REGOLAMENTO TARI - COMUNE DI ZUMPANO (Prov. CS)

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COMUNE DI ZUMPANO
                                     (Prov. CS)

            REGOLAMENTO
                                  TARI
             (art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)
          Aggiornato alle disposizioni del D. Lgs. n. 116/2020 e s.m.i.

      Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 18.09.2020 e
         modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.06.2021

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INDICE

                                       CAPO I
                              DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Art. 7 - DEFINIZIONI
Art. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO
Art. 9 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
Art. 10 - VINCOLO DI SOLIDARIETA’
Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

                                       CAPO II
 COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI
Art. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 13 - PIANO FINANZIARIO
Art. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

                                       CAPO III
         CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 15 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
Art. 16 - UTENZE DOMESTICHE
Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE
Art. 18 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 19 - UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 21 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
Art. 22 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 23 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO

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CAPO IV
    DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
                                     ESENZIONI

Art. 24 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
Art. 25 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
Art. 26 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI
Art. 27 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
Art. 28 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
Art. 29 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE
Art. 30 RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 30- bis RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL
SERVIZIO PUBBLICO
Art. 31 ALTRE AGEVOLAZIONI
Art. 32 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 33 CUMULO DI RIDUZIONI

                                      CAPO V
          DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO
Art. 35 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI
ABUSIVE
Art. 36 - TRIBUTO PROVINCIALE

                                      CAPO VI
                     DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 37 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
Art. 38 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Art. 39 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO
Art. 40 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI
Art. 41 - RIMBORSI
Art. 42 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
Art. 43 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

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CAPO VII
                     ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 44 - ACCERTAMENTI
Art. 45 - SANZIONI
Art. 46 - CONTENZIOSO
Art. 47 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

                                    CAPO VIII
                        DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

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CAPO I

                              DISPOSIZIONI GENERALI

                                         Art. 1
                             ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

   1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a
       decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da
       applicare secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi 639 e seguenti,
       della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l’osservanza delle prescrizioni e
       dei criteri di cui al presente regolamento.
   2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e
       smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 3 del presente regolamento,
       ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
       provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto
       trattamento in conformità alla normativa vigente.
   3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata
       dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice
       ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni
       e integrazioni.
   4. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il
       presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui
       all’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
   5. Per quanto non previsto dal           presente regolamento si applicano le
       disposizioni di legge vigenti.

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              OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

   1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare
       prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
       integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall’art. 1,
       commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
   2. Il presente regolamento fissa i criteri per l’applicazione del tributo al fine di:
       a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle
       diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

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b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
       legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
        c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi
       dell’articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare
       riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal
       legislatore.

                                               Art. 3
                                CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

    1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,
    secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
    pericolosi.
        2. Sono rifiuti urbani:
        a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:
        carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
        imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile
        e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
        b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti
        che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
        nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-
        quinquies del d.lgs. 152/2006;
        c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento
        dei cestini portarifiuti;
        d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
        pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
        o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
        e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e
        potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
        f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni,
        nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di
        cui ai punti 3,4 e 5;
        g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura,
        della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli
        impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di
        depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

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3. Sono rifiuti speciali:
        a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della
        silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e
        della pesca;
        b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti
        che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
        dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
        c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai
        rifiuti urbani;
        d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai
        rifiuti urbani;
        e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti
        urbani;
        f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti
        urbani;
        g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
        prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
        depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,
        dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
        h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
        i) i veicoli fuori uso.
        4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui
        all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

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Art. 4
                                  SOGGETTO ATTIVO

   1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste,
        interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al
        tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile,
        anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
   2.   In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se
        dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il
        Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°
        gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti
        interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

                                          Art. 5
                                  SOGGETTO PASSIVO

   1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo
        locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
        urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di
        detentori dei locali o delle aree stesse.
   2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel
        corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei
        locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
        La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di
        locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come
        soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
   3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati,
        responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree
        scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e
        le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti
        o detentori.

