Regolamento della Cassa pen-sione e di risparmio del Gruppo Securitas - Sezione dipendenti con salario men-silesenza il personale della ...

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1

Regolamento della Cassa pen-
sione e di risparmio del Gruppo
Securitas
Sezione dipendenti con salario men-
sile(senza il personale della categoria
BP secondo il CCL UNiA/VSSU del
settore)

Edizione di gennaio 2021
2

Indice

I. Disposizioni generali                                    Pagina
Art. 1 – Scopo                                                   5
Art. 2 – Primato                                                 5
Art. 3 – Registrazione                                           5
Art. 4 – Parità dei sessi                                        5
Art. 5 – Unione domestica registrata                             5
Art. 6 – Lavoratori assicurati                                   5
Art. 7 – Lavoratori in congedo                                   7
Art. 8 – Durata del rapporto previdenziale                       7
Art. 9 – P
          ossibili anni di affiliazione e anni
         di affiliazione computabili                             8
Art. 10 – Salario assicurato                                     9
Art. 11 – Riscatto di anni di affiliazione                       9
Art. 12 – Riscatto in un conto addizionale                      10
Art. 13 – Conto di risparmio                                    11
Art 14 – P restazioni di libero passaggio da precedenti1
          rapporti previdenziali                                10

II Prestazioni                                              Pagina
Art. 15 – P
           restazioni del conto di risparmio
          e del conto addizionale                               12
Art. 16 – Rendita di vecchiaia                                  12
Art. 17 – Rendita transitoria AVS                               14
Art. 18 – Rendita per il coniuge                                14
Art. 19 – Rendita per il coniuge divorziato                     14
Art. 20 – Rendita per orfani                                    15
Art. 21 – Rendita d’invalidità                                  15
Art. 22 – Relazioni con altre assicurazioni                     16
Art. 23 – Pagamento delle rendite                               18
Art. 24 – Diritto personale                                     19
Art. 25 – Obbligo d’informazione                                19
3

Art. 26 – Libero passaggio                                         19
Art. 27 – Divorzio                                                 21

III Contributi                                                 Pagina
Art. 28 – Contributi degli assicurati                              24
Art. 29 – Contributi della ditta                                   24

IV Organizzazione
Art. 30 – Organi                                                   24
Art. 31 – Il consiglio di fondazione                               24
Art. 32 – Convocazione e delibere                                  25
Art. 33 – Diritti degli assicurati                                 25
Art. 34 – Assemblea dei delegati                                   25
Art. 35 – Convocazione dell’assemblea dei delegati                 25
Art. 36 – Svolgimento dell’assemblea dei delegati                  26
Art. 37 – Amministrazione                                          26
Art. 38 – Investimento del patrimonio                              26
Art. 39 – Revisione tecnica                                        26
Art. 40 – Organo di revisione                                      26
Art. 41 – Informazione degli assicurati                            27
Art. 42 – Provvedimenti di risanamento                             27

V Disposizioni finali
Art. 43 – Relazione con le leggi federali                          27
Art. 44 – Validità del regolamento                                 27
Art. 45 – Disposizioni transitorie                                 27

Allegati
Allegato 1 Salario assicurato (art. 10)                            31
Allegato 2 Scala delle rendite (art. 16)                           32
Allegato 3.1 Libero passaggio (art. 26)                            34
Allegato 3.2 Conto addizionale per il riscatto della rendita
             transitoria AVS                                       35
Allegato 4 Contributi (art. 28 e 29)                               37
4

Allegato 5 Promozione della proprietà abitativa               Pagina
 Punto 1 Requisiti                                                38
 Punto 2 Realizzazione del pegno                                  38
 Punto 3 Importo minimo, prelievo anticipato multiplo             38
 Punto 4 Riduzione delle prestazioni                              38
 Punto 5 Assicurazione complementare                              39
 Punto 6 Data del pagamento                                       39
 Punto 7 Restituzione                                             39
 Punto 8 Aumento del diritto di prestazione in caso di rimborso 39
 Punto 9 Garanzia dello scopo di previdenza                       40
 Punto 10 Presupposti e giustificazione                           40
 Punto 11 Informazione                                            41
 Punto 12 Uscita, comunicazione al nuovo istituto di previdenza 41
Allegato 6 Età di pensionamento flessibile (età 62 – 70)
 Punto 1 Continuazione della previdenza oltre l’età di ­
          pensionamento ordinaria ai sensi del regolamento        42
 Punto 2 Avere di vecchiaia                                       42
 Punto 3 Accrediti di vecchiaia e remunerazione                   43
 Punto 4.1 Rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia
            – Ammontare                                           43
 Punto 4.2 Rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia
            – Erogazione                                          43
 Punto 5 Prestazioni di rischio                                   44
 Punto 6 Contributi (art. 28 e 29)                                44
 Punto 7 Tabella di riscatto a partire dall’età di 65 anni        45

Direttive del consiglio di f­ ondazione per il pagamento
Punto 1 Compensazione del rincaro                                46
Punto 2 Finanziamento                                            46
Punto 3 Disposizione finale                                      46
Scala relativa al punto 1 Compensazione del rincaro              47
5

Il consiglio di fondazione della Cassa pensione edi risparmio del
Gruppo Securitas, in conformità con l’art. 8.4 dei propri statuti,
emana il presente regolamento per i dipendenti con salario mensile
(senza il personale della categoria B secondo il CCL UNiA / VSSU
del settore).

I. Disposizioni generali
Art. 1 – Scopo
La Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas SA, sezione
dipendenti con salario mensile (senza il personale della categoria
B secondo il CCL UNiA / VSSU del settore) (denominata di seguito
«fondazione») opera per garantire la previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei dipendenti della ditta fonda-
trice e delle imprese ad essa economicamente o finanziariamente
affiliate (denominate di seguito «ditta»).

Art. 2 – Primato
La fondazione calcola le proprie prestazioni di uscita secondo le
disposizioni sul primato delle prestazioni di cui all’art. 16 LFLP.

Art. 3 – Registrazione
La fondazione è iscritta nel registro LPP della previdenza professio-
nale del Cantone di Berna ed è soggetta alla vigilanza bernese su
LPP e fondazioni (Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht, BBSA).

Art. 4 – Parità dei sessi
Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono indif-
ferentemente a uomini e donne.

Art. 5 – Unione domestica registrata
1
  L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio per tutta
la sua durata.
2
  In caso di decesso di uno dei membri dell’unione domestica, il
convivente superstite è equiparato al coniuge.
3
  Lo scioglimento in via giudiziale di un’unione domestica registrata
è equiparato al divorzio.

