L'evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo - Padova, 22 maggio 2015

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L'evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo - Padova, 22 maggio 2015
L’evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo
     Presti e della maggiore aliquota di computo

               Padova, 22 maggio 2015
L'evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo - Padova, 22 maggio 2015
Il secondo Welfare dei Dottori Commercialisti
                        dott.ssa Anna Faccio
In caso di gravidanza

                 Indennità di
                 maternità 5
                 mesi (D. Lgs.
                   151/01)

                                     +1 mese
Interruzione      In caso di        ulteriore
 gravidanza
                 gravidanza       riconosciuto
ante 3 mese
                                  dalla CNPADC

                     Affido
                  temporaneo
                non preadottivo
                 equiparato ad
                     affido
                  preadottivo
Indennità di maternità

L’indennità di maternità è l’istituto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste
libere professioniste iscritte alla Cassa, in caso di gravidanza per un periodo di cinque mesi,
dai due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi.

La stessa tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento preadottivo o in caso di
interruzione di gravidanza dal compimento del terzo mese in poi.

L’indennità di maternità viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla
avente diritto nel secondo anno precedente a quello dell’evento ed è pari ai cinque
dodicesimi dell’80% di tale reddito.
In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore ad un importo
minimo fissato annualmente (anno 2015 - Euro 4.958,72) né superiore ad un importo
massimo, pari a cinque volte l’indennità minima (anno 2015 - Euro 24.793,60).
Contributo a sostegno della maternità

E' un ulteriore istituto completamente a carico della CNPADC che si va ad aggiungere
all’indennità di maternità ex D.Lgs. 151/01 ed è riconosciuto alle Dottoresse Commercialiste
libere professioniste, in caso di evento nascita, adozione ed affidamento.

L’importo da corrispondere è pari al 20% dell’indennità di maternità ex D.Lgs. 151/01, con un
minimo garantito di Euro 1.715,00 fino a concorrenza dell’importo massimo dell’indennità di
maternità pari a Euro 24.793,60 (eventi 2015).

Esempio:
Indennità di maternità già riconosciuta                          Euro   21.000,00
Contributo a sostegno della maternità                            Euro    4.200,00
Totale indennità di maternità + contributo a sost. della mat.    Euro   25.200,00
Importo massimo erogabile                                        Euro   24.793,60

Contributo a sostegno della maternità da riconoscere             Euro 3.793,60
Interruzione di gravidanza ante 3° mese

Considerato che il D.Lgs. 151/01 copre il rischio di interruzione di gravidanza a partire dal 3°
mese, la CNPADC ha inteso tutelare le Dottoresse Commercialiste in caso di interruzione
della gravidanza intervenuta prima del compimento del terzo mese.

L’assistenza è riconosciuta con un importo fisso pari ad Euro 991,74. Esteso il termine per la
presentazione della domanda da 180 giorni a 1 anno dall’evento.
Affidamento temporaneo non preadottivo

L’indennità di maternità ex D.Lgs. 151/01 è stato esteso dalla CNPADC anche ai casi di
affidamento temporaneo non preadottivo.

Resta invariata la modalità di calcolo fino ad un massimo di 5 mensilità.
Istituti assistenziali

            Interventi                 Spese Funebri
           Straordinari

                                                       Borse di
Assegno figli                                           Studio
 portatori di
  Handicap

                                               Spese Case di
                                              Riposo o Istituti
       Assistenza                                di ricovero
       Domiciliare

                          Polizza Sanitaria
Stato di Bisogno

Gli istituti assistenziali sono riconosciuti in presenza dello stato di bisogno.

I limiti di reddito a cui collegare lo stato di bisogno aumentano al crescere del numero dei
componenti il nucleo familiare del richiedente.

           Componenti il nucleo familiare          Limiti reddituali
           1 componete                             Euro 35.250,00
           2 componenti                            Euro 45.800,00
           3 componenti                            Euro 52.850,00
           4 o più componenti                      Euro 58.100,00
Stato di Bisogno

I limiti di reddito a cui collegare lo stato di bisogno sono innalzati nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti.

 Componenti il nucleo familiare                             Limiti reddituali
 •   1 componente e 1 figlio portatore di handicap o
     malattia invalidante                                   Euro 63.400,00 "limite base"
 •   figlio orfano di Dottore Commercialista portatore di
     handicap o malattia invalidante
 •   per ogni ulteriore componente                          maggiorazione del 40% del "limite
                                                            base"
 •   per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista    maggiorazione del 60% del "limite
     portatore di handicap o malattia invalidante           base"
Interventi Straordinari

E’ un contributo economico erogato dalla Cassa ai suoi iscritti o pensionati, al coniuge o ai
parenti in linea retta di 1 grado conviventi ed a carico degli iscritti o dei pensionati della Cassa,
che si trovano in uno stato di bisogno a seguito del verificarsi di eventi con particolare
incidenza sul bilancio familiare.
Gli eventi che trovano tutela sono:
      a) eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul
          bilancio familiare che espongano a spese non ordinariamente sostenibili il Dottore
          Commercialista ;
      b) interruzione, superiore a 3 mesi, dell’attività professionale per malattia del Dottore
          Commercialista;
      c) sostenimento di spese non rimborsabili o indennizzabili per intervento chirurgico e
          relativa degenza del Dottore Commercialista che non abbia potuto esercitare
          l’attività professionale per almeno 3 mesi;
      d) decesso dell’iscritto o del pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziarie
          al coniuge superstite ai figli minori o maggiori inabili.

