PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TAXI E DI AUTONOLEGGIO CON - REGOLAMENTO COMUNALE CONDUCENTE

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Comune di MARONE
                          Provincia di Brescia

         REGOLAMENTO COMUNALE
     PER L’ESERCIZIO DEI
     SERVIZI DI TAXI E DI
     AUTONOLEGGIO CON
        CONDUCENTE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 25/09/2009

                                   .
COMUNE DI MARONE                                                                         Pag. 2
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.                      DESCRIZIONE                                  Art.                   DESCRIZIONE

                              CAPO PRIMO                                                            CAPO OTTAVO
                       DISPOSIZIONI GENERALI                                    MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
 1     Disciplina del servizio                                                                   DI TAXI E DI N.C.C.
 2     Definizione dei servizi                                         28     Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio taxi
                                                                       29     Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio N.C.C.
                            CAPO SECONDO                               30     Turni e orari del servizio taxi
                       CONDIZIONI D’ESERCIZIO                          31     Tariffe
 3     Titolo per l’esercizio dei servizi                              32     Trasporto dei soggetti portatori di handicap
 4     Cumulo dei titoli                                               33     Interruzione del trasporto
 5     Condizioni e forme d’esercizio                                  34     Ferie ed interruzione dell’attività
 6     Sostituzione alla guida per il servizio dei taxi                35     Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa
 7     Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea       36     Trasporto di bagagli e animali
 8     Ambiti operativi territoriali                                   37     Servizi richiesti dalla Forza Pubblica
                                                                       38     Comportamento dei conducenti in servizio
                           CAPO TERZO
                        ORGANICI DEI SERVIZI                                                     CAPO NONO
                                                                                            VIGILANZA E SANZIONI
09     Organici dei servizi taxi e N.C.C.                              39     Vigilanza
                                                                       40     Sanzioni
                              CAPO QUARTO                              41     Sospensione della licenza e dell’autorizzazione
          REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO                     42     Revoca della licenza e dell’autorizzazione
           DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI                        43     Decadenza della licenza e dell’autorizzazione
10     Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
11     Impedimenti soggettivi

                             CAPO QUINTO
        MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE ED IL RILASCIO
             DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
12     Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle
       autorizzazioni
13     Contenuti del bando
14     Presentazione delle domande
15     Commissione di concorso per l’assegnazione delle
       licenze e delle autorizzazioni
16     Attività della Commissione di concorso e criteri di
       valutazione
17     Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
18     Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
19     Inizio del servizio

                               CAPO SESTO
           MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE
                LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
20     Trasferibilità per atto tra vivi
21     Trasferibilità per causa di morte del titolare

                           CAPO SETTIMO
               CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI
        IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I
                    MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI
22     Caratteristiche generali dei mezzi
23     Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di
       taxi
24     Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di
       N.C.C.
25     Sostituzione dei mezzi
26     Controllo dei mezzi
27     Tassametro per il servizio di taxi
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

                                               CAPO I
                                        DISPOSIZIONI GENERALI

                                                     Art. 1
                                             Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento, istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della legge regionale 15
   aprile 1995, n. 20, disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea del territorio comunale e
   precisamente il servizio di TAXI CON AUTOVETTURE e il servizio di NOLEGGIO DI AUTOVETTURE
   CON CONDUCENTE (in seguito denominato N.C.C.).

2. I servizi di taxi e di N.C.C., oltre che dalla sopraindicata normativa, sono disciplinati dai seguenti
   provvedimenti legislativi e regolamentari:
   a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
   b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
      Strada);
   c) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio
      taxi);
   d) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei
      veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
   e) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di
      noleggio con autovettura);
   f) Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104(Legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
   g) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
   h) D.M. 13 dicembre 1951 riguardante sevizi pubblici non di linea;

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente
   articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

                                                 Art. 2
                                             Definizione dei servizi

1. I servizi di taxi e di N.C.C., definiti dalla legge n. 21/1992 “autoservizi pubblici non di linea” provvedono al
   trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli
   interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Tali autoservizi sono compiuti su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure
   nell’ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo
   continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed
   ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali
   con i servizi di linea.

