei lavori parlamentari.

                                                                2
E
                                                   LA PREVIDENZA FORENSE

Nulla di questo è stato fatto e sono invece insorte              Ma sul punto occorre chiarirsi.
inspiegabili rivalità nelle componenti governative.              Da più parti si dice che la riforma nel senso au-
Il testo legislativo è stato interamente smontato e              spicato dal Ministero della Giustizia non sia gra-
sono comparsi sulla scena soggetti (non certo il Mi-             dita ad alcune frange della Confindustria che
nistro della Giustizia competente in materia) che fi-            avrebbero posto un veto assoluto. Le dichiarazio-
no a quel momento non avevano mostrato alcun in-                 ni pubbliche di alcuni esponenti di spicco della
teresse per la riforma delle professioni.                        Confindustria farebbero intendere che dietro la
Siamo giunti ad un punto di rottura che rasenta la               “marcia indietro” del Governo vi sia la presenza
farsa! Sono d’improvviso affiorati tutti i dissensi              ingombrante del mondo industriale che, da tempo,
che prima si erano sopiti e si è determinata la rot-             chiede l’abolizione dei minimi di tariffa e la pre-
tura di quel quadro armonico che a fatica si era riu-            senza di soci di capitale nelle società professiona-
sciti a comporre all’interno delle diverse categorie             li. Istanze che non si possono accettare in quanto
professionali.                                                   comporterebbero: la prima – la dequalificazione
Ma quel che è più grave è che, d’improvviso, è                   delle attività professionali e l’invadenza delle mul-
scomparsa tutta la parte del testo di riforma che ri-            tinazionali che tendono a sottrarre spazio alle li-
guarda la previdenza ed il fisco. È scomparsa anche              bere professioni; la seconda – la subordinazione
la norma che conferisce giustamente alle professio-              del professionista agli imprenditori e ancor più al-
ni non regolamentate la facoltà di costituire un pro-            le banche, alle compagnie di assicurazioni e alle
prio autonomo polo previdenziale per sottrarsi alla              società di brokeraggio e di intermediazione finan-
illegittima contribuzione alla gestione speciale                 ziaria ed immobiliare.
INPS.                                                            Non si tratta solo di voci ma di consistenti sospetti
In trent’anni di rappresentanza professionale non                derivanti da indizi univoci e concludenti.
abbiamo mai assistito ad un siffatto maldestro ten-              Così, nell’affrontare le tematiche delle professioni
tativo di smontare una cosa fatta bene, che andava               si fa il gioco degli altri, cadendo dalla padella dei
solo convalidata.                                                sindacati alla brace degli industriali.
Ci chiediamo, quindi, quali siano le effettive ragio-            I sindacati confederali hanno più volte chiesto l’a-
ni per le quali il Governo ha abbandonato il pro-                bolizione degli ordini professionali. Visco e compa-
getto Vietti bis che era condiviso da tutti e si è, in-          gni hanno sempre rimproverato alle Casse profes-
vece, inerpicato su un sentiero insidioso che smen-              sionali di andare troppo bene e di gestire in autono-
tisce validi contenuti della prospettata riforma e de-           mia risparmi previdenziali che andrebbero confisca-
lude le aspettative dei professionisti italiani.                 ti dallo Stato per sanare alcuni decifit. Con Berlu-
È semplicemente ridicolo che, di fronte ad una ri-               sconi il clima sembrava cambiato. Il Presidente del
forma che si prospettava utile e producente, si sia-             Consiglio ha sempre manifestato il proprio favore
no fatti diecimila passi indietro e si siano introdot-           per le professioni. Ma così non è, se si dà tanto
te (e poi escluse) nel decreto per la competitività              ascolto a quella parte degli industriali che trova
quattro norme in parte oscure e in parte inutili.                scomodo e “troppo autonomo” il ceto professionale.

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EDITORIALE                                       E
                                      LA PREVIDENZA FORENSE

             E
I nuovi organi della Cassa
Dopo la proclamazione dei delegati eletti nell’ottobre 2004, il Consiglio
di Amministrazione è stato integrato con la elezione di cinque nuovi consiglieri,
a cui è seguita la elezione dei due vice presidenti.
Anche il Collegio dei Sindaci è stato parzialmente modificato.
Questa è la composizione attuale degli organi della Cassa.

    Consiglio di Amministrazione                     Collegio Sindacale
    Presidente                                       Presidente
    Avv. Maurizio de Tilla                           Avv. Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini
    Vice Presidente Vicario                          designato dal Consiglio Nazionale Forense
    Avv. Marcello Colloca                            Componenti effettivi:
    Vice Presidente                                  Dott. Michele Grasso
    Avv. Paolo Rosa                                  designato dal Ministero della Giustizia
    Componenti:                                      Dott. Edoardo Grisolia
    Avv. Giovanni Ceriello                           designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
    Avv. Salvatore Di Cristofalo                     Avv. Giuseppe Bassu
    Avv. Carlo Dolci                                 designato dal Consiglio Nazionale Forense
    Avv. Ignazio Li Gotti                            Dott. Ugo Collini
    Avv. Vittorio Mormando                           designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
    Avv. Giovanni Romano                             Sociali
    Avv. Raffaele Ruggiero                           Componenti supplenti:
    Avv. Edoardo Vinciguerra                         Avv. Roberto Petiziol
                                                     designato dal Consiglio Nazionale Forense
    Giunta Esecutiva                                 Avv. Saly Valobra
    Presidente                                       designato dal Consiglio Nazionale Forense
    Avv. Maurizio de Tilla                           Dott. Ruggero Antonietti
    Titolari:                                        designato dal Ministero della Giustizia
    Avv. Salvatore Di Cristofalo                     Dott.ssa Luigia Cutolo
    Avv. Carlo Dolci                                 designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
    Supplenti:                                       Avv. Mario De Angelis
    Avv. Giovanni Ceriello                           designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
    Avv. Raffaele Ruggiero                           Sociali

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              A
professione forense

Una collana di libri sulla storia
dell’avvocatura italiana
È stato istituito dal CNF un centro per lo studio dell’avvocatura italiana.
Il centro ha iniziato la sua attività con la pubblicazione di quattro opere
interessanti, delle quali viene illustrato il contenuto.
    di Francesco Berti Arnoaldi Veli