A seguito di eventi particolarmente gravosi, possono presentare richiesta di contributo
economico anche i Dottori Commercialisti non iscritti alla Cassa (e loro familiari), esonerati
dall’iscrizione in quanto titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria, ma tenuti al
versamento della contribuzione integrativa.
Contributo per figli portatori di handicap

E’ un contributo di importo pari a Euro 5.200,00 annui che la Cassa eroga a favore:
     a) degli iscritti e dei pensionati della Cassa genitori di figli portatori di handicap o
        malattie invalidanti;

     b) del coniuge superstite dell’iscritto o del pensionato della Cassa genitore di figlio
        portatore di handicap o malattie invalidanti;

     c) ai portatori di handicap o malattia invalidante, orfani dell’iscritto o del pensionato
        della Cassa.
Assistenza domiciliare

E’ un contributo erogato annualmente dalla Cassa a favore dei suoi iscritti o pensionati per la
partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da personale
infermieristico o da collaboratori domestici per le seguenti persone:
a) iscritti e pensionati della Cassa;
b) familiari (legati da vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado) degli
    iscritti o dei pensionati della Cassa;
c) fratelli degli "iscritti della Cassa non pensionati";
d) fratelli degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa ".

Le persone destinatarie dell’assistenza devono versare in stato di non autosufficienza ed
essere presenti nello stato di famiglia ed a carico del richiedente del contributo.

Viene riconosciuto un contributo mensile fino a concorrenza massima di Euro            600,00
mensili.
Spese funebri

E’ un contributo di partecipazione alle spese funebri in caso di decesso degli iscritti, dei
pensionati o dei loro familiari.

Il contributo spetta:

a) all’iscritto o pensionato della Cassa in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori,
   purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente e fiscalmente a carico;

b) al coniuge e ai figli superstiti, che abbiano i requisiti per l'accesso alla pensione indiretta
   o di reversibilità, in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Cassa.

Il limite massimo del contributo è stato aumentato da Euro 2.000 a Euro 3.000 (Euro 6.000 in
caso di commorienza).
Borse di studio

E’ un contributo erogato a favore :

a) degli iscritti alla Cassa;
b) dei figli degli iscritti alla Cassa;
c) dei figli titolari di pensione indiretta o di reversibilità in caso di decesso dell’iscritto o del
   pensionato della Cassa;

per sostenere studi, dottorati di ricerca e master universitari.
I requisiti specifici, le modalità di conseguimento e gli importi delle borse di studio sono
determinati ogni anno mediante bando di concorso che viene pubblicato sul sito
www.cnpadc.it.
Spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero
E’ un contributo per il rimborso delle spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero, sia
pubblici che privati, per anziani, malati cronici o lungodegenti.

La CNPADC ha recentemente esteso questo istituto anche ai fratelli degli iscritti non pensionati (ad
esclusione dei pensionati di invalidità), innalzando contestualmente il contributo massimo mensile.

Il contributo spetta:
a) agli iscritti alla Cassa;
b) ai titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa;
c) ai coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
d) ai familiari legati ai suddetti soggetti da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo
     grado (risultanti dallo stato di famiglia);
e) ai fratelli degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico (ad esclusione dei titolari della
     pensione di invalidità erogata dalla Cassa), che risultano dallo stato di famiglia.

Viene riconosciuto un contributo mensile per un periodo massimo di 12 mesi e fino a concorrenza
massima di Euro 900,00 mensili. In caso di persona non autosufficiente il contributo è elevato fino a
un massimo di Euro 1.900,00.
II requisiti specifici e le modalità di accesso sono determinati ogni anno mediante bando di concorso
che viene pubblicato sul sito www.cnpadc.it.
Polizza sanitaria Associati

Tutti gli iscritti della Cassa usufruiscono gratuitamente di una polizza sanitaria base a
copertura delle spese nei casi di grande intervento chirurgico o grave evento morboso.

Tra le altre coperture, la polizza prevede:
- Un contributo di Euro 25.000 in caso di morte dell’assicurato per infortunio;
- La copertura del rischio di non autosufficienza (long term care) mediante l’erogazione fino
    a Euro 12.000 per 5 anni
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