REGISTRO IMPRESE DI VARESE CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO
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REGISTRO IMPRESE DI VARESE CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO La disciplina che regola la ridenominazione del capitale sociale in euro è contenuta nell’art.17 del D. Lgs 24 giugno 1998 n.213, modificato poi con l’articolo 2 del D. Lgs 15 giugno 1999 n.206. Tale articolo prevede esplicitamente due procedure di conversione: una semplificata e una ordinaria. SOCIETA’ DI CAPITALI: PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nella procedura semplificata la conversione del capitale sociale in euro può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico e non vi è l’obbligo di redazione in presenza del Notaio. Le S.P.A. possono ricorrere alla procedura semplificata quando il capitale sociale sia formato da azioni con valore nominale superiore a lire 200. Poiché l’arrotondamento delle azioni ai centesimi di euro comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale unitario delle azioni e, quindi del capitale sociale, l’art.17 del D.Lgs.213/98 prevede alcune regole specifiche per l’effettuazione di tali variazioni: 1. Il valore dell’azione espresso in lire deve essere diviso sulla base del tasso di cambio con l’euro, pari a 1936,27; 2. Il valore nominale dell’azione, espresso in euro, deve essere arrotondato al centesimo di euro più vicino (cioè “per difetto” se il millesimo di euro è compreso tra “0 e 4” o “per eccesso” se il millesimo è compreso tra “5 e 9”); 3. Il valore in euro della singola azione deve essere poi moltiplicato per il numero complessivo delle azioni: in questo modo si ottiene il valore in euro del nuovo capitale sociale; 4. Il capitale sociale espresso in euro deve essere moltiplicato per 1936,27 al fine di appurare quale sia la differenza in lire rispetto al valore iniziale dello stesso; 5. Se l’arrotondamento di cui al punto 2 è “per eccesso” il nuovo capitale sociale è superiore rispetto al precedente. E’ quindi necessario che nella delibera del C.d.A. sia indicato da quale riserva o fondo di bilancio viene prelevato l’importo per effettuare l’aumento. Qualora non vi siano riserve o se queste non sono sufficienti è possibile prelevare l’importo dalla riserva legale esplicitando questa circostanza nell’atto. Se la riserva legale non esiste o non è sufficiente è possibile effettuare l’arrotondamento al centesimo mediante troncamento al secondo decimale. Seguono le operazioni di cui ai punti 3 e 4. Il valore definitivo del capitale sociale diviene così inferiore rispetto all’importo originario: l’ammontare che residua deve confluire nella riserva legale; 6. Se l’arrotondamento avviene “per difetto” il nuovo capitale sociale è inferiore rispetto all’importo iniziale. E’ quindi necessario che nella delibera del consiglio sia disposto l’accredito della differenza a riserva legale; 7. Il capitale sociale derivante dalla conversione non può essere inferiore a 100.000 euro. Alle S.R.L. si applicano, per quanto compatibili, le stesse regole dettate per le S.P.A nel caso di procedura semplificata. Il capitale sociale derivante dalla conversione non può comunque essere inferiore a 10.000 euro. Esempio di conversione del capitale di S.R.L. : 1. il valore unitario della quota, espresso in lire, deve essere diviso sulla base del tasso di cambio con l’euro: 1000 : 1936,27 = 0,51645689908 euro 2. il valore unitario della quota espresso in euro deve essere arrotondato al centesimo superiore di euro, ovvero 0,52 3. il valore in euro della quota unitaria deve essere moltiplicato per il capitale sociale diviso 1000: si ottiene così il valore in euro del nuovo capitale sociale: 0,52 x (20.000.000 : 1000) = 10.400 euro 4. il capitale sociale espresso in euro va poi moltiplicato per 1936,27 al fine di appurare quale sia la differenza in lire rispetto al valore iniziale del capitale che dovrà essere coperta tramite utilizzo delle riserve o di fondi disponibili: 10.400 x 1936,27 = 20.137.208 20.137.208 – 20.000.000 = 137.208 Nel caso in cui non vi siano fondi di bilancio disponibili o se questi siano insufficienti e non esista oppure sia insufficiente anche la riserva legale, è possibile arrotondare per difetto, al secondo decimale, la cifra di cui al punto 2. Pertanto il nuovo moltiplicatore non sarà più 0,52 ma 0,51. Verranno quindi compiute le operazioni di cui ai punti 3. e 4. 1
