LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE - Comitato dei Delegati 19 settembre 2008 - Fondazione Forense ...

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LA RIFORMA DELLA
PREVIDENZA FORENSE

Comitato dei Delegati 19 settembre 2008
LA CASSA FORENSE

¾   La Cassa di Previdenza Forense è stata
    trasformata in ente con personalità giuridica di
    diritto privato con d. lgs. N. 509 del 1994

¾   La Cassa gestisce la previdenza e l’assistenza degli
    avvocati iscritti

¾   Il finanziamento dei trattamenti previdenziali
    avviene attraverso la contribuzione versata dagli
    iscritti e i rendimenti ottenuti dagli impieghi
    patrimoniali senza interventi di natura pubblica
VERSO LA RIFORMA……

¾   Anno 2002: il Rapporto CERP evidenzia una
     situazione di instabilità strutturale

¾   Anno 2006: la Cassa vara la “mini riforma“ che
    non produce gli effetti finanziari previsti a causa
    di una approvazione ministeriale solo parziale
SITUAZIONE DEMOGRAFICA
¾ Il    sistema    previdenziale forense  ha
consolidato nel tempo un favorevole rapporto
tra attivi e pensionati.

¾ Nel 1980 erano iscritti circa 30.000 avvocati
ed erano erogate circa 10.000 pensioni; oggi
sono iscritti alla Cassa circa 130.000 avvocati a
fronte di circa 24.000 trattamenti previdenziali.

¾ Il rapporto tra attivi e pensionati è passato da
tre attivi per ogni pensionato del 1980
all’attuale di oltre cinque contribuenti per ogni
pensionato.
SITUAZIONE DEMOGRAFICA

¾ Il sistema previdenziale forense ha mostrato
nel tempo gli effetti di un processo di graduale
femminilizzazione della professione

¾ Nel 1980 le donne rappresentavano solo il
7% degli iscritti alla Cassa; oggi risultano
iscritte alla Cassa circa 52.000 professioniste
pari al 40% di tutti gli iscritti.
EVOLUZIONE AVVOCATI
                    ISCRITTI ALLA CASSA
140.000

120.000

100.000

 80.000

 60.000

 40.000

 20.000

      -
          1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
                               Uomini              Donne
SITUAZIONE ECONOMICA

¾   Il favorevole rapporto tra iscritti e pensionati
    osservato negli ultimi decenni ha comportato
    entrate contributive superiori alle uscite per
    prestazioni determinando         accantonamenti
    patrimoniali di non trascurabile entità
LIVELLO DI FINANZIAMENTO
                   DELLA PENSIONE
¾   Nell’ambito delle regole di determinazione dei contributi
    e delle pensioni di cassa forense sono rilevabili forti
    elementi di generosità non assimilabili alla solidarietà
    infracategoriale

¾   A livello individuale l’iscritto alla Cassa riesce a
    finanziare, con la propria contribuzione soggettiva e
    integrativa, solo una parte dell’intero trattamento
    erogato a lui e all’eventuale nucleo familiare superstite

¾   Si è stimato che, in media, il montante dei contributi
    versati durante l’intera vita lavorativa “copre” circa il
    50% del valore capitale del trattamento pensionistico
LIVELLO DI FINANZIAMENTO
                 DELLA PENSIONE
 IPOTESI:
    ¾   Anno pensionamento: 2008;
    ¾   Età al pensionamento: 65 anni;
    ¾   Anzianità al pensionamento: 35 anni;
    ¾   Tavole di sopravvivenza: Istat 2004;
    ¾   Tasso medio annuo di rendimento reale: 2%

                                                           Valore
                      Reddito     Pensione   Montante                  Grado di
 Tipologia iscritto                                       capitale
                       medio       annua     contributi               copertura
                                                          pensione
 Reddito minimo        € 12.900   € 10.160    € 89.934    € 182.882      49,2%
Reddito metà tetto     € 42.625   € 25.500   € 237.760    € 459.011      51,8%
 Reddito al tetto      € 85.250   € 45.398   € 449.379    € 817.175      55,0%
Reddito= €150.000     € 150.000   € 45.398   € 590.589    € 817.175      72,3%
Reddito= €250.000     € 250.000   € 45.398   € 808.672    € 817.175      99,0%
I REDDITI DEGLI AVVOCATI
                   ISCRITTI ALLA CASSA

                         REDDITO            N°
FASCIA DI REDDITO                                      %
                          MEDIO       DICHIARAZIONI

