L'evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo - Padova, 22 maggio 2015
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L’evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo Padova, 22 maggio 2015
In caso di gravidanza Indennità di maternità 5 mesi (D. Lgs. 151/01) +1 mese Interruzione In caso di ulteriore gravidanza gravidanza riconosciuto ante 3 mese dalla CNPADC Affido temporaneo non preadottivo equiparato ad affido preadottivo
Indennità di maternità L’indennità di maternità è l’istituto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste libere professioniste iscritte alla Cassa, in caso di gravidanza per un periodo di cinque mesi, dai due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi. La stessa tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento preadottivo o in caso di interruzione di gravidanza dal compimento del terzo mese in poi. L’indennità di maternità viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla avente diritto nel secondo anno precedente a quello dell’evento ed è pari ai cinque dodicesimi dell’80% di tale reddito. In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore ad un importo minimo fissato annualmente (anno 2015 - Euro 4.958,72) né superiore ad un importo massimo, pari a cinque volte l’indennità minima (anno 2015 - Euro 24.793,60).
Contributo a sostegno della maternità E' un ulteriore istituto completamente a carico della CNPADC che si va ad aggiungere all’indennità di maternità ex D.Lgs. 151/01 ed è riconosciuto alle Dottoresse Commercialiste libere professioniste, in caso di evento nascita, adozione ed affidamento. L’importo da corrispondere è pari al 20% dell’indennità di maternità ex D.Lgs. 151/01, con un minimo garantito di Euro 1.715,00 fino a concorrenza dell’importo massimo dell’indennità di maternità pari a Euro 24.793,60 (eventi 2015). Esempio: Indennità di maternità già riconosciuta Euro 21.000,00 Contributo a sostegno della maternità Euro 4.200,00 Totale indennità di maternità + contributo a sost. della mat. Euro 25.200,00 Importo massimo erogabile Euro 24.793,60 Contributo a sostegno della maternità da riconoscere Euro 3.793,60
Interruzione di gravidanza ante 3° mese Considerato che il D.Lgs. 151/01 copre il rischio di interruzione di gravidanza a partire dal 3° mese, la CNPADC ha inteso tutelare le Dottoresse Commercialiste in caso di interruzione della gravidanza intervenuta prima del compimento del terzo mese. L’assistenza è riconosciuta con un importo fisso pari ad Euro 991,74. Esteso il termine per la presentazione della domanda da 180 giorni a 1 anno dall’evento.
Affidamento temporaneo non preadottivo L’indennità di maternità ex D.Lgs. 151/01 è stato esteso dalla CNPADC anche ai casi di affidamento temporaneo non preadottivo. Resta invariata la modalità di calcolo fino ad un massimo di 5 mensilità.
Istituti assistenziali Interventi Spese Funebri Straordinari Borse di Assegno figli Studio portatori di Handicap Spese Case di Riposo o Istituti Assistenza di ricovero Domiciliare Polizza Sanitaria
Stato di Bisogno Gli istituti assistenziali sono riconosciuti in presenza dello stato di bisogno. I limiti di reddito a cui collegare lo stato di bisogno aumentano al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente. Componenti il nucleo familiare Limiti reddituali 1 componete Euro 35.250,00 2 componenti Euro 45.800,00 3 componenti Euro 52.850,00 4 o più componenti Euro 58.100,00
Stato di Bisogno I limiti di reddito a cui collegare lo stato di bisogno sono innalzati nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti. Componenti il nucleo familiare Limiti reddituali • 1 componente e 1 figlio portatore di handicap o malattia invalidante Euro 63.400,00 "limite base" • figlio orfano di Dottore Commercialista portatore di handicap o malattia invalidante • per ogni ulteriore componente maggiorazione del 40% del "limite base" • per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista maggiorazione del 60% del "limite portatore di handicap o malattia invalidante base"
Interventi Straordinari E’ un contributo economico erogato dalla Cassa ai suoi iscritti o pensionati, al coniuge o ai parenti in linea retta di 1 grado conviventi ed a carico degli iscritti o dei pensionati della Cassa, che si trovano in uno stato di bisogno a seguito del verificarsi di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare. Gli eventi che trovano tutela sono: a) eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare che espongano a spese non ordinariamente sostenibili il Dottore Commercialista ; b) interruzione, superiore a 3 mesi, dell’attività professionale per malattia del Dottore Commercialista; c) sostenimento di spese non rimborsabili o indennizzabili per intervento chirurgico e relativa degenza del Dottore Commercialista che non abbia potuto esercitare l’attività professionale per almeno 3 mesi; d) decesso dell’iscritto o del pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziarie al coniuge superstite ai figli minori o maggiori inabili. A seguito di eventi particolarmente gravosi, possono presentare richiesta di contributo economico anche i Dottori Commercialisti non iscritti alla Cassa (e loro familiari), esonerati dall’iscrizione in quanto titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria, ma tenuti al versamento della contribuzione integrativa.
