Revisione e Ragioneria Societaria - Ragioneria Societaria La Società per Azioni Caratteri e costituzione

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Revisione e Ragioneria Societaria

Ragioneria Societaria

Lezioni 5 – 6
                    La Società per Azioni
                    Caratteri e costituzione
    Prof.ssa Anna Paris
    Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
    Università degli Studi di Siena
    anna.paris@unisi.it
    A.A. 2014-2015
Premessa: le società di capitali

• Caratteristiche principali
  • Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale (la società
    risponde solamente con il proprio patrimonio).
  • Gestione con metodo collegiale e principio maggioritario.
  • Potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio.
  • Tipologia:
     • Società a Responsabilità Limitata;
     • Società per Azioni;
     • Società in Accomandita per Azioni.
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Premessa: le società di capitali

S.p.A. e S.r.l. Uninominale

Il socio unico risponde illimitatamente quando:
- la società è insolvente;
- il capitale non è stato versato per intero alla
  costituzione; quando viene meno la pluralità
  dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
  essere effettuati entro 90 gg.;
- non è stato comunicato al registro delle
  imprese l’unicità del socio.
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Premessa: le società di capitali

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

- DETERMINA UNA COMPLETA AUTONOMIA DELLA
SOCIETÀ DALLE PERSONE DEI SOCI

- SOCIETÀ E SOCIO SONO ENTI DISTINTI PER
PATRIMONIO E ATTIVITÀ

- SI ACQUISTA CON L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
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Premessa: le società di capitali
QUOTA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN
      FUNZIONE DEI SOCI OPERATA CON LA
      SOTTOSCRIZIONE (ATTO COSTITUTIVO)

AZIONE SUDDIVISIONE PREVENTIVA ED ASTRATTA
       DEL CAPITALE SOCIALE OPERATA
       NELL’ATTO COSTITUTIVO

CIASCUN SOCIO DI UNA SRL È TITOLARE DI UNA
SOLA QUOTA

CIASCUN SOCIO DI UNA SPA PUÒ ESSERE TITOLARE   5
DI UNA O PIÙ AZIONI
Premessa: le società di capitali
QUOTA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN
      FUNZIONE DEI SOCI

AZIONE SUDDIVISIONE PREVENTIVA ED ASTRATTA
       DEL CAPITALE SOCIALE OPERATA NELL’ATTO
       COSTITUTIVO

In sede di costituzione di
- Srl, prima il socio dichiara di sottoscrivere una certa
   somma e, di conseguenza, si crea la quota (frazione
   di capitale sociale);
- SpA, prima il capitale è suddiviso in azioni – con
   relativa definizione di diritti, ecc. - e poi il socio   6
   sottoscrive una certa somma diventando titolare di
   un n. azioni, pari a una frazione di capitale sociale.
Premessa: le società di capitali
Atto di Società a responsabilità limitata
1) ….
2) …

5) Il Capitale sociale è di € ……… e viene sottoscritto nel
seguente modo:
- ………………….., per Euro ........;
- ....................., per Euro ………;
- ………………….., per Euro ……...;
6) Si da atto che sul capitale sottoscritto è stato
effettuato un versamento …..
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Premessa: le società di capitali
Atto di Società per Azioni
1) ….

4) Il Capitale sociale è di € ………, diviso in azioni del
valore nominale di € … ciascuna;
5) Il capitale sociale viene sottoscritto nel seguente
modo:
- ………………….., per Euro ……, corrispondente a n. ….
   Azioni e pari al …..% del capitale sociale;
- ………………….., per Euro ……, corrispondente a n. ….
   Azioni e pari al …..% del capitale sociale.
6) Le quote sottoscritte sono state versate per tre       8
decimi su conto …
Premessa: le società di capitali

        NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
   LA REGOLA DELLA PROPORZIONALITÀ
     TRA VALORE DEI CONFERIMENTI E
  QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
    ASSEGNATE PUÒ ESSERE DEROGATA

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Premessa: le società di capitali
Società a responsabilità limitata

Si può verificare:

                Conferimenti            Quota partec.
Socio “A”      70.000 (70%)                   33%
Socio “B”      15.000 (15%)                   33%
Socio “C”      15.000 (15%)                   33%