Art. 6 – Lavoratori assicurati
1
  Tutti i dipendenti della ditta con salario mensile (esclusi i dipendenti
della categoria di personale B secondo il CCL UNiA / VSSU del set-
6

tore), che soddisfano i requisiti legali dell’assicurazione obbligatoria,
fanno parte della fondazione a partire dal 1° gennaio successivo al
compimento del 17° anno di età.
2
  Fino all’anno civile in cui un lavoratore compie il 22° anno di età,
l’assicurazione copre solo i rischi di decesso e di invalidità. La previ-
denza per la vecchiaia inizia solo a partire dal 1° gennaio successivo
al compimento del 22° anno d’età.
3
  La fondazione non prevede l’assicurazione facoltativa dei lavoratori
per le parti di salario che quest’ultimi percepiscono da altri datori di
lavoro. La fondazione non mantiene l’assicurazione per le persone
il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza il diritto alla pensione.
4
  Al momento dell’ammissione alla fondazione e del riscatto di pre-
stazioni, la fondazione può porre sotto riserva per motivi di salute i
rischi di decesso e di invalidità.
5
  La fondazione può esigere dalla persona assicurata la compilazio-
ne di un questionario sullo stato di salute. Rientra nella discreziona-
lità della fondazione richiedere una visita a proprie spese presso un
medico di fiducia. La persona assicurata deve fornire al medico in-
caricato dalla fondazione le informazioni richieste sul proprio stato di
salute e acconsentire che gli siano trasmessi i dati medico-sanitari.
6
  Se prima della conclusione dell’esame dello stato di salute suben-
tra un caso rilevante ai fini previdenziali e riconducibile ad un’affezio-
ne preesistente o a postumi di malattia o infortunio di cui la persona
assicurata soffriva già prima dell’inizio del rapporto previdenziale,
la fondazione ha il diritto di limitare le proprie prestazioni al minimo
previsto dalla LPP, a meno che la loro erogazione competa ad un’al-
tra assicurazione. Se all’inizio del rapporto previdenziale la persona
assicurata ha una capacità lavorativa ridotta e l’affezione all’origine
di tale incapacità ne determina successivamente la morte, l’invali-
dità o l’aumento del grado d’invalidità, non sussiste alcun diritto a
prestazioni sovraobbligatorie.
7
  Nell’ambito delle prestazioni minime LPP tali riserve non sussi-
stono. Le riserve hanno una validità massima di cinque anni. Se
durante tale periodo subentra un caso previdenziale (decesso o in-
capacità lavorativa con successiva invalidità o decesso) in seguito
a un’affezione posta sotto riserva, le prestazioni d’invalidità e quelle
(in aspettativa) ai superstiti vengono ridotte a vita alle prestazioni
minime obbligatorie LPP.
8
  La copertura previdenziale acquisita in virtù della prestazione di li-
bero passaggio versata non può essere ridotta mediante una nuova
riserva. Il periodo di riserva trascorso presso la precedente istituzio-
ne di previdenza deve essere considerato ai fini del nuovo periodo
di riserva.
7
9
 Se la persona assicurata ha fornito indicazioni mendaci o incom-
plete nel compilare il questionario sullo stato di salute oppure non si
è sottoposta alla visita medica richiesta dalla fondazione, quest’ulti-
ma erogherà solo le prestazioni minime previste dalla LPP per i rischi
di vecchiaia, decesso e invalidità. Potrà essere chiesto il rimborso di
eventuali prestazioni percepite indebitamente.
10
   La fondazione è tenuta a comunicare alla persona assicurata la
riduzione della sua copertura assicurativa entro tre mesi da quando
è venuta a conoscenza della violazione dell’obbligo di informazione.

Art. 7 – Lavoratori in congedo
1
  Persone assicurate che usufruiscono di un congedo non retribuito
a tempo determinato da parte del datore di lavoro, possono rima-
nere assicurate nella fondazione. Tutti i contributi del lavoratore e
del datore di lavoro sono però a carico della persona assicurata e
devono essere versati mensilmente alla fondazione.
2
  Eventuali misure di risanamento decise dal consiglio di fondazione
dovranno essere sostenute anche dai lavoratori in congedo.

Art. 8 – Durata del rapporto previdenziale
1
  L’inizio del rapporto previdenziale coincide con l’inizio del rapporto
di lavoro o con il primo diritto al salario.
2
  L’assicurazione per decesso e invalidità resta in vigore per un mese
dopo la fine del rapporto previdenziale, purché non sia stato iniziato
un nuovo rapporto di lavoro.
3
   Una persona assicurata che lascia l'assicurazione obbligato-
ria dopo il compimento del 58° anno di età in seguito a disdetta
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può esigere la
continuazione dell'assicurazione presentando richiesta scritta alla
Fondazione entro un mese prima della fine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a informare la fondazione se rescinde il
contratto di lavoro con una persona assicurata che ha già compiuto
il 58° anno di età.
La persona assicurata può scegliere se continuare ad assicurare
solo i rischi di decesso e d'invalidità (contributi ridotti) oppure conti-
nuare anche la previdenza per la vecchiaia. La prestazione di uscita
resta nella Fondazione.
Le condizioni dettagliate sono disciplinate dal regolamento
sulla continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza
obbligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP. Esse vengono concordate
per iscritto nel quadro di un accordo individuale tra la persona assi-
curata e la fondazione. L’accordo, firmato dalla persona assicurata,
8

deve essere a disposizione della Fondazione al momento della ces-
sazione del rapporto di lavoro.
Dopo la sua uscita dall’assicurazione obbligatoria, la persona as-
sicurata versa i contributi di rischio stabiliti nel regolamento sulla
continuazione dell'assicurazione dopo l’uscita dalla previdenza ob-
bligatoria ai sensi dell’art. 47A LPP ed eventuali contributi per i costi
amministrativi di datore di lavoro e lavoratore relativi alla continua-
zione del salario assicurato. Se la persona assicurata continua la
previdenza per la vecchiaia, per il salario che continua ad essere
assicurato versa i contributi di datore di lavoro e lavoratore confor-
memente all’allegato 4 del regolamento di previdenza.

Art. 9 – Possibili anni di affiliazione e anni
di affiliazione computabili
1
  Sono considerati anni di affiliazione computabili
  a) anni per i quali sono stati versati contributi nell’assicurazione
      completa (assicurazione di rischio e di risparmio);
  b) anni che sono stati riscattati ai sensi dell’art. 11 – Riscatto di anni
      di affiliazione e dell’art. 14 – Prestazioni di libero passaggio da
      precedenti rapporti previdenziali
2
  Anni di affiliazione risultanti da prelievo anticipato per la promozio-
ne della proprietà d’abitazioni e/o versamento in seguito a divorzio,
vengono dedotti.
3
  Per assicurati invalidi valgono come anni di affiliazione anche gli
anni durate i quali essi avrebbero dovuto versare contributi fino al
raggiungimento dell’età di pensionamento prevista dal regolamento.
4
  Le frazioni di anno vengono computate come segue:
 Per il calcolo, le frazioni di anno vengono arrotondate a un mese
  (frazioni superiori a 14 giorni sono considerate un mese).
5
  Gli anni di affiliazione computabili non possono superare gli anni di
affiliazione possibili. Con riserva di eventuali disposizioni transitorie
per singoli gruppi.
6
  I possibili anni di affiliazione corrispondono agli anni di affiliazione
computabili più gli anni di affiliazione fino al raggiungimento del 65°
anno di età. I possibili anni di affiliazione sono limitati a 42 anni. Per
gli assicurati che sono entrati nella fondazione prima dell’1.1.1985
e non avevano ancora compiuto il 25° anno di età, gli anni di affilia-
zione possibili sono limitati a 45 anni.
9