3. Il servizio di taxi è rivolto ad un’utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto
   individuale o di piccoli gruppi di persone; lo stazionamento di veicoli avviene in luogo pubblico, in
   apposite aree individuate dal Comune con specifico provvedimento.

4. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita
   richiesta per un determinato servizio.

5. Lo stazionamento della autovettura adibita al servizio di N.C.C. avviene nella rimessa del vettore, il quale
   dovrà avere l’uso a qualsiasi titolo documentato entro 90 giorni dall’aggiudicazione dell’autorizzazione
   pena decadenza, situata nel territorio comunale, presso la quale rimane a disposizione dell’utenza. A tale
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

   obbligo è possibile derogare, limitatamente al noleggio autovetture, solo nei casi e nei modi previsti
   dall’art. 11, c. 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

                                               CAPO II
                                        CONDIZIONI D’ESERCIZIO

                                                       Art. 3
                                        Titolo per l’esercizio dei servizi

1. L’esercizio del sevizio di “taxi” e l’esercizio del servizio di “N.C.C.” sono subordinati rispettivamente al
   rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di
   cui all’art. 11 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata una “licenza” per il servizio taxi e
   una “autorizzazione” per il servizio N.C.C.

2. Possono divenire titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le
   persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell’Unione Europea a condizione di reciprocità.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e sono cedibili alle condizioni di cui agli artt. 21 e 22 del
   presente Regolamento e si riferiscono esclusivamente ad un singolo veicolo.

4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’attività, devono essere
   costantemente conservati a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano
   richiesta.

5. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o
   dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Entro il 31 dicembre di ogni quinquennio le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a verifica da parte
   dell’Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti
   dalla legge e dal presente regolamento.

                                                       Art. 4
                                                 Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi,
   ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del
   servizio N.C.C.

2. E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio
   di N.C.C.

                                                       Art. 5
                                         Condizioni e forme d’esercizio

1. I servizi di taxi e di N.C.C. devono essere esercitati direttamente dai titolari delle licenze o delle
   autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti purché
   iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in possesso delle
   abilitazioni prescritte per la conduzione dei mezzi.
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

   Per il servizio di taxi, il titolare della licenza può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del
   successivo art. 6.

2. E’ fatto obbligo ai titolari di licenza taxi e di autorizzazione N.C.C. di garantire l’osservanza delle norme
   previste a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo
   inoltre al personale addetto ai servizi l’osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo
   effettivi ed adeguati.

3. I titolari delle licenze taxi e delle autorizzazioni N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le
   forme giuridiche indicate nell’art. 7 della legge 15 gennaio 19 92, n. 21.

4. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione d’esercizio agli organismi collettivi di cui all’art. 7,
   comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al
   conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell’attività
   autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i
   commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
   La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia, redatta su apposita modulistica
   predisposta dall’ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, con contestuale presentazione
   della seguente documentazione:
   a) Copia dell’atto con la quale viene conferita la licenza o l’autorizzazione;
   b) Certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l’esercizio di attività di trasporto di persone
      da parte dell’organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del
      conferimento;
   c) Documentazione attestante l’iscrizione al ruolo di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
      da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui questi sia persona diversa dal titolare conferente.
   La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi di legge.
   L’ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con
   provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività conferita, fatta salva la possibilità di
   regolarizzazione.
   Nella licenza o nell’autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del
   conferimento, la ragione sociale e l’indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

                                                      Art. 6
                                Sostituzione alla guida per il servizio dei taxi

1. I titolari di licenza per il servizio di taxi, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 21/1992, possono essere
   sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della suddetta legge ed
   in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del presente regolamento, nei seguenti casi:
   a)     per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
   b)     per chiamata alle armi;
   c)     per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi;
   d)     per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
   e)     nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per il servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone
   iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al
   raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto tra il titolare della licenza ed il sostituto deve essere regolato ai sensi del comma 3 dell’art. 10
   della legge n. 21/1992.