 In altri termini, i soci, nell’atto costitutivo, possono
 prevedere partecipazioni (agli utili e diritti vari) non
   proporzionali al conferimento (art. 2356) come            10
  attribuire a singoli soci diritti particolari (vedi soci
                         fondatori)
Premessa: le società di capitali
Società per azioni
- Il numero di azioni assegnate ai soci è proporzionale
alla parte di capitale sociale sottoscritto

Tuttavia, lo statuto può contemplare un’assegnazione di
azioni non proporzionale. Si verifica quindi una non
coincidenza tra valore contabile della partecipazione e
valore effettivo della stessa

               Capitale sottoscritto            n. azioni
Socio “A”       140.000 (70%)             100.000 50%
Socio “B”        30.000 (15%)              80.000 40%       11
Socio “C”        30.000 (15%)              20.000 10%
Premessa: le società di capitali

 “Nella S.p.A. per le obbligazioni sociali risponde
 soltanto la società con il suo patrimonio.
 In caso di insolvenza della società, per le
 obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le
 azioni sono appartenute a una sola persona, questa
 risponde illimitatamente quando i conferimenti non
 siano stati effettuati secondo quanto previsto
 dall'art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la
 pubblicità prescritta dall’art. 2362”. (art. 2325
 c.c.)
                                                        12
Premessa: le società di capitali

  «… sono società che fanno ricorso al mercato del
 capitale di rischio le società emittenti di azioni
 quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il
 pubblico in misura rilevante.
 Le norme di questo titolo si applicano alle società
 con azioni quotate in mercati regolamentati in
 quanto non sia diversamente disposto da altre
 norme di questo codice o di leggi speciali».
 (art. 2325-bis c.c.)

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Premessa: le società di capitali

“Nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera
partecipazione è appartenuta ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti
non siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2464 o fin quando non sia stata attuata la
pubblicità prescritta dall’art. 2470”. (art. 2462 c.c.)

                                                          14
Premessa: le società di capitali

“Nella S.A.P.A. i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente per
le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti
sono obbligati nei limiti della quota di
capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni”. (art. 2452 c.c.)

                                                 15
Della Società per Azioni (S.p.a.)

Art. 2325. Responsabilità
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.

Art. 2326. Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di società per azioni.

Art. 2327. Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a
50.000 Euro*.
* Il limite dei 120.000 è sceso a 50.000 a seguito dell'art. 20, D.L. 24.06.2014, n.   16

91 con decorrenza dal 25.06.2014 (decreto competitività), convertito L. 11.08.2014,
n. 116 con decorrenza dal 21.08.2014.
S.p.a.: costituzione
• L’atto costitutivo deve contenere una serie di informazioni, come indicato
  dall’art. 2328, tra cui:

  1.  La denominazione sociale
  2.  Il cognome e il nome o la denominazione dei soci e degli eventuali
      promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
  3. l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  4. l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
  5. il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni;
  6. il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  8. il sistema di amministrazione adottato;
  9. la durata della società;
  10. Importo approssimativo delle spese per la costituzione a carico della
                                                                               17
      società.
S.p.a.: costituzione
Azioni «a voto maggiorato» *
per le società a cui si applica il TUF – emittenti quotati

- Comporta la deroga al principio «un’azione un voto»
- Un voto superiore a 1 ma non maggiore a 2 (scelta statutaria),
e solo con riferimento alle azioni di cui uno stesso azionista sia
titolare per un periodo consecutivo non inferiore ai 24 mesi
dall’iscrizione in un apposito elenco.
Per creare «azionisti durevoli»

* introdotte con il D.L. 91/2014, (decreto competitività), convertito L. 11.08.2014,   18
n. 116 con decorrenza dal 21.08.2014
S.p.a.: costituzione
 Azioni «a voto maggiorato»

 Esempio
- Capitale Sociale: € 100, suddiviso in n. 100 azioni da € 1
  Maggioranza 51;
- L’azionista X è azionista di controllo con n. 51 azioni;
- Se 30 delle 51 azioni diventano con voto maggiorato a 2,
  L’azionista X con 67 azioni 60 (a voto magg.) + 7 la magg.
  Qualificata
- L’azionista X può mettere sul mercato 51 – 37 = 14 azioni
                                                               19
S.p.a.: costituzione
Azioni «a voto plurimo»

per le società non quotate

- Sono azioni di una categoria speciale
- Un voto fino a 3 (scelta statutaria) o nella generalità delle
decisioni di competenza dei soci o anche solo su particolari
argomenti o subordinatamente al verificarsi di determinate
condizioni