MODALITA’ DI DEPOSITO DELL’ATTO DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN EURO NEL REGISTRO IMPRESE TERMINI: 30 gg. MODELLI: S2 (esente da bollo) compilato nel quadro 8 e firmato da un amministratore con firma semplice e INTERCALARE S per comunicare l’elenco dei soci Allegati: - N.1 copia del verbale di consiglio di amministrazione o della delibera di amministratore unico (esente da bollo) - N. 1 copia dello statuto aggiornato (esente da bollo) firmato dall’amministratore ai sensi dell’articolo 2436 2° comma c.c.; - Fotocopia del documento di identità dell’amministratore che sottoscrive il modello. DIRITTI DI SEGRETERIA: Lit. 50.000 (pari a Euro 26) ridotte a Lit. 30.000 (pari a Euro 15) qualora la domanda venga presentata su supporto informatico. SOCIETA’ DI CAPITALI: PROCEDURA ORDINARIA DI CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA La procedura ordinaria si applica quando il capitale sociale sia suddiviso in azioni con valore nominale pari o inferiore a lire 200 o quando vi siano azioni con privilegio commisurato al valore nominale delle azioni stesse. Poiché l’operazione di arrotondamento delle azioni ai centesimi di euro comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale unitario delle azioni e, quindi, del capitale sociale, l'articolo 17 prevede alcune regole per l'effettuazione di tali variazioni. La conversione deve essere adottata dall’assemblea straordinaria e, eventualmente, dall’assemblea speciale degli azionisti con privilegio. In entrambi i casi è richiesto l’intervento del Notaio e non è richiesta l’omologa del Tribunale MODALITA’ DI DEPOSITO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN EURO NEL REGISTRO IMPRESE TERMINI: 30 gg. MODELLI: S2 (esente da bollo se redatto all’esclusivo fine della conversione) compilato nel quadro 8 e firmato dal notaio rogante e INTERCALARE S per comunicare l’elenco dei soci Allegati: - N.1 copia conforme del verbale di assemblea straordinaria redatto dal notaio (esente da bollo se redatto all’esclusivo fine della conversione); - N. 1 copia dello statuto aggiornato (esente da bollo) ai sensi dell’art. 2436 2° comma c.c. DIRITTI DI SEGRETERIA (con arrotondamento, esclusi quelli meramente matematici) : Lit. 80.000 (pari a Euro 41) ridotte a Lit. 45.000 (pari a Euro 23) qualora la domanda venga presentata su supporto informatico. Nel caso di mera conversione matematica: Lit. 50.000 (pari a Euro 26) ridotte a Lit. 30.000 (pari a Euro 15) qualora la domanda venga presentata su supporto informatico. SOCIETA’ COOPERATIVE Alle quote di società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall’art. 17 del D. Lgs. 213/98 (delibera dell’organo amministrativo); sarà adottato il verbale di assemblea straordinaria nel caso in cui venga seguita la procedura ordinaria di conversione. 2
MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA DELIBERA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO PER LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE TERMINI: 30 gg. MODELLI: S2 (esente da bollo se redatto all’esclusivo fine della conversione) compilato nel quadro 20 e firmato da un amministratore con firma semplice Allegati: - N.1 copia del verbale di consiglio di amministrazione o della delibera di amministratore unico (esente da bollo) - N. 1 copia dello statuto aggiornato (esente da bollo) firmato dall’amministratore ai sensi dell’articolo 2436, 2° comma c.c.; - Fotocopia del documento di identità dell’amministratore che sottoscrive il modello DIRITTI DI SEGRETERIA: Lit. 50.000 (pari a Euro 26) ridotte a Lit. 30.000 (pari a Euro 15) qualora la domanda venga presentata su supporto informatico. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. MODALITA’ DI DEPOSITO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN EURO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE TERMINI: 30 gg. MODELLI: S2 (esente da bollo) compilato nel quadro 20 e firmato dal notaio rogante Allegati: - N.1 copia conforme del verbale di assemblea straordinaria redatto dal notaio (esente da bollo); - N. 1 copia dello statuto aggiornato (esente da bollo) ai sensi dell’art. 2436 2° comma c.c.; DIRITTI DI SEGRETERIA (con arrotondamento, esclusi quelli meramente matematici): Lit. 80.000 (pari a Euro 41) ridotte a Lit. 45.000 (pari a Euro 23) qualora la domanda venga presentata su supporto informatico. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Nel caso di mera conversione matematica: Lit. 50.000 (pari a Euro 26) ridotte a Lit. 30.000 (pari a Euro 15) qualora la domanda venga presentata su supporto informatico. CONSORZI Secondo un orientamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze si ritiene che il fondo consortile possa essere assimilato al capitale delle società di persone e pertanto che la conversione dell’importo in euro debba essere considerato un atto interno, alla cui adozione si procede senza le formalità proprie della conversione del capitale delle S.P.A. o delle S.R.L. I dettami dell’art. 17 del D.Lgs. 213/98 saranno applicabili solo nel caso in cui, nell’atto costitutivo, siano previste quote dei singoli consorziati, allo scopo di mantenere inalterato il rapporto fra la quota e il fondo consortile. SOCIETA’ DI PERSONE: modalità di conversione La legge 18 ottobre 2001 n. 383 “Primi interventi per l’economia” ha chiarito che per le società di persone la deliberazione di conversione degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate nell’atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci. Quindi il deposito per l’iscrizione nel Registro Imprese della “delibera dei soci” di conversione del capitale non è obbligatorio. La circolare n. 3531/c del 06/11/2001 ha chiarito che tale adempimento è facoltativo e può essere effettuato secondo le seguenti istruzioni: - Modello S2 sottoscritto con firma semplice da uno dei soci amministratori allegando la fotocopia di un documento di identità; 3