    L’avvocatura italiana è arrivata in     potuto acutamente notarlo, pre-         Mulino, 2004). Proprio l’estrazio-
    ritardo all’appuntamento con il         sentando il 21 giugno 2002 a Ro-        ne culturale dei due autori e la lo-
    problema di affrontare, scavare e       ma, al convegno internazionale          ro immersione nel mondo della
    “sistemare” la propria storia. Sto-     promosso dal Consiglio nazionale        “pratica” li avrebbe portati a co-
    rie di avvocati ma anche di “avvo-      forense, il progetto di storia del-     gliere, nell’evoluzione ottocente-
    catura” erano già presenti da tem-      l’avvocatura (ora in “Un progetto       sca dell’avvocatura, e specialmen-
    po nella cultura europea: a comin-      di ricerca sulla storia dell’avvoca-    te nelle vicende italiane postunita-
    ciare dalla grande couche francese      tura”, a cura di G. Alpa e R. Da-       rie, la compresenza di motivi
    che per prima crea gli Ordini, e        novi, Bologna, Il Mulino 2003           complessi e concomitanti che ave-
    poi con la Rivoluzione li abolisce,     pagg. 15-53, secondo volume del-        vano progressivamente arricchito
    per recuperarli e glorificarli infine   la collana di ricerca che costitui-     la figura dell’avvocato, visto tra-
    all’alba del Code civil napoleoni-      sce il più cospicuo impegno edito-      dizionalmente come ad-vocatus,
    co, che resta come una sorta di         riale del C.N.F. per il progetto).      difensore delle parti in processi e
    bibbia del “secolo borghese”. È         Egli ha notato che “la terminolo-       controversie private, e ne avevano
    ben nota l’influenza che proprio il     gia, nel suo farsi e nel suo evolve-    fatto un punto di forza e un parte-
    diritto e la cultura politica france-   re, è una spia significativa della      cipe a vicende non più solo giudi-
    si ebbero sul costume e sul model-      vita culturale, economica e socia-      ziarie, ma sociali e soprattutto po-
    larsi di un’avvocatura, in Italia,      le, istituzionale e politica”; e che    litiche. È evidentemente da queste
    che sentiva di partecipare con una      l’espressione “avvocatura” è uti-       evoluzioni, prima vissute che af-
    presenza costante e sempre più          lizzata in diversi contesti e con di-   ferrate nella molteplicità dei loro
    importante all’evoluzione econo-        versi significati. Ma proprio per       significati, che si apre l’era di una
    mica dei tempi (l’industrialismo!)      questa polivalenza semantica, a         accentuazione dei valori collettivi
    e alla gestazione politica dei nuo-     lungo pratica e scuola preferisco-      ormai indissociabili dalla figura e
    vi assetti costituzionali e pubblici.   no parlare di “avvocato, avvocati”      dal ruolo dell’avvocato; è da qui
    Quest’influenza fu vastissima:          (e procuratori): ancora alla fine       che, propriamente, avvocati, giu-
    qualsiasi studio d’avvocato italia-     del secolo XIX, la voce che il mo-      dici, politici e studiosi si rendono
    no nell’Ottocento riempiva scan-        numentale “Digesto Italiano” de-        conto che la storia dell’avvocato
    sie e scansie dei grandi trattati       dicherà all’avvocatura (quarto vo-      non può più essere letta come sto-
    francesi; prima della nascita, nel      lume, parte seconda, 1893-1899)         ria di una corporazione, ma che in
    1848, de “Il Bettini” che undici        avrà come titolo “Avvocati e pro-       realtà il vero soggetto storico è di-
    anni dopo diverrà la “Giurispru-        curatori”, avendo come autori due       ventata l’avvocatura, già presente
    denza italiana”, i repertori di rife-   esponenti “puri” della pratica, Ca-     come tale nelle istituzioni, e parte-
    rimento per gli avvocati erano i        millo Cavagnari magistrato, ed          cipe del potere politico: con un
    Recueils Dalloz e Sirey. E tutta-       Emilio Caldara avvocato (la “vo-        cursus honorum, dice Alpa (p. 11
    via, la storia dell’avvocatura pare     ce” è stata ora riedita, a cura di      op. cit.) che procede spedito, dalla
    incutere agli avvocati italiani, e      Guido Alpa, come terzo volume           presenza sempre più marcata nei
    agli stessi storici del diritto, una    della già citata collana di Storia      Parlamenti subalpino e unitario,
    singolare timidità. Guido Alpa ha       dell’avvocatura in Italia, ed. Il       fino allo scambio quasi “fisiologi-

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co” tra potere e avvocatura attra-       quest’ultima atmosfera creativa         esame da Francesca Tacchi si pro-
verso le vicende politiche, e “at-       ed anche appassionata si è stabi-       filano altre ricerche, specie sui rap-
traverso la Resistenza e il secondo      lita una stretta solidarietà all’in-    porti tra fascismo ed avvocatura.
dopoguerra, fino all’internaziona-       terno della Commissione per la          Pregio specifico dell’opera è di
lizzazione della professione”.           Storia dell’Avvocatura, che vede        avere per la prima volta disegnato
La conclusione è stata tratta da         al lavoro avvocati e docenti che        la storia degli avvocati in un pe-
quella sorta di attento e diuturno       rappresentano le scuole di storia       riodo di ampio respiro: dall’Unità
osservatorio che è il Consiglio          del diritto del panorama accade-        alla Repubblica sono quasi cen-
Nazionale Forense: il quale pro-         mico italiano, e più comprensi-         t’anni. Peraltro la trattazione fa
prio per la sua posizione che gli        vamente gli esponenti della sto-        precedere una introduzione remo-
consente di tenere senza interme-        riografia per tutti gli aspetti che     ta, dalla Restaurazione all’Unità,
diazione il polso della vita del-        confluiscono nella parola e nel         che consente all’Autrice una rapi-
l’avvocatura, e di scrutarne già         concetto di “avvocatura”.               da rassegna delle leggi e dei rego-
nell’atto in cui si presentano le                      ■■■                       lamenti forensi in cui si fraziona-
mutazioni, le esigenze, le attese,       Il programma editoriale di una          vano le avvocature dei vari Stati
ha avvertito che i tempi erano ma-       “Storia dell’avvocatura in Italia”      pre-unitari. La materia è disposta
turi per affrontare un grande pro-       si presenta come vero e proprio         per grandi temi: il processo di
getto di storia dell’avvocatura,         “problema generazionale”: chiaro        professionalizzazione, gli avvoca-
che valesse a colmare le passate         essendo che non potrà preveder-         ti e lo Stato liberale, identità pro-
lacune di ricerca. E a fondare una       sene il compimento in breve svol-       fessionali tra Otto e Novecento;
ricerca di larghissimo respiro –         gere di anni. Il C.N.F. e la Com-       un paragrafo di particolare rilievo
senza temere i tempi che essa ri-        missione ne sono consci. Ma il          è dedicato alla rappresentanza di
chiederà – su due basi metodolo-         compito è dell’avvocatura, che è        interessi; infine, il fascismo, con
giche vicendevolmente condizio-          sempre identica a se stessa nel         gli eventi più vicini, come la sop-
nate: costruire la storia di un ceto     volgere delle generazioni, e che è      pressione dell’Ordine ed il tenta-
come entità collettiva, “che al          pari al compito di affrontare una       tivo del regime di riuscire a fare
tempo stesso sia storia del diritto,     grande ricerca storica anche se il      dell’avvocatura una aggregazione
storia delle istituzioni, storia poli-   lavoro è probabilmente (diciamo         (o “corporazione”, secondo il lin-
tica e sociale” (p. 20).                 così per cautela) destinato a cre-      guaggio dell’epoca) di stretta os-
Non bastava, naturalmente, avere         scere eundo.                            servanza fascista. Tentativo par-
strumenti e mezzi e risorse; nulla       La collana editoriale (ediz. il Muli-   zialmente non riuscito, proprio
si sarebbe messo in movimento            no) è stata inaugurata, nel 2002, da    per la fisiologica tendenza del-
senza una lucida visione del pro-        un’opera di cui già ora si può          l’avvocatura ad assorbire e riflet-
blema, e senza la consapevole            obiettivamente misurare il succes-      tere motivi ed anche ideologie
volontà che ha animato gli inizia-       so, e col successo il valore: “Gli      dell’opinione pubblica.
tori dell’intrapresa. Emilio Nico-       avvocati italiani dall’Unità alla       La densità della trattazione, e la
la Buccico ha saputo trasferire          Repubblica”, di Francesca Tacchi,       sua estensione, non consentono
alla comunità culturale degli av-        pagine 574. È recente la notizia di     naturalmente nulla più che un “in-
vocati e degli studiosi la curiosi-      lusinghiere recensioni della pub-       dice” della materia: la quale costi-
tà intellettuale e la primigenia in-     blicistica specializzata americana:     tuisce la miglior introduzione alla
tuizione che è all’origine della         il testo è stato adottato all’Univer-   comprensione delle linee di svi-
decisione assunta da un convinto         sità, ed è alla seconda edizione. La    luppo oggi in atto in una avvoca-
C.N.F., di cui Buccico era nei           completezza dell’apparato biblio-       tura non più isolabile nei confini
momenti decisivi dello “stato na-        grafico ha fatto dire a Remo Dano-      (e nelle norme ordinamentali)
scente” il presidente. Si è creata       vi, nella presentazione all’Univer-     dell’Italia. Insomma: avvocati ita-
una solidarietà scientifica e mo-        sità di Napoli il 14 maggio 2003,       liani, lo studio per conoscere sem-
rale che i successivi presidenti         che esso basterebbe a nutrire altre     pre meglio la nostra identità co-
del C.N.F., Remo Danovi e Gui-           tre o quattro opere sul tema. E cer-    mincia di qui.
do Alpa, hanno assunto senza ri-         to la previsione non è lontana dal      Il secondo volume della collana
serva come motore primo. In              vero, perché sul periodo preso in       (“Un progetto di ricerca sulla sto-