Art. 10 – Salario assicurato
1
  Il salario assicurato corrisponde al salario annuale fatta deduzione
di un importo di coordinamento secondo l’allegato 1. Il salario assi-
curato è limitato al salario massimo assicurato secondo l’allegato 1.
2
  Il salario annuale corrisponde al salario individuale fissato contrat-
tualmente, aumentato dell’ammontare medio dell’accredito per la
13a mensilità e del premio di prestazione*, senza gli assegni familiari
e le indennità per lavoro straordinario, servizi speciali e rimborso
spese per tempo di viaggio.
3
  Se un assicurato riduce il proprio grado di occupazione di oltre il
20 percento per la durata di almeno sei mesi oppure se il reddito
assicurato viene ridotto di oltre il 20 percento a seguito di una riclas-
sificazione, il conteggio si effettua come nel caso del libero passag-
gio. Anche aumenti del salario assicurato a partire da 1,5% l’anno
determinano calcoli appositi. Con la prestazione di libero passaggio
calcolata vengono riscattati anni di affiliazione sulla base del nuovo
salario assicurato.
4
  Gli assicurati che dopo il 58° anno d’età percepiscono un salario
ridotto del 50% al massimo, possono richiedere per iscritto la con-
tinuazione della previdenza in base al salario assicurato fino a tale
momento. L’assicurazione può essere continuata fino e non oltre
il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento prevista dal
regolamento.
5
  Tutti i contributi risultanti dalla differenza tra il salario effettivo e il
salario assicurato ai sensi dei cpv. 4 e 5 sono a carico della persona
assicurata.

Art. 11 – Riscatto di anni di affiliazione
1
  Persone assicurate che entro il 65° anno di età non raggiungono il
numero massimo di anni di affiliazione possono migliorare le presta-
zioni acquistando anni di affiliazione con versamenti propri.
2
  La riserva matematica da versare per i riscatti si calcola in base
alla tabella di riscatto o al valore attuale riportati nell’allegato 5. La
fondazione comunica ogni anno all’assicurato la somma di riscatto
massima che può versare.
3
  Le prestazioni risultanti dal pagamento di riscatti non possono es-
sere prelevate dalla fondazione e riscosse in forma di capitale nel
corso dei primi tre anni successivi.

* Secondo regolamento separato
10
4
  I riscatti facoltativi di anni di contribuzione sono consentiti solo se
l'assicurato ha preventivamente rimborsato un eventuale prelievo
anticipato per il finanziamento della proprietà di abitazioni. Restano
riservati i nuovi riscatti in caso di divorzio.

Art. 12 – Riscatto in un conto addizionale
1
   La persona assicurata può effettuare riscatti addizionali per finan-
ziare una rendita transitoria AVS.
2
   L’importo versato viene accreditato sul conto addizionale e remu-
nerato. Se non è stato deciso altrimenti dal consiglio di fondazione,
il tasso d’interesse è pari allo 0,1%. Il consiglio di fondazione fissa la
remunerazione definitiva annualmente, alla fine dell’anno di eserci-
zio. Per uscite nel corso di un anno, pensionamento e prelievi ai fini
del finanziamento della proprietà abitativa o divorzio, viene applicato
un tasso d’interesse dello 0,1%. Solo per i conti addizionali la remu-
nerazione definitiva avviene alla fine dell’anno di esercizio.
3
  I riscatti sono possibili solo se la persona assicurata
   a) ha versato o fatto computare alla fondazione tutte le presta­
      zioni di libero passaggio;
   b) ha rimborsato tutti i mezzi prelevati per finanziare la proprietà
       di un’abitazione;
   c) non percepisce una rendita d’invalidità annua completa;
   d) ha effettuato completamente il riscatto secondo l’art. 11 –
       Riscatto di anni di affiliazione.
4
   I riscatti sono ammessi solo fino a quando l’avere di risparmio
accumulato sul conto addizionale della persona assicurata non
­
avrà raggiunto l’importo massimo indicato nella tabella dei riscatti
dell’allegato 3.2.
5
   In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, la remunerazione
del conto addizionale cessa. In deroga all’art 28 – Contributi degli
assicurati, i contributi e i versamenti retroattivi della persona assicu-
rata non vengono più dedotti dal salario, bensì addebitati al conto
addizionale. L’obbiettivo di prestazioni stabilito dal regolamento al
compimento del 65° anno di età può essere superato del 5% al
massimo. Eventuali eccedenze restano alla fondazione.
6
   La fondazione comunica ogni anno agli assicurati la somma di
riscatto massima che può essere versata.
7
   Art. 11 (Riscatto di anni di affiliazione) cpv. 3 e 4 valgono per ana-
logia.
11

Art. 13 – Conto di risparmio
1
  Le prestazioni di libero passaggio eccedenti delle persone assicu-
rate al 31.12.2018 sono trasferite su un conto di risparmio.
2
  Un tale trasferimento sussiste nel caso in cui la persona assicurata
abbia versato alla fondazione tutte le prestazioni di libero passaggio
e secondo la tabella dei riscatti siano risultate delle eccedenze. L’im-
porto trasferito sul conto di risparmio viene remunerato. Se non è
stato deciso altrimenti dal consiglio di fondazione, il tasso d’interes-
se è pari allo 0,1%. Il consiglio di fondazione fissa la remunerazione
definitiva annualmente, alla fine dell’esercizio. Per uscite nel corso
di un anno, pensionamento e prelievi ai fini del finanziamento della
proprietà abitativa o divorzio, viene applicato un tasso d’interesse
dello 0,1%. Solo per i conti addizionali la remunerazione definitiva
avviene alla fine dell’anno di esercizio.
3
  I trasferimenti sul conto di risparmio sono effettuati anche in caso
di cambiamenti del grado di occupazione della persona assicurata.
Se sussiste un ulteriore potenziale di riscatto, è possibile effettuare
un trasferimento per l’acquisto di anni di affiliazione.
4
  Non vengono aperti conti di risparmio addizionali e le eventuali
eccedenze dell’avere di risparmio sono trasferite dalla fondazione
su un conto di libero passaggio aperto a tale fine.