                                                                  20
S.p.a.: costituzione
SIMULTANEA                  PER PUBBLICA
                            SOTTOSCRIZIONE
                      ↓
                ATTO PUBBLICO

- INTERA SOTTOSCRIZIONE DEL CAP. SOCIALE
(MINIMO € 50.000);
- VERSAMENTO DI ALMENO DEL 25%
 DEI CONFERIMENTI IN DENARO PRESSO UN
ISTITUTO DI CREDITO;
- RELAZIONE GIURATA DI STIMA PER I CONFERIMENTI
DI BENI IN NATURA E DI CREDITI;
                                                  21
- EVENTUALI AUTORIZZAZIONI, DOVUTE AL
PARTICOLARE OGGETTO;
S.p.a.: costituzione

La procedura (1/3)
                STIPULAZIONE o PREDISPOSIZIONE
                       dell’atto costitutivo
                   (contratto o atto unilaterale)
                presso un notaio per atto pubblico

                             CONTROLLO
        del notaio al fine di garantire la legittimità dell’atto:
- regolarità del procedimento di costituzione;
- sussistenza delle indicazioni minime previste dalla legge;
- conformità alle leggi delle norme sull'organizzazione della       22
società, ecc. e delle clausole dell’atto
S.p.a.: costituzione
La procedura (2/3)

                  DEPOSITO (INVIO TELEMATICO)
 dell’atto costitutivo e degli allegati presso l’Ufficio del Registro
                delle Imprese da parte del notaio e
             RICHIESTA CONTESTUALE DI ISCRIZIONE
                         da parte del notaio
             (entro 20 gg dalla stipulazione dell’atto)

                              CONTROLLO
 di regolarità formale della documentazione da parte dell’Ufficio
  del RI (verifica, in particolare, che l’atto costitutivo sia un atto
 pubblico, il capitale sia sottoscritto per intero, il versamento del    23
  25% …, la presenza di allegati come specifiche autorizzazioni)
S.p.a.: costituzione

La procedura (3/3)

                         ISCRIZIONE
          della società nel registro delle imprese
                             ↓
                    ACQUISIZIONE della
                 PERSONALITÀ GIURIDICA
                ( NASCITA DELLA SOCIETÀ )

                                                     24
S.p.a.: costituzione
 • Art. 2342. Conferimenti
Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera
o di servizi.                                                              25
S.p.a.: costituzione

       NEL CASO IN CUI VENGA MENO
       LA PLURALITÀ DEI SOCI I
       VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
       DEVONO ESSERE EFFETTUATI
       ENTRO 90 gg.

                                    26
S.p.a.: conferimenti in natura (1/8)
Il SOCIO CONFERENTE BENI IN NATURA O CREDITI DEVE
FARE ISTANZA ALLA SEZIONE DEL TRIBUNALE IN MATERIA
D’IMPRESA PER LA DESIGNAZIONE DI UN ESPERTO

L’ESPERTO PROCEDE ALLA STIMA E DEVE PROURRE UNA
RELAZIONE GIURATA

LA RELAZIONE DEVE CONTENERE LA DESCRIZIONE E IL
VALORE DEI BENI (DISGIUNTI O CONGIUNTI) E/O DEI
CREDITI CONFERITI

                                                     27
S.p.a.: conferimenti in natura (2/8)

I CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI

L’ATTESTAZIONE CHE IL VALORE E’ ALMENO PARI A QUELLO
AD ESSI ATTRIBUITO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
CAPITALE SOCIAE E DELL’EVENTUALE SOVRAPPREZZO

LA DATA DELLA RELAZIONE NON DEVE ESSERE ANTERIORE A
4 MESI RISPETTO A QUELLA DELL’ATTO DEL CONFERIMENTO
(Atto di Costituzione della società)

LA RELAZIONE DI STIMA È SOTTOPOSTA AL CONTROLLO
                                                       28
DEGLI AMMINISTRATORI ENTRO 6 MESI DALLA ISCRIZIONE
S.p.a.: conferimenti in natura (3/8)

LE AZIONI SOTTOSCRITTE DAL SOCIO CHE HA CONFERITO IL
BENE, SEBBENE LIBERATE, SONO INALIENABILI E DEVONO
RESTARE DEPOSITATE PRESSO LA SOCIETA’ FINO ALL’ATTO
DEL CDA DI ACCETTAZIONE DELLA STIMA