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Art. 6
                                PRESUPPOSTO OGGETTIVO

  1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla
       detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
       suscettibili di produrre rifiuti urbani.
  2. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti
       i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o
       costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso
       adibiti.
  3. La presenza di arredo e, per i locali ad uso non domestico, di impianti e
       attrezzature oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
       erogazione     idrica,    elettrica,     calore,   gas,   telefonica   o    informatica,
       costituiscono        presunzione       semplice    dell’occupazione     o      conduzione
       dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le
       utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal
       rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi
       o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione
       rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la
       medesima       presunzione     è   integrata       dall’acquisizione   della    residenza
       anagrafica.
  4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della
       superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o
       professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per
       l’attività stessa.
  5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte o detenute, a qualsiasi
       uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di
       produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o
       pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
  6. Sono escluse dal tributo:
       a)   le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i
            balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i
            parchi;
       b)   le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano
            detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori,
            stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

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7. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze
       condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico,
       servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
  8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o
       l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione
       del tributo.

                                          Art. 7
                                     DEFINIZIONI

   1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
     a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso
        l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
     b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli
        spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi,
        terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
     c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative
         pertinenze iscritte in Catasto: C/2-C/6 e C/7;
     d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le
         attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività
         produttive in genere.

                                          Art. 8
        LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

   1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti
       o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di
       rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui
       sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
         a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali
            ad esempio:
        Utenze domestiche
            - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o
               montacarichi;

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- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
               elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la
               presenza di persone o operatori;
            - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia
               elettrica, ecc.) e non arredati;
            - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché
               di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o
               risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,
               concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del
               provvedimento      e,   comunque,     non oltre     la data riportata nella
               certificazione di fine lavori;
            - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
        Utenze non domestiche
            - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine
               elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola
               la presenza umana;
            - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia
               elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano
               rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
            - locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione
               delle abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non
               strettamente connesse al culto stesso;
            - aree    scoperte    destinate     all’esercizio   dell’agricoltura,   silvicoltura,
               allevamento e le serre a terra;
             - superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali
               campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici
               destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici,
               biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al
               tributo;
             - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso
               alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
             - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
             - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di
               inutilizzo;
             - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
             - zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli
               stabilimenti industriali;

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- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di
               servizio dei carburanti;
         b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di
            esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini,
            corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o
            chiudibili con strutture fisse;
         c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non
            detenute o occupate in via esclusiva.
     2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla
         lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli
         stessi    nella   dichiarazione   originaria   o   di   variazione,   indicando   le
         circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione
         dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili
         o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle
         circostanze dichiarate.
     3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio
         da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente
         articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è
         verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per
         infedele dichiarazione.

                                           Art. 9
                              DECORRENZA DEL TRIBUTO

   1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
       corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
   2. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto
       inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso.
   3. La cessazione nel corso dell’anno della detenzione, occupazione o possesso
       dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di
       dichiarazione, comporta la cessazione dell’obbligazione tributaria nonché il
       rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno
       successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
   4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di
       cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto
       per le annualità successive se l’utente che ha presentato la dichiarazione di
       cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il

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possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore,
       occupante o possessore subentrante.
   5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici
       e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano
       un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello
       di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche
       per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che
       la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo
       articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le
       variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

                                        Art. 10
                             VINCOLO DI SOLIDARIETA’

   1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come
       individuate al precedente articolo 6, sono tenuti al versamento del tributo
       con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro
       che usano in comune i suddetti locali o aree.

                                        Art. 11
                            ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti
    delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31
    dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
    2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
    è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

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CAPO II
COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
                                           TARI

                                          Art. 12
        COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

   1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei
        costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
   2.   In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli
        investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
        rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo
        13/01/2003, n. 36.
   3.   Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto
        previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia,
        reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
   4.   Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi
        ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
        produttori, comprovandone        l'avvenuto trattamento in conformità alla
        normativa vigente.
   5.   Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle
        risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove
        approvate in tempo utile.
   6.   A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo
        relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto
        dal costo che deve essere coperto con il tributo.
   7.   I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati
        annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge
        27/12/2013, n. 147.
                                          Art. 13
                                   PIANO FINANZIARIO

   1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano
        finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1,
        comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
   2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il
        piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla

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delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e
       ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
   3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti
       necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
   4. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
       rappresentante,        attestante    la    veridicità    dei   dati    trasmessi      e       la
       corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili
       dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
   5. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
       nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia
       le evidenze contabili sottostanti;
   6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della
       coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
       elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente
       territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
       terzietà rispetto al gestore.
   7. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente (Ato,
       ecc.) assume le          pertinenti determinazioni e provvede             a trasmettere
       all’Autorità     la   predisposizione      del   piano   economico      finanziario       e    i
       corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
       costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
   8. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la
       coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e,
       in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione
       da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
       massimi        del    servizio,   quelli   determinati     dall’Ente     territorialmente
       competente.

                                             Art. 14
                   ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

   1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non
       domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con
       omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato A al
       presente regolamento
   2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle
       componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
       particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota

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fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
        fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
   3.   In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
           a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura
               integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in
               relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e
               tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della
               qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e
               deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R.
               27/04/1999, n. 158;
           b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze
               domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base
               a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
   4.   Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
           a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle
               non domestiche, indicando il criterio adottato;
           b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999,
               n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso
               necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.

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CAPO III
      CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

                                             Art. 15
                           CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

   1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
       prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
       svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
       del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
   2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
   3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n.
       158/1999, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi
       maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della
       connessa produzione di rifiuti.
   4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle
       certificazioni   rilasciate   dagli     organi   competenti   per   l’autorizzazione
       all’esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione
       prodotta dall’utente, nonché l’effettiva destinazione d’uso dei locali e delle
       aree.
   5. Al fine dell’applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si
       intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es.
       depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

                                             Art. 16
                                UTENZE DOMESTICHE

   1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze
       di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
   2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti
       fabbricati, sia al numero degli occupanti.

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Art. 17
                         DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI
                        OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

   1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito
        la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla
        composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali
        alla data dell'1 gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, con
        eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Nel
        numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur
        non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta
        eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60
        giorni.
   2.   I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti
        residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati,
        ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui:
           a) il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di
                  riposo a seguito di ricovero permanente;
           b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio
                  regionale per un periodo superiore a 6 mesi.
        La persona assente non viene considerata ai fini di determinazione della
        tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente motivata e documentata
        (esempio:      contratto   di   fitto,   iscrizione   a   scuola,   contratto   di
        lavoro/dichiarazione datore di lavoro, dichiarazione casa di riposo, ecc.)
   3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno
        stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi a
        disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non
        residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in
        base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata
        indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli
        occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo
        familiare dell’abitazione di residenza anagrafica. Qualora, in sede di
        emissione degli avvisi, il comune non è in possesso di suddetta informazione,
        il tributo è dovuto per intero per il numero di componenti pari a tre. Resta
        ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il
        dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di
        residenza.

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4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più
            nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero
            complessivo degli occupanti l’alloggio.
       5.   I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del
            tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e
            locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante,
            se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività
            imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio
            comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano
            utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri
            locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche,
            anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
       6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le
            modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per
            le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate
            periodicamente dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta
            determinazione della tariffa.
       7. L’aggiornamento decorre               dalla data di presentazione            della richiesta,
            debitamente accertata.
       8. Qualora       da     risultanze      di   controlli,    effettuati   anche   a   fini    diversi
            dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti
            l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

                                                     Art. 18
                CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

       1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla
            superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27
            aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo
            familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
       2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2014 e 2015, nel
            calcolo della quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche può
            essere rapportato alla sola superficie, senza considerare i coefficienti di cui
            alle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 al DPR n. 158/1991.