Art 14 – Prestazioni di libero passaggio da precedenti
rapporti previdenziali
1
  All’entrata, le persone assicurate devono trasferire alla fondazione
la prestazione di libero passaggio del precedente rapporto previ-
denziale e permettere l’esame del relativo conteggio.
2
  La prestazione di libero passaggio trasferita alla fondazione viene
utilizzata per riscattare anni di affiliazione ai sensi dell’art. 11 (Riscat-
to di anni di affiliazione).
3
  Se la prestazione di libero passaggio trasferita alla fondazione è
superiore all’importo necessario per riscattare anni di affiliazione, la
parte eccedente viene utilizzata come segue:
  a) se la persona non è assicurata nella CPI, la parte non utilizzata
     viene versata in un istituto di libero passaggio;
  b) se la persona è assicurata nella CPI, la parte non utilizzata viene
      in primo luogo utilizzata per riscattare anni di affiliazione nella CPI
      e in secondo luogo, l’importo rimanente dopo il riscatto degli
      anni di affiliazione in entrambe le fondazioni viene versato in un
      istituto di libero passaggio.
12

Su richiesta della persona assicurata, la quota non utilizzata per il
riscatto di anni di affiliazione nella fondazione viene versata diretta-
mente a un istituto di libero passaggio.

II Prestazioni
Art. 15 – Prestazioni del conto di risparmio
e del conto addizionale
1
  Al pensionamento per raggiunti limiti d’età, il conto di risparmio
viene saldato e l’importo è corrisposto una tantum.
2
  Al pensionamento per raggiunti limiti d’età, il conto di risparmio
addizionale viene saldato e l’importo può essere utilizzato come se-
gue:
  a) finanziamento di una rendita sostitutiva AVS secondo l’art. 17 –
     Rendita transitoria AVS; oppure
  b) un versamento unico; oppure
  c) una combinazione delle due possibilità summenzionate.
3
  In caso di decesso della persona assicurata, il saldo del conto di
risparmio e del conto addizionale viene versato al coniuge avente
diritto alla rendita secondo l’art. 18 – Redita per coniugi e in sua
mancanza ai figli aventi diritto alla rendita secondo l’art. 20 – Rendita
per orfani. In caso di loro mancanza, il saldo del conto di risparmio e
del conto addizionale viene versato agli aventi diritto secondo l’art.
20a LPP.

Art. 16 – Rendita di vecchiaia
1
  Ogni assicurato che abbia compiuto il 65° anno di età ha diritto ad
una rendita di vecchiaia al momento dell’uscita dal servizio.
2
   Il pensionamento può essere anticipato al massimo di 3 anni, con
una corrispondente riduzione della rendita (vedi tabella nell’allegato
2). Se nell’arco dei 3 anni che precedono l’età di pensionamento ordi-
naria, una persona assicurata riduce il proprio grado di occupazione o
il suo salario viene ridotto, essa può chiedere un pensionamento par-
ziale. Il pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado
di occupazione o alla riduzione del salario in rapporto al grado di oc-
cupazione o al salario attuali. Un pensionamento parziale è possibile
al massimo in tre fasi, nelle quali il rapporto di lavoro o il salario deve
essere ridotto di almeno il 30% e deve comunque continuare ad am-
montare ad almeno il 30%. Il parziale prelievo delle prestazioni di vec-
chiaia sotto forma di capitale è consentito al massimo in due fasi. La
prestazione di libero passaggio e l’avere di vecchiaia secondo la LPP
13

vengono ridotti in maniera corrispondente al pensionamento parziale.
Se il restante salario annuo risulta inferiore al salario minimo richiesto
per l'ammissione, è dovuta l'intera prestazione di vecchiaia. In caso di
prelievo parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale,
è ammesso solo un pensionamento parziale per anno civile. Per la
rendita di vecchiaia parziale o il capitale di vecchiaia parziale valgono
per analogia le disposizioni relative al calcolo della rendita di vecchiaia
o del capitale di vecchiaia. Spetta alla persona assicurata chiarire con
l'autorità fiscale competente le conseguenze fiscali personali di un
pensionamento parziale. La cassa pensione non garantisce privilegi
fiscali. In caso di pensionamento parziale, la prosecuzione dell'assi-
curazione del precedente guadagno assicurato ai sensi dell'art. 10
cpv. 4 non è possibile.
3
  La rendita di vecchiaia corrisponde all’1,429 % del salario assi-
curato per ogni anno di affiliazione. Per gli assicurati entrati nella
fondazione prima dell’1.1.1985 che non avevano ancora compiuto il
25° anno di età, gli anni contributivi supplementari vengono compu-
tati con un’aliquota dell’1% per ogni anno di affiliazione (cfr. tabella
nell’allegato 2).
4
  L’assicurato può chiedere che gli venga versato al massimo un
quarto del suo avere di vecchiaia ai sensi della LPP come liquida-
zione unica in capitale. Questa regola vale anche in caso di un even-
tuale pensionamento anticipato (possibile solo dal 62° anno di età).
5
 La richiesta per il versamento di una parte dell’avere di vecchiaia
ai sensi della LPP come liquidazione unica in capitale deve essere
presentata per iscritto all’amministrazione almeno sei mesi prima
del pensionamento per raggiunti limiti d’età, specificando l’importo
desiderato.
6
  Per le persone sposate, la richiesta deve essere firmata anche dal
coniuge. La firma del coniuge o del partner registrato deve essere
autenticata. Per le persone non sposate è richiesto un attestato di
stato civile. I relativi costi sono a carico della persona assicurata.
Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere,
l’assicurato può adire il tribunale civile. La fondazione non è tenuta
al versamento di interessi sull’avere di vecchiaia fino a quando la
persona assicurata non avrà presentato l’assenso del coniuge.
7
  Con l’avere che rimane nella fondazione, sulla base dell’attuale
salario assicurato vengono stabiliti, come nel caso di una nuova
affiliazione, gli anni di affiliazione che rimangono per la fruizione della
rendita, in maniera analoga alla tabella di riscatto dell’allegato 5.
8
  Le rendite per figli di pensionati vengono considerate nel conto
testimonio e corrisposte solo se necessario, per adempiere alle pre-
scrizioni della LPP.
14

Art. 17 – Rendita transitoria AVS
1
  In aggiunta alla rendita di vecchiaia, su richiesta della persona as-
sicurata, a partire dal pensionamento anticipato fino al raggiungi-
mento dell’età di pensionamento ordinaria AVS viene corrisposta
una rendita transitoria AVS pari al massimo al 50 % della rendita di
vecchiaia semplice AVS con un grado di occupazione del 100 %,
purché l’avere di risparmio disponibile sia sufficiente al suo finan-
ziamento.
2
   La domanda va presentata insieme alla domanda di pensiona-
mento prima che inizi a decorrere il termine per il pensionamento
anticipato.
3
  Il finanziamento della rendita transitoria AVS avviene a carico del
conto addizionale.
4
  In caso di decesso di un beneficiario di una rendita transitoria AVS,
le rendite transitorie AVS rimanenti vengono corrisposte al coniuge
avente diritto alla rendita secondo Art. 18 – Rendita per coniuge e
in sua mancanza ai figli aventi diritto alla rendita secondo Art. 20 –
Rendita per orfani. In tutti gli altri casi il capitale rimanente resta alla
fondazione.