4. Per poter essere sostituito alla guida il titolare della licenza dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
   parte del Comune, previa presentazione di apposita domanda redatta in carta legale, indirizzata al Ufficio
   comunale competente, con l’indicazione della persona designata alla sostituzione.
   La domanda dovrà inoltre contenere:
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   –    l’indicazione dei motivi della sostituzione;
   –    la durata del periodo di sostituzione;
   –    la dichiarazione di consenso del sostituto;
   –    la documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti in capo al sostituto (tali requisiti
        possono essere anche autocertificati).

5. La sostituzione per motivi di salute non può comunque superare il periodo di due anni in un quinquennio,
   salvo proroga di un anno per gravi e comprovate ragioni.

6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta per conto del titolare; resta comunque in capo al
   sostituto la responsabilità dello svolgimento del servizio.
   Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

                                                       Art. 7
                           Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati per il servizio di taxi e di N.C.C., in caso di necessità, possono essere utilizzati per
   l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario
   della linea ed il titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione N.C.C.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il
   rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

                                                       Art. 8
                                            Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale,
   in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i
   regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso
   qualunque destinazione.

3. La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio comunale è facoltativa.

4. E' consentito all'utente accedere al servizio, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con
   qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

                                                   CAPO III

                                                     Art. 9
                                       Organici dei servizi taxi e N.C.C.

1. Gli organici per i servizi di taxi e di N.C.C. del Comune di Marone alla data di entrata in vigore del
   presente Regolamento, sono così determinati:
   a) n. = licenze per il servizio di taxi, corrispondenti ad altrettante autovetture;
   b) n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente, corrispondenti ad altrettante
        autovetture;

                                                    CAPO IV

        REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE
                               AUTORIZZAZIONI

                                                     Art. 10
                                 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di taxi o all'esercizio del servizio di
   N.C.C. è necessario:
   c) essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea;
   d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, ovvero in
       un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea;
   e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
   f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da
       adibire al servizio;
   g) non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione
       N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune;
   h) non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. (nel caso di richiesta di licenza taxi); non
       essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione N.C.C.);
   i)  essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi
       trasportati;
   j)  avere la disponibilità di una rimessa entro 90 giorni dall’aggiudicazione dell’autorizzazione, al chiuso
       o all'aperto, ubicata nel Comune di Marone (nel caso di richiesta autorizzazione N.C.C.);
   k) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme
       del Codice della Strada;
   l)  non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in
       modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di N.C.C. è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese
   Artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

3. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli
   interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di
   autocertificazione. Il responsabile del procedimento amministrativo, in caso di ragionevole dubbio, può
   comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare
   esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio.

                                                     Art. 11
                                            Impedimenti soggettivi
COMUNE DI MARONE                                                      Pag. 8
 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell’autorizzazione o licenza:
   a) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo
       che sia intervenuta riabilitazione;
   b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo
       mafioso;
   c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
   d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
       precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
   e) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a
       pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e
       salvi i casi di riabilitazione;
   f) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla
       legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
   g) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice
       della Strada.

                                CAPO V
   MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE ED IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE
                           AUTORIZZAZIONI

                                                     Art. 12
                     Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di
   pubblico concorso indetto dal Comune.

2. Le autorizzazioni per noleggio autovetture disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, e
   comunque tutte le autorizzazioni o licenze che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza
   o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso e secondo i
   criteri preferenziali indicati nell'art.17, alle persone fisiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne
   facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel bando stesso.

3. Il concorso viene indetto di disponibilità di licenze o di autorizzazioni.

4. Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
   Regione Lombardia.

5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni
   bando.

6. Qualora non pervenga alcuna domanda, il termine di presentazione delle medesime si intende prorogato
   ad oltranza, per lo stesso periodo, fino ad almeno la presentazione di una domanda da ritenersi
   ammissibile.

