REGOLAMENTO COMUNALE CITTÀ DI MONDRAGONE PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del ...

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CITTÀ               DI M O N D R A G O N E
                 (P R O V I N C I A   DI   C A S E R T A)

          REGOLAMENTO COMUNALE

               PER LA CONCESSIONE

              DELL’ACQUA POTABILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07.07.2003

                                      1
INDICE

                                                     CAPO I
                                               CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Concessione dell’acqua potabile
Art. 2 – Metodo di somministrazione
Art. 3 – Prelievi abusivi
Art. 4 – Qualità del materiale degli impianti interni
Art. 5 – Prescrizione per gli impianti interni
Art. 6 – Modifica agli impianti interni
Art. 7 – Verifica impianti interni
Art. 8 – Irregolarità degli impianti interni
Art. 9 – Proprietà e manutenzione delle opere di presa e misura
Art.10 – Modifica delle opere di presa
Art.11 – Furto contatore

                                                     CAPO II
                                               CONDIZIONI TECNICHE

Art.   12   –   Realizzazione allacciamenti
Art.   13   –   Ubicazione del contatore
Art.   14   –   Diametro del contatore
Art.   15   –   Variazione del diametro del contatore
Art.   16   –   Spostamento del contatore
Art.   17   –   Divieto di attacco diretto sulla presa
Art.   18   –   Nolo contatore
Art.   19   –   Ispezioni e verifiche
Art.   20   –   Responsabilità verso terzi
Art.   21   –   Impianti di sollevamento

                                                       CAPO III
                                                     CONCESSIONI

Art.   22   –   Tipo della concessione
Art.   23   –   Titolare della concessione
Art.   24   –   Richiesta di concessione
Art.   25   –   Stipula del contratto di concessione
Art.   26   –   Spese di impianto per nuove concessioni
Art.   27   –   Deposito cauzionale
Art.   28   –   Decorrenza della concessione
Art.   29   –   Durata del contratto – Subentri – Modifiche
Art.   30   –   Divieto di estensione delle concessioni
Art.   31   –   Revoca della concessione
Art.   32   –   Concessione temporanea
Art.   33   –   Minimi impegnativi contrattuali

                                                              2
CAPO IV
                   ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – TARIFFE – MODALITA’ DI PAGAMENTO

Art.   34   –   Accertamento dei consumi
Art.   35   –   Osservazioni e reclami in merito agli accertamenti dei consumi delle somme addebitate
Art.   36   –   Denuncia di irregolare funzionamento degli apparecchi di misura
Art    37   –   Tariffe per la fornitura dell’acqua
Art.   38   –   Pagamento delle somme dovute per l’acqua fornita e provvedimenti in caso di ritardo
Art.   39   –   Temporanea interruzione del servizio
Art.   40   –   Manomissione dei sigilli
Art.   41   –   Infrazioni

                                                     CAPO V
                                                BOCCHE ANTICENDIO

Art. 42 – Bocche antincendio
Art. 43 – Norma transitoria

                                                        CAPO VI
                                                         VARIE

Art.   44   –   Concessioni acqua potabile ai Comuni limitrofi
Art.   45   –   Reclami
Art.   46   –   Accettazione del Regolamento
Art.   47   –   Variazioni al Regolamento e alle tariffe
Art.   48   –   Efficacia del Regolamento

                                                            3
CAPO I
                                           CONDIZIONI GENERALI

                                               ART.1
                                  CONCESSIONE DELL’ACQUA POTABILE

     1. L’acqua potabile erogata dal Comune di Mondragone, è somministrata di norma, lungo le vie ove e-
sistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica nei limiti delle potenzialità esistenti.
     2. Le nuove conduttore di distribuzione vengono di regola, poste nelle strade provviste di canalizzazio-
ne fognaria.
     3. Normalmente l’acqua potabile è concessa per il consumo per uso DOMESTICO essendo questo priori-
tario rispetto agli altri usi. Quest’ultimi (usi Diversi) sono ammessi quando la risorsa è sufficiente. (Art 2 leg-
ge 5 gennaio 1994, n°36).
     4. Non si effettueranno mai concessioni su terreni agricoli privi di abitazione anche se sugli stessi esi-
stono locali per ricovero e crescita animali, baracche, locali di fortuna ecc….
     5. Le concessioni di acqua potabile all’interno delle lottizzazioni convenzionate potranno avvenire sola-
mente dopo che la rete distribuzione della lottizzazione sarà stata collaudata e trasferita in proprietà all’Ente
Comune.
     6. Fino a tale data si farà luogo ad una concessione unica, all’inizio della lottizzazione, con ubicazione
dell’apparecchio di misurazione secondo il disposto di cui al presente Regolamento.
     7. Le forniture sia di uso DOMESTICO sia per usi DIVERSI sono accordate tramite regolari contratti
di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento.
     8. In caso di necessità, detti usi, con ordinanza sindacale, potranno essere temporaneamente limitati o
vietati alla cittadinanza che, ove possibile, tempestivamente sarà avvisata.
     9. L’acqua potabile sarà fornita entro i limiti di disponibilità e compatibilmente con le esigenze del
servizio generale.
     10. L’Ente Comune, in ogni caso, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o
interruzioni del deflusso dovute a qualsiasi ragione.Peraltro ripristinerà il servizio normale nel più breve tem-
po possibile.
     11. I concessionari non potranno reclamare alcun indennizzo qualora per cause derivanti da forza mag-
giore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell’uso
dell’acqua.
     12. Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata di lavori che comportino interruzione
dell’erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dal Comune al pari di qualsiasi interruzione pre-
vedibile.
     13. L’acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale si è ottenuta la conces-
sione.

