REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE COMPRESI QUELLI DI NUOVA GENERAZIONE L.T.E..

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REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI
RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE COMPRESI QUELLI DI
NUOVA GENERAZIONE L.T.E..

Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento detta le linee guida ed i criteri per le installazioni di stazioni radio
base incluse quelle di nuova generazione quali LTE (Long Term Evolution) ecc.
Il presente regolamento è stato elaborato e predisposto nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria in materia di seguito riportata:
     Legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
       campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” art. 8, comma 6
     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
       dello Stato alle Regioni e agli enti locali”, articolo 23;
     Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 “Regolamento recante norme per la
       determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”;
     D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
       e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a
       campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra
       100 KHz e 300 GHz”;
     D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii, “Codice delle Comunicazione
       Elettroniche” all'art. 87,
       comma 1, che dispone che l'installazione di stazioni radio base per reti di
       comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;
     Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Differimento dei termini in materia di
       trasmissioni radiotelevisive - risanamento di impianti radiotelevisivi “;
     Legge 20 marzo 2001, n. 66 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
       decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento
       di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per
       il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
     Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio UE 2002/21/CE recante “Reti e servizi
       di comunicazione elettronica”;
     Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della
       radiotelevisione".
     Decreto Legge del 06 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la
       stabilizzazione finanziaria”;
     Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
       legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
     Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la
       crescita del Paese”;
     Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge
       18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
     Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio
       annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2008).
     Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/1 “Circolare
       applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico
       delle attività produttive (SUAP):Semplificazione e accelerazione delle procedure
       amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
     Deliberazione della Giunta Regionale n.25/26 del 03 giugno 2004 ”Istituzione
       catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici”.
    Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate,
        riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”.
      Legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 “Istituzione del Comitato regionale per le
        comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”.
      Allegato alla Delib.G.R. Sardegna n. 12/24 del 25.3.2010 “DIRETTIVE REGIONALI
        IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO”
      Decreto Ministeriale 30 novembre 1965 “Dichiarazione di notevole interesse
        pubblico della zona litoranea in Comune di Olbia, rettificato dal Decreto Ministeriale
        del 10 gennaio 1968 “Rettifica del D.M. 30/11/1965 concernente il vincolo
        panoramico di una zona sita nel Comune di Olbia”
      DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2006, n. 82
        “Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo -
        Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006
      Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 recante “codice dei beni culturali e del
        paesaggio”;
Il presente Regolamento è stato tra l’altro predisposto nel rispetto della L. R. 12 giugno
2006. n. 9 " Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", la quale, all'art. 55 ribadisce
la facoltà attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001. Esso disciplina,
nel rispetto della normativa vigente, il procedimento amministrativo finalizzato
all’installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Olbia, le forme
di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo
dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento,
delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
Stazione di radiocomunicazione (radiodiffusione e radiocomunicazione) un manufatto
composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il
punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere
l'installazione di un palo; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui
dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare.
Impianto di telefonia mobile (Stazione Radio Base): Per impianto di telefonia mobile si
intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere
o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.
Impianto di radiotelevisione: Per impianto di radiotelevisione (RTV) si intende l’impianto
avente la funzione di trasmettere onde elettromagnetiche a radiofrequenza con frequenze
comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz.
Zona: area di influenza del campo elettromagnetico generato da una sorgente fissa.
Limiti di esposizione: I limiti di esposizione prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento
Con il presente regolamento il Comune stabilisce di dare attuazione alle seguenti finalità e
obiettivi:
a) tutelare la salute umana, l’ambiente e il paesaggio;
b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una
razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
c) l’individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree
sensibili, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
d) identificare i siti di installazione per gli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e per gli
impianti fissi per la telefonia mobile, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
e) stabilire i criteri per l’attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell’art. 9 della
Legge n. 36/2001;
f) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni
elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del
principio di minimizzazione anche mediante l’accorpamento degli impianti su strutture di
supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni;
g) conoscere e controllare la situazione generale relativa al livello d’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di
nuovi impianti;
h) favorire l’utilizzo di fibra ottica per dare connettività alle stazioni radio base al fine di
eliminare con gradualità i ponti radio di trasporto connettività, il tutto con l’obiettivo di
ridurre al livello più basso la emissione di onde elettromagnetiche.