Art. 18 – Rendita per il coniuge
1
  La fondazione versa al coniuge superstite una rendita di 2/3 della
rendita di vecchiaia secondo l’art. 16 oppure, se il coniuge benefi-
ciava di una rendita d’invalidità secondo l’art. 21, di 2/3 della rendita
d’invalidità, a condizione che il coniuge superstite debba provve-
dere al mantenimento di figli comuni oppure abbia compiuto il 40°
anno di età e il matrimonio sia durato almeno 5 anni.
2
  I coniugi che non hanno diritto ad una rendita ricevono un’indennità
unica pari a tre volte l’importo annuo della rendita per il coniuge.
3
  La rendita per il coniuge inizia alla scadenza della corresponsione
del salario postumo e si estingue con la contrazione di un nuovo
matrimonio o con il decesso.
4
  La rendita per i coniugi superstiti di oltre 10 anni più giovani della
persona assicurata deceduta viene ridotta di 1/5 per ogni anno che
supera i dieci anni di differenza di età. Le prestazioni previste dalla
LPP vengono garantite in ogni caso.

Art. 19 – Rendita per il coniuge divorziato
1
  Dopo il decesso dell’ex coniuge la persona divorziata è parificata
al coniuge solo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e con
la sentenza di divorzio le è stato riconosciuto il diritto a una rendita
vitalizia secondo l’art. 124e cpv. 1 e art. 125 CC. Tuttavia, il coniuge
15

divorziato ha diritto alla rendita solo nella misura in cui la prestazione
stabilita con la sentenza di divorzio superi le prestazioni di altre as-
sicurazioni e in particolare quelle dell’AVS e dell’AI. La rendita per il
coniuge divorziato corrisponde al massimo all’importo della rendita
per coniugi secondo il minimo LPP e viene corrisposta fintanto che
sussiste l’obbligo di erogazione di una rendita secondo l’art. 124e
cpv. 1 e art. 126 cpv. 1 CC.

Art. 20 – Rendita per orfani
1
  I figli di una persona assicurata deceduta, così come i figli in affido
al cui mantenimento essa provvedeva, hanno diritto ciascuno a una
rendita pari ad 1/3 della rendita per il coniuge fino al compimento del
18° anno di età. I figli che si trovano ancora in formazione oppure
sono invalidi per almeno il 70% hanno diritto alla rendita fino al ter-
mine della loro formazione, tuttavia non oltre il compimento del 25°
anno di età. La rendita per orfani inizia con il decesso della persona
assicurata, non prima tuttavia che sia terminata la corresponsione
del salario postumo.
2
  Le rendite per orfani e la rendita per il coniuge non devono superare
complessivamente la rendita d’invalidità secondo il regolamento.

Art. 21 – Rendita d’invalidità
1
  Ha diritto ad una rendita d’invalidità con riserva del cpv. 5 una per-
sona assicurata che sia
  a) invalida per almeno il 40% ed era assicurata nella fondazione alla
      data in cui è sorta l’incapacità lavorativa la cui causa ha portato
      all’invalidità; oppure
  b) in seguito a un’infermità congenita, all’inizio dell’attività lucrativa
      presentava un’incapacità al lavoro di almeno il 20%, ma inferiore
      al 40% ed era assicurata per almeno il 40% allorché l’incapacità
      lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata;
  oppure
  c) è diventata invalida quando era minorenne e presentava quindi
      un’incapacità lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40% ed
      era assicurata per almeno il 40% allorché l’incapacità al lavoro la
      cui causa ha portato al decesso si è aggravata.
2
  L’assicurato è inabile al lavoro quando è invalido ai sensi dell’Assi-
curazione federale per l’invalidità (AI).
3
  La rendita ammonta per ogni anno di affiliazione all’1,429% del
salario assicurato, conteggiando fino ad un massimo di 42 anni di
affiliazione, quindi anche gli anni ancora mancanti fino all’età di pen-
sionamento ordinaria. (possibili anni di affiliazione).
16
4
 In caso d’invalidità parziale il grado della rendita parziale corrispon-
de a quello dell’AI.
5
 Le rendite per figli di invalidi vengono considerate nel conto testi-
monio e corrisposte solo se necessario, per adempiere alle prescri-
zioni della LPP.
6
 Il diritto a prestazioni inizia quando sorge il diritto a una rendita
dell’AI, comunque al più presto una volta scaduto l’obbligo di paga-
mento del salario intero o di indennità per malattia o infortunio che
compensano almeno l’80% del salario venuto a mancare e sono
state finanziate almeno per metà dal datore di lavoro.
7
  La rendita d’invalidità cessa, con riserva della continuazione prov-
visoria dell’assicurazione secondo l’art. 26a LPP, alla fine del mese
in cui è avvenuto il decesso dell’avente diritto o con il venir meno
del diritto a una rendita dell’AI. Al momento del pensionamento or-
dinario la rendita d’invalidità continua a essere corrisposta come
rendita di vecchiaia. Una riscossione in capitale di tale prestazione
è esclusa.
In caso di invalidità subentrata successivamente al pensionamento
anticipato, non sussiste diritto a prestazioni d’invalidità della fonda-
zione. Le prestazioni di vecchiaia in corso restano invariate e conti-
nuano a essere corrisposte.

Art. 22 – Relazioni con altre assicurazioni
1
  Se dalle prestazioni d’invalidità della fondazione prima del raggiun-
gimento dell’età di pensionamento ordinaria o dalle prestazioni per
i superstiti sommate ad altre entrate computabili secondo il cpv. 2
qui di seguito, per la persona assicurata o i suoi superstiti risulta un
reddito in forma di rendita superiore al 90% del reddito presumibil-
mente venuto a mancare, le rendite che la fondazione deve versare
saranno ridotte in modo tale che tale limite non sia più superato. In
ogni caso tuttavia saranno erogate le prestazioni obbligatorie se-
condo la LPP e le sue norme di computo.
2
  Sono considerati redditi conteggiabili le seguenti prestazioni versa-
te alle persone aventi diritto:
  – prestazioni per superstiti e invalidi erogate sulla base dell’evento
     danneggiante da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza
     svizzeri ed esteri;
  –p  restazioni dell’assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF);
  –p  restazioni dell’assicurazione militare (LAM);
  – indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
17

    – indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se sono state
       finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
    –p
      restazioni di istituti di libero passaggio e dell’istituto collettore;
    – prestazioni di assicurazioni private, ai cui costi l’impresa ha con-
       tribuito almeno per metà;
    – pretese risarcitorie nei confronti dell’impresa o di terzi relative
       all’evento dannoso;
    –p
      restazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;
    – il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che un assi-
       curato invalido continua o potrebbe presumibilmente continuare
       a percepire, eccetto il reddito supplementare percepito durante
       la partecipazione a processi reintegrativi secondo l’art. 8a LAI;
    – prestazioni all’ex-coniuge di misura pari alla riduzione applicata
       alla rendita d’invalidità dell’assicurato in seguito a tale trasferi-
       mento.
3
  Non vengono computate le indennità per grandi invalidi e per me-
nomazione dell’integrità, indennità in contanti, contributi assisten-
ziali e prestazioni analoghe. I redditi del coniuge superstite e degli or-
fani vengono sommati. Le prestazioni in capitale vengono convertite
in rendite di pari valore secondo le basi attuariali della fondazione.
4
  Se dopo l’età di pensionamento AVS la persona assicurata con-
tinua a percepire prestazioni dell’AVS / AI, dell’assicurazione contro
gli infortuni o dell’assicurazione militare oppure di un’altra assicura-
zione sociale nazionale o estera, la fondazione riduce le proprie pre-
stazioni in proporzione. La fondazione può tuttavia ridurre le proprie
prestazioni solo nella misura in cui esse, unitamente agli altri redditi
computabili, non siano inferiori al 90% dell’ultimo salario computabi-
le che la persona avrebbe potuto percepire immediatamente prima
di raggiungere l’età di pensionamento ordinario. Riduzioni delle pre-
stazioni secondo l’art. 20 cpv. 2ter e art. 20 cpv. 2quater LAINF, come
pure secondo l’art. 47 cpv. 1 LAM al raggiungimento dell’età di pen-
sionamento non devono essere compensate. Le prestazioni ridotte
della fondazione, insieme con le prestazioni secondo la LAINF, la
LAM e analoghe prestazioni estere non devono essere inferiori alle
prestazioni non ridotte secondo gli art. 24 e 25 LPP.
5
  Se in caso di divorzio la rendita d’invalidità viene divisa secondo
l’età di pensionamento prevista dal regolamento, la quota di rendita
assegnata al coniuge avente diritto continuerà ad essere compu-
tata in caso di un’eventuale riduzione della rendita d’invalidità del
coniuge obbligato.
6
    Se l’assicurazione infortuni o l’assicurazione militare non compen-
18

sa interamente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato
raggiunto il loro rispettivo importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art.
40 cpv. 2 LAM), la fondazione diminuisce la riduzione delle proprie
prestazioni in misura pari alla mancata compensazione.
7
 La persona avente diritto deve informare la fondazione su tutte le
prestazioni e tutti i redditi computabili.
8
 La fondazione può riesaminare in qualsiasi momento i requisiti e la
portata di una riduzione e adeguare le proprie prestazioni qualora i
rapporti subissero variazioni significative.
9
  Se l’assicurazione infortuni o l’assicurazione militare rifiuta o riduce
le prestazioni in quanto il caso assicurato è stato causato dall’avente
diritto (art. 21 LPGA, art. 37 e 39 LAINF, art. 65 e 66 LAM), per il
calcolo della sovrassicurazione vengono considerate le prestazioni
complete dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare.

Art. 23 – Pagamento delle rendite
1
  Le rendite vengono versate ogni mese posticipatamente su un
conto corrente postale o su un conto bancario indicato dalla perso-
na avente diritto.
2
  Prestazioni in capitale vengono corrisposte entro 30 giorni dalla
scadenza, comunque non prima che gli aventi diritto siano noti con
certezza.
3
  Se la rendita annuale non raggiunge il 10% (rendita per il coniuge:
6%, rendita per i figli o per orfani: 2%) dell’importo di coordinamento
secondo l’allegato 1, essa viene sostituita da una liquidazione in
capitale pari all’avere di vecchiaia accumulato.
4
  Il versamento del capitale di risparmio sovraobbligatorio in caso di
eventi assicurati conseguenti ad affezioni poste sotto riserva viene
effettuato esclusivamente come prestazione unica in capitale, fermo
restando quanto previsto dall’art. 14 LFLP.
5
  Se la fondazione deve erogare prestazioni per superstiti o presta-
zioni d’invalidità dopo aver trasferito la prestazione di libero passag-
gio a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, tale importo
dovrà essere rimborsato con gli interessi alla fondazione, nella mi-
sura in cui esso è necessario all’erogazione delle prestazioni per i
superstiti o delle prestazioni d’invalidità. In assenza di tale rimborso,
la fondazione ridurrà le prestazioni per i superstiti o le prestazioni
d’invalidità.
6
  Le prestazioni percepite indebitamente devono essere rimborsate.
Nell’ambito delle prestazioni minime LPP è possibile rinunciare al
rimborso qualora il beneficiario delle prestazioni fosse in buona fede
e tale rimborso comportasse difficoltà significative.
19
7
  Se la fondazione è tenuta a erogare anticipatamente le prestazioni
in quanto non è ancora stata stabilito l’istituto di previdenza a cui
compete il loro versamento e la persona assicurata è stata da ultimo
affiliata alla fondazione, il diritto è circoscritto alla prestazioni minime
LPP. Se successivamente risulterà che la fondazione non è soggetta
all’obbligo di prestazione, gli importi versati anticipatamente dovran-
no essere rimborsati.
8
 La fondazione ha la facoltà di richiedere agli assicurati invalidi o
ai superstiti degli assicurati deceduti di cedere i propri diritti a terzi
civilmente responsabili del caso di prestazione nella misura delle
prestazioni della fondazione, qualora la fondazione non applichi la
LPP subentrando nei diritti dell’assicurato, dei suoi superstiti e di
altri aventi diritto. La fondazione è autorizzata a rinviare le proprie
prestazioni fino a quando non sarà stata attuata tale cessione.
9
 Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, la fondazione
può ridurre le proprie prestazioni in misura corrispondente.
10
  Le disposizioni della LPP in materia di prescrizione sono applica-
bili.
11
  Se un’istanza incaricata dell’attuazione delle prestazioni comple-
mentari ha notificato alla fondazione il conteggio di una prestazione
venuta a scadenza, il rimborso viene conteggiato con le prestazioni
della fondazione venute a scadenza.

Art. 24 – Diritto personale
1
  Il diritto alle prestazioni della fondazione non può essere né impe-
gnato né ceduto.
2
  Sono fatte salve le disposizioni riportate nell’allegato 5 relative alla
promozione della proprietà di abitazioni.

Art. 25 – Obbligo d’informazione
Gli assicurati e i beneficiari di rendita devono informare l’ammini-
strazione sulla propria situazione personale rilevante ai fini delle pre-
stazioni della fondazione, in particolare sullo stato civile e sui figli, e
sono tenuti a presentare, su richiesta, i certificati medici necessari.