                                                ART. 2
                                     METODO DI SOMMINISTRAZIONE

     1. L’acqua è somministrata mediante apparecchi misuratori per la deduzione dei consumi rispondenti ai
requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982 n°854 recepente la Direttiva Comunitaria n°75/33.
     2. La marca ed il tipo sono prescelti a giudizio insindacabile dell’Ente Comune.
     3. In relazione a quanto disposto dall’art.5, comma 1° lettera c, della legge 5 gennaio 1994 n°36, dove
attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna
dei consumi e l’installazione di singoli contatori per ciascun’unità abitativa deve essere orga-
nizzata a cura e spese dell’utente.
     4. Su richiesta dei proprietari di unità abitative facente parte di edifici già esistenti, serviti di un unico
apparecchio misuratore, il Comune può concedere più forniture allo stesso edificio, fermo restando il rispetto
di quanto stabilito dal presente Regolamento quanto concerne l’ubicazione dei relativi apparecchi misuratori.
     5. Negli edifici di nuova costruzione, secondo le disposizioni di cui all’art.5 della legge 36/94, dovranno
essere installati apparecchi misuratori per ogni singola unità abitativa fermo restanti le norme previste dal
presente Regolamento per quanto attiene l’ubicazione degli stessi. La stessa norma si applica anche agli edi-
fici oggetto di interventi di ristrutturazione estesi a complesso, salvo i casi in cui non sia tecnicamente possi-
bile.
     6. Per ogni uso DIVERSO la somministrazione di acqua potabile è assicurata mediante concessione di
una singola fornitura.

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7. Gli apparecchi misuratori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia per uso domestico
sia per uso diverso),dovranno essere progressivamente regolarizzati, con l’intento di tenere distinti gli usi
domestici dagli altri usi.
     8. Ad ogni fornitura deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinte da quelle del-
le altre forniture. Ogni fornitura deve essere destinata unicamente all’uso per il quale è stata concessa.

                                                   ART. 3
                                              PRELIEVI ABUSIVI

    1. S’intendono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte dell’apparecchio misuratore.
    2. Sono altresì abusivi i prelievi effettuati a valle dell’apparecchio misuratore destinati ad uso diverso da
quello stabilito contrattualmente.
    3. I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

                                             ART. 4
                         QUALITA’ DEL MATERIALE DEGLI IMPIANTI INTERNI

    1. Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, dopo l’apparecchio misuratore l’utente a-
dopererà tipi e qualità di materiale nel rispetto della normativa vigente.
    2. Qualora l’acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere ai re-
quisiti sopra indicati, debbono essere del tipo idoneo a contenere acqua per consumo umano. Debbono es-
sere inoltre muniti di coperchio e lo scarico del troppo pieno non deve essere collegato direttamente a siste-
mi fognari.

                                              ART. 5
                               PRESCRIZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

1. Nell’esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
    a) Non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall’acquedotto
         comunale ed altre condutture d’acqua, potabile o non, o con condotti di fognature di scarico, neppu-
         re con l’intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc….;
    b) Tutti i rubinetti devono lasciare uscire l’acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra di livello supe-
         riore dei serbatoi, deposito, bacini, tinozze, ecc… in modo che l’acqua uscita non possa, in alcun
         modo, ritornare indietro nei tubi conduttori nel sistema delle tubazioni;
    c) I conduttori per la pulizia delle latrine, orinatoi, ecc… devono essere alimentati da speciali cassette
         alle quali l’acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 centimetri sul livello
         massimo della cassetta stessa;
    d) Per chiudere il deflusso dell’acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o
         altri intercettori che diano luogo al colpo di ariete nelle condutture;
    e) È vietata l’applicazione di piombo di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di ac-
         qua potabile.
2. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra ed ad ogni altra eventualmente imposta, provocherà la
sospensione immediata del servizio.

                                                ART. 6
                                    MODIFICA AGLI IMPIANTI INTERNI

1.      Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture senza aver prima avvertito il
Comune, per iscritto, indicando la natura e la consistenza delle modifiche stesse; il Comune all’uopo, può
impartire speciali prescrizioni.

                                                 ART. 7
                                       VERIFICA IMPIANTI INTERNI

1.      Il Comune di Mondragone può procedere, in qualsiasi momento, all’ispezione ed alla verifica degli
impianti interni per controllare le condizioni e la regolarità di funzionamento nonché il rispetto dei termini
contrattuali.
2.      In caso di opposizione a tali operazioni il Comune di Mondragone provvederà alla sospensione im-
mediata dell’erogazione dell’acqua fino all’effettuazione delle verifiche di cui sopra e in ogni caso fermi re-
stando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell’utente.

                                                         5
3.      L’erogazione dell’acqua sarà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all’opposizione,
previo pagamento di quanto stabilito nelle tariffe in vigore, qualora dovuto.

                                              ART. 8
                               IRREGOLARITA’ DEGLI IMPIANTI INTERNI

1.      Qualora fossero riscontrati, negli impianti privati, irregolarità od infrazioni alle norme del presente
Regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari cui l’utenza fosse condizionata, o in genere, opere non
autorizzate, il Comune di Mondragone sospenderà la fornitura dell’acqua fintanto che l’utente non abbia eli-
minato l’irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell’utente o che questi
possa richiedere la rescissione del contratto.