Art. 4 - Ambito di applicazione
Rientrano nell’ambito di applicazione del presente documento gli impianti e le
apparecchiature impiegati come sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione
che generano campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz.
Sono inclusi gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), gli impianti per reti
radio di trasmissione dati punto-multipunto in aree estese, come, ad esempio, le reti
commerciali destinate a fornire connettività a larga banda alla rete Internet, e quelli per la
trasmissione dei segnali radio e televisivi sia in tecnologia analogica che digitale.

Sono esentate dalle disposizioni del presente regolamento le seguenti tipologie di impianti
e di attività:
   - telecomandi a distanza;
   - controlli di processo;
   - allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la
        comunicazione;
   - comandi di carrelli mobili automatici;
   - cercapersone (comunicazioni monodirezionali);
   - reti di telefoni interni “cordless” (comunicazioni bidirezionali);
   - dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfacce radio per
        computers e/o periferiche) comprese le reti locali in tecnologia radio (LAN Wireless
        destinate prevalentemente a collegare terminali situati all’interno di un edificio o di
        un’area ristretta);
   - ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali;
   - sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea;
   - gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore
        d’antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso,
        protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche ad utilità per i cittadini
        che risiedono in aree periferiche del territorio in cui incide il digital divide;
   - le installazioni e le modifiche degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-
        punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di
        comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o
        uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5
        metri quadrati, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, comma 4, del
        D.L. 98/2011 e s.m.i.

Gli impianti per usi militari e quelli in dotazione alle forze di Polizia, fermo restando il
rispetto dei regolamenti comunali in merito alla pianificazione urbanistica e dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici e dei valori di attenzione di cui alla L. 36/2001, sono
esclusi dalle procedure autorizzative descritte nel presente regolamento, mantenendo
esclusivamente l’obbligo di comunicazione dei dati riguardanti gli impianti al “Catasto degli
impianti fissi che generano campi elettromagnetici” di cui alla delibera di G.R n. 25/26 del
3.6.2004. Sono altresì esclusi gli impianti per radioamatori, per i quali rimane l’obbligo di
comunicazione dei dati inerenti l’impianto al Comune, alla Regione, all’ARPAS e al
CORECOM, facendo uso della modulistica allegata alle direttive inerente la
comunicazione dei dati al “Catasto degli impianti fissi che generano campi
elettromagnetici”.

Art. 5 - Aree sensibili
Per aree sensibili si intendono siti di due tipi:
a. aree sensibili di interesse socio-sanitario;
b. aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.
Le aree sensibili di interesse socio-sanitario sono quelle nelle quali risiedono o possono
permanere per un tempo prolungato soggetti sensibili, e sono pertanto identificabili nelle
aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi
giochi. A titolo esemplificativo si possono individuare le seguenti tipologie:
• edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di
cura, cliniche);
• edifici scolastici;
• edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad
esempio parchi gioco, baby parking, oratori, istituti di accoglienza socio-assistenziali e
strutture similari);
• residenze per anziani;
• le pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, lastrici solari,
balconi,cortili e giardini).

Le aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale sono quelle
nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo e ricadono nelle seguenti tipologie:
     beni culturali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
       n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
     zone A individuate dallo strumento urbanistico generale;
     aree interessate dai beni paesaggistici e identitari di cui agli articoli 17, 47 e 48
       delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale individuati
       nella cartografia del PPR e/o dei PUC;
     aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparo, zone
       di salvaguardia);
     aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali
       sovracomunali o dei piani d’area.

Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti
Al fine di ridurre l’impatto ambientale di favorire una razionale distribuzione degli impianti
fissi di telefonia mobile, nonché il riordino delle installazioni esistenti e l’utilizzo delle
medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l’Amministrazione comunale
predispone un Piano di Localizzazione di riferimento. In esso si individuano le aree ove
privilegiare l’installazione di impianti per la telefonia mobile di uno o più Gestori, fermo
restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente. La
localizzazione degli impianti dovrà avvenire preferibilmente su proprietà della
Amministrazione Comunale (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) regolamentando tale
localizzazione con riferimento ai limiti di campo elettromagnetico generati.
La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in
considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell’esigenza di evitare
incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
L’installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica sarà
regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d’affitto da
valutare in sede di progetto.
Nel caso di condivisione degli impianti, i gestori devono mettere in atto tutte le misure
idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi
elettromagnetici della popolazione residente e non.
Ove è consentito, l’inserimento di un nuovo impianto dovrà seguire i seguenti criteri:
a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di
evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni
vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
c. dovranno essere opportunamente studiate, caso per caso, soluzioni progettuali, inerenti
forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell’installazione, finalizzate a
minimizzare la percezione e l’impatto visivo;
d. nel caso di installazione su edifici si dovrà tener conto della conformazione
architettonica dell’edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli
apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi di
mascheramento (ad es. falsi camini). Saranno in ogni caso da evitare superfici metalliche
riflettenti.
Il Piano di Localizzazione potrà prevedere, per gli impianti esistenti alla data di adozione
del presente regolamento non rispondenti alle prescrizioni del medesimo, l’adeguamento
e/o la rilocalizzazione degli impianti entro il termine di un anno dall’approvazione del Piano
di Localizzazione, con oneri a carico dei Gestori. La rilocalizzazione degli impianti in aree
idonee è proposta dai gestori all’atto della presentazione del primo programma triennale
delle installazioni di cui al successivo articolo 9.
Al procedimento di predisposizione del Piano di Localizzazione si applicano le disposizioni
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla
partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati. Al termine del
procedimento di predisposizione del Piano di Localizzazione lo stesso sarà sottoposto
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa acquisizione dei pareri da parte
delle competenti Commissioni Consiliari.

Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti
Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde
elettromagnetiche nei siti sensibili, così come definite dall’art. 5.
Al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità all’interno
delle citate aree sensibili, il comune potrà, con adeguata motivazione, vietare
l’installazione di nuovi impianti fissi e/o mobili. Per le medesime finalità, gli impianti situati
in prossimità di tali aree (indicativamente nel raggio di 200 m) saranno oggetto, in sede di
conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 1, comma 24, della L.R. 3/2008, di
adeguate prescrizioni relative al monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico e in
funzione del lobo di irradiazione. In questi casi dovrà essere altresì acquisita, da parte
dell’organismo competente ad effettuare i controlli (ARPAS), la “verifica di conformità” del
progetto ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, le cui risultanze, saranno
vincolanti ai fini del rilascio dell’eventuale provvedimento conclusivo adottato all’esito della
conferenza di servizi.

E’ fatto divieto di installazione degli impianti nei seguenti siti:
a. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n.
42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che venga acquisito il parere
favorevole degli organi competenti;
b. in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che venga acquisito il parere favorevole
degli organi competenti;
c. sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 -
Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che venga acquisito il parere favorevole
degli organi competenti;