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              A
professione forense

    ria dell’avvocatura”, 2003, a cura      (Alpa), si formavano definitiva-        stino di evoluzione che già alla fi-
    di Guido Alpa e Remo Danovi),           mente la figura, il ruolo, le re-       ne dell’Ottocento trova uno dei
    riproduce i contributi di avvocati      sponsabilità dell’avvocato moder-       suoi temi più dibattuti e contro-
    e docenti al già citato convegno        no. I due autori scrivono nello         versi nella lunga battaglia, civile
    romano, del 21 giugno 2002, sul-        scorcio del secolo, quando i con-       prima che professionale, per l’u-
    la storia dell’avvocatura: le pre-      flitti sociali mettono a nudo anche     guaglianza delle donne; battaglia
    sentazioni dei due curatori sono        l’imperfetta strumentazione dei         alla quale sono riservate molte pa-
    già state qui richiamate. Il conve-     codici “borghesi” fatti a misura        gine, che saranno riprese anche
    gno vide alla tribuna i professori      della proprietà, ma ancora durissi-     dal quarto volume della collana,
    Antonio Padoa Schioppa, Gian            mi nelle materie dei contratti di       “Donne e diritti” a cura di Nicola
    Savino Pene Vidari, Vito Piergio-       lavoro, specie agrari (lo ha ricor-     Sbano. Battaglia non incruenta,
    vanni, Aldo Mazzacane e Maria           dato Ermanno Olmi ne “L’albero          con una lunghissima incubazione
    Malatesta; e gli avvocati Ettore        degli zoccoli”; e Riccardo Bac-         di motivi “liberistici”, volta a vol-
    Dezza, Francesco Berti Arnoaldi,        chelli nel “Mulino del Po” descri-      ta affermati da avvocati ed anche
    Nicola Sbano, Giampaolo Zan-            ve in pagine memorabili la repres-      giudici illustri (come Ludovico
    can; nonché gli ospiti europei Ca-      sione degli scioperi bracciantili       Mortara, nel caso delle maestre di
    thérine Fillon per la Francia, lo       nella Bassa ferrarese, ad opera         Senigallia: ma la sua sentenza fu
    spagnolo Carlos Petit, e il britan-     della cavalleria; fino ad arrivare      “giustiziata” dalla Cassazione di
    nico Michael Lobban. Per la sua         alle fosche giornate del ’98, con       Roma, appena sei mesi dopo); e
    dichiarata natura, il convegno re-      le cannonate di Bava Beccaris in        che si concluderà solo dopo qua-
    sta come un documento program-          piazza Duomo, e i cento morti ri-       rantacinque anni, nel 1919, allor-
    matico da tener sempre ben pre-         masti sulle strade). È, questa ope-     chè la legge 17 luglio n. 1776
    sente: per controllare; per control-    ra dei due autori, anche il giorna-     abolirà “l’umiliante istituto del-
    larci.                                  le di bordo di una difficile e ardua    l’autorizzazione maritale per la
    Nel 2004 esce il terzo volume del-      navigazione attraverso una socie-       donna”, e insieme la “esecranda
    la collana: la riedizione – s’è visto   tà in movimento, su cui è bene          interpretazione” (Alpa) che pro-
    – della voce “Avvocati e procura-       rinfrescarsi idee e conoscenze          prio fondandosi su questo decre-
    tori” del monumentale Digesto           cent’anni dopo, anche per eserci-       pito istituto aveva sino allora con-
    Italiano. Una “voce” che costitui-      zio di umiltà intellettuale da parte    sentito alla magistratura più con-
    sce essa stessa un libro di più di      di noi avvocati del XXI secolo          servatrice di respingere ogni ten-
    trecento pagine. Gli autori sono        che crediamo di possedere per           tativo di rimuovere gli ostacoli al-
    entrambi dei “pratici”: magistrato      scienza naturalmente infusa tutte       l’emancipazione della donna.
    Camillo Cavagnari, avvocato             le coordinate della nostra storia.      L’art. 7 della legge riconosceva fi-
    Emilio Caldara (che sarà poi an-        Gli echi di un certo positivismo        nalmente l’ammissione della don-
    che politico, seguace di Turati, e      che si colgono (inevitabilmente)        na ad esercitare tutte le professio-
    primo sindaco socialista di Mila-       in un testo figlio del suo tempo,       ni ed a coprire tutti gli impieghi
    no nel 1914). Guido Alpa, che ha        portano gli autori a esaltare la        (salvo, in allora, quelli implicanti
    curato la riedizione corredandola       funzione sociale dell’avvocatura,       poteri pubblici giurisdizionali: bi-
    di un’ampia ed anche ammirata           “prodotto necessario di date con-       sognerà arrivare al secondo dopo-
    introduzione (“L’avvocatura ieri e      dizioni sociali e giuridiche”. Ma       guerra, e attendere più di trent’an-
    oggi”), sottolinea l’importanza di      c’è anche una vena sempre pre-          ni, per vedere infine la prima don-
    questa autentica testimonianza          sente di liberalismo risorgimenta-      na-giudice).
    d’epoca che è oggi in grado di re-      le, che dà una visibile valenza eti-    “Storie dell’avvocatura, storia
    stituire al lettore attento l’imma-     ca alla trattazione; e che conduce      dell’uomo e della donna”, ha po-
    gine vissuta dell’avvocatura ita-       naturalmente gli autori a sostene-      tuto icasticamente dire Remo
    liana nel tempo in cui, sulle tracce    re la concezione di un Ordine sog-      Danovi al convegno napoletano
    di Zanardelli e Carrara e della         getto solo alla legge, con avvoca-      del 14 maggio 2003. E veramen-
    legge del 1874 che “costituiscono       ti tenuti a rispettare regole ordina-   te, questo è il senso morale del
    ancora oggi, almeno in nuce, il         mentali e deontologiche che li so-      “fare storia”, postulando la cono-
    nucleo della disciplina forense”        vrastano. E con un necessario de-       scenza come condizione a partire