LA STIMA DEL PERITO NON E’ RICHIESTA PER IL
CONFERIMENTO DI VALORI MOBILIARI OVVERO DI
STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO SE IL VALORE AD
ESSI ATTRIBUITO E’ PARI O INFERIORE AL PREZZO MEDIO
PONDERATO AL QUALE SONO STATI NEGOZIATI SUI MERCATI
REGOLAMENTATI NEI SEI MESI PRECEDENTI IL
                                                       29
CONFERIMENTO
S.p.a.: conferimenti in natura (4/8)
LA STIMA DEL PERITO NON E’ RICHIESTA PER IL
CONFERIMENTO DI BENI E CREDITI AI QUALI E’ ATTRIBUITO
UN VALORE CHE CORRISPONDE AL VALORE EQUO (FAIR
VALUE) RICAVATO DA UN BILANCIO APPROVATO DA NON
OLTRE UN ANNO E SOTTOPOSTO A REVISIONE LEGALE E IL
GIUDIZIO SIA STATO POSITIVO.

IN ASSENZA DI PERIZIA DELL’ESPERTO, GLI
AMMINISTRATORI NEL LIMITE DI 30 GG DALL’ISCRIZIONE
DELLA SOCIETA’, DEVONO CONTROLLARE SE SONO
AVVENUTI FATTI ECCEZIONALI CHE HANNO INCISO SUL
PREZZO DEI VALORI MOBILIARI E DEGLI STRUMENTI. IN
                                                        30
CASO DI ESITO POSITIVO, DEVONO PROCEDERE AD UNA
NUOVA VALUTAZIONE.
S.p.a.: conferimenti in natura (5/8)

       Se il valore reale dei beni conferiti
                        >
        del valore attribuito dal perito?

       Se il valore reale dei beni conferiti
                        <
        del valore attribuito dal perito?

                                               31
        Sono due situazione da trattare
               analogamente?
S.p.a.: conferimenti in natura (6/8)
              Se il valore reale dei beni conferiti
                                <
            di oltre 1/5 a quello del conferimento,

           (es. 500.000 in sede di conferimento
        350.000 dopo la stima degli amministratori)

La società deve ridurre il capitale sociale
(CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DA PARTE DEL CDA)
 - annullando le azioni (ciò sta ad indicare che il socio ha
deciso di veder ridurre la sua partecipazione, tenendo
fermo il conferimento), a meno che il socio conferente:
                                                               32
A) versi la differenza in denaro;
B) receda dalla società.
S.p.a.: conferimenti in natura (7/8)

          Se il valore reale dei beni conferiti
                            <
        di oltre 1/5 a quello del conferimento,

        (es. 500.000 in sede di conferimento
     350.000 dopo la stima degli amministratori)

Ovviamente, il socio può impugnare l’atto di controllo
                 del CdA entro 90 gg.
                                                         33
S.p.a.: conferimenti in natura (8/8)

 La norma non stabilisce i termini per la scelta del socio,
una volta che il CdA ha effettuato il controllo e preso atto
           di un valore reale dei beni conferiti
                             <
          di oltre 1/5 a quello del conferimento,

In ogni caso, la società, se il socio non prende decisioni è
                    chiamata ad agire.

                                                               34
S.p.a.: costituzione

Fasi tipiche
  1. Sottoscrizione del Capitale Sociale;
  2. Versamento del 25% delle quote sottoscritte (e
  dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni);
  3. Conferimento di valori diversi dal denaro;
  4. Richiamo delle ulteriori quote sottoscritte e loro
  versamento;
  5. Revisione della valutazione peritale dei beni e dei crediti
  conferiti.
                                                                   35
S.p.a.: costituzione
Il 15/10/n si costituisce una SpA con un capitale
sociale pari ad € 300.000 e con conferimenti di fondi
liquidi per € 100.000 e di beni per € 200.000; il 25%
del conferimento in denaro è versato in un c/c
bancario vincolato.
Il 20/10/n la SpA è iscritta nel Registro delle imprese.
Il 25/10/n il CdA delibera il richiamo di un 20% dei
 conferimenti in denaro. I versamenti devono essere
 effettuati entro il 31/12/n.
                                                           36
S.p.a.: costituzione