                                        ART. 9
               PROPRIETA’ E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI MISURA

1.       Costituiscono la presa tutte le opere di derivazione dalla conduttura alla distribuzione fino
all’apparecchio di misura compreso.
2.       La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell’acquedotto
e, pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva pro-
prietà del Comune, rinunziando l’utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in
proposito.
3.       Tutte le opere idrauliche necessarie alla fornitura di acqua potabile fino all’apparecchio misuratore
compreso, sono eseguite e manutenute dal Comune di Mondragone che ne può disporre a secondo delle
proprie esigenze tecniche anche per altri allacciamenti.
4.       Non sono ammesse manipolazioni e/o manomissioni della presa.
5.       I contravventori,oltre al risarcimento del danno provocato ,saranno perseguiti a norma di legge.

                                               ART.10
                                    MODIFICA DELLE OPERE DI PRESA

1.       Il Comune di Mondragone ha la facoltà di apportare ,in ogni momento,modifiche alle opere di pre-
sa,dando ,di ciò,preavviso di almeno 24 ore all’utente od utenti interessanti nel caso dovesse essere sospesa
l’ erogazione .
2.       Quando le modifiche sono apportate a richiesta dell’utente o degli utenti ,le relative spese sono a ca-
rico di questi , in base al preventivo redatto secondo le norme del presente Regolamento.

                                          ART. 11
                      FURTO E MANOMISSIONE DELL’APPARECCHIO DI MISURA

1.      In caso di furto dell’apparecchio misuratore l’utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente e in
ogni caso entro il termine massimo di 48 ore al Comune di Mondragone, che provvederà al suo ripristino non
oltre 3 giorni dalla denuncia. In uno con la comunicazione dovrà essere prodotta denunzia presentata alle
Forze dell’Ordine.
2.      Poiché l’utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e ri-
sponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall’uso anche se dovuto a terzi, le
spese per il suddetto ripristino cederanno a suo carico.
3.      La sostituzione dell’apparecchio misuratore sarà eseguita alla presenza dell’utente o di
un suo rappresentante, che presenzierà alle operazioni di rimozione, sostituzione e registrazio-
ne della lettura finale del vecchio contatore. Le operazioni tutte saranno registrate su apposito
verbale sottoscritto dalle parti.
4.      Il consumo misurato dall’apparecchio di misura asportato sarà presuntivamente calcolato sulla base
del consumo storico medio (massimo ultimi 3 anni) dell’utente ed in base al consumo contrattualmente im-
pegnato se la concessione è perfezionata da meno di un anno.
5.      Per il furto di apparecchio misuratore di concessione temporanea si applica la disciplina di cui al
presente Regolamento.

                                                CAPO II
                                          CONDIZIONI TECNICHE

                                                        6
ART. 12
                                     REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI

1.       Le opere per la realizzazione delle diramazioni su sede stradale pubblica e quelle fino
all’apparecchio misuratore saranno eseguite sempre dal Comune di Mondragone con spese a carico
dell’utente.
2.       Le opere su proprietà privata (traccia, nicchia, muratura sportello ecc., saranno eseguite a cura e
spese dell’utente secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Comune di Mondragone.
3.       L’utente dovrà provvedere, a sue spese e cura alle opere di diramazione interna dopo l’apparecchio
misuratore, nel rispetto della normativa vigente.

                                             ART. 13
                            UBICAZIONE DELL’APPARECCHIO MISURATORE

1.        L’apparecchio misuratore, per le nuove forniture, andrà posizionato all’esterno del fabbricato nei pa-
lazzi o nel muro di cinta dei fabbricati con giardini, in apposito nicchia protetta da portellina in metallo, forni-
ta di serratura universale, con la scritta ACQUA oppure ACQUEDOTTO.
2.        Analogo procedimento sarà adottato quando, per qualsiasi ragione e/o causa, si andrà ad operare
sulle forniture già esistenti. E’ concessa deroga quando situazioni tecniche lo rendessero impossibile o diffici-
le da applicare.
3.        Per le strade principali di Mondragone e quelle ricadenti nel Centro Storico previste dai vi-
genti strumenti urbanistici, al fine di non deturpare la facciata degli edifici esistenti, la posa del o degli appa-
recchi di misura avverrà appena all’interno del portone di ingresso di ogni edificio sempre in apposita nicchia
protetta da portellina avente le caratteristiche suddette, fermo restando che l’utente è responsabile della
condotta di distribuzione fin dal punto in cui la stessa entra nel muro esterno.
4.        Per quanto attiene alle forniture relative agli edifici condominiali gli apparecchi di misura dovranno
essere posizionati in batteria ubicati all’esterno del fabbricato in apposita nicchia (è concessa deroga per tut-
te le situazioni preesistenti).
5.        L’utente dovrà, in ogni caso, sempre garantire agli incaricati del Comune di Mondragone, libero ac-
cesso al posto dove è collocato l’apparecchio misuratore specialmente per le utenze per le quali questi non è
posto al limite della proprietà privata.
6.        Qualora per eseguire la somministrazione dell’acqua sia necessario collocare in opera condotte o ap-
parecchi di manovra o di misura su beni di proprietà a terzi, l’utente dovrà preventivamente presentare pro-
va dell’avvenuta costituzione della servitù d’acquedotto a carico del terzo.
7.        Tutti gli apparecchi misuratori saranno piombati a cura del Comune di Mondragone per evitare ma-
nomissioni, con spese a carico dell’utente.

                                          ART. 14
                     DIAMETRO DELL’APPARECCHIO MISURATORE DELLA PRESA

1.       Il Comune di Mondragone, all’atto della redazione del preventivo di spesa determina, a suo esclusivo
giudizio, il diametro della diramazione dell’apparecchio misuratore in relazione al consumo massimo richiesto
dall’utente ed entro i minimi della potenzialità dei propri impianti.