     € 0 - Tetto         € 23.171        112.035      87%
                                                             Superiori
  Tetto - € 150.000     € 108.668         9.485       7%
                                                              al tetto
€ 150.000 - € 250.000   € 189.766         3.835       3%
€ 250.000 - € 500.000   € 345.270         2.242       2%       13%
    > € 500.000         € 1.061.150       1.115       1%
       Totale            € 49.039        128.712      100%
COSA SI PREVEDE PER IL
                    FUTURO ...
¾   Peggioramento del rapporto tra attivi e
    pensionati a causa di una riduzione futura del
    numero di nuovi avvocati: le previsioni indicano
    che nel 2040 il rapporto tra attivi e pensionati
    sarà vicino all’unità

            2008                       2040
... COSA SI PREVEDE PER IL
            FUTURO
¾   Progressivo aumento della speranza di vita. Oggi la
    speranza di vita di un 65enne è di circa 17 anni per
    gli uomini e di 21 anni per le donne; nel 2040 sarà di
    circa 20 anni per gli uomini e 25 anni per le donne
         “ancora     “ancora         “ancora 20     “ancora
        17 anni!”   21 anni!”         anni !!!!!”     25
                                                    anni!!!!!”

         2008                           2040
COSA DICONO I CONTI
¾   Le proiezioni attuariali indicano un peggioramento degli
    equilibri economico – finanziari della cassa
¾   Il saldo tra contributi e pensioni diventa negativo nell’anno
    2029
¾   Il saldo tra entrate (da contributi e finanziarie) e uscite
    diventa negativo nel 2032
¾   Il patrimonio si esaurisce nel corso dell’anno 2044

    2008                    2032                      2045
COSA DICONO I CONTI
6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

       0
            2007   2012   2017        2022   2027     2032   2037   2042

                                 Entrate     Uscite
COSA CI IMPONE LA
                     NORMATIVA

¾ Stabilità finanziaria di lungo periodo pari ad almeno trenta
   anni (comma 763 Finanziaria 2007)

¾ Interventi normativi su contributi e pensioni finalizzati al
   riequilibrio della gestione

¾ Rigidi controlli ministeriali sulle ipotesi demografiche ed
  economiche per valutare gli equilibri previdenziali futuri e
  previsioni attuariali per almeno cinquanta anni (D.M.
  29.11.2007)
NECESSITA’ DI UNA RIFORMA

    LE PREVISIONI             IL VINCOLO
 ATTUARIALI INDICANO          NORMATIVO
   UNO SQUILIBRIO            IMPONE UNA
  TRA CONTRIBUTI E      STABILITA’ FINANZIARIA
PRESTAZIONI A PARTIRE         DI ALMENO
       DAL 2029              TRENTA ANNI

   RICERCA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI
  MEDIANTE PROVVEDIMENTI DI MODIFICA
   ALLE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEI
      CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI
OBIETTIVI DELLA RIFORMA

  Creazione di un sistema previdenziale
EFFICIENTE secondo i più moderni principi
       individuati a livello europeo

   Ricerca di
  una stabilità            Salvaguardia del
 finanziaria di         livello di adeguatezza
lungo periodo              delle prestazioni
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA
               CHE TIPO DI FINANZIAMENTO:
            CAPITALIZZAZIONE O RIPARTIZIONE?
¾   CAPITALIZZAZIONE: prevede che i contributi versati dagli
    iscritti vengano accantonati e investiti fino al momento del
    pensionamento quando il capitale e gli interessi verranno
    restituiti sotto forma di rendita
¾   RIPARTIZIONE: prevede che i contributi versati
    annualmente dagli iscritti vengano utilizzati per pagare le
    prestazioni vigenti, realizzando così quello che si definisce un
    patto intergenerazionale

    Si è scelto di permanere nel sistema a RIPARTIZIONE per
    l’impossibilità di costituire gli accantonamenti necessari per
            il finanziamento del sistema a capitalizzazione
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA
     QUALE METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE:
          CONTRIBUTIVO O RETRIBUTIVO?
¾     CONTRIBUTIVO: prevede che l’importo della pensione
      sia determinato trasformando in rendita vitalizia il
      montante finanziario dei contributi versati durante la vita
      lavorativa.