Art. 8 - Catasto degli impianti
Il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici e' stato istituito
ai sensi art.8 L.36 del 22/02/2001,con Deliberazione Giunta Regionale 25/26 del 3 giugno
2004.
Il Comune di Olbia istituisce il catasto degli impianti di cui all’articolo 4.
Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per
telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune,                       contestualmente alla
presentazione del programma triennale delle istallazioni, apposita documentazione
contenente la/le scheda/e tecnica/che dell’impianto o degli impianti, con la specificazione
delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la georeferenzazione degli stessi che
consente di visualizzare la distribuzione geografica delle sorgenti elettromagnetiche.
In particolare i gestori degli impianti sono tenuti a presentare alla Amministrazione
Comunale, nei termini di cui sopra, apposita documentazione, contenente per ogni singolo
impianto, la scheda tecnica dell’impianto, con particolare descrizione e/o specificazione
delle caratteristiche radioelettriche e geometriche del lobo di irradiazione delle frequenza/e
erogata/e, il tipo antenna ed i valori della potenza di trasmissione, la localizzazione
cartografica degli stessi impianti, le documentazioni relative alle autorizzazioni, , copia dei
controlli periodici effettuati, in particolare sulle misure di potenza e frequenza e i rilievi e/o
misure periodiche di inquinamento elettromagnetico, specificando marca, tipo e matricola
dello strumento, ed allegando i relativi certificati di revisione periodica dello strumento/i
usato.
Il Comune, in collaborazione con i gestori degli impianti, cura il catasto degli impianti e
l’aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio
comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito
internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 9 - Programma delle installazioni
I gestori degli impianti fissi di cui al presente regolamento provvedono alla presentazione
di un “programma delle installazioni” di durata triennale, sia al fine di consentire una più
attenta gestione del territorio, sia allo scopo di promuovere l’informazione e la
partecipazione della popolazione.
Il programma delle installazioni degli impianti deve contenere l’elenco delle installazioni
relative agli impianti di cui all’art. 4 del presente regolamento, distinti per tipologia, per i
quali ciascun gestore intenda richiedere autorizzazione all’installazione nell’arco temporale
di anni tre.
Il programma descrive lo sviluppo dei nuovi impianti o la modificazione degli impianti
esistenti, con riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove
stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.
Il programma triennale deve riportare:
• una mappa informatizzata avente a base la cartografia digitale comunale in scala 1:2000
contenente la localizzazione di tutti gli impianti in esercizio e/o in corso di realizzazione e
quelli previsti negli anni di riferimento; per localizzazione si intende l’individuazione di
un’area circoscritta di possibile collocazione (con raggio di 150 m) oppure l’individuazione
del sito puntuale di installazione dell’impianto;
• una relazione tecnica in cui si evidenzino le principali caratteristiche tecniche degli
impianti per la valutazione dei campi elettromagnetici e le ragioni che sorreggono
l’incremento della rete.
La mancata presentazione del programma entro la scadenza prevista preclude
all’operatore la possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi impianti non
contemplati nei precedenti atti di programmazione.
Il gestore deve presentare presso il Comune di competenza, il programma triennale delle
installazioni e/o modifica degli impianti entro il 30 settembre dell’anno che precede le
installazioni. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento tale programma
dovrà essere trasmesso entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Il termine per la conclusione
del procedimento di approvazione del programma da parte del Comune è pari a 90 giorni.
Il Comune, esaminato il succitato programma, trasmette copia dello stesso all’ARPAS e a
tutti gli enti/amministrazioni interessati per la formulazione di eventuali osservazioni. Nel
caso in cui l’installazione proposta sia ubicata a distanza inferiore ai 150 m dal limite
territoriale con un altro Comune, copia del programma annuale delle installazioni deve
essere trasmesso anche al Comune limitrofo per conoscenza. La tempistica prevista per
questa fase è di 60 gg, scaduti i quali il Comune, raccolti i pareri e le richieste dei vari
enti/amministrazioni, formula un parere complessivo e lo trasmette al gestore.
Nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni il gestore provvede ad aggiornare il
programma di installazione e a trasmetterlo al Comune entro 30 giorni.
E’ facoltà del Comune procedere all’acquisizione delle osservazioni, pareri e nulla osta da
parte dell’ARPAS, dei Comuni limitrofi e di altri enti competenti, anche per il tramite della
Conferenza di Servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.
Successivamente il Comune provvede a dare ampia diffusione al pubblico (associazioni,
comitati e anche singoli cittadini) tramite avviso di pubblicazione nell’albo pretorio del
Comune, nonché sul sito internet del Comune o mediante altre forme di pubblicità. Entro il
termine per la conclusione del procedimento (90 giorni) la Giunta Comunale provvede
all’approvazione del programma triennale delle installazioni, previo parere delle
competenti Commissioni Consiliari.
Eventuali variazioni al programma triennale delle installazioni potranno essere proposte
dai gestori anche con cadenza annuale, entro il termine del 30 settembre di ciascun
anno,ed approvate con le medesime modalità previste per il programma triennale.
Il Comune dovrà trasmettere alla Regione - Assessorato della difesa dell’ambiente –
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, copia del piano approvato con allegata
Deliberazione del Consiglio Comunale.
I vari programmi concorreranno alla formazione del Piano di Localizzazione.
Il programma triennale delle installazioni dovrà essere presentato su supporto cartaceo
ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali, e dovrà essere
corredata da:
a. planimetria con l’ubicazione dei siti in servizio (con indicazione coordinate geografiche
Gauss-Boaga);
b. planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti (con indicazione
coordinate geografiche Gauss-Boaga);;
c. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente,
con indicate le seguenti caratteristiche:
· i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
· la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
· l’inclinazione sull’orizzontale della direzione di massima irradiazione;
· l’altezza dal suolo del centro elettrico dell’antenna;
· la polarizzazione;
· la frequenza utilizzata;
· la potenza massima immessa in antenna.
d. relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di
localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo
del territorio e comunque alle destinazioni d’uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle
strutture.
Per quanto concerne le singole aree approvate nei programmi, queste si intendono
decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli
impianti entro 36 mesi dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale del
programma stesso.
I Piani approvati vengono resi disponibili nel sito internet del Comune e pubblicati
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
In caso di mancata tempestiva approvazione del programma delle installazioni si
applicano le disposizioni previste dagli art. 2 e 2bis della Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 10 – Regime autorizzatorio
Il Comune, ai sensi dell’art 55 della L.R. 9/2006, è titolare della competenza al rilascio
delle autorizzazioni per l’installazione e la modifica degli impianti per l’emittenza
radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile.
Le richieste di installazione relative a nuovi impianti per telefonia mobile e di emittenza
radiotelevisiva, nonché quelle di modifica di quelli esistenti, devono essere presentate al
SUAP, a pena di irricevibilità, secondo le procedure previste dalla L.R. 3/2008, art. 1,
commi 16-32 e secondo le Direttive Suap approvate con D.G.R. 39/55 del 23.09.2011,
attraverso la modulistica disponibile sul sito web www.sardegnasuap.it e presso l’ufficio
SUAP del Comune, e, in particolare:
a) la DUAAP;
b) la check list;
c) la dichiarazione di conformità dell’impianto alle vigenti norme in materia di impianti
ricetrasmittenti per teleradiocomunicazioni (allegato A-13);
d) gli ulteriori modelli che si rendessero necessari in relazione alle opere connesse: edili,
scavi ecc…(modelli A1, A2 ecc.);
e) documentazione di cui al successivo articolo 11.
Compete al SUAP esclusivamente la verifica formale della documentazione presentata,
che dovrà essere conforme ai requisiti minimi, pena l’irricevibilità della pratica, stabiliti
dalla D.G.R. 39/55 del 23.09.2011 e dalla Determinazione Dirigenziale Suap n. 938 del
22.10.2013 (criteri di irricevibilità pratiche Suap).
L’installazione di impianti in ambiti non tutelati -fatta eccezione per i casi previsti al
precedente articolo 7 relativi agli impianti ricadenti all’interno o in prossimità delle aree
sensibili-, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od
inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, è consentita a seguito di segnalazione certificata di
inizio attività, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e
ss.mm.ii.Tale procedura prevede che il gestore degli impianti sopraccitati presenti apposita
dichiarazione (DUAAP) ad efficacia immediata corredata dalla documentazione tecnica
(modello A13) al SUAP competente per territorio, il quale rilascia all’imprenditore una
ricevuta e contestualmente invia a tutti gli Enti competenti (ARPAS e Servizio Edilizia
Privata del Comune) la DUAAP stessa, affinché effettuino i controlli.
Nel caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici comunali
e le Amministrazioni Pubbliche cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative
sono tenuti a procedere autonomamente all’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 17
della D.G.R. 39/55 del 23.09.2011, nel rispetto dei principi generali sanciti dalla L. 241/90.
E’ fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via
di autotutela, ai sensi degli art. 21-quinquies e 21 nonies della L. 241/90.
Nei casi di installazione di impianti ricadenti in ambiti tutelati ai sensi del D.M. 30
novembre 1965, rettificato dal D.M. 10 gennaio 1968 e del Piano Paesaggistico Regionale
– Delibera G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006, o di impianti con tecnologia UMTS od altre,
con potenza in singola antenna superiore a 20 Watt ovvero, ai sensi del precedente art. 7,
per impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt ubicati
all’interno o in prossimità delle aree sensibili, nonché nei casi previsti dall’art. 1 comma 24
della L.R. 3/2008 (valutazioni discrezionali da parte degli enti competenti nelle materie ivi
elencate), il gestore è tenuto a presentare apposita dichiarazione (DUAAP) corredata da
istanza di convocazione della conferenza di servizi e dalla documentazione tecnica di cui
al presente articolo al SUAP. Il SUAP procede, entro 7 giorni dalla presentazione, alla
convocazione di una conferenza di servizi da svolgersi entro i successivi 15 giorni
lavorativi. L’imprenditore, in questo caso, per poter avviare l’attività deve attendere il
rilascio del Provvedimento conclusivo SUAP, conforme alle risultanze della conferenza di
servizi.
L’Organismo competente a rendere il parere discrezionale in sede di conferenza di servizi,
ovvero l’ARPAS, deve verificare la conformità del progetto ai limiti di esposizione di cui al
D.P.C.M. 8 luglio 2003 ed esprimere il parere vincolante ai fini del rilascio del
provvedimento conclusivo in sede di conferenza di servizi, nel rispetto delle disposizioni
previste dall’art. 14-ter della L. 241/90.
Gli enti competenti nel merito,verificano la documentazione presentata relativamente ai
seguenti aspetti:
a) l’appartenenza del sito e dell’impianto al “Programma triennale delle installazioni”;
b) il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione al campo elettromagnetico
generato dall’impianto come rilevato dai documenti tecnici, con particolare riferimento ai
recettori presenti nell’intorno dello stesso e come attestato dal parere dell’ARPAS in merito
alla “verifica di conformità” ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003;
c) la rispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni con i dati presenti nel “Catasto
regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici”;
d) la verifica delle caratteristiche tecniche degli impianti in relazione all’emissione di
rumore (esame del modello A10 riguardante l’impatto acustico, nel caso in cui l’impianto
preveda l’uso di macchine rumorose);
e) la presenza della dichiarazione con cui il gestore dell’impianto si impegna, in caso di
dismissione dello stesso, a provvedere allo smantellamento dell’impianto e al ripristino
dello stato dei luoghi.
A seguito dell’esito positivo delle procedure sopra descritte, il gestore potrà procedere
all’installazione degli impianti e, successivamente, sarà tenuto a comunicare al SUAP
l'ultimazione dei lavori, utilizzando apposita dichiarazione corredata di un certificato del
direttore dei lavori con il quale attesterà la conformità dell'opera al progetto presentato e la
sua agibilità.
Qualora la messa in opera dell'impianto sia subordinata al collaudo, lo stesso sarà
effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso a cura
dell'impresa al SUAP. Il certificato di collaudo consente l'immediata messa in funzione
degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni
competenti.
Copia degli atti amministrativi conclusivi dei procedimenti sopra descritti, completi di
documentazione tecnica dell’impianto, dovrà essere inviata dal SUAP, alla Regione,
Assessorato della difesa dell’ambiente, preferibilmente in formato digitale, ai fini della
gestione del Catasto delle fonti elettromagnetiche e per l’espletamento delle funzioni di
coordinamento, di pianificazione e di programmazione.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della L.R. n. 11 del 28 giugno 2008, il Servizio edilizia
privata del Comune è tenuto a comunicare al CORECOM i provvedimenti concernenti le
postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di radiotrasmissione o di
ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni
radioelettriche in base alle disposizioni di legge.
Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare dovrà presentare, entro
trenta giorni dalla variazione, apposita dichiarazione all’Amministrazione comunale. Il
SUAP provvederà a trasmettere copia della succitata variazione gli enti interessati, ovvero
alla Regione Sardegna per quanto attiene il Catasto delle fonti elettromagnetiche e
all’ARPAS.
La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall’autorizzazione (DUAAP ad
efficacia immediata o Provvedimento conclusivo) è soggetta alle disposizioni di cui alla
Legge Regionale 23/85 e s.m.i. Le opere realizzate in assenza o difformità dalla
autorizzazione contrastano con il prevalente interesse pubblico volto alla tutela della salute
dei cittadini.
Sono soggette ad autocertificazione di attivazione -da inviare contestualmente
all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36- le installazioni e le
modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui
all'articolo 87-bis del D.Lgs. 259/2003, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-
punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di
comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o
uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri
quadrati.