                                         ART. 15
                   VARIAZIONE DEL DIAMETRO DELL’APPARECCHIO MISURATORE

1.       Qualora l’utente chieda un apparecchio misuratore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata
la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, il Comune procederà alla sostituzione
richiesta previo pagamento delle spese previste dalla tariffa in vigore.
2.       Il Comune di Mondragone, qualora non ritenga l’apparecchio misuratore in opera ade-
guato al consumo, ne può disporre d’Ufficio la sostituzione con le stesse modalità per le fornitu-
re ex novo, previa comunicazione all’utente.

                                            ART. 16
                           SPOSTAMENTO DELL’APPARECCHIO MISURATORE

1.     Per particolari esigenze, l’utente potrà richiedere lo spostamento dell’apparecchio misuratore che sa-
rà eseguito, una volta esaminata favorevolmente la richiesta, esclusivamente dal personale incaricato dal
Comune.

                                                         7
2.        Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell’utente in base alle tariffe in vigore.
3.        Per esigenze tecniche di lettura e/o verifica che comportano la necessità di adeguamento della loca-
lizzazione dell’apparecchio misuratore esistente a quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di
Mondragone potrà provvedere allo spostamento dell’apparecchio misuratore dandone tempestiva comunica-
zione all’utente che dovrà in ogni caso provvedere a sue spese all’allacciamento degli impianti interni fino al-
la nuova ubicazione dell’apparecchio misuratore ed al pagamento delle spese per lo spostamento, secondo la
tariffa in vigore, dovendo l’utente fornire sempre al Comune il posto che questo riterrà più opportuno.

                                            ART. 17
                         DIVIETO DI ATTACCO DIRETTO SULLA CONDUTTURA

1.      E’ sempre vietato collegare direttamente le diramazioni delle concessioni ad apparecchi direttamente
aspiranti dalle condutture stesse.
2.      Sono altresì vietati collegamenti che possano consentire il riflusso della rete dell’acquedotto di so-
stanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti.

                                               ART. 18
                                    NOLO APPARECCHIO MISURATORE

1.      Per l’apparecchio misuratore l’utente, dovrà annualmente corrispondere un importo per nolo deter-
minato dalle tariffe vigenti secondo l’uso per il quale si è ottenuta la relativa concessione.
2.      Qualsiasi operazione sull’apparecchio di misura è vietato all’utente.
3.      Ogni manomissione dell’apparecchio comporterà, oltre il risarcimento dei danni, anche una sanzio-
ne di € 100,00, aggiornabile in relazione all’andamento dell’inflazione, che verrà inclusa nella prima fattura
successiva all’accertamento dell’infrazione.

                                                 ART. 19
                                          ISPEZIONI E VERIFICHE

1.      Il Comune di Mondragone può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati,
ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all’adduzione ed alla distribuzione
dell’acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.
2.      In caso di opposizione da parte dell’utente o di suo rappresentante, il Comune di Mondragone
procederà alla sospensione immediata dell’erogazione dell’acqua fino all’effettuazione delle verifiche di cui
sopra e comunque fermi restando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell’utente.
3.      L’erogazione dell’acqua verrà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all’opposizione
previo pagamento di quanto stabilito nelle tariffe in vigore.

                                              ART. 20
                                     RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1.       L’Ente Comune non assume alcuna responsabilità, verso terzi, per i danni che potessero essere cau-
sati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei
medesimi, o in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.
2.       L’utente, che n’è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di
acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

                                                ART. 21
                                       IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1.      I concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio
dell’acquedotto, potranno installare un sistema di sollevamento dell’acqua.
2.      Per detta installazione dovranno preventivamente richiedere apposita autorizzazione presso il com-
petente ufficio del Comune di Mondragone. Per gli usi industriali, unitamente alla domanda di
autorizzazione, dovranno essere presentati i disegni rappresentanti lo schema idrico.

                                                  CAPO III
                                                CONCESSIONI

                                                        8
ART. 22
                                         TIPO DELLE CONCESSIONI

1.      Le concessioni di acqua sono ordinarie o temporanee.
2.      Sono ordinarie le concessioni per uso di edifici di abitazioni sia civile, sia rurale, pubblici industriali,
artigianali, commerciali, ecc….
3.      Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte
le erogazioni a carattere saltuario.
4.      Per le concessioni riferite a cantieri edili la durata delle stesse non potrà eccedere il termine massimo
di anni TRE decorrenti dalla data di consegna dell’impianto. Alla scadenza, la concessione s’intende automa-
ticamente risolta per cui, il Comune provvederà al distacco della fornitura, salvo eventuale preliminare
richiesta di proroga, senza alcun’altra formalità.
5.      L’erogazione dell’acqua avviene con il sistema dell’apparecchio misuratore sia per le
concessioni ordinarie che per quelle temporanee. Per le concessioni temporanee di durata non
superiore a 30 giorni l’erogazione dell’acqua, ivi compresa la predisposizione del contatore, sa-
rà fornita a cura del Comune, con il pagamento previsto dalle tariffe in vigore.