Capitale sociale            300.000
- Socio A conferisce beni   200.000 66,66%
   - Impianti      140.000
   - Computer       40.000
   - Merci          20.000
- Socio B conferisce denaro 40.000 13,33%
- Socio C conferisce denaro 60.000 20,00%

                                             37
S.p.a.: costituzione

Sottoscrizione del capitale azionario (sociale)
(Fase di diritto)
              15/10
  ----------------- -----------------
  Azionisti         a Capitale sociale      300.000
  c/sottoscrizioni

                                                      38
S.p.a.: costituzione

    Versamento della percentuale vincolata
(25% conf. di denaro) 25% di € 100.000
(Fase di fatto)
              15/10
----------------- -----------------
Banca X c/c a Azionisti                      25.000
                   c/sottoscrizioni

-     € 10.000 da parte del socio B                   39

-     € 15.000 da parte del socio C
S.p.a.: costituzione

   Conferimento beni (Fase di fatto)
                15/10
    ----------------- -----------------
    Diversi          a Azionisti               200.000
                       c/sottoscrizioni
    Impianti                              140.000
    Computer                               40.000
    Merci                                  20.000
                                                            40
   Iscrizione della società nel registro imprese (20.10)
Situazione dei conti post iscrizione
         della SpA nel Registro delle Imprese
                    (20 ottobre)

D Azionisti c/sott. A   D    Banca A   D Capitale sociale A

  300           25          25                    300

                200

  D Impianti      A     D Computer     A   D    Merci   A

   140                  40                 20
                                                              41
S.p.a.: costituzione

Richiamo del 20% dei conferimenti di denaro (20% di €
100.000) da versare entro il 31.12 da parte del CdA
(Fase di diritto)
              25/10
  ----------------- -----------------
  Azionisti c/      a Azionisti           20.000
  percentuale c/sottoscrizioni
  richiamata
                                                        42
(Crediti vs/soci per decimi richiamati)
S.p.a.: costituzione

   Versamento della percentuale richiamata (fase di
    fatto)
               29/12
----------------- -----------------
Banca X c/c a Azionisti c/                     20.000
                  percentuale richiamata

                                                        43
S.p.a.: costituzione
     Azionisti c/sottoscrizioni al 29.12
 15.10   300.000      25.000 15.10
                     200.000 15.10
                      20.000 25.10
         ---------    ---------
                      55.000 (S)

                                           44
S.p.a.: costituzione
       STATO PATRIMONIALE al 29.12
Azionisti c/
sottoscrizioni 55.000 Capitale sociale 300.000
Impianti      140.000
Computer       40.000
Merci          20.000
Banca          45.000

                                                 45
S.p.a.: costituzione
10.01 - Richiamo del 55% dei conferimenti di denaro da parte
del Consiglio di Amministrazione. Versamento entro il 31.01
                  10/01
 ----------------- -----------------
 Azionisti c/ a Azionisti                            55.000
 percentuale c/sottoscrizioni
 richiamata
                  31/01
 ---------------- -----------------
 Banca X c/c a Azionisti c/                          55.000
                    percentuale
                                                               46
                    richiamata
S.p.a.: costituzione

   Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono
       inalienabili e sono depositate presso la società

 Conferimento dei beni valutato € 140.000 il 15.04.
- Impianto da € 140.00 a € 95.000 = - 45.000 euro
- Merci       da € 20.000 a € 5.000 = - 15.000 euro

                                                             47
S.p.a.: costituzione

       Il valore reale dei beni conferiti
                        <
    di oltre 1/5 a quello del conferimento

             140.000 < 200.000

          60.000 > 1/5 di 200.000

      MINUSVALENZA DA APPORTO
                    ?
     è una voce del Patrimonio netto
                                             48
S.p.a.: costituzione
Contabilizzazione del minor apporto
----------------- 15.04 -----------------
Minusvalenza a                Diversi
da apporto                                                      60.000
                    a         Impianti                45.000
                    a         Merci                   15.000