                                                     Art. 13
                                              Contenuti del bando

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
   a) il numero e la tipologia delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
   b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle
        autorizzazioni;
   c) l'indicazione dei titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 17, comma 2, del presente
        Regolamento;
COMUNE DI MARONE                                                        Pag. 9
 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

   d)   le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

                                                     Art. 14
                                        Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni
   dovranno essere presentate al Comune nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito
   bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.

2. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:
   a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, c. 1, lettere a), b), c), ed e) del presente
        regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, tutti gli altri
        requisiti previsti nel suddetto articolo;
   b) di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi
        dell'art. 17, c. 2 del presente Regolamento.
   I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente auotcertificati secondo le modalità
   previste dalla legge.

                                                     Art. 15
           Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni viene nominata un'apposita Commissione
   Comunale così composta:
   a) dirigente o funzionario del servizio interessato in qualità di Presidente;
   b) due membri interni scelti tra persone esperte del ramo appartenenti possibilmente al Servizio
         competente.

2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui all'art. 14,
   lettera d) del presente Regolamento.

3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

4. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal responsabile del servizio
   competente.

                                                     Art. 16
                      Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze di taxi o
   delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in
   conformità alle modalità stabilite dall'art. 15 del presente Regolamento.

2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate
   ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente di autovetture.
   Per la formulazione della graduatoria costituiscono titoli preferenziali, nell’ordine:

   Licenze taxi
   a) avere esercitato il servizio in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di
       tempo complessivo di almeno 12 mesi;
   b) essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità in funzione della maggior durata
       dell’iscrizione stessa;
COMUNE DI MARONE                                                     Pag. 10
 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

   c)   non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale tali da aver causato la
        sospensione del titolo di guida.

   Autorizzazioni N.C.C. di autoveicoli
   a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo
       complessivo di almeno 12 mesi;
   b) essere in possesso, da almeno 2 anni, di un'autorizzazione N.C.C.;
   c) essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
   d) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la
       sospensione del titolo di guida.

3. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la
   residenza del concorrente.

4. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla
   presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.

5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per
   almeno trenta giorni ed ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di approvazione.

6. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando la
   graduatoria fino ad esaurimento.

                                                    Art. 17
                             Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di
   lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni
   per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante
   autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del presente
   Regolamento, ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a), b), c), ed e), già documentati o
   autocertificati all'atto di presentazione della domanda.

                                                    Art. 18
                                Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il
   responsabile del servizio incaricato, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di
   concorso.

2. Le licenze e le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo
   che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio. Nel caso di autorizzazione N.C.C. deve essere altresì
   indicata l'ubicazione della rimessa.

3. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le
   contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza
   trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza od autorizzazione lo
   stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
COMUNE DI MARONE                                                       Pag. 11
 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

                                                      Art. 19
                                                Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in
   seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il
   servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi qualora
   il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

                              CAPO VI
 MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

                                                      Art. 20
                                          Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in
   possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art.
   9, comma 1, della legge n. 21/1992, ovvero:
   a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
   b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
   c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro
        definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare
   apposita domanda al Sindaco indicando la persona designata per la suddetta voltura.
   La domanda deve essere corredata di copia dell'atto di cessione d’azienda, di dichiarazione di
   accettazione del subentrante designato, nonché della documentazione comprovante il possesso, da parte
   di quest’ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente Regolamento. Tali
   requisiti possono essere anche autocertificati.
   Acquisita la necessaria documentazione, il funzionario incaricato rilascia al subentrante l’autorizzazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio
   per malattia o infortunio) il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve fornire un'idonea certificazione
   medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere
   consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente unitamente al titolo autorizzatorio e
   relativi contrassegni identificativi.
   Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno
   dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
   Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione
   dei mezzi.

4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al
   subentrante.