1
    Art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.
Regolamento Tari                                                                                  Pagina 19
3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti
        prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di
        utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
   4. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti
        nell’abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

                                         Art. 19
                             UTENZE NON DOMESTICHE

   1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree
        nell’esercizio di un’attività con o senza scopo di lucro.
   2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
        applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie
        riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di
        potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
   3.   La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
        applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie
        riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di
        potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

                                         Art. 20
         CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

   1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi
        operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente
        prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso
        vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità
        ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato A del
        presente regolamento.
   2.   Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non
        domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa
        riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività
        secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di
        attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In
        mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente
        svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
   3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi
        locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte

Regolamento Tari                                                                Pagina 20
sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi
        all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa
        verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non
        incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria
        con più similare produttività potenziale di rifiuti.
   4.    La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla
        classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le
        superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa
        destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio,
        ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
   5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia
        destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per
        quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come
        utenza domestica.
   6.   In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate
        nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata
        risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di
        attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

                                         Art. 21
               DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

   1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
        iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da
        quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti
        urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici
        dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
        urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU)
        ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui
        all’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
   2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
   3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50
        metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno
        arrotondate per eccesso.
   4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a
        destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in
        assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie
        assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale

Regolamento Tari                                                                Pagina 21
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
       Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
   5. Dal     1°    gennaio   dell’anno   successivo   alla   emanazione    dell’apposito
       provvedimento previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013,
       la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione
       ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta
       per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal
       decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune
       comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più
       idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27
       luglio 2000, n. 212.
   6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi
       dell’art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni
       dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto,
       salvo successivo conguaglio.
   7. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti e
       per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del
       gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
   8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali,
       nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza,
       una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
   9. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di
       quella di cui al successivo articolo 29.

                                          Art. 22
               AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

   1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze
       non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all’edificio
       o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte
       operativa.
   2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la
       classe di appartenenza dell’insediamento principale.

Regolamento Tari                                                                 Pagina 22
Art. 23
    APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
                                         SERVIZIO

   1.   Come previsto al comma 656 dell’art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è
        dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di
        mancato    svolgimento     del   servizio   di   gestione   dei   rifiuti,   ovvero   di
        effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
        nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
        impedimenti      organizzativi   che   abbiano     determinato      una      situazione
        riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone
        o all’ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30
        giorni.
   2.   Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è
        ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri
        lineari dal più vicino punto di conferimento, riportato nell'apposita mappa
        redatta dal Responsabile dell'Area tecnica, misurato dall’accesso dell’utenza
        alla strada pubblica.
   3. La riduzione di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva
        sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
        documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di
        variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
        dichiarazione.
   4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne
        vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
        dichiarazione.

Regolamento Tari                                                                       Pagina 23
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
                                         ESENZIONI

                                          Art. 24
              ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

   1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di
       dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di
       istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione dal Comune,
       completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei
       requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
   2. L’applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo
       a seguito dell’avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria
       da parte dell’ufficio competente.

                                          Art. 25
                   RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

   1. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa
       ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
           a) 40% per abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti
               anagraficamente residenti nel comune per uso stagionale od altro uso
               limitato e discontinuo;
   2. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una
       riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani
       non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
       residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
       titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
       o data in comodato d'uso.
   3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta
       dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta,
       salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
       possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui
       caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto
       a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro
       applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione

Regolamento Tari                                                               Pagina 24
di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui
        vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

                                              Art. 26
                         CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

1.   Il Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione delle tariffe, può
     deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri
     previsti nel presente articolo.
2.   Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
            a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio
                sociale ed economico valutato in relazione all’ISEE;
            b) utenze domestiche con unico occupante di età maggiore a 70 che gode
                di pensione minima;
            c) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei
                confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in
                rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;
3.   In relazione all’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 2, l’esenzione totale può
     essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni
     che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il
     Comune si assume interamente le spese di gestione.
4.   La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse
     della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a
     carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla
     fiscalità generale del comune.

                                              Art. 27
           RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

     1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze
        non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte
        variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle
        quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo
        nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante
        specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato
        l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Regolamento Tari                                                                    Pagina 25
2.   Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del
     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero
     attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da
     utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di
     materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
     ottenere      materiali   da   utilizzare   quali   combustibili   o   in   operazioni   di
     riempimento.
3.   La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di
     rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita
     attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea
     documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del                  31 gennaio
     dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata
     applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i
     coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della
     tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l’utente non
     domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei
     rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la
     riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota
     variabile.
4.   La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti
     siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5.   L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta
     la perdita del diritto alla riduzione.