La legge non indica i termini per l’esercizio delle varie azioni da parte
                         del socio e della società.
   In ogni caso, il socio ha 90 gg. per impugnare l’atto a meno che
             comunichi prima alla società la sua decisione.
  Dopo i 90 gg la società può procedere a ridurre il capitale, a meno
 che nell’atto costitutivo sia prevista l’assegnazione delle azioni agli altri   49
                    soci in misura non proporzionale ….
S.p.a.: costituzione
Contabilizzazione del minor apporto
----------------- 15.04 -----------------
Minusvalenza a                Diversi
da apporto                                                 60.000
                    a         Impianti            45.000
                    a         Merci               15.000

a1) Riduzione del capitale sociale, a seguito della riduzione del valore
del conferimento del socio, supponendo che questi abbia
comunicato, ad esempio il 20.04, di restare nella società con una
partecipazione minore.
----------------- 29.06 -----------------
Capit. sociale        a       Minusvalenza
                              da apporto                   60.000          50

Il 29.06 rappresenta la data dell’assemblea in cui viene ridotto il C.S.
S.p.a.: costituzione
Contabilizzazione del minor apporto
----------------- 15.04 -----------------
Minusvalenza a                Diversi
da apporto                                                   60.000
                    a         Impianti              45.000
                    a         Merci                 15.000

a2) Riduzione del capitale sociale, a seguito dell’impugnazione -
entro i 90 gg. - respinta ( ad esempio il 25 luglio) dell’atto di revisione
della stima e il socio, pertanto, comunica, ad esempio il 28.07, di
restare nella società con una partecipazione minore.
----------------- 18.09 -----------------
Capit. sociale        a       Minusvalenza
                              da apporto                      60.000          51

Il 18.09 rappresenta la data dell’assemblea in cui viene ridotto il C.S.
S.p.a.: costituzione

Il socio può:

b.1.) reintegrare la minusvalenza con un versamento in denaro
----------------- 29.06 -----------------
Azionista           a         Minusvalenza
c/ reintegro                  da apporto                60.000
(29.06 – è la data della comunicazione del socio)

----------------- 15.07 -----------------
Banca X c/c         a         Azionista
                              c/ reintegro             60.000
                                                                 52
S.p.a.: costituzione

b.2.) esercitare il diritto di recesso ricevendo i beni conferiti
----------------- 29.06 -----------------
Capit. sociale a           Diversi                          200.000
                     a     Minusvalenza
                           da apporto           60.000
                     a     Azionista c/
                           rimborso            140.000
 (la data è quella dell’assemblea che delibera, ma ancora
meglio, è considerare i 90 gg. dalla data di registrazione nel RI
                                                                      53
dell’assemblea che recepisce il recesso del socio)
S.p.a.: costituzione

I) ---------------- 29.06 -----------------
Azionista c/           a    Diversi
rimborso                                                 140.000
                       a    Impianti            95.000
                       a    Computer            40.000
                       a    Merci                5.000
 II) ---------------- 03.07 -----------------
Azionista c/           a    Banca X c/c
rimborso                                                 140.000
                                                                   54
Se l’atto costitutivo ha previsto l’assegnazione delle azioni agli altri
soci in misura non proporzionale ai conferimenti e i soci dichiarano
tutti in data 15.06 di sottoscrivere e poi versano il 30.06:

----------------- 15.06 -----------------
Azionisti           a         Minusvalenza
c/ reintegro                  da apporto                     60.000

----------------- 30.06 -----------------
Banca X c/c         a        Azionisti
                             c/ reintegro                    60.000

                        Stato del capitale al 30.06

Impianti                    95.000          Cap.sociale 300.000
Computer                    40.000                                         55
Merci                        5.000
Banca X c/c                160.000
DETERMINAZIONE dei VALORI di CONFERIMENTO di BENI in
 NATURA o CREDITI SENZA RELAZIONE DI STIMA AI SENSI ART.
                         2343

              (artt. 2343-ter e 2343-quater cod.civ.)
                                  ↓
  possibilità di discostarsi dalla procedura “ordinaria” qualora
    esista un parametro di riferimento chiaro e attendibile
                         (D. Lgs. 142/2008)

a) conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato
monetario, se il valore ad essi attribuito, ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al
quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati      56
nei 6 mesi precedenti il conferimento.
(art. 2343-ter, primo comma)
b) conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore
ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore
equo (fair value) ricavato da un bilancio approvato da non
oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a
condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento;
(art. 2343-ter, secondo comma)