                                                                8
A
                                                     LA PREVIDENZA FORENSE

dalla quale è possibile seguire lo       battere con coraggio contro “una         maestre senigalliesi, nel 1906, e
spirito del tempo, ed elaborare          società borghese, miope, chiusa e        di Elisa Comani che vuol diventa-
un coerente disegno della evolu-         bigotta”; e di fronte all’imperante      re avvocata esercente, una dozzi-
zione (tuttora in corso) dell’av-        conservatorismo bempensante              na di anni dopo. Le due storie so-
vocatura.                                trovano solidarietà e appoggio in        no sapientemente indagate, rico-
E poi. E poi c’è un altro volume,        giuristi che si battono per le loro      struite, riproposte nei contributi
curato da un avvocato, Nicola            aspirazioni, ancora rari in un am-       tematici che il volume contiene
Sbano di Ancona, su “Donne e di-         biente giuridico (avvocati non           (di Francesco Cipriani, su Lodo-
ritti. Dalla sentenza Mortara del        esclusi!) legato a motivi tradizio-      vico Mortara; di Marco Severini,
1906 alla prima avvocata italiana”       nali di ostilità alle donne, banditi     sulle dieci maestre senigalliesi; di
(2004). Un libro avvincente, che         come principi intangibili. L’im-         Luigi Lacchè, sulla “celeberrima”
si legge sull’onda del vero e pro-       mobile rigidità di principi “stori-      sentenza di Mortara del 1906; di
prio “entusiasmo morale” che Ni-         co-consuetudinari” e in realtà di-       nuovo di Francesca Tacchi, sulla
cola Sbano vi ha profuso. Lo te-         venuti luoghi comuni – cioè “pen-        prima donna divenuta avvocata,
niamo per ultimo, anche se nell’e-       siero non pensato” – sarà sbricio-       Elisa Comani): sono contributi
lencazione editoriale della collana      lata solo dalla hybris di eventi         che bisogna leggere con senti-
è collocato come terzo; in realtà i      troppo più grandi e troppo forti,        menti di gratitudine per gli autori,
due libri sono quasi perfetti coeta-     quali le convulsioni che la guerra       di attenzione per il loro valore
nei, entrambi del 2004. Ma que-          mondiale provoca nel corpo esau-         storico, non meno che di ideale
sto, di Nicola Sbano e di quattro        sto dell’Europa. Nel 1919 cadono         ammirazione per la determinazio-
studiosi-ricercatori altamente im-       decrepiti idola di scuola, e insie-      ne del procedere animoso di gran-
pegnati, porta a compimento la           me le resistenze all’eguaglianza di      di studiosi, di avvocati, di cittadi-
storia della conquista della parità      diritti civili e politici delle donne,   ni e cittadine decisi a battersi per
delle donne nell’avvocatura, che         dopo quarantacinque anni di lotta.       i diritti di uguaglianza. Bisogna
Cavagnari e Caldara avevano solo         “La lunga battaglia si era conclu-       dire che nella dozzina di pagine
potuto preannunciare. Sapiente           sa con la vittoria delle donne”, di-     della sua introduzione Nicola
cucitore dei nessi delle due opere       ce Guido Alpa; e subito dopo, per        Sbano è partecipe, talora con non
è Guido Alpa, anche qui autore,          non alimentare trionfalismi vacui,       celata emozione, dei valori in gio-
coinvolto e partecipe, d’una             annota che oggi, dopo altri ottan-       co in quelle ormai lontane storie;
esemplare presentazione che non          tacinque anni, il cammino per una        e che riesce con mirabile capacità
si ritrae di fronte alle responsabili-   autentica “uguaglianza e pari di-        di sintesi a farsi “storico” di tem-
tà dei giudizi storici, e li assume      gnità” della donna è ancora lungi        pi ed eventi che hanno segnato
nettamente. Impossibile equivo-          dall’essere compiuto. Un esempio         profondamente l’Italia. Ed il filo
care. Basta leggere l’incipit: “Il       per tutti: alla Corte Costituzionale     rosso delle sue pagine è ben rico-
“diritto al femminile” è la lunga        in quest’anno 2005 su quindici           noscibile nello studio di far emer-
storia di una deminutio sociale,         giudici uno solo è donna, un’av-         gere, dalla lettura di testi e di do-
poi politica, e in definitiva morale     vocata.                                  cumenti figli del loro tempo il cli-
subita dalle donne nel corso dei         Solidale al disegno intellettuale        ma culturale in cui si gioca la par-
secoli”. Questa storia il libro la       delle “presentazioni” di Guido           tita del “progresso” (la parola
narra attraverso due casi, entram-       Alpa e di Remo Danovi è la “in-          chiave di quegli anni), e si consu-
bi marchigiani: quello delle dieci       troduzione” di Nicola Sbano, che         ma la lotta tra le irriducibili ragio-
maestre che vogliono farsi ricono-       immediatamente segue. Vi sono            ni della uguaglianza come condi-
scere il diritto al voto nelle elezio-   due storie paradigmatiche, en-           zione di libertà, e la resistenza
ni amministrative (siamo nel             trambe marchigiane, che “discen-         dell’omologato, tradizionale, ras-
1906), e quello di una laureata in       dono dalla stessa idea di cittadi-       sicurante ordine stabilito. Certo,
giurisprudenza – Elisa Comani –          nanza, dalla stessa visione dell’u-      fa impressione leggere le motiva-
che intendeva esercitare la profes-      guaglianza dei cittadini, uomini e       zioni delle oggi paleolitiche sen-
sione forense per la quale aveva         donne che siano, e delle libertà         tenze di una Cassazione “contro-
studiato. Tanto le maestre, quanto       positive che ad essi appartengo-         riformista, priva di vocazione al
Elisa Comani si trovano a com-           no”: sono le storie delle dieci          miglioramento della società”.

