LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE - Comitato dei Delegati 19 settembre 2008 - Fondazione Forense ...
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LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE Comitato dei Delegati 19 settembre 2008
LA CASSA FORENSE ¾ La Cassa di Previdenza Forense è stata trasformata in ente con personalità giuridica di diritto privato con d. lgs. N. 509 del 1994 ¾ La Cassa gestisce la previdenza e l’assistenza degli avvocati iscritti ¾ Il finanziamento dei trattamenti previdenziali avviene attraverso la contribuzione versata dagli iscritti e i rendimenti ottenuti dagli impieghi patrimoniali senza interventi di natura pubblica
VERSO LA RIFORMA…… ¾ Anno 2002: il Rapporto CERP evidenzia una situazione di instabilità strutturale ¾ Anno 2006: la Cassa vara la “mini riforma“ che non produce gli effetti finanziari previsti a causa di una approvazione ministeriale solo parziale
SITUAZIONE DEMOGRAFICA ¾ Il sistema previdenziale forense ha consolidato nel tempo un favorevole rapporto tra attivi e pensionati. ¾ Nel 1980 erano iscritti circa 30.000 avvocati ed erano erogate circa 10.000 pensioni; oggi sono iscritti alla Cassa circa 130.000 avvocati a fronte di circa 24.000 trattamenti previdenziali. ¾ Il rapporto tra attivi e pensionati è passato da tre attivi per ogni pensionato del 1980 all’attuale di oltre cinque contribuenti per ogni pensionato.
SITUAZIONE DEMOGRAFICA ¾ Il sistema previdenziale forense ha mostrato nel tempo gli effetti di un processo di graduale femminilizzazione della professione ¾ Nel 1980 le donne rappresentavano solo il 7% degli iscritti alla Cassa; oggi risultano iscritte alla Cassa circa 52.000 professioniste pari al 40% di tutti gli iscritti.
EVOLUZIONE AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Uomini Donne
SITUAZIONE ECONOMICA ¾ Il favorevole rapporto tra iscritti e pensionati osservato negli ultimi decenni ha comportato entrate contributive superiori alle uscite per prestazioni determinando accantonamenti patrimoniali di non trascurabile entità
LIVELLO DI FINANZIAMENTO DELLA PENSIONE ¾ Nell’ambito delle regole di determinazione dei contributi e delle pensioni di cassa forense sono rilevabili forti elementi di generosità non assimilabili alla solidarietà infracategoriale ¾ A livello individuale l’iscritto alla Cassa riesce a finanziare, con la propria contribuzione soggettiva e integrativa, solo una parte dell’intero trattamento erogato a lui e all’eventuale nucleo familiare superstite ¾ Si è stimato che, in media, il montante dei contributi versati durante l’intera vita lavorativa “copre” circa il 50% del valore capitale del trattamento pensionistico
LIVELLO DI FINANZIAMENTO DELLA PENSIONE IPOTESI: ¾ Anno pensionamento: 2008; ¾ Età al pensionamento: 65 anni; ¾ Anzianità al pensionamento: 35 anni; ¾ Tavole di sopravvivenza: Istat 2004; ¾ Tasso medio annuo di rendimento reale: 2% Valore Reddito Pensione Montante Grado di Tipologia iscritto capitale medio annua contributi copertura pensione Reddito minimo € 12.900 € 10.160 € 89.934 € 182.882 49,2% Reddito metà tetto € 42.625 € 25.500 € 237.760 € 459.011 51,8% Reddito al tetto € 85.250 € 45.398 € 449.379 € 817.175 55,0% Reddito= €150.000 € 150.000 € 45.398 € 590.589 € 817.175 72,3% Reddito= €250.000 € 250.000 € 45.398 € 808.672 € 817.175 99,0%
I REDDITI DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA REDDITO N° FASCIA DI REDDITO % MEDIO DICHIARAZIONI € 0 - Tetto € 23.171 112.035 87% Superiori Tetto - € 150.000 € 108.668 9.485 7% al tetto € 150.000 - € 250.000 € 189.766 3.835 3% € 250.000 - € 500.000 € 345.270 2.242 2% 13% > € 500.000 € 1.061.150 1.115 1% Totale € 49.039 128.712 100%
COSA SI PREVEDE PER IL FUTURO ... ¾ Peggioramento del rapporto tra attivi e pensionati a causa di una riduzione futura del numero di nuovi avvocati: le previsioni indicano che nel 2040 il rapporto tra attivi e pensionati sarà vicino all’unità 2008 2040
... COSA SI PREVEDE PER IL FUTURO ¾ Progressivo aumento della speranza di vita. Oggi la speranza di vita di un 65enne è di circa 17 anni per gli uomini e di 21 anni per le donne; nel 2040 sarà di circa 20 anni per gli uomini e 25 anni per le donne “ancora “ancora “ancora 20 “ancora 17 anni!” 21 anni!” anni !!!!!” 25 anni!!!!!” 2008 2040