5. A colui che abbia trasferito la licenza taxi o una o più autorizzazioni N.C.C., rilasciate da questo o da altro
   Comune, non può esserne attribuita rispettivamente altra né a seguito di concorso pubblico, né a seguito
   di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.
COMUNE DI MARONE                                                        Pag. 12
 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

                                                     Art. 21
                                        Trasferibilità per causa di morte

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione N.C.C. può essere trasferita, entro due
   anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri
   soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, devono comunicare per
   iscritto il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere
   corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve
   altresì indicare:

   a)   la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora
        risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende
        necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;

   oppure

   b)   la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data del decesso, un soggetto non
        appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale
        subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, previa accettazione espressa da parte
        dello stesso;

   oppure

   c)   limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10,
        comma 2, della legge n. 21/1992.

3. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive
   dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio
   dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la
   durata di due anni, fatta salva la particolarità di cui al 2° comma, art.10 della legge 21/1992 per gli eredi
   dei titolari di licenza taxi.
   La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

                                 CAPO VII
    CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE
                  INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI

                                                     Art. 22
                                       Caratteristiche generali dei mezzi

1. Sia i mezzi adibiti al servizio di taxi che quelli adibiti al servizio di N.C.C. devono:
   a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione
         stradale;
   b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
   c) avere facile accessibilità;
   d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
   e) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti Organi;
   f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel
         D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (nel caso di autoveicoli);
   g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto
         di soggetti portatori di handicap.
COMUNE DI MARONE                                                       Pag. 13
 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

                                                     Art. 23
                       Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente art. 23, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:
   a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il
        corrispettivo del servizio;
   b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura “TAXI”;
   c) avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19 novembre 1992, se
        immatricolato per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1992;
   d) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile;
   e) portare sulle fiancate, in modo ben visibile, il numero della licenza nonché lo stemma e il nome del
        Comune;

                                                     Art. 24
                     Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.

8. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 23 del presente Regolamento, il veicolo adibito al servizio di N.C.C.
   deve:
   a) portare all'interno del parabrezza o sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, ovvero
        con targa esterna, un contrassegno inamovibile con la scritta "noleggio" recante lo stemma e il nome
        del Comune, nonché il numero dell’autorizzazione;
   b) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

                                                     Art. 25
                                            Sostituzione dei mezzi

1. Nel corso del periodo normale della durata della licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il
   servizio di N.C.C., il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione, anche temporanea,
   dell’autoveicolo adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento e
   ritenuto idoneo dai competenti Organi.
   In tale ipotesi sulla licenza o sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica
   avvenuta.

                                                     Art. 26
                                              Controllo dei mezzi

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi della M.C.T.C. è compito degli
   Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione
   e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui agli artt.
   23, 24, 25 del presente Regolamento.

2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di licenza
   o di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali
   requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, su parere della Commissione consultiva e previa diffida,
   viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione della licenza o
   dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

                                                     Art. 27
                                       Tassametro per il servizio di taxi

1. Ogni autoveicolo per il servizio di taxi deve essere munito di tassametro.
COMUNE DI MARONE                                                      Pag. 14
 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

2. Il tassametro deve essere regolato secondo le tariffe in vigore, e deve essere piombato dal personale del
   Corpo di Polizia Municipale che, in qualsiasi momento, ha facoltà di controllarne la regolarità ed il
   funzionamento.

3. Il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base
   chilometrica per il percorso extraurbano e deve essere sistemato all'interno della vettura in modo tale
   che, in qualsiasi momento, sia agevole la lettura della sua registrazione da parte del passeggero.

4. Il compenso spettante all'autista per il servizio effettuato deve risultare dal tassametro.

5. Quando l'autoveicolo è disponibile, il tassametro deve risultare non funzionante.
   Non è consentito all'autista iniziare il servizio o restare in una stazione di sosta con il tassametro portante
   l'indicazione del prezzo del servizio precedentemente effettuato.

6. L'autista è obbligato:
   a) a porre in azione il tassametro al momento in cui avvia l'autoveicolo noleggiato ed a farne cessare il
        funzionamento appena l'autoveicolo stesso sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente;
   b) a segnalare i supplementi della tariffa nel momento in cui si verifichino le circostanze che richiedano
        la loro applicazione, dando contemporaneamente comunicazione al passeggero della compiuta
        registrazione del supplemento e fornendo, in proposito, i chiarimenti che possano essere richiesti. In
        difetto di detta comunicazione, il passeggero non è tenuto a pagare il supplemento;
   c) a non richiedere alcun pagamento oltre il prezzo segnato sul tassametro.