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AVVOCATURA                                                        A
                                                       LA PREVIDENZA FORENSE

              A
professione forense

    Sbano non teme di “prender posi-        sticci pseudo-storici della televi-    zione del C.N.F. quando ha lan-
    zione”, e la sua vocazione di sto-      sione, e di commenti e critiche        ciato il grande progetto di “storia
    rico, oltre che la sua eccellente       non innocenti di una pubblicistica     dell’avvocatura in Italia”: gli av-
    preparazione culturale, gli dà gli      che ignora sistematicamente il         vocati hanno bisogno di storia per
    strumenti per non ritrarsi dall’ine-    problema dello studio delle fonti e    essere compiutamente se stessi.
    ludibile necessità alla quale ogni      dello scavo archivistico in pro-       La lettura di documenti che altri-
    storico si confronta, di “dare il       fondità. Bombardati da una infor-      menti nessuno andrebbe più a cer-
    giudizio” nel quale propriamente        mazione ipertrofica di difficile di-   care è come un ritorno alla fre-
    il “fare storia” si compendia. E        gestione, gli avvocati italiani cre-   quentazione di tesori nascosti e
    così, all’unisono con Danovi e Al-      dono che per conoscere la storia       benefici. E può capitare così, per
    pa va alla radice stessa della storia   dell’avvocatura basti il ricordo di
                                                                                   esempio, che scopriamo che nel
    dell’avvocatura come “storia di         qualche figura eminente, e qual-
                                                                                   1885 Lodovico Mortara “nell’e-
    comunità”, e dell’apporto dato          che bignamino di memorie in pil-
                                                                                   saminare il principio della separa-
    dall’avvocatura nel progredire del      lole. I tempi oscuri nei quali vi-
    diritto sostanziale e del diritto       viamo come cittadini-avvocati so-      zione dei poteri e il ruolo del po-
    processuale, e dunque della nostra      no fatti per opposizioni gridate,      tere giudiziario, arriva con tutta
    civiltà” e con Marco Severini, ri-      lacerazioni politiche (la politica     coerenza alla conclusione, all’e-
    cordando la gloriosa sconfitta          del diritto!), fughe in avanti e al-   poca semplicemente rivoluziona-
    giudiziale della sentenza Mortara       l’indietro, da cui troppo spesso       ria, ch’era necessario istituire un
    del 1906, può dire che da quella        emerge che in realtà non ci cono-      organo ad hoc per assicurare e ga-
    apparente sconfitta “era una storia     sciamo perché non conosciamo la        rantire l’auto-governo della magi-
    che partiva”.                           nostra vera storia.                    stratura”.
    Siamo tristemente abituati alla su-     Questa è la prova di resistenza        Storia dell’avvocatura: campo
    perficialità e inaffidabilità di pa-    della bontà della primigenia intui-    sterminato. Quanto c’è da fare!

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                                                                                                               A
                                                                                                            problemi

                       In Europa si discute del patto
                                         di quota lite
        A Barcellona si è tenuto un interessante convegno sulle tariffe degli avvocati,
  con particolare riguardo al patto di quota lite. Il diverso regime giuridico di questo
 patto nei vari Stati rende interessante una relazione su quanto è emerso nel convegno.
                                                                                a cura di Veronica Claudia Donella

È interessante riportare una sinte-     il pagamento dei costi processuali        lesioni personali, azioni relative
si delle relazioni, tenute da alcuni    della parte vincitrice, può stipula-      al godimento dell’abitazione, in-
avvocati europei al convegno di         re un’assicurazione che copra i           solvenze, domande giudiziali alla
Barcellona, che possono apparire        costi processuali della soccom-           Corte Europea dei diritti umani;
utili per un confronto con il regi-     benza; questi sono permessi.              e, inoltre, ci sono proposte per
me vigente in Italia.                   Quindi la regola generale nel Re-         eliminare o porre limiti al gratui-
                                        gno Unito è il divieto di contin-         to patrocinio nelle aree delle do-
Situazione nel Regno Unito (re-
                                        gency fee, cioè divieto del patto di      mande giudiziali per responsabi-
latore avv. Paul Derbyshire, Presi-
                                        quota lite con assunzione anche           lità medica e di quelle contro la
dente della Devon and Exeter
                                        delle spese. Ci sono numerose ec-         polizia.
Law Society)                                                                      Al posto del gratuito patrocinio, il
                                        cezioni a questa regola di caratte-
Nel Regno Unito, l’espressione          re generale.                              governo del Regno Unito ha auto-
quota litis non è molto conosciu-       Nelle cause per risarcimento da           rizzato accordi di conditional fee,
ta. Si distingue, invece, tra contin-   lesioni personali dinnanzi all’ap-        chiamati comunemente “accordi
gency fees e conditional fees.          posita autorità, per esempio, non         nessuna vincita nessun onorario”.
Per contingency fees si intendono       c’è una disposizione per il paga-         Solitamente le parti di un contrat-
quegli onorari il cui percepimen-       mento degli onorari ai legali. È          to conditional fee sono il cliente-
to è incerto e che dipendono dal-       possibile, in questi casi, conclu-        attore e il suo avvocato (solicitor
l’avvenimento futuro che il             dere un accordo di contingency            o barrister).
cliente ottenga un risultato favo-      fee con il cliente, perché questi         Non c’è nulla in linea di principio
revole alle sue pretese; l’avvoca-      procedimenti sono considerati             che impedisca ad un convenuto di
to concorda con il cliente di met-      amministrativi, più che giudiziali.       stipulare un contratto con il suo
tere a disposizione mezzi o assi-       Anche l’assistenza ad un cliente          avvocato. Però, poiché è più diffi-
stenza legale per azioni giudizia-      che intraprende una causa per le-         cile ottenere un “successo” quan-
li, in cambio di una quota dei          sioni personali all’estero, potrà es-     do si agisce per un convenuto,
proventi: in questo caso, le spese      sere soggetta ad un accordo di con-       normalmente, l’avvocato concor-
sono assunte interamente a pro-         tingency fee, se tale prassi è per-       da i suoi onorari con il convenuto
prio carico dall’avvocato; essi         messa nel paese straniero, ad esem-       su base oraria.
sono proibiti.                          pio negli Stati Uniti d’America.          Se si perde o si rinuncia alla cau-
Per conditional fees si intendono       Per quanto riguarda invece gli ac-        sa, l’avvocato non addebita al
quegli onorari che l’avvocato “ri-      cordi di conditional fee, le condi-       cliente il suo onorario.
schia”: vale a dire che li percepirà    zioni etiche e finanziarie nel Re-        Quindi il cliente deve farsi cari-
solo se la causa viene vinta. Il        gno Unito hanno fatto sì che al-          co dei costi processuali, di quel-
cliente però si assume il rischio       cuni di essi siano diventati comu-        li per le perizie degli specialisti e
dei costi processuali. Nel caso in      ni. Infatti, nel Regno Unito, negli       di quelli dell’assicurazione che
cui perda, il cliente paga i costi      ultimi 5 anni, il gratuito patroci-       copra le spese processuali di
processuali e, per il caso in cui       nio è stato eliminato da molte            controparte in caso di soccom-
venga giudicato responsabile per        aree del diritto civile: azioni per       benza.