COSA DICONO I CONTI ¾ Le proiezioni attuariali indicano un peggioramento degli equilibri economico – finanziari della cassa ¾ Il saldo tra contributi e pensioni diventa negativo nell’anno 2029 ¾ Il saldo tra entrate (da contributi e finanziarie) e uscite diventa negativo nel 2032 ¾ Il patrimonio si esaurisce nel corso dell’anno 2044 2008 2032 2045
COSA DICONO I CONTI 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 Entrate Uscite
COSA CI IMPONE LA NORMATIVA ¾ Stabilità finanziaria di lungo periodo pari ad almeno trenta anni (comma 763 Finanziaria 2007) ¾ Interventi normativi su contributi e pensioni finalizzati al riequilibrio della gestione ¾ Rigidi controlli ministeriali sulle ipotesi demografiche ed economiche per valutare gli equilibri previdenziali futuri e previsioni attuariali per almeno cinquanta anni (D.M. 29.11.2007)
NECESSITA’ DI UNA RIFORMA LE PREVISIONI IL VINCOLO ATTUARIALI INDICANO NORMATIVO UNO SQUILIBRIO IMPONE UNA TRA CONTRIBUTI E STABILITA’ FINANZIARIA PRESTAZIONI A PARTIRE DI ALMENO DAL 2029 TRENTA ANNI RICERCA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI MEDIANTE PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI
OBIETTIVI DELLA RIFORMA Creazione di un sistema previdenziale EFFICIENTE secondo i più moderni principi individuati a livello europeo Ricerca di una stabilità Salvaguardia del finanziaria di livello di adeguatezza lungo periodo delle prestazioni
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA CHE TIPO DI FINANZIAMENTO: CAPITALIZZAZIONE O RIPARTIZIONE? ¾ CAPITALIZZAZIONE: prevede che i contributi versati dagli iscritti vengano accantonati e investiti fino al momento del pensionamento quando il capitale e gli interessi verranno restituiti sotto forma di rendita ¾ RIPARTIZIONE: prevede che i contributi versati annualmente dagli iscritti vengano utilizzati per pagare le prestazioni vigenti, realizzando così quello che si definisce un patto intergenerazionale Si è scelto di permanere nel sistema a RIPARTIZIONE per l’impossibilità di costituire gli accantonamenti necessari per il finanziamento del sistema a capitalizzazione
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA QUALE METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE: CONTRIBUTIVO O RETRIBUTIVO? ¾ CONTRIBUTIVO: prevede che l’importo della pensione sia determinato trasformando in rendita vitalizia il montante finanziario dei contributi versati durante la vita lavorativa. ¾ RETRIBUTIVO: prevede che l’importo della pensione sia determinato come una percentuale della media dei redditi dichiarati dall’iscritto Si è scelto di permanere nel criterio RETRIBUTIVO per salvaguardare l’adeguatezza delle prestazioni e mantenere congrui livelli di solidarietà
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA CONFRONTO TRA RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO IPOTESI: ¾ Anno di iscrizione alla Cassa: 2008; ¾ Età all’iscrizione alla Cassa: 31 ¾ Anno di pensionamento: 2042 ¾ Età al pensionamento: 65 anni; ¾ Anzianità al pensionamento: 35 anni; ¾ Aliquota contributiva 12% del reddito Irpef Reddito Pensione Pensione Riduzione Tipologia iscritto Irpef retributiva contributiva % Reddito minimo € 8.000 € 10.160 € 3.258 67,9% Reddito metà tetto € 42.625 € 26.027 € 12.917 50,4% Reddito al tetto € 85.250 € 45.525 € 25.833 43,3% Valori espressi in moneta dell’anno 2008
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA CONFRONTO TRA RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO PENSIONE CONTRIBUTIVA = PENSIONE RETRIBUTIVA AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 12% 24%
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA ESISTONO LE RISORSE? REDDITO MEDIO IRPEF CLASSE DI ETA‘ MASCHI FEMMINE TOTALE minore di 40 € 33.341 € 19.336 € 25.885 40 - 44 € 62.039 € 30.784 € 49.208 45 - 49 € 78.536 € 39.719 € 65.727 50 - 59 € 97.371 € 53.169 € 87.914 60 - 69 € 105.606 € 55.407 € 101.443 >= 70 anni € 60.662 € 33.860 € 59.419 TOTALE € 63.849 € 26.464 € 49.213