Art. 11 - Documentazione tecnica richiesta per impianti
Le istanze per l’installazione, la modifica, la riconfigurazione e l’adeguamento degli
impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 10,
dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
a. estremi della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
b. estratto dello strumento urbanistico generale vigente, relativo all’area interessata,
nonché, ove l’area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
c. estratto catastale dell’area circostante l’impianto;
d. progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
comprendente:
1. Relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti punti:
· indirizzo ed ubicazione dell’impianto;
· tipologia e modello dell’apparecchiatura da installare;
· tipologia di utilizzo dell’impianto;
· caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e
modello dell’antenna trasmittente;
· costruttore, tipo e modello dell’antenna trasmittente;
· caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e
verticale, completi della scala, inclinazione sull’orizzonte dell’asse e di massima
irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti
cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante
riportando per ogni grado l’attenuazione dell’irradiazione, altezze dell’asse di massima
irradiazione dall’asse del traliccio o palo a cui è ancorata l’antenna;
· massima potenza ammessa in antenna;
· massima potenza irradiata;
· canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell’onda irradiata,
frequenza della modulazione in ampiezza;
· misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di
insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti
quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell’impatto
elettromagnetico;
· valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell’attivazione
dell’impianto negli stessi luoghi dove è stata effettuata la misura di fondo tenendo conto
della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di
esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una
certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il
modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software
stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI
211-10 e successive varianti e/o modifiche;
2. Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all’area di intervento)
ed elaborazione fotografica comprendente l’inserimento dell’impianto nuovo al fine di
valutare l’impatto ambientale e paesaggistico;
3. Elaborati grafici del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in
sezione, corredati da carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate
altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche
altimetriche, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l’ubicazione di altre
sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di
installazione dell’impianto in oggetto.