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AVVOCATURA                                                       A
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             A
problemi

   Se la causa viene vinta, l’avvoca-      Consiglio dell’Ordine, che fungo-        za al cliente, e può far passare in
   to può addebitare i suoi normali        no da orientamento.                      primo piano, non il rischio di co-
   onorari, più un onorario per il         Quanto al discusso patto di quota        stui, ma quello assunto personal-
   successo. Successo viene definito       lite, bisogna ricordare che questo       mente dall’avvocato stesso (STS
   normalmente il pagamento di da-         patto era proibito in forma espres-      Tribunale del contenzioso ammi-
   naro all’attore, anche se non rice-     sa nel precedente Statuto Genera-        nistrativo, Sez. VI, del 1° giugno
   ve il 100% della sua richiesta (per     le dell’Avvocatura Spagnola del          2003).
   esempio per suo concorso di re-         1982, ma ora, nel nuovo Statuto          Giova ribadire quindi che il patto
   sponsabilità).                          Generale dell’Avvocatura Spa-            di quota lite ha sempre un limite:
   È importante ribadire che l’onora-      gnola (RD 658/2001) modificato           il cliente dovrà sempre assumersi
   rio per il successo non può essere      per rispettare i principi sulla libe-    le spese della causa, vale a dire, il
   una quota dei proventi della lite       ra concorrenza, la disposizione          cliente si deve sempre assumere il
   (come accade negli USA). L’ono-         che riguarda il patto di quota lite      rischio che comporta il perdere la
   rario per il successo è semplice-       recita: “Si proibisce, in ogni caso,     causa.
   mente un aumento dell’onorario          il patto di quota lite in senso stret-   Situazione spagnola – Madrid
   normale, di regola fissato in base      to, vale a dire l’accordo tra l’av-      (relatrice Carmen Fernandez de
   ad una tariffa oraria, fino al dop-     vocato e il suo cliente, precedente      Bobadilla, Presidente della Com-
   pio dello stesso.                       alla conclusione della causa, in         misio d’Honoraris de l’Illustre Col-
   Nel Regno Unito, all’inizio c’era-      base al quale quest’ultimo si im-        legio de Abogados de Madrid)
   no preoccupazioni che gli avvo-         pegna a compensare l’avvocato            La Prima Disposizione Generale
   cati si trovassero in un conflitto di   solo con una percentuale del risul-      per la determinazione dei Criteri
   interessi col cliente nelle cause       tato della causa.”                       per gli onorari dice espressa-
   con conditional fee; la preoccupa-      Il Codice dell’Avvocatura Catala-        mente che l’avvocato, tenuto
   zione prevalente era che l’avvo-        na ammette il patto di quota lite in     conto delle varie circostanze del
   cato potesse influenzare il suo         senso ampio, cioè quando si pre-         caso, è libero di concordare con
   cliente fino a fargli accettare una     veda che le spese siano a carico         il suo cliente l’entità dei suoi
   transazione irragionevole, al fine      del cliente.                             onorari. Vi è però una disposi-
   di ottenere il suo onorario. In real-   In Catalogna, si considera il patto      zione limitatrice del patto di
   tà, vi sono stati pochi casi di com-    di quota lite come massima mani-         quota lite.
   portamento di questo tipo e la          festazione del principio di libertà      Per comprendere bene la limita-
   maggioranza delle cause vengono         di accordo tra l’avvocato e il           zione del patto di quota lite, bi-
   seguite con lo stesso vigore e la       cliente.                                 sogna iniziare ad analizzare qual
   stessa tenacia di prima.                L’ammissione della liceità di            è la natura del servizio professio-
   Nel campo delle lesioni personali,      questo patto non è stata senza po-       nale dell’avvocato, che è una
   l’opinione generale è che i con-        lemiche, poiché, da una parte, es-       prestazione di servizi e non di
   tratti conditional fee siano stati un   so si adatta alle norme a tutela         opera. Ed è qui che si incontra e
   successo. Hanno favorito l’acces-       della difesa della libera concor-        si comprende la piena giustifica-
   so alla giustizia per coloro che        renza; dall’altra parte, però, se-       zione di tale limitazione. I servi-
   prima ne erano scoraggiati per ti-      condo la giurisprudenza, questo          zi devono essere prestati dall’av-
   more delle spese legali.                patto può trasformare l’avvocato         vocato, indipendentemente dal
   La situazione spagnola – Bar-           in titolare di un contratto d’im-        risultato degli stessi, e la deter-
   cellona (relatore avv. Lluìs Sentis     presa, in cui il suo ruolo di pre-       minazione del compenso non
   Hortet, Membro della Commisio           statore di un servizio, essenziale       può basarsi su un risultato certo e
   d’honoraris de l’Illustre Collegi       per il corretto funzionamento            determinato prima della conclu-
   d’Advocats de Barcelona)                della Giustizia, viene trasformato       sione della lite.
   In Spagna, vige il principio della      nel ruolo di finanziatore esclusi-       La proibizione del patto di quota
   libera pattuizione degli onorari tra    vo del rischio del processo. Il          lite, prevista nell’art. 44-3 dallo
   avvocato e cliente. Se manca un         patto può altresì compromettere          Statuto Generale dell’Avvocatura,
   patto espresso in proposito, si può     l’indipendenza di giudizio del-          va riferita al caso in cui l’avvoca-
   far riferimento ai parametri del        l’avvocato nel prestare consulen-        to, se il risultato sia negativo, non