¾     RETRIBUTIVO: prevede che l’importo della pensione sia
      determinato come una percentuale della media dei redditi
      dichiarati dall’iscritto

     Si è scelto di permanere nel criterio RETRIBUTIVO per
    salvaguardare l’adeguatezza delle prestazioni e mantenere
                     congrui livelli di solidarietà
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA
      CONFRONTO TRA RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO

IPOTESI:
   ¾   Anno di iscrizione alla Cassa: 2008;
   ¾   Età all’iscrizione alla Cassa: 31
   ¾   Anno di pensionamento: 2042
   ¾   Età al pensionamento: 65 anni;
   ¾   Anzianità al pensionamento: 35 anni;
   ¾   Aliquota contributiva 12% del reddito Irpef

                            Reddito         Pensione      Pensione      Riduzione
  Tipologia iscritto
                             Irpef         retributiva   contributiva      %

   Reddito minimo             € 8.000        € 10.160        € 3.258       67,9%
 Reddito metà tetto          € 42.625        € 26.027       € 12.917       50,4%
   Reddito al tetto          € 85.250        € 45.525       € 25.833       43,3%

Valori espressi in moneta dell’anno 2008
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA

    CONFRONTO TRA RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO

PENSIONE CONTRIBUTIVA = PENSIONE RETRIBUTIVA

       AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

        12%                    24%
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA

                 ESISTONO LE RISORSE?

                              REDDITO MEDIO IRPEF

CLASSE DI ETA‘   MASCHI           FEMMINE           TOTALE
 minore di 40    €   33.341        € 19.336         €   25.885
   40 - 44       €   62.039        € 30.784         €   49.208
   45 - 49       €   78.536        € 39.719         €   65.727
   50 - 59       €   97.371        € 53.169         €   87.914
   60 - 69       € 105.606         € 55.407         € 101.443
 >= 70 anni      €   60.662        € 33.860         €   59.419
   TOTALE        €   63.849       € 26.464          €   49.213
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA
                   SU QUALI LEVE INTERVENIRE:
                   CONTRIBUTI O PRESTAZIONI?
¾    CONTRIBUTI: intervenire solo dal lato dei contributi
     avrebbe comportato rilevanti sacrifici economici per la
     categoria in particolare per le fasce più deboli
¾    PRESTAZIONI: intervenire solo dal lato delle prestazioni
     avrebbe comportato una forte riduzione del livello di
     copertura previdenziale offerta dal sistema

    Si è scelto di operare su entrambi i fronti con l’obiettivo di ottenere
      i migliori risultati in termini di stabilità finanziaria combinando la
    minore riduzione possibile delle prestazioni con il minore aumento
     possibile dei contributi avendo presente il principio del pro rata e
                   ove non applicabile il principio di gradualità
I CRITERI DI SCELTA DELLA
                  RIFORMA

            SU QUALI LEVE INTERVENIRE

Leve delle prestazioni      Leve dei contributi

                            •Contributo soggettivo
 •Età anagrafica                  entro il tetto
 •Anzianità contributiva    •Contributo soggettivo
 •Periodo di riferimento          oltre il tetto
 •Aliquota di rendimento    •Contributo integrativo
 •Pensione minima           •Contributi minimi
INTERVENTI DAL LATO
            DELLE PRESTAZIONI
            PENSIONE DI VECCHIAIA
¾   I requisiti minimi per il pensionamento di
    vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a
    70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di
    iscrizione secondo la seguente progressione
            Anno di                     Anzianità
                         Età minima
         pensionamento                   minima
           2012 - 2016        66           31
           2017 - 2021        67           32
           2022 - 2024        68           33
           2025 -2026         69           34
              2027                         35

                            70
INTERVENTI DAL LATO
            DELLE PRESTAZIONI
             PENSIONE DI VECCHIAIA
                  ANTICIPATA

¾   Erogazione anticipata della pensione di vecchiaia a
    65 anni di età previa applicazione di un coefficiente
    di riduzione dell’importo di pensione pari al 5% per
    ogni anno di anticipo rispetto al requisito minimo di
    età fermo restando il requisito minimo di anzianità

¾   In presenza di almeno quaranta anni di anzianità di
    iscrizione non è prevista alcuna riduzione
    dell’importo di pensione
INTERVENTI DAL LATO
            DELLE PRESTAZIONI
            PENSIONE DI ANZIANITA’
¾   I requisiti minimi per il pensionamento di
    anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a
    62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di
    iscrizione secondo la seguente progressione
           Anno di          Età        Anzianità
        pensionamento      minima       minima
           2012 - 2013       58           36
           2014 - 2015       59           37
           2016 - 2017       60           38
           2018 -2019        61           39
              2020           62           40
INTERVENTI DAL LATO
            DELLE PRESTAZIONI
        COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE
                  PENSIONI
¾     Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata,
      dei coefficienti di rendimento per il calcolo della
      pensione
                           Coefficienti      Nuovi
    Scaglione di reddito
                             vigenti       coefficienti
       € 0 - € 42.550        1,75%           1,50%
     € 42.550 - € 64.000     1,50%           1,50%
     € 64.000 - € 74.500     1,30%           1,20%
     € 74.500 - € 85.250     1,15%           1,20%
INTERVENTI DAL LATO
          DELLE PRESTAZIONI
         SUPPLEMENTI DI PENSIONE
¾   Graduale      eliminazione     dei   supplementi
    contributivi di pensione attualmente erogati dopo
    il primo biennio e il successivo triennio dal
    pensionamento di vecchiaia