                                                ART. 23
                                      TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1.       La concessione per l’erogazione dell’acqua è rilasciata, nel caso di utenza singola, al proprietario
dell’immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l’immobile entro il quale
avviene l’utilizzo, e che risponderà all’Ente per gli obblighi contrattuali assunti.
2.       Nel caso di utenze raggruppate la concessione viene rilasciata al condominio nella persona
dell’amministratore pro-tempore, ove esiste e se a tal fine autorizzato. Qualora non esiste l’amministratore di
condominio la concessione viene rilasciata al soggetto delegato per iscritto dai proprietari o locatari.
3.       Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, la concessione può essere intestata al titolare
dell’autorizzazione o concessione edilizia.
4.       Le concessioni di erogazione di acqua per uso produttivo di cui alle attività i cui scarichi sono regolati
dalla legge n°319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché da regolamenti, DEVONO essere intesta-
te alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l’attività per la quale viene richiesta la concessione.
5.       Qualsiasi variazione nella titolarità dell’utenza dovrà essere comunicata al Comune al fine di poter
procedere al rilascio di una nuova concessione a favore del nuovo soggetto che abbia la titolarità o la dispo-
nibilità dell’immobile servito dall’acquedotto. Quest’ultimo dovrà provvedere alla sottoscrizione di altro con-
tratto o fornitura previo eventuale adeguamento del deposito cauzionale precedentemente versato.
6.       In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi
contrattuali sia i nuovi utenti di fatto sia il precedente od i precedenti concessionari.

                                                 ART. 24
                                        RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda in carta semplice redatta su apposito
modulo fornito dal Comune di Mondragone.
2. La domanda dovrà contenere:
a.       Indicazione del titolare della concessione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per i
coniugati dovrà essere riportato anche il cognome del coniuge. Per le persone giuridiche la sede legale);
b.       Il codice fiscale o la partita IVA del titolare;
c.       Ubicazione dello stabile per il quale si chiede la derivazione dell’acqua;
d.       Il titolo in base alla quale si chiede la concessione (proprietario, usufruttuario, affittuario, comodato,
altro);
e.       L’uso per cui è richiesta la concessione e,se non domestico ,l’indicazione esatta dell’ attività svolta ;
f.       La dichiarazione di aver preso conoscenza del regolamento e di accettare quanto in esso contenuto
al pari delle modifiche che ad esso regolamento potranno essere apportate in seguito anche se peggiorative
nei rapporti con l’utenza.
    Qualora la domanda venga presentata da soggetto diverso dal proprietario od usufruttuario la stessa do-
vrà recare , in calce, autorizzazione all’esecuzione dell’allacciamento sottoscritta dal proprietario .
g.       dichiarazione che per gli effetti legati dal contatto , il domicilio dell’interessato è obbligatoriamente
eletto dal Comune e ,precisamente nell’abitazione ,località sulla quale viene impiantata la presa d’acqua .
3. Alla domanda dovrà essere allegata:

                                                         9
a)      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , prevista dal 2°comma dell’art.45 della legge 28 feb-
braio 1985 n° 47 indicante gli estremi della concessione ad edificare o per le opere abusive, gli estremi della
concessione in sanatoria.
b)      per le opere abusive per le quali non si è ancora ottenuta la concessione in sanatoria ,copia della
domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione per intero nell’ipotesi dell’art.33 e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’art.35 della
legge 47/85;
c)      per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico , in luogo della documentazione di cui ai
precedenti punti 1) e 2), può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’ente erogante il servizio,
dalla quale risulti che l’opera già usufruisce di un pubblico servizio;
d)      per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia
può essere prodotta dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo at-
testante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere rice-
vuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
4. In tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all’iscrizione alla C.C.I.A.,
dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione.

                                              ART. 25
                             STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ISCRIZIONE

1.        Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su
moduli predisposti dal Comune di Mondragone.
2.        Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione o da chi appositamente delegato co-
me previsto dal presente Regolamento.
3.        Nel caso di utenze raggruppate non costituite in condominio, il contratto verrà stipulato da uno dei
fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido.
4.        Nel caso di Enti Pubblici ed istituzionali il contratto dovrà essere sottoscritto dai soggetti a ciò legal-
mente preposti.
5.        Nel caso di associazioni, proprietà condominiali e società il contratto dovrà essere firmato dal legale
rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presen-
te Regolamento.
6.        Il certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dovrà essere non scaduto di validità alla data di stipula del con-
tratto.
7.        Le spese di contratto e consequenziali s’intendono a carico del concessionario.

                                              ART. 26
                             SPESE DI IMPIANTO PER NUOVE CONCESSIONI

1.       Per la valutazione delle spese di impianto di nuove concessioni, le tubazioni dell’acquedotto si riten-
gono idealmente poste al centro della strada comunale.
2.       Tutte le opere occorrenti per portare l’acqua dalle tubazioni di distribuzione principale sino
all’apparecchio misuratore saranno a carico del concessionario in base alle tariffe in vigore.
3.       Laddove le tubazioni di distribuzione secondaria siano già esistenti e per l’attivazione della conces-
sione sia sufficiente la posa in opera o riattivazione del solo apparecchio misuratore, saranno poste a carico
del concessionario le sole spese relative a tale intervento in base alle tariffe in vigore.
4.       L’importo per i lavori idraulici di allacciamento previsto dal tariffario vigente approvato dalla
Giunta Comunale, dovrà essere versato all’Ente Comune o altro soggetto incaricato dal Comune, mediante
versamento su apposito c.c.p., prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento. Esso è stabilito in con-
formità di un elenco analitico, deliberato dalla Giunta Comunale.

                                                  ART. 27
                                            DEPOSITO CAUZIONALE

1.       Per ogni concessione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari alla quota del minimo impe-
gnativo contrattualmente stabilito.
2.       Detto deposito potrà variare in seguito a modifiche del minimo impegnativo contrattuale conseguenti
a variazioni della tipologia di utilizzo sarà INFRUTTIFERO.
3.       Esso sarà incamerato a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati agli impianti o per rimborsare
eventuali somme a qualsiasi titolo non pagate dal concessionario.