SpA che adottano le disposizioni civilistiche
L'art. 2427-bis prevede in nota integrativa “informazioni
                                                                   57
relative al valore equo 'fair value' degli strumenti finanziari.
oppure

b) conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore equo (fair
value) risultante dalla valutazione, precedente di non oltre 6
mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri
generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto
del conferimento, effettuata da un esperto che sia
indipendente dalle parti e dotato di adeguata professionalità.
(art. 2343-ter, secondo comma)

                                                                      58
Mancato versamento da parte dei soci
Art. 2344. Mancato pagamento delle quote
In tal caso gli amministratori possono:
a) mediante azione giudiziaria, costringere all’adempimento il
      socio moroso;
b) offrire, in relazione alla percentuale di partecipazione alla
      società, le azioni agli altri azionisti per un corrispettivo non
      inferiore al versamento ancora dovuto;
c) far vendere le azioni non versate a rischio e per conto del
      socio moroso per poi dichiararlo decaduto dallo status di
      socio;
     - Le azioni non vendute devono essere annullate con la
     corrispondente riduzione del capitale.
   Il socio moroso nei versamenti non può esercitare il proprio          59
                             diritto di voto.
Mancato versamento da parte dei soci
     Socio moroso
Innanzitutto, ci sarà stato il richiamo, da parte del CdA, del
conferimento di denaro del socio (ad es. il 50% del nominale
sottoscritto in sede di costituzione)
  ----------------- -----------------
  Azionisti c/ a Azionisti                       10.000
  percentuale c/sottoscrizioni
  richiamata

e poi la messa in mora del socio che genera:
----------------- -----------------
   Azionisti      a Azionisti c/                10.000
                                                                 60
   morosi c/         percentuale
   decimi            richiamata
   richiamati
Mancato versamento da parte dei soci
     Socio moroso - Adempie
a) Il socio moroso adempie al versamento

  -----------------   -----------------
   Banca X c/c        a Diversi                        11.000
                      a Azionisti               10.000
                         morosi c/
                         decimi richiamati
                      a Interessi attivi di mora 1.000

NON SI RIDUCE IL CAPITALE SOCIALE

                                                                61
Mancato versamento da parte dei soci
Socio decaduto - Offerta agli altri soci
b) Il socio moroso non adempie; è dichiarato DECADUTO e le
«sue» azioni vengono offerte agli altri soci per un
corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
 ----------------- -----------------
 Banca X c/c a Azionisti                    10.000
                    c/sottoscrizioni
                     decimi
 ----------------- -----------------
 Azionisti        a Azionisti                10.000
c/sottoscrizioni morosi c/
decimi              decimi richiamati

NON SI RIDUCE IL CAPITALE SOCIALE. Il SOCIO, CON LA          62

  DICHIARAZIONE DI DECADENZA, PERDE I 10.000 EURO
  VERSATI ALLA SOTTOSCRIZIONE.
Vendita delle azioni del socio decaduto
c) Le azioni del socio DECADUTO sono vendute ad un prezzo
superiore al loro valore di sottoscrizione (V.N. € 20.000 –
prezzo di collocazione 20.800 – spese varie sostenute per il
collocamento 300)
Credito verso         a Diversi                       20.800
nuovo azionista       a Azionisti morosi
                         c/decimi richiamati 10.000
                      a Spese varie
                         rimborsabili             300
                      a Riserva
                         sovrapprezzo azioni 10.500

                                                               63

  NON SI RIDUCE IL CAPITALE SOCIALE
Mancato versamento da parte dei soci
     Socio decaduto – Vendita azioni
c) Le azioni del socio DECADUTO sono vendute ad un prezzo
di € 20.800
 ----------------- -----------------
 Banca X c/c a Credito vs/ nuovo                20.800
                    azionista

                                                            64
Vendita delle azioni del socio moroso
c) Le azioni del socio INADEMPIENTE sono vendute ad un
prezzo superiore al loro valore di sottoscrizione (V.N. € 20.000
– prezzo di collocazione 20.800 – spese varie sostenute per il
collocamento 300)
Credito verso         a Diversi                            20.800
nuovo azionista       a Azionisti morosi
                          c/decimi richiamati 10.000
                      a Spese varie
                          rimborsabili               300
                      a Riserva
                          sovrapprezzo azioni        500

                      a Azionista c/                                65
                          rimborsi                10.000
  NON SI RIDUCE IL CAPITALE SOCIALE
Mancato versamento da parte dei soci
      Socio moroso – Vendita azioni
c) Le azioni del socio INADEMPIENTE sono vendute ad un
prezzo di € 20.800
 ----------------- -----------------
 Banca X c/c a Credito vs/ nuovo              20.800
                    azionista