7. In qualunque momento il passeggero ha diritto di interrompere la corsa, pagando il relativo importo
   segnato sul tassametro.

8. In caso di avaria del tassametro il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e
   condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base
   all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

9. Il conducente può esigere la quota segnata sul tassametro e cessare il servizio ogniqualvolta il
   passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura salvo che lo stesso, oltre la quota sopra indicata,
   non depositi una somma da concordarsi per trattenere a sua disposizione l'autovettura per il periodo di
   tempo a lui necessario.

10.Non possono essere tenute in circolazione autovetture munite di tassametri imperfetti o comunque
   alterati. Qualora si presentasse la necessità di procedere alla spiombatura del tassametro, in quanto in
   avaria, l'autista dovrà prendere i dovuti accordi con il Corpo di Polizia Municipale il quale, accertato il
   ripristino dell'apparecchio stesso, dovrà poi procedere alla sua ripiombatura.
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

                                 CAPO VIII
          MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI E DI N.C.C.

                                                     Art. 28
                             Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo
   individuate dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale decidere l'interdizione dall’uso delle piazzole quando lo ritenga
   necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area per motivi di pubblico interesse o di forza
   maggiore.

3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per
   effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E’ possibile, in caso di chiamata via radio, uscire
   dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o
   radiotelefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono
   rispettando l'ordine di arrivo.

4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a
   vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in
   vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

                                                     Art. 29
                            Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C.

1. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive
   rimesse presso le quali i mezzi stessi sostano e sono a disposizione dell'utenza. Al suddetto obbligo è
   possibile derogare (per il noleggio veicoli) solo nei casi previsti dall'art. 11, comma 6, della legge 15
   gennaio 1992, n. 21. In tal caso l'Amministrazione Comunale individuerà delle apposite aree per sosta
   auto N.C.C. che dovranno in ogni caso essere diverse da quelle destinate al servizio taxi, e comunque da
   esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

                                                     Art. 30
                                          Turni e orari del servizio taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco, mediante apposita ordinanza, sentite
   preventivamente le organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione consultiva.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari e i turni di servizio loro assegnati.

                                                     Art. 31
                                                      Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal Comune, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e
   alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni
   provinciali in materia. La tariffa è a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base
   chilometrica per il servizio extraurbano.
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

2. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti
   massimi e minimi determinati, su tale base dal Comune, e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero
   delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con autoveicoli adibiti al servizio di
   taxi o di N.C.C. ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe
   stabilite nelle apposite convenzioni.

4. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.

                                                       Art. 32
                                  Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 21/1992, i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutte le
   persone portatrici di handicap e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio ed assicurare la
   necessaria assistenza per l'accesso ai mezzi.

2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di taxi e di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per
   soggetti portatori di handicap.

3. I mezzi in servizio di taxi o di N.C.C., appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di
   handicap, devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto
   dall'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

                                                       Art. 33
                                            Interruzione del trasporto

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto,
   l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

                                                       Art. 34
                                        Ferie ed interruzione dell’attività

1. Ogni titolare di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di
   ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio
   non sono considerati giorni di ferie). Gli interessati, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie
   devono darne comunicazione al competente ufficio comunale. Il titolare di licenza taxi ha facoltà di farsi
   sostituire ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, in caso di sinistro o guasto del veicolo adibito a tale uso, deve
   darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente e, in attesa della sostituzione o riparazione
   del veicolo stesso, può:
   –      chiedere l'autorizzazione ad interrompere l'attività per un periodo di tempo non superiore, comunque,
          a 60 giorni;
   oppure
   –      chiedere l'autorizzazione a circolare con un altro veicolo provvisorio, dotato comunque delle
          caratteristiche di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

3. Il titolare di autorizzazione N.C.C., in caso di comprovata necessità, può interrompere la propria attività
per un periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

4. II titolare di licenza taxi che, trovandosi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo
   comma dell'art. 6 del presente Regolamento, abbia interrotto l'attività senza peraltro essere stato
   sostituito, deve, trascorso il trentesimo giorno dall'interruzione senza aver ripreso il servizio, chiedere
   immediatamente l'autorizzazione per la sostituzione alla guida secondo le modalità di cui al suddetto
   articolo.