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA SU QUALI LEVE INTERVENIRE: CONTRIBUTI O PRESTAZIONI? ¾ CONTRIBUTI: intervenire solo dal lato dei contributi avrebbe comportato rilevanti sacrifici economici per la categoria in particolare per le fasce più deboli ¾ PRESTAZIONI: intervenire solo dal lato delle prestazioni avrebbe comportato una forte riduzione del livello di copertura previdenziale offerta dal sistema Si è scelto di operare su entrambi i fronti con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati in termini di stabilità finanziaria combinando la minore riduzione possibile delle prestazioni con il minore aumento possibile dei contributi avendo presente il principio del pro rata e ove non applicabile il principio di gradualità
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA SU QUALI LEVE INTERVENIRE Leve delle prestazioni Leve dei contributi •Contributo soggettivo •Età anagrafica entro il tetto •Anzianità contributiva •Contributo soggettivo •Periodo di riferimento oltre il tetto •Aliquota di rendimento •Contributo integrativo •Pensione minima •Contributi minimi
INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA ¾ I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione Anno di Anzianità Età minima pensionamento minima 2012 - 2016 66 31 2017 - 2021 67 32 2022 - 2024 68 33 2025 -2026 69 34 2027 35 70
INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA ¾ Erogazione anticipata della pensione di vecchiaia a 65 anni di età previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo rispetto al requisito minimo di età fermo restando il requisito minimo di anzianità ¾ In presenza di almeno quaranta anni di anzianità di iscrizione non è prevista alcuna riduzione dell’importo di pensione
INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI ANZIANITA’ ¾ I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione Anno di Età Anzianità pensionamento minima minima 2012 - 2013 58 36 2014 - 2015 59 37 2016 - 2017 60 38 2018 -2019 61 39 2020 62 40
INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI ¾ Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione Coefficienti Nuovi Scaglione di reddito vigenti coefficienti € 0 - € 42.550 1,75% 1,50% € 42.550 - € 64.000 1,50% 1,50% € 64.000 - € 74.500 1,30% 1,20% € 74.500 - € 85.250 1,15% 1,20%
INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTI DI PENSIONE ¾ Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia Anno decorrenza Decorrenza supplemento pensione 2012 - 2016 Dopo quattro anni dal pensionamento 2017 - 2021 Dopo tre anni dal pensionamento 2022 - 2024 Dopo due anni dal pensionamento 2025 -2026 Dopo un anno dal pensionamento 2027 Nessun supplemento
INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI INABILITA’ E DI INVALIDITA’ ¾ Riduzione del requisito minimo per accedere ai trattamenti di invalidità e di inabilità da dieci a cinque anni di anzianità di iscrizione alla cassa
INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE MINIMA ¾ Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l’istituto della pensione minima viene sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo previsto esclusivamente per i soggetti con reddito complessivo non superiore al triplo della pensione minima dell’anno ¾ Per le altre pensioni (invalidità, indirette…. ), dove è più elevato il grado di solidarietà, continua a valere l’istituto della pensione minima
INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTO SOGGETTIVO ¾ L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell’iscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto ¾ L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia iscritti agli albi, dall’anno successivo alla maturazione del supplemento passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto
INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTO INTEGRATIVO ¾ L’aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva. ¾ Tale aumento è indispensabile per recuperare le risorse finalizzate a finanziare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema previdenziale forense e limitare il peso del cosiddetto debito pregresso.
INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTI MINIMI ¾ Graduale aumento della contribuzione minima soggettiva e integrativa Contributo Contributo Anno minimo minimo soggettivo integrativo 2009 € 1.310,00 € 395,00 2010 € 2.100,00 € 550,00 2011 € 2.400,00 € 650,00 Inflazione 2012 Aumentati in base all’inflazione
INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI ¾ Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà ¾ Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo. Resta l’obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente
LA PENSIONE MODULARE QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE FORENSE - SINTESI DEL SISTEMA INTRODOTTO DAL NUOVO REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI (artt. 3 e 6) E DA QUELLO DEI CONTRIBUTI (artt. 3, 4, 15 g-h, 26 commi 3° e 7°) CARATTERISTICHE TECNICHE ATTUAZIONE 1 contributo obbligatorio dell'1% del reddito IRPEF esplicitato nel modello 5 e volontario con 9 punti percentuali a disposizione 2 le aliquote, obbligatoria e volontarie, seguono un regime speciale: 1 - sono dichiarate annualmente 2 - sono pagate solo a dicembre in unica soluzione 3 - non è prevista alcuna sanzione se non può essere effettuato il pagamento del contributo volontario 3 garanzia di un rendimento minimo dell'1,5% * il 10% del contributo versato va acostituire la riserva del fondi di garanzia individuale 4 rivalutazione 4,05% del montante contributi * il 90% del contributo versato va a costituire il "montante" a base del calcolo della quota 5 garanzia dei versamenti effettuati La Cassa garantisce i versamenti dell'iscritto 6 impiego dei versamenti senza alcun onere per l'iscritto Gli investimenti risultano dal bilancio della Cassa 7 trasparenza nella gestione della posizione individuale La posizione personale risulta dagli estratti conto 8 i coefficienti di trasformazione della rendita, per i primi 5 anni della gestione sono quelli indicati dalla legge 335/1995; poi quelli per età, secondo le risultanze attuariali dei bilanci tecnici EFFETTI POSITIVI PER L'ISCRITTO I° Permette a ciascun iscritto di realizzare una pensione compatibile con le proprie aspettative, programmandola lungo l'arco della intera vita lavorativa II° Consente di beneficiare immediatamente, anno per anno, delle deduzioni fiscali previste dall'art. 1, comma 1°, lettera e) TUIR III° La quota modulare della pensione è protetta dalle eventuali oscillazioni in pejus del sistema imposte per la sua sostenibilità ex lege EFFETTI POSITIVI PER IL SISTEMA FORENSE DIVENTA UN SISTEMA "MISTO" I) si arricchisce di una nuova quota di pensione II) la quota modulare si aggiunge a quella di base III) la prestazione cui ha diritto l'iscritto è unitaria, e si compone di:
PENSIONE MODULARE QUOTA BASE QUOTA MODULARE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 1 contribuzione obbligatoria contribuzione mista 2 contributo soggettivo 13% contributo soggettivo 1% 3 contributo integrativo 4% contributo volontario dall'1% al 9% del reddito 4 calcolo di tipo retributivo calcolo di tipo contributivo 5 incrementi in funzione di: incrementi in funzione di: entità della media reddiduale IRPEF entità del versamento continuità del versamento anni di effettiva iscrizione e contribuzione anni di contribuzione rendimenti realizzati età del pensionamento età del pensionamento 6 Maturazione del diritto a pensione ex art. 2, co. 1°, del Reg.Prest. come nella pensione base a 70 anni, con 35 annualità di iscrizione e contribuzione Facoltà di conseguire la pensione a 65 anni ex art. 2, co. 2° 7 liquidazione della pensione contestuale alla pensone base 8 reversibilità ai superstiti come nella pensione base 9 restituzione dei contributi col metodo contributivo 10 modalità della gestione e spese della stessa diretta della Cassa 11 compatibilità con la previdenza complementare pura per legge
PENSIONE MODULARE ASPETTI FISCALI QUOTA BASE PENSIONE MODULARE I contributo deducibile contributi tutti deducibili ex art. 10.1 lett.e) TUIR ex art. 10.1 lett.e) TUIR II tassazione della rendita pensionistica come nella pensione base per scaglioni di reddito OBIETTIVI OBIETTIVI 1 passare dal sistema E T T passare dal sistema E T T a quello E - Ts - T a quello E - Ts - T 2 ridurre la tassazione della rendita immobiliare ridurre la tassazione dei rendimenti dal 12,50% all'11%, come nella complementare pura 3 ridurre la tassazione della rendita pensionistica fino al 9%, con la gradualità della complementare pura 4 target del sistema fiscale E-E-T E-ET
PENSIONE MODULARE ESEMPIO DI PENSIONE MODULARE IPOTESI: ¾ Anno inizio versamenti: 2009; ¾ Anno pensionamento: 2044; ¾ Età al pensionamento: 70 anni; ¾ Reddito medio: € 40.000; ¾ Tasso medio annuo di rendimento reale del patrimonio: 2% Contributi al Importo Aliquota Montante Contributi netto delle annuo contributiva contributi versati agevolazioni pensione annua rivalutati fiscali modulare 1% € 14.000 € 8.680 € 19.270 € 1.460 5% € 70.000 € 43.400 € 96.350 € 7.290 10% € 140.000 € 86.800 € 192.700 € 14.580
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