    Anno decorrenza
                            Decorrenza supplemento
       pensione
      2012 - 2016       Dopo quattro anni dal pensionamento
      2017 - 2021      Dopo tre anni dal pensionamento
      2022 - 2024      Dopo due anni dal pensionamento
       2025 -2026      Dopo un anno dal pensionamento
         2027                  Nessun supplemento
INTERVENTI DAL LATO
           DELLE PRESTAZIONI
         PENSIONE DI INABILITA’ E DI
                INVALIDITA’

¾   Riduzione del requisito minimo per accedere
    ai trattamenti di invalidità e di inabilità da
    dieci a cinque anni di anzianità di iscrizione
    alla cassa
INTERVENTI DAL LATO
             DELLE PRESTAZIONI
                  PENSIONE MINIMA

¾   Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l’istituto della
    pensione minima viene sostituito da un meccanismo di
    integrazione    al     trattamento     minimo        previsto
    esclusivamente per i soggetti con reddito complessivo
    non superiore al triplo della pensione minima dell’anno

¾   Per le altre pensioni (invalidità, indirette…. ), dove è più
    elevato il grado di solidarietà, continua a valere l’istituto
    della pensione minima
INTERVENTI DAL LATO DEI
                CONTRIBUTI
              CONTRIBUTO SOGGETTIVO

¾   L’aliquota per la determinazione del contributo
    soggettivo annuo a carico dell’iscritto passa dal 12% al
    13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef
    entro il tetto

¾   L’aliquota per la determinazione del contributo
    soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia iscritti
    agli albi, dall’anno successivo alla maturazione del
    supplemento passa dal 4% al 5% del reddito
    professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto
INTERVENTI DAL LATO DEI
              CONTRIBUTI
            CONTRIBUTO INTEGRATIVO
¾   L’aliquota per la determinazione del contributo
    integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi,
    ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume
    d’affari dichiarato ai fini Iva.

¾   Tale aumento è indispensabile per
    recuperare le risorse finalizzate a
    finanziare il passaggio dal vecchio al
    nuovo sistema previdenziale forense e
    limitare il peso del cosiddetto debito
    pregresso.
INTERVENTI DAL LATO DEI
                 CONTRIBUTI

                CONTRIBUTI MINIMI

¾   Graduale aumento della         contribuzione   minima
    soggettiva e integrativa

               Contributo        Contributo
    Anno        minimo             minimo
               soggettivo        integrativo
    2009       € 1.310,00          € 395,00
    2010       € 2.100,00          € 550,00
    2011       € 2.400,00          € 650,00      Inflazione
    2012      Aumentati in base all’inflazione
INTERVENTI DAL LATO DEI
                 CONTRIBUTI

             AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI
                     ISCRITTI
¾   Aumento da tre a cinque del numero di anni di
    iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono
    tenuti al pagamento del contributo soggettivo
    minimo ridotto alla metà