                                             Art. 28
      RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI
                                           SPECIALI

     1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale
        produzione di rifiuti urbani e/o speciali, sono applicati gli abbattimenti
        indicati al successivo articolo 29.
     2. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al
        comune copia del formulario di identificazione o altra documentazione
        probante dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
        riferimento. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per
        l'intero anno solare.

Regolamento Tari                                                                       Pagina 26
Art. 29
        PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

   1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte
       assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si
       formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti
       speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i
       relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto
       trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti
       individuati dall'art. 3 del presente regolamento. Nel caso delle attività di
       produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi
       destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al
       successivo comma 4.
   2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si
       formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti
       urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria
       applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti
       percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

               Categoria di attività                                            % di
                                                                           abbattimento
                                                                          della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali                                     20%
Laboratori fotografici, eliografie                                               20%
Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri con verniciatura                         20%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici                      20%
Laboratori di analisi                                                            20%
Autoservizi, autolavaggi                                                         20%
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti                                   20%
Metalmeccanici e fabbri                                                          20%
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario,                  20%
materie plastiche, vetro resine
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie                                           20%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie                           20%
Gommisti                                                                         20%
Distributori di carburante                                                       20%
Marmisti e lapidei                                                               40%
Cementifici, recupero e/o lavorazione inerti                                     40%

   3. Per eventuali      attività non   comprese    nell'elenco   sopraindicato, si fa
       riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività
       quali-quantitativa di rifiuti.

Regolamento Tari                                                                 Pagina 27
4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati
       devono:
           a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e
               la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di
               servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,
               indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali,
               pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per
               codice CER.
           b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello
               della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti
               prodotti       nell'anno,       distinti    per    codici      CER,       allegando       la
               documentazione di cui all'art. 28.
   5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in
       cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come
       specificato al comma 1(in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che
       alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di
       rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed
       esclusivamente         collegati       al   processo      produttivo        dell’attività     svolta
       dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati
       all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente
       periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio
       di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano,
       pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente
       al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto
       nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso
       derivanti)    o      destinati     alla     commercializzazione         o      alla   successiva
       trasformazione in altro processo produttivo.
   6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via
       continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il
       contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il
       termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le
       predette     aree,    anche      nel    caso   di   applicazione       delle     percentuali      di
       abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla
       dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a
       comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e
       nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria
       cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5,
       dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente

Regolamento Tari                                                                                   Pagina 28
ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i
        medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo
        produttivo.
   7.   Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione
        ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.
   8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei
        termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con
        decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente. Fermo restando l’obbligo
        dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è
        necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di
        lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall’art.
        2135 c.c.

                                         Art. 30
                    RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

   1. Nel caso in cui ai titolari di utenze non domestiche venga disposta la
        sospensione, e la successiva riapertura, con provvedimenti normativi
        nazionali o locali, anche in virtù di emergenze socio-sanitarie in atto sul
        territorio nazionale, l’Ente provvede a individuare i giorni di chiusura previsti
        per ciascuna attività economica sulla base dei quali applicare il fattore di
        correzione, cioè lo sconto proporzionale alla chiusura.
   2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente l’Ente ridefinisce, ai fini del
        calcolo della quota Variabile, gli intervalli di variazione del coefficiente
        potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima
        e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di
        chiusura stabiliti.
                                           Art. 30-bis
RIDUZIONI PER LE           UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL
SERVIZIO PUBBLICO

 1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152,
     le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i
     propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero
     mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero
     dei rifiuti stessi.

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2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le
     utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i
     rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante
     attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli
     stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A
     tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere
     vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare
     alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La
     richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere
     l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla
     medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e
     sia di costi.
 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono
     presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
     competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale
     avvio   al      recupero   dei   rifiuti   urbani   prodotti.   In   mancanza   della
     documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota
     variabile è dovuta.
 4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio
     pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il
     termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del
     Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno
     successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere
     presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio
     2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio
     pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le
     tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di
     avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere
     allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo
     contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente
     autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non
     domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la
     scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione
     dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
 5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente
     entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il
     servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà
     di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole

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