Art. 12 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti
Al fine di garantire la sicurezza degli impianti dovranno essere adottati i seguenti criteri di
installazione:
• l’installazione di un impianto fisso su un immobile può essere realizzata a condizione che
ciò non pregiudichi la statica dell’edificio;
• le strutture dovranno essere realizzate con tecnologie e sistemi di comprovata solidità ai
fini di garantire la statica dell’impianto e l’incolumità delle persone;
• gli impianti devono essere ubicati prevedendo che l’accesso degli operatori addetti
all’esercizio, manutenzione e controllo, possa avvenire nel rispetto delle condizioni di
sicurezza secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
• tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione
stradale;
• nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili
alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla
normativa vigente.
I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento
devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta,
per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. Salvo che, contrasti con il
principio della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
viene favorito l’uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori. Gli impianti dovranno
essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per
garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle
emissioni dei campi elettromagnetici.

Art. 13 - Azioni di risanamento
Il presente articolo disciplina le modalità di intervento per il risanamento dei siti ove
vengono superati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità' dei
campi elettromagnetici di cui agli art.3 e 4 del DPCM 08.07.2003 relativo ai campi
elettrici,magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300
ghz.
Un sito viene definito "non a norma" allorché si verifica il superamento,con il contributo di
una o più' sorgenti,dei limiti di esposizione ,dei valori di attenzione o degli obiettivi di
qualità' previsti dagli art. 3 e 4 DPCM 08.07.2003. Al fine di procedere al risanamento
occorre che il superamento sia attestato dalle misurazioni effettuate dall'ARPAS.
Nel caso di un sito "non a norma",il gestore dell'impianto dovrà' prioritariamente procedere
alla "riduzione a conformità" o ,qualora tale procedimento non consenta di mantenere la
qualità' del servizio,sarà' tenuto ad elaborare un apposito "piano di risanamento" di cui art.
9 della L. 36/2001.
La competenza in merito all' approvazione del succitato piano di risanamento degli
impianti per l'emittente radio- televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile,nonché
l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti, é
stata conferita alle province con la L.R. 9/2006, all'art. 55.
Le province, si avvalgono del supporto dell'ARPAS, ai sensi art 14 L. 36/2001, per
l'esecuzione delle necessarie verifiche dei livelli di campo elettromagnetici, con impiego di
tecniche di misurazione e rilevamento normalizzate, secondo quanto indicato all' art 6 del
citato DPCM.
All'attuazione della riduzione a conformità' si procede mediante la riduzione dei contributi
dei campi elettromagnetici generati dalle singole sorgenti secondo quanto previsto dall'all.
“C” del DPCM 08.07.2003. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente
l'entrata della riduzione,che deve essere ottenuta tramite la diminuzione della potenza al
connettore d'antenna, oppure tramite misure di analoga efficacia, quali,ad esempio
innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma di
irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna,adozione di opportuni schemi).
Nel caso in cui l'ARPAS,a seguito delle verifiche effettuate, accerti il superamento dei
valori limite applicabili, comunica tempestivamente i risultati delle indagini al comune,alla
Provincia,alla Regione,all'autorità sanitaria ed agli operatori che concorrono al
superamento nei siti individuati e,nel caso di impianti per emittenza televisiva,alla sede
territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento delle Comunicazioni (di
seguito sede territoriale).
Qualora siano riscontrate violazioni rispetto a tali autorizzazioni e concessioni, l'ARPAS ne
da tempestiva comunicazione al Comune che, per quanto di competenza, diffida i gestori a
provvedere a riportare quanto prima gli impianti entrò i termini delle rispettive
autorizzazioni.
Se a seguito del l'eventuale adeguamento degli impianti, permanga una situazione di
superamento dei limiti di legge,sarà' necessario procedere alla riduzione a conformità, di
cui All. C DPCM 08.07.2003, e riguarderà' tutti i gestori degli impianti che generano campi
elettromagnetici presenti nell'area interessata dai superamenti degli stessi campi.
A tal fine, il Comune diffida i gestori ad attuare,entro un termine di tempo congruo e
comunque non oltre 60 gg, la procedura di riduzione a conformità, mediante riduzione di
potenza delle singole sorgenti, e avvalendosi del supporto dell'ARPAS provvede alla
valutazione delle riduzioni da apportare ai singoli contributi di campo elettromagnetico
generati dalle singole sorgenti.
In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità' il
Comune,scaduto il termine previsto nella diffida,provvede ad attivare la procedura per la
disattivazione degli impianti e ne da comunicazione al CORECOM.
Nella predisposizione dei piani di risanamento i gestori devono tenere conto delle
emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti,
nonché del presente regolamento comunale, del piano delle localizzazioni e dei
programmi delle installazioni degli impianti dei singoli gestori.
I piani di risanamento possono prevedere misure tecniche, tecnologie di modernizzazione
e innovazione degli impianti,unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione
mediante condivisione su tralicci comuni, o trasferimento in altri siti.
Il piano di risanamento dovrà contenere altresì la specificazione dei tempi, delle modalità
di realizzazione degli interventi, e della localizzazione delle strutture nei siti.
Il citato piano di risanamento deve essere trasmesso alla Provincia, alla Regione,ai
Comuni interessati, all' Autorità sanitaria,all'ARPAS.
Fino all'esecuzione del piano di risanamento il Gestore dovrà comunque ottemperare alla
richiesta di riduzione a conformità.
Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento é posto a carico dei gestori
degli impianti, ai sensi dell'art 9, comma1 della L 36/2001.