- Intercalare P con le quote espresse in euro per ciascun socio; - Versamento del diritto di segreteria di L. 20.000 (pari a 10 euro) ridotte a L. 15.000 (pari a 8 euro) nel caso di presentazione su supporto informatico o telematico. Al modello S2 non deve essere allegato alcun atto. La circolare N. 3537/C del 27/12/2001 ha precisato, inoltre, che le Camere di Commercio debbano provvedere alla conversione automatica delle quote di conferimento dei soci. Dicembre 2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAC-SIMILE DI VERBALI DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO Verbale di riunione del consiglio di amministrazione Presso la sede legale si è riunito alle ore ...... del giorno ...... del mese di ................ dell’anno ........ il Consiglio di Amministrazione della società ............... Il Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. ........... , constatata la presenza dell’intero Consiglio di Amministrazione (e del Collegio Sindacale se esistente), chiama a fungere da segretario il Sig. ............ e dichiara aperta la discussione sul seguente ordine del giorno: 1. conversione in euro del capitale sociale 2. varie ed eventuali Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità DELIBERA di approvare la conversione in euro del capitale sociale e di eseguirla attraverso la procedura semplificata, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 213/98 e successive modificazioni. Conseguentemente il nuovo valore del capitale sociale espresso in euro è così ricostruito: Secondo la procedura adottata devono essere indicati: - il tipo di arrotondamento cui sono state soggette le azioni/quote sociali, - l’inesistenza di azioni privilegiate (vale solo per le S.P.A.); - il numero delle azioni/quote sociali; - il tipo di riserva che si intende accrescere (nel caso di arrotondamento per difetto del valore delle azioni/quote) o diminuire (nel caso di arrotondamento per eccesso del valore delle azioni/quote). Pertanto il capitale sociale convertito nella nuova unità di conto assume il valore di euro ...............suddiviso nelle seguenti azioni/quote: Per le S.P.A.: - al socio A numero azioni .......... di euro ........... cadauna per un totale di ................ euro - al socio B numero azioni .......... di euro ........... cadauna per un totale di ................ euro - al socio C numero azioni .......... di euro ........... cadauna per un totale di ................ euro Per le S.R.L.: - al socio A una quota complessiva pari a euro ………. - al socio B una quota complessiva pari a euro ………. - al socio C una quota complessiva pari a euro ……… Il Consiglio di amministrazione, preso atto della variazione del capitate sociale, delibera la conseguente modifica dell’art..... dello statuto sociale. 4
Il Presidente provvederà alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese della presente delibera e del deposito dello statuto sociale aggiornato. Esaurita la discussione sull’argomento all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore ......., previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. Lì, ..................... Il Presidente il Segretario ………………………….. …… ……………….…………….. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Determinazione dell’amministratore unico Il giorno ...... del mese di ................ dell’anno ........ presso la sede legale l’amministratore unico della società, Sig. ......... , ha provveduto ad effettuare il calcolo per la conversione in euro del capitale sociale. Infatti, per tutte le società di capitali c’è l’obbligo, entro il 31/12/2001 di procedere alla conversione del capitale sociale in euro. Verificata la possibilità di applicare le disposizioni normative previste dall’art. 17 del D.Lgs. 213/98 e successive modificazioni, il capitale sociale di L. .............. viene convertito nella nuova unità di conto, che risulta essere pari a EURO ............. Secondo la procedura adottata devono essere indicati: - il tipo di arrotondamento cui sono state soggette le azioni/quote sociali, - l’inesistenza di azioni privilegiate (vale solo per le S.P.A.); - il numero delle azioni/quote sociali; - il tipo di riserva che si intende accrescere (nel caso di arrotondamento per difetto del valore delle azioni/quote) o diminuire (nel caso di arrotondamento per eccesso del valore delle azioni/quote). Pertanto, a seguito della conversione del capitale sociale, le azioni/quote risultano così distribuite fra i soci: Per le S.P.A.: - al socio A numero azioni .......... di euro ........... cadauna per un totale di ................ euro - al socio B numero azioni .......... di euro ........... cadauna per un totale di ................ euro - al socio C numero azioni .......... di euro ........... cadauna per un totale di ................ euro Per le S.R.L.: - al socio A una quota complessiva pari a euro ………. - al socio B una quota complessiva pari a euro ………. - al socio C una quota complessiva pari a euro ……… L’amministratore unico provvederà alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese della presente determinazione e dello statuto sociale aggiornato. Lì, ........................... L’amministratore unico 5
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