Art. 26 – Libero passaggio
1
  Se la persona assicurata lascia l’azienda per un motivo diverso
dal caso previdenziale, in base alle disposizioni della legge sul libe-
ro passaggio ha diritto al valore attuale delle prestazioni acquisite
conformemente all’art. 16 LFLP. Il valore attuale viene calcolato se-
condo regole di matematica attuariale riconosciute ed è esposto in
forma tabellare in appendice.
20

Le prestazioni acquisite vengono calcolate come segue:

                              Numero di anni di affiliazione computabili
Prestazioni assicurate ×
                                Numero di anni di affiliazione possibili

Sono computati gli anni assicurativi nell’assicurazione completa (as-
sicurazione di rischio e di risparmio).
L’ammontare della prestazione di libero passaggio viene determina-
to secondo la tariffa in allegato.
Un eventuale avere del conto di risparmio e/o del conto addizionale
viene considerato ai fini del calcolo.
2
 Se le prestazioni di riscatto con gli interessi e le contribuzioni effet-
tuate dall’assicurato durante l’assicurazione completa e con l’au-
mento del 4% annuo per ogni anno di età a partire dal 20° anno di
età, ma al massimo 100%, risultano superiori al valore attuale, sarà
questo importo a essere versato. Le prestazioni di riscatto vengono
remunerate al tasso d’interesse minimo LPP. Durante un periodo
di copertura insufficiente, le prestazioni di riscatto vengono remu-
nerate con un tasso minimo d’interesse LPP ridotto di 0,5 punti
percentuali.
3
 Se l’avere di vecchiaia calcolato in base alla LPP risulta superiore
alle prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2, sarà questo importo a so-
stituirle.
4
  La prestazione di libero passaggio viene versata alla nuova cas-
sa pensione del lavoratore uscente. Coloro che non aderiscono ad
una nuova cassa pensione devono comunicare alla fondazione se
la copertura previdenziale debba essere mantenuta come conto o
polizza di libero passaggio. Gli assicurati (per le persone sposate è
necessario il consenso scritto del coniuge) possono chiedere il ver-
samento in contanti della prestazione di libero passaggio se
    a) lasciano definitivamente la Svizzera, fatto salvo l’art. 25f LFLP;
    b) intraprendono a titolo principale un’attività indipendente e non
       sono più sottoposti alla previdenza professionale obbligatoria;
    c) la prestazione d’uscita risulta inferiore al loro contributo annuo.
Se la persona assicurata è sposata, il versamento in contanti è am-
messo solo se il coniuge concede il proprio assenso per iscritto,
corredandolo della propria firma autenticata. I relativi costi sono a
carico della persona assicurata. Qualora non fosse possibile ottene-
re tale consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi,
è possibile adire le vie legali.
21

Art. 27 – Divorzio
In caso di divorzio, in base a una sentenza del tribunale si attua una
compensazione previdenziale dalla persona obbligata alla persona
assicurata o pensionata avente diritto.
In caso di compensazione previdenziale, trovano applicazione le
disposizioni relative alle prestazioni di uscita fissate nel presente re-
golamento. Nella compensazione previdenziale il calcolo viene effet-
tuato in modo analogo al libero passaggio e le prestazioni assicurate
dell’assicurato obbligato sono ridotte in proporzione.
La compensazione viene finanziata tramite
1. il saldo del conto addizionale
2. il saldo del conto di risparmio, se disponibile
3. c
    on una riduzione degli anni di affiliazione (riscatto negativo ai
   sensi dell’art. 11 – Riscatto di anni di affiliazione)
Un eventuale riacquisto sarà accreditato nell’ordine inverso.
L’avere di vecchiaia obbligatorio ai sensi della LPP viene ridotto
proporzionalmente. L’entità della riduzione viene comunicata all’at-
to del trasferimento al nuovo istituto di previdenza. La comunica-
zione contiene anche l’indicazione in merito a una compensazione
previdenziale (inclusa la parte LPP) non riacquistata. Viceversa, la
compensazione sarà in tutti i casi accreditata all’avere di vecchiaia
obbligatorio e sovraobbligatorio in proporzione uguale a quella ad-
debitata alla previdenza del coniuge obbligato.
Se per il coniuge avente diritto è già subentrato un caso di previden-
za e non è più possibile effettuare il trasferimento della compensa-
zione previdenziale in un istituto di previdenza o di libero passaggio,
la compensazione sarà versata direttamente in forma di capitale.
L’importo versato può essere riacquistato interamente o in parte,
l’art. 11 – Riscatto di anni di affiliazione e l’art. 12 – Riscatto in un
conto addizionale sono applicabili per analogia. Non sussiste il dirit-
to al riacquisto in caso di divorzio di un beneficiario di rendita d’in-
validità o di vecchiaia.
La compensazione previdenziale avviene tramite il tribunale al mo-
mento dell’avvio della procedura di divorzio. Se durante la proce-
dura di divorzio il coniuge obbligato va in pensione, la rendita di
vecchiaia viene calcolata in base alla prestazione di uscita, ovvero
secondo gli anni di affiliazione acquisiti prima del trasferimento in
seguito a divorzio. In tale caso la fondazione riduce la prestazione di
uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrispon-
de all’importo che sarebbe stato dedotto dai versamenti di rendita
fino all’entrata in vigore della sentenza di divorzio, se la prestazione
22