Art. 14 - Funzioni di vigilanza e controllo
Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell’Arpas e
del Dipartimento di prevenzione dell’ Azienda Sanitaria Locale in base alle rispettive
competenze, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l’eventuale supporto di
tecnici esterni. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all’art 3 e dei valori di cui
all’art. 4 del D.M. 381/98, le modalità di esecuzione delle misure e valutazioni sono quelle
di cui all’allegato B del citato Decreto.
Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli
periodici effettuati dall’Arpas su richiesta del Comune. Il controllo deve essere finalizzato a
verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il
mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarato dal gestore al momento della
richiesta dell’autorizzazione.
Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il Comune può esercitare la sua
funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti
per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal
Comune. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente
dall’Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione, al
fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi
elettromagnetici della popolazione.
Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l’accesso a tutti i
cittadini, su semplice richiesta.
Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l’avvenuta adozione, a cura del
gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell’accesso alle zone
esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo è istituito
apposito capitolo di spesa, la cui gestione è affidata ai Dirigenti dei Settori competenti per i
controlli ambientali, da finanziare con quota parte dei canoni di locazione versati dai
Gestori per l’utilizzo di immobili di proprietà comunale.
Art. 15 - Sanzioni amministrative
In caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti,
verrà emessa ordinanza da parte del Dirigente del settore preposto per il ripristino delle
condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni. Scaduto inutilmente tale
termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54
del D.Lgs. 267/2000), l’organo competente preposto emetterà ordinanza di disattivazione
dell’impianto. La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione da
parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre, a conformità gli
impianti medesimi.
Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la
telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in
assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli
impianti e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, fermo restando l’applicazione delle
sanzioni previste per legge.
In caso di funzionamento dell’impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di
collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.
In caso d’inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione all’installazione
dell’impianto, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, è disposta la sospensione
dell’atto autorizzatorio da quattro a sei mesi, in caso di nuova infrazione l’autorizzazione
viene revocata.
Per quanto non specificato nel presente articolo trovano applicazione le sanzioni previste
dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.
I proventi delle sanzioni saranno utilizzati dalla Amministrazione per potenziare la attività
di controllo e per tutte le azioni di risanamento.

Art. 16 - Partecipazione ed informazione
Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme
previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di
informazione e divulgazione alla cittadinanza dell’attività di vigilanza e monitoraggio
compiuta.

Art. 17 - Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio
comunale, decorso il termine di quindici giorni di pubblicazione del medesimo sull’albo
pretorio dell’ente.
Tutte le domande presentate successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento
verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere potranno
essere autorizzate previo adeguamento alle norme del presente regolamento.
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