5. Ai fini della cessione del titolo autorizzatorio il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come
   attività continuativa.

                                                      Art. 35
                              Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa

1. Il titolare di licenza taxi e il titolare di autorizzazione N.C.C. sono tenuti a comunicare (con semplice
   denuncia) all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio e, nel caso di
   autorizzazione N.C.C., anche il cambiamento dell'ubicazione della rimessa. Tale comunicazione deve
   avvenire entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

                                                      Art. 36
                                         Trasporto di bagagli e animali

1. E' obbligatorio accettare il trasporto di bagagli a seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite
   dal Comune, semprechè tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.

2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto di cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non
   vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie.

                                                      Art. 37
                                      Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica compatibilmente
   con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

                                                      Art. 38
                                  Comportamento dei conducenti in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività di taxi e di N.C.C. i conducenti dei rispettivi mezzi hanno l'obbligo di:

   a)   prestare il servizio con regolarità;
   b)   comportarsi sempre con correttezza, senso civico e di responsabilità, sia nei confronti degli utenti
        che dei colleghi;
   c)   prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
   d)   presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
   e)   applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
   f)   tenere nel veicolo i documenti di circolazione, nonché la licenza o l'autorizzazione;
   g)   avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio
        prestato;
   h)   consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

         mezzo;
   i)    avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
   j)    per il servizio di taxi, segnalare, attraverso l'apposito indicatore illuminabile recante la dicitura "TAXI",
         le condizioni di vettura libera o occupata.

2. E' fatto divieto di:

   a)    interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata
         forza maggiore ed evidente pericolo;
   b)    deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
   c)    chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o rispetto a quelli
         pattuiti;
   d)    adibire alla guida conducenti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 21/1992;
   e)    utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
   f)    applicare sul mezzo contrassegni che non siano previsti dal presente Regolamento;
   g)    portare animali propri a bordo del mezzo durante il servizio;
   h)    per il servizio di N.C.C. con autoveicoli, sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non
         specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio;
   i)    esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme vigenti.

                                                 CAPO IX
                                          VIGILANZA E SANZIONI

                                                      Art. 39
                                                     Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre
   disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è
   svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre Forze dell'Ordine.

                                                      Art. 40
                                                      Sanzioni

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa
   vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a)    Da € 50,00 a € 150,00, in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di
         autorizzazione;
   b)    Da € 100,00 a € 300,00, in caso di violazione di disposizione di legge e regolamenti, compreso il
         presente.

2. All’esercizio di servizi pubblici non di linea in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa sono
applicate le sanzioni disposte dal Codice della Strada.

                                                      Art. 41
                               Sospensione della licenza e dell’autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono sospese per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di
   sei mesi nei seguenti casi:
   a)    alla violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del
         precedente art. 41;
   b) utilizzo di mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi dell'art. 27 del presente
         Regolamento;
   c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n.
         21/1992;
   d) prestazioni del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
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 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

   e)   inosservanza delle tariffe stabilite.

2. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravita dell'infrazione o
   dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.

                                                     Art. 42
                                  Revoca della licenza e dell’autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono revocate nei seguenti casi:
   a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
   b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute negli artt. 21 e 22 del
         presente Regolamento;
   c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 42 del presente
         Regolamento;
   d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. La revoca è disposta dal responsabile del servizio competente.

                                                     Art. 43
                                Decadenza della licenza e dell’autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
   a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
   b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente Regolamento;
   c) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli artt. 21 e 22 del
         presente Regolamento;
   d) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
   e) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito
         nell’art. 35 del presente Regolamento.

2. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente.
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