¾   Aumento da tre a cinque del numero di anni di
    iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono
    esonerati dal pagamento del contributo minimo
    integrativo. Resta l’obbligo di versamento del
    contributo effettivamente riscosso dal cliente
LA PENSIONE MODULARE
     QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE FORENSE - SINTESI DEL SISTEMA INTRODOTTO
     DAL NUOVO REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI                                                                         (artt. 3 e 6)
     E DA QUELLO DEI CONTRIBUTI                                                                        (artt. 3, 4, 15 g-h, 26 commi 3° e 7°)
                               CARATTERISTICHE TECNICHE                                                             ATTUAZIONE
1    contributo obbligatorio dell'1% del reddito IRPEF                                                        esplicitato nel modello 5
     e volontario con 9 punti percentuali a disposizione
2    le aliquote, obbligatoria e volontarie, seguono un regime speciale:                1 - sono dichiarate annualmente
                                                                                        2 - sono pagate solo a dicembre in unica soluzione
                                                                                        3 - non è prevista alcuna sanzione se non può essere
                                                                                           effettuato il pagamento del contributo volontario
3    garanzia di un rendimento minimo dell'1,5%                                                      * il 10% del contributo versato va acostituire
                                                                                                       la riserva del fondi di garanzia individuale
4    rivalutazione 4,05% del montante contributi                                                     * il 90% del contributo versato va a costituire
                                                                                                      il "montante" a base del calcolo della quota
5    garanzia dei versamenti effettuati                                                             La Cassa garantisce i versamenti dell'iscritto
6    impiego dei versamenti senza alcun onere per l'iscritto                                      Gli investimenti risultano dal bilancio della Cassa
7    trasparenza nella gestione della posizione individuale                                       La posizione personale risulta dagli estratti conto
8    i coefficienti di trasformazione della rendita, per i primi 5 anni della
     gestione sono quelli indicati dalla legge 335/1995;
     poi quelli per età, secondo le risultanze attuariali dei bilanci tecnici
                               EFFETTI POSITIVI PER L'ISCRITTO
 I°                           Permette a ciascun iscritto di realizzare
                       una pensione compatibile con le proprie aspettative,
                     programmandola lungo l'arco della intera vita lavorativa
II°                Consente di beneficiare immediatamente, anno per anno,
              delle deduzioni fiscali previste dall'art. 1, comma 1°, lettera e) TUIR
III°                       La quota modulare della pensione è protetta
                          dalle eventuali oscillazioni in pejus del sistema
                              imposte per la sua sostenibilità ex lege
                         EFFETTI POSITIVI PER IL SISTEMA FORENSE                                          DIVENTA UN SISTEMA "MISTO"
 I) si arricchisce di una nuova quota di pensione
 II) la quota modulare si aggiunge a quella di base
III) la prestazione cui ha diritto l'iscritto è unitaria, e si compone di:
PENSIONE MODULARE
                                    QUOTA BASE                                                   QUOTA MODULARE

                                  CARATTERISTICHE                                                CARATTERISTICHE

1   contribuzione obbligatoria                                             contribuzione mista

2   contributo soggettivo 13%                                              contributo soggettivo 1%

3   contributo integrativo 4%                                              contributo volontario dall'1% al 9% del reddito

4   calcolo di tipo retributivo                                            calcolo di tipo contributivo

5   incrementi in funzione di:                                             incrementi in funzione di:

    entità della media reddiduale IRPEF                                    entità del versamento

                                                                           continuità del versamento

    anni di effettiva iscrizione e contribuzione                           anni di contribuzione

                                                                           rendimenti realizzati

    età del pensionamento                                                  età del pensionamento

6   Maturazione del diritto a pensione ex art. 2, co. 1°, del Reg.Prest.   come nella pensione base

    a 70 anni, con 35 annualità di iscrizione e contribuzione

    Facoltà di conseguire la pensione a 65 anni ex art. 2, co. 2°

7   liquidazione della pensione                                            contestuale alla pensone base

8   reversibilità ai superstiti                                            come nella pensione base

9   restituzione dei contributi                                            col metodo contributivo

10 modalità della gestione e spese della stessa                            diretta della Cassa

11 compatibilità con la previdenza complementare pura                      per legge
PENSIONE MODULARE
                               ASPETTI FISCALI

                                 QUOTA BASE                          PENSIONE MODULARE

I   contributo deducibile                                            contributi tutti deducibili

    ex art. 10.1 lett.e) TUIR                                         ex art. 10.1 lett.e) TUIR

II tassazione della rendita pensionistica                           come nella pensione base

    per scaglioni di reddito

                                   OBIETTIVI                                OBIETTIVI

1                       passare dal sistema E T T                   passare dal sistema E T T

                                a quello E - Ts - T                      a quello E - Ts - T

2 ridurre la tassazione della rendita immobiliare     ridurre la tassazione dei rendimenti

                                                      dal 12,50% all'11%, come nella complementare pura

3                                                     ridurre la tassazione della rendita pensionistica

                                                      fino al 9%, con la gradualità della complementare pura

4 target del sistema fiscale

                                     E-E-T                                    E-ET
PENSIONE MODULARE

          ESEMPIO DI PENSIONE MODULARE
  IPOTESI:
     ¾   Anno inizio versamenti: 2009;
     ¾   Anno pensionamento: 2044;
     ¾   Età al pensionamento: 70 anni;
     ¾   Reddito medio: € 40.000;
     ¾   Tasso medio annuo di rendimento reale del patrimonio: 2%

                            Contributi al                Importo
  Aliquota                                  Montante
               Contributi    netto delle                  annuo
contributiva                                contributi
                versati     agevolazioni                 pensione
   annua                                    rivalutati
                               fiscali                   modulare
    1%          € 14.000       € 8.680       € 19.270     € 1.460
    5%          € 70.000      € 43.400       € 96.350     € 7.290
   10%         € 140.000      € 86.800      € 192.700    € 14.580
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