----------------- -----------------
 Azionisti c/ a Banca X c/c
Rimborsi                                     10.000

                                                         66
Vendita delle azioni del socio decaduto
 c) Le azioni del socio DECADUTO sono vendute ad un prezzo
 inferiore al loro valore di sottoscrizione (V.N. € 20.000 – prezzo
 di collocazione 19.300 – spese varie sostenute per il
 collocamento 300)

Credito verso         a    Diversi                          19.300
Nuovo azionista
                           Azionisti morosi
                      a                            10.000
                           c/decimi richiamati
                           Spese varie
                      a                               300
                           rimborsabili
                      a    Riserva                  9.000
                                                                      67
                           sovrapprezzo
  NON SI RIDUCE IL CAPITALE SOCIALE
Mancato versamento da parte dei soci
     Socio decaduto – Vendita azioni
c) Le azioni del socio DECADUTO sono vendute ad un prezzo
di € 19.300
 ----------------- -----------------
 Banca X c/c a Credito vs/ nuovo                19.300
                    azionista

NON SI RIDUCE IL CAPITALE SOCIALE

                                                            68
Mancato versamento da parte dei soci
Socio dichiarato decaduto e riduzione CS
 d) Le azioni del socio dichiarato DECADUTO dal suo status
 non possono essere vendute; si procede ad annullarle con la
 corrispondente riduzione del capitale di € 20.000 di cui,
 pertanto, € 10.000 a riserva sovrapprezzo:

Capitale sociale    a   Diversi                       20.000
                    a   Azionisti morosi
                        c/decimi da          10.000
                        liquidare
                                                               69
                    a   Riserva sovrapp.
                        azioni               10.000
Atto costitutivo
1. il nome, … dei soci e il numero delle azioni assegnate
   a ciascuno;
2. la denominazione e il Comune della sede e di
   eventuali sedi secondarie;
3. l’attività che costituisce oggetto sociale;
4. l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello
   versato;
5. il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni,
   le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di
   circolazione;
6. il valore dei crediti e dei beni in natura conferiti;
7. le norme di ripartizione dell’utile;                      70
8. gli eventuali benefici accordati ai promotori ed ai
   soci fondatori;
Atto costitutivo

9. il sistema di amministrazione adottato, il numero
    degli amministratori e poteri, indicando quali hanno
    la rappresentanza;
10. il numero componenti il collegio sindacale;
11. i primi amministratori e sindaci, ovvero dei
    componenti del consiglio di soeveglianza e, quando
    previsto, del soggetto al quale è demandato il
    controllo contabile;
12. l’importo globale delle spese per la costi-tuzione;
13. la durata o, se la società è costituita a tempo
    indeterminato, il periodo di tempo – non superiore     71
    ad un anno – per esercitare il diritto di recesso.
Statuto

 parte integrante dell’atto costitutivo e, pertanto, deve
                essere ad esso allegato

      NORME RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE, AL
      FUNZIONAMENTO ED ALLO SCIOGLIMENTO

PREVALENZA DELLA NORMA DELLO STATUTO RISPETTO
   A QUELLA DELL’ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI
                  CONTRASTO
                                                            72
COSTITUZIONE PER PUBBLICA
                       SOTTOSCRIZIONE

                               PROMOTORI

redazione e sottoscrizione del programma
                                  oggetto -
                          capitale sociale -
    principali disposizione dell’atto cost. -
       eventuale partecipazione agli utili -
                             dei promotori
             termine entro il quale l’atto -
         costitutivo deve essere stipulato.

                                                73
                  deposito del programma
                         presso un notaio
raccolta delle sottoscrizioni
                       per atto pubblico o scrittura privata

versamento del 25% entro un termine non superiore ad un
                    mese dopo l’integrale sottoscrizione

assemblea dei sottoscrittori nei 20 gg successivi al termine
                                 per il versamento del 25%
                                                          per
         - accertare l’esistenza delle condizioni richieste
                                            per la costit.one
                  - deliberare sul contenuto atto costit.ivo
              - deliberare sulla riserva di partecipazione
                           agli utili a favore dei promotori
                      - nominare amministratori e sindaci;       74

                           e per stipulare l’atto costitutivo.
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