                                                         10
4.       Alla scadenza della concessione, il deposito sarà restituito automaticamente, dopo che l’utente a-
vrà provveduto al pagamento di ogni suo debito.
5.       Per quanto riguarda il deposito cauzionale inerente le concessioni temporanee, si rinvia
all’art. 32 del presente regolamento.

                                              ART. 28
                                   DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

1.      La concessione decorrerà dalla data di stipula del contratto, mentre la fatturazione decorrerà dal
giorno in cui è avvenuta la consegna della derivazione. L’erogazione effettiva dell’acqua avverrà dopo la sti-
pula del contratto.

                                           ART. 29
                         DURATA DEL CONTRATTO – SUBENTRI – MODIFICHE

1.       Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. La prima scadenza coinci-
de in ogni caso con il 31 dicembre dell’anno in corso del quale il contratto è stipulato.
2.       Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del con-
cessionario da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza naturale.
3.       In caso di cessazione dell’utenza, il titolare dovrà darne notizia per iscritto al Comune di Mondrago-
ne, chiedendo la risoluzione del contratto.
4.       La concessione potrà essere risolta prima della scadenza salvo il diritto dell’Ente Comune per la ri-
scossione dei crediti eventualmente maturati.
5.       I contratti stipulati a far data dell’entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina
prevista dallo stesso.
6.       Nel caso di morte del titolare della concessione, il coniuge superstite e gli eredi sono tenuti ad avvi-
sare entro due mesi il Comune di Mondragone dell’avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da ap-
portare al contratto alla sua naturale scadenza. Essi inoltre sono responsabili a norma di legge, di tutte le
somme dovute dal titolare deceduto.
7.       In caso di nomina di nuovo Amministratore di condomini, qualora l’utenza non sia impersonalmente
intestata, lo stesso deve subentrare nel contratto mediante presentazione del verbale assembleare recante la
sua nomina.
8.       Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l’immobile servito dall’acqua sia
trasferito ad altro proprietario, usufruttuario, inquilino, concordatario, ecc…
9.       Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione
salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario, comodatario, ecc.. non assuma la concessione a pro-
prio nome.
10.      In tal caso, tanto l’utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne parteci-
pazione scritta al Comune di Mondragone, al massimo entro 30 giorni.
11.      Tutte le variazioni per subentri avranno in ogni caso decorrenza dalla stipula del nuovo contrat-
to di somministrazione.
12.      Nel caso in cui il Comune venisse a conoscenza di inadempienza rispetto a quanto previsto dal pre-
sente articolo, provvederà a diffidare la parte interessata a regolarizzare ad horas la propria posi-
zione.
13.      Le modifiche del contratto per variazione di titolarità comporteranno la sottoscrizione di un nuovo
contratto di fornitura, in ogni caso, con versamento del deposito cauzionale, in assenza di lavori idraulici.

                                             ART.30
                            DIVIETO DI ESTENSIONE DELLE CONCESSIONI

1.      E’ vietato al concessionario ogni forma di sub concessione dell’acqua a favore di terzi, anche a titolo
gratuito.

                                               ART. 31
                                      REVOCA DELLA CONCESSIONE

1.      La concessione può essere revocata per morosità ovvero nei casi previsti, per inosservanza da parte
del concessionario alle norme del presente Regolamento.

                                                       11
2.      Potrà procedersi alla revoca anche in tutti i casi in cui le condizioni tecniche lo impongono perché la
stessa arreca danno alla distribuzione.
3.      In tutti i casi di revoca il Comune di Mondragone procederà alla rimozione dell’apparecchio misurato-
re e, quando lo riterrà necessario, alla disattivazione dalla rete di distribuzione secondaria.

                                                ART.32
                                        CONCESSIONE TEMPORANEA

1.        Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso DIVERSO.
2.        Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle conces-
sioni ordinarie.
3.        Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle particolari condizioni:
A.        L’acqua sarà misurata da contatore installato dal Comune;
B.        Il richiedente, per le attività relative agli spettacolo viaggianti, fiere, mercati, feste di piazza e qual-
siasi altra attività che si svolge su suolo pubblico, oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le
concessioni ordinarie dovrà trasmettere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed all’attività per
la quale richiede la concessione, dovrà inoltre presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dall’ASL com-
petente;
C.        Il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale previsto dal vigente tariffario. Detto
deposito sarà restituito al momento della cessazione dell’utenza in assenza assoluta di penden-
ze previa domanda in carta libera;
D.        La concessione avverrà, se tecnicamente possibile,previo pagamento di quanto dovuto come da spe-
cifica di cui al presente Regolamento;
E.        E’ ammesso il rinnovo della concessione, per il solo uso DIVERSO relativo a cantieri edili, su richiesta
scritta del concessionario da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della scadenza prevista.

                                              ART. 33
                                  MINIMI IMPEGNATIVI CONTRATTUALI

1.     I minimi impegnativi contrattuali sono quelli fissati dalle tariffe in vigore.
2.     Variazioni al minimo impegnativo comportano in ogni caso l’adeguamento del deposito cauzionale sia
in aumento che in diminuzione come previsto dal presente Regolamento.
3.     Il deposito cauzionale modificato conseguentemente a variazione di tipologia di utilizzo comporterà il
conguaglio. Relativo anche a contratto aperto.