di uscita da trasferire fosse stata già considerata nel calcolo della
rendita di vecchiaia. La riduzione viene suddivisa a metà tra i due
coniugi.
Se al momento dell’avvio della procedura di divorzio il coniuge obbli-
gato percepisce già una rendita di vecchiaia, la suddivisione di tale
rendita è decisa dal tribunale. La quota di rendita assegnata al co-
niuge avente diritto è calcolata dalla fondazione in base all’allegato
all’articolo 19h OLP e secondo le basi tecniche unitarie ivi fissate e
convertito in una rendita vitalizia di divorzio. Il momento determinan-
te per la conversione e l’inizio dell’obbligo di pagamento da parte
della fondazione è il giorno in cui la sentenza di divorzio passa in
giudicato. La rendita viene suddivisa nella quota obbligatoria e in
quella sovraobbligatoria.
Per un assicurato invalido, la rendita d’invalidità viene calcolata a
nuovo in base alla compensazione previdenziale. Il calcolo della
riduzione avviene secondo le disposizioni regolamentari vigenti al
momento dell’avvio della procedura di divorzio, tenendo peraltro
conto delle disposizioni della LPP. Ai fini della riduzione, la compen-
sazione previdenziale da trasferire viene divisa per il valore attuale
corrispondente.
Se una rendita d’invalidità viene ridotta prima del raggiungimento
dell’età di pensionamento prevista dal regolamento in seguito a pre-
stazioni dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare, in
caso di divorzio prima del compimento dell’età di pensionamento
secondo il regolamento, l’importo non può essere utilizzato per la
compensazione previdenziale ai sensi dell’art. 124 cpv.1 CC. L’im-
porto secondo l’art. 124 cpv. 1 CC può però essere utilizzato per
la compensazione previdenziale se la riduzione è avvenuta per so-
vraindennizzo dovuto a rendite per figli temporanee.
Il diritto a una rendita per figli di pensionati o per figli di invalidi che
sussiste al momento dell’avvio di una procedura di divorzio non vie-
ne toccato dalla compensazione previdenziale secondo gli articoli
124 o 124a CC. Se una rendita per figli di pensionati o per figli di
invalidi non è stata toccata da una compensazione previdenziale
secondo l’articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani viene calco-
lata secondo le stesse basi. Le prestazioni per i superstiti vengono
ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni per superstiti
erogate dall’AVS, esse superano il diritto stabilito dalla sentenza di
divorzio. Rendite per superstiti erogate dall’AVS vengono computa-
te solo se superiori a un proprio diritto a una rendita d’invalidità AI o
una rendita di vecchiaia AVS.
In determinati casi l’istituto di previdenza del coniuge obbligato e
quello del coniuge avente diritto possono concordare un trasferi-
mento una tantum in forma di capitale della compensazione previ-
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denziale. Se una prestazione di uscita di un altro istituto di previden-
za deve essere conteggiata con quote di rendita della fondazione, è
possibile richiedere un trasferimento in capitale della rendita vitalizia
secondo le basi tecniche stabilite nell’art. 19h OLP. Il trasferimento
in forma di capitale presuppone l’assenso del coniuge obbligato e
dell’istituto di previdenza del coniuge avente diritto.
Se il trasferimento avviene una volta all’anno, esso comprende la
rendita dovuta per un anno civile e deve essere effettuato entro il
15 dicembre del relativo anno. Se nel corso di tale anno il coniuge
avente diritto muore, raggiunge l’età di pensionamento ordinaria op-
pure diventa completamente invalido, viene trasferita solo la rendita
dovuta dall’inizio dell’anno fino a tale momento. In questo caso il
trasferimento potrà avvenire anche nel corso dell’anno. L’istituto di
previdenza del coniuge obbligato è debitore degli interessi maturati
sull’importo del trasferimento annuale, pari alla metà del tasso d’in-
teresse fissato nel regolamento per l’anno in questione.
Se il coniuge avente diritto ha già raggiunto l’età minima di pensio-
namento secondo la LPP oppure percepisce una rendita d’invalidità
intera, al posto del trasferimento della compensazione previdenziale
al proprio istituto di previdenza può richiedere l’erogazione di una
rendita vitalizia (rendita di divorzio). Successivamente al raggiungi-
mento dell’età finale ordinaria, il trasferimento avviene direttamente
al coniuge avente diritto.
Nel quadro delle disposizioni di legge e del regolamento, il coniuge
obbligato può riacquistare le prestazioni. I riacquisti dopo il divorzio
vengono accreditati al capitale di previdenza obbligatorio e sovra-
obbligatorio nella stessa misura seguita per la contabilizzazione in
uscita della compensazione previdenziale. Le relative proporzioni
vengono fissate al momento dell’attuazione della compensazione
previdenziale. Se non è più possibile stabilire la quota dell’avere di
vecchiaia obbligatorio, sarà determinante il rapporto esistente im-
mediatamente prima del rimborso. Rimborsi di prelievi anticipati
nell’ambito della PPA sono equiparati ai rimborsi dopo il divorzio.
Un coniuge avente diritto comunica alla fondazione un eventuale
diritto a una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 124a cpv. 2 CC, in-
dicando l’istituto di previdenza del coniuge obbligato. Se cambia
istituto di previdenza, entro il 15 novembre dell’anno in questione
deve comunicare per iscritto alla fondazione i dati del nuovo istituto
di previdenza o di libero passaggio. Se il coniuge avente diritto non
comunica l’istituto di previdenza o di libero passaggio, la fondazione
verserà l’importo all’istituto collettore, ma non prima di 6 mesi e al
più tardi due anni dopo la scadenza del termine per il trasferimento.
Effettuerà i successivi trasferimenti all’istituto collettore annualmen-
te, fino a quando non avrà ricevuto ulteriori informazioni.
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III Contributi
Art. 28 – Contributi degli assicurati
Gli assicurati della fondazione versano i contributi riportati nell’alle-
gato 4.

Art. 29 – Contributi della ditta
1
  La ditta versa alla fondazione i contributi riportati nell’allegato 4.
2
  Se la ditta effettua versamenti superiori ai contributi regolamentari,
la differenza dovrà essere accreditata su una riserva contributiva.
Questa riserva deve essere gestita e dichiarata separatamente. La
ditta è autorizzata ad utilizzare la riserva contributiva per il versa-
mento dei propri contributi regolamentari alla fondazione.

IV Organizzazione
Art. 30 – Organi
Gli organi della Cassa pensione e di risparmio del Gruppo Securitas
sono:
 – il consiglio di fondazione, organo supremo
 – l’assemblea dei delegati, organo elettivo

Art. 31 – Il consiglio di fondazione
1
  Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente da otto con-
siglieri, di cui metà viene eletta dai delegati in quanto rappresentanti
dei lavoratori.
2
   Il consiglio di fondazione dirige la fondazione secondo quanto
prescritto dalla legge, dalle ordinanze, dalle disposizioni dell’atto di
fondazione, dai regolamenti e dalle direttive dell’autorità di vigilanza.
Esso rappresenta la fondazione verso l’esterno, designa le persone
che rappresentano la fondazione legalmente e regola il loro diritto
di firma.
3
  Il consiglio di fondazione è competente per tutte le decisioni di cui
all’art. 51a LPP.
4
  I membri del consiglio di fondazione restano in carica quattro anni.
Il consiglio di fondazione si autocostituisce.
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Art. 32 – Convocazione e delibere
1
  Il consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo ri-
chiedano. Esso è presieduto da un membro del consiglio d’amministra-
zione della Securitas SA che non fa parte del consiglio di fondazione.
2
  Il consiglio di fondazione può deliberare se sono presenti almeno
5 membri.
3
  Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei membri presenti.
In caso di parità dei voti, la decisione non viene adottata.

Art. 33 – Diritti degli assicurati
1
  Gli assicurati eleggono ogni quattro anni i delegati e i loro sostituti.
L’elezione avviene di norma in forma scritta.
2
  Gli assicurati hanno diritto di proposta. Le proposte devono essere
presentate per iscritto al consiglio di fondazione e vengono trattate
nel corso della successiva seduta. L’esito della discussione viene
comunicato al richiedente per iscritto.

Art. 34 – Assemblea dei delegati
1
  L’assemblea dei delegati è composta dai delegati eletti dai lavora-
tori e dai delegati eletti nella cerchia dei beneficiari di rendita.
2
  Le direzioni regionali della Securitas SA e le imprese affiliate hanno
diritto al seguente numero di delegati dei lavoratori:
fino a 150 assicurati        1 delegato
fino a 300 assicurati        2 delegati
fino a 450 assicurati        3 delegati
fino a 600 assicurati        4 delegati, ecc.
I delegati dei lavoratori possono inoltre eleggere come delegati dei
lavoratori persone che rientrano nella cerchia dei beneficiari di ren-
dita.

Art. 35 – Convocazione dell’assemblea dei delegati
1
  L’assemblea dei delegati si riunisce in via ordinaria ogni due anni
oppure, in via straordinaria, ogni volta che il consiglio di fondazione
lo ritiene necessario.
2
  L’assemblea dei delegati viene convocata dal consiglio di fondazio-
ne con almeno 10 giorni di anticipo.
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