Contributo per figli portatori di handicap E’ un contributo di importo pari a Euro 5.200,00 annui che la Cassa eroga a favore: a) degli iscritti e dei pensionati della Cassa genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti; b) del coniuge superstite dell’iscritto o del pensionato della Cassa genitore di figlio portatore di handicap o malattie invalidanti; c) ai portatori di handicap o malattia invalidante, orfani dell’iscritto o del pensionato della Cassa.
Assistenza domiciliare E’ un contributo erogato annualmente dalla Cassa a favore dei suoi iscritti o pensionati per la partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici per le seguenti persone: a) iscritti e pensionati della Cassa; b) familiari (legati da vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado) degli iscritti o dei pensionati della Cassa; c) fratelli degli "iscritti della Cassa non pensionati"; d) fratelli degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa ". Le persone destinatarie dell’assistenza devono versare in stato di non autosufficienza ed essere presenti nello stato di famiglia ed a carico del richiedente del contributo. Viene riconosciuto un contributo mensile fino a concorrenza massima di Euro 600,00 mensili.
Spese funebri E’ un contributo di partecipazione alle spese funebri in caso di decesso degli iscritti, dei pensionati o dei loro familiari. Il contributo spetta: a) all’iscritto o pensionato della Cassa in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente e fiscalmente a carico; b) al coniuge e ai figli superstiti, che abbiano i requisiti per l'accesso alla pensione indiretta o di reversibilità, in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Cassa. Il limite massimo del contributo è stato aumentato da Euro 2.000 a Euro 3.000 (Euro 6.000 in caso di commorienza).
Borse di studio E’ un contributo erogato a favore : a) degli iscritti alla Cassa; b) dei figli degli iscritti alla Cassa; c) dei figli titolari di pensione indiretta o di reversibilità in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato della Cassa; per sostenere studi, dottorati di ricerca e master universitari. I requisiti specifici, le modalità di conseguimento e gli importi delle borse di studio sono determinati ogni anno mediante bando di concorso che viene pubblicato sul sito www.cnpadc.it.
Spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero E’ un contributo per il rimborso delle spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero, sia pubblici che privati, per anziani, malati cronici o lungodegenti. La CNPADC ha recentemente esteso questo istituto anche ai fratelli degli iscritti non pensionati (ad esclusione dei pensionati di invalidità), innalzando contestualmente il contributo massimo mensile. Il contributo spetta: a) agli iscritti alla Cassa; b) ai titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa; c) ai coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità; d) ai familiari legati ai suddetti soggetti da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado (risultanti dallo stato di famiglia); e) ai fratelli degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico (ad esclusione dei titolari della pensione di invalidità erogata dalla Cassa), che risultano dallo stato di famiglia. Viene riconosciuto un contributo mensile per un periodo massimo di 12 mesi e fino a concorrenza massima di Euro 900,00 mensili. In caso di persona non autosufficiente il contributo è elevato fino a un massimo di Euro 1.900,00. II requisiti specifici e le modalità di accesso sono determinati ogni anno mediante bando di concorso che viene pubblicato sul sito www.cnpadc.it.
Polizza sanitaria Associati Tutti gli iscritti della Cassa usufruiscono gratuitamente di una polizza sanitaria base a copertura delle spese nei casi di grande intervento chirurgico o grave evento morboso. Tra le altre coperture, la polizza prevede: - Un contributo di Euro 25.000 in caso di morte dell’assicurato per infortunio; - La copertura del rischio di non autosufficienza (long term care) mediante l’erogazione fino a Euro 12.000 per 5 anni
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