                                                              12
A
                                                  LA PREVIDENZA FORENSE

percepisca alcuna retribuzione         una lite, in cui il cliente ha un in-   LEGA, Le libere professioni intel-
per la sua opera. Mentre il patto di   teresse, in virtù del quale il clien-   lettuali, Giuffrè, 1974, 651 e 784
quota lite è lecito qualora sia con-   te si obbliga a dare all’avvocato       ASTOLFI, Il patto di quota lite, in
cordato che l’avvocato riceva in       una parte del risultato del proces-     Nuovo Dir., 1978, 230
ogni caso una remunerazione.           so consistente in una somma di          PEZZANO, Onorario, in Enciclo-
Il Tribunale Supremo ha espresso il    danaro o in qualche altro bene.         pedia del diritto, XXX, Milano,
concetto che la proibizione del pat-   Negli USA e in buona parte dei          1980
to salvaguarda la lealtà nella con-    paesi americani, al contrario, e in     SANTORO PASSARELLI, voce
correnza tra professionisti, oltre a   contrasto con la situazione euro-       Professioni intellettuali, in Novis-
garantire l’indipendenza dell’avvo-    pea, sono espressamente permes-         simo Digesto italiano, XIV, Utet.
cato nel suo lavoro, separando gli     si gli onorari fissati in base al ri-   1980, 26
interessi personali dello stesso dal   sultato, con i quali è prevista una     DE STEFANO, voce Patto di
processo. L’acquisizione da parte      percentuale di ciò che si ottiene in    quota lite, in Enciclopedia del di-
dell’avvocato di un interesse eco-     caso di successo, e nulla in caso       ritto, XXXII, 1982, 524
nomico nelle cause che patrocina       di insuccesso.                          CARBONE, Brevi considerazioni
va contro la deontologia professio-    In questi casi, l’avvocato assume a     in tema di patto di quota lite, Giur.
nale (9-11-88 e 16-3-89).              proprio rischio il costo del giudi-     It., 1983, I, 2, 139
La proibizione, tuttavia, non si-      zio però, in caso di successo, con-     CARBONE, Nota minima in te-
gnifica che una parte importante       segue un compenso molto alto.           ma di patto di quota lite, Giur. It.,
degli onorari degli avvocati, non                                              1983, I, 2, 829
si possano fissare in funzione del                                             AGOSTINO, Appunti in tema di
                                       Bibliografia
risultato e siano da percepirsi al                                             patto di quota lite, in Foro Pad.,
                                       Per chi voglia approfondire la
termine del processo, sempre che       questione sul patto di quota lite in    1984, I, 481
ce ne sia una parte, anche se mol-     Italia questa è la bibliografia es-     CAPAGLI, Patto di quota lite sti-
to esigua, che remuneri il lavoro      senziale degli anni recenti:            pulato tra lavoratore e legale at-
professionale da realizzare.           In dottrina:                            traverso il sindacato, in Gius.
Quindi, non si avrà il patto di        PIOLA, voce Patto di quota-lite,        Civ., 1984, I, 2313
quota lite quando si contempli il      in Nuovo dig. It., IX, Torino,          CORBO, L’autonomia contrattuale
pagamento effettivo di una som-        1939, 599                               e il patto di quota-lite: eccezionali-
ma che copra, come minimo, i co-       MOSSA, Il palmario dell’avvoca-         tà della norma ed inapplicabilità ai
sti della prestazione del servizio     to, in Riv. Dir. Comm., 1940, II,       consulenti tecnici di parte, nota a
giuridico concordato per l’ipotesi     472                                     commento di Trib. Mi. 7 ottobre
in cui il risultato sia completa-      MUSATTI, Quota e alea della li-         1982, in Giur. Merito, 1984, 333
mente negativo.                        te, Foro It., 1952, I, 471              NOBILE, Cenni in tema di patto
In Francia, il patto di quota lite è   ROMANO-PAVONI, Pactum de                di quota lite e autonomia sindaca-
permesso ai sensi della legge del      quota litis e principi riguardanti la   le, in Dir. Giur., 1984, 1021
10 luglio 1991, però solamente         libera professione nell’ordina-         SCALFI, Accorato appello al sen-
come complemento della retribu-        mento vigente, osservazioni a           so della dignità professionale e al-
zione.                                 Cass. Civ. 5 luglio 1951, in Temi,      la difesa del cliente dal consulen-
                                       1952, 220                               te rapace, in Resp. Civ. Prev.,
In Germania non esiste proibi-                                                 1984, 398
                                       CATTANEO, La responsabilità
zione legale a proposito.                                                      DANOVI, Patto di quota lite, ces-
                                       del professionista, Milano, 1958,
Il Codice deontologico del             209                                     sione di diritti litigiosi e pluralità
CCBE dispone all’art. 32 che           BRUSCA, Palmario e patto di             di soggetti interessati, Resp. Civ.
l’avvocato non possa fissare i suoi    quota lite, in Dir. It., 1959, 369      Prev., 1985, 1
onorari in funzione di un patto di     MAGRONE, Patto di quota lite,           DANOVI, Legato di quota lite in
quota lite, affermando che detto       in Enc. Dir., V, Milano, 1960, 521      Gius. Civ.,1985, I, 3184
patto è un accordo tra l’avvocato      MUSATTI, Patto di quota lite, in        DANOVI, Saggi sulla deontolo-
e il suo cliente, sottoscritto prima   Novissimo Digesto Italiano, XII,        gia e professione forense, Milano,
della conclusione definitiva di        Torino, 1965, 727                       1987, 238

                                                          13
AVVOCATURA                                                       A
                                                      LA PREVIDENZA FORENSE