                                      CAPO IV
               ACCERTAMENTO DEI CONSUMI TARIFFE, MODALITA’ DI PAGAMENTO

                                                ART. 34
                                       ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

1.       L’accertamento dei consumi sarà eseguito semestralmente rilevando i consumi degli apparecchi di
misura.
2.       L’incaricato dell’accertamento dei consumi al rilevamento avvenuto consegnerà ricompilata su appo-
sito modello sulla quale saranno riportate la marca e la matricola del misuratore, la lettura dello stesso e la
data del rilevamento. Detta ricevuta recherà in calce la firma del letturista leggibile.
3.       Nel caso che l’incaricato dell’accertamento dei consumi semestrali di acqua sia nell’impossibilità di
effettuare l’accertamento stesso nei confronti di una determinata utenza, per non poter accedere nel luogo
di ubicazione del misurato, per la rilevazione dei dati stessi, per ogni altra causa, provvederà al rilascio di
un’apposita cartolina di autolettura che l’utente dovrà ritornare al Comune debitamente compilata in ogni
sua parte. Nel caso in cui la comunicazione dell’autolettura non sia effettuata da parte dell’utente, il Comune
terrà conto di addebitare all’utente il minimo impegnativo.
4.       Il pagamento del minimo impegnativo e del nolo contatore IVA avverrà mediante l’emissione di due
fatture. Esso dovrà essere pagato anche se non consumato.
5.       Il pagamento del consumo eccedente il minimo impegnativo avverrà nel semestre successivo a
quello di riferimento mediante l’emissione di apposita fattura da pagarsi in almeno due rate di uguale impor-
to.
6.       Le fatture sono spedite al domicilio dell’utente od altro indirizzo indicato dall’utente stesso a mezzo
comunicazione scritta oppure nel luogo della fornitura d’acqua. Non sono previsti reclami circa il mancato re-

                                                         12
capito delle fatture in quanto la loro emissione è pubblicizzata anche mediante manifesti affissi nell’ambito
del territorio comunale.

                                         ART. 35
            OSSERVAZIONI E RECLAMI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI DEI CONSUMI
                               ED ALLE SOMME ADDEBITATE

1.      Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’utente ritenesse di dare in merito o dei consumi di acqua ad-
debitatagli alle tariffe applicate e per ogni altro motivo, dovrà essere prodotta presso il Comune nel termine
di 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della fattura per iscritto.

                                       ART. 36
          DENUNZIA DI IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1.        Nel caso che un utente ritenga di dover contestare l’ammontare dei consumi, per errore indicazione
dell’apparecchio di misura, dovrà richiedere le opportune verifiche, previo pagamento di quanto stabilito dal-
le tariffe in vigore.
2.        Gli apparecchi misuratori sono ritenuti idonei quanto la loro tolleranza è compresa nella percentuale
del 5%, in più od in meno.
3.        Ove le verifiche confermino l’inconveniente segnalato dall’utente, le spese per la sostituzione
dell’apparecchio di misura saranno a carico dell’Ente Comune.
4.        All’utente saranno rimborsate le spese di verifica qualora, dalla prova di taratura, dovesse risultare,
tra il consumo segnato dall’apparecchio misuratore dell’utente e quello messo a funzionare dal Comune, uno
scostamento percentuale della suddetta tolleranza.
5.        Qualora sia riscontrata l’irregolare funzionamento dell’apparecchio di misura, il consumo segnato dal-
lo stesso, a partire dall’ultima lettura – già fatturata e non contrasta entro il termine di cui all’articolo prece-
dente – fino al giorno della prova di taratura, non sarà conteggiato come consumo realmente effettuato ma
sarà aumentato o diminuito in relazione alla percentuale di scostamento tra il consumo segnato
dall’apparecchio dell’utente e quello messo a funzionare dal Comune come prova di taratura.
6.        Nei casi di manomissione dell’apparecchio misuratore da parte dell’utente il consumo sarà determi-
nato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.
7.        La verifica del regolare funzionamento dell’apparecchio di misura potrà essere fatta d’ufficio, anche
dal Comune che potrà provvedere, a suo insindacabile giudizio, anche alla sua sostituzione.

                                               ART. 37
                                 TARIFFA PER LA FORNITURA DI ACQUA

1.       Le tariffe sono annualmente stabilite con apposita deliberazione nelle modalità di legge, in relazione
ai diversi usi.

                                         ART. 38
                     PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER L’ACQUA FORNITA
                            E PROVVEDIMENTI IN CASO DI RITARDO

1.      Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza riportato sulla fattura
stessa presso tutti gli uffici postali sul bollettino di conto corrente postale predisposto dal Comune ed inviato
insieme alla fattura stessa.
2.      Il Comune dovrà inoltrare al servizio postale, per la consegna all’utenza, le fatture in tempo utile e
comunque almeno trenta giorni prima della scadenza. Farà fede il timbro postale apposto sulla nota di con-
segna del materiale.
3.      L’utenza sarà avvisata dell’emissione delle fatture di pagamento mediante apposito manifesto nel
quale saranno riportate le scadenze di pagamento nonché le tariffe applicate.
4.      Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse non sia effettuato entro il
termine di scadenza indicato in fattura e anche se il ritardo sia dovuto al mancato ricevimento della stessa,
verrà applicato quanto previsto dal regolamento per la disciplina di dichiarazione, riscossione, accertamento
e sanzioni in materia di tributi comunali.
5.      In caso di mancato pagamento e trascorsi 10 giorni dalla scadenza in fattura, l’Ente Comune avrà
comunque diritto di procedere alla sospensione del servizio di erogazione dell’acqua attraverso la chiusura
e/o rimozione dell’apparecchio misuratore, senza preavviso e senza intervento dell’Autorità Giudiziaria.
6.      L’utente moroso non può pretendere il risarcimento dei danni eventualmente determinati dalla so-