             A
problemi

   GIACOBBE, voce Professioni in-           tonomia negoziale, tariffe e rego-    in Rass. Giur. Cod. civ. 1994 sub
   tellettuali, in Enciclopedia del di-     le di concorrenza, in Riv. Notaria-   art. 2235
   ritto, XXXVI, Giuffrè, 1987,             to, 2001, I, 85                       Cass. Civ. 10 aprile 1981 n. 2333,
   1080                                     DANOVI, Corso di ordinamento          in Rass. Giur. Cod. civ. 1994 sub
   IBBA, ed altri, Le professioni in-       forense e deontologia, Giuffrè,       art. 2235
   tellettuali, in Giur. Sist. di diritto   2003, 206                             Trib. Milano 9 dicembre 1982, in
   civile e commerciale, diretta da         DANOVI, Commentario del co-           Giur. It. 1984, I, 2, 677
   Bigiavi, Torino, 1987, 197               dice deontologico forense, Giuf-      Trib. Milano 7 ottobre 1982, in
   VITTORIA, Il premio per la vit-          frè, 2004, 680                        Giur. Merito 1984, 333
   toria e i patti “mascherati” di quo-     In giurisprudenza:                    Pret. Monza 17 dicembre 1983, in
   ta lite, Dir. Giur., 1988, 718           Cass. Civ. 26 marzo 1953 n. 788,      Gius. Civ. 1984, I, 2313
   VITTORIA, Patto di quota lite,           in Giur. It. 1953, I, 1, 657          Cass. Civ. 16 aprile 1984 n. 2455,
   Contratto e Impresa, 1989, 1101          Cass. Civ. 19 luglio 1954 n. 2570,    in Gius. Civ. 1985, I, 3183
   RICCIARDI, Lineamenti dell’or-           in Foro it. 1955, I, 1682             Appello Milano 10 aprile 1984, in
   dinamento professionale forense,         Cass. Civ. 6 ottobre 1954 n. 3311,    Resp. Civ. prev. 1984, 398
   Giuffrè, 1990, 499 e ss.                 in Mass. Foro it. 1954, 662           Cass. Civ. 4 dicembre 1985 n.
   MISCIONI, in Commentario                 App. Firenze 16 settembre 1955,       6073, in Rass. Giur. Cod. civ.
   Cendon, 1991, sub articolo 2233          in Rep. Gius. Civ. 1955, voce Av-     1994 sub art. 2235
   c.c., 728                                vocato e procuratore, 6               Cass. Civ. 18 giugno 1986 n.
   GIANNITI, Principi di deontolo-          Cass. Civ. 3 maggio 1958 n. 1457,     4078, in Foro it. 1986, I, 2447
   gia forense, Cedam, 1992, 216 e ss.      in Gius. Civ. 1958, I, 798            Trib. Napoli 26 settembre 1988,
   AMATO, Deontologia dell’avvo-            Cass. Civ. 15 ottobre 1959, n.        in Dir. Giur. 1988, 718
   cato e difesa del diritto, in Archi-     2874, in Mass. Foro it. 1959, 539     Cons. naz. for. 8 febbraio 1994, n.
   vio giuridico F. Serafini, 1994, 97      Cons. naz. forense 7 novembre         5 in Rass. For. 1994, 285
   DE TILLA, La professione di av-          1968, in Rass. For. 1969, 492         Cass. Civ. Sez. Un. 14 novembre
   vocato, Giuffrè, 1994, 479               Cons. naz. forense 13 novembre        1996, n. 9971
   PERULLI, Il lavoro autonomo, in          1971, in Rass. For., 1973, 266        Cass. Civ. 19 novembre 1997 n.
   Trattato Cicu – Messineo, 1996,          Cons. naz. forense 31 maggio          11485, in Gius. Civ. 1998, 3207
   684                                      1974, in Rass. For. 1976, 431         Cons. naz. for. 10 dicembre 1998
   GASBARRI, Brevi considerazio-            Cons. naz. forense 28 giugno          n. 192 in Rass. For. 1999, 430
   ni sui fondamenti del divieto di         1975, in Rass. For. 1977, 590         Cons. naz. for. 23 dicembre 1998
   “patto di quota lite”, Gius. Civ.,       Cass. Civ. 13 maggio 1976 n.          n. 221 in Rass. For. 1999, 617
   1998, I, 3207                            1701, in Gius. Civ. 1976, I, 1658     Cass. Civ., Sez. Un., 21 dicembre
   ERMINI, Il divieto di patto di           Cass. Civ. 20 gennaio 1976 n.         1999 n. 919, in Rass. Giu. Cod.
   quota lite e l’estensione alla cate-     167, in Giur. It. 1977, I, 1, 938     Civ., Giuffrè, 2001 sub art. 2235
   goria dei “patrocinatori”, Giur.         Cass. Civ. 27 febbraio 1979 n.        Cons. naz. for. 23 novembre 2000
   It.,1999, 1839                           1286, in Foro it. Rep., 1979, voce    n. 180 in Rass. For. 2001, 421
   MUSOLINO, Il contratto d’opera           Avvocato, 185                         Cons. naz. for. 13 dicembre 2000
   professionale, Giuffrè, 1999, 222        Cons. naz. Forense 24 maggio          n. 253 in Rass. For. 2001, 705
   MUSOLINO, Il compenso della              1979, in Rass. For. 1983, 299         Cons. naz. for. 17 novembre 2001
   prestazione professionale fra au-        Cass. Civ. 21 luglio 1980 n. 4777,    n. 236 in Rass. For. 2002, 308

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LA PREVIDENZA FORENSE
GIURISPRUDENZA FORENSE

L’avvocato e la fisarmonica
(ovvero della dignità della professione)
    a cura di Remo Danovi

    CORTE D’APPELLO DI BORDEAUX                                     Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergerac
    Sezione I, 3 giugno 2003, n. 6732                               ha presentato osservazioni verbali all’udienza.
    Pres. Braud (Valérie F. c. Conseil de l’Ordre des
    avocats du Barreau de Bergerac)                                        RICHIESTE E MEZZI DELLE PARTI
                                                                    L’avv. Valérie F., sollecitando l’annullamento della
    Avvocato - Dovere di dignità - Vita privata - Ma-               decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
    nifestazioni musicali per la strada.                            di Bergerac del 13 novembre 2002, ha concluso in
    L’esercizio della professione di avvocato non con-              principalità per l’annullamento della sanzione e
    sente alcuna attività pubblica o privata che possa              subordinatamente per una riduzione della pena…
    violare il dovere di dignità. Tale principio impedi-            Nel merito l’avv. Valérie F. sostiene che l’addebito
    sce a colui che voglia esercitare la professione di             disciplinare di cui è accusata non è fondato:
    sollecitare la generosità del pubblico, suonando per            – perché i concerti di musica ai quali ella ha parte-
    le strade o nelle piazze dei mercati.                             cipato devono essere considerati come concerti
    Tuttavia, per poter sanzionare tale comportamento,                gratuiti in quanto non era richiesta al pubblico di
    occorre che esteriormente e oggettivamente vi sia-                passaggio alcuna partecipazione;
    no segni che richiamino la doppia qualità privata e             – perché un’attività musicale nella via pubblica,
    professionale del concertista-avvocato.                           anche nell’ipotesi in cui essa dia luogo a elargi-
                                                                      zioni di denaro spontanee, che sono in realtà ma-
               I FATTI E LA PROCEDURA                                 nifestazioni di riconoscenza, non può essere assi-
    L’avv. Valérie F., avvocato presso il Consiglio del-              milata a mendicità o a mancanza all’onore, alla
    l’Ordine di Bergerac (Dordogne) ha suonato la fi-                 dignità e buoni costumi, poiché si tratta di un’at-
    sarmonica il 29 ottobre 2000 nel mercato d’Issigeac               tività non vietata dalla legge, di carattere artisti-
    (Dordogne), nel corso del 2001 nella piazza pubbli-               co, senza rapporto con il mestiere di avvocato e
    ca di Montpazier (Dordogne) e il 1° dicembre 2001                 svolta esclusivamente nell’ambito della vita pri-
    nel mercato Grands Hommes a Bordeaux (Giron-                      vata;
    de), mentre era posta a terra una custodia di violino           – perché il Consiglio dell’Ordine non può sanzio-
    nella quale il pubblico poteva depositare denaro.                 nare atti della vita privata senza violare le dispo-
    Incolpata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati                sizioni degli articoli 8 e 10 della Commissione
    di Bergerac per avere partecipato a manifestazioni                europea dei diritti dell’uomo, dal momento che
    musicali nella via pubblica sollecitando la genero-               nessun testo di diritto positivo fa divieto agli av-
    sità dei passanti, il Consiglio dell’Ordine con deci-             vocati di esercitare un’attività professionale di
    sione nel 13 novembre 2002 ha pronunciato la san-                 artista di strada e i commi 3, 4 e 5 dell’art. 17
    zione della sospensione di sei mesi (di cui due con               della legge 31 dicembre 1971 non prevedono in
    la condizionale).                                                 modo sufficientemente chiaro e preciso la re-
    Il 27 novembre 2002 l’avv. Valérie F. ha regolar-                 pressione dei comportamenti che sono stati ad-
    mente presentato ricorso avverso questa decisione.                debitati.
    L’avv. Valérie F. ha concluso in due tempi, il Pro-             Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello
    curatore generale una volta sola. Il Presidente del             di Bordeaux ha concluso per la ricevibilità del ri-

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