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spensione dell’erogazione.
7.       Nel caso in cui, successivamente alla sospensione dell’erogazione, l’utente provveda al pagamento,
entro TRENTA giorni dall’avvenuta sospensione, il servizio sarà automaticamente ripristinato, rimanendo a
carico dell’utente le spese relative alla procedura di recupero crediti eventualmente intraprese nonché di
quanto stabilito nelle tariffe vigenti;
8.       Se la sospensione perdura, invece, per oltre un mese il contratto sarà considerato cessato e sarà ini-
ziata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell’utente tutte le spese che il Comune troverà a so-
stenere.
9.       In quest’ultimo caso qualora l’utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compre-
se le spese per recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio attraverso la stipula di un nuovo
contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo necessario per effettuare la riapertura
e/od installazione dell’apparecchio misuratore.
10.      In casi particolari ed eccezionali, di natura sociale ed economica indicati e valutati di
volta in volta dai servizi sociali dell’ente, con le modalità previste dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, con decisione motivata, potranno consentirsi pagamenti rateizzati mag-
giorati solo dagli interessi legali.

                                            ART. 39
                              TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1.       Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione dei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di in-
terruzione causata da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti dei pozzi, alle condutture esterne,
alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manuten-
zione dell’acquedotto o da altri manufatti, da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

                                               ART. 40
                                       MANOMISSIONE DEI SIGILLI

1.      La manomissione dei sigilli ai contatori, alla saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quant’altro posto
in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche
il pagamento, da parte dell’utente, di un indennizzo nella misura stabilita nella tariffa vigente, comprensivo
delle spese per il ripristino dei sigilli.

                                                   ART.41
                                                 INFRAZIONI
1.       Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono verbalizzate da dipendenti e/o incaricati del
Comune, a ciò autorizzati nei modi e forme di legge, oltre agli appartenenti alla Polizia Municipale.
2.       Ogni infrazione dà al Comune l’insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura, sal-
va l’applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni stesse da particolari norme di legge in vigore.
3.       I dipendenti e/o incaricati del Comune sono muniti di tessere di riconoscimento che devono esibire
nell’espletamento delle loro funzioni.
                                                CAPO V
                                           BOCCHE ANTICENDIO
                                                ART.42
                                           BOCCHE ANTICENDIO
1.     Le concessioni per bocche antincendio sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento.
2.     Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito apparecchio misuratore.
3.     L’acqua prelevata dalle bocche deve essere utilizzata solo per uso antincendio.
4.     Le modalità contrattuali sono previste dal vigente tariffario. Al momento del contratto
dovrà essere versato un anticipo fornitura. Per gli importi dovuti, ci si riferisce alle spese fissate
nel vigente tariffario in relazione al minimo previsto nella tipologia di fornitura per uso dome-
stico.
5.     Nel caso di incendio, l’utente dovrà comunicare immediatamente al Comune e dovrà pro-
durre la relativa documentazione.
6.     I consumi dovuti ad incendio saranno fatturati a tariffa base. I consumi non dovuti ad
incendio saranno fatturati alle tariffe più elevate, previste dal tariffario vigente.
7.     La concessione per bocca di incendio avverrà nell’ambito della potenzialità dell’acquedotto ed a in-
sindacabile giudizio tecnico del Comune.

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ART. 43
                                             NORMA TRANSITORIA

1.        Per le utenze antincendio non ancora dotate di apparecchio misuratore il Comune provvederà al-
la relativa installazione entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento; nel caso di
utilizzo per scopi antincendio o per usi non consentiti, il Comune provvederà ad una stima dei consumi avve-
nuti, sulla base della previsione di distribuzione della rete in quel punto.
2.        Le bocche antincendio non provviste di apparecchio misuratore sono sigillate e bollate dal Comune. I
sigilli potranno essere rimossi solo in caso di incendio, ma il concessionario dovrà darne immediata comuni-
cazione al Comune con dichiarazione scritta del Comando dei Vigili del Fuoco.
3.        Il Comune provvederà al ripristino dei sigilli.

                                                    C A P O VI
                                                      VARIE

                                                ART.44
                                      CONCESSIONE ACQUA POTABILE

1.      La concessione per acqua potabile per qualsiasi uso destinata a favore dei Comuni limitrofi è regola-
ta da apposita convenzione tra gli Enti medesimi.
2.      Essa potrà essere effettuata solamente nei casi in cui vi sia disponibilità in eccesso della fonte e la
sua concessione non pregiudichi la distribuzione a favore dei cittadini di questo Comune.

                                                      ART. 45
                                                     RECLAMI

1.     Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc…, o in genere, per qualunque ragione
connessa all’andamento del servizio, dovrà essere fatto per iscritto, anche mediante posta elettronica, al
Comune di Mondragone.

                                               ART. 46
                                    ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

1.      Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione,
la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente regola-
mento e l’accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere emanate in seguito
in materia.

                                              ART.47
                             VARIAZIONI AL REGOLAMENTO E ALLE TARIFFE

1.      L’Ente Comune si riserva di apportare, ove occorre, variazioni alle tariffe e di modificare anche tutte
o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessario e/o
opportuno.
2.      Coloro che già usufruiscono della concessione dell’acqua al momento dell’entrata in vigore del pre-
sente Regolamento o della emanazione di nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa me-
diante formale dichiarazione scritta da presentarsi al Comune entro TRENTA giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione del Regolamento stesso o di altre nuove norme.
3.      In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate.

                                                 ART. 48
                                       EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1.        Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore al momento
dell’esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.
2.        Deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale tra-
scrizione o che sia ad esso allegato, salvo il diritto dell’utente di avere copia all’atto della stipula del contratto
o all’atto del suo rinnovo, o comunque quando ne